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Sentenza 6 luglio 2024
Sentenza 6 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/07/2024, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza telematica del 14.5.2024, ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 4962/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Cataldo Parte_1
Esposito
- opponente -
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv.to Antonietta Giugliano;
- opposti –
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.8.2023, la ricorrente in epigrafe conveniva in
CP_ giudizio l' ed il concessionario, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatale in data 13.07.2023 con cui le era
CP_ stato richiesto di pagare, tra gli altri crediti, contributi per l'anno 2016, portati nell'avviso di addebito n. 37120170006833201000 presuntivamente CP_ notificato il 20 dicembre 2017 nonché contributi per gli anni 2017,
2019, 2020 e 2021 porti nell'avviso di addebito n. 37120210010618124000 presuntivamente notificato il 27 gennaio 2022.
Deduceva la mancata notifica dei titoli posti a base della intimazione impugnata nonché la prescrizione dei crediti in contestazione, deduceva CP_ infine la non debenza dei contributi relativi all'anno 2021 avendo l' accolto l'istanza di cancellazione della ricorrente dalla gestione previdenziale dei commercianti con decorrenza dal 25 gennaio 2021.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità dell'atto impugnato limitatamente
CP_ ai crediti portati negli avvisi di addebito sopra indicati.
1 Instauratosi il contraddittorio, resistevano i convenuti in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Innanzitutto è infondata l'eccezione relativa alla mancata notifica degli
CP_ avvisi di addebito contestati, avendo l' prodotto la relata di notifica dell'avviso di addebito n. 37120210010618124000 che deve ritenersi rituale, in mancanza di specifica contestazione della conformità della relata in copia all'originale . (cfr. relata in atti)
In particolare, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte,
l'articolo 2719 del codice civile – a norma del quale le copie “hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta” – esige l'espresso disconoscimento della conformità della copia rispetto all'originale e si applica, oltre che a tale fattispecie, anche al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione (cfr tra innumerevoli, da ultimo, Cassazione nn. 22577, 15842, 13038, 12757, tutte del 2020).
Sul punto, il Collegio di nomofilachìa ha inoltre reiteratamente affermato che la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia al relativo originale non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale (cfr Cassazione nn. 21491, 19855, 17834, 13387, del 2020).
Nella specie, parte ricorrente non indica i vizi di difformità della relata dall'originale, e pertanto la contestazione risulta priva dei caratteri di specificità richiesti dall'art 2719 c.c., inoltre, diversamene da quanto affermato dal ricorrente, è chiaramente indicata sia il numero di racc. corrispondente a quello riportato sull'avviso di addebito sia la data di notificazione.
2 Riguardo, invece, alla notifica dell'avviso di addebito n.
37120170006833201000 , parte ricorrente ha aderito per tale titolo alla definizione agevolata (cfr. pag. 6 della comunicazione delle somme dovute nella produzione del concessionario) .
Gli è che la richiesta di rateazione risulta incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento (cfr.
Cass., n. 16098 del 18 giugno 2018).
Riguardo all'eccezione di prescrizione quinquennale la stessa risulta con evidenza infondata, attesa la notifica dell'avviso di addebito n.
37120210010618124000, per quanto sopra ritualmente effettuata, in data 27 gennaio 2022, nonché per l'avviso di addebito n. 37120170006833201000 la richiesta di rateizzo del 24.4.2019 che integra un riconoscimento del debito, interruttiva, ai sensi dell'articolo 2944 c,c., della prescrizione.
Inconferente e' poi la cancellazione dalla gestione previdenziale dei commercianti con decorrenza 25 gennaio 2021 dedotta nel ricorso introduttivo, in quanto, come chiarito dalla stessa parte ricorrente, essa afferisce non all'impresa individuale di cui era titolare la ed oggetto Pt_1
degli avvisi di addebito di cui al presente giudizio ma alla società di cui era parte la , posta in liquidazione in data 25 gennaio 2021. (cfr. note Pt_1
del 14.5.2024)
Invece, inammissibile in quanto fatta valere oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 dlgs n. 46/1999 dalla notifica dell'avviso di addebito è
l'eccezione di cancellazione per cessazione attività in data 16.4.2015, trattandosi di vizio antecedente alla formazione dei titoli.
Ed in ogni caso, essa è stata tardivamente dedotta anche nel presente giudizio in quanto fatta valere solo con le note del 14 maggio 2024, risultando come tale inammissibile.
Da quanto sopra deriva, previa revoca della sospensione disposta in corso di giudizio, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
3 previa revoca della sospensiva disposta in corso di giudizio, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore dei convenuti in Parte_1
solido, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.700,00, oltre rimborso spese generali al 15%, e IVA e CPA se dovute .
Così deciso in Torre Annunziata, 6 luglio 2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza telematica del 14.5.2024, ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 4962/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Cataldo Parte_1
Esposito
- opponente -
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv.to Antonietta Giugliano;
- opposti –
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.8.2023, la ricorrente in epigrafe conveniva in
CP_ giudizio l' ed il concessionario, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatale in data 13.07.2023 con cui le era
CP_ stato richiesto di pagare, tra gli altri crediti, contributi per l'anno 2016, portati nell'avviso di addebito n. 37120170006833201000 presuntivamente CP_ notificato il 20 dicembre 2017 nonché contributi per gli anni 2017,
2019, 2020 e 2021 porti nell'avviso di addebito n. 37120210010618124000 presuntivamente notificato il 27 gennaio 2022.
Deduceva la mancata notifica dei titoli posti a base della intimazione impugnata nonché la prescrizione dei crediti in contestazione, deduceva CP_ infine la non debenza dei contributi relativi all'anno 2021 avendo l' accolto l'istanza di cancellazione della ricorrente dalla gestione previdenziale dei commercianti con decorrenza dal 25 gennaio 2021.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità dell'atto impugnato limitatamente
CP_ ai crediti portati negli avvisi di addebito sopra indicati.
1 Instauratosi il contraddittorio, resistevano i convenuti in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Innanzitutto è infondata l'eccezione relativa alla mancata notifica degli
CP_ avvisi di addebito contestati, avendo l' prodotto la relata di notifica dell'avviso di addebito n. 37120210010618124000 che deve ritenersi rituale, in mancanza di specifica contestazione della conformità della relata in copia all'originale . (cfr. relata in atti)
In particolare, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte,
l'articolo 2719 del codice civile – a norma del quale le copie “hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta” – esige l'espresso disconoscimento della conformità della copia rispetto all'originale e si applica, oltre che a tale fattispecie, anche al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione (cfr tra innumerevoli, da ultimo, Cassazione nn. 22577, 15842, 13038, 12757, tutte del 2020).
Sul punto, il Collegio di nomofilachìa ha inoltre reiteratamente affermato che la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia al relativo originale non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale (cfr Cassazione nn. 21491, 19855, 17834, 13387, del 2020).
Nella specie, parte ricorrente non indica i vizi di difformità della relata dall'originale, e pertanto la contestazione risulta priva dei caratteri di specificità richiesti dall'art 2719 c.c., inoltre, diversamene da quanto affermato dal ricorrente, è chiaramente indicata sia il numero di racc. corrispondente a quello riportato sull'avviso di addebito sia la data di notificazione.
2 Riguardo, invece, alla notifica dell'avviso di addebito n.
37120170006833201000 , parte ricorrente ha aderito per tale titolo alla definizione agevolata (cfr. pag. 6 della comunicazione delle somme dovute nella produzione del concessionario) .
Gli è che la richiesta di rateazione risulta incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento (cfr.
Cass., n. 16098 del 18 giugno 2018).
Riguardo all'eccezione di prescrizione quinquennale la stessa risulta con evidenza infondata, attesa la notifica dell'avviso di addebito n.
37120210010618124000, per quanto sopra ritualmente effettuata, in data 27 gennaio 2022, nonché per l'avviso di addebito n. 37120170006833201000 la richiesta di rateizzo del 24.4.2019 che integra un riconoscimento del debito, interruttiva, ai sensi dell'articolo 2944 c,c., della prescrizione.
Inconferente e' poi la cancellazione dalla gestione previdenziale dei commercianti con decorrenza 25 gennaio 2021 dedotta nel ricorso introduttivo, in quanto, come chiarito dalla stessa parte ricorrente, essa afferisce non all'impresa individuale di cui era titolare la ed oggetto Pt_1
degli avvisi di addebito di cui al presente giudizio ma alla società di cui era parte la , posta in liquidazione in data 25 gennaio 2021. (cfr. note Pt_1
del 14.5.2024)
Invece, inammissibile in quanto fatta valere oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 dlgs n. 46/1999 dalla notifica dell'avviso di addebito è
l'eccezione di cancellazione per cessazione attività in data 16.4.2015, trattandosi di vizio antecedente alla formazione dei titoli.
Ed in ogni caso, essa è stata tardivamente dedotta anche nel presente giudizio in quanto fatta valere solo con le note del 14 maggio 2024, risultando come tale inammissibile.
Da quanto sopra deriva, previa revoca della sospensione disposta in corso di giudizio, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
3 previa revoca della sospensiva disposta in corso di giudizio, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore dei convenuti in Parte_1
solido, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.700,00, oltre rimborso spese generali al 15%, e IVA e CPA se dovute .
Così deciso in Torre Annunziata, 6 luglio 2024 IL GIUDICE
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