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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata,
- viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc,
- vista l'ordinanza di separazione della causa pronunciata in data odierna ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA PARZIALE (art.2792 n°4 cpc) nelle cause riunite °232-243/2024 tra:
ULISSE srl
rappresentata dall'avv G. Galeazzi
FINCANTIERI SPA rappresentata dagli avv.ti R. Fuso, C. Fazio e A. Di Matteo
e
Ali Mohsin rappresentato dall'avv M. Chiarugi e
OGGETTO = opposizioni a precetto
= PRESCRIZIONE, CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le Società PP - nelle rispettive vesti di datore di lavoro e di committente chiamato in Con responsabilità ex art. 29 D. L.vo 276/03 - contestano le diffide loro notificate dall' rispettivamente (per quanto dedotto dalla difesa del lavoratore) il data 5/10/23 e 10/10/23, per il pagamento di differenze retributive asseritamente maturate dal lavoratore nel corso di quattro successivi contratti a termine, ed eccepiscono (tra l'altro) la prescrizione «dei presunti crediti afferenti ai rapporti di lavoro intercorsi dal 12/02/2018 al 03/03/2018, dal 21/03/2018 al
31/03/2018, dal 02/05/2018 al 24/05/2018»
2. Parte convenuta eccepisce (solo) che «la prescrizione non decorre in costanza di rapporto lavorativo e il lavoratore (fatta eccezione per il dipendente pubblico) può vantare i propri crediti da lavoro nei confronti del proprio datore entro 5 anni dalla fine del rapporto. Pertanto, non si è verificata alcuna prescrizione atteso che il rapporto di lavoro è stato interrotto in data 31/7/2019 e la notifica della diffida accertativa del 5/10/2023 e del 10/10/2023 ha interrotto la prescrizione».
3. Evidenziato che i precetti, primi atti interruttivi compiuti dal lavoratore, sono stati notificati alle pagina 1 di 2 PP entrambi in data 2/2/24, e che relativamente all'ultimo rapporto di lavoro, decorrente dal 14/9/18 al 31/7/19, si è disposta in data odierna la prosecuzione della causa, si rileva che tale assunto si deve ritenere infondato laddove,
3.1. non può riconoscersi efficacia interruttiva alle invocate notifiche della diffida effettuate (solo) Con dalla , ovvero da soggetto estraneo dal creditore (e che non può plausibilmente considerarsi un “mandatario” che agisce a nome di quest'ultimo: cfr Cass.6834/23)
3.2. «nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt.
2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste» ( Cass.20918/19)
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza relativamente all'oggetto del decisum.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, e, nei limiti dell'oggetto della presente decisione, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
DICHIARA l'inefficacia dei precetti opposto, relativamente alle somme riferite ai rapporti di lavoro intercorsi dal 12/02/2018 al 03/03/2018, dal 21/03/2018 al 31/03/2018 e dal 02/05/2018 al
24/05/2018
CONDANNA parte opposta al pagamento, in favore delle Società PP , delle spese di lite che liquida per ciascuna in complessivi € 118,50 per spese ed € 1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 6/2/25
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata,
- viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc,
- vista l'ordinanza di separazione della causa pronunciata in data odierna ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA PARZIALE (art.2792 n°4 cpc) nelle cause riunite °232-243/2024 tra:
ULISSE srl
rappresentata dall'avv G. Galeazzi
FINCANTIERI SPA rappresentata dagli avv.ti R. Fuso, C. Fazio e A. Di Matteo
e
Ali Mohsin rappresentato dall'avv M. Chiarugi e
OGGETTO = opposizioni a precetto
= PRESCRIZIONE, CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le Società PP - nelle rispettive vesti di datore di lavoro e di committente chiamato in Con responsabilità ex art. 29 D. L.vo 276/03 - contestano le diffide loro notificate dall' rispettivamente (per quanto dedotto dalla difesa del lavoratore) il data 5/10/23 e 10/10/23, per il pagamento di differenze retributive asseritamente maturate dal lavoratore nel corso di quattro successivi contratti a termine, ed eccepiscono (tra l'altro) la prescrizione «dei presunti crediti afferenti ai rapporti di lavoro intercorsi dal 12/02/2018 al 03/03/2018, dal 21/03/2018 al
31/03/2018, dal 02/05/2018 al 24/05/2018»
2. Parte convenuta eccepisce (solo) che «la prescrizione non decorre in costanza di rapporto lavorativo e il lavoratore (fatta eccezione per il dipendente pubblico) può vantare i propri crediti da lavoro nei confronti del proprio datore entro 5 anni dalla fine del rapporto. Pertanto, non si è verificata alcuna prescrizione atteso che il rapporto di lavoro è stato interrotto in data 31/7/2019 e la notifica della diffida accertativa del 5/10/2023 e del 10/10/2023 ha interrotto la prescrizione».
3. Evidenziato che i precetti, primi atti interruttivi compiuti dal lavoratore, sono stati notificati alle pagina 1 di 2 PP entrambi in data 2/2/24, e che relativamente all'ultimo rapporto di lavoro, decorrente dal 14/9/18 al 31/7/19, si è disposta in data odierna la prosecuzione della causa, si rileva che tale assunto si deve ritenere infondato laddove,
3.1. non può riconoscersi efficacia interruttiva alle invocate notifiche della diffida effettuate (solo) Con dalla , ovvero da soggetto estraneo dal creditore (e che non può plausibilmente considerarsi un “mandatario” che agisce a nome di quest'ultimo: cfr Cass.6834/23)
3.2. «nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt.
2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste» ( Cass.20918/19)
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza relativamente all'oggetto del decisum.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, e, nei limiti dell'oggetto della presente decisione, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
DICHIARA l'inefficacia dei precetti opposto, relativamente alle somme riferite ai rapporti di lavoro intercorsi dal 12/02/2018 al 03/03/2018, dal 21/03/2018 al 31/03/2018 e dal 02/05/2018 al
24/05/2018
CONDANNA parte opposta al pagamento, in favore delle Società PP , delle spese di lite che liquida per ciascuna in complessivi € 118,50 per spese ed € 1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 6/2/25
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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