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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2474/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. M. Armelisasso giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M. Sordillo giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2783/2024, pubblicata il 6 marzo 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Parte_1
- era titolare di reddito di cittadinanza n. RDC-2022-5937485;
- con provvedimento dell'8 luglio 2023 l' gli aveva comunicato che il menzionato CP_1 beneficio era stato revocato per carenza del requisito di residenza e cittadinanza di cui all'art. 2, co. 1 della L. 26/2019;
- la revoca del beneficio era però illegittima, in quanto egli era titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e risiedeva in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Pertanto, domandava:
“Accertare la sussistenza dei requisiti per godimento del beneficio del RdC/PdC, annullare il provvedimento datato 8.7.2023 con il quale l' comunicava al Controparte_2 ricorrente, già titolare di RdC/PdC prot RDC-2022-5937485, che il beneficio è stato CP_1 revocato;
dichiarare pertanto che nulla è dovuto all' dal ricorrente”. CP_1
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande. A CP_1 fondamento, ritenuta la legittimazione passiva dell' rispetto al rapporto obbligatorio CP_3 controverso, poneva le seguenti ragioni:
- il ricorrente non ha provato la sussistenza del requisito della residenza in Italia richiesto dalla legge per la concessione del reddito di cittadinanza, risultando dagli atti che egli era stato cancellato dall'anagrafe comunale per irreperibilità prima della presentazione della pertinente domanda amministrativa;
- di conseguenza, l' ha provveduto legittimamente a revocargli il beneficio già concesso CP_1
e a chiedergli di restituire quanto corrisposto a tale titolo.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 5 settembre
2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. Parte_1
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione; Part a) omesso esame della prova della residenza dell' in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda amministrativa, in modo continuativo;
2 b) omesso rilievo che dalla documentazione non emerge qual era stata la procedura di Part accertamento adottata dal per verificare l'effettiva irreperibilità dell' e questo CP_4 al fine di valutare la correttezza e completezza delle indagini effettuate su tale circostanza;
c) omessa considerazione che, come chiarito dall' con il Messaggio n. 20996 del 20 CP_1 dicembre 2013, il requisito della residenza va interpretato in conformità a quanto stabilisce la giurisprudenza in merito all'art. 43 cc;
dunque, nel senso che la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, acquistando allo scopo rilievo essenziale la situazione di fatto, intesa come l'effettiva presenza del soggetto in un determinato luogo.
4. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che l'art. 2 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, stabilisce:
“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di
Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo (…)”.
A sua volta, il successivo art. 5 stabilisce:
“
3. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi CP_1 dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, CP_1 dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc. In
3 ogni caso il riconoscimento da parte dell avviene entro la fine del mese successivo alla CP_1 trasmissione della domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). L'esito delle verifiche è comunicato all per il tramite della CP_1 piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni.
L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” .
8. Dunque, la verifica della residenza e del soggiorno, richiesti dalla legge per l'insorgenza del diritto al reddito di cittadinanza, compete agli enti territoriali comunali e, pertanto, è eseguita secondo la disciplina positiva di riferimento.
9. Tale disciplina è recata dalla L. 24 dicembre 1954 n. 1228, rubricata “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”, che all'art. 4 disciplina appunto gli accertamenti anagrafici.
Viene in rilievo nel detto quadro normativo anche il D.P.R 223/198, il quale stabilisce:
- all'art. 7, co. 3: “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore”;
- all'art. 11: “
1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
..
d) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni…”.
4 Part 10. Ebbene, nel caso di specie è in atti il certificato storico di residenza dell' attestante che costui era stato residente in [...] fino al 14 novembre 2018, data in cui era stato CP_2 cancellato per irreperibilità accertata.
11. L'appellante, dal canto suo, non ha dimostrato di aver avviato una qualsiasi procedimento amministrativo per ottenere dagli uffici competenti una rettifica di quanto riportato nel certificato di residenza, certificato che dunque continua ad attestare, con presunzione legale, il fatto della sua irreperibilità all'indirizzo indicato fin dal 14 novembre 2018, ma insiste piuttosto nel dire che, secondo conformi principi di diritto affermati dal Giudice di legittimità, tale presunzione è superabile con ogni mezzo di prova. Part
12. Nondimeno, osserva la Corte che questa prova non è stata offerta in giudizio dall'
13. Difatti, allo scopo l'appellante ha depositato la comunicazione di cessione dell'unità abitativa di via
AN MI 126, da lui presentata, quale cessionario, al Commissariato di PS di San Basilio – in data 9 ottobre 2020, ma tale documento attesta -all'evidenza- soltanto l'assolvimento da CP_2 parte sua dell'onere in questione, senza riscontrare, con l'adeguatezza qui necessaria ex art. 2697 cc, la sussistenza nel caso di specie del requisito d'interesse.
14. Del pari, la dichiarazione a firma di tale , pure prodotta allo scopo, in cui costei Persona_1
Part afferma che l' sarebbe stato ospite nel proprio domicilio di alla Via AN MI 126 CP_2 fin da marzo 2020, si risolve in una affermazione priva di qualsiasi valenza dimostrativa, in quanto non proviene da un soggetto autorizzato ad attribuire ad essa pubblica fede, né è stata validata nel contraddittorio delle parti, sicché, in ultima analisi, integra uno scritto che, secondo i basilari principi del processo, non può giovare alla stessa parte da cui proviene.
15. Dunque, e tenendo conto che l'appellante beneficia della prestazione oggetto di causa dal 2022 (v. indicazione dell'anno nel numero di protocollo di cui alla relativa pratica), si deve allora dire che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto non soddisfatto nel caso di specie il requisito della residenza richiesto dalla legge per l'insorgenza del diritto al reddito di cittadinanza e, di conseguenza, ha Part correttamente ritenuto ripetibili i pagamenti eseguiti a tal titolo dall in favore dell' CP_1
16. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto
17. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito di cui si controverte, v. avviso di pagamento nel fascicolo dell' ); CP_1
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
5 Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, in assenza di specifici profili di apprezzabile criticità nella questione decisa.
18. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00 oltre 15% spese generali e oneri dovuti
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2474/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. M. Armelisasso giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M. Sordillo giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2783/2024, pubblicata il 6 marzo 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Parte_1
- era titolare di reddito di cittadinanza n. RDC-2022-5937485;
- con provvedimento dell'8 luglio 2023 l' gli aveva comunicato che il menzionato CP_1 beneficio era stato revocato per carenza del requisito di residenza e cittadinanza di cui all'art. 2, co. 1 della L. 26/2019;
- la revoca del beneficio era però illegittima, in quanto egli era titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e risiedeva in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Pertanto, domandava:
“Accertare la sussistenza dei requisiti per godimento del beneficio del RdC/PdC, annullare il provvedimento datato 8.7.2023 con il quale l' comunicava al Controparte_2 ricorrente, già titolare di RdC/PdC prot RDC-2022-5937485, che il beneficio è stato CP_1 revocato;
dichiarare pertanto che nulla è dovuto all' dal ricorrente”. CP_1
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande. A CP_1 fondamento, ritenuta la legittimazione passiva dell' rispetto al rapporto obbligatorio CP_3 controverso, poneva le seguenti ragioni:
- il ricorrente non ha provato la sussistenza del requisito della residenza in Italia richiesto dalla legge per la concessione del reddito di cittadinanza, risultando dagli atti che egli era stato cancellato dall'anagrafe comunale per irreperibilità prima della presentazione della pertinente domanda amministrativa;
- di conseguenza, l' ha provveduto legittimamente a revocargli il beneficio già concesso CP_1
e a chiedergli di restituire quanto corrisposto a tale titolo.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 5 settembre
2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. Parte_1
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione; Part a) omesso esame della prova della residenza dell' in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda amministrativa, in modo continuativo;
2 b) omesso rilievo che dalla documentazione non emerge qual era stata la procedura di Part accertamento adottata dal per verificare l'effettiva irreperibilità dell' e questo CP_4 al fine di valutare la correttezza e completezza delle indagini effettuate su tale circostanza;
c) omessa considerazione che, come chiarito dall' con il Messaggio n. 20996 del 20 CP_1 dicembre 2013, il requisito della residenza va interpretato in conformità a quanto stabilisce la giurisprudenza in merito all'art. 43 cc;
dunque, nel senso che la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, acquistando allo scopo rilievo essenziale la situazione di fatto, intesa come l'effettiva presenza del soggetto in un determinato luogo.
4. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che l'art. 2 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, stabilisce:
“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di
Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo (…)”.
A sua volta, il successivo art. 5 stabilisce:
“
3. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi CP_1 dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, CP_1 dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc. In
3 ogni caso il riconoscimento da parte dell avviene entro la fine del mese successivo alla CP_1 trasmissione della domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). L'esito delle verifiche è comunicato all per il tramite della CP_1 piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni.
L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” .
8. Dunque, la verifica della residenza e del soggiorno, richiesti dalla legge per l'insorgenza del diritto al reddito di cittadinanza, compete agli enti territoriali comunali e, pertanto, è eseguita secondo la disciplina positiva di riferimento.
9. Tale disciplina è recata dalla L. 24 dicembre 1954 n. 1228, rubricata “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”, che all'art. 4 disciplina appunto gli accertamenti anagrafici.
Viene in rilievo nel detto quadro normativo anche il D.P.R 223/198, il quale stabilisce:
- all'art. 7, co. 3: “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore”;
- all'art. 11: “
1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
..
d) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni…”.
4 Part 10. Ebbene, nel caso di specie è in atti il certificato storico di residenza dell' attestante che costui era stato residente in [...] fino al 14 novembre 2018, data in cui era stato CP_2 cancellato per irreperibilità accertata.
11. L'appellante, dal canto suo, non ha dimostrato di aver avviato una qualsiasi procedimento amministrativo per ottenere dagli uffici competenti una rettifica di quanto riportato nel certificato di residenza, certificato che dunque continua ad attestare, con presunzione legale, il fatto della sua irreperibilità all'indirizzo indicato fin dal 14 novembre 2018, ma insiste piuttosto nel dire che, secondo conformi principi di diritto affermati dal Giudice di legittimità, tale presunzione è superabile con ogni mezzo di prova. Part
12. Nondimeno, osserva la Corte che questa prova non è stata offerta in giudizio dall'
13. Difatti, allo scopo l'appellante ha depositato la comunicazione di cessione dell'unità abitativa di via
AN MI 126, da lui presentata, quale cessionario, al Commissariato di PS di San Basilio – in data 9 ottobre 2020, ma tale documento attesta -all'evidenza- soltanto l'assolvimento da CP_2 parte sua dell'onere in questione, senza riscontrare, con l'adeguatezza qui necessaria ex art. 2697 cc, la sussistenza nel caso di specie del requisito d'interesse.
14. Del pari, la dichiarazione a firma di tale , pure prodotta allo scopo, in cui costei Persona_1
Part afferma che l' sarebbe stato ospite nel proprio domicilio di alla Via AN MI 126 CP_2 fin da marzo 2020, si risolve in una affermazione priva di qualsiasi valenza dimostrativa, in quanto non proviene da un soggetto autorizzato ad attribuire ad essa pubblica fede, né è stata validata nel contraddittorio delle parti, sicché, in ultima analisi, integra uno scritto che, secondo i basilari principi del processo, non può giovare alla stessa parte da cui proviene.
15. Dunque, e tenendo conto che l'appellante beneficia della prestazione oggetto di causa dal 2022 (v. indicazione dell'anno nel numero di protocollo di cui alla relativa pratica), si deve allora dire che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto non soddisfatto nel caso di specie il requisito della residenza richiesto dalla legge per l'insorgenza del diritto al reddito di cittadinanza e, di conseguenza, ha Part correttamente ritenuto ripetibili i pagamenti eseguiti a tal titolo dall in favore dell' CP_1
16. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto
17. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito di cui si controverte, v. avviso di pagamento nel fascicolo dell' ); CP_1
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
5 Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, in assenza di specifici profili di apprezzabile criticità nella questione decisa.
18. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00 oltre 15% spese generali e oneri dovuti
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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