CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/10/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.311/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di CA - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 311/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 403/2022 del Tribunale civile di CA in composizione monocratica pubblicata il 4.07.2022 a conclusione del giudizio n.
249/202 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di prestazioni sanitarie”, vertente tra
c.f./P.iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Gamberale come da procura in atti.
CP_1
e c.f./P.iva , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Galgano
come da procura in atti.
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione,
assegnando i doppi termini ordinari ex artt. 190 e 352 c.p.c.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: ”L'
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
19/2021, pronunciato da questo Tribunale in data 8.1.2021, con il quale gli era stato ingiunto
il pagamento, in favore del della somma di Controparte_2
euro 109.587,52, oltre interessi di mora ex D.lgs n. 231/2002, portata dalle fatture come
meglio indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, per prestazioni eseguite in favore di
pazienti extraregionali per l'anno 2007 ed in virtù di apposita convenzione intercorsa con
A fondamento dell'opposizione l'opponente deduceva: 1) Parte_1
l'infondatezza/inesigibilità della pretesa ex art. 10 della convenzione e mancato
completamento delle procedure di compensazione e rendicontazione per fatto imputabile
all'opposto; 2) l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti previsti dall'art. 633,
co.2, c.p.c., essendo la prestazione sottoposta a condizione.
Si costituiva il Centro Clinico dott. il quale, contestando la fondatezza dei Controparte_2
motivi di opposizione, in via preliminare chiedeva la concessione della provvisoria
esecuzione e, nel merito, deduceva la legittimità della pretesa trattandosi di prestazioni
erogate in favore di assistiti che per il c.d. fenomeno della mobilità sanitaria interregionale, Part gravano sull' di provenienza dei pazienti, l'infondatezza, altresì, dell'asserito mancato
invio del modello STS 000211 e, dunque, l'esigibilità del credito per non essere sottoposto ad
alcuna condizione né termine.
Radicatasi la lite, negata la richiesta di provvisoria esecuzione, chiesti e concessi alle parti i
termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa, dopo l'espletamento della prova
testimoniale richiesta dall'opposto, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.”
Con la sentenza n. 403/2022 l'adito Tribunale di CA ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l' al rimborso delle spese di Pt_1
lite, nonché al pagamento della somma di € 6.715,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Con citazione notificata il 30.09.2022, la soccombente ha interposto appello avverso la suddetta sentenza, affidato ai motivi di seguito precisati, e rassegnato le seguenti testuali conclusioni:“- in accoglimento dei motivi di gravame di cui al punto B) dal n. 1 al n. VII,
riformare la sentenza n. 403/2022 emessa dal Tribunale di CA in data 4.07.2022 e
depositata il 7.07.2022 con revoca del decreto ingiuntivo n. 19/21 per fondatezza
dell'opposizione; - in accoglimento del motivo di gravame di cui al punto A) riformare,
comunque, la sentenza n. 403/2022 emessa dal Tribunale di CA in data 4.07.2022
e depositata il 7.07.2022 con annullamento del decreto ingiuntivo m. 19/21 per emissione in
mancanza del requisito di esigibilità ex art. 633, co. secondo, c.p.c.; - con vittoria di spese di
lite”.
Con comparsa depositata il 20.02.2023 si è costituito il
[...]
per contestare integralmente l'appello avversario, Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Nel merito, rigettare il proposto gravame per le
ragioni esposte, confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza n. 403/2022 resa dal
Tribunale Civile di CA, G.O.T. Dott. Michele DENTALE, in data 4.07.2022,
depositata in data 7.07.2022 e notificata a cura dello scrivente difensore in data 1.09.2022; 2) condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado
di giudizio con attribuzione al procuratore che se ne dichiara antistatario;
3) riconosciuta
l'originaria e manifesta infondatezza dell'appello proposto, per l'effetto condannare, anche
per tale grado di giudizio, l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per i motivi
esposti infra, liquidando la somma dovuta a ristoro in via equitativa e, comunque, per un
importo da determinarsi solo in via orientativa in misura non inferiore ad € 20.000,00”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di appello, l' critica la sentenza impugnata per VIOLAZIONE/FALSA Pt_1
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1218,1363 E 2697 COD. CIV. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10
E 15 CONVENZIONE E DELL'ART. 115 C.P.C.
L'appellante ha affermato la erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice ha applicato il principio ex art. 115 c.p.c. in ordine ai fatti non specificamente contestati, ritenendo non contestate dalla opponente le prestazioni erogate dalla opposta e per cui è sorto il credito azionato in sede monitoria, nonché la congruità delle somme ingiunte.
Con lo stesso motivo l' si è doluta della erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui Pt_1
il Tribunale ha ritenuto assolto dalla parte opposta l'onere di provare la fonte delle obbligazioni da cui i crediti azionati e di dedure l'inadempimento di , per contro avendo ritenuto quest'ultima Pt_1
inosservante l'onere a suo carico incombente di dedurre e/o provare i fatti da essa ritenuti modificativi, impeditivi e/o estintivi del credito.
Ad avviso dell'appellante, essa avrebbe contestato le prestazioni, e dimostrato i fatti modificativi,
impeditivi e/o estintivi del credito, avendo eccepito il mancato invio da parte della opposta del cd.
Mod. STS21 e del record cd. File C circostanza, questa, che si sarebbe posta a impedimento della erogazione dei pagamenti per cui è causa.
Il motivo è privo di pregio.
Di vero, l'eccezione relativa all'asserito mancato invio del File C è stata superata e vinta con l'espletata istruttoria, ove si è fornito ampio chiarimento in merito sia alle modalità con cui tale adempimento è stato effettuato dalla opposta/appellata, sia anche alle concrete modalità di attuazione di queste pratiche inter partes in quel tempo in cui vigeva un sistema di consegna “misto”,
manuale/cartaceo e su supporto digitale (cd. File C) che avveniva senza rilascio di attestati o ricevute da parte dell'Ente ricevente.
Quanto poi alla infondatezza dell'eccezione con cui si è asserito il mancato invio del cd. Mod. STS21,
essa è stata immediatamente evidente in prime cure, laddove, già prima di proporre il ricorso monitorio l'attuale appellata ha documentato all'Ente di avere inviato a mezzo fax il suddetto modello
(v. all. 14 e 15 del ricorso monitorio), per poi produrre, in sede di giudizio di opposizione la copia della ricevuta di quel fax.
In relazione a entrambe le sopra dette eccezioni dell' (entrambe circostanze negative), va poi Pt_1
osservato che la opponente effettivamente nulla ha dedotto, chiarito, né documentato o offerto in comunicazione alcunchè, essendo rimasta inottemperante all'ordine ex art. 210 c.p.c. ad essa impartito dal giudice con l'ordinanza del 15.11.2021, di esibizione della correlativa documentazione afferente il protocollo in entrata del periodo di riferimento.
Nessuna delle due eccezioni rinnovate col motivo di gravame qui in disamina, comunque, sarebbero fondate neppure alla stregua della convenzione inter partes che disciplina i rapporti tra e Pt_1
centri diagnostici convenzionati, ove, in realtà, né l'art. 10, né l'art. 15 (entrambi invocati dall'appellante a fonte di possibile fondatezza delle eccezioni in disamina), fanno riferimento all'invio del modello STS 21 e/o del cd. File C come condizione sospensiva dell'adempimento,
essendo in queste norme convenzionali sancito il mero obbligo di rendicontazione (ed anzi risultando l'art. 15 una mera norma di rinvio).
Tale obbligo di rendicontazione, senza che fosse addotta alcuna contraria evidenza, in sede di istruttoria è stato univocamente dimostrato come correttamente adempiuto dalla parte opposta.
Del resto, in mancanza di idonea rendicontazione, non avrebbe potuto corrispondere Pt_1
l'acconto che invece ha pagato. Nel secondo motivo di appello, ILLEGITTIMITA' ED ERRONEITA' DELLA PRONUNCIA
IMPUGNATA PER VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1218, 1363 E 2697
C.C. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 E 15 CONVENZIONE E ART. 8 SEXIES, CO.8,
D.LGS.502/1992 E DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. NEL CAPO IN CUI STATUISCE
L'IRRILEVANZA DELLA MANCATA PRODUZIONE DEL CD. FILE RECORD C QUALE
FATTO IMPEDITIVO DEL COMPLETAMENTO DELLA COMPENSAZIONE/CONDIZIONE
SOSPENSIVA DOVENDOSI APPLICARE IL SOLO ART. 10 DELLA CONVENZIONE, parte appellante ritiene errata la decisione assunta in prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza, dedotta dall'opponente, della mancata produzione del Record File C.
Secondo la tesi dell' , la mancata produzione del documento in parola (che, in ogni caso, Pt_1
come è emerso in istruttoria, è stato consegnato), avrebbe determinato l'inadempimento dell' Pt_1
Dunque, l'appellante sembra dedurre che l'invio del File C sia condizione sospensiva, al solo verificarsi della quale l'Ente avrebbe potuto disporre i pagamenti.
Tuttavia, la realtà, come correttamente evidenziato dal giudice a quo, è diversa.
A ben vedere, infatti, la convenzione stessa, all'art.10, dispone che – in ogni caso - decorsi 24 mesi dalla presentazione del rendiconto e salvo che non vi siano esiti negativi delle procedure di verifica,
è tenuta al pagamento del saldo. Pt_1
La norma contrattuale, è evidente, non fa alcun riferimento a delle specifiche modalità tassative di presentazione del rendiconto, né avrebbe potuto dal momento che la convenzione è stata sottoscritta prima dell'introduzione della procedura “informatizzata”.
Secondo l'appellante il giudice avrebbe errato anche perché avrebbe applicato il solo art. 10 della convenzione senza esaminarlo in combinato disposto con l'art. 15 della convenzione stessa e con l'art. 8, co. sexies, Dlgs 502/92.
Anche in questo caso, però, il richiamo dell'Ente al contratto ed alle norme è inconferente e,
comunque, inidoneo a sostenere la tesi formulata con il gravame. Il richiamato art. 15 della convenzione, infatti, altro non è che una disciplina finale di rinvio alla disciplina generale per quanto non espressamente previsto dal contratto.
L'art. 8 del D.Lgs 502/92, invece, si limita a riconoscere alle Regioni il potere di determinare i criteri da applicare al meccanismo di compensazione interregionale, ma non fa alcun riferimento all'invio del cd. Record File C, né, men che meno, indica tale adempimento come condicio sine qua non
preordinata all'adempimento dell' . Peraltro, la ha provato in prime cure Parte_1 CP_3
di avere adempiuto all'obbligo di rendicontazione.
Anche sotto profilo, dunque, non può che affermarsi l'infondatezza del motivo di appello ora scrutinato e, di contro, il corretto argomentare della sentenza di primo grado.
Nel terzo motivo di appello, ILLEGITTIMITA' ED ERRONEITA' DELLA PRONUNCIA
IMPUGNATA PER VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1218 C.C. E 116
C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 CONVENZIONE NEL CAPO IN CUI STATUISCE IL
RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE RITENENDONE L'INFONDATEZZA PER
[...]
IL GIUDICE IL MANCATO COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI CP_4
COMPENSAZIONE IMPUTABILE NON ALLA CENTRO FORTE MA AD IN VIRTU' Pt_1
DEL PROVVEDIMENTO D.G. N. 18 DEL 4.06.2008 E DELLA NOTA DI MOLISE DATI DEL
8.10.21, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale
ha ritenuto imputabile ad il mancato completamento della procedura di compensazione Pt_1
propedeutica, secondo l'Ente, al pagamento delle prestazioni erogate dalla struttura convenzionata.
Il Collegio, di contro, ritiene che il giudice a quo abbia correttamente motivato e deciso anche su questo punto.
Il primo giudice, infatti, ha rilevato dai documenti prodotti e, specificamente, dalla nota di Pt_4
del 08.10.2021, che il corretto iter procedimentale previsto per il meccanismo di compensazione,
[...]
si articola nelle seguenti fasi:1) riceve la rendicontazione dalla struttura accreditata;
2) Pt_1
invia i dati ricevuti dalla struttura alla 3) elabora i dati e li invia Pt_1 Parte_4 Parte_4 alla 4) la invia i dati alle rispettive regioni di residenza degli assisiti Parte_1 Parte_1
per il meccanismo di compensazione.
Il giudice, poi, ha rilevato che, nel caso di specie, lo “step” mancante è il secondo (ovvero l'invio dei dati alla e che tale mancanza non può che essere imputata ad che è l'Ente Parte_4 Pt_1
deputato alla trasmissione di tali dati.
Ad ulteriore conferma poi, della infondatezza delle difese dell'Ente, va rilevato che, nella medesima citata nota, la chiarisce che il modello STS 000211 altro non è che il codice che consente Parte_4
al di identificare la struttura e che esso è irrilevante ai fini della esigibilità del credito. CP_5
Dall'esame del documento, dunque, possono evincersi due aspetti che il Tribunale ha correttamente inquadrato: a) non può farsi discendere da un inadempimento di una conseguenza negativa Pt_1
per l'appellata (ragionando a contrario si riconoscerebbe all' la possibilità di sottrarsi ai Pt_1
pagamenti dovuti omettendo essa stessa gli oneri ad esso spettanti); b) in ogni caso la documentazione indicata da quale indispensabile ai fini dell'erogazione dei pagamenti è, in realtà, un mero Pt_1
dato statistico e di nomenclatura, come chiarisce la stessa società – interamente Parte_4
partecipata, peraltro, dalla – la cui mancanza non costituisce in alcun modo Parte_1
impedimento all'adempimento di . Pt_1
Quanto in precedenza dedotto con riferimento al terzo motivo di gravame è collegato ai motivi quarto e quinto dell'atto di appello, rispettivamente rubricati ILLEGITTIMITA' ED
ERRONEITA' DELLA PRONUNCIA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE/FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 1218 C.C. E DEGLI ARTT. 116, 112 E 132 N. 4) C.P.C. IN
RELAZIONE ALL'ART. 10 E 15 CONVENZIONE NEL CAPO IN CUI STATUISCE
L'INSUSSISTENZA DELL'INADEMPIMENTO DA PARTE DELLA CP_6
DEI DATI NECESSARI AL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI
[...]
COMPENSAZIONE STANTE LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALL'OPPOSTA
AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE (FATTURE, DISTINTE RIEPILOGATIVE,
MODELLI STS, PROVVEDIMENTO D.G. N. 18 DEL 04.06.2008 – PUNTO IV.A – E FLUSSI INFORMATIVI – PUNTO IV.B -, e ILLEGITTIMITA' ED ERRONEITA'
DELLA PRONUNCIA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 1358 E 1359 C.C. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1218 C.C. E 116 C.P.C.
IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 10 E 15 CONVENZIONE NEL CAPO
IN CUI RIGETTA L'OPPOSIZIONE RITENENDO CHE IL MANCATO
COMPIMENTO DA PARTE DI DA CUI Controparte_7
L'AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE DIPENDEVA INTEGRASSE
VIOLAZIONE DELL'ART. 1358 C.C. E COMUNQUE DELL'ART. 1359 C.C., in merito ai quali, in ragione della loro connessione, il Collegio ritiene utile, ai fini della loro disamina,
una trattazione congiunta.
Come anzi detto, eccepisce l'inadempimento della consistente nel Pt_1 CP_2
mancato invio dei dati necessari al completamento della procedura di compensazione,
imputando così alla struttura convenzionata la causa dell'inadempimento dell'Ente.
Fermo quanto sopra rilevato in merito al fatto che, se mancanza c'è stata, questa è imputabile alla sola che ha omesso l'invio di quanto di sua spettanza alla Parte_1 Parte_4
il Tribunale (e di ciò si duole l'appellante) ritiene superata questa eccezione.
Ed infatti, come correttamente argomentato nella sentenza di primo grado, l'eccezione è stata ritenuta superata dalla produzione in giudizio della documentazione trasmessa ai fini della rendicontazione (fatture, distinte riepilogative, modelli STS, flussi informativi).
Inoltre, il già richiamato art. 10 della convenzione prevede anche – per le prestazioni a favore dei pazienti extraregionali, per cui è parola – un “pagamento in acconto pari al 20% delle
prestazioni rendicontate entro 60 gg dalla presentazione del rendiconto del IV trimestre”.
Mentre tale acconto è stato ritualmente pagato da alla (che infatti ha Pt_1 CP_2
depositato il ricorso per decreto ingiuntivo per la sola minore somma ancora in essere),
l' non ha mai sollevato eccezione circa la (poi lamentata) asserita incompletezza Pt_1
documentale, che, quindi, proposta solo oggi risulta defatigatoria. Deve infatti ritenersi provato per presunzioni che, se l'appellata non avesse fornito completa documentazione in tempo, nessun acconto avrebbe potuto essere liquidato.
Altro argomento di prova contrario alle prospettazioni dell'appellante è che, nel caso fosse stata pagata (erroneamente) somma per acconto poi risultata non dovuta, la struttura convenzionata avrebbe dovuto essere richiesta della restituzione ma, neppure in sede di opposizione, ha mai avanzato una tale richiesta, peraltro non chiarendo come ci Pt_1
concilino gli assunti avanzati con l'opposizione con il contegno complessivamente osservato
(pagamento di acconto [20% esatto del monte crediti azionato, come risultante dal File “C”],
mancata richiesta di restituzione e mancato pagamento del saldo.
Il pagamento del saldo, poi, avrebbe dovuto fare seguito all'attività di controllo demandata dal Direttore del Distretto di Venafro al Responsabile e, si ripete, Parte_5
in assenza di qualunque atto della sul punto in oltre 14 anni, non può assumersi che CP_8
questa non sia stata effettuata senza adombrare condotte omissive di doveri da parte degli operatori . Pt_1
Ed infatti, con lettera prot. n. 0019832 del 30.06.2008 (all. 4 della II memoria ex art. 183, VI
co,. c.p.c. di parte opposta), ricevuta per conoscenza dalla Struttura convenzionata, l'allora
Direttrice del Distretto di Venafro, dr.ssa , demandava al Responsabile CP_9 Parte_6
, dr. di procedere all'attività preordinata al pagamento del saldo anni
[...] Per_1
2006 – 2007, “mediante l'esame a campione degli atti e delle prestazioni effettuate, con la
metodica Random, anno 2006 e come da previsione contrattuale anno 2007, rendendo
formale relazione alla scrivente Direzione e formalizzando eventuali contestazioni con
relativa motivazione ai Centri accreditati”, così evidenziandosi l'avvio di un procedimento che non avrebbe avuto alcun senso in caso di documentazione mancante.
E' evidente che, mancando, come è mancata, qualsiasi contestazione (per oltre 14 anni) da parte dell'Ente, è ragionevole ritenere che la procedura di controllo sopra descritta si sia conclusa con un “nulla osta” al pagamento delle fatture emesse dalla Struttura appellata. Né rileva l'eccezione dell'appellante che solo nel 2021 (senza nulla avere contestato nei 14
anni precedenti) evidenzia la “irritualità” della consegna della documentazione, ribadendo che questa sarebbe dovuta avvenire a mezzo record File C. (sebbene, come detto, le norme contrattuali richiamate proprio da parte appellante non ne facciano alcuna menzione).
Alla stregua di quanto sin qui rilevato è evidente che ha correttamente argomentato e deciso il giudice a quo (contrariamente a quanto lamentato dall'appellante) laddove ha ritenuto l' responsabile per il mancato avveramento della condizione sospensiva ai sensi degli Pt_1
artt. 1358 e 1359 c.c.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che, anche a volere considerare la consegna del Parte_7
ome condicio sine qua non per il pagamento alla struttura convenzionata, sia
[...] Pt_1
l'unica responsabile del mancato avveramento di tale condizione che, pertanto, ai sensi dell'art. 1359 c.c., si intende avverata.
Come dimostrato documentalmente, infatti, è ad avere omesso l'invio della Pt_1
rendicontazione alla così di fatto facendo “saltare” l'intera procedura. Inoltre, Parte_4
l' non ha osservato un comportamento conforme a correttezza a buona fede Pt_1
nell'esecuzione del contratto dal momento che, se fosse vero quel che ha dedotto solo in opposizione (ovvero che il pagamento sarebbe dipeso da una omissione delle ), CP_2
ha omesso di comunicare alla Struttura l'eventuale esito negativo della procedura di verifica,
ha taciuto, per oltre 14 anni, alla l'esistenza di un impedimento all'erogazione CP_2
delle somme incontestatamente dovute e, in ultimo, ha anche provveduto al pagamento dell'acconto (determinato nell'esatto 20% del totale che, secondo quanto asserito, l'Ente
neanche avrebbe dovuto conoscere), in tal modo ingenerando nel creditore l'affidamento che la procedura fosse andata a buon fine e che nei termini di contratto sarebbe stato pagato anche il saldo.
Da quanto illustrato, deriva che anche sotto tale aspetto la sentenza di primo grado va esente da censure e che il motivo di gravame è, di contro, privo di fondamento. Nel sesto motivo di gravame la sentenza di primo grado viene censurata per
APPLICAZIONE Controparte_10
DELL'ART. 10 CONVENZIONE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1282 C.C. E 116 C.P.C.
E IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 CONVENZIONE E 648 C.P.C.
L'appellante eccepisce che il giudice di primo grado avrebbe errato nel confermare il decreto ingiuntivo che ha intimato il pagamento a decorrere dalle singole scadenze e non dalla
(asserita) data di esigibilità del credito (ovvero 24 mesi dalla data di presentazione del rendiconto, allorquando diverrebbe operante l'obbligo per l'Ente del pagamento alla stregua dell'art. 10 convenzione).
Sul punto, si rileva, ancora una volta l'erronea interpretazione delle norme contrattuali da parte di che ha proposto una lettura dell'art. 10 della convenzione da essa più Pt_1
favorevole. ma errata.
La richiamata clausola, infatti, si limita ad indicare l'orizzonte temporale massimo concesso all'Ente per adempiere ai pagamenti e ciò anche al fine di evitare una dilatazione sine die dei pagamenti ad eseguirsi. Cosa differente è, invece, la esigibilità del credito che è un dato eziologicamente connesso alla scadenza della fattura.
Con riguardo alla determinazione degli interessi, peraltro, la convenzione nulla disciplina,
sicchè, in virtù della norma di rinvio contenuta nell'art. 15, per la loro determinazione non potrà che farsi riferimento alle norme di diritto comune.
Pertanto il provvedimento monitorio è stato correttamente emesso e non ha errato il giudice dell'opposizione nel confermalo tout court.
Quanto al settimo motivo di gravame
[...]
6, III COMMA C.P.C. Parte_8
PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITA' IN CAPO AD , si Pt_1
palesa priva di pregio la doglianza dell'appellante relativa alla condanna di al Pt_1 risarcimento del danno da lite temeraria che, secondo gli assunti dell' sarebbe stata Pt_1
erroneamente statuita.
Al contrario, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto responsabile ai sensi Pt_9
dell'art. 96 c.p.c. per aver omesso di produrre in giudizio documentazione decisiva che avrebbe consentito un più celere svolgimento del processo.
Nella specie il Tribunale ha riferimento: a) al provvedimento dirigenziale n. 18 del 4.08.2008
da cui risulta che, dal controllo eseguito, non erano emersi elementi di criticità e che, dunque,
nulla ostava all'erogazione del dovuto;
b) alla nota Dati dell'8.10.2021 in cui viene Pt_4
descritto l'iter procedurale per la rendicontazione ed il meccanismo di compensazione
(secondo trattasi di una mera descrizione irrilevante ai fini dell'oggetto del Pt_1
contendere).
Entrambi i documenti sono stati prodotti dall'opposta ma il Tribunale ha ritenuto che avrebbero dovuto essere prodotti da per il principio di vicinanza della prova. Pt_1
Non rileva, ai fini della invocata modifica della sentenza sul punto, quanto asserito dall' secondo la quale il primo documento non sarebbe decisivo in quanto Pt_1
riguarderebbe solo l'acconto e non il saldo.
Va ribadito, però, che l'acconto è stato calcolato in misura percentuale rispetto al totale rendicontato e, che, comunque, successivamente a tale provvedimento non risultano esiti negativi a seguito di eventuali ulteriori controlli effettuati sulla prestazioni erogate dalla
. CP_2
Il secondo documento, poi, sempre secondo la difesa dell' non sarebbe rilevante in Pt_1
quanto sarebbe una mera descrizione dell'iter procedurale.
Ma , a ben vedere, tali documenti, contrariamente a quanto dedotto da , sono rilevanti Pt_1
in quanto da essi si ricava che la rendicontazione era stata ritualmente trasmessa alla CP_2
(altrimenti non sarebbe stato possibile erogare ma neanche calcolare l'acconto in misura
[...]
percentuale) e che non la ma la stessa è responsabile del mancato CP_2 Pt_1 completamento della procedura di compensazione. Da quanto sopra discende che il Collegio
non può che confermare la condanna pronunciata in primo grado ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel PUNTO A) – MOTIVO UNICO) l'appellante si duole della ILEGGIMITA' DELLA
PRONUNCIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 633, II COMMA C.P.C. NEL CAPO IN
CUI STATUISCE SULLA ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO
EMESSO SENZA CHE LA RICORRENTE AVESSE OFFERTO ELEMENTI ATTI A
FAR PRESEMERE O L'AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE DA CUI
DIPENDEVA L'ESIGIBILITA' DELLA PRETESA O MOTIVANDO IN RELAZIONE
ALLA DEVOLUZIOINE DELLA VERIFICA DI FONDATEZZA NELLA FASE DI
MERITO.
Con tale ultimo motivo di gravame, l' impugna la sentenza di primo grado nella parte Pt_1
in cui questa non fornirebbe, secondo l'appellante, esaustiva motivazione a sostegno del rigetto della eccezione di carenza dei presupposti ex art. 633. c.p.c.
Secondo l' tale carenza sarebbe ravvisabile nel non avere la ricorrente prodotto, in Pt_1
sede monitoria, copia della fonte dell'obbligazione (nella specie, la convenzione).
Il Tribunale, però, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, ha esaustivamente motivato ritenendo superata tale eccezione in quanto, instaurato con l'opposizione il giudizio a cognizione piena, la fonte dell'obbligazione è stata allegata e comunque provata in tale giudizio ordinario la cui finalità non è il mero accertamento dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del credito. Ciononostante, l'appellante eccepisce che il giudice avrebbe dovuto comunque revocare il decreto ingiuntivo.
Tale eccezione è irrilevante se si considera che – alla stregua delle risultanze istruttorie – il
Tribunale, se avesse anche revocato il decreto ingiuntivo, non avrebbe potuto fare altro che condannare al pagamento dei medesimi importi di cui all'ingiunzione, come Pt_1
accertati in corso di causa.
Per tali ragioni, l'appello va respinto. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 109.587,52).
Quanto, infine, alla domanda dell'appellata di condanna dell' ex art. 96 c.p.c. anche per il Pt_1
presente grado di appello, sostanzialmente basata sull'assunto (v. pag. 18 comparsa di costituzione
) “….che, ancora oggi, dopo quasi sedici anni ed a fronte della notifica di due titoli CP_2
esecutivi (decreto ingiuntivo e sentenza), l'Ente è inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte e
giudizialmente accertate”, ebbene, si rileva che nelle note scritte sostitutive delle udienze del
22.02.2023 (prima di trattazione), 29.09.2024, 11.06.2025 (udienza di p.c.), l' ha esposto e Pt_1
documentato di avere effettuato, in esecuzione della sentenza gravata, in data 21.11.22 ordine di pagamento n. UO1 – 16721 per euro 109.587,52, in data 23.11.22 ordine di pagamento n. UO- 16985
per euro 128.489,63 e in data 6.12.22 ordine di pagamento n. UO17689 per euro 23.117,00, “tutti
pagati”, circostanze non contestate dall'appellata né genericamente né specificamente, per cui la domanda in esame va disattesa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di CA – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 311/2022 R.G., sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata il 30.09.2022 nei confronti di Controparte_2
avverso la sentenza n. 403/2022 del Tribunale civile di
[...]
CA in composizione monocratica pubblicata il 4.07.2022 a conclusione del giudizio n.
249/202 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, in persona del Direttore Generale pro tempore, al rimborso, in favore dell'avv.to Giuseppe Galgano, procuratore costituito della parte appellata,
dichiaratosi antistatario, delle spese processuali del grado, liquidandole in € 10.737,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, co. 3, c.p.c., proposta dall'appellata;
4) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 3 ottobre 2025
LA PRESIDENTE est.
Dr. ssa Rita Carosella
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di CA - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 311/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 403/2022 del Tribunale civile di CA in composizione monocratica pubblicata il 4.07.2022 a conclusione del giudizio n.
249/202 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di prestazioni sanitarie”, vertente tra
c.f./P.iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Gamberale come da procura in atti.
CP_1
e c.f./P.iva , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Galgano
come da procura in atti.
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione,
assegnando i doppi termini ordinari ex artt. 190 e 352 c.p.c.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: ”L'
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
19/2021, pronunciato da questo Tribunale in data 8.1.2021, con il quale gli era stato ingiunto
il pagamento, in favore del della somma di Controparte_2
euro 109.587,52, oltre interessi di mora ex D.lgs n. 231/2002, portata dalle fatture come
meglio indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, per prestazioni eseguite in favore di
pazienti extraregionali per l'anno 2007 ed in virtù di apposita convenzione intercorsa con
A fondamento dell'opposizione l'opponente deduceva: 1) Parte_1
l'infondatezza/inesigibilità della pretesa ex art. 10 della convenzione e mancato
completamento delle procedure di compensazione e rendicontazione per fatto imputabile
all'opposto; 2) l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti previsti dall'art. 633,
co.2, c.p.c., essendo la prestazione sottoposta a condizione.
Si costituiva il Centro Clinico dott. il quale, contestando la fondatezza dei Controparte_2
motivi di opposizione, in via preliminare chiedeva la concessione della provvisoria
esecuzione e, nel merito, deduceva la legittimità della pretesa trattandosi di prestazioni
erogate in favore di assistiti che per il c.d. fenomeno della mobilità sanitaria interregionale, Part gravano sull' di provenienza dei pazienti, l'infondatezza, altresì, dell'asserito mancato
invio del modello STS 000211 e, dunque, l'esigibilità del credito per non essere sottoposto ad
alcuna condizione né termine.
Radicatasi la lite, negata la richiesta di provvisoria esecuzione, chiesti e concessi alle parti i
termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa, dopo l'espletamento della prova
testimoniale richiesta dall'opposto, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.”
Con la sentenza n. 403/2022 l'adito Tribunale di CA ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l' al rimborso delle spese di Pt_1
lite, nonché al pagamento della somma di € 6.715,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Con citazione notificata il 30.09.2022, la soccombente ha interposto appello avverso la suddetta sentenza, affidato ai motivi di seguito precisati, e rassegnato le seguenti testuali conclusioni:“- in accoglimento dei motivi di gravame di cui al punto B) dal n. 1 al n. VII,
riformare la sentenza n. 403/2022 emessa dal Tribunale di CA in data 4.07.2022 e
depositata il 7.07.2022 con revoca del decreto ingiuntivo n. 19/21 per fondatezza
dell'opposizione; - in accoglimento del motivo di gravame di cui al punto A) riformare,
comunque, la sentenza n. 403/2022 emessa dal Tribunale di CA in data 4.07.2022
e depositata il 7.07.2022 con annullamento del decreto ingiuntivo m. 19/21 per emissione in
mancanza del requisito di esigibilità ex art. 633, co. secondo, c.p.c.; - con vittoria di spese di
lite”.
Con comparsa depositata il 20.02.2023 si è costituito il
[...]
per contestare integralmente l'appello avversario, Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Nel merito, rigettare il proposto gravame per le
ragioni esposte, confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza n. 403/2022 resa dal
Tribunale Civile di CA, G.O.T. Dott. Michele DENTALE, in data 4.07.2022,
depositata in data 7.07.2022 e notificata a cura dello scrivente difensore in data 1.09.2022; 2) condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado
di giudizio con attribuzione al procuratore che se ne dichiara antistatario;
3) riconosciuta
l'originaria e manifesta infondatezza dell'appello proposto, per l'effetto condannare, anche
per tale grado di giudizio, l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per i motivi
esposti infra, liquidando la somma dovuta a ristoro in via equitativa e, comunque, per un
importo da determinarsi solo in via orientativa in misura non inferiore ad € 20.000,00”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di appello, l' critica la sentenza impugnata per VIOLAZIONE/FALSA Pt_1
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1218,1363 E 2697 COD. CIV. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10
E 15 CONVENZIONE E DELL'ART. 115 C.P.C.
L'appellante ha affermato la erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice ha applicato il principio ex art. 115 c.p.c. in ordine ai fatti non specificamente contestati, ritenendo non contestate dalla opponente le prestazioni erogate dalla opposta e per cui è sorto il credito azionato in sede monitoria, nonché la congruità delle somme ingiunte.
Con lo stesso motivo l' si è doluta della erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui Pt_1
il Tribunale ha ritenuto assolto dalla parte opposta l'onere di provare la fonte delle obbligazioni da cui i crediti azionati e di dedure l'inadempimento di , per contro avendo ritenuto quest'ultima Pt_1
inosservante l'onere a suo carico incombente di dedurre e/o provare i fatti da essa ritenuti modificativi, impeditivi e/o estintivi del credito.
Ad avviso dell'appellante, essa avrebbe contestato le prestazioni, e dimostrato i fatti modificativi,
impeditivi e/o estintivi del credito, avendo eccepito il mancato invio da parte della opposta del cd.
Mod. STS21 e del record cd. File C circostanza, questa, che si sarebbe posta a impedimento della erogazione dei pagamenti per cui è causa.
Il motivo è privo di pregio.
Di vero, l'eccezione relativa all'asserito mancato invio del File C è stata superata e vinta con l'espletata istruttoria, ove si è fornito ampio chiarimento in merito sia alle modalità con cui tale adempimento è stato effettuato dalla opposta/appellata, sia anche alle concrete modalità di attuazione di queste pratiche inter partes in quel tempo in cui vigeva un sistema di consegna “misto”,
manuale/cartaceo e su supporto digitale (cd. File C) che avveniva senza rilascio di attestati o ricevute da parte dell'Ente ricevente.
Quanto poi alla infondatezza dell'eccezione con cui si è asserito il mancato invio del cd. Mod. STS21,
essa è stata immediatamente evidente in prime cure, laddove, già prima di proporre il ricorso monitorio l'attuale appellata ha documentato all'Ente di avere inviato a mezzo fax il suddetto modello
(v. all. 14 e 15 del ricorso monitorio), per poi produrre, in sede di giudizio di opposizione la copia della ricevuta di quel fax.
In relazione a entrambe le sopra dette eccezioni dell' (entrambe circostanze negative), va poi Pt_1
osservato che la opponente effettivamente nulla ha dedotto, chiarito, né documentato o offerto in comunicazione alcunchè, essendo rimasta inottemperante all'ordine ex art. 210 c.p.c. ad essa impartito dal giudice con l'ordinanza del 15.11.2021, di esibizione della correlativa documentazione afferente il protocollo in entrata del periodo di riferimento.
Nessuna delle due eccezioni rinnovate col motivo di gravame qui in disamina, comunque, sarebbero fondate neppure alla stregua della convenzione inter partes che disciplina i rapporti tra e Pt_1
centri diagnostici convenzionati, ove, in realtà, né l'art. 10, né l'art. 15 (entrambi invocati dall'appellante a fonte di possibile fondatezza delle eccezioni in disamina), fanno riferimento all'invio del modello STS 21 e/o del cd. File C come condizione sospensiva dell'adempimento,
essendo in queste norme convenzionali sancito il mero obbligo di rendicontazione (ed anzi risultando l'art. 15 una mera norma di rinvio).
Tale obbligo di rendicontazione, senza che fosse addotta alcuna contraria evidenza, in sede di istruttoria è stato univocamente dimostrato come correttamente adempiuto dalla parte opposta.
Del resto, in mancanza di idonea rendicontazione, non avrebbe potuto corrispondere Pt_1
l'acconto che invece ha pagato. Nel secondo motivo di appello, ILLEGITTIMITA' ED ERRONEITA' DELLA PRONUNCIA
IMPUGNATA PER VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1218, 1363 E 2697
C.C. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 E 15 CONVENZIONE E ART. 8 SEXIES, CO.8,
D.LGS.502/1992 E DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. NEL CAPO IN CUI STATUISCE
L'IRRILEVANZA DELLA MANCATA PRODUZIONE DEL CD. FILE RECORD C QUALE
FATTO IMPEDITIVO DEL COMPLETAMENTO DELLA COMPENSAZIONE/CONDIZIONE
SOSPENSIVA DOVENDOSI APPLICARE IL SOLO ART. 10 DELLA CONVENZIONE, parte appellante ritiene errata la decisione assunta in prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza, dedotta dall'opponente, della mancata produzione del Record File C.
Secondo la tesi dell' , la mancata produzione del documento in parola (che, in ogni caso, Pt_1
come è emerso in istruttoria, è stato consegnato), avrebbe determinato l'inadempimento dell' Pt_1
Dunque, l'appellante sembra dedurre che l'invio del File C sia condizione sospensiva, al solo verificarsi della quale l'Ente avrebbe potuto disporre i pagamenti.
Tuttavia, la realtà, come correttamente evidenziato dal giudice a quo, è diversa.
A ben vedere, infatti, la convenzione stessa, all'art.10, dispone che – in ogni caso - decorsi 24 mesi dalla presentazione del rendiconto e salvo che non vi siano esiti negativi delle procedure di verifica,
è tenuta al pagamento del saldo. Pt_1
La norma contrattuale, è evidente, non fa alcun riferimento a delle specifiche modalità tassative di presentazione del rendiconto, né avrebbe potuto dal momento che la convenzione è stata sottoscritta prima dell'introduzione della procedura “informatizzata”.
Secondo l'appellante il giudice avrebbe errato anche perché avrebbe applicato il solo art. 10 della convenzione senza esaminarlo in combinato disposto con l'art. 15 della convenzione stessa e con l'art. 8, co. sexies, Dlgs 502/92.
Anche in questo caso, però, il richiamo dell'Ente al contratto ed alle norme è inconferente e,
comunque, inidoneo a sostenere la tesi formulata con il gravame. Il richiamato art. 15 della convenzione, infatti, altro non è che una disciplina finale di rinvio alla disciplina generale per quanto non espressamente previsto dal contratto.
L'art. 8 del D.Lgs 502/92, invece, si limita a riconoscere alle Regioni il potere di determinare i criteri da applicare al meccanismo di compensazione interregionale, ma non fa alcun riferimento all'invio del cd. Record File C, né, men che meno, indica tale adempimento come condicio sine qua non
preordinata all'adempimento dell' . Peraltro, la ha provato in prime cure Parte_1 CP_3
di avere adempiuto all'obbligo di rendicontazione.
Anche sotto profilo, dunque, non può che affermarsi l'infondatezza del motivo di appello ora scrutinato e, di contro, il corretto argomentare della sentenza di primo grado.
Nel terzo motivo di appello, ILLEGITTIMITA' ED ERRONEITA' DELLA PRONUNCIA
IMPUGNATA PER VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1218 C.C. E 116
C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 CONVENZIONE NEL CAPO IN CUI STATUISCE IL
RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE RITENENDONE L'INFONDATEZZA PER
[...]
IL GIUDICE IL MANCATO COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI CP_4
COMPENSAZIONE IMPUTABILE NON ALLA CENTRO FORTE MA AD IN VIRTU' Pt_1
DEL PROVVEDIMENTO D.G. N. 18 DEL 4.06.2008 E DELLA NOTA DI MOLISE DATI DEL
8.10.21, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale
ha ritenuto imputabile ad il mancato completamento della procedura di compensazione Pt_1
propedeutica, secondo l'Ente, al pagamento delle prestazioni erogate dalla struttura convenzionata.
Il Collegio, di contro, ritiene che il giudice a quo abbia correttamente motivato e deciso anche su questo punto.
Il primo giudice, infatti, ha rilevato dai documenti prodotti e, specificamente, dalla nota di Pt_4
del 08.10.2021, che il corretto iter procedimentale previsto per il meccanismo di compensazione,
[...]
si articola nelle seguenti fasi:1) riceve la rendicontazione dalla struttura accreditata;
2) Pt_1
invia i dati ricevuti dalla struttura alla 3) elabora i dati e li invia Pt_1 Parte_4 Parte_4 alla 4) la invia i dati alle rispettive regioni di residenza degli assisiti Parte_1 Parte_1
per il meccanismo di compensazione.
Il giudice, poi, ha rilevato che, nel caso di specie, lo “step” mancante è il secondo (ovvero l'invio dei dati alla e che tale mancanza non può che essere imputata ad che è l'Ente Parte_4 Pt_1
deputato alla trasmissione di tali dati.
Ad ulteriore conferma poi, della infondatezza delle difese dell'Ente, va rilevato che, nella medesima citata nota, la chiarisce che il modello STS 000211 altro non è che il codice che consente Parte_4
al di identificare la struttura e che esso è irrilevante ai fini della esigibilità del credito. CP_5
Dall'esame del documento, dunque, possono evincersi due aspetti che il Tribunale ha correttamente inquadrato: a) non può farsi discendere da un inadempimento di una conseguenza negativa Pt_1
per l'appellata (ragionando a contrario si riconoscerebbe all' la possibilità di sottrarsi ai Pt_1
pagamenti dovuti omettendo essa stessa gli oneri ad esso spettanti); b) in ogni caso la documentazione indicata da quale indispensabile ai fini dell'erogazione dei pagamenti è, in realtà, un mero Pt_1
dato statistico e di nomenclatura, come chiarisce la stessa società – interamente Parte_4
partecipata, peraltro, dalla – la cui mancanza non costituisce in alcun modo Parte_1
impedimento all'adempimento di . Pt_1
Quanto in precedenza dedotto con riferimento al terzo motivo di gravame è collegato ai motivi quarto e quinto dell'atto di appello, rispettivamente rubricati ILLEGITTIMITA' ED
ERRONEITA' DELLA PRONUNCIA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE/FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 1218 C.C. E DEGLI ARTT. 116, 112 E 132 N. 4) C.P.C. IN
RELAZIONE ALL'ART. 10 E 15 CONVENZIONE NEL CAPO IN CUI STATUISCE
L'INSUSSISTENZA DELL'INADEMPIMENTO DA PARTE DELLA CP_6
DEI DATI NECESSARI AL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI
[...]
COMPENSAZIONE STANTE LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALL'OPPOSTA
AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE (FATTURE, DISTINTE RIEPILOGATIVE,
MODELLI STS, PROVVEDIMENTO D.G. N. 18 DEL 04.06.2008 – PUNTO IV.A – E FLUSSI INFORMATIVI – PUNTO IV.B -, e ILLEGITTIMITA' ED ERRONEITA'
DELLA PRONUNCIA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 1358 E 1359 C.C. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1218 C.C. E 116 C.P.C.
IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 10 E 15 CONVENZIONE NEL CAPO
IN CUI RIGETTA L'OPPOSIZIONE RITENENDO CHE IL MANCATO
COMPIMENTO DA PARTE DI DA CUI Controparte_7
L'AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE DIPENDEVA INTEGRASSE
VIOLAZIONE DELL'ART. 1358 C.C. E COMUNQUE DELL'ART. 1359 C.C., in merito ai quali, in ragione della loro connessione, il Collegio ritiene utile, ai fini della loro disamina,
una trattazione congiunta.
Come anzi detto, eccepisce l'inadempimento della consistente nel Pt_1 CP_2
mancato invio dei dati necessari al completamento della procedura di compensazione,
imputando così alla struttura convenzionata la causa dell'inadempimento dell'Ente.
Fermo quanto sopra rilevato in merito al fatto che, se mancanza c'è stata, questa è imputabile alla sola che ha omesso l'invio di quanto di sua spettanza alla Parte_1 Parte_4
il Tribunale (e di ciò si duole l'appellante) ritiene superata questa eccezione.
Ed infatti, come correttamente argomentato nella sentenza di primo grado, l'eccezione è stata ritenuta superata dalla produzione in giudizio della documentazione trasmessa ai fini della rendicontazione (fatture, distinte riepilogative, modelli STS, flussi informativi).
Inoltre, il già richiamato art. 10 della convenzione prevede anche – per le prestazioni a favore dei pazienti extraregionali, per cui è parola – un “pagamento in acconto pari al 20% delle
prestazioni rendicontate entro 60 gg dalla presentazione del rendiconto del IV trimestre”.
Mentre tale acconto è stato ritualmente pagato da alla (che infatti ha Pt_1 CP_2
depositato il ricorso per decreto ingiuntivo per la sola minore somma ancora in essere),
l' non ha mai sollevato eccezione circa la (poi lamentata) asserita incompletezza Pt_1
documentale, che, quindi, proposta solo oggi risulta defatigatoria. Deve infatti ritenersi provato per presunzioni che, se l'appellata non avesse fornito completa documentazione in tempo, nessun acconto avrebbe potuto essere liquidato.
Altro argomento di prova contrario alle prospettazioni dell'appellante è che, nel caso fosse stata pagata (erroneamente) somma per acconto poi risultata non dovuta, la struttura convenzionata avrebbe dovuto essere richiesta della restituzione ma, neppure in sede di opposizione, ha mai avanzato una tale richiesta, peraltro non chiarendo come ci Pt_1
concilino gli assunti avanzati con l'opposizione con il contegno complessivamente osservato
(pagamento di acconto [20% esatto del monte crediti azionato, come risultante dal File “C”],
mancata richiesta di restituzione e mancato pagamento del saldo.
Il pagamento del saldo, poi, avrebbe dovuto fare seguito all'attività di controllo demandata dal Direttore del Distretto di Venafro al Responsabile e, si ripete, Parte_5
in assenza di qualunque atto della sul punto in oltre 14 anni, non può assumersi che CP_8
questa non sia stata effettuata senza adombrare condotte omissive di doveri da parte degli operatori . Pt_1
Ed infatti, con lettera prot. n. 0019832 del 30.06.2008 (all. 4 della II memoria ex art. 183, VI
co,. c.p.c. di parte opposta), ricevuta per conoscenza dalla Struttura convenzionata, l'allora
Direttrice del Distretto di Venafro, dr.ssa , demandava al Responsabile CP_9 Parte_6
, dr. di procedere all'attività preordinata al pagamento del saldo anni
[...] Per_1
2006 – 2007, “mediante l'esame a campione degli atti e delle prestazioni effettuate, con la
metodica Random, anno 2006 e come da previsione contrattuale anno 2007, rendendo
formale relazione alla scrivente Direzione e formalizzando eventuali contestazioni con
relativa motivazione ai Centri accreditati”, così evidenziandosi l'avvio di un procedimento che non avrebbe avuto alcun senso in caso di documentazione mancante.
E' evidente che, mancando, come è mancata, qualsiasi contestazione (per oltre 14 anni) da parte dell'Ente, è ragionevole ritenere che la procedura di controllo sopra descritta si sia conclusa con un “nulla osta” al pagamento delle fatture emesse dalla Struttura appellata. Né rileva l'eccezione dell'appellante che solo nel 2021 (senza nulla avere contestato nei 14
anni precedenti) evidenzia la “irritualità” della consegna della documentazione, ribadendo che questa sarebbe dovuta avvenire a mezzo record File C. (sebbene, come detto, le norme contrattuali richiamate proprio da parte appellante non ne facciano alcuna menzione).
Alla stregua di quanto sin qui rilevato è evidente che ha correttamente argomentato e deciso il giudice a quo (contrariamente a quanto lamentato dall'appellante) laddove ha ritenuto l' responsabile per il mancato avveramento della condizione sospensiva ai sensi degli Pt_1
artt. 1358 e 1359 c.c.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che, anche a volere considerare la consegna del Parte_7
ome condicio sine qua non per il pagamento alla struttura convenzionata, sia
[...] Pt_1
l'unica responsabile del mancato avveramento di tale condizione che, pertanto, ai sensi dell'art. 1359 c.c., si intende avverata.
Come dimostrato documentalmente, infatti, è ad avere omesso l'invio della Pt_1
rendicontazione alla così di fatto facendo “saltare” l'intera procedura. Inoltre, Parte_4
l' non ha osservato un comportamento conforme a correttezza a buona fede Pt_1
nell'esecuzione del contratto dal momento che, se fosse vero quel che ha dedotto solo in opposizione (ovvero che il pagamento sarebbe dipeso da una omissione delle ), CP_2
ha omesso di comunicare alla Struttura l'eventuale esito negativo della procedura di verifica,
ha taciuto, per oltre 14 anni, alla l'esistenza di un impedimento all'erogazione CP_2
delle somme incontestatamente dovute e, in ultimo, ha anche provveduto al pagamento dell'acconto (determinato nell'esatto 20% del totale che, secondo quanto asserito, l'Ente
neanche avrebbe dovuto conoscere), in tal modo ingenerando nel creditore l'affidamento che la procedura fosse andata a buon fine e che nei termini di contratto sarebbe stato pagato anche il saldo.
Da quanto illustrato, deriva che anche sotto tale aspetto la sentenza di primo grado va esente da censure e che il motivo di gravame è, di contro, privo di fondamento. Nel sesto motivo di gravame la sentenza di primo grado viene censurata per
APPLICAZIONE Controparte_10
DELL'ART. 10 CONVENZIONE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1282 C.C. E 116 C.P.C.
E IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 CONVENZIONE E 648 C.P.C.
L'appellante eccepisce che il giudice di primo grado avrebbe errato nel confermare il decreto ingiuntivo che ha intimato il pagamento a decorrere dalle singole scadenze e non dalla
(asserita) data di esigibilità del credito (ovvero 24 mesi dalla data di presentazione del rendiconto, allorquando diverrebbe operante l'obbligo per l'Ente del pagamento alla stregua dell'art. 10 convenzione).
Sul punto, si rileva, ancora una volta l'erronea interpretazione delle norme contrattuali da parte di che ha proposto una lettura dell'art. 10 della convenzione da essa più Pt_1
favorevole. ma errata.
La richiamata clausola, infatti, si limita ad indicare l'orizzonte temporale massimo concesso all'Ente per adempiere ai pagamenti e ciò anche al fine di evitare una dilatazione sine die dei pagamenti ad eseguirsi. Cosa differente è, invece, la esigibilità del credito che è un dato eziologicamente connesso alla scadenza della fattura.
Con riguardo alla determinazione degli interessi, peraltro, la convenzione nulla disciplina,
sicchè, in virtù della norma di rinvio contenuta nell'art. 15, per la loro determinazione non potrà che farsi riferimento alle norme di diritto comune.
Pertanto il provvedimento monitorio è stato correttamente emesso e non ha errato il giudice dell'opposizione nel confermalo tout court.
Quanto al settimo motivo di gravame
[...]
6, III COMMA C.P.C. Parte_8
PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITA' IN CAPO AD , si Pt_1
palesa priva di pregio la doglianza dell'appellante relativa alla condanna di al Pt_1 risarcimento del danno da lite temeraria che, secondo gli assunti dell' sarebbe stata Pt_1
erroneamente statuita.
Al contrario, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto responsabile ai sensi Pt_9
dell'art. 96 c.p.c. per aver omesso di produrre in giudizio documentazione decisiva che avrebbe consentito un più celere svolgimento del processo.
Nella specie il Tribunale ha riferimento: a) al provvedimento dirigenziale n. 18 del 4.08.2008
da cui risulta che, dal controllo eseguito, non erano emersi elementi di criticità e che, dunque,
nulla ostava all'erogazione del dovuto;
b) alla nota Dati dell'8.10.2021 in cui viene Pt_4
descritto l'iter procedurale per la rendicontazione ed il meccanismo di compensazione
(secondo trattasi di una mera descrizione irrilevante ai fini dell'oggetto del Pt_1
contendere).
Entrambi i documenti sono stati prodotti dall'opposta ma il Tribunale ha ritenuto che avrebbero dovuto essere prodotti da per il principio di vicinanza della prova. Pt_1
Non rileva, ai fini della invocata modifica della sentenza sul punto, quanto asserito dall' secondo la quale il primo documento non sarebbe decisivo in quanto Pt_1
riguarderebbe solo l'acconto e non il saldo.
Va ribadito, però, che l'acconto è stato calcolato in misura percentuale rispetto al totale rendicontato e, che, comunque, successivamente a tale provvedimento non risultano esiti negativi a seguito di eventuali ulteriori controlli effettuati sulla prestazioni erogate dalla
. CP_2
Il secondo documento, poi, sempre secondo la difesa dell' non sarebbe rilevante in Pt_1
quanto sarebbe una mera descrizione dell'iter procedurale.
Ma , a ben vedere, tali documenti, contrariamente a quanto dedotto da , sono rilevanti Pt_1
in quanto da essi si ricava che la rendicontazione era stata ritualmente trasmessa alla CP_2
(altrimenti non sarebbe stato possibile erogare ma neanche calcolare l'acconto in misura
[...]
percentuale) e che non la ma la stessa è responsabile del mancato CP_2 Pt_1 completamento della procedura di compensazione. Da quanto sopra discende che il Collegio
non può che confermare la condanna pronunciata in primo grado ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel PUNTO A) – MOTIVO UNICO) l'appellante si duole della ILEGGIMITA' DELLA
PRONUNCIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 633, II COMMA C.P.C. NEL CAPO IN
CUI STATUISCE SULLA ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO
EMESSO SENZA CHE LA RICORRENTE AVESSE OFFERTO ELEMENTI ATTI A
FAR PRESEMERE O L'AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE DA CUI
DIPENDEVA L'ESIGIBILITA' DELLA PRETESA O MOTIVANDO IN RELAZIONE
ALLA DEVOLUZIOINE DELLA VERIFICA DI FONDATEZZA NELLA FASE DI
MERITO.
Con tale ultimo motivo di gravame, l' impugna la sentenza di primo grado nella parte Pt_1
in cui questa non fornirebbe, secondo l'appellante, esaustiva motivazione a sostegno del rigetto della eccezione di carenza dei presupposti ex art. 633. c.p.c.
Secondo l' tale carenza sarebbe ravvisabile nel non avere la ricorrente prodotto, in Pt_1
sede monitoria, copia della fonte dell'obbligazione (nella specie, la convenzione).
Il Tribunale, però, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, ha esaustivamente motivato ritenendo superata tale eccezione in quanto, instaurato con l'opposizione il giudizio a cognizione piena, la fonte dell'obbligazione è stata allegata e comunque provata in tale giudizio ordinario la cui finalità non è il mero accertamento dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del credito. Ciononostante, l'appellante eccepisce che il giudice avrebbe dovuto comunque revocare il decreto ingiuntivo.
Tale eccezione è irrilevante se si considera che – alla stregua delle risultanze istruttorie – il
Tribunale, se avesse anche revocato il decreto ingiuntivo, non avrebbe potuto fare altro che condannare al pagamento dei medesimi importi di cui all'ingiunzione, come Pt_1
accertati in corso di causa.
Per tali ragioni, l'appello va respinto. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 109.587,52).
Quanto, infine, alla domanda dell'appellata di condanna dell' ex art. 96 c.p.c. anche per il Pt_1
presente grado di appello, sostanzialmente basata sull'assunto (v. pag. 18 comparsa di costituzione
) “….che, ancora oggi, dopo quasi sedici anni ed a fronte della notifica di due titoli CP_2
esecutivi (decreto ingiuntivo e sentenza), l'Ente è inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte e
giudizialmente accertate”, ebbene, si rileva che nelle note scritte sostitutive delle udienze del
22.02.2023 (prima di trattazione), 29.09.2024, 11.06.2025 (udienza di p.c.), l' ha esposto e Pt_1
documentato di avere effettuato, in esecuzione della sentenza gravata, in data 21.11.22 ordine di pagamento n. UO1 – 16721 per euro 109.587,52, in data 23.11.22 ordine di pagamento n. UO- 16985
per euro 128.489,63 e in data 6.12.22 ordine di pagamento n. UO17689 per euro 23.117,00, “tutti
pagati”, circostanze non contestate dall'appellata né genericamente né specificamente, per cui la domanda in esame va disattesa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di CA – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 311/2022 R.G., sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata il 30.09.2022 nei confronti di Controparte_2
avverso la sentenza n. 403/2022 del Tribunale civile di
[...]
CA in composizione monocratica pubblicata il 4.07.2022 a conclusione del giudizio n.
249/202 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, in persona del Direttore Generale pro tempore, al rimborso, in favore dell'avv.to Giuseppe Galgano, procuratore costituito della parte appellata,
dichiaratosi antistatario, delle spese processuali del grado, liquidandole in € 10.737,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, co. 3, c.p.c., proposta dall'appellata;
4) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 3 ottobre 2025
LA PRESIDENTE est.
Dr. ssa Rita Carosella