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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 664/2023
Appello sentenza Tribunale di Taranto n.991 del 27.4.2023
Oggetto: risarcimento dei danni ex art.2087 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, tra
, in persona del pro tempore, rappresentato e Parte_1 Pt_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Appellante
e
e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianluca Ostillio e Per_1 Controparte_1
Appellato
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Taranto il 7.10.2021, e Controparte_1
, premesso di essere gli unici eredi del genitore , Controparte_2 Persona_1 deceduto il 30.01.2014 a seguito di mesotelioma pleurico, avevano dedotto che costui aveva lavorato dal 1956 al 2000 come operaio alle dipendenze del presso Parte_1
l'Arsenale Militare di Taranto, per diversi anni presso le relative officine dove si era occupato di manutenzione e riparazione dei motori, di scoibentazione di vani caldaia, di turbine e tubi, rimanendo esposto all'inalazione di fibre di amianto aerodisperse e ad altre sostanze tossiche senza adeguata protezione, mancando aspiratori di aria e altri strumenti di tutela. I ricorrenti, affermata la sussistenza di un nesso causale tra tale esposizione e la malattia che aveva condotto il congiunto al decesso, nonché la violazione dell'art.2087 c.c. da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, avevano chiesto la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni biologici e morali sofferti dal de cuius.
Costituitosi in giudizio, il aveva eccepito l'infondatezza Parte_1 dell'avversa domanda, di cui aveva chiesto il rigetto.
All'esito dell'attività istruttoria, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento della domanda, ha ravvisato la responsabilità datoriale e condannato il al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal de Parte_1 cuius nella misura di €104.658,00 oltre accessori, in favore dei ricorrenti, a ciascuno secondo la rispettiva quota ereditaria, nonché al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il DELLA DIFESA lamentandone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui il Tribunale non aveva detratto dall'importo del risarcimento, per parziale compensatio lucri cum damno, la rendita erogata dall' ai superstiti. Ha concluso CP_3 chiedendo la parziale riforma della sentenza in tal senso.
Costituitisi in giudizio gli appellati hanno contestato l'avverso gravame e ne hanno chiesto il rigetto.
All'udienza di discussione del 26.2.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
Nella sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha ritenuto che dall'equivalente pecuniario del danno non patrimoniale sofferto dal de cuius non dovesse detrarsi l'importo indennizzabile (eventuale rendita) dall' per danno non patrimoniale, trattandosi di danni differenti e non CP_3 essendo applicabile alla fattispecie concreta la nuova formulazione degli art.10 e 11 DPR/1965.
Nell'atto di appello il , criticando la pronuncia, ha chiesto che dal risarcimento Parte_1 liquidato in primo grado fosse scomputata la rendita prevista per i superstiti. CP_3
Tuttavia la censura posta base di tale domanda è infondata perché il risarcimento del danno
è stato riconosciuto dal Tribunale ai ricorrenti soltanto jure hereditatis e non è pertanto possibile la compensazione del risarcimento a tal titolo con un diritto jure proprio, quale sarebbe (ove spettasse) la rendita prevista per i superstiti;
in tal caso si tratterebbe di effetti favorevoli e sfavorevoli CP_3 conseguenti a diritti sorti in capo a soggetti diversi e quindi tali da escludere la compensabilità.
Come è stato precisato dalla Suprema Corte, “Il danno non patrimoniale spettante iure hereditatis non rientra tra le voci indennizzabili dall e si colloca, pertanto, tra i danni cd. CP_3 complementari, rispetto ai quali non si pone un problema attinente ai criteri di scomputo;
peraltro, la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto (cfr. Cass. n. 6306 del 2017; n. 19560 del 2003), ed attiene quindi ad una voce eterogenea rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto nel caso in esame iure hereditatis, come tale neanche astrattamente scomputabile secondo l'indirizzo consolidato sopra richiamato che esige, comunque, la omogeneità dei pregiudizi
e delle corrispondenti poste.” (così, nella relativa motivazione, al punto n.62, Cass. n.8580/2019)
Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità più recente (v. Cass. n. 9112/
2019; n. 30293/2023, n.13594/2024).
Inoltre il risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale, il cui diritto è trasmissibile iure hereditatis, attiene alla componente temporanea della sofferenza e non al danno biologico permanente, riguardo al quale viene in rilievo la tutela garantita dall' in caso CP_3 di morte del lavoratore danneggiato (v. Cass. n.35228/2022).
Peraltro dalla pag. della nota allegata con il n.7 nel fascicolo dei ricorrenti in primo CP_3 grado risulta che non vi sono soggetti aventi diritto alla rendita.
Sotto ulteriore aspetto si rammenta che le modifiche dell'art. 10 del d. P.R. n. 1124/1965, introdotte dalla l. n. 145/2018, di natura innovativa e non meramente interpretativa, non si applicano agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge finanziaria (cosi Cass n.8580/0219).
Per le considerazioni fin qui illustrate la censura del non può trovare Parte_1 accoglimento.
La sentenza impugnata va pertanto confermata.
Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21/09/2023 dal Parte_1 nei confronti di e avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2
27.04.2023 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 4203,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
Appello sentenza Tribunale di Taranto n.991 del 27.4.2023
Oggetto: risarcimento dei danni ex art.2087 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, tra
, in persona del pro tempore, rappresentato e Parte_1 Pt_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Appellante
e
e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianluca Ostillio e Per_1 Controparte_1
Appellato
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Taranto il 7.10.2021, e Controparte_1
, premesso di essere gli unici eredi del genitore , Controparte_2 Persona_1 deceduto il 30.01.2014 a seguito di mesotelioma pleurico, avevano dedotto che costui aveva lavorato dal 1956 al 2000 come operaio alle dipendenze del presso Parte_1
l'Arsenale Militare di Taranto, per diversi anni presso le relative officine dove si era occupato di manutenzione e riparazione dei motori, di scoibentazione di vani caldaia, di turbine e tubi, rimanendo esposto all'inalazione di fibre di amianto aerodisperse e ad altre sostanze tossiche senza adeguata protezione, mancando aspiratori di aria e altri strumenti di tutela. I ricorrenti, affermata la sussistenza di un nesso causale tra tale esposizione e la malattia che aveva condotto il congiunto al decesso, nonché la violazione dell'art.2087 c.c. da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, avevano chiesto la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni biologici e morali sofferti dal de cuius.
Costituitosi in giudizio, il aveva eccepito l'infondatezza Parte_1 dell'avversa domanda, di cui aveva chiesto il rigetto.
All'esito dell'attività istruttoria, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento della domanda, ha ravvisato la responsabilità datoriale e condannato il al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal de Parte_1 cuius nella misura di €104.658,00 oltre accessori, in favore dei ricorrenti, a ciascuno secondo la rispettiva quota ereditaria, nonché al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il DELLA DIFESA lamentandone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui il Tribunale non aveva detratto dall'importo del risarcimento, per parziale compensatio lucri cum damno, la rendita erogata dall' ai superstiti. Ha concluso CP_3 chiedendo la parziale riforma della sentenza in tal senso.
Costituitisi in giudizio gli appellati hanno contestato l'avverso gravame e ne hanno chiesto il rigetto.
All'udienza di discussione del 26.2.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
Nella sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha ritenuto che dall'equivalente pecuniario del danno non patrimoniale sofferto dal de cuius non dovesse detrarsi l'importo indennizzabile (eventuale rendita) dall' per danno non patrimoniale, trattandosi di danni differenti e non CP_3 essendo applicabile alla fattispecie concreta la nuova formulazione degli art.10 e 11 DPR/1965.
Nell'atto di appello il , criticando la pronuncia, ha chiesto che dal risarcimento Parte_1 liquidato in primo grado fosse scomputata la rendita prevista per i superstiti. CP_3
Tuttavia la censura posta base di tale domanda è infondata perché il risarcimento del danno
è stato riconosciuto dal Tribunale ai ricorrenti soltanto jure hereditatis e non è pertanto possibile la compensazione del risarcimento a tal titolo con un diritto jure proprio, quale sarebbe (ove spettasse) la rendita prevista per i superstiti;
in tal caso si tratterebbe di effetti favorevoli e sfavorevoli CP_3 conseguenti a diritti sorti in capo a soggetti diversi e quindi tali da escludere la compensabilità.
Come è stato precisato dalla Suprema Corte, “Il danno non patrimoniale spettante iure hereditatis non rientra tra le voci indennizzabili dall e si colloca, pertanto, tra i danni cd. CP_3 complementari, rispetto ai quali non si pone un problema attinente ai criteri di scomputo;
peraltro, la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto (cfr. Cass. n. 6306 del 2017; n. 19560 del 2003), ed attiene quindi ad una voce eterogenea rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto nel caso in esame iure hereditatis, come tale neanche astrattamente scomputabile secondo l'indirizzo consolidato sopra richiamato che esige, comunque, la omogeneità dei pregiudizi
e delle corrispondenti poste.” (così, nella relativa motivazione, al punto n.62, Cass. n.8580/2019)
Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità più recente (v. Cass. n. 9112/
2019; n. 30293/2023, n.13594/2024).
Inoltre il risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale, il cui diritto è trasmissibile iure hereditatis, attiene alla componente temporanea della sofferenza e non al danno biologico permanente, riguardo al quale viene in rilievo la tutela garantita dall' in caso CP_3 di morte del lavoratore danneggiato (v. Cass. n.35228/2022).
Peraltro dalla pag. della nota allegata con il n.7 nel fascicolo dei ricorrenti in primo CP_3 grado risulta che non vi sono soggetti aventi diritto alla rendita.
Sotto ulteriore aspetto si rammenta che le modifiche dell'art. 10 del d. P.R. n. 1124/1965, introdotte dalla l. n. 145/2018, di natura innovativa e non meramente interpretativa, non si applicano agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge finanziaria (cosi Cass n.8580/0219).
Per le considerazioni fin qui illustrate la censura del non può trovare Parte_1 accoglimento.
La sentenza impugnata va pertanto confermata.
Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21/09/2023 dal Parte_1 nei confronti di e avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2
27.04.2023 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 4203,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi