Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/1985, n. 287
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Sentenza 23 gennaio 1985

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Nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, ove il debitore opponente assume, anche sostanzialmente, la veste di attore, le circostanze di fatto e di diritto, in relazione alle quali viene contestata la pretesa dell'amministrazione finanziaria, configurano la "causa petendi" della domanda. Pertanto, deve ritenersi precluso al giudice di accogliere l'opposizione per circostanze diverse da quelle fatte valere dall'opponente, ricorrendo altrimenti il vizio di extrapetizione, e deve negarsi all'opponente la possibilità di invocare circostanze nuove per la prima volta all'udienza di discussione di primo grado od in Sede d'appello. ( V 554/79, mass n 396672; ( V 2952/72, mass n 360700).*

Il giudice non puo' accogliere l'opposizione all'ingiunzione sulla base di fatti diversi da quelli posti dal contribuente a fondamento dell'opposizione perche' altererebbe la causa petendi, incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/1985, n. 287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 287
    Data del deposito : 23 gennaio 1985

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