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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL PO
POLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere
dr. ssa Marielda Montefusco Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2494/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2415/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, 2
Sezione Civile, pubblicata in data 2 dicembre 2021
TRA la (codice fiscale n. ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1
a IL (Mi), alla Via A. Pestalozza n. 12/14, quale cessionaria pro soluto dei crediti vantati dalla giusta atto a ministero del NTroparte_1
notaio del 1° giugno 2015, rep. n. 62935, racc. n 19280), in Persona_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Borraccino (codice fiscale ), in virtù della C.F._1
procura in atti -appellante-
E la (codice fiscale n. ), con sede legale in NTroparte_2 P.IVA_2
Torre del Greco (NA), rappresentata e difesa dall' avv. Eduardo Martucci (codice fiscale e dall'avv. Adele De Paula (codice fiscale C.F._2
, in virtù della procura in atti C.F._3
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 5 luglio 2016, presso il Tribunale di IL, la cessionaria dei crediti vantati Parte_1
dalla verso l' per fatture NTroparte_1 NTroparte_2
rimaste impagate in relazione a prestazioni sanitarie rese negli anni dal 2010 al
2013 (fatture n. 12,13,14,15, del 25 maggio 2015), chiedeva all'adito Tribunale
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di €
3.621.1227,68, oltre interessi moratori e spese. In allegato produceva il contratto di cessione, le fatture descritte nel ricorso, l'estratto autentico delle scritture contabili.
I.2. Con decreto n. 20611/2016, notificato il 12 -18 agosto 2016, il
Tribunale di IL ingiungeva all' il pagamento della sorte NTroparte_2
capitale, degli interessi come richiesti e delle spese della fase monitoria.
I.3. Avverso detto d.i. – con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2016-
l' proponeva opposizione chiedendo di revocare l'ingiunzione. NTroparte_2
In particolare eccepiva: l'incompetenza per territorio del Tribunale di IL (da declinarsi in favore del Tribunale di Nola, ovvero di Torre Annunziata ovvero di
Roma ex artt. 19 e 20 c.p.c.), l'asserita prescrizione quinquennale, almeno parziale del credito, l'infondatezza della domanda stante la natura extra budget delle somme pretese ( e ciò sulla base dei contratti stipulati tra il centro accreditato e l' , la relazione prot. N. 3668 dell'1 settembre NTroparte_2
2016, a firma del Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa di
Gestione Economica Finanziaria dell' nonché la relazione prot. NTroparte_2
N. 72851 del 1 settembre 2016 a firma del Dirigente del Parte_2
) e comunque la mancanza di valore probatorio dei soli documenti
[...]
contabili prodotti in sede monitoria.
I.4. Nel giudizio di opposizione si costituiva la nella Parte_1
spiegata qualità, chiedendo il rigetto dell'opposizione stante nell'ordine:
l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale per mancata contestazione specifica, da parte dell'opponente, di tutti i criteri di individuazione del giudice territorialmente competente e per difetto di deduzione ed allegazione in merito alle circostanze a sostegno della formulata eccezione;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale non essendo applicabile ai crediti sanitari la norma di cui all'art. 2948 c.c.; la fondatezza della pretesa creditoria attivata, in ragione della piena idoneità della documentazione prodotta in
NTr monitorio a giustificare l'emissione dell'ingiunzione; il difetto di prova dell' in punto alla sollevata eccezione di superamento del tetto di spesa.
I.5. Il Tribunale di IL, senza concedere i termini richiesti ex art. 183
c.p.c., rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni con la sentenza n. 802 del 24 gennaio 2018, così provvedeva:
“1) accoglie l'opposizione; 2) dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto;
3) dichiara l'incompetenza del Tribunale di IL sulla domanda avanzata in via
monitoria dall'opposto per essere competenti i Tribunali di Nola o Torre
Annunziata; 4) pone termine di due mesi dal deposito della presente sentenza per la riassunzione del presente procedimento davanti al giudice competente;
5) condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente
(…)”.
II.1. Con comparsa di riassunzione ex art. 50 c.p.c, per l'udienza del 25
luglio 2018- la riassumeva innanzi al Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata il giudizio evidenziando:
NT
- nuovamente, che l' aveva pagato solo in parte le prestazioni rese e che le somme richieste costituivano il corrispettivo delle prestazioni non saldate
NT (tenuto conto di alcune contestazioni sollevate dall' che avevano già indotto essa istante a ridurre l'originaria pretesa);
- il pagamento era dovuto anche perché si trattava di prestazioni sanitarie indifferibili ed incomprimibili e che pertanto esso non poteva essere soggetto ad abbattimenti tariffari di sorta. In subordine avanzava richiesta di ottenere il pagamento di quanto domandato a titolo di indebito arricchimento per il
NT vantaggio goduto comunque dalla convenuta
- non poteva ritenersi maturata alcuna prescrizione perché decennale;
- andavano riconosciuti gli interessi moratori previsti ex art. D.L.vo
231/2002. Chiedeva pertanto:
1. “in via principale, accertato e dichiarato che la NTroparte_1
è creditrice dell'importo di € 3.621.227,68, condannare, per
[...]
le ragioni di cui in premessa, la al pagamento in favore NTroparte_2
della quale cessionaria dei relativi crediti, Parte_1
dell'importo di € 3.621.227,68, oltre interessi ex art. 4 e 5 D.L.gs
231/2002 e ssuc mod e int. Ex art. D.Lgs 192/2012”;
2. “in via subordinata, condannare, per le ragioni di cui in premessa, l'
[...]
, al pagamento in favore di dell'importo di CP_2 Parte_1
€ 3.621.227,68 ovvero del diverso importo che risulterà all'esito della
istruttoria anche a seguito di disponenda CTU pari ai costi sostenuti dalla struttura sanitaria, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.
2041 c.c., oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs 231/2002 e succ. mod. e int. ex D.L.gs 192/2002”;
3. “con condanna altresì, in ogni caso, della al NTroparte_2
pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal decreto
231/2002 e Dlgs 192/2002 con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284
c.c.”.
“Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Borraccino quale antistatario” (cfr. pag. 13-14 della citata comparsa).
II.2. Si costituiva nel giudizio riassunto la la quale NTroparte_2
eccepiva: (a) innanzitutto, l'inesigibilità del credito azionato perché effettuato oltre i c.d. “tetti di spesa” previsti in contratto ed accettati dalla e CP_1
a tale riguardo, precisava, di avere informato la con apposite note CP_1
di contestazione;
(b) in secondo luogo, la invalidità di prova per le fatture esibite dall'istante e la non debenza dei particolari interessi previsti per le transazioni commerciali. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
II.3. Attesa la natura essenzialmente documentale della causa, stante l'assenza di richieste istruttorie particolari, la causa era rinviata dal Giudice per la precisazione delle conclusioni ed assegnata a sentenza.
Con la sentenza n. 2415/2021, pubblicata in data 2 dicembre 2021, il
Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva:
-“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
1505 con atto di citazione (in riassunzione) notificato in data Parte_1
21.3.2018 RIGETTA la domanda stessa e dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di giudizio.”
III.1. Avverso detta sentenza -con atto di citazione per l'udienza del 18 novembre 2022, notificato il 3 giugno 2022 - la Parte_1
proponeva appello articolando due motivi di gravame come di seguito rubricati:
1) “sul presunto superamento del tetto di spesa e sulla ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello), con il quale si doleva della erronea applicazione del principio dell'onere della prova, in punto di dedotto superamento del tetto di spesa, da parte del
Giudice di prime cure. A suo avviso, parte appellata, al fine di poter efficacemente contrastare l'avversa pretesa sulla scorta dell'eccezione di superamento del tetto di spesa di cui ai contratti ex D.Lgs. 502/92, avrebbe dovuto dimostrare il fatto estintivo e/o impeditivo della pretesa, nella specie rimasto sprovvisto di prova per tutta la durata del giudizio;
2) “ sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art.
2041 c.c.” (cfr. pag. 11 dell'atto di appello), con il quale lamentava il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., avanzata in subordine.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di:
-“ 1. In via principale, accertato e dichiarato che la casa di cura è CP_1
creditrice dell'importo di € 3.621.227,68 o del diverso importo che risulterà di
giustizia, condannare, per le ragioni di cui in premessa, la al NTroparte_2
pagamento in favore della quale cessionaria dei relativi Parte_1
crediti, dell'importo di €. 3.621.227,68, o del diverso importo che risulterà di giustizia, oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e succ mod e int ex D.lgs.
192/2012”;
- “2. In via subordinata, condannare, per le ragioni di cui al paragrafo due di
parte motiva, la , al pagamento in favore di NTroparte_2 Parte_1
dell'importo di €. 3.621.227,68, ovvero del diverso importo che risulterà
[...]
all'esito della istruttoria anche a seguito di disponenda CTU pari ai costi sostenuti dalla struttura sanitaria, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 C.C., oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e succ mod e int ex D.lgs.
192/2012”;
-“3. Con condanna altresì, in ogni caso, della al pagamento NTroparte_2
degli interessi moratori nella misura prevista dal decreto 231/2002 e Dlgs. 192/2012 con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C. Con vittoria di spese di lite, oltre
a spese generali 15%, CPA e IVA come per legge”.
III.2. Con comparsa di risposta all'appello depositata il 18 ottobre 2022,
si costituiva in giudizio la , in persona del Direttore Generale e NTroparte_2
legale rappresentante pro tempore, la quale contestava ed eccepiva tutto quanto ex adverso dedotto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello notificato dalla società “ , in quanto non Parte_3
rispettoso del dettato normativo di cui all'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, ne deduceva l'infondatezza, sostenendo la piena legittimità ed esattezza della sentenza di prime cure in quanto “la parte provvisoriamente accreditata –
[...]
(era) nella piena consapevolezza dell'esistenza di un limite NTroparte_1
economico – contrattualmente fissato” e quindi non ci sarebbe “stato bisogno di ulteriore comunicazione in merito alla data di presunto raggiungimento di tale tetto”.
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte di:
“1. In via preliminare e principale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello promosso da in quanto non conforme Parte_1
ai dettami del codice di rito ed in particolare alla previsione di cui all'art. 348 bis
c.p.c.”;
“2. In via subordinata e gradata, nel merito, rigettato integralmente l'atto di
appello proposto dalla – in persona del legale NTroparte_3
rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con l'atto di citazione in riassunzione”;
“3. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di IL, il cui merito è stato oggetto del giudizio di primo grado, davanti al
Tribunale di Torre Annunziata, a seguito di citazione in riassunzione proposta dalla medesima Società istante, dopo la dichiarazione di incompetenza per territorio espressa dal
Tribunale di IL in sede di giudizio di opposizione”;
“4. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
III.3. Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 7 marzo 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, la sola parte appellante depositava note in sostituzione dell'udienza, e la Corte assegnava la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini ridotti (30 + 20) di cui all'art. 190 c.p.c.. per il deposito degli scritti conclusionali.
Alla scadenza, depositata la comparsa conclusionale a cura della sola parte appellante, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Anzitutto, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., eccepita dalla difesa dell'appellata, si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.37272).
2. Deve, quindi, passarsi all'esame nel merito delle questioni proposte dall'appellante.
3. Il Tribunale di Torre Annunziata – dopo una ampia digressione sul regime di accreditamento di una struttura sanitaria nell'ambito del SSN, da equipararsi ad “una vera e propria concessione di servizio pubblico”, nonché sul sistema dei c.d. tetti di spesa “che non coinvolge le sole Strutture private
Convenzionate ma è –almeno in teoria- predisposto per disciplinare e controllare anche la spesa sanitaria delle Strutture Pubbliche: solo che da strumento di programmazione preventiva e gestione anche qualitativa delle prestazioni da erogare (…) serve essenzialmente per contenere la spesa nei limiti di bilancio e di risorse assegnate”, con la precisazione che “è stato ritenuto legittimo il sistema di Regressione Tariffaria Unica (che in sostanza prevede un recupero
delle somme erogate oltre il tetto di spesa, sia pure spalmate tra tutte le varie
Strutture interessate)” , e “è stata ritenuta altresì legittima la fissazione di
[...]
che intervenga nel corso dell'anno e quindi con efficacia retroattiva, sia Pt_4
pure con particolari cautele legate alla conoscibilità da parte delle Strutture (…)”
(cfr. pag. 2 della sentenza) - ha respinto la domanda proposta dalla CP_4
, quale cessionaria dei crediti dovuti alla , nei
[...] NTroparte_1
confronti della , intesa al pagamento dell'importo di € NTroparte_2
3.621,227,68 oltre accessori, di cui alle fatture n. 12-13-14-e-15 del 26 maggio 2015, quale saldo ancora dovuto per le prestazioni sanitarie (ricoveri in medicina generale – ginecologia – chirurgia generale – ortopedia)rese negli anni dal 2010 al 2013 nell'ambito del rapporto di convenzionamento/accreditamento
NTr della con il (Regione Campania e convenuta), nonché la Parte_5 CP_5
domanda subordinata di condanna al pagamento di detto importo a titolo di indebito arricchimento.
In particolare, ha osservato che:
-“per quel che concerne la fattispecie qui in esame(relativa ad annualità ormai risalenti) era previsto un limite di budget in sede di contratto”;
- “dai contratti per tutti gli anni dal 2010 al 2013 (esibiti doverosamente dalla parte attrice, anche per dimostrare la fonte dell'obbligazione assunta
NTr dall' va evidenziato che nei rispettivi artt. 3 ( e per l'anno 2011 anche nell'esibito pre –Accordo Integrativo con innalzamento del limite) è previsto un limite massimo alle prestazioni erogabili (rectius: un limite massimo di remunerabilità economica per le prestazioni rese dalla Struttura)”;
-“nella fattispecie qui in esame le circostanze sono del tutto pacifiche (oltre
che documentalmente acclarate) e non contestate dalla stessa attrice, che invoca l'inoperatività della clausola facendo leva sulla indifferibilità ed incomprimibilità delle prestazioni in parola. E ciò è tanto più vero dal momento che l'attrice ha comunque chiesto (per il caso di ritenuta operatività della clausola limitativa) la condanna subordinata a titolo di indebito arricchimento”
;
- “nella fattispecie non può poi porsi nessun problema di dimostrazione dell'avvenuto superamento del Tetto e/o di comunicazione dello Pt_4
sforamento alla Struttura, posto- come si è visto – che per tali (risalenti) importi, il limite del budget era direttamente previsto in contratto e quindi più che ben conosciuto dalla Struttura”;
- “si aggiunga poi che (…) in caso di avvenuto pagamento di prestazioni
NT eccedenti il tetto di spesa l' addirittura tenuta al recupero dei relativi importi sollecitando l'emissione di apposite Note di Credito nel rispetto del sistema della
R.T.U. (…) per tale motivo è difficilmente sostenibile la pretesa di ottenere il pagamento di un qualcosa che poi si sarebbe tenutO a restituire” (cfr. pag. 4 della sentenza).
Quanto al rigetto della domanda di pagamento a titolo di indebito ha argomentato che “non può consentirsi ingresso all'indebito per il pagamento di prestazioni oltre il limite consentito per legge perché altrimenti si aggirerebbe il chiaro dettato normativo e si eluderebbero esigenze superiori di interesse pubblico che il sistema dei Tetti di Spesa (…) intende tutelare” (cfr. pag. 4 della sentenza).
2. Con il primo motivo di appello - rubricato “ sul presunto superamento
del tetto di spesa e sulla ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.”
(cfr. pag. 3 dell'atto di appello) – la si duole della Parte_1
decisione impugnata laddove il primo Giudice, attraverso un travisamento degli elementi di giudizio, ha accolto l'eccezione dell' , secondo cui NTroparte_2
“il credito azionato dalla quale cessionaria della Parte_1 [...]
è inesigibile perché inerente a prestazioni erogate NTroparte_1
extrabudget rispetto alle previsioni contrattuali ex art. 8 quinquies D.L. gs
502/92” (cfr. pag.
5-6 dell'atto di appello) e ciò sulla base, a suo dire, di errate considerazioni. La prima secondo cui la società nel corso del giudizio non aveva mai contestato l'erogazione di prestazioni oltre il budget tanto è vero che aveva invocato la inoperatività della clausola contrattuale in ragione del carattere di urgenza delle prestazioni stesse, chiedendone in subordine anche il riconoscimento come indebito. La seconda secondo cui non sarebbe stata necessaria la dimostrazione da parte dell' circa il superamento NTroparte_2
del tetto di spesa in quanto il limite del budget era perfettamente conoscibile dalla struttura avendo essa sottoscritto il contratto.
Di contro, sostiene che il superamento del tetto di spesa era stato sempre
Parte NTr contestato dalla e comunque l' non aveva assolto alla relativa dimostrazione, contravvenendo al suo onere probatorio ex art. 2697 c.c..: nello specifico, assume che trattandosi di una circostanza impeditiva della esigibilità NTr del credito l' avrebbe dovuto darne prova. Il che non è avvenuto nemmeno sul piano documentale.
Ed invece, a fronte di prestazioni regolarmente erogate, come dimostrato
Parte dalla , nessun pagamento era stato corrisposto (cfr. pag. 9 dell'atto di appello). Tra l'altro, aggiunge, l'ente “ seppur a conoscenza delle prestazioni erogate dal cedente e di cui ne contesta la debenza, non ha mai posto in essere alcuna iniziativa né diffidato la struttura a interrompere l'erogazione delle prestazioni che oggi sostiene presuntivamente essere state erogate in eccedenza rispetto al budget. Né tantomeno alcuna comunicazione è stata inoltrata alla Casa di Cura (…)”. “Né tale superamento può dedursi a contrario
Parte dalle mere argomentazioni difensive della in punto di inderogabilità ed urgenza delle prestazioni erogate per due ordini di ragioni: in primo luogo trattasi di difese esposte in via di subordine argomentativo;
in secondo luogo si
è voluto porre l'accento sulla circostanza che trattasi di prestazioni di ostetricia
e ginecologia, chirurgiche ed oncologiche come tali non efficacemente erogabili dal servizio pubblico né tantomeno rifiutabili …(…)” (cfr. pag. 10
dell'atto di appello).
I rilievi esposti non meritano alcun apprezzamento.
3.1. Secondo l'opinione oramai consolidata della Suprema Corte – condivisa anche da questo Collegio - “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle
prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società accreditata nei confronti dell' Regione, atteso che la mancata Parte_6 previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate” (cfr. Cass.
n. 27608/2019).
In altre parole, l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo di risorse disponibili (cfr.
Consiglio di Stato sez. III n. 184/21019, n. 1206/2018).
In diritto, va infatti rilevato che il tetto di spesa costituisce, nell'ambito di un più ampio quadro di razionale (e comunque frutto dell'esercizio della discrezionalità tecnico-politica) allocazione delle risorse economiche destinate al comparto sanitario (per definizione finite), il limite di spesa sostenibile da parte dell'amministrazione sanitaria, cui consegue la non remunerabilità (rectius la illiquidità) di prestazioni esorbitanti dal tetto di spesa, anche se complessivamente inferiori alla potenzialità erogativa delle prestazioni riconosciuta al centro.
In particolare, come affermato sul punto da un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sistema di regressione tariffaria delle prestazioni sanitarie, che eccedono il tetto massimo prefissato, è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo pubblicistico della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica affidato alle Regioni e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività
atteso che, ove venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione, il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, n. 45296/11).
Va infatti considerato che in condizione di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema.
Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico.
D'altra parte, se è vero che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici, è altrettanto vero che vi è la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dei soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari e organizzativi.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, dato il carattere recessivo degli atti concordati e convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
nel senso che esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti
NTr di spesa non vi è alcun obbligo dell' di acquistare e pagare le prestazioni suddette (cfr. Consiglio di Stato n. 1206/2018, richiamata dalla Cass. n.
27608/2019).
Quanto al regime probatorio, di recente la Suprema Corte ha chiarito che: “In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di
accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore
e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che
aveva ritenuto sufficiente a comprovare il superamento del tetto di spesa una nota dell'ASL debitrice in cui erano indicate le fatture in relazione alle quali emettere nota di credito, nonostante l'effettività del pagamento fosse stata contestata e la circostanza fosse stata fatta oggetto di specifico motivo di appello)” (cfr. Cass. n. 29474/2024).
3.2. Venendo alla fattispecie in esame - contrariamente a quanto deduce l'appellante- non solo la prova del superamento del tetto di spesa è stata
NTr sicuramente offerta dall' in via documentale, in sede di opposizione, ma soprattutto va rilevato che lo sforamento del limite extrabadget era ben noto al centro accreditato, quando ebbe a chiedere l'ingiunzione di pagamento delle fatture.
Ed infatti, dalle stesse difese spiegate della si Parte_1
evince che il centro avesse piena conoscenza dei limiti di spesa imposti dall'amministrazione sanitaria per l'erogazione della prestazione in favore degli utenti privati, giacchè, detti limiti erano stati chiaramente indicati nei contratti stipulati e sottoscritti sia dall' che dalla NTroparte_2 NTroparte_1
a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per
[...]
tutti gli anni dal 2010 al 2013 (contratti, peraltro, esibiti per dimostrare la fonte
NT dell'obbligazione assunta dall' . Precisamente, nei rispettivi art. 3 ( e per l'anno 2011 anche nel c.d. pre – Accordo Integrativo che prevedeva un innalzamento del limite) risultava (risulta) indicato il limite massimo ( differente nell'importo per le varie annualità) alle prestazioni erogabili ovvero il limite massimo di remunerabilità economica per le prestazioni rese dalla Struttura.
A fronte di tale chiara previsione contrattuale, tra l'altro, non sarebbe stata necessaria alcuna “iniziativa” e/ o “diffida” alla struttura al fine di “ interrompere l'erogazione delle prestazioni” erogate in eccedenza rispetto al budget, né tantomeno alcuna ulteriore comunicazione onde calmierarne l'effettuazione.
Ergo, il credito alla remunerazione delle prestazioni erogate extra budget vantato dalla struttura accreditata, ancorchè configurabile in astratto, risultava
NTr comunque inesigibile nei confronti della convenuta (con conseguente declaratoria di non antigiuridicità della condotta), attesa la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali.
Né rilevava ( e rileva) in presenza di un generale divieto di remunerazione di prestazioni extra budget, la presenza di circostanze particolari, quale nella specie la asserita natura “ inderogabile” delle prestazioni erogate dallo Studio medico: comunque tali prestazioni, se oltre il tetto di spesa, non erano e non sono remunerabili, in ragione del pertinente rilievo che alla struttura accreditata era data la possibilità di rifiutare la prestazione, essendovi un obbligo solo per il servizio sanitario nazionale di erogare le prestazioni sanitarie all'utenza, mentre, la struttura privata accreditata non ha obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto di spesa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III n. 2/2014).
In conclusione, proprio perché il credito alla remunerazione delle prestazioni erogate extra budget vantato dalla struttura accreditata risultava
NTr ( e risulta) inesigibile nei confronti dell' (con conseguente declaratoria di non antigiuridicità della condotta, attesa la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali) non vi è stato “alcun pagamento non dovuto” da parte dello casa di cura (direttamente) in favore degli utenti privati ed (indirettamente) a beneficio della amministrazione sanitaria, tale da giustificare la proposta azione di ripetizione nei confronti
NTr dell' La decisione sul punto appare sicuramente corretta e dunque va condivisa.
4. Con un distinto motivo di gravame- rubricato “sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (cfr. pag. 11
dell'atto di appello) - la assume l'erroneità della Parte_1
decisione laddove ha rigettato la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
“partendo dal presupposto per riconoscere prestazioni extra budget alla struttura comporterebbe aggirare il dettato normativo che prevede la fissazione di detti di spesa al fine di tutelare il contenimento della spesa pubblica” (cfr. pag. 11 dell'atto di appello). All'opposto, argomenta della sussistenza, nel caso in esame, comunque, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2041 c.c. , non rilevando a suo dire che l'amministrazione abbia riconosciuto l'arricchimento, quanto che essa fosse “consapevole” della prestazione indebita e nulla abbia fatto per respingerla. In altre parole, “ciò che il privato attore, ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. deve provare è il fatto oggettivo dell'arricchimento mentre si dovrà in seguito indagare non tanto se l'Ente pubblico abbia
riconosciuto l'arricchimento, quanto piuttosto “ se sia stato almeno consapevole della prestazione indebita e nulla abbia fatto per respingerla” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello).
Ed aggiunge che l'indennizzo sarebbe dovuto perché “è innegabile (…) come la P.A., a prescindere dalla circostanza addotta dello sforamento del tetto
imposto, abbia conseguito un'utilità delle prestazioni rese dalla struttura accreditata, costituita tanto da un risparmio di spesa, atteso che la medesima prestazione non è stata erogata da una struttura pubblica, quanto dalla garanzia che tale prestazione abbia assicurato l'assistenza sanitaria in via sostitutiva rispetto alle strutture pubbliche, che si sono avvalse del soggetto accreditato per garantire il servizio assistenziale. A fronte di tale vantaggio si è verificata una diminuzione del soggetto accreditato, che per erogare la prestazione ha
sostenuto dei costi, in termini di pagamento del personale preposto, di utilizzo di materiali, di sostentamento di costi della struttura” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello). Dal ché “la P.A. sarà in ogni caso tenuta al pagamento di una indennità pario ai costi sostenuti dalla struttura per l'erogazione di detto servizio sanitario
a titolo di ingiustificato arricchimento”.
Anche le deduzioni esposte non hanno pregio per quanto appresso si dirà.
4.1. In linea alla opinione consolidata della Corte di Cassazione, il diritto all'indennizzo non necessita della prova di una utilitas da parte della Pubblica
Amministrazione (cfr. Cass. SSUU n. 10798/2015, conforme Cass. n. 14735/
2024), in quanto tale requisito non ha alcun fondamento normativo, pertanto i presupposti per l'azione di ingiustificato arricchimento, a prescindere dalla veste privata o pubblica del soggetto che ha conseguito l'arricchimento, sono sempre e soltanto quelli previsti dal citato art. 2041 c.c.: e cioè che l'indennizzo va liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto fosse stato negoziale.
Inoltre, superando il precedente orientamento che riteneva affidata alla valutazione discrezionale della sola amministrazione (unica legittimata ad esprimersi sulla rispondenza diretta o indiretta della cosa o della prestazione al pubblico interesse), secondo il nuovo corso giurisprudenziale, una volta provato l'oggettivo arricchimento da parte del depauperato, l'accipiens , P.A., sfugge alla condanna soltanto se dimostra di non averlo voluto o di non esserne stata consapevole (c.d. arricchimento imposto) (cfr. citata Cass.).
In tale modo le esigenze pubblicistiche di tutela delle finanze pubbliche,
sono ritenute adeguatamente coniugabili con la tutela dell'affidamento del depauperato, offrendo all'arricchito la facoltà di provare di avere rifiutato l'arricchimento o di non averlo potuto rifiutare, perché inconsapevole dell'eventum utilitas.
Applicando tali principi alle prestazioni sanitarie extra budget, la Suprema
Corte ha avuto occasione di precisare che l'arricchimento imposto non è un presupposto sostitutivo del riconoscimento dell'utilitas da parte dell'arricchito, al contrario “l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione /costrizione nei rapporti tra i soggetti. Diversamente lo strumento indennitario dell'art. 2041
c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico , servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui
l'indennizzo viene richiesto” (cfr. anche Cass. n. 12129/2019).
Al fine di ravvisare l'imposizione è sufficiente che la P.A. abbia deliberato un tetto di spesa adempiendo ai suoi obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche e lo abbia comunicato agli interessati, in ciò ravvisandosi inequivocabilmente il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà
contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa. (cfr. Cass. n. 11129/2019).
4.2. Sulla scorta di tale indirizzo giurisprudenziale, nella vicenda che occupa, deve ritenersi irrilevante ovvero insussistente il dedotto “obbligo” per le
NTr strutture sanitarie di continuare ad erogare le prestazioni che comunque l' avrebbe dovuto erogare, anche in caso di superamento del tetto di spesa fissato in sede contrattuale, perché ove si desse rilievo a tale circostanza “si
costituirebbe un vero e proprio espediente per aggirare il limite di spesa: fornire prestazioni oltre il limite di spesa renderebbe poi dovuto ugualmente il corrispettivo, soltanto sostituendogli l'etichetta giuridica: da adempimento
d'obbligo nel sussistente rapporto a indennizzo ex art. 2041 c.c.. E così la normativa che impone un limite di spesa verrebbe neutralizzata, contro il principio ermeneutico della conservazione, in quanto non esplicherebbe più
alcune effetto di controllo delle finanze pubbliche e l'entità delle spese pubbliche sarebbe rimessa alle scelte di strutture private, anche se accreditate: il che è chiaramente insostenibile” (cfr. Cass. 11209/2019).
Dal chè, come ha correttamente osservato l'appellata NTroparte_2
“con la fissazione del limite massimo della spesa sanitaria annuale
l'amministrazione regionale ha discrezionalmente operato un bilanciamento di
interessi contrapposti, ritenendo che, al di sopra del limite del budget, prevalga
l'interesse collettivo al controllo della spesa pubblica piuttosto che l'interesse del singolo assistito ad usufruire della prestazione sanitaria in regime di accreditamento con il SSR” .
Insomma, la prestazione poteva e doveva essere rifiutata giacché le strutture private accreditate, come quella in esame, non hanno l'obbligo di erogare prestazioni sanitarie, ancorchè indifferibili ed urgenti: in realtà, il fatto che esse contribuiscano alla realizzazione dell'interesse pubblico, di rango costituzionale, alla salute dei cittadini e che l'attività sanitaria esercitata dalla struttura o dal professionista accreditati si concreti nell' erogazione di un servizio pubblico, non oltrepassa un dato oggettivo vale a dire che il suo esercizio è sottoposto al potere di direzione di controllo dell'amministrazione ed è
remunerato con risorse pubbliche.
Diversamente opinando, se dunque è innegabile che l'instaurazione del rapporto concessorio di accreditamento comporta, in buona sostanza,
l'inserimento dell'accreditato, in modo continuativo e sistematico, nell'organizzazione della PA relativamente al settore dell'assistenza sanitaria, la natura di soggetto accreditato non costituisce un vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazione a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi assunti (cfr. Cass. SSUU n. 16336/2019).
Se ne conclude che nel caso in esame – come rettamente ha scritto il primo Giudice in sentenza- neppure sussistevano (sussistono) i presupposti per l' operatività e l'accoglimento dell'azione di indebito arricchimento, avanzata via subordinata dalla idonea a giustificare la Parte_1
corresponsione di un indennizzo, giacché il dedotto arricchimento a vantaggio dell' deve ritenersi (seppure in ipotesi esistente) imposto alle NTroparte_2
stregua delle coordinate normative ed interpretative dinnanzi evidenziate.
Pertanto, ad avviso della Corte, la decisione impugnata anche sul punto va confermata.
5. In disparte ogni considerazione in merito alla genericità della deduzione dell'appellata “sul regolamento delle spese di giudizio” di NTroparte_2
primo grado (cfr. pag. 8 della comparsa di risposta all'appello) secondo l'integrale compensazione, al rigetto del presente gravame segue la condanna della a rifondere all' le spese del grado di Parte_1 NTroparte_2
appello, liquidate secondo i parametri vigenti, di cui al D.M. n. 55 del 2014
(come aggiornati con DM 37/2018) e tenendo presente il valore della controversia la importanza e la quantità delle questioni trattate, l'inconsistenza della fase istruttoria in appello.
Inoltre, l'integrale rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per l'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma
1 quater, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore - con citazione per l'udienza del 18 novembre 2022, notificata il 3 giugno 2022 nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro NTroparte_6
tempore - avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata,
2° Sezione Civile, in data 2 dicembre 2021, e contraddistinta dal n.
2415/2021, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la decisione appellata;
B) condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare all' , in Parte_7
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del giudizio d'appello, che liquida nella somma di € 15.643,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali,
IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l'appellante società tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato per l'appello.
Così deciso, il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore Presidente
(dr.ssa Marielda Montefusco) (dr. ssa Aurelia D'Ambrosio)