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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2003 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
(p.iva in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' dall'Avv. Antonio Borraccino (c.f. Controparte_1
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Federico Lerro pec : C.F._1
Email_1
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(p.iva: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Giulia Ferrante pec: Email_2
- PARTE CONVENUTA –
E
(P.IVA: , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 P.IVA_3 procura in atti, dall'avvocato Paolo Falduto (cf elettivamente domiciliata presso C.F._2 la sede dell'Avvocatura regionale, pec: egione.calabria.it Email_3
- PARTE CONVENUTA –
Oggetto: pagamento tariffe sanitarie.
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 22.04.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Motivi della decisione
1. Il - struttura accreditata ai sensi del D.lgs. n. Parte_1
502/1992 per l'erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale per conto del
Servizio Sanitario Nazionale - ha convenuto in giudizio l e la Controparte_2
, chiedendo: 1) in via principale, accertata la nullità ex art. 1419 c.c., comma 2, delle Controparte_3 clausole dei contratti di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui impongono per gli anni 2010-2013 l'ultrattività dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, lettera o), della Legge
n. 256/2006, e dichiarata la loro sostituzione di diritto con la tariffa intera prevista dal nomenclatore tariffario applicabile ratione-temporis per la remunerazione delle prestazioni erogate, dichiarare il parziale inadempimento della in via alternativa o solidale con la Controparte_3 CP_4 relativamente alla remunerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio 2010-2013 e, conseguentemente condannare la in via alternativa o solidale con la Controparte_3 [...]
al pagamento dell'importo di € 42.734,69 pari al valore monetario dell'illegittima CP_5 decurtazione tariffaria imposta nel periodo in questione, oltre interessi al saggio di cui al D. Lgs. n.
231 del 2002 dalle singole scadenze di ogni singola fattura sino al saldo o, comunque, dalla data di deposito del presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. come modificato;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, per i motivi esposti, condannare la in via alternativa o solidale con la Controparte_3
a risarcire il danno patrimoniale patito dal CP_4 Parte_1
[... a fronte ed a seguito della illegittima imposizione dell'ultrattività della decurtazione tariffaria prevista dall'art. 1, comma 796, lettera o) della Legge n. 296/2006 posta in essere dall per il quadriennio dal 2010 al 2013. Danno quantificato in € Controparte_6
42.734,69 oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, giusta applicazione del novellato 1284 c.c.,
o nella diversa somma ritenuta provata e di giustizia. 3) in via alternativa alle domande che precedono, sempre per i motivi esposti, condannare le Amministrazioni convenute, in via alternativa
o solidale tra loro, ad indennizzare il ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 2041 c.c. dell'ingiustificato depauperamento patito a fronte ed a seguito dell'illegittima ultrattività della decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio dal 2010 al 2013. Indennizzo da quantificarsi nella predetta somma di € 42.734,69 oltre interessi, o nella diversa somma provata e di giustizia. 4) Con vittoria di spese, tra cui il rimborso del contributo unificato, spese generali, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari;
”
1.1 A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto di avere provveduto mensilmente Con ad inviare all di le fatture inerenti alle prestazioni eseguite per gli anni 2010/2013; che, CP_4 tuttavia, le somme richieste sono state corrisposte al netto della riduzione di cui all'art. 1, comma
796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, pur non essendo più legittima l'applicazione della suddetta normativa. Ritenuta quest'ultima applicabile solo per il triennio 2006/2009, ha sostenuto di avere diritto al pagamento di € 42.734,69, pari alla differenza tra la tariffa piena e la decurtazione prevista dalla sopracitata norma.
1.2 Si è costituita l , che ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo di avere CP_7 liquidato le prestazioni fatturate sulla base del contratto intercorso tra le parti e le disposizioni ministeriali e regionali in materia (tra queste il DPGR n. 84 del 4 agosto 2011, il DPGR n. 193/12 ed il
DPGR n. 19/13).
1.3 Si è costituita, altresì, la , che ha innanzitutto eccepito il difetto di legittimazione Controparte_3 passiva. Ha, comunque eccepito, l'inammissibilità delle domanda per mancata impugnativa delle delibere di Giunta di approvazione degli schemi negoziali. In via gradata ha, poi, opposto la prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4 e la non debenza degli Con interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2002. Infine ha chiesto di riversare sull gli effetti di una eventuale condanna.
2. In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , che non Controparte_3 ha sottoscritto alcun impegno o convenzione con parte attrice.
Costituisce, infatti, ius receptum la costante statuizione secondo cui: “Al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti dipendenti, la CP_3 rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore;
pertanto, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Va confermato, quindi, che in base all'art. 7 della l.r. n. 23 del 2003 (riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari) e all'art. 13 della l.r. n. 24 del 2008 (attributivo alle Asl della competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate), i contratti di gestione socio sanitaria riferibili alle ASL non svolgono alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale della ” (Corte di Cassazione, Sez. CP_3
1 - , Ordinanza n. 18604 del 07/09/2020).
3. Nel merito, parte attrice e l non discutono sull'esecuzione delle prestazioni CP_7 specialistiche oggetto di giudizio, bensì sulla validità della decurtazione tariffaria del 20%, così come prevista all'art. 1 comma 796, lett. o), L. n. 296/2006.
3.1 Orbene il e l hanno stipulato, per quel che interessa, 4 contratti. Parte_1 CP_7
Nel primo contratto del 30.01.2010, l'art. 7 (Corrispettivi) prevede che “ Per ciascuna Prestazione Con sanitaria resa nel rispetto della normativa applicabile e del presente Contratto, l si obbliga a corrispondere all'Erogatore un importo calcolato facendo applicazione della tariffa regionale tempo per tempo vigente, come ridotto dal ticket corrisposto direttamente dagli aventi diritto fruitori delle prestazioni sanitarie e come ulteriormente ridotto dallo sconto stabilito dall'art. 1, comma 796, lettera o, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Nei successivi contratti, validi per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'art. 7 (Corrispettivi) prevede: “ 7.1 Per ciascuna Prestazione sanitaria resa nel rispetto della normativa applicabile e del presente Contratto, Con l si obbliga a corrispondere all'Erogatore un importo calcolato applicando la tariffa tempo per tempo vigente, come ridotto dagli sconti tariffari previsti dall'articolo 1 comma 796, lettera o, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.”.
Va, infine, registrato che, nel corpo di tali contratti, si fa espresso riferimento al cd “Piano di Rientro” per il periodo 2010/2013 ed ai vari DPGR con cui sono stati approvati gli schemi differenziati da applicare in tutto il territorio regionale.
3.2 Secondo parte attrice la determinazione dell'oggetto operata per relationem all'articolo 1 comma
796, lettera o, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 determinerebbe la nullità parziale del contratto.
Più in particolare parte attrice invoca l'applicazione dell'art. 1419 II comma, sostenendo che la norma richiamata per relationem ha carattere transitorio e quindi non sarebbe più applicabile.
L'argomentazione non convince.
Infatti nessuna regola giuridica generale o norma specifica o principio giurisprudenziale preclude alle parti di regolare contrattualmente il rapporto mediante il rinvio ad una normativa, che, a prescindere dalla cessata vigenza, venga recepita e trasfusa in contratto quale specifica volontà negoziale delle parti stipulanti (nello stesso senso, cfr. Tribunale Bari, sez. II, 28/04/2021, (ud. 21/04/2021, dep.28/04/2021), n. 164).
D'altro canto, la pretesa sostituzione delle tariffe "decurtate" con quelle "ordinarie" previste ex art. 8 sexies D.Lgs n. 502/1992 non potrebbe in ogni caso operare, atteso che quest'ultima disciplina, lungi dall'imporre un tariffario predeterminato e immutabile, attribuisce alle Regioni – ancorché nel rispetto di taluni parametri – la definizione discrezionale del quantum da corrispondere per ogni prestazione ottenuta (cfr Tribunale di Catanzaro sentenza n. 213/2022).
Ergo non sarebbe, in ogni caso, applicabile la sostituzione automatica ex art. 1339 c.c., che opera laddove la legge dichiari talune disposizioni inderogabili, sancendo la sostituzione delle clausole del contratto eventualmente difformi, così come accade nel caso delle clausole imposte da leggi speciali.
3.3 Si potrebbe porre, semmai, il diverso problema della cd contrattualizzazione della norma, e cioè se le parti abbiano dato autonoma valenza contrattuale allo sconto tariffario ex legge 296/2006 o se, invece, abbiano ritenuto (in modo erroneo) ancora vigente la norma richiamata. Tale tema, tuttavia, esula dalla causa petendi proposta da parte attrice, che, infatti, non ha introdotto alcuna argomentazione sul punto.
3.3.1 Va, peraltro, avvertito che, allorquando la giurisprudenza ha analizzato la questione in questi termini, ha ritenuto di non applicare la decurtazione tariffaria, solo quando il contratto conteneva termini così chiari da fare emergere l'erronea convinzione delle parti sulla perdurante vigenza dello
“sconto di legge”.
Ma tali riferimenti lessicali sono del tutto assenti nel caso di specie.
3.4 Ne consegue, quindi, il rigetto della domanda proposta in via principale.
4. Del pari non si rinvengono gli elementi per accogliere la domanda subordinata di condanna al danno patrimoniale subito “a seguito della illegittima imposizione dell'ultrattività della decurtazione tariffaria prevista dall'art. 1, comma 796, lettera o) della Legge n. 296/2006 posta in essere dall'Amministrazione regionale per il quadriennio dal 2010 al 2013”. Tale domanda, così come formulata, è rimasta del tutto generica e, comunque non è stata, poi, suffragata da alcuna rilevante argomentazione.
Infatti, non è emersa alcuna allegazione che possa per lo meno indurre a ritenere che la volontà contrattuale sia stata affetta da “illegittima imposizione”, anche alla luce delle argomentazioni di cui sopra.
5. Le precedenti considerazioni in merito alla validità contratto, rendono superfluo l'esame delle altre domande proposte da parte attrice in via principale (pagamento interessi ex Dlgs 201/02) o in via subordinata (pagamento indennizzo per ingiustificato depauperamento ex art. 2041 cc).
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ed allo scaglione di riferimento (26.000,01/52.000,00) con applicazione dei valori minimi stante la scarsa complessità dele questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Rigetta le domande di parte attrice;
Condanna parte attrice al pagamento, in favore dell e della , delle CP_7 Controparte_3 spese di lite che si liquidano complessivamente per ciascuna parte convenuta in € 3.809,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15%, come per legge.
Catanzaro, lì 28.7.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo