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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/07/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 328/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 Greta TESTA del foro di Rimini con studio sito a Rimini (RN) in Via Flaminia n. 142/C ed elettivamente domiciliata presso la p.e.c. del predetto difensore
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RICORRENTE
CONTRO con Controparte_1 sede in Roma in persona del suo Presidente pro-tempore ; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Romana Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno n.25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo
RESISTENTE
MOTIVAZIONE
Il ricorso con il quale ha richiesto l'irripetibilità dell'indebito Parte_1 reclamato dall' con provvedimento n. 18437700 in data 07\03\2024 CP_1 (ricevuto in data 16\03\2024) del valore di euro 8.079,89 motivato con l'indebita percezione nell'anno 2023 dell'assegno sociale n. 078-320104613159 Cat. AS per superamento dei limiti di reddito , è meritevole di integrale accoglimento.
Risultano infatti circostanze documentali e pacifiche che :
− il recupero dell'indebito pari ad € 8.237,83 disposto dall' riguardi le rate CP_1 di assegno sociale indebitamente riscosse da nel periodo Parte_1 gennaio-dicembre 2023 così quantificate a seguito di un ricalcolo effettuato dall'Istituto a partire dal 1\01\2020 − leggendosi a tale riguardo nella nota n. 18437700 in data 07\03\2024 : “ …GE OR , la sua pensione n. 078- 320104613159 Cat. AS è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020…” – in conseguenza del reddito derivante dalla percezione della pensione di reversibilità ;
− l' abbia contestato per la prima volta a Seconda il superamento CP_1 Pt_1 dei requisiti reddituali solo con nota n. 18437700 in data 07\03\2024 ricevuta dalla ricorrente in data 16\03\2024 .
Va allora qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, sia ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Cass. Sez. L. n. 28771 del 09/11/2018 (Rv. 651691 - 01) : “ L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito ”.
Cass. Sez. L. n. 26036 del 15/10/2019 (Rv. 655396 - 01) : “ L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato ”.
Cass. Sez. VI .L Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020 (Rv. 658116 - 01) : “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito) ”. CP_ Nel caso di specie il recupero dell'indebito pari ad € 8.237,83 disposto dall' riguarda le rate di assegno sociale riscosse da nel periodo Parte_1 gennaio 2023-dicembre così quantificate a seguito di un ricalcolo effettuato dall' a partire dal 1\01\2020 , il primo provvedimento dell' che ha CP_1 CP_1 accertato e comunicato il debito è quello datato 07\03\2024 ricevuto dalla ricorrente in data 16\03\2024 e l' nei suoi atti non ha dedotto che CP_1 l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione .
Consegue l'illegittimità della richiesta di indebito presentata dall' . CP_1
Le spese del giudizio , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
P.Q.M
visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 29\03\2025 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_1
1) Accertata l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 8.237,83 richiesto dall' CP_1 con provvedimento in data 07\03\2024 (ricevuto in data 16\03\2024) maturato nell'anno 2023 sull'assegno sociale della ricorrente n. 078-320104613159 Cat. AS , dichiara che nulla è tenuta a corrispondere a tale titolo al Parte_1 suddetto ente previdenziale .
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte opponente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.695,00 ( di cui euro 266,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini all'udienza pubblica del giorno 15\07\2025 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'