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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/10/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 486 \2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel. dott.ssa Anna Smedile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 486 \2025 R.G. vertente tra:
c.f.: nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in San Filippo del Mela, Corso A. Moro n. 39, presso lo studio dell'avv. Di Maio Antonella che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20/12/1965, elettivamente domiciliato in Patti, via Vittorio Emanuele n. 29, presso lo studio della dott.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Persona_1
Ponzio, giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 25.09.2025, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/04/2025, ha premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con , in data 15/07/1989, Controparte_1
in Milazzo, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni. Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale. La ricorrente ha chiesto, inoltre, di porre a carico del resistente un contributo per il proprio mantenimento pari a €.750,00 mensili e di disporre l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore. Con note del 17.09.2025, la ricorrente ha chiesto di tener conto nell'importo dovuto per il mantenimento del coniuge le spese per le utenze della casa coniugale nonché per la polizza dell'auto.
Si è costituito , il quale ha chiesto di sospendere il Controparte_1
procedimento al fine di esperire il tentativo di mediazione. Il resistente ha altresì aderito alla domanda di separazione personale, ha chiesto di ordinare alla la consegna Pt_1
dei propri effetti personali custoditi nella casa coniugale, di determinare l'assegno di mantenimento per la resistente per un importo pari a €.250,00/350,00 mensili.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 25.09.2025, fallito il tentativo di conciliazione, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Preliminarmente, va rigettata l'istanza avanzata dal di sospendere il CP_1
2 procedimento al fine di esperire il tentativo di mediazione familiare. Si osserva che tale potere è esercitabile discrezionalmente dal Giudice “qualora ne ravvisi l'opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso” (v. art. 473 bis.10 c.p.c.), ragioni del tutto assenti nel caso di specie, considerato il tenore delle domande del ricorso, l'infruttuoso tentativo di accordo delle parti all'udienza di comparizione, l'assenza di figli minori, nonché il rifiuto di parte ricorrente ad espletare la mediazione (v. atto del 3.09.2025).
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148).
Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia. Infatti, le deduzioni e le richieste delle parti danno inequivoca conferma del venir meno di una comunione materiale e spirituale tra le stesse. Ricorrono pertanto le condizioni per pronunciare la separazione personale.
La ricorrente ha chiesto un assegno di mantenimento da disporre in proprio favore, tenuto conto dell'esistente squilibrio patrimoniale fra i coniugi.
A tal riguardo, va premesso che l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale
3 dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I,
20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato (arg. ex Cassazione civile, sez. I, 22/10/2004, n. 20638).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Infatti, risulta che la non svolge alcuna attività lavorativa ed ha Pt_1
dichiarato di essere aiutata economicamente dalla sorella (v. autocertificazione reddituale depositata il 6.08.2025 e processo verbale dell'udienza del 25.09.2025). Ella
è proprietaria di un autoveicolo immatricolato nel 2009, per il quale è tenuta al versamento della polizza assicurativa pari a €.250,00 entro il mese di dicembre 2025
(v. autocertificazione reddituale e all. 2 del 17.09.2025); è altresì proprietaria della casa coniugale (v. autocertificazione reddituale e all. 3 del 29.04.2025, atto di donazione dei di lei genitori) per la quale ha asserito di dover sostenere il pagamento delle utenze
4 mensili (v. all. 4 del 29.04.2025, fattura luce gennaio-febbraio 2025 dell'importo pari a €.179,34 e fattura gas gennaio-febbraio 2025 dell'importo pari a €.161,55) e le spese condominiali (v. all. del 6.08.2025) per le quali versa in una posizione debitoria di
€.2.770,54 (v. all. 1 del 17.09.2025) ed ha dichiarato di essere tenuta altresì al versamento di €.144,17 e di €.588,83 stante la notifica delle cartelle esattoriali da parte dell (v. all. 3 del 17.09.2025). La infine, ha riferito che, Controparte_2 Pt_1
a causa di problemi di salute (v. all. 2 del 29.04.2025), è tenuta ad effettuare mensilmente delle terapie, tra cui ginnastica posturale, con costo mensile di €.90,00 (v. fattura del 5.02.2025 e del 10.03.2025, all.2 del 29.04.2025) e sedute di fisioterapia (v. fattura del 31.03.2022 e del 26.09.2025, all.2 del 29.04.2025). Di contro, il VENTO svolge attività lavorativa presso la , Parte_2 CP_3
con la qualifica di autista soccorritore, presso l'isola di Salina e ha riferito di percepire un importo mensile variabile tra €.1.300,00 e €.1.800,00 (v. comparsa di costituzione e risposta del 6.08.2025). In particolare, all'udienza del 25.09.2025, il resistente ha dichiarato “Io lavoro a Salina con il 118 e, quando posso, faccio gli straordinari per sostenere qualche spesa in più. La mia paga mensile è di €.1.500,00 e con gli straordinari €.1.700,00 circa. Ho diritto ai buoni pasto, ma li percepisco circa ogni 4 mesi” (v. processo verbale del 25.09.2025). Egli è residente a [...]ed è domiciliato presso l'abitazione del fratello ove vive in qualità di “ospite” poiché in cerca di una nuova soluzione abitativa (v. comparsa di costituzione e processo verbale del
25.09.2025) Egli ha riferito di sostenere spese mensili pari a €.120,00 per il trasporto verso l'isola di Salina (v. comparsa di costituzione e risposta e processo verbale). Il
ha depositato la busta paga del mese di aprile 2025 da cui si evince l'importo CP_1
netto di €.1.326,49, del mese di maggio 2025 da cui si evince l'importo netto di
€.1.490,82, del mese di giugno 2025 da cui si evince l'importo netto di €.1.797,29 (v.
5 documentazione depositata il 6.08.2025). Egli ha riferito di aver acquistato una barca, mediante cessione del quinto (con trattenute fino al 30.06.2030, v. doc. del 6.08.2025)
e per la quale sostiene le spese di assicurazione, nonostante il natante sia nella piena disponibilità dei figli (v. processo verbale del 25.09.2025). Dalla documentazione fiscale depositata in atti dalla ricorrente, si evince che il ha percepito nell'anno CP_1
d'imposta 2023 l'importo di €.32.840,00, nell'anno d'imposta 2022 l'importo di
€.32.263,00 nell'anno d'imposta 2021 l'importo di €.29.403,00 (v. all. 6,7,8, del
29.04.2025).
Orbene, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva delle parti e che, in costanza di matrimonio (durato 36 anni), il tenore di vita dei coniugi è stato assicurato dall'attività svolta dal marito (“Mia moglie non ha mai lavorato, vivevamo con i miei soldi”, v. dichiarazioni rese dal resistente all'udienza di comparizione), risulta evidente che persiste uno squilibrio reddituale tra il e la e che CP_1 Pt_1
quest'ultima, in esito alla separazione, ha subito un peggioramento del proprio tenore di vita. Sul punto, lo stesso resistente si è dichiarato disposto a contribuire al mantenimento della moglie (v. processo verbale e comparsa di costituzione e risposta).
A tal riguardo, occorre evidenziare che la separazione personale non fa venir meno la solidarietà economica che lega gli ex coniugi, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale tra gli stessi. La separazione personale, infatti, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” - cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge - sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Dunque, alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto della situazione di obiettiva disparità economica tra le parti, la domanda della ricorrente di previsione dell'assegno di
6 mantenimento in proprio favore va accolta. Va, quindi, previsto l'obbligo a carico del di versare in favore della un assegno di mantenimento, quantificato CP_1 Pt_1
in € 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo i consueti indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese nella modalità dalla stessa indicata.
Va rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla
L'assegnazione della casa familiare risulta finalizzata alla esclusiva tutela Pt_1
della prole, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile condizione della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, sent. n.16134/2019).
Nel caso di specie, i figli della coppia, ormai maggiorenni, sono economicamente indipendenti e non risultano più conviventi con i genitori, così come dichiarato dalla ricorrente (v. processo verbale del 25.09.2025), pertanto non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente e non occorre provvedere sull'assegnazione dell'immobile, trovando applicazione la disciplina relativa al diritto di proprietà.
Il resistente ha altresì chiesto di ordinare alla la restituzione dei beni Pt_1
personali di sua proprietà presenti nella casa coniugale. Tale istanza è inammissibile in quanto proposta oltre i termini previsti per la costituzione del convenuto (v. decreto del
15.05.2025), nonché ai sensi dell'art. 40 c.p.c. poiché in questa sede è esclusa la possibilità del simultaneus processus con azioni soggette al rito ordinario, di competenza monocratica, non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che configura una reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
7 Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 486/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 15/07/1989, giusto Controparte_1
atto di matrimonio trascritto nei Registri del Comune di Milazzo, all'atto n. 89, p. 2, serie A, anno 1989;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
- dispone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, a Pt_1
la somma mensile di € 500,00, oltre rivalutazione annuale ex indici Istat;
[...]
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da
Parte_1
- dichiara l'inammissibilità della domanda del;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 13/10/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel. dott.ssa Anna Smedile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 486 \2025 R.G. vertente tra:
c.f.: nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in San Filippo del Mela, Corso A. Moro n. 39, presso lo studio dell'avv. Di Maio Antonella che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20/12/1965, elettivamente domiciliato in Patti, via Vittorio Emanuele n. 29, presso lo studio della dott.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Persona_1
Ponzio, giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 25.09.2025, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/04/2025, ha premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con , in data 15/07/1989, Controparte_1
in Milazzo, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni. Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale. La ricorrente ha chiesto, inoltre, di porre a carico del resistente un contributo per il proprio mantenimento pari a €.750,00 mensili e di disporre l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore. Con note del 17.09.2025, la ricorrente ha chiesto di tener conto nell'importo dovuto per il mantenimento del coniuge le spese per le utenze della casa coniugale nonché per la polizza dell'auto.
Si è costituito , il quale ha chiesto di sospendere il Controparte_1
procedimento al fine di esperire il tentativo di mediazione. Il resistente ha altresì aderito alla domanda di separazione personale, ha chiesto di ordinare alla la consegna Pt_1
dei propri effetti personali custoditi nella casa coniugale, di determinare l'assegno di mantenimento per la resistente per un importo pari a €.250,00/350,00 mensili.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 25.09.2025, fallito il tentativo di conciliazione, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Preliminarmente, va rigettata l'istanza avanzata dal di sospendere il CP_1
2 procedimento al fine di esperire il tentativo di mediazione familiare. Si osserva che tale potere è esercitabile discrezionalmente dal Giudice “qualora ne ravvisi l'opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso” (v. art. 473 bis.10 c.p.c.), ragioni del tutto assenti nel caso di specie, considerato il tenore delle domande del ricorso, l'infruttuoso tentativo di accordo delle parti all'udienza di comparizione, l'assenza di figli minori, nonché il rifiuto di parte ricorrente ad espletare la mediazione (v. atto del 3.09.2025).
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148).
Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia. Infatti, le deduzioni e le richieste delle parti danno inequivoca conferma del venir meno di una comunione materiale e spirituale tra le stesse. Ricorrono pertanto le condizioni per pronunciare la separazione personale.
La ricorrente ha chiesto un assegno di mantenimento da disporre in proprio favore, tenuto conto dell'esistente squilibrio patrimoniale fra i coniugi.
A tal riguardo, va premesso che l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale
3 dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I,
20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato (arg. ex Cassazione civile, sez. I, 22/10/2004, n. 20638).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Infatti, risulta che la non svolge alcuna attività lavorativa ed ha Pt_1
dichiarato di essere aiutata economicamente dalla sorella (v. autocertificazione reddituale depositata il 6.08.2025 e processo verbale dell'udienza del 25.09.2025). Ella
è proprietaria di un autoveicolo immatricolato nel 2009, per il quale è tenuta al versamento della polizza assicurativa pari a €.250,00 entro il mese di dicembre 2025
(v. autocertificazione reddituale e all. 2 del 17.09.2025); è altresì proprietaria della casa coniugale (v. autocertificazione reddituale e all. 3 del 29.04.2025, atto di donazione dei di lei genitori) per la quale ha asserito di dover sostenere il pagamento delle utenze
4 mensili (v. all. 4 del 29.04.2025, fattura luce gennaio-febbraio 2025 dell'importo pari a €.179,34 e fattura gas gennaio-febbraio 2025 dell'importo pari a €.161,55) e le spese condominiali (v. all. del 6.08.2025) per le quali versa in una posizione debitoria di
€.2.770,54 (v. all. 1 del 17.09.2025) ed ha dichiarato di essere tenuta altresì al versamento di €.144,17 e di €.588,83 stante la notifica delle cartelle esattoriali da parte dell (v. all. 3 del 17.09.2025). La infine, ha riferito che, Controparte_2 Pt_1
a causa di problemi di salute (v. all. 2 del 29.04.2025), è tenuta ad effettuare mensilmente delle terapie, tra cui ginnastica posturale, con costo mensile di €.90,00 (v. fattura del 5.02.2025 e del 10.03.2025, all.2 del 29.04.2025) e sedute di fisioterapia (v. fattura del 31.03.2022 e del 26.09.2025, all.2 del 29.04.2025). Di contro, il VENTO svolge attività lavorativa presso la , Parte_2 CP_3
con la qualifica di autista soccorritore, presso l'isola di Salina e ha riferito di percepire un importo mensile variabile tra €.1.300,00 e €.1.800,00 (v. comparsa di costituzione e risposta del 6.08.2025). In particolare, all'udienza del 25.09.2025, il resistente ha dichiarato “Io lavoro a Salina con il 118 e, quando posso, faccio gli straordinari per sostenere qualche spesa in più. La mia paga mensile è di €.1.500,00 e con gli straordinari €.1.700,00 circa. Ho diritto ai buoni pasto, ma li percepisco circa ogni 4 mesi” (v. processo verbale del 25.09.2025). Egli è residente a [...]ed è domiciliato presso l'abitazione del fratello ove vive in qualità di “ospite” poiché in cerca di una nuova soluzione abitativa (v. comparsa di costituzione e processo verbale del
25.09.2025) Egli ha riferito di sostenere spese mensili pari a €.120,00 per il trasporto verso l'isola di Salina (v. comparsa di costituzione e risposta e processo verbale). Il
ha depositato la busta paga del mese di aprile 2025 da cui si evince l'importo CP_1
netto di €.1.326,49, del mese di maggio 2025 da cui si evince l'importo netto di
€.1.490,82, del mese di giugno 2025 da cui si evince l'importo netto di €.1.797,29 (v.
5 documentazione depositata il 6.08.2025). Egli ha riferito di aver acquistato una barca, mediante cessione del quinto (con trattenute fino al 30.06.2030, v. doc. del 6.08.2025)
e per la quale sostiene le spese di assicurazione, nonostante il natante sia nella piena disponibilità dei figli (v. processo verbale del 25.09.2025). Dalla documentazione fiscale depositata in atti dalla ricorrente, si evince che il ha percepito nell'anno CP_1
d'imposta 2023 l'importo di €.32.840,00, nell'anno d'imposta 2022 l'importo di
€.32.263,00 nell'anno d'imposta 2021 l'importo di €.29.403,00 (v. all. 6,7,8, del
29.04.2025).
Orbene, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva delle parti e che, in costanza di matrimonio (durato 36 anni), il tenore di vita dei coniugi è stato assicurato dall'attività svolta dal marito (“Mia moglie non ha mai lavorato, vivevamo con i miei soldi”, v. dichiarazioni rese dal resistente all'udienza di comparizione), risulta evidente che persiste uno squilibrio reddituale tra il e la e che CP_1 Pt_1
quest'ultima, in esito alla separazione, ha subito un peggioramento del proprio tenore di vita. Sul punto, lo stesso resistente si è dichiarato disposto a contribuire al mantenimento della moglie (v. processo verbale e comparsa di costituzione e risposta).
A tal riguardo, occorre evidenziare che la separazione personale non fa venir meno la solidarietà economica che lega gli ex coniugi, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale tra gli stessi. La separazione personale, infatti, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” - cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge - sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Dunque, alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto della situazione di obiettiva disparità economica tra le parti, la domanda della ricorrente di previsione dell'assegno di
6 mantenimento in proprio favore va accolta. Va, quindi, previsto l'obbligo a carico del di versare in favore della un assegno di mantenimento, quantificato CP_1 Pt_1
in € 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo i consueti indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese nella modalità dalla stessa indicata.
Va rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla
L'assegnazione della casa familiare risulta finalizzata alla esclusiva tutela Pt_1
della prole, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile condizione della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, sent. n.16134/2019).
Nel caso di specie, i figli della coppia, ormai maggiorenni, sono economicamente indipendenti e non risultano più conviventi con i genitori, così come dichiarato dalla ricorrente (v. processo verbale del 25.09.2025), pertanto non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente e non occorre provvedere sull'assegnazione dell'immobile, trovando applicazione la disciplina relativa al diritto di proprietà.
Il resistente ha altresì chiesto di ordinare alla la restituzione dei beni Pt_1
personali di sua proprietà presenti nella casa coniugale. Tale istanza è inammissibile in quanto proposta oltre i termini previsti per la costituzione del convenuto (v. decreto del
15.05.2025), nonché ai sensi dell'art. 40 c.p.c. poiché in questa sede è esclusa la possibilità del simultaneus processus con azioni soggette al rito ordinario, di competenza monocratica, non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che configura una reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
7 Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 486/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 15/07/1989, giusto Controparte_1
atto di matrimonio trascritto nei Registri del Comune di Milazzo, all'atto n. 89, p. 2, serie A, anno 1989;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
- dispone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, a Pt_1
la somma mensile di € 500,00, oltre rivalutazione annuale ex indici Istat;
[...]
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da
Parte_1
- dichiara l'inammissibilità della domanda del;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 13/10/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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