Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 670 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Graziano De Bonis ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, CP_1
Silvia Parisi, Muscari Tomaioli Francesco e Marcello Carnovale ---- appellato
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro. Restituzione indebito DSA.
Conclusioni per l'appellante: <<… - nel merito, riformare la Sentenza n. 1724/2021 poiché affetta da un palese e grave vizio di omessa pronuncia su di un aspetto fondamentale qual è
l'intervenuta prescrizione, quindi, accogliere la domanda introduttiva del primo grado e per
l'effetto dichiarare l'irripetibilità del versamento effettuato alla ricorrente, eventualmente, condannando l' alla restituzione di tutto quanto medio-termine trattenuto oltre interessi CP_1
come per legge dalla data delle singole trattenute.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario>>;
Tribunale di Castrovillari impugnata, con vittoria di spese di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. L'appellante aveva chiesto al Tribunale Giudice del Lavoro di Castrovillari la reiscrizione nell'elenco dei braccianti del Comune di residenza e la declaratoria di irripetibilità delle somme erogategli a titolo di DSA per l'anno 2003.
2. Il Tribunale, con un percorso argomentativo avulso dal contesto processuale (in quanto riferito a tutt'altro procedimento, avente ad oggetto un infortunio sul lavoro), rigettava tale domanda, nonostante l' costituendosi in giudizio, avesse manifestato la volontà di non CP_1
coltivare l'azione di recupero coattivo dell'indebito, essendosi ormai prescritto il credito.
3. Su istanza di correzione materiale, proposta dall'originaria ricorrente, poi, lo stesso
Tribunale rigettava comunque le domande della parte privata, argomentando che essa era decaduta dalla possibilità di ottenere la reiscrizione nell'elenco dei braccianti e che, quindi, non aveva dimostrato né il presupposto per ottenere le prestazioni né, ad ogni buon conto,
l'espletamento di un rapporto di lavoro subordinato.
4. La IG.ra ha interposto appello avverso detta sentenza, ritenendo che il Pt_1
tribunale avesse errato nel non pronunciarsi almeno sulla sopravvenuta prescrizione del credito dell' quando lo stesso aveva riconosciuto il maturarsi di tale evento CP_1 CP_2
estintivo.
5. L' costituitosi anche in sede di gravame, ha resistito. CP_1
6. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 24 febbraio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
I.1 Le domande articolate dalla parte, nel ricorso di primo grado, erano due. La prima volta al reinserimento nell'elenco dei braccianti agricoli;
la seconda volta a resistere, rispetto alla restituzione delle somme percepite, secondo l' indebitamente, a titolo di DSA, CP_1
relativamente all'anno della cancellazione (2003).
I.2 Ebbene, il Tribunale ha rigettato la prima domanda, adeguatamente motivando in merito. Ha omesso, però, di pronunciarsi sulla seconda. I.3 Col gravame, la IG.ra on ha specificamente contestato la pronuncia di rigetto. Pt_1
Ella, infatti, non ha sottoposto a critiche le ragioni che, secondo il giudice, ostavano alla sua reiscrizione negli elenchi dei braccianti: decadenza e mancata prova del rapporto lavorativo subordinato.
I.4 Sicché, sul punto, s'è ampiamente formato il giudicato.
I.5 Viceversa, come anticipato al superiore punto I.2, il Tribunale non si è espresso sull'eccezione di prescrizione, sollevata, sin dall'inizio, dalla parte.
Mentre la prescrizione, coerentemente con le difese della parte che vuole avvantaggiarsene, è effettivamente maturata.
I.6 Ciò lo si afferma perché le uniche due missive presenti agli atti, in quanto prodotte dall' sono: una richiesta di restituzione dell'indebito, notificata alla parte il 12/12/2006; CP_1
ed una successiva richiesta notificata ben oltre undici anni dopo, ossia il 3/3/2018, che è la nota originariamente avversata nel presente giudizio dalla IG.ra Pt_1
I.7 Il tempo trascorso tra l'una e l'altra missiva supera i dieci anni previsti per la salvaguardia dell'indebito. E della prescrizione, effettivamente, sembrava essersene accorto pure l' che, sebbene si fosse difeso opponendosi all'invocata reiscrizione, aveva concluso CP_1
la propria memoria di primo grado come segue: “poiché per l'indebito di cui alla nota comunicata dall è maturata la prescrizione, lo stesso sarà abbandonato e nessuna CP_2
somma sarà recuperata.
Si chiede, pertanto, che, sul punto, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso, si rassegnano sin d'ora le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare la domanda di reiscrizione in quanto inammissibile ed infondata, per i motivi di cui sopra, e, sul merito, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese”.
II.- Per le ragioni esposte, l'appello va accolto.
III.- Le spese del doppio grado di giudizio si compensano, per reciproca sostanziale soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato in data 6 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1724/2021, pubblicata in data 5/11/2021 e corretta con ordinanza resa il 2/12/2021, così provvede:
1.- Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza:
a) Accerta e dichiara la prescrizione del credito riguardante l'erogata indennità di CP_1
disoccupazione agricola per l'anno 2003, pari ad € 2.434,93;
b) Conferma nel resto;
2.- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 31 marzo 2025
Il Cons. Est.
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale