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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 565/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 565/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti SABINO Controparte_1 P.IVA_1
DI, AN BE, ER DA, elettivamente domiciliata presso il di loro studio in MILANO, VIA BIANCA MARIA 37.
APPELLANTE
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti ERMINIA CP_2 C.F._1
CADUCEO, AN SARTI, elettivamente domiciliata presso il di loro studio in
MODENA, VIA CANALINO 67, 41121.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 23 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., aveva convenuto in giudizio, innanzi al CP_2
Tribunale di Modena, , chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità, CP_1 precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale, in relazione a due operazioni di acquisto di diamanti posti in vendita dalla società Intermarket Diamond Business S.p.a.
(IDB) e concluse con l'intermediazione della convenuta in data 26/07/2012 e
27/07/2012, per un prezzo complessivo di euro 68.887,00.
In particolare, il ricorrente aveva esposto che : la decisione di acquistare diamanti, piuttosto che oro, come originariamente pianificato, era stata dallo stesso maturata a seguito di sollecitazione effettuata in tal senso dal suo consulente finanziario operante presso , il quale, nel proporre tale tipologia di investimento, ne aveva altresì CP_1 assicurato la sicurezza e la fruttuosità; l'istituto di credito, durante le trattative e per la sottoscrizione delle proposte di acquisito e consegna dei preziosi, aveva messo a disposizione personale e locali propri, svolgendo, in tal modo, un ruolo attivo nella conclusione dei predetti contratti;
i diamanti oggetto di compravendita, come emerso nel corso dell'istruttoria svolta in seno al relativo procedimento AGCM, avevano un prezzo di mercato sensibilmente inferiore a quello di acquisto. aveva, pertanto, concluso chiedendo : “Nel merito A) In via principale - CP_2 accertare e dichiarare sulla base di quanto esposto la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale di - per il contributo nel fatto Controparte_1 doloso o colposo in ordine alla violazione del Codice del Consumo (art. 2, co. 2, lett. c ed e;
art. 5) art. 20) art. 21, co. 1, lett. b) c) d) f); art. 22) art. 23, co. 1, lett.t) o con miglior formula;
- e/o per la responsabilità direttamente imputabile al CP_1 per la condotta contraria ai doveri di diligente esecuzione della prestazione e per
[...] violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1173, 1175 c.c., 1337
c.c. e 1375 c.c. nell'ambito del contatto sociale qualificato o con miglior formula;
- e/o pagina 2 di 23 per la responsabilità direttamente imputabile al per la condotta Controparte_1 contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e di cui all'art. 8, comma 3, del D.M.
Tesoro 06/07/1994 e/o per violazione dell'obbligo di trasparenza di cui al Testo Unico delle Leggi Finanziarie o con miglior formula;
- accertato e dichiarato che le suindicate condotte contra legem integrano una responsabilità della banca convenuta precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale o con ogni miglior formula, conseguentemente condannare il al risarcimento di tutti i danni che Controparte_1 sono derivati in capo al ricorrente, per i titoli dedotti in causa, e dunque per l'effetto corrispondere in favore del Sig. la somma di Euro 68.887,00= o quella CP_2 maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, rivalutazione monetaria, oltre al lucro cessante nella misura che risulterà provata in corso di causa o che si riterrà più equa e/o di giustizia. B) In via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste risarcitorie formulate in via principale, condannarsi il al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni che sono derivati in capo al ricorrente per i titoli dedotti in causa o con miglior formula e per l'effetto corrispondere in favore del Sig. CP_2 la differenza di valore tra il prezzo pagato di € 68.887,00= e la stima della utilità che potrà realisticamente ricavarsi dalla vendita dei diamanti ad operatori del settore, per €
12.020,00 e così corrispondere la somma di € 56.867,00, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, rivalutazione monetaria, oltre al lucro cessante nella misura che risulterà provata in corso di causa o che si riterrà più equa e/o di giustizia
C) In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15% e iva se dovuta e cpa come per legge. In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per tesi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che il Sig. è cliente dal 1990 del ” 2) “Vero CP_2 Controparte_1 che nel mese di giugno del 2012 il Sig. durante un appuntamento con il proprio CP_2 consulente bancario presso la filiale di Maranello (MO), dichiarava la propria intenzione ad investire, parte dei propri risparmi, in oro al fine di diversificare i propri Contr investimenti?” 3) “Vero che in quella circostanza il funzionario incaricato dal sconsigliava il Sig. dall'investire in oro proponendogli l'acquisto in diamanti CP_2 pagina 3 di 23 qualificato come bene rifugio con capitale garantito e con un aumento di valore nel tempo?” 4) “Vero che il Sig. durante l'incontro specificava al funzionario di CP_2
Contr
che l'investimento doveva salvaguardare il valore del capitale investito?” 5) Contr
“Vero che il funzionario di in quella circostanza dichiarava che i diamanti garantivano la restituzione del capitale e che si trattava di un investimento di natura Contr conservativa?” 6) “Vero che alla domanda rivolta dal Sig. al funzionario di CP_2 sulla affidabilità di IDB quest'ultimo assicurava la competenza e professionalità della società qualificandola come leader nel mercato dei diamanti?” 7) “Vero che il Contr funzionario del in quella circostanza illustrava i grafici di IDB con l'andamento del mercato dei diamanti e mostrava al Sig. le quotazioni sul giornale Il Sole 24 CP_2
Contr ore?” 8) “Vero che il funzionario di in quella circostanza dichiarava che IDB in caso di disinvestimento dopo i sette anni avrebbe riacquistato i diamanti garantendo la restituzione del capitale?” Contr 9) “Vero che il funzionario di nel settembre del 2012 comunicava al Sig. che CP_2
l'investimento aveva incrementato il valore del capitale e gli proponeva un secondo Contr investimento in diamanti?” 10) Vero che il funzionario di comunicava al Sig. CP_2 nel settembre 2012, maggio 2013, marzo 2014, giugno 2015, che vi era stato un incremento di guadagno del suo investimento con rendimenti percentuali in aumento del capitale investito consegnandogli i relativi documenti del 26/09/2012 – 17/05/2013 –
21/03/2014 – 17/06/2015, come da allegati che Le si rammostrano?” 11)“Vero che le trattative, la firma dei contratti avvenivano all'interno della filiale di Maranello (MO) Contr ed alla presenza del funzionario di ?” 12) “Vero che il prezzo pagato dal Sig. CP_2
Contr per l'acquisto dei diamanti veniva indicato dal funzionario di come corrispondente al loro valore?” 13) “Vero che conferma la redazione ed il contenuto della perizia da Lei firmata in data 22/04/2020 e la fattura, che le si rammostrano?”
(cfr. sub. doc. 12, 13, 14). Si indica come testimone sui capitoli da 1) a 12): - la Sig.ra
, residente a Castelfranco Emilia (MO). Si indica come testimone sul Testimone_1 capitolo n. 13): -il Dott. , residente in Dolo (VE), Via Foscarina n. 4/A. Testimone_2
Riservata, comunque, ogni più opportuna difesa e istanza anche istruttoria, all'esito delle spiegande difese avversarie entro i prefiggendi termini.”
pagina 4 di 23 La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, aveva contestato la fondatezza CP_3 delle deduzioni e domande svolte dal ricorrente e, quindi, concludendo, aveva chiesto :
“voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di poiché prescritte, generiche, Controparte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare il concorso di colpa del ricorrente nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità; in via subordinata, sul piano procedurale: disporre la conversione del rito ex art. 702-ter, III comma, c.p.c., con ogni conseguente provvedimento;
in ogni caso: condannare controparte a rifondere a favore di
[...] le spese di lite;
in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie CP_1 perché inammissibili ed inconferenti”.
Nel corso del giudizio, il Tribunale, escussi i testi intimati dal ricorrente, disponeva c.t.u.
e, infine, sulle conclusioni precisate dalle parti, con ordinanza n. 532, resa in data
15/02/2022, condannava a corrispondere a a titolo di Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno, la somma di € 63.498,00, oltre ad interessi legali e spese processuali, ponendo definitivamente a carico della convenuta anche le spese di CP_3
c.t.u.
Con atto di citazione ex art. 702-quater cp.c., ritualmente e tempestivamente notificato ha proposto appello avverso il suddetto provvedimento, deducendo, quali CP_1 motivi di impugnazione: 1) Violazione artt.112, 115, 116, 246 c.p.c. e violazione art. 2697 c.c. – travisamento di atti e fatti di giudizio e degli esiti della prova orale;
2) Error in iudicando –violazione artt. 112, 1115, e 116 c.p.c. e violazione art. 2697 cc – sull'an della pretesa - il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del danneggiato – omissione di pronuncia – travisamento di atti e fatti di giudizio – irrilevanza del provvedimento AGCM - inconferenza del precedente richiamato - illogicità e pagina 5 di 23 contraddittorietà – violazione principi regolanti il giusto processo;
3) Error in iudicando
– violazione artt. 112,115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. - travisamento e omissione di pronuncia sui documenti prodotti dalla banca;
4) Error in iudicando con riferimento alla viola-zione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2935 2947 c.c. – sull'erronea individuazione del dies a quo del termine prescrizionale;
5) Sul quantum debeatur: error in iudicando con riferimento alle quantificazioni operate dal ctu e fatte proprie dal tribunale – omissione di pronuncia e travisamento – violazione artt. 112, 115 116 c.p.c e artt. 1226 e 1227 c.c.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “Nel merito - in via principale: in accoglimento dei motivi svolti ai capi da A a D del presente appello, e in integrale riforma dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Modena rep. n. 532/2022, rigettare tutte le domande formulate nel primo grado di giudizio dal nei confronti di CP_2 [...]
poiché generiche, prescritte e inammissibili e comunque infondate in fatto e CP_1 in diritto. Nel merito - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover confermare la statuizione del Tribunale di Modena circa l'an debeatur in favore del Sig. Preti:
1. Riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui, in integrale recepimento della CTU a firma della dott.ssa ha quantificato Persona_1 il danno nella misura di” euro 61.294,00” oltre interessi legali, pari alla differenza tra il prezzo pagato (euro 68.887,00) e “il valore attribuito ai diamanti dal CTU alla data del dicembre 2021 (euro 7593,88)..”, riducendone l'ammontare in accoglimento dei rilievi svolti dal CT di parte appellante, dott. , come riportati nella diffusa Per_2 critica contenuta al motivo sub E) del presente appello;
2. Riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto l'integrale responsabilità dell'appellante, accertando il concorso di colpa del Sig. nella causazione del danno in corretta CP_2 applicazione dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e dovuta, anche in via di equità. In ogni caso:
3. Condannare il Sig. a rimborsare a quanto da CP_2 Controparte_1 quest'ultima corrisposto in suo favore in forza dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata ovvero la minor somma che dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;
4. Condannare il Sig. a CP_2
pagina 6 di 23 rifondere a le spese e i compensi di lite, oltre iva e cpa come per Controparte_1 legge, relativi al presente giudizio d'appello e al giudizio di primo grado.”.
Si è costituito in giudizio l'appellato il quale, contestando la fondatezza dei CP_2 motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo “A) In via preliminare e pregiudiziale: Dichiarare, previo accertamento, l'inammissibilità della domanda svolta dall'appellante nel merito in via subordinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345
c.p.c. o secondo miglior formula. B) In via principale nel merito: I) In ogni caso, accertata e dichiarata la palese e manifesta infondatezza del proposto gravame e/o con miglior formula, rigettare l'appello proposto dal avverso l'ordinanza Controparte_1 del Tribunale di Modena Rep. n. 532/2022 del 18.02.2022, Dott. e Persona_3 per l'effetto confermare in parte quibus l'ordinanza Rep. 559/2021. II) Per quanto sopra dedotto e chiesto con appello incidentale, riformare l'ordinanza del Tribunale di
Modena Rep. n. 532/2022 del 18.02.2022, Dott. di primo grado al Persona_3 punto n. 10 (pagg. 20-21) e, per l'effetto condannare l'appellante: a) al pagamento in favore del sig. a titolo di lucro cessante degli interessi legali e rivalutazione CP_2 monetaria dal primo acquisto del 26.07.12 ad oggi, per un importo di € 11.436,67 ovvero nella diversa misura ritenuta in via equitativa e/o di giustizia;
b) al pagamento in favore del sig. delle spese processuali del giudizio di primo grado CP_2 secondo il tariffario medio di cui al D.M. 55/2014., dunque nella misura differenziale di
€ 5.635,00, oltre accessori di legge (già detratto quanto riconosciuto in primo grado), ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
c) al pagamento in favore del sig. CP_2
della somma di € 1.034,75 a titolo di differenziale dovuto del rimborso per le
[...] spese di consulenza tecnica di parte sostenute in primo grado oltre che della somma di €
406,50 di contributo unificato e marca forfettaria e di € 13,00 per le spese di spedizione
a mezzo racc. a/r di numero due atti di citazione a testimoniale, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia dalla Ill.ma Corte adita. III) In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta, il tutto nella misura di legge.”.
pagina 7 di 23 Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 17 dicembre 2024, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, i motivi d'impugnazione dedotti dall'appellante principale non siano meritevoli di accoglimento.
- Sul quarto motivo di appello;
dell'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale.
Per ragioni di pregiudizialità logico-processuale e sistematica, occorre, in primo luogo, esaminare il quarto motivo di gravame, con il quale parte appellante deduce l'erroneità dell'impugnata ordinanza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, individuando, quale dies a quo del relativo termine, la data di stesura della perizia di parte (22 aprile 2024), in virtù della quale il Preti avrebbe raggiunto un sufficiente grado di consapevolezza del patito pregiudizio, anziché la data di acquisto delle pietre, avvenuto il 26 luglio 2012.
Come noto, in subiecta materia, occorre avere riguardo al principio generale espresso dall'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione (nella specie, decennale ex art. 2946 c.c., in forza di quanto si dirà più innanzi sulla natura e sulla fonte del controverso credito) inizia a decorre dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere azionato e, quindi, dal momento in cui il suo titolare acquisisce piena consapevolezza della sua lesione.
Tale principio trova poi specifica deroga nei casi in cui l'ignoranza del titolare derivi da un comportamento doloso della controparte, nel qual caso l'art. 2941 n. 8 c.c. prevede la sospensione della prescrizione fino al giorno della scoperta del dolo.
Al riguardo, va ribadito quanto già enunciato da questa Corte in altro caso analogo (v.
Corte Appello Bologna, III Sez. sent. n. 1541/2024), in conformità al consolidato pagina 8 di 23 orientamento giurisprudenziale di merito in casi sostanzialmente sovrapponibili a quello in commento, secondo cui il dies a quo prescrizionale è stato individuato, alternativamente, nel momento, successivo alla stipula, in cui il danno si è reso percepibile da parte del cliente a seguito della notizia della declaratoria di fallimento della venditrice, vale a dire alla data del 10 gennaio 2019 (v. sent. n. 1905/2023
Tribunale di Firenze e sent. n. 3015/2023 Corte d'Appello di Milano), oppure nella data del 20 settembre 2017, in cui è occorsa la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio emesso dall'AGCM in relazione a pratiche commerciali scorrette attuate proprio con riferimento alla tipologia di compravendita in esame (v. sent. del 15.1.2021
Tribunale di Verona).
Orbene, anche a voler negare che il ricorrente abbia, per la prima volta, preso CP_2 coscienza del sofferto pregiudizio alla data di redazione della propria consulenza tecnica di parte, e anche a voler, per il momento, prescindere da ogni considerazione in ordine alla natura intenzionalmente decettiva della condotta tenuta dalla banca, il dies a quo del termine prescrizionale potrebbe al massimo essere retrocesso al giorno 10 gennaio 2019, sicchè può dirsi che, in ogni caso, il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., intervenuto in data 1 luglio 2020, abbia tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione decennale.
Del resto, la tesi sostenuta dall'appellante, ovvero che l'exordium praescriptionis fosse da individuarsi nel momento della stipula dei contratti di compravendita dei diamanti, non è in alcun modo predicabile, oltre che per le ragioni sopra esposte, anche in ragione dell'imprevedibilità, tanto nei suoi esiti possibilmente positivi quanto in quelli possibilmente negativi, all'epoca attribuita all'operazione de qua dallo stesso istituto di credito.
Ne consegue che il vagliato motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
- Sui motivi di gravame dal primo al terzo;
della sussistenza dell'an debeatur.
pagina 9 di 23 In considerazione della stretta interrelazione reciproca, si procede alla trattazione congiunta dei primi quattro motivi di gravame dedotti dall'appellante principale, attinenti alla sussistenza dell'an debeatur.
Sotto il profilo istruttorio, con il primo motivo di appello, ha censurato CP_1
l'impugnata ordinanza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha recepito e valorizzato, a fini decisori, le dichiarazioni rese dalla teste Tes_1
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, il suddetto capo del provvedimento sarebbe viziato da error in iudicando, nei termini di un travisamento tanto del valore, anche solo indiziario, della assunta prova testimoniale, a suo dire, ininfluente in quanto meramente de relato, quanto delle circostanze di fatto allegate in causa.
Orbene, se, da un lato, è pur vero che la Corte di legittimità ha precisato che solo "la deposizione "de relato ex parte" con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente)" è suscettibile di "integrare prova o, almeno, elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta", e ciò in quanto presenta "natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo "animus") fatta a un terzo", e quindi, "in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735 c.c., comma 1, secondo periodo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 19 gennaio 2017, n. 1320), dall'atro, è parimenti vero che la stessa Corte ha altresì puntualizzato che, “in ogni caso, la testimonianza de relato actoris, pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa
(Cass. 18352/2013; Cass. 11733/2013; Cass. 11844/2006; Cass. 8358/2007). In sostanza, dette deposizioni come nei fatti ritenuto dal giudice di merito, in conformità all'orientamento prevalente di questa Corte, da cui non si ha ragione di dissentire - sono prive di forza probatoria ove isolatamente considerate, ma ciò non esclude che possano costituire - come nello specifico - la fonte del convincimento del giudice ove invece valutate unitamente alle altre emergenze processuali (Cass. 11844/2006).”
(Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/10/2020, n. 21568).
pagina 10 di 23 Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalla menzionata teste, all'interno del percorso argomentativo seguito dal Giudice di prime cure, si inseriscono in una più ampia valutazione delle complessive risultanze istruttorie, per porsi, come del resto specificato dallo stesso Giudice, meramente a suffragio di conclusioni già raggiunte attraverso un convincimento maturato in forma compiuta per altre vie, sicchè non può ritenersi sussistente il vizio in iudicando ventilato da parte appellante.
Quanto, appunto, a siffatto convincimento, con il secondo motivo di gravame, parte appellante contesta l'impugnata ordinanza per l'aver considerato soddisfatto, da parte dell'attore, l'onere probatorio su di lui gravante e, conseguentemente, per l'aver dato esito positivo all'indagine relativa all'accertamento dell'an debeatur.
Al contrario, a dire della banca, non risulterebbero provate le circostanze poste a fondamento della condanna disposta nei suoi confronti, quali, nello specifico, il contegno decettivo asseritamente tenuto dai dipendenti di nel fornire CP_1 informazioni sull'affare, e il ruolo attivo della banca nel processo interiore e volitivo di determinazione a contrarre di nonché la violazione degli obblighi informativi. CP_2
Alle dedotte carenze probatorie e assertive, prosegue l'appellante, non potrebbe supplire il provvedimento sanzionatorio AGCM, pur evocato da e richiamato dal Giudice di CP_2 prime cure.
Sul punto, occorre in primo luogo evidenziare che è pacifica fra le parti la ricostruzione fattuale attinente alla circostanza che l'istituto di credito ha segnalato a la CP_2 possibilità di effettuare degli investimenti attraverso l'acquisto di diamanti dalla società
IDB.
L'odierna appellante principale, tuttavia, nega che il proprio ruolo si sia mai spinto oltre l'attività di segnalazione, e che abbia mai assunto i connotati della attiva e decettiva operazione di convincimento, come descritta, allegata ma, a suo dire, non dimostrata dal
CP_2
pagina 11 di 23 Per anteriorità logica, è, poi, preliminarmente necessario soffermarsi sul contenuto e sul valore della decisione emessa dall'AGCM in data 20 settembre 2017 avente ad oggetto le pratiche commerciali relative ai cosiddetti diamanti da investimento.
Con siffatto provvedimento, infatti, peraltro confermato dalla sentenza n. 10967/2018 del TAR Lazio, a sua volta confermata dalla sentenza n. 2081/2021 del Consiglio di
Stato, AGCM ha inflitto a a sanzione pecuniaria di Euro 3.350.000 per "la pratica Pt_1 commerciale descritta nel punto II, lettera A), del presente provvedimento1 posta in essere dalle società e che costituisce, per Parte_2 CP_4 CP_5 Parte_3 le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t), del
Codice del Consumo" interdicendone la prosecuzione, in quanto detta pratica,
"concernente le modalità di prospettazione dell'acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente su Il Sole 24 Ore" è "contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al P modo con cui viene calcolato - prospettato da come quotazione di mercato -; all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista I. che vanta una leadership europea.".
Nello specifico, per ciò che in tal sede interessa, AGCM ha ritenuto che non fosse esente da profili di responsabilità, rispetto alla suddetta pratica commerciale, anche CP_1
, in quanto "gli Istituti bancari hanno in conclusione permesso in concreto
[...]
l'attuarsi della condotta scorretta traendone uno specifico interesse economico e commerciale che ne qualifica il coinvolgimento e la responsabilità nell'attività di vendita dei diamanti di I., con la quale era in essere un accordo di collaborazione. Tale qualificato coinvolgimento si inferisce sia in ragione del vantaggio economico che ne ricavavano a seguito della retrocessione delle ingenti commissioni sia in quanto la proposta dell'investimento in diamanti consentiva di ampliare l'offerta di servizi in un'ottica competitiva e di fidelizzazione della clientela".
pagina 12 di 23 Il provvedimento dell'AGCM ha infatti assodato che tra IDB e erano CP_1 intercorsi accordi commerciali (il riferimento è a un contratto del 23 settembre 2011, originariamente sottoscritto con e rivisto nel dicembre 2016) aventi ad CP_6 oggetto la vendita dei diamanti, e in cui si delineava uno schema così strutturato: per l'attività di segnalazione, da effettuarsi, a opera dei funzionari bancari investiti delle mansioni proprie del cd. “Referente di Investimento”, al ricorrere, in capo al cliente, di determinati requisiti patrimoniali e di un'inclinazione a investire, l'istituto di credito era remunerato dalla società venditrice attraverso una provvigione parametrata al volume di vendita (dal 5 al 15%); i detti funzionari erano vincolati a illustrare l'investimento attraverso il materiale divulgativo predisposto da IDB, all'interno del quale così erano elencati i vantaggi dell'acquisto di diamanti: “la diversificazione del portafoglio del cliente in quanto l'investimento in diamanti rappresenta uno dei beni rifugio;
si tratta di un bene non deteriorabile;
ciascun diamante è accompagnato da una certificazione che ne attesta caratteristiche ed eticità e da ultimo che su Il Sole 24 Ore si può periodicamente verificare la quotazione applicata da IDB per le diverse tipologie di diamanti”.
Ancora, dalle note operative allegate alla comunicazione 2011P176 inviata dalla banca alle Filiali/Unit, l'AGCM ha riscontrato che i ruoli, le strutture e le attività erano coordinati nei seguenti termini: “la Banca è tenuta a consegnare al cliente il modulo
d'ordine relativo alla Proposta di Acquisto in cui il cliente dovrà altresì segnalare se intende fruire del servizio di custodia dei diamanti presso la sede della società stessa. Il modulo compilato e firmato da parte del cliente in cui compare anche l'indicazione della filiale dovrà essere inoltrato via fax ad IDB che a sua volta è tenuta a dare conferma dell'acquisto entro 24 ore dettagliando le specifiche dell'offerta. La filiale, a seguito della sottoscrizione da parte del cliente del modulo concorda un incontro presso la stessa filiale per la consegna delle pietre direttamente dal funzionario IDB nelle mani del cliente con contestuale bonifico a favore di IDB”.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'AGCM ha ritenuto (v. paragrafo V.2 Imputabilità della pratica commerciale scorretta agli istituti bancari) che la pratica commerciale segnalatale si fosse realizzata e fosse stata favorita dal canale di vendita di cui la società si era avvalsa, costituita dalla rete bancaria, e, tra gli altri, dal gruppo;
in siffatto CP_1 pagina 13 di 23 sistema, l'interesse delle banche derivava, oltre che dal ritorno economico, dall'esigenza di fidelizzare la clientela attraverso un ampliamento del ventaglio di servizi ad essa offerto.
L'AGCM ha, quindi, concluso ritenendo che emergesse un coinvolgimento degli istituti bancari, i quali avevano di fatto permesso la realizzazione della pratica, “proprio attraverso la messa a disposizione delle sedi e in considerazione delle modalità con le quali si realizzava l'offerta dei prodotti ai consumatori e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto. Le modalità con cui si atteggiava l'offerta dei prodotti, inoltre, hanno contribuito a condizionare le scelte del cliente che, come rilevato anche da era portato ad affidarsi con fiducia all'attività di consulenza CP_7 svolta dal personale degli istituti di credito, naturalmente attributario di specifiche qualifiche e competenze per le decisioni in merito agli investimenti tradizionali”.
Esposto nei suddetti termini il contenuto del provvedimento AGCM relativo alla compravendita dei c.d. diamanti da investimento, al fine di vagliarne il valore probatorio, occorre ora evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della L. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della B.I. di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della L. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità
Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso,
a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva" (Cass., n. 13846/2019).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che "Nel giudizio promosso dall'assicurato per il risarcimento del danno patito per l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza, tra compagnie assicuratrici, il provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità Garante per la Concorrenza ha una pagina 14 di 23 elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori e consente di presumere, senza violazione del principio "praesumptum de praesumpto non admittitur", che dalla condotta anticoncorrenziale sia scaturito un danno per la generalità degli assicurati, nel quale è ricompreso, come essenziale componente, il danno subito dal singolo assicurato." (Cass.n. 11904/2014); o ancora: "In tema di contratti tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37 bis, comma 4, c.cons., una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di "public enforcement" e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione" (Cass.,
n. 23655/2021).
Oltre all'omogeneità dei principi enunciati, sul punto, dalla Suprema Corte, risulta dirimente la valorizzazione della funzione stessa assolta dalla pubblica tutela attraverso la preposta autorità.
Ciò, infatti, consente di ritenere applicabile il principio anche all'ipotesi di accertamento, da parte dell'AGCM, di pratiche commerciali scorrette ai danni dei consumatori, come del resto è già stato ritenuto da questa Corte (v. Corte d'Appello Bologna, Sez. II, Sent.,
12/03/2025, n. 454), con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio.
Per quanto concerne la natura della responsabilità della banca, deve ritenersi che essa vada ascritta alla fattispecie della c.d. responsabilità da contatto sociale qualificato, la quale, come è noto, è “soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza di un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal pagina 15 di 23 danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico" (Cass., n. 29711/2020).
Nel caso di specie, la regola di condotta, espressione del generale canone di buona fede,
è posta dalla disciplina consumeristica, dal momento che, come osservato dalla summenzionata sentenza del Consiglio di Stato, non viene in alcun modo in considerazione l'esercizio dell'attività bancaria, né l'esercizio di attività ad essa connesse, trattandosi, piuttosto, di una mera intermediazione avente ad oggetto la compravendita di merci nella loro consistenza fisica (dunque non attraverso strumenti finanziari), e pertanto non suscettibile di incidere e di riflettersi sul sistema bancario e finanziario.
Ai sensi dell'art. 5 comma 3 Cod. Cons., trova dunque applicazione la disciplina della medesima normativa, l'art. 21 in particolare, e, richiamando ancora C.d.S. n. 2081/2021,
“...secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, 19 settembre 2017, n. 4878) grava sul professionista un obbligo di chiarezza e completezza dei messaggi promozionali al fine di evitare qualsivoglia forma di aggancio scorretta e ingannevole, ciò in quanto l'opera di completezza e chiarezza informativa previste dalla normativa a tutela dei consumatori richiede che ogni messaggio rappresenti i caratteri essenziali di quanto mira a reclamizzare e sanziona la loro omissione, a fronte della enfatizzazione di taluni elementi, qualora ciò rendo non chiaramente percepibile il reale contenuto ed i termini dell'offerta o del prodotto, così inducendo il consumatore, attraverso il falso convincimento del reale contenuto degli stessi, in errore, condizionandolo nell'assunzione di comportamento economico che altrimenti non avrebbe avuto".
Orbene, a fronte delle puntuali allegazioni fattuali dedotte in primo grado dal atte a CP_2 imputare a la medesima condotta descritta nell'accertamento come sopra CP_1 condotto da AGCM, dotato del già precisato valore probatorio, nonché avuto riguardo alla natura della responsabilità ascritta all'istituto di credito, sarebbe stato onere della convenuta, odierna appellante, fornire la prova contraria.
Al riguardo, giova rilevare che, con il terzo motivo di gravame, censura CP_1
l'ordinanza appellata nella parte in cui, a suo dire, il Giudice non avrebbe tenuto in pagina 16 di 23 debita considerazione la documentazione prodotta da , e, segnatamente, la CP_1 brochure informativa e la proposta d'acquisto, asseritamente idonea a escludere la sua responsabilità.
Le censure mosse dall'appellante risultano, tuttavia, apodittiche, sostanzialmente consistendo nella ribadita asserzione di aver svolto una mera attività di segnalazione, mentre i contenuti della documentazione prodotta, comprendenti clausole di esenzione della banca da qualsivoglia responsabilità in ordine ai contratti di compravendita di diamanti conclusi dal cliente con IDB, da un lato, hanno efficacia solo inter partes e non sono opponibili ai terzi.
A quest'ultimo proposito, va, infatti, ribadito che il materiale illustrativo in questione era stato predisposto e fornito alla banca dalla società IDB, così come il modulo della proposta di acquisto, ed entrambi avevano recepito quanto pattuito tra la banca e la società in materia di responsabilità.
Né detti documenti valgono a ritenere soddisfatto l'onus probandi ricadente su CP_1
, non avendo l'appellante confutato di avere, per il tramite di proprio personale
[...] dipendente e presso i propri locali, segnalato e propiziato la conclusione delle operazioni in questione, fornendo al cliente informazioni che sapeva essere non veritiere, e ingannevoli circa le prospettive di redditività e liquidabilità dell'operazione, nonché rispetto all'effettivo valore dei diamanti.
Alla luce delle considerazioni e argomentazioni sin qui svolte, i motivi di gravame in esame vanno rigettati.
- Sul quinto motivo dell'appello promosso da , sull'appello CP_1 incidentale di del quantum debeatur e delle spese di giudizio del CP_2 primo grado.
Con il quinto e ultimo motivo di gravame, deduce l'erronea quantificazione CP_1 del quantum debeatur, che, nella ricostruzione di parte, sarebbe viziata tanto da errori di pagina 17 di 23 impostazione del calcolo, recepiti dalla c.t.u., quanto dall'omesso apprezzamento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
L'evocata indagine su quest'ultimo profilo consente di completare la ricostruzione del quadro fattuale della vicenda, in continuità con quanto fin qui già affermato.
Ed invero, il citato provvedimento dell'AGCM ha, infatti, accertato che “è indubbio che il cliente - come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami -al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca.
L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente investimenti - emerge altresì da quanto riferito dai clienti nelle segnalazioni e nei reclami, in gran parte presentati alle banche proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza. (…) Il comportamento delle banche nella prospettazione dell'investimento in diamanti ha tradito l'affidamento risposto dai clienti sulla loro competenza riguardo alla diversa rischiosità e convenienza di varie forme di impiego del risparmio. Competenza della quale il cliente, nella maggior parte dei casi abituale investitore attraverso la banca, non avrebbe potuto ragionevolmente dubitare, dato che la valutazione di forme alternative di impiego del risparmio fa tipicamente parte dell'attività di consulenza finanziaria svolta dal personale degli istituti di credito”.
Orbene, deve anzitutto rilevarsi come all'odierno appellato non possa muoversi alcuna censura in termini di negligenza, né a fortiori a titolo di concorso ex art. 1227 c.c.
L'acquirente, infatti, al momento della stipula dei contratti, ha maturato un affidamento, da considerarsi legittimo e incolpevole nell'ambito di un pregresso, e duraturo, rapporto con l'istituto di credito, tenendo quindi una condotta conforme alla ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, da lui concretamente esigibile, e confidando così, in modo comprensibilmente ampio, nella correttezza, completezza, veridicità e trasparenza delle informazioni provenienti dal funzionario bancario.
pagina 18 di 23 Peraltro, il Consiglio di Stato, nella sopra indicata sentenza, dopo essersi soffermato sugli obblighi informativi della banca rinvenienti dal Codice del Consumo, ha condivisibilmente affermato che, alla luce degli stessi, “perde di consistenza anche il rilievo dell'appellante secondo cui nella specie non sarebbe ravvisabile una propria condotta colposa, in quanto non sarebbe possibile affermare in capo alla stessa un onere di verificare il contenuto dell'offerta.”
Quanto, poi, agli errori di calcolo lamentati dall'appellante, essi consisterebbero nell'erronea elezione dei listini “Rapaport” come parametro di riferimento per il calcolo del differenziale tra il prezzo di acquisto dei diamanti e il loro valore di mercato, e nella conseguente ed altrettanto erronea omessa applicazione di una percentuale di ricarico quantomeno del 40-50%, come prescritto dalla Borsa Diamanti Italia, atta a valorizzare voci di costo tipiche della formazione dei prezzi nella vendita a dettaglio.
Al riguardo, occorre premettere che i due listini richiamati sono stati indicati dall'AGCM come parametri di riferimento per la determinazione del valore delle pietre.
Più nello specifico, “nel mercato mondiale dei diamanti non vi sono quotazioni (fixing) ufficiali, diversamente da quanto avviene per altre materie prime quali oro, platino e argento o anche importanti merci. Nondimeno, vi sono diversi valori di riferimento universalmente riconosciuti. Uno storico punto di riferimento è il c.d. listino Rapaport
(Rapaport Price List), un benchmark internazionale pubblicato settimanalmente dal
Rapaport Group e utilizzato dai grossisti per definire i prezzi nei maggiori mercati dei diamanti. I valori (in dollari statunitensi) riportati in tale listino, composto di un insieme di tabelle in cui vengono mostrati i valori dei diamanti classificati in base alle
4C, non sono prezzi realizzati in transazioni effettive, ma piuttosto una valutazione basata sui prezzi più elevati offerti per l'acquisto di diamanti con specifiche caratteristiche sui mercati mondiali. Altro qualificato punto di riferimento è DE
(International Diamond Exchange), una piattaforma online per il commercio all'ingrosso di diamanti da parte di professionisti del settore, localizzati nei principali centri di scambio dei diamanti. I valori riportati da DE sono basati sui prezzi pagati nelle transazioni realizzate attraverso la piattaforma stessa. DE mette a disposizione pagina 19 di 23 degli operatori un Indice dei prezzi e le quotazioni in tempo reale di varie tipologie di diamanti. Inoltre, per il mercato al dettaglio, l'DE pubblica mensilmente il c.d.
Diamond Retail Benchmark o DRB, che fornisce un valore di riferimento per il prezzo al dettaglio di un diamante con determinate caratteristiche di caratura, colore, taglio e purezza della pietra. Il DRB è ottenuto calcolando il prezzo più elevato offerto per
l'acquisto di diamanti delle caratteristiche specificate e aggiungendovi una stima del mark-up praticato dai negozi al dettaglio di fascia elevata (che forniscono il massimo livello di servizio e trattano le pietre migliori), al fine di ottenere una sorta di “ceiling” che permetta ai dettaglianti di praticare sconti diversificati sulla base delle caratteristiche della pietra (assenza di certificazioni, elevata fluorescenza, bassa simmetria, ecc.) e del livello di servizio offerto. I prezzi all'ingrosso di Rapaport e quelli al dettaglio dell'DE sono espressi in dollari statunitensi e presentano una correlazione positiva, trattandosi di mercati influenzati da fattori comuni quali, ad esempio, le dinamiche globali della produzione/offerta e della domanda dei diamanti”.
I listini di cui parte appellante auspica l'utilizzo all'interno della formula di calcolo, pur senza che ne faccia espressa menzione nell'atto di appello, sono evidentemente quelli
DE-DRB, tuttavia, come evidenziato dal provvedimento AGCM, tra le altre specifiche tecniche prese in considerazione da tali indici per quotare i diamanti ci sono quelle legate alla caratura, rispetto alla quale la c.t.u. ha riscontrato che “le gemme in questione presentano caratteristiche tali da avere costi di coefficiente per carato poco appetibili per una rivendita nel mercato al dettaglio”.
Se è vero che, rispetto a casi analoghi, le modalità di calcolo possono apparire anomale,
è altresì vero che la c.t.u. ha evidenziato dinamiche attuali ed aggiornate di andamento del mercato, laddove ha osservato che “l'offerta delle pietre è infatti superiore alla richiesta e gli operatori del settore devono quindi acquistarli con una scontistica alta rispetto alle indicazioni del Rapaport. Trattandosi si un bene fluttuante, sensibile alle variazioni del Rapaport e allo stesso andamento del dollaro, è indispensabile, volendo acquistarli per investimento, acquisirli con la scontistica adeguata. Anche le gemme più
pagina 20 di 23 interessanti per la gioielleria, quindi più commerciali, sono facilmente acquistabili con sconto da Rapaport”.
A fronte di ciò, non si ravvisano elementi di giudizio in forza dei quali dover disattendere le conclusioni peritali, sicchè va confermate la liquidazione del danno risarcibile così come operata dal Giudice di prime cure, correttamente ottenuta dalla differenza tra il prezzo di acquisto dei diamanti, ovvero Euro 68.887,00, e il loro valore di realizzo, per come indicato nella relazione peritale estimativa, di Euro 7.593,88, per un importo risarcitorio finale di Euro 61.294,00.
Quanto ai motivi dell'appello incidentale, con il primo, lamenta il mancato CP_2 riconoscimento, da parte del Giudice di prime cure, del lucro cessante.
Tale censura non può trovare accoglimento, quantomeno nei termini prospettati dalla parte, ovvero nella misura del guadagno realizzabile attraverso l'operazione di acquisto dei diamanti per come presentata dalla banca al cliente, cioè nella veste di un investimento.
In quest'ottica, infatti, l'andamento stesso dell'investimento costituirebbe una alea volontariamente assunta dall'investitore, nello specifico, proprio rispetto alle oscillazioni dei prezzi delle pietre, sicchè la decettività delle informazioni contenute nel materiale illustrativo relativo all'operazione, del tutto rilevante, come visto, in punto di responsabilità della banca, non potrebbe qui assumere alcuna pregnanza, a pena di dare origine a un'aberrata e intimamente punitiva fictio economica, ancor prima che giuridica.
Né, tantomeno, la doglianza di potrebbe essere accolta ove prospettata nei termini, CP_2 più congrui, in base ai quali egli non avrebbe contratto con IDB in assenza della rassicurazione della banca sulla fruttuosità dell'affare, lamentando, quindi, un lucro cessante inteso come mancato guadagno scaturente dall'aver rinunciato a impiegare alternativamente la somma.
La circostanza dell'originaria intenzione di investire nell'oro, oltre che non sufficientemente illustrata, è, soprattutto, rimasta priva di qualsivoglia riscontro.
pagina 21 di 23 Va, inoltre, disattesa la contestazione, mossa con il terzo motivo di gravame incidentale, relativa all'asserito errore materiale in cui sarebbe incorso il Tribunale nel liquidare il danno emergente, consistito negli esborsi sostenuti dal Preti per la consulenza tecnica di parte, in Euro 2.204,00 nella parte motiva e in Euro 1.169,25 nel dispositivo.
Infatti, il valore di Euro 2.204,00, di cui alla parte motiva del provvedimento, attinente al corrispettivo del consulente tecnico di parte, è stato dal Giudice ricompreso nell'importo finale e complessivo liquidato a titolo di risarcimento del danno, di Euro
63.498,00, ottenuto dalla somma tra il valore effettivo delle pietre, calcolato, come visto, al netto del loro valore di realizzo, e il danno emergente come poc'anzi descritto, ovvero tra l'importo di Euro 61.294,00 e quello di Euro 2.204,00.
Infine, non si ritiene meritevole di accoglimento il secondo motivo dell'appello incidentale, con cui il lamenta che il Giudice di prime cure non si è attenuto ai CP_2 valori medi di riferimento per la liquidazione delle spese di giudizio in ragione della ritenuta bassa complessità della controversia.
Si ritiene che, tanto la statuizione del Tribunale, quanto la motivazione addotta a suo sostegno, sono da confermare, a fronte del rilievo che la complessità della causa è sterilizzata tanto dal nutrito numero di precedenti in materia, tale da identificare un definito, e, soprattutto, univoco filone giurisprudenziale, quanto, per ciò che concerne la fase istruttoria, dai puntuali accertamenti svolti dall'AGCM sulla vicenda fattuale, come del resto apprezzabile anche nel corso della presente trattazione.
Le esposte considerazioni portano, quindi, al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, con conseguente integrale conferma della ordinanza impugnata, così assorbite le ulteriori questioni poste dalle parti.
Inoltre, per quel che concerne le spese del presente giudizio di appello, si ritiene che, in considerazione del rigetto di entrambi i gravami, ricorrano, nel caso di specie, le condizioni per disporre la loro integrale compensazione.
Infine, in ragione dell'integrale reiezione delle impugnazioni, principale e incidentale, sussistono anche le condizioni per dichiarare l'appellante principale e l'appellante pagina 22 di 23 incidentale tenuti al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello principale proposto da , nonché l'appello incidentale proposto da CP_1
e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza n. 532, resa dal CP_2
Tribunale di Modena in data 15/02/2022, disponendo tra le parti l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
DICHIARA
l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, l'11 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 565/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti SABINO Controparte_1 P.IVA_1
DI, AN BE, ER DA, elettivamente domiciliata presso il di loro studio in MILANO, VIA BIANCA MARIA 37.
APPELLANTE
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti ERMINIA CP_2 C.F._1
CADUCEO, AN SARTI, elettivamente domiciliata presso il di loro studio in
MODENA, VIA CANALINO 67, 41121.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 23 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., aveva convenuto in giudizio, innanzi al CP_2
Tribunale di Modena, , chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità, CP_1 precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale, in relazione a due operazioni di acquisto di diamanti posti in vendita dalla società Intermarket Diamond Business S.p.a.
(IDB) e concluse con l'intermediazione della convenuta in data 26/07/2012 e
27/07/2012, per un prezzo complessivo di euro 68.887,00.
In particolare, il ricorrente aveva esposto che : la decisione di acquistare diamanti, piuttosto che oro, come originariamente pianificato, era stata dallo stesso maturata a seguito di sollecitazione effettuata in tal senso dal suo consulente finanziario operante presso , il quale, nel proporre tale tipologia di investimento, ne aveva altresì CP_1 assicurato la sicurezza e la fruttuosità; l'istituto di credito, durante le trattative e per la sottoscrizione delle proposte di acquisito e consegna dei preziosi, aveva messo a disposizione personale e locali propri, svolgendo, in tal modo, un ruolo attivo nella conclusione dei predetti contratti;
i diamanti oggetto di compravendita, come emerso nel corso dell'istruttoria svolta in seno al relativo procedimento AGCM, avevano un prezzo di mercato sensibilmente inferiore a quello di acquisto. aveva, pertanto, concluso chiedendo : “Nel merito A) In via principale - CP_2 accertare e dichiarare sulla base di quanto esposto la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale di - per il contributo nel fatto Controparte_1 doloso o colposo in ordine alla violazione del Codice del Consumo (art. 2, co. 2, lett. c ed e;
art. 5) art. 20) art. 21, co. 1, lett. b) c) d) f); art. 22) art. 23, co. 1, lett.t) o con miglior formula;
- e/o per la responsabilità direttamente imputabile al CP_1 per la condotta contraria ai doveri di diligente esecuzione della prestazione e per
[...] violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1173, 1175 c.c., 1337
c.c. e 1375 c.c. nell'ambito del contatto sociale qualificato o con miglior formula;
- e/o pagina 2 di 23 per la responsabilità direttamente imputabile al per la condotta Controparte_1 contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e di cui all'art. 8, comma 3, del D.M.
Tesoro 06/07/1994 e/o per violazione dell'obbligo di trasparenza di cui al Testo Unico delle Leggi Finanziarie o con miglior formula;
- accertato e dichiarato che le suindicate condotte contra legem integrano una responsabilità della banca convenuta precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale o con ogni miglior formula, conseguentemente condannare il al risarcimento di tutti i danni che Controparte_1 sono derivati in capo al ricorrente, per i titoli dedotti in causa, e dunque per l'effetto corrispondere in favore del Sig. la somma di Euro 68.887,00= o quella CP_2 maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, rivalutazione monetaria, oltre al lucro cessante nella misura che risulterà provata in corso di causa o che si riterrà più equa e/o di giustizia. B) In via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste risarcitorie formulate in via principale, condannarsi il al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni che sono derivati in capo al ricorrente per i titoli dedotti in causa o con miglior formula e per l'effetto corrispondere in favore del Sig. CP_2 la differenza di valore tra il prezzo pagato di € 68.887,00= e la stima della utilità che potrà realisticamente ricavarsi dalla vendita dei diamanti ad operatori del settore, per €
12.020,00 e così corrispondere la somma di € 56.867,00, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, rivalutazione monetaria, oltre al lucro cessante nella misura che risulterà provata in corso di causa o che si riterrà più equa e/o di giustizia
C) In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15% e iva se dovuta e cpa come per legge. In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per tesi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che il Sig. è cliente dal 1990 del ” 2) “Vero CP_2 Controparte_1 che nel mese di giugno del 2012 il Sig. durante un appuntamento con il proprio CP_2 consulente bancario presso la filiale di Maranello (MO), dichiarava la propria intenzione ad investire, parte dei propri risparmi, in oro al fine di diversificare i propri Contr investimenti?” 3) “Vero che in quella circostanza il funzionario incaricato dal sconsigliava il Sig. dall'investire in oro proponendogli l'acquisto in diamanti CP_2 pagina 3 di 23 qualificato come bene rifugio con capitale garantito e con un aumento di valore nel tempo?” 4) “Vero che il Sig. durante l'incontro specificava al funzionario di CP_2
Contr
che l'investimento doveva salvaguardare il valore del capitale investito?” 5) Contr
“Vero che il funzionario di in quella circostanza dichiarava che i diamanti garantivano la restituzione del capitale e che si trattava di un investimento di natura Contr conservativa?” 6) “Vero che alla domanda rivolta dal Sig. al funzionario di CP_2 sulla affidabilità di IDB quest'ultimo assicurava la competenza e professionalità della società qualificandola come leader nel mercato dei diamanti?” 7) “Vero che il Contr funzionario del in quella circostanza illustrava i grafici di IDB con l'andamento del mercato dei diamanti e mostrava al Sig. le quotazioni sul giornale Il Sole 24 CP_2
Contr ore?” 8) “Vero che il funzionario di in quella circostanza dichiarava che IDB in caso di disinvestimento dopo i sette anni avrebbe riacquistato i diamanti garantendo la restituzione del capitale?” Contr 9) “Vero che il funzionario di nel settembre del 2012 comunicava al Sig. che CP_2
l'investimento aveva incrementato il valore del capitale e gli proponeva un secondo Contr investimento in diamanti?” 10) Vero che il funzionario di comunicava al Sig. CP_2 nel settembre 2012, maggio 2013, marzo 2014, giugno 2015, che vi era stato un incremento di guadagno del suo investimento con rendimenti percentuali in aumento del capitale investito consegnandogli i relativi documenti del 26/09/2012 – 17/05/2013 –
21/03/2014 – 17/06/2015, come da allegati che Le si rammostrano?” 11)“Vero che le trattative, la firma dei contratti avvenivano all'interno della filiale di Maranello (MO) Contr ed alla presenza del funzionario di ?” 12) “Vero che il prezzo pagato dal Sig. CP_2
Contr per l'acquisto dei diamanti veniva indicato dal funzionario di come corrispondente al loro valore?” 13) “Vero che conferma la redazione ed il contenuto della perizia da Lei firmata in data 22/04/2020 e la fattura, che le si rammostrano?”
(cfr. sub. doc. 12, 13, 14). Si indica come testimone sui capitoli da 1) a 12): - la Sig.ra
, residente a Castelfranco Emilia (MO). Si indica come testimone sul Testimone_1 capitolo n. 13): -il Dott. , residente in Dolo (VE), Via Foscarina n. 4/A. Testimone_2
Riservata, comunque, ogni più opportuna difesa e istanza anche istruttoria, all'esito delle spiegande difese avversarie entro i prefiggendi termini.”
pagina 4 di 23 La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, aveva contestato la fondatezza CP_3 delle deduzioni e domande svolte dal ricorrente e, quindi, concludendo, aveva chiesto :
“voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di poiché prescritte, generiche, Controparte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare il concorso di colpa del ricorrente nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità; in via subordinata, sul piano procedurale: disporre la conversione del rito ex art. 702-ter, III comma, c.p.c., con ogni conseguente provvedimento;
in ogni caso: condannare controparte a rifondere a favore di
[...] le spese di lite;
in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie CP_1 perché inammissibili ed inconferenti”.
Nel corso del giudizio, il Tribunale, escussi i testi intimati dal ricorrente, disponeva c.t.u.
e, infine, sulle conclusioni precisate dalle parti, con ordinanza n. 532, resa in data
15/02/2022, condannava a corrispondere a a titolo di Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno, la somma di € 63.498,00, oltre ad interessi legali e spese processuali, ponendo definitivamente a carico della convenuta anche le spese di CP_3
c.t.u.
Con atto di citazione ex art. 702-quater cp.c., ritualmente e tempestivamente notificato ha proposto appello avverso il suddetto provvedimento, deducendo, quali CP_1 motivi di impugnazione: 1) Violazione artt.112, 115, 116, 246 c.p.c. e violazione art. 2697 c.c. – travisamento di atti e fatti di giudizio e degli esiti della prova orale;
2) Error in iudicando –violazione artt. 112, 1115, e 116 c.p.c. e violazione art. 2697 cc – sull'an della pretesa - il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del danneggiato – omissione di pronuncia – travisamento di atti e fatti di giudizio – irrilevanza del provvedimento AGCM - inconferenza del precedente richiamato - illogicità e pagina 5 di 23 contraddittorietà – violazione principi regolanti il giusto processo;
3) Error in iudicando
– violazione artt. 112,115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. - travisamento e omissione di pronuncia sui documenti prodotti dalla banca;
4) Error in iudicando con riferimento alla viola-zione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2935 2947 c.c. – sull'erronea individuazione del dies a quo del termine prescrizionale;
5) Sul quantum debeatur: error in iudicando con riferimento alle quantificazioni operate dal ctu e fatte proprie dal tribunale – omissione di pronuncia e travisamento – violazione artt. 112, 115 116 c.p.c e artt. 1226 e 1227 c.c.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “Nel merito - in via principale: in accoglimento dei motivi svolti ai capi da A a D del presente appello, e in integrale riforma dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Modena rep. n. 532/2022, rigettare tutte le domande formulate nel primo grado di giudizio dal nei confronti di CP_2 [...]
poiché generiche, prescritte e inammissibili e comunque infondate in fatto e CP_1 in diritto. Nel merito - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover confermare la statuizione del Tribunale di Modena circa l'an debeatur in favore del Sig. Preti:
1. Riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui, in integrale recepimento della CTU a firma della dott.ssa ha quantificato Persona_1 il danno nella misura di” euro 61.294,00” oltre interessi legali, pari alla differenza tra il prezzo pagato (euro 68.887,00) e “il valore attribuito ai diamanti dal CTU alla data del dicembre 2021 (euro 7593,88)..”, riducendone l'ammontare in accoglimento dei rilievi svolti dal CT di parte appellante, dott. , come riportati nella diffusa Per_2 critica contenuta al motivo sub E) del presente appello;
2. Riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto l'integrale responsabilità dell'appellante, accertando il concorso di colpa del Sig. nella causazione del danno in corretta CP_2 applicazione dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e dovuta, anche in via di equità. In ogni caso:
3. Condannare il Sig. a rimborsare a quanto da CP_2 Controparte_1 quest'ultima corrisposto in suo favore in forza dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata ovvero la minor somma che dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;
4. Condannare il Sig. a CP_2
pagina 6 di 23 rifondere a le spese e i compensi di lite, oltre iva e cpa come per Controparte_1 legge, relativi al presente giudizio d'appello e al giudizio di primo grado.”.
Si è costituito in giudizio l'appellato il quale, contestando la fondatezza dei CP_2 motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo “A) In via preliminare e pregiudiziale: Dichiarare, previo accertamento, l'inammissibilità della domanda svolta dall'appellante nel merito in via subordinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345
c.p.c. o secondo miglior formula. B) In via principale nel merito: I) In ogni caso, accertata e dichiarata la palese e manifesta infondatezza del proposto gravame e/o con miglior formula, rigettare l'appello proposto dal avverso l'ordinanza Controparte_1 del Tribunale di Modena Rep. n. 532/2022 del 18.02.2022, Dott. e Persona_3 per l'effetto confermare in parte quibus l'ordinanza Rep. 559/2021. II) Per quanto sopra dedotto e chiesto con appello incidentale, riformare l'ordinanza del Tribunale di
Modena Rep. n. 532/2022 del 18.02.2022, Dott. di primo grado al Persona_3 punto n. 10 (pagg. 20-21) e, per l'effetto condannare l'appellante: a) al pagamento in favore del sig. a titolo di lucro cessante degli interessi legali e rivalutazione CP_2 monetaria dal primo acquisto del 26.07.12 ad oggi, per un importo di € 11.436,67 ovvero nella diversa misura ritenuta in via equitativa e/o di giustizia;
b) al pagamento in favore del sig. delle spese processuali del giudizio di primo grado CP_2 secondo il tariffario medio di cui al D.M. 55/2014., dunque nella misura differenziale di
€ 5.635,00, oltre accessori di legge (già detratto quanto riconosciuto in primo grado), ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
c) al pagamento in favore del sig. CP_2
della somma di € 1.034,75 a titolo di differenziale dovuto del rimborso per le
[...] spese di consulenza tecnica di parte sostenute in primo grado oltre che della somma di €
406,50 di contributo unificato e marca forfettaria e di € 13,00 per le spese di spedizione
a mezzo racc. a/r di numero due atti di citazione a testimoniale, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia dalla Ill.ma Corte adita. III) In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta, il tutto nella misura di legge.”.
pagina 7 di 23 Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 17 dicembre 2024, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, i motivi d'impugnazione dedotti dall'appellante principale non siano meritevoli di accoglimento.
- Sul quarto motivo di appello;
dell'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale.
Per ragioni di pregiudizialità logico-processuale e sistematica, occorre, in primo luogo, esaminare il quarto motivo di gravame, con il quale parte appellante deduce l'erroneità dell'impugnata ordinanza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, individuando, quale dies a quo del relativo termine, la data di stesura della perizia di parte (22 aprile 2024), in virtù della quale il Preti avrebbe raggiunto un sufficiente grado di consapevolezza del patito pregiudizio, anziché la data di acquisto delle pietre, avvenuto il 26 luglio 2012.
Come noto, in subiecta materia, occorre avere riguardo al principio generale espresso dall'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione (nella specie, decennale ex art. 2946 c.c., in forza di quanto si dirà più innanzi sulla natura e sulla fonte del controverso credito) inizia a decorre dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere azionato e, quindi, dal momento in cui il suo titolare acquisisce piena consapevolezza della sua lesione.
Tale principio trova poi specifica deroga nei casi in cui l'ignoranza del titolare derivi da un comportamento doloso della controparte, nel qual caso l'art. 2941 n. 8 c.c. prevede la sospensione della prescrizione fino al giorno della scoperta del dolo.
Al riguardo, va ribadito quanto già enunciato da questa Corte in altro caso analogo (v.
Corte Appello Bologna, III Sez. sent. n. 1541/2024), in conformità al consolidato pagina 8 di 23 orientamento giurisprudenziale di merito in casi sostanzialmente sovrapponibili a quello in commento, secondo cui il dies a quo prescrizionale è stato individuato, alternativamente, nel momento, successivo alla stipula, in cui il danno si è reso percepibile da parte del cliente a seguito della notizia della declaratoria di fallimento della venditrice, vale a dire alla data del 10 gennaio 2019 (v. sent. n. 1905/2023
Tribunale di Firenze e sent. n. 3015/2023 Corte d'Appello di Milano), oppure nella data del 20 settembre 2017, in cui è occorsa la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio emesso dall'AGCM in relazione a pratiche commerciali scorrette attuate proprio con riferimento alla tipologia di compravendita in esame (v. sent. del 15.1.2021
Tribunale di Verona).
Orbene, anche a voler negare che il ricorrente abbia, per la prima volta, preso CP_2 coscienza del sofferto pregiudizio alla data di redazione della propria consulenza tecnica di parte, e anche a voler, per il momento, prescindere da ogni considerazione in ordine alla natura intenzionalmente decettiva della condotta tenuta dalla banca, il dies a quo del termine prescrizionale potrebbe al massimo essere retrocesso al giorno 10 gennaio 2019, sicchè può dirsi che, in ogni caso, il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., intervenuto in data 1 luglio 2020, abbia tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione decennale.
Del resto, la tesi sostenuta dall'appellante, ovvero che l'exordium praescriptionis fosse da individuarsi nel momento della stipula dei contratti di compravendita dei diamanti, non è in alcun modo predicabile, oltre che per le ragioni sopra esposte, anche in ragione dell'imprevedibilità, tanto nei suoi esiti possibilmente positivi quanto in quelli possibilmente negativi, all'epoca attribuita all'operazione de qua dallo stesso istituto di credito.
Ne consegue che il vagliato motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
- Sui motivi di gravame dal primo al terzo;
della sussistenza dell'an debeatur.
pagina 9 di 23 In considerazione della stretta interrelazione reciproca, si procede alla trattazione congiunta dei primi quattro motivi di gravame dedotti dall'appellante principale, attinenti alla sussistenza dell'an debeatur.
Sotto il profilo istruttorio, con il primo motivo di appello, ha censurato CP_1
l'impugnata ordinanza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha recepito e valorizzato, a fini decisori, le dichiarazioni rese dalla teste Tes_1
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, il suddetto capo del provvedimento sarebbe viziato da error in iudicando, nei termini di un travisamento tanto del valore, anche solo indiziario, della assunta prova testimoniale, a suo dire, ininfluente in quanto meramente de relato, quanto delle circostanze di fatto allegate in causa.
Orbene, se, da un lato, è pur vero che la Corte di legittimità ha precisato che solo "la deposizione "de relato ex parte" con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente)" è suscettibile di "integrare prova o, almeno, elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta", e ciò in quanto presenta "natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo "animus") fatta a un terzo", e quindi, "in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735 c.c., comma 1, secondo periodo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 19 gennaio 2017, n. 1320), dall'atro, è parimenti vero che la stessa Corte ha altresì puntualizzato che, “in ogni caso, la testimonianza de relato actoris, pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa
(Cass. 18352/2013; Cass. 11733/2013; Cass. 11844/2006; Cass. 8358/2007). In sostanza, dette deposizioni come nei fatti ritenuto dal giudice di merito, in conformità all'orientamento prevalente di questa Corte, da cui non si ha ragione di dissentire - sono prive di forza probatoria ove isolatamente considerate, ma ciò non esclude che possano costituire - come nello specifico - la fonte del convincimento del giudice ove invece valutate unitamente alle altre emergenze processuali (Cass. 11844/2006).”
(Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/10/2020, n. 21568).
pagina 10 di 23 Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalla menzionata teste, all'interno del percorso argomentativo seguito dal Giudice di prime cure, si inseriscono in una più ampia valutazione delle complessive risultanze istruttorie, per porsi, come del resto specificato dallo stesso Giudice, meramente a suffragio di conclusioni già raggiunte attraverso un convincimento maturato in forma compiuta per altre vie, sicchè non può ritenersi sussistente il vizio in iudicando ventilato da parte appellante.
Quanto, appunto, a siffatto convincimento, con il secondo motivo di gravame, parte appellante contesta l'impugnata ordinanza per l'aver considerato soddisfatto, da parte dell'attore, l'onere probatorio su di lui gravante e, conseguentemente, per l'aver dato esito positivo all'indagine relativa all'accertamento dell'an debeatur.
Al contrario, a dire della banca, non risulterebbero provate le circostanze poste a fondamento della condanna disposta nei suoi confronti, quali, nello specifico, il contegno decettivo asseritamente tenuto dai dipendenti di nel fornire CP_1 informazioni sull'affare, e il ruolo attivo della banca nel processo interiore e volitivo di determinazione a contrarre di nonché la violazione degli obblighi informativi. CP_2
Alle dedotte carenze probatorie e assertive, prosegue l'appellante, non potrebbe supplire il provvedimento sanzionatorio AGCM, pur evocato da e richiamato dal Giudice di CP_2 prime cure.
Sul punto, occorre in primo luogo evidenziare che è pacifica fra le parti la ricostruzione fattuale attinente alla circostanza che l'istituto di credito ha segnalato a la CP_2 possibilità di effettuare degli investimenti attraverso l'acquisto di diamanti dalla società
IDB.
L'odierna appellante principale, tuttavia, nega che il proprio ruolo si sia mai spinto oltre l'attività di segnalazione, e che abbia mai assunto i connotati della attiva e decettiva operazione di convincimento, come descritta, allegata ma, a suo dire, non dimostrata dal
CP_2
pagina 11 di 23 Per anteriorità logica, è, poi, preliminarmente necessario soffermarsi sul contenuto e sul valore della decisione emessa dall'AGCM in data 20 settembre 2017 avente ad oggetto le pratiche commerciali relative ai cosiddetti diamanti da investimento.
Con siffatto provvedimento, infatti, peraltro confermato dalla sentenza n. 10967/2018 del TAR Lazio, a sua volta confermata dalla sentenza n. 2081/2021 del Consiglio di
Stato, AGCM ha inflitto a a sanzione pecuniaria di Euro 3.350.000 per "la pratica Pt_1 commerciale descritta nel punto II, lettera A), del presente provvedimento1 posta in essere dalle società e che costituisce, per Parte_2 CP_4 CP_5 Parte_3 le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t), del
Codice del Consumo" interdicendone la prosecuzione, in quanto detta pratica,
"concernente le modalità di prospettazione dell'acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente su Il Sole 24 Ore" è "contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al P modo con cui viene calcolato - prospettato da come quotazione di mercato -; all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista I. che vanta una leadership europea.".
Nello specifico, per ciò che in tal sede interessa, AGCM ha ritenuto che non fosse esente da profili di responsabilità, rispetto alla suddetta pratica commerciale, anche CP_1
, in quanto "gli Istituti bancari hanno in conclusione permesso in concreto
[...]
l'attuarsi della condotta scorretta traendone uno specifico interesse economico e commerciale che ne qualifica il coinvolgimento e la responsabilità nell'attività di vendita dei diamanti di I., con la quale era in essere un accordo di collaborazione. Tale qualificato coinvolgimento si inferisce sia in ragione del vantaggio economico che ne ricavavano a seguito della retrocessione delle ingenti commissioni sia in quanto la proposta dell'investimento in diamanti consentiva di ampliare l'offerta di servizi in un'ottica competitiva e di fidelizzazione della clientela".
pagina 12 di 23 Il provvedimento dell'AGCM ha infatti assodato che tra IDB e erano CP_1 intercorsi accordi commerciali (il riferimento è a un contratto del 23 settembre 2011, originariamente sottoscritto con e rivisto nel dicembre 2016) aventi ad CP_6 oggetto la vendita dei diamanti, e in cui si delineava uno schema così strutturato: per l'attività di segnalazione, da effettuarsi, a opera dei funzionari bancari investiti delle mansioni proprie del cd. “Referente di Investimento”, al ricorrere, in capo al cliente, di determinati requisiti patrimoniali e di un'inclinazione a investire, l'istituto di credito era remunerato dalla società venditrice attraverso una provvigione parametrata al volume di vendita (dal 5 al 15%); i detti funzionari erano vincolati a illustrare l'investimento attraverso il materiale divulgativo predisposto da IDB, all'interno del quale così erano elencati i vantaggi dell'acquisto di diamanti: “la diversificazione del portafoglio del cliente in quanto l'investimento in diamanti rappresenta uno dei beni rifugio;
si tratta di un bene non deteriorabile;
ciascun diamante è accompagnato da una certificazione che ne attesta caratteristiche ed eticità e da ultimo che su Il Sole 24 Ore si può periodicamente verificare la quotazione applicata da IDB per le diverse tipologie di diamanti”.
Ancora, dalle note operative allegate alla comunicazione 2011P176 inviata dalla banca alle Filiali/Unit, l'AGCM ha riscontrato che i ruoli, le strutture e le attività erano coordinati nei seguenti termini: “la Banca è tenuta a consegnare al cliente il modulo
d'ordine relativo alla Proposta di Acquisto in cui il cliente dovrà altresì segnalare se intende fruire del servizio di custodia dei diamanti presso la sede della società stessa. Il modulo compilato e firmato da parte del cliente in cui compare anche l'indicazione della filiale dovrà essere inoltrato via fax ad IDB che a sua volta è tenuta a dare conferma dell'acquisto entro 24 ore dettagliando le specifiche dell'offerta. La filiale, a seguito della sottoscrizione da parte del cliente del modulo concorda un incontro presso la stessa filiale per la consegna delle pietre direttamente dal funzionario IDB nelle mani del cliente con contestuale bonifico a favore di IDB”.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'AGCM ha ritenuto (v. paragrafo V.2 Imputabilità della pratica commerciale scorretta agli istituti bancari) che la pratica commerciale segnalatale si fosse realizzata e fosse stata favorita dal canale di vendita di cui la società si era avvalsa, costituita dalla rete bancaria, e, tra gli altri, dal gruppo;
in siffatto CP_1 pagina 13 di 23 sistema, l'interesse delle banche derivava, oltre che dal ritorno economico, dall'esigenza di fidelizzare la clientela attraverso un ampliamento del ventaglio di servizi ad essa offerto.
L'AGCM ha, quindi, concluso ritenendo che emergesse un coinvolgimento degli istituti bancari, i quali avevano di fatto permesso la realizzazione della pratica, “proprio attraverso la messa a disposizione delle sedi e in considerazione delle modalità con le quali si realizzava l'offerta dei prodotti ai consumatori e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto. Le modalità con cui si atteggiava l'offerta dei prodotti, inoltre, hanno contribuito a condizionare le scelte del cliente che, come rilevato anche da era portato ad affidarsi con fiducia all'attività di consulenza CP_7 svolta dal personale degli istituti di credito, naturalmente attributario di specifiche qualifiche e competenze per le decisioni in merito agli investimenti tradizionali”.
Esposto nei suddetti termini il contenuto del provvedimento AGCM relativo alla compravendita dei c.d. diamanti da investimento, al fine di vagliarne il valore probatorio, occorre ora evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della L. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della B.I. di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della L. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità
Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso,
a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva" (Cass., n. 13846/2019).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che "Nel giudizio promosso dall'assicurato per il risarcimento del danno patito per l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza, tra compagnie assicuratrici, il provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità Garante per la Concorrenza ha una pagina 14 di 23 elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori e consente di presumere, senza violazione del principio "praesumptum de praesumpto non admittitur", che dalla condotta anticoncorrenziale sia scaturito un danno per la generalità degli assicurati, nel quale è ricompreso, come essenziale componente, il danno subito dal singolo assicurato." (Cass.n. 11904/2014); o ancora: "In tema di contratti tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37 bis, comma 4, c.cons., una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di "public enforcement" e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione" (Cass.,
n. 23655/2021).
Oltre all'omogeneità dei principi enunciati, sul punto, dalla Suprema Corte, risulta dirimente la valorizzazione della funzione stessa assolta dalla pubblica tutela attraverso la preposta autorità.
Ciò, infatti, consente di ritenere applicabile il principio anche all'ipotesi di accertamento, da parte dell'AGCM, di pratiche commerciali scorrette ai danni dei consumatori, come del resto è già stato ritenuto da questa Corte (v. Corte d'Appello Bologna, Sez. II, Sent.,
12/03/2025, n. 454), con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio.
Per quanto concerne la natura della responsabilità della banca, deve ritenersi che essa vada ascritta alla fattispecie della c.d. responsabilità da contatto sociale qualificato, la quale, come è noto, è “soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza di un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal pagina 15 di 23 danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico" (Cass., n. 29711/2020).
Nel caso di specie, la regola di condotta, espressione del generale canone di buona fede,
è posta dalla disciplina consumeristica, dal momento che, come osservato dalla summenzionata sentenza del Consiglio di Stato, non viene in alcun modo in considerazione l'esercizio dell'attività bancaria, né l'esercizio di attività ad essa connesse, trattandosi, piuttosto, di una mera intermediazione avente ad oggetto la compravendita di merci nella loro consistenza fisica (dunque non attraverso strumenti finanziari), e pertanto non suscettibile di incidere e di riflettersi sul sistema bancario e finanziario.
Ai sensi dell'art. 5 comma 3 Cod. Cons., trova dunque applicazione la disciplina della medesima normativa, l'art. 21 in particolare, e, richiamando ancora C.d.S. n. 2081/2021,
“...secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, 19 settembre 2017, n. 4878) grava sul professionista un obbligo di chiarezza e completezza dei messaggi promozionali al fine di evitare qualsivoglia forma di aggancio scorretta e ingannevole, ciò in quanto l'opera di completezza e chiarezza informativa previste dalla normativa a tutela dei consumatori richiede che ogni messaggio rappresenti i caratteri essenziali di quanto mira a reclamizzare e sanziona la loro omissione, a fronte della enfatizzazione di taluni elementi, qualora ciò rendo non chiaramente percepibile il reale contenuto ed i termini dell'offerta o del prodotto, così inducendo il consumatore, attraverso il falso convincimento del reale contenuto degli stessi, in errore, condizionandolo nell'assunzione di comportamento economico che altrimenti non avrebbe avuto".
Orbene, a fronte delle puntuali allegazioni fattuali dedotte in primo grado dal atte a CP_2 imputare a la medesima condotta descritta nell'accertamento come sopra CP_1 condotto da AGCM, dotato del già precisato valore probatorio, nonché avuto riguardo alla natura della responsabilità ascritta all'istituto di credito, sarebbe stato onere della convenuta, odierna appellante, fornire la prova contraria.
Al riguardo, giova rilevare che, con il terzo motivo di gravame, censura CP_1
l'ordinanza appellata nella parte in cui, a suo dire, il Giudice non avrebbe tenuto in pagina 16 di 23 debita considerazione la documentazione prodotta da , e, segnatamente, la CP_1 brochure informativa e la proposta d'acquisto, asseritamente idonea a escludere la sua responsabilità.
Le censure mosse dall'appellante risultano, tuttavia, apodittiche, sostanzialmente consistendo nella ribadita asserzione di aver svolto una mera attività di segnalazione, mentre i contenuti della documentazione prodotta, comprendenti clausole di esenzione della banca da qualsivoglia responsabilità in ordine ai contratti di compravendita di diamanti conclusi dal cliente con IDB, da un lato, hanno efficacia solo inter partes e non sono opponibili ai terzi.
A quest'ultimo proposito, va, infatti, ribadito che il materiale illustrativo in questione era stato predisposto e fornito alla banca dalla società IDB, così come il modulo della proposta di acquisto, ed entrambi avevano recepito quanto pattuito tra la banca e la società in materia di responsabilità.
Né detti documenti valgono a ritenere soddisfatto l'onus probandi ricadente su CP_1
, non avendo l'appellante confutato di avere, per il tramite di proprio personale
[...] dipendente e presso i propri locali, segnalato e propiziato la conclusione delle operazioni in questione, fornendo al cliente informazioni che sapeva essere non veritiere, e ingannevoli circa le prospettive di redditività e liquidabilità dell'operazione, nonché rispetto all'effettivo valore dei diamanti.
Alla luce delle considerazioni e argomentazioni sin qui svolte, i motivi di gravame in esame vanno rigettati.
- Sul quinto motivo dell'appello promosso da , sull'appello CP_1 incidentale di del quantum debeatur e delle spese di giudizio del CP_2 primo grado.
Con il quinto e ultimo motivo di gravame, deduce l'erronea quantificazione CP_1 del quantum debeatur, che, nella ricostruzione di parte, sarebbe viziata tanto da errori di pagina 17 di 23 impostazione del calcolo, recepiti dalla c.t.u., quanto dall'omesso apprezzamento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
L'evocata indagine su quest'ultimo profilo consente di completare la ricostruzione del quadro fattuale della vicenda, in continuità con quanto fin qui già affermato.
Ed invero, il citato provvedimento dell'AGCM ha, infatti, accertato che “è indubbio che il cliente - come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami -al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca.
L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente investimenti - emerge altresì da quanto riferito dai clienti nelle segnalazioni e nei reclami, in gran parte presentati alle banche proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza. (…) Il comportamento delle banche nella prospettazione dell'investimento in diamanti ha tradito l'affidamento risposto dai clienti sulla loro competenza riguardo alla diversa rischiosità e convenienza di varie forme di impiego del risparmio. Competenza della quale il cliente, nella maggior parte dei casi abituale investitore attraverso la banca, non avrebbe potuto ragionevolmente dubitare, dato che la valutazione di forme alternative di impiego del risparmio fa tipicamente parte dell'attività di consulenza finanziaria svolta dal personale degli istituti di credito”.
Orbene, deve anzitutto rilevarsi come all'odierno appellato non possa muoversi alcuna censura in termini di negligenza, né a fortiori a titolo di concorso ex art. 1227 c.c.
L'acquirente, infatti, al momento della stipula dei contratti, ha maturato un affidamento, da considerarsi legittimo e incolpevole nell'ambito di un pregresso, e duraturo, rapporto con l'istituto di credito, tenendo quindi una condotta conforme alla ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, da lui concretamente esigibile, e confidando così, in modo comprensibilmente ampio, nella correttezza, completezza, veridicità e trasparenza delle informazioni provenienti dal funzionario bancario.
pagina 18 di 23 Peraltro, il Consiglio di Stato, nella sopra indicata sentenza, dopo essersi soffermato sugli obblighi informativi della banca rinvenienti dal Codice del Consumo, ha condivisibilmente affermato che, alla luce degli stessi, “perde di consistenza anche il rilievo dell'appellante secondo cui nella specie non sarebbe ravvisabile una propria condotta colposa, in quanto non sarebbe possibile affermare in capo alla stessa un onere di verificare il contenuto dell'offerta.”
Quanto, poi, agli errori di calcolo lamentati dall'appellante, essi consisterebbero nell'erronea elezione dei listini “Rapaport” come parametro di riferimento per il calcolo del differenziale tra il prezzo di acquisto dei diamanti e il loro valore di mercato, e nella conseguente ed altrettanto erronea omessa applicazione di una percentuale di ricarico quantomeno del 40-50%, come prescritto dalla Borsa Diamanti Italia, atta a valorizzare voci di costo tipiche della formazione dei prezzi nella vendita a dettaglio.
Al riguardo, occorre premettere che i due listini richiamati sono stati indicati dall'AGCM come parametri di riferimento per la determinazione del valore delle pietre.
Più nello specifico, “nel mercato mondiale dei diamanti non vi sono quotazioni (fixing) ufficiali, diversamente da quanto avviene per altre materie prime quali oro, platino e argento o anche importanti merci. Nondimeno, vi sono diversi valori di riferimento universalmente riconosciuti. Uno storico punto di riferimento è il c.d. listino Rapaport
(Rapaport Price List), un benchmark internazionale pubblicato settimanalmente dal
Rapaport Group e utilizzato dai grossisti per definire i prezzi nei maggiori mercati dei diamanti. I valori (in dollari statunitensi) riportati in tale listino, composto di un insieme di tabelle in cui vengono mostrati i valori dei diamanti classificati in base alle
4C, non sono prezzi realizzati in transazioni effettive, ma piuttosto una valutazione basata sui prezzi più elevati offerti per l'acquisto di diamanti con specifiche caratteristiche sui mercati mondiali. Altro qualificato punto di riferimento è DE
(International Diamond Exchange), una piattaforma online per il commercio all'ingrosso di diamanti da parte di professionisti del settore, localizzati nei principali centri di scambio dei diamanti. I valori riportati da DE sono basati sui prezzi pagati nelle transazioni realizzate attraverso la piattaforma stessa. DE mette a disposizione pagina 19 di 23 degli operatori un Indice dei prezzi e le quotazioni in tempo reale di varie tipologie di diamanti. Inoltre, per il mercato al dettaglio, l'DE pubblica mensilmente il c.d.
Diamond Retail Benchmark o DRB, che fornisce un valore di riferimento per il prezzo al dettaglio di un diamante con determinate caratteristiche di caratura, colore, taglio e purezza della pietra. Il DRB è ottenuto calcolando il prezzo più elevato offerto per
l'acquisto di diamanti delle caratteristiche specificate e aggiungendovi una stima del mark-up praticato dai negozi al dettaglio di fascia elevata (che forniscono il massimo livello di servizio e trattano le pietre migliori), al fine di ottenere una sorta di “ceiling” che permetta ai dettaglianti di praticare sconti diversificati sulla base delle caratteristiche della pietra (assenza di certificazioni, elevata fluorescenza, bassa simmetria, ecc.) e del livello di servizio offerto. I prezzi all'ingrosso di Rapaport e quelli al dettaglio dell'DE sono espressi in dollari statunitensi e presentano una correlazione positiva, trattandosi di mercati influenzati da fattori comuni quali, ad esempio, le dinamiche globali della produzione/offerta e della domanda dei diamanti”.
I listini di cui parte appellante auspica l'utilizzo all'interno della formula di calcolo, pur senza che ne faccia espressa menzione nell'atto di appello, sono evidentemente quelli
DE-DRB, tuttavia, come evidenziato dal provvedimento AGCM, tra le altre specifiche tecniche prese in considerazione da tali indici per quotare i diamanti ci sono quelle legate alla caratura, rispetto alla quale la c.t.u. ha riscontrato che “le gemme in questione presentano caratteristiche tali da avere costi di coefficiente per carato poco appetibili per una rivendita nel mercato al dettaglio”.
Se è vero che, rispetto a casi analoghi, le modalità di calcolo possono apparire anomale,
è altresì vero che la c.t.u. ha evidenziato dinamiche attuali ed aggiornate di andamento del mercato, laddove ha osservato che “l'offerta delle pietre è infatti superiore alla richiesta e gli operatori del settore devono quindi acquistarli con una scontistica alta rispetto alle indicazioni del Rapaport. Trattandosi si un bene fluttuante, sensibile alle variazioni del Rapaport e allo stesso andamento del dollaro, è indispensabile, volendo acquistarli per investimento, acquisirli con la scontistica adeguata. Anche le gemme più
pagina 20 di 23 interessanti per la gioielleria, quindi più commerciali, sono facilmente acquistabili con sconto da Rapaport”.
A fronte di ciò, non si ravvisano elementi di giudizio in forza dei quali dover disattendere le conclusioni peritali, sicchè va confermate la liquidazione del danno risarcibile così come operata dal Giudice di prime cure, correttamente ottenuta dalla differenza tra il prezzo di acquisto dei diamanti, ovvero Euro 68.887,00, e il loro valore di realizzo, per come indicato nella relazione peritale estimativa, di Euro 7.593,88, per un importo risarcitorio finale di Euro 61.294,00.
Quanto ai motivi dell'appello incidentale, con il primo, lamenta il mancato CP_2 riconoscimento, da parte del Giudice di prime cure, del lucro cessante.
Tale censura non può trovare accoglimento, quantomeno nei termini prospettati dalla parte, ovvero nella misura del guadagno realizzabile attraverso l'operazione di acquisto dei diamanti per come presentata dalla banca al cliente, cioè nella veste di un investimento.
In quest'ottica, infatti, l'andamento stesso dell'investimento costituirebbe una alea volontariamente assunta dall'investitore, nello specifico, proprio rispetto alle oscillazioni dei prezzi delle pietre, sicchè la decettività delle informazioni contenute nel materiale illustrativo relativo all'operazione, del tutto rilevante, come visto, in punto di responsabilità della banca, non potrebbe qui assumere alcuna pregnanza, a pena di dare origine a un'aberrata e intimamente punitiva fictio economica, ancor prima che giuridica.
Né, tantomeno, la doglianza di potrebbe essere accolta ove prospettata nei termini, CP_2 più congrui, in base ai quali egli non avrebbe contratto con IDB in assenza della rassicurazione della banca sulla fruttuosità dell'affare, lamentando, quindi, un lucro cessante inteso come mancato guadagno scaturente dall'aver rinunciato a impiegare alternativamente la somma.
La circostanza dell'originaria intenzione di investire nell'oro, oltre che non sufficientemente illustrata, è, soprattutto, rimasta priva di qualsivoglia riscontro.
pagina 21 di 23 Va, inoltre, disattesa la contestazione, mossa con il terzo motivo di gravame incidentale, relativa all'asserito errore materiale in cui sarebbe incorso il Tribunale nel liquidare il danno emergente, consistito negli esborsi sostenuti dal Preti per la consulenza tecnica di parte, in Euro 2.204,00 nella parte motiva e in Euro 1.169,25 nel dispositivo.
Infatti, il valore di Euro 2.204,00, di cui alla parte motiva del provvedimento, attinente al corrispettivo del consulente tecnico di parte, è stato dal Giudice ricompreso nell'importo finale e complessivo liquidato a titolo di risarcimento del danno, di Euro
63.498,00, ottenuto dalla somma tra il valore effettivo delle pietre, calcolato, come visto, al netto del loro valore di realizzo, e il danno emergente come poc'anzi descritto, ovvero tra l'importo di Euro 61.294,00 e quello di Euro 2.204,00.
Infine, non si ritiene meritevole di accoglimento il secondo motivo dell'appello incidentale, con cui il lamenta che il Giudice di prime cure non si è attenuto ai CP_2 valori medi di riferimento per la liquidazione delle spese di giudizio in ragione della ritenuta bassa complessità della controversia.
Si ritiene che, tanto la statuizione del Tribunale, quanto la motivazione addotta a suo sostegno, sono da confermare, a fronte del rilievo che la complessità della causa è sterilizzata tanto dal nutrito numero di precedenti in materia, tale da identificare un definito, e, soprattutto, univoco filone giurisprudenziale, quanto, per ciò che concerne la fase istruttoria, dai puntuali accertamenti svolti dall'AGCM sulla vicenda fattuale, come del resto apprezzabile anche nel corso della presente trattazione.
Le esposte considerazioni portano, quindi, al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, con conseguente integrale conferma della ordinanza impugnata, così assorbite le ulteriori questioni poste dalle parti.
Inoltre, per quel che concerne le spese del presente giudizio di appello, si ritiene che, in considerazione del rigetto di entrambi i gravami, ricorrano, nel caso di specie, le condizioni per disporre la loro integrale compensazione.
Infine, in ragione dell'integrale reiezione delle impugnazioni, principale e incidentale, sussistono anche le condizioni per dichiarare l'appellante principale e l'appellante pagina 22 di 23 incidentale tenuti al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello principale proposto da , nonché l'appello incidentale proposto da CP_1
e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza n. 532, resa dal CP_2
Tribunale di Modena in data 15/02/2022, disponendo tra le parti l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
DICHIARA
l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, l'11 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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