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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 219/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
OT ANTONELLA, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
EO PA, IC
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5293/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Caf Nazionale Del Resistente_3 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4969/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320200004093605 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 ricorreva avverso il ruolo n. 2020/250146, reso esecutivo in data 27-02-2020, partita 8TJP 2015CCPV160721183600257500000160/T emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale
I di ROMA, notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione prov. di CO,
Indirizzo_1/ A, Indirizzo_2 CO (AN) con la cartella di pagamento n.003 2020 00040936 05 000 al CAF Nazionale del Resistente_3 Spa (allegato l al ricorso)e con cartella n. 003 2020 00040936 05 001 al Dott. Resistente_1 entrambe in data 18 novembre 2021 (allegato 2 al ricorso), in qualità di coobbligati, con il quale si intimava ai ricorrenti il pagamento in solido di complessivi € 7.794,13, comprensivi di imposte, sanzioni, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica, a seguito controllo 36-ter CAF/Professionisti anno 2015, dichiarazione modello 730/2016. Eccepiva:
l. l'illegittimità costituzionale della norma in relazione all'art. 53 della Costituzione;
2. indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 del codice civile
3. Favor rei "Applicazione del principio di legalità;
4. l'infondatezza totale o parziale della pretesa erariale.
Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate e contestava il ricorso, evidenziando la legittimità della pretesa erariale.
La CGT di primo grado di Roma, Sez.n 24, con la sentenza n.4969/24/2023, accoglieva il ricorso ritenendo
“…fondato il motivo relativo alla applicazione della disciplina del favor rei. L'art. 39 del D.Lgs. n. 241 dell997, cosi come modificato dall'articolo 7-bis del decreto-legge 28.1.2019, n. 4, in vigore dal30.3.2019, così dispone:
"1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. OM ". “
Si opponeva alla citata sentenza l'Agenzia delle Entrate e contestava la violazione e falsa applicazione dell'art.39 del d.lgs.n.241/1997 e dell'art.3 del d.lgs.n.472/97 in quanto la sentenza impugnata errata nei presupposti di fatto e di diritto, non essendo applicabile al caso di specie il principio del favor rei. Sosteneva, in pratica, l'ufficio che la norma di che trattasi non abbia carattere sanzionatorio, come ritenuto dai primi giudici,
Si costituiva in giudizio il ricorrente, contestava le argomentazioni di appello ed insisteva per la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l'Appello è fondato
Ritiene la Corte fondato l'appello dell'agenzia e pertanto lo accoglie.
L'art. 39 (Sanzioni), del d.lgs. 241/97, dopo le modifiche apportate dal d. lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, disponeva al comma 1 che:
5 “1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente”.
La lettera a) del suddetto art. 39, comma 1, è stata modificata nel 2019 nel modo seguente: “ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente”.
Appare alla Corte ragionevole la interpretazione della norma che fino alle modifiche intervenute nel 2019 prevedeva, nella seconda parte del comma 1, lett. a), una responsabilità del RAF per il pagamento dell'imposta e non aveva un contenuto sanzionatorio, essendo composta da imposta, sanzioni e interessi.
Per cui si aderisce alla tesi che la stessa avesse natura risarcitoria, come ritenuto dalle innumerevoli sentenze allegate dalla appellante, oltre che dalle istruzioni ministeriali e dalla IVASS.
Ne deriva che non può trovare applicazione il principio del favor rei secondo il quale in tema di sanzioni una nuova norma che riduca la misura della sanzione applicabile debba essere applicata anche retroattivamente.
In sostanza quindi la predetta riforma del 2019 non avendo ridotto una sanzione ma eliminato solo le voci non sanzionatorie dalle somme dovute dal Raf del CAf non può essere retroattiva e quindi non può essere applicata alle violazione commesse precedenti al 30 marzo 2019, data della sua entrata in vigore.
Pertanto, il Collegio ritendo di aderire alla interpretazione della norma di cui alle allegate sentenza dell'Agenzia, tra cui anche sentenze di questa Corte di II grado del Lazio, accoglie l'appello dell'ufficio ed, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara legittima la cartella di pagamento notificata. Con compensazione delle spese di lite, trattandosi di controversia particolare, con orientamento non uniforme.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2025 TO ON ON OT
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
OT ANTONELLA, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
EO PA, IC
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5293/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Caf Nazionale Del Resistente_3 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4969/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320200004093605 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 ricorreva avverso il ruolo n. 2020/250146, reso esecutivo in data 27-02-2020, partita 8TJP 2015CCPV160721183600257500000160/T emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale
I di ROMA, notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione prov. di CO,
Indirizzo_1/ A, Indirizzo_2 CO (AN) con la cartella di pagamento n.003 2020 00040936 05 000 al CAF Nazionale del Resistente_3 Spa (allegato l al ricorso)e con cartella n. 003 2020 00040936 05 001 al Dott. Resistente_1 entrambe in data 18 novembre 2021 (allegato 2 al ricorso), in qualità di coobbligati, con il quale si intimava ai ricorrenti il pagamento in solido di complessivi € 7.794,13, comprensivi di imposte, sanzioni, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica, a seguito controllo 36-ter CAF/Professionisti anno 2015, dichiarazione modello 730/2016. Eccepiva:
l. l'illegittimità costituzionale della norma in relazione all'art. 53 della Costituzione;
2. indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 del codice civile
3. Favor rei "Applicazione del principio di legalità;
4. l'infondatezza totale o parziale della pretesa erariale.
Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate e contestava il ricorso, evidenziando la legittimità della pretesa erariale.
La CGT di primo grado di Roma, Sez.n 24, con la sentenza n.4969/24/2023, accoglieva il ricorso ritenendo
“…fondato il motivo relativo alla applicazione della disciplina del favor rei. L'art. 39 del D.Lgs. n. 241 dell997, cosi come modificato dall'articolo 7-bis del decreto-legge 28.1.2019, n. 4, in vigore dal30.3.2019, così dispone:
"1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. OM ". “
Si opponeva alla citata sentenza l'Agenzia delle Entrate e contestava la violazione e falsa applicazione dell'art.39 del d.lgs.n.241/1997 e dell'art.3 del d.lgs.n.472/97 in quanto la sentenza impugnata errata nei presupposti di fatto e di diritto, non essendo applicabile al caso di specie il principio del favor rei. Sosteneva, in pratica, l'ufficio che la norma di che trattasi non abbia carattere sanzionatorio, come ritenuto dai primi giudici,
Si costituiva in giudizio il ricorrente, contestava le argomentazioni di appello ed insisteva per la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l'Appello è fondato
Ritiene la Corte fondato l'appello dell'agenzia e pertanto lo accoglie.
L'art. 39 (Sanzioni), del d.lgs. 241/97, dopo le modifiche apportate dal d. lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, disponeva al comma 1 che:
5 “1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente”.
La lettera a) del suddetto art. 39, comma 1, è stata modificata nel 2019 nel modo seguente: “ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente”.
Appare alla Corte ragionevole la interpretazione della norma che fino alle modifiche intervenute nel 2019 prevedeva, nella seconda parte del comma 1, lett. a), una responsabilità del RAF per il pagamento dell'imposta e non aveva un contenuto sanzionatorio, essendo composta da imposta, sanzioni e interessi.
Per cui si aderisce alla tesi che la stessa avesse natura risarcitoria, come ritenuto dalle innumerevoli sentenze allegate dalla appellante, oltre che dalle istruzioni ministeriali e dalla IVASS.
Ne deriva che non può trovare applicazione il principio del favor rei secondo il quale in tema di sanzioni una nuova norma che riduca la misura della sanzione applicabile debba essere applicata anche retroattivamente.
In sostanza quindi la predetta riforma del 2019 non avendo ridotto una sanzione ma eliminato solo le voci non sanzionatorie dalle somme dovute dal Raf del CAf non può essere retroattiva e quindi non può essere applicata alle violazione commesse precedenti al 30 marzo 2019, data della sua entrata in vigore.
Pertanto, il Collegio ritendo di aderire alla interpretazione della norma di cui alle allegate sentenza dell'Agenzia, tra cui anche sentenze di questa Corte di II grado del Lazio, accoglie l'appello dell'ufficio ed, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara legittima la cartella di pagamento notificata. Con compensazione delle spese di lite, trattandosi di controversia particolare, con orientamento non uniforme.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2025 TO ON ON OT