Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 8333 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra e , in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 18/6/2003, rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. Alessandro Palmigiano;
ATTORI
e in persona del pro tempore, e Controparte_1 CP_2 [...]
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_3
Palermo;
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, e in proprio e Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi di hanno convenuto la e Persona_1 Controparte_1
il chiedendo “e condannare in Controparte_3 Controparte_1
persona del pro tempore, e/o del in persona del legale CP_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, in via solidale o alternativa, a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dai sigg.ri in proprio e nella qualità di eredi del sig. in una somma pari ad Parte_2 Persona_1 euro 26.000,00, e dal sig. in proprio e nella qualità di eredi del sig. in una Parte_1 Persona_1 somma pari ad euro 26.000,00, da valutarsi in tutto e/o in parte in via equitativa ex art. 1226 c.c. o quella maggiore che risulterà all'esito dell'istruttoria, anche tenuto conto della personalizzazione del danno, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del compimento dell'illecito civile e sino all'effettivo soddisfo”.
A sostegno delle proprie pretese gli attori hanno allegato che il loro padre, Persona_1
aviere scelto dell'esercito italiano, tra il 1942 ed il 1944 era stato prigioniero in Germania presso il campo di concentramento gestito dalla industria tedesca KR, ove era stato sottoposto a torture,
1
novembre del 1986, lo stesso fu insignito della Croce al Merito di Guerra, per “internamento in campo di concentramento tedesco”.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della nonché la prescrizione del diritto azionato;
la decadenza di cui Controparte_1
all'art. 6 del d.P.R. n. 2043 del 1963 o in quella di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 646; la mancanza di prova dei danni patiti dal congiunto degli attori;
la compensatio lucri cum damno, chiedendo decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ..
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione.
°°°°°
1) Deve, preliminarmente, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
Controparte_1
Invero, ai sensi dell'art. 43 D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 79/2022, il
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Pertanto, deve individuarsi nel quale ente gestore del fondo, il soggetto nei cui confronti la domanda deve essere esercitata.
2) Il ha eccepito la prescrizione del diritto azionato, in base al disposto di cui all'art. 43, comma 6, D.L. 36/2022, il quale fa salva “la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”.
In particolare, la convenuta ritiene applicabile il termine di prescrizione che la legge penale prevede per il reato di riduzione in schiavitù.
Tale assunto non appare condivisibile. Invero, il danno di cui si chiede il risarcimento è la conseguenza di crimini di guerra e contro l'umanità che hanno leso i diritti inviolabili della persona e che non possono ritenersi assorbiti dal reato di riduzione in schiavitù.
Tali crimini, come riconosciuto dalla giurisprudenza, sono imprescrittibili in forza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita nel nostro ordinamento dall'art. 10, comma primo, della Costituzione.
Se è vero che l'imprescrittibilità sarebbe sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini per cui è causa, nondimeno, il
2 principio secondo il quale alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non può ritenersi esteso alla materia civile. Tale conclusione è stata recentemente avallata dalla Suprema Corte (sentenza n. 3642/24) che, pur non trattando direttamente il tema della irretroattività della norma consuetudinaria che sancisce la imprescrittibilità dei crimini di guerra, ha precisato che il limite di cui all'art. 25, secondo comma,
Cost. opera solo con riguardo alla sanzione penale e non viene, quindi, in rilievo quando si debba accertare, incidentalmente, ai fini civili (art. 2947, terzo comma) la responsabilità penale astrattamente intesa.
Nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario - l'art. 11 disp. prel. c.c. - ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (cfr., in termini, Corte cost.
07/07/2006, n. 274).
A diverse conclusioni non può pervenirsi valorizzando il richiamo contenuto nell'art 43 comma
6 d.l. 36/22 agli “ordinari termini di prescrizione («fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni…non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data»).
Invero, affermata l'esistenza di una norma consuetudinaria che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, si impone una interpretazione costituzionalmente orientata del citato articolo 43, di modo che il riferimento contenuto della predetta disposizione “agli ordinari termini di prescrizione”, laddove vengano in esame “crimini di guerra e contro l'umanità”, non può che essere interpretato come affermazione della imprescrittibilità dell'azione, pena la violazione dell'art 10 della Costituzione.
Pertanto, si impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
In punto di fatto, risulta dimostrato che è stato internato in campi di Persona_1
concentramento tedeschi (v. doc. 2 produzione di parte attrice) e dall'ottobre del 1943 al settembre del 1944 ha lavorato in favore dell'industria tedesca KR (v. doc. 3, 4, 5 e 6 produzione di parte attrice).
Lo stato di prigionia, inoltre, è documentalmente provato dalla comunicazione dell'aprile 1946 del Comando Aeronautica della Sicilia (cfr. doc. 8 produzione di parte attrice), ove espressamente risulta che il fece rientro in Italia, come “reduce della prigionia tedesca”. Il 12 novembre Per_1
del 1986, infine, il fu insignito della Croce al Merito di Guerra, per “internamento in Per_1
campo di concentramento tedesco” (cfr. doc. 9 produzione di parte attrice).
3 Ciò detto, risulta storicamente accertato che, durante la Seconda guerra mondiale, circa 70.000 tra condannati ai lavori forzati e deportati nei campi di concentramento sono stati costretti a lavorare nell'acciaieria KR in condizioni disumane e che l'industriale dopo la sconfitta della CP_5
Germania nazista, è stato condannato dal tribunale militare di Norimberga a dodici anni di prigione come criminale di guerra, per l'uso del lavoro schiavistico da parte della sua azienda.
Risulta storicamente accertato, inoltre, che, all'interno dei campi di lavoro tedesco, i soggetti ivi reclusi, miliari o civili, vissero “in condizioni disumane nei lager del Terzo reich, patendo la fame, il freddo, il lavoro coatto” (doc. 13 produzione di parte attrice).
Con riguardo, poi, al caso concreto deve ritenersi presuntivamente che anche il fu Per_1
sottoposto a condotte integranti crimini contro l'umanità in base alla circostanza, storicamente accertata, che le condotte realizzate dai nazisti furono generalizzate e non episodiche, essendo frutto di una vera e propria direttiva di Stato.
La giurisprudenza ha riconosciuto, invero, che “in ordine all'an sia sufficiente la prova che l'attore, cittadino italiano, sia stato internato in Germania o nei territori allora occupati dal Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943 senza altra motivazione se non la sua condizione di militare italiano - e già questo costituisce un crimine di guerra e contro l'umanità in quanto in quel momento l'Italia non era in guerra contro la
Germania -, dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie come peraltro documentato da svariate pubblicazioni e documenti filmati” (Tribunale di Brescia, sentenza n. 2125/2019).
L'ammontare del risarcimento deve essere ancorato alle peculiari condizioni di vita degli internati militari italiani - tra i quali è stato dimostrato esservi stato - durante il periodo di prigionia Per_1
nei lager tedeschi. Nello specifico, nell'apprezzamento del danno non patrimoniale subito dal de cuius degli attori devono tenersi in debita considerazione: le condizioni fisiche di deportazione,
l'ingiusta privazione della libertà personale, la sostanziale riduzione in schiavitù in ragione dell'assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo né periodi di riposo, nonché, da ultimo, gli effetti postumi della prigionia, consistiti nell'alterato equilibrio psichico e nelle difficoltà di reinserimento sociale (v. prove testimoniali di cui al verbale d'udienza del 06/03/2024).
Tenuto conto della durata della prigionia (la prova documentale offerta attesta che il Per_1
fu internato dal 01/07/1943 al 11/09/1944) nonché della gravità della compressione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona dal medesimo subiti e del fatto che, in casi analoghi, il quantum riconosciuto a titolo risarcitorio è variato entro una forbice compresa tra € 28.000,00 ed €
50.000,00, appare equo liquidare una somma pari a € 30.000, comprensiva di rivalutazione ed interessi (da liquidarsi in favore di e , in ragione di metà Parte_1 Parte_2
ciascuno).
4 La circostanza che il danneggiato non abbia chiesto in precedenza il pagamento dell'indennizzo previsto per legge per i danni di guerra non può assurgere ad elemento che aggrava il danno quale comportamento sintomatico di scarsa diligenza del danneggiato rilevante a titolo concausale ex art. 1227 cc.
Rilevano, infatti, ex art. 1227 cc, comportamenti che abbiano concorso ad aggravare il danno o quanto meno a non limitarlo, quando tali comportamenti concausali del danneggiato abbiano trovato collocazione nella genesi naturalistica del danno stesso ovvero avuto riguardo al processo di formazione dei vari comportamenti dannosi o limitativi delle conseguenze dannose, non quando, come in concreto, il danno ha avuto oramai un definitivo consolidamento, tanto più che l'invocato aggravamento del danno viene ricondotto solamente ad una mancata anteriore corresponsione di un indennizzo da parte del medesimo soggetto gravato del risarcimento.
Infine, l'Amministrazione convenuta ha chiesto procedersi alla compensatio lucri cum damno con gli indennizzi eventualmente percepiti dal quale vittima del III Reich. Orbene, non Per_1
avendo la convenuta, gravata del relativo onere probatorio, dimostrato la circostanza che il Per_1
avesse beneficiato di indennizzi, sussidi o altri emolumenti, la domanda deve essere rigettata.
Con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale dedotto dalla parte attrice e relativo agli importi spettanti a titolo di retribuzione o altro corrispettivo per l'attività lavorativa espletata nei campi di prigionia, si rileva che anche la liquidazione del danno patrimoniale va ancorata a parametri equitativi, stante la difficoltà di acquisire dati oggettivi sulla base dei quali calcolare la retribuzione a cui il soggetto ingiustamente internato avrebbe avuto diritto.
Tenuto conto che il ha lavorato in favore dell'industria tedesca KR dall'ottobre del Per_1
1943 al settembre del 1944, si stima equo liquidare la somma complessiva di € 4.000,00.
Vanno invece rigettate le domande di risarcimento dei danni proposti dagli attori iure proprio in quanto non è stata fornita la prova, non potendosi ricorrere, con riguardo a tale tipologia di danno, a mere presunzioni.
Pertanto, agli attori deve riconoscersi la somma complessiva di € 34.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
In ragione del parziale accoglimento delle domande, le spese del giudizio devono essere compensate nella misura di 1/2, mentre vanno poste a carico del ministero soccombente nella residua misura di 1/2, e si liquidano come in dispositivo, sulla base del D.M. Giustizia 55/2014, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
P. Q. M.
5 Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
condanna il al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
della somma di € 17.000,00 e in favore di della somma di €
[...] Parte_2
17.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna il alla rifusione delle spese del giudizio in Controparte_3
favore degli attori, nella misura di 1/2 (compensando il residuo 1/2), che si liquidano nell'intero in €
7.616,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e c.p.a.
Palermo, 31 marzo 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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