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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 345/2017 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18-3-2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023
tra
(P. IVA Parte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Venosa Nicola ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso, sito in Polla alla via Vittorio Emanuele
n.82;
appellante
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._1
Santarsiere Antonio ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso, sito in Sala
Consilina alla via G. Mezzacapo 221/C;
appellata
OGGETTO: Inadempimento contrattuale- Vendita di bene immobile.
CONCLUSIONI: In narrativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il 16.10.2015 conveniva in giudizio la Controparte_1
(d'ora in poi Parte_1 Parte_1
nella persona del suo l.r.p.t., , lamentandone l'inadempimento contrattuale.
[...] Parte_1
In particolare, la ricorrente dichiarava di aver venduto l'immobile di sua proprietà, sito in Polla alla
Via Campi (Foglio 22 mappale 842 ex 53/a e mappale 529), alla , la quale, con la Parte_1 scrittura privata del 23.02.2012 si impegnava ad effettuare il pagamento rateale dell'importo complessivo pattuito, pari ad euro 95.000,00.
Tuttavia, dopo aver corrisposto la somma di euro 48.500,00, la si rendeva Parte_1 inadempiente e, a fronte del perdurante silenzio nonostante due sollecitazioni di pagamento, datate
3.11.2014 e 14.01.2015, la ricorrente adiva l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la condanna del resistente alla corresponsione del residuo ancora dovuto, pari ad euro 46.500,00 oltre interessi dalla messa in mora.
La non si costituiva in giudizio e, nell'ordinanza conclusiva dello stesso, oggetto di Parte_1 odierna impugnazione, il Giudice ne dichiarava la contumacia, previa verificazione della correttezza e completezza dell'iter previsto per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti.
Con la suddetta ordinanza n. 64/2017 (R.g. 840/2015) il giudice di primo grado accoglieva la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condannava la al pagamento immediato della Parte_1 somma contrattualmente dovuta pari ad euro 46.500,00, oltre interessi e spese di lite in favore di
Controparte_1
A fondamento della decisione poneva il materiale probatorio prodotto dalla ricorrente ossia la scrittura privata del 23.02.2012, costituente una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. da cui si presumeva l'esistenza della sottostante compravendita, e le altre n.13 scritture private, sottoscritte di pugno da
, costituenti quietanze dei pagamenti rateali dallo stesso effettuati a titolo di Parte_1 adempimento.
Con atto di citazione in appello, depositato il 26.05.2017, la ha impugnato l'ordinanza Parte_1
n. 64/2017 lamentando, in via pregiudiziale, la nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso in primo grado e del decreto di fissazione dell'udienza, quale causa della mancata costituzione in giudizio.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda formulata da in quanto tutte le Controparte_1 scritture private prodotte dalla stessa sarebbero artefatte, stante il pagamento integrale del prezzo dell'immobile compravenduto (euro 70.000,00) ben otto anni prima, come risultante da atto notarile del 31.05.2004 che ha chiesto di poter produrre nel presente giudizio.
Si è costituita con atto depositato il 9.1.2018 con il quale ha chiesto alla Corte Controparte_1 di rigettare l'appello proposto dalla per infondatezza e, conseguentemente, di Parte_1 confermare l'ordinanza impugnata nonché di estromettere la documentazione prodotta da controparte solo nel presente giudizio con condanna al pagamento delle spese di lite.
A sostegno delle proprie conclusioni, ha posto le seguenti motivazioni.
In primo luogo, quanto alla eccezione preliminare relativa alla mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha sostenuto la inammissibilità a fronte della regolare esecuzione della stessa, comprovata dall'emissione della C.A.N. e dalla declaratoria della contumacia ad opera del giudice di primo grado.
Ha asserito l'inammissibilità del documento menzionato dall'appellante (ossia l'atto notarile di compravendita dell'immobile, sito in Polla alla via Campi, Foglio 22 mappale 842 ex 53/a e mappale
529), a fronte dell'operatività della preclusione sancita dall'art. 345 c.p.c.; ha rappresentato come quest'atto contenesse una simulazione dell'avvenuto pagamento del prezzo e che la verità dei rapporti esistenti tra le parti fosse regolamentata dalle scritture private intercorse tra le stesse, il cui disconoscimento ex art. 215 c.p.c. sarebbe tardivo.
Con ordinanza del 24.01.2024 la Corte, in conformità ai recenti orientamenti giurisprudenziali, ritenendo ammissibile il disconoscimento operato dall'appellante in quanto effettuato con l'atto di impugnazione (Cass. Sez. 3, Ord. N. 13145/2021), ha rimesso la causa sul ruolo e disposto lo svolgimento di una perizia grafologica al fine di verificare la riconducibilità delle sottoscrizioni presenti sulle scritture private alla mano di , all'epoca dei fatti legale rappresentante Parte_1 della . Parte_1
Depositati gli originali dei documenti suddetti, il CTU, dott.ssa , ha espletato la Persona_1 suddetta consulenza e conclusivamente affermato che “i documenti contestati esaminati in originale sono interi, privi di alterazioni o abrasioni riconducibili a intenzioni contraffattive;
in merito al doc. datato 23.2.2012 (X1), disponibile solo in copia, concludo che la firma in calce potrebbe essere autografa;
le firme apposte sui 12 documenti originali (da X2 a X13) sono autografe, sono cioè riconducibili alla mano di ”. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, svolta con le modalità in epigrafe. L'appello è infondato per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, non può essere accolta l'eccezione preliminare formulata dall'appellante, relativa alla presunta nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso in primo grado, nonché del relativo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, in quanto la regolarità della stessa (eseguita attraverso l'invio della n conformità al co.6 dell'art. 7 l. n. 890/1982) è stata oggetto di apposita verifica Pt_2 in giudizio, anche in quanto presupposto per la declaratoria di contumacia della Parte_1 intervenuta all'udienza del 19.01.2016.
A fronte della generica doglianza di “mancato ricevimento della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza”, si precisa come in tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, la spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, e successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017), applicabile ratione temporis, “era prescritta nell'ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, il quale, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede” (Cass. 9878/2020); laddove
“la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal suo destinatario si perfeziona, dopo l'entrata in vigore del comma 6 dell'art. 7 della l. n. 890 del 1982
(introdotto dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del
2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo” (Cass.
19730/2016).
Sempre in via preliminare, l'appellante ha chiesto l'ammissione documentale del contratto di compravendita immobiliare n. rep. 58466, raccolta n. 16792, a riprova, a suo dire, della non ulteriore debenza di alcuna somma di denaro a per l'immobile, acquistato nel 2004. Controparte_1
L'appellata si è opposta, chiedendo al giudice di estromettere tale nuova e tardiva documentazione dal presente giudizio.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c., “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova
e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli
o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”. Nel caso di specie, l'odierno appellante è rimasto contumace nel corso del giudizio di primo grado e la comprovata rituale notifica nei suoi confronti costituisce atto idoneo ad escludere la ricorrenza della causa non imputabile di cui al co.3 dell'art. 345 c.p.c.; né la ha fornito ulteriori Parte_1 elementi di prova a sostegno della ricorrenza della stessa, limitandosi a sostenere l'essenzialità del documento nuovo ai fini della decisione.
Il requisito della indispensabilità, previsto nell'originaria formulazione della suddetta norma quale ulteriore ipotesi di deroga al divieto di nova in appello, non può essere invocato nel presente procedimento ratione temporis, essendo intervenuta la modifica normativa con la l. n. 134/2012, anteriore rispetto all'instaurazione della causa in primo grado (R.G. 840/2015).
Alla luce di quanto precede, il documento de quo (atto di compravendita n. rep. 58466, raccolta n.
16792) è inammissibile in virtù della preclusione processuale sancita dall' art. 345 co.3 c.p.c. nella sua attuale formulazione.
Inoltre, per completezza, si ritiene che, anche laddove tale atto fosse stato dichiarato ammissibile, non vi sarebbe la prova della sua indispensabilità ai fini della decisione.
A tal proposito, parte appellata ha dichiarato come sia “prassi comune la simulazione del prezzo o del suo pagamento e la regolamentazione tra le parti con una scrittura privata suppletiva che indichi la verità dei rapporti, cosa che è accaduta anche in questo caso e tra le parti e solo tra loro ha effetto questa scrittura una vota riconosciuta la paternità e l'attribuzione alle parti”, rappresentando come l'atto di compravendita simulasse il pagamento integrale del prezzo, destinato ad essere regolamentato mediante scritture private suppletive.
Posto che l'accertamento dell'asserita simulazione non è stato esperito dalle parti e che, di conseguenza, esula dalla cognizione del giudice adito, l'esistenza del credito risulta provata dalla scrittura privata datata 23.02.2012 unitamente alle altre tredici scritture private prodotte ritualmente nel giudizio di primo grado da aventi ad oggetto pagamenti rateali quali acconti Controparte_1 della vendita dell'immobile costituito dalla “villetta insistente sul terreno sito in Polla alla via Campi, distinto dal foglio 22 mappale 842 (ex 53/a) e mappale 529” nonché alla CTU grafologica che ha attribuito le sottoscrizioni ivi presenti alla mano di , acquirente dell'immobile de quo. Parte_1
Quanto alla scrittura privata del 23.02.2012, prodotta in copia, come già precisato, ne è stata affermata la potenziale riconducibilità a da parte della consulente e tale risultanza ha costituito Parte_1 oggetto di censura da parte dell'odierno appellante, per cui la stessa non potrebbe avere alcun valore probatorio. A riguardo, risulta opportuno richiamare il recente orientamento giurisprudenziale in virtù del quale
“In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che
l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso;
in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (Cass. Civ. Sez. III ordinanza n.
4.2.2025 n. 2777).
Di conseguenza, posta la generale ammissibilità di una consulenza tecnica anche su copie fotostatiche, nel caso in esame la copia della scrittura privata del 23.02.2012 è stata riconosciuta come potenzialmente riconducibile alla mano di e, alla luce degli altri elementi istruttori Parte_1 disponibili (quali l'autenticità delle sottoscrizioni delle ulteriori e successive scritture private intercorse tra le parti), risulta indubbia la sussistenza del rapporto contrattuale rispetto al quale si è configurato un inadempimento grave ad opera della Controparte_2
Pertanto, le richieste di quest'ultima, a fronte del mancato assolvimento dell'onere della prova sulla stessa gravante in virtù dell'art. 2697 c.c., non possono che essere rigettate.
Le ulteriori censure avanzate dall'appellante, quali le pretese incongruenze da cui sarebbe infirmata la scrittura privata del 23-2-2012, nonché la pretesa inesistenza di un valido contratto alla base della richiesta di pagamento di controparte, sono inammissibili, in quanto non formulate con l'atto introduttivo del giudizio, come prescritto dall'art. 345 c.p.c., bensì unicamente in seguito al deposito delle risultanze della CTU grafologica, in particolare con le note depositate il 14-3-2025 per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate di cui alla tabella 12 del d.m.147/22, nonché al valore fino a € 52.000,00, con attribuzione al richiedente difensore antistatario;
vanno poste altresì definitivamente a carico dell'appellante le spese della c.t.u. svolta in grado di appello, come da separato provvedimento.
Va rilevato che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma
1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater.
Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicché, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Pertanto, essendo stato il presente giudizio di impugnazione iscritto a ruolo il 26.05.2017 ed essendo stato l'appello integralmente respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge
24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in € 4.996,00 con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi CP_1 anticipatario;
pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della c.t.u.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 17-6-2025 Il Presidente rel.
Dott. Pasquale Cristiano
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 345/2017 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18-3-2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023
tra
(P. IVA Parte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Venosa Nicola ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso, sito in Polla alla via Vittorio Emanuele
n.82;
appellante
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._1
Santarsiere Antonio ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso, sito in Sala
Consilina alla via G. Mezzacapo 221/C;
appellata
OGGETTO: Inadempimento contrattuale- Vendita di bene immobile.
CONCLUSIONI: In narrativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il 16.10.2015 conveniva in giudizio la Controparte_1
(d'ora in poi Parte_1 Parte_1
nella persona del suo l.r.p.t., , lamentandone l'inadempimento contrattuale.
[...] Parte_1
In particolare, la ricorrente dichiarava di aver venduto l'immobile di sua proprietà, sito in Polla alla
Via Campi (Foglio 22 mappale 842 ex 53/a e mappale 529), alla , la quale, con la Parte_1 scrittura privata del 23.02.2012 si impegnava ad effettuare il pagamento rateale dell'importo complessivo pattuito, pari ad euro 95.000,00.
Tuttavia, dopo aver corrisposto la somma di euro 48.500,00, la si rendeva Parte_1 inadempiente e, a fronte del perdurante silenzio nonostante due sollecitazioni di pagamento, datate
3.11.2014 e 14.01.2015, la ricorrente adiva l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la condanna del resistente alla corresponsione del residuo ancora dovuto, pari ad euro 46.500,00 oltre interessi dalla messa in mora.
La non si costituiva in giudizio e, nell'ordinanza conclusiva dello stesso, oggetto di Parte_1 odierna impugnazione, il Giudice ne dichiarava la contumacia, previa verificazione della correttezza e completezza dell'iter previsto per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti.
Con la suddetta ordinanza n. 64/2017 (R.g. 840/2015) il giudice di primo grado accoglieva la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condannava la al pagamento immediato della Parte_1 somma contrattualmente dovuta pari ad euro 46.500,00, oltre interessi e spese di lite in favore di
Controparte_1
A fondamento della decisione poneva il materiale probatorio prodotto dalla ricorrente ossia la scrittura privata del 23.02.2012, costituente una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. da cui si presumeva l'esistenza della sottostante compravendita, e le altre n.13 scritture private, sottoscritte di pugno da
, costituenti quietanze dei pagamenti rateali dallo stesso effettuati a titolo di Parte_1 adempimento.
Con atto di citazione in appello, depositato il 26.05.2017, la ha impugnato l'ordinanza Parte_1
n. 64/2017 lamentando, in via pregiudiziale, la nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso in primo grado e del decreto di fissazione dell'udienza, quale causa della mancata costituzione in giudizio.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda formulata da in quanto tutte le Controparte_1 scritture private prodotte dalla stessa sarebbero artefatte, stante il pagamento integrale del prezzo dell'immobile compravenduto (euro 70.000,00) ben otto anni prima, come risultante da atto notarile del 31.05.2004 che ha chiesto di poter produrre nel presente giudizio.
Si è costituita con atto depositato il 9.1.2018 con il quale ha chiesto alla Corte Controparte_1 di rigettare l'appello proposto dalla per infondatezza e, conseguentemente, di Parte_1 confermare l'ordinanza impugnata nonché di estromettere la documentazione prodotta da controparte solo nel presente giudizio con condanna al pagamento delle spese di lite.
A sostegno delle proprie conclusioni, ha posto le seguenti motivazioni.
In primo luogo, quanto alla eccezione preliminare relativa alla mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha sostenuto la inammissibilità a fronte della regolare esecuzione della stessa, comprovata dall'emissione della C.A.N. e dalla declaratoria della contumacia ad opera del giudice di primo grado.
Ha asserito l'inammissibilità del documento menzionato dall'appellante (ossia l'atto notarile di compravendita dell'immobile, sito in Polla alla via Campi, Foglio 22 mappale 842 ex 53/a e mappale
529), a fronte dell'operatività della preclusione sancita dall'art. 345 c.p.c.; ha rappresentato come quest'atto contenesse una simulazione dell'avvenuto pagamento del prezzo e che la verità dei rapporti esistenti tra le parti fosse regolamentata dalle scritture private intercorse tra le stesse, il cui disconoscimento ex art. 215 c.p.c. sarebbe tardivo.
Con ordinanza del 24.01.2024 la Corte, in conformità ai recenti orientamenti giurisprudenziali, ritenendo ammissibile il disconoscimento operato dall'appellante in quanto effettuato con l'atto di impugnazione (Cass. Sez. 3, Ord. N. 13145/2021), ha rimesso la causa sul ruolo e disposto lo svolgimento di una perizia grafologica al fine di verificare la riconducibilità delle sottoscrizioni presenti sulle scritture private alla mano di , all'epoca dei fatti legale rappresentante Parte_1 della . Parte_1
Depositati gli originali dei documenti suddetti, il CTU, dott.ssa , ha espletato la Persona_1 suddetta consulenza e conclusivamente affermato che “i documenti contestati esaminati in originale sono interi, privi di alterazioni o abrasioni riconducibili a intenzioni contraffattive;
in merito al doc. datato 23.2.2012 (X1), disponibile solo in copia, concludo che la firma in calce potrebbe essere autografa;
le firme apposte sui 12 documenti originali (da X2 a X13) sono autografe, sono cioè riconducibili alla mano di ”. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, svolta con le modalità in epigrafe. L'appello è infondato per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, non può essere accolta l'eccezione preliminare formulata dall'appellante, relativa alla presunta nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso in primo grado, nonché del relativo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, in quanto la regolarità della stessa (eseguita attraverso l'invio della n conformità al co.6 dell'art. 7 l. n. 890/1982) è stata oggetto di apposita verifica Pt_2 in giudizio, anche in quanto presupposto per la declaratoria di contumacia della Parte_1 intervenuta all'udienza del 19.01.2016.
A fronte della generica doglianza di “mancato ricevimento della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza”, si precisa come in tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, la spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, e successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017), applicabile ratione temporis, “era prescritta nell'ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, il quale, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede” (Cass. 9878/2020); laddove
“la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal suo destinatario si perfeziona, dopo l'entrata in vigore del comma 6 dell'art. 7 della l. n. 890 del 1982
(introdotto dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del
2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo” (Cass.
19730/2016).
Sempre in via preliminare, l'appellante ha chiesto l'ammissione documentale del contratto di compravendita immobiliare n. rep. 58466, raccolta n. 16792, a riprova, a suo dire, della non ulteriore debenza di alcuna somma di denaro a per l'immobile, acquistato nel 2004. Controparte_1
L'appellata si è opposta, chiedendo al giudice di estromettere tale nuova e tardiva documentazione dal presente giudizio.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c., “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova
e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli
o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”. Nel caso di specie, l'odierno appellante è rimasto contumace nel corso del giudizio di primo grado e la comprovata rituale notifica nei suoi confronti costituisce atto idoneo ad escludere la ricorrenza della causa non imputabile di cui al co.3 dell'art. 345 c.p.c.; né la ha fornito ulteriori Parte_1 elementi di prova a sostegno della ricorrenza della stessa, limitandosi a sostenere l'essenzialità del documento nuovo ai fini della decisione.
Il requisito della indispensabilità, previsto nell'originaria formulazione della suddetta norma quale ulteriore ipotesi di deroga al divieto di nova in appello, non può essere invocato nel presente procedimento ratione temporis, essendo intervenuta la modifica normativa con la l. n. 134/2012, anteriore rispetto all'instaurazione della causa in primo grado (R.G. 840/2015).
Alla luce di quanto precede, il documento de quo (atto di compravendita n. rep. 58466, raccolta n.
16792) è inammissibile in virtù della preclusione processuale sancita dall' art. 345 co.3 c.p.c. nella sua attuale formulazione.
Inoltre, per completezza, si ritiene che, anche laddove tale atto fosse stato dichiarato ammissibile, non vi sarebbe la prova della sua indispensabilità ai fini della decisione.
A tal proposito, parte appellata ha dichiarato come sia “prassi comune la simulazione del prezzo o del suo pagamento e la regolamentazione tra le parti con una scrittura privata suppletiva che indichi la verità dei rapporti, cosa che è accaduta anche in questo caso e tra le parti e solo tra loro ha effetto questa scrittura una vota riconosciuta la paternità e l'attribuzione alle parti”, rappresentando come l'atto di compravendita simulasse il pagamento integrale del prezzo, destinato ad essere regolamentato mediante scritture private suppletive.
Posto che l'accertamento dell'asserita simulazione non è stato esperito dalle parti e che, di conseguenza, esula dalla cognizione del giudice adito, l'esistenza del credito risulta provata dalla scrittura privata datata 23.02.2012 unitamente alle altre tredici scritture private prodotte ritualmente nel giudizio di primo grado da aventi ad oggetto pagamenti rateali quali acconti Controparte_1 della vendita dell'immobile costituito dalla “villetta insistente sul terreno sito in Polla alla via Campi, distinto dal foglio 22 mappale 842 (ex 53/a) e mappale 529” nonché alla CTU grafologica che ha attribuito le sottoscrizioni ivi presenti alla mano di , acquirente dell'immobile de quo. Parte_1
Quanto alla scrittura privata del 23.02.2012, prodotta in copia, come già precisato, ne è stata affermata la potenziale riconducibilità a da parte della consulente e tale risultanza ha costituito Parte_1 oggetto di censura da parte dell'odierno appellante, per cui la stessa non potrebbe avere alcun valore probatorio. A riguardo, risulta opportuno richiamare il recente orientamento giurisprudenziale in virtù del quale
“In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che
l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso;
in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (Cass. Civ. Sez. III ordinanza n.
4.2.2025 n. 2777).
Di conseguenza, posta la generale ammissibilità di una consulenza tecnica anche su copie fotostatiche, nel caso in esame la copia della scrittura privata del 23.02.2012 è stata riconosciuta come potenzialmente riconducibile alla mano di e, alla luce degli altri elementi istruttori Parte_1 disponibili (quali l'autenticità delle sottoscrizioni delle ulteriori e successive scritture private intercorse tra le parti), risulta indubbia la sussistenza del rapporto contrattuale rispetto al quale si è configurato un inadempimento grave ad opera della Controparte_2
Pertanto, le richieste di quest'ultima, a fronte del mancato assolvimento dell'onere della prova sulla stessa gravante in virtù dell'art. 2697 c.c., non possono che essere rigettate.
Le ulteriori censure avanzate dall'appellante, quali le pretese incongruenze da cui sarebbe infirmata la scrittura privata del 23-2-2012, nonché la pretesa inesistenza di un valido contratto alla base della richiesta di pagamento di controparte, sono inammissibili, in quanto non formulate con l'atto introduttivo del giudizio, come prescritto dall'art. 345 c.p.c., bensì unicamente in seguito al deposito delle risultanze della CTU grafologica, in particolare con le note depositate il 14-3-2025 per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate di cui alla tabella 12 del d.m.147/22, nonché al valore fino a € 52.000,00, con attribuzione al richiedente difensore antistatario;
vanno poste altresì definitivamente a carico dell'appellante le spese della c.t.u. svolta in grado di appello, come da separato provvedimento.
Va rilevato che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma
1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater.
Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicché, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Pertanto, essendo stato il presente giudizio di impugnazione iscritto a ruolo il 26.05.2017 ed essendo stato l'appello integralmente respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge
24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in € 4.996,00 con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi CP_1 anticipatario;
pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della c.t.u.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 17-6-2025 Il Presidente rel.
Dott. Pasquale Cristiano