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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 27/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1206/2024 promossa da
, c.f. , nato a [...] il 14 Agosto Parte_1 C.F._1
1963 e residente in [...], col patrocinio dell'avv. Nicoletta
Solivo, con domicilio in Biella (BI) alla Via Repubblica n. 49;
parte attrice
nei confronti di c.f. nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Ronco B.se (BI) alla Via Provinciale n. 14, col patrocinio dell'avv. Donatella Poggi, con domicilio in Biella (BI) alla Galleria Leonardo Da Vinci n. 2;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
Voglia l'On. Tribunale di Biella IN VIA PRINCIPALE: 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig. e , trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Cossato Anno 2009 Parte II Serie C n. 27, con conseguente ordine di trascrizione presso il Registro tenuto presso gli Uffici del medesimo Comune. 2) Accertare che le parti intendono far cessare l'erogazione dell'assegno di mantenimento del coniuge con effetto dal mese di marzo 2025 e prevedere la corresponsione di un assegno una tantum divorzile nella misura di euro 10.800,00 (euro diecimilaottocento/00). 3) Per l'effetto disporre che il Sig. Parte_1 corrisponda a titolo di una tantum divorzile alla Sig. con bonifico bancario la somma
[...] CP_1 di euro 10.800,00 entro e non oltre 15 giorni dall'udienza che si terrà in data 24 marzo 2025. 4)
Salva ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione avanzata reciprocamente in altri giudizi o procedimenti. 5) Spese legali compensate.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Cossato il 24/12/2009, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, anno 2009, parte 2, serie C, numero 27. Dall'unione non nascevano figli. Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale accordo di negoziazione assistita dell'8 agosto 2023.
con ricorso depositato il 10/12/2024 ha formulato domanda di Parte_1 divorzio, chiedendo altresì la cessazione dell'assegno mensile di mantenimento stabilito con l'accordo di separazione. on memoria depositata il 07/02/2025 si è associata Controparte_1 alla domanda di divorzio ma ha chiesto l'aumento del predetto assegno mensile di mantenimento. All'udienza del 13 marzo 2025 la giudice formulava una proposta conciliativa e le parti chiedevano un rinvio per valutarla. All'udienza del 24 marzo 2025 le parti concludevano come in epigrafe, la giudice adottava provvisoriamente il loro accordo economico e si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della decisione.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate l'8 agosto 2023 e non si sono mai riconciliate. Sussistono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5, l. 898/1970, ritenuto che l'assegno divorzile una tantum di cui in epigrafe risulti congruo in relazione alle condizioni economiche delle parti e alla durata del rapporto matrimoniale, il Tribunale ritiene di disporre in conformità dell'accordo delle parti.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante l'accordo delle parti, il Tribunale ritiene infine di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1206 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in Cossato il 24/12/2009, atto iscritto nei Registri degli atti di Controparte_1 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, anno 2009, parte 2, serie
C, numero 27;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in motivazione;
3) Compensa le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 26/03/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1206/2024 promossa da
, c.f. , nato a [...] il 14 Agosto Parte_1 C.F._1
1963 e residente in [...], col patrocinio dell'avv. Nicoletta
Solivo, con domicilio in Biella (BI) alla Via Repubblica n. 49;
parte attrice
nei confronti di c.f. nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Ronco B.se (BI) alla Via Provinciale n. 14, col patrocinio dell'avv. Donatella Poggi, con domicilio in Biella (BI) alla Galleria Leonardo Da Vinci n. 2;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
Voglia l'On. Tribunale di Biella IN VIA PRINCIPALE: 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig. e , trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Cossato Anno 2009 Parte II Serie C n. 27, con conseguente ordine di trascrizione presso il Registro tenuto presso gli Uffici del medesimo Comune. 2) Accertare che le parti intendono far cessare l'erogazione dell'assegno di mantenimento del coniuge con effetto dal mese di marzo 2025 e prevedere la corresponsione di un assegno una tantum divorzile nella misura di euro 10.800,00 (euro diecimilaottocento/00). 3) Per l'effetto disporre che il Sig. Parte_1 corrisponda a titolo di una tantum divorzile alla Sig. con bonifico bancario la somma
[...] CP_1 di euro 10.800,00 entro e non oltre 15 giorni dall'udienza che si terrà in data 24 marzo 2025. 4)
Salva ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione avanzata reciprocamente in altri giudizi o procedimenti. 5) Spese legali compensate.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Cossato il 24/12/2009, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, anno 2009, parte 2, serie C, numero 27. Dall'unione non nascevano figli. Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale accordo di negoziazione assistita dell'8 agosto 2023.
con ricorso depositato il 10/12/2024 ha formulato domanda di Parte_1 divorzio, chiedendo altresì la cessazione dell'assegno mensile di mantenimento stabilito con l'accordo di separazione. on memoria depositata il 07/02/2025 si è associata Controparte_1 alla domanda di divorzio ma ha chiesto l'aumento del predetto assegno mensile di mantenimento. All'udienza del 13 marzo 2025 la giudice formulava una proposta conciliativa e le parti chiedevano un rinvio per valutarla. All'udienza del 24 marzo 2025 le parti concludevano come in epigrafe, la giudice adottava provvisoriamente il loro accordo economico e si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della decisione.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate l'8 agosto 2023 e non si sono mai riconciliate. Sussistono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5, l. 898/1970, ritenuto che l'assegno divorzile una tantum di cui in epigrafe risulti congruo in relazione alle condizioni economiche delle parti e alla durata del rapporto matrimoniale, il Tribunale ritiene di disporre in conformità dell'accordo delle parti.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante l'accordo delle parti, il Tribunale ritiene infine di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1206 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in Cossato il 24/12/2009, atto iscritto nei Registri degli atti di Controparte_1 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, anno 2009, parte 2, serie
C, numero 27;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in motivazione;
3) Compensa le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 26/03/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli