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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/11/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1402/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1402/2025 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. col patrocinio dell'avv. Teresa Parte_1 C.F._1
Nicastro
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Teresa CP_1 C.F._2
Nicastro
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 12/06/2025)
posta in decisione con provvedimento del 11/10/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 14/05/2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Pachino il 13/08/1996 (Atto n. 53, parte II, serie
A, anno 1996);
1 - che dall'unione nascevano i figli (il 30/07/2001), Persona_1 Per_1
(il 03/07/2004) e (il 30/03/2010); Persona_2
- con decreto n. 79/2022 del 15/02/2022, reso nel giudizio n. 4873/2021 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente con facoltà di ognuno di essi di scegliere liberamente la propria residenza o domicilio;
2) i coniugi dichiarano di essere in grado di mantenersi autonomamente.
3) i coniugi dichiarano che non vi sono beni mobili o personali da dividere, avendo già regolato i loro rapporti patrimoniali.
4) I coniugi scelgono l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi e dichiarano di essere stati edotti della normativa che regola la materia e di condividerne lo spirito e le finalità per quanto concerne l'organizzazione della minore
i ricorrenti si riportano al piano genitoriale allegato da considerarsi parte integrante del ricorso ( doc. n. 5);
5) Contributo economico per i figli. Tenuto conto che l'assegno unico in favore dei figli verrà riscosso al 100% dalla signora , essendo genitore collocatario CP_1 della figlia , il sig. , quale contributo al mantenimento della minore , Parte_1 si obbliga a versare alla moglie (genitore collocatario) la somma complessiva di €.
300,00= (trecento/00), che verrà corrisposta entro il giorno 8 (otto) di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico postpay evolution, iban: [...];
6) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio, nonché al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio;
8) chiedono, altresì di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 13/08/1996, nel Comune di Pachino, (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pachino al n.53, anno 1996, parte II , serie
A) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pachino a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione del emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2 9)Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
Con provvedimento del 11/10/2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1402/2025 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato
[...]
e in Pachino il giorno 13/08/1996 (Atto n. 53, Parte_1 CP_1 parte II, serie A, anno 1996); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
3 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6.11.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1402/2025 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. col patrocinio dell'avv. Teresa Parte_1 C.F._1
Nicastro
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Teresa CP_1 C.F._2
Nicastro
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 12/06/2025)
posta in decisione con provvedimento del 11/10/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 14/05/2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Pachino il 13/08/1996 (Atto n. 53, parte II, serie
A, anno 1996);
1 - che dall'unione nascevano i figli (il 30/07/2001), Persona_1 Per_1
(il 03/07/2004) e (il 30/03/2010); Persona_2
- con decreto n. 79/2022 del 15/02/2022, reso nel giudizio n. 4873/2021 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente con facoltà di ognuno di essi di scegliere liberamente la propria residenza o domicilio;
2) i coniugi dichiarano di essere in grado di mantenersi autonomamente.
3) i coniugi dichiarano che non vi sono beni mobili o personali da dividere, avendo già regolato i loro rapporti patrimoniali.
4) I coniugi scelgono l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi e dichiarano di essere stati edotti della normativa che regola la materia e di condividerne lo spirito e le finalità per quanto concerne l'organizzazione della minore
i ricorrenti si riportano al piano genitoriale allegato da considerarsi parte integrante del ricorso ( doc. n. 5);
5) Contributo economico per i figli. Tenuto conto che l'assegno unico in favore dei figli verrà riscosso al 100% dalla signora , essendo genitore collocatario CP_1 della figlia , il sig. , quale contributo al mantenimento della minore , Parte_1 si obbliga a versare alla moglie (genitore collocatario) la somma complessiva di €.
300,00= (trecento/00), che verrà corrisposta entro il giorno 8 (otto) di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico postpay evolution, iban: [...];
6) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio, nonché al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio;
8) chiedono, altresì di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 13/08/1996, nel Comune di Pachino, (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pachino al n.53, anno 1996, parte II , serie
A) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pachino a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione del emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2 9)Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
Con provvedimento del 11/10/2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1402/2025 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato
[...]
e in Pachino il giorno 13/08/1996 (Atto n. 53, Parte_1 CP_1 parte II, serie A, anno 1996); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
3 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6.11.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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