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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/06/2025, n. 8140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8140 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
n. 56687/2021 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56687 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione alla data del
28.4.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Democrito n. 39, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Cardilli che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
- ATTRICE/OPPOSTA –
E
Controparte_1
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via
Monte Zebio n. 19, presso lo studio dell'avv.to Carlo De Porcellinis che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Tomaso Romanengo del Foro di
Genova, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
- CONVENUTA/OPPONENTE -
NONCHE'
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, in V.le di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- OPPOSTA -
E
Controparte_3 in persona del legale rapp.te pro tempore
- OPPOSTA CONTUMACE-
1 dr. Alessandro CENTO n. 56687/2021 R.G.A.C.C.
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (615, II co., c.p.c.)
CONCLUSIONI
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'attrice/opposta: “… rigettare l'opposizione all'esecuzione RGE n.
22487/2019 proposta dall' convenuta e, per l'effetto, confermare CP_1 la pignorabilità delle somme oggetto di vincolo presso la Controparte_4
, di cui all'atto di pignoramento presso terzi del 05/08/2019”.
[...]
per la convenuta/opponente: “…preliminarmente in rito: accertare e dichiarare l'insistenza e/o la nullità della notificazione dell'atto di citazione con cui la ha introdotto il giudizio di merito nonché la Parte_1 caducazione del titolo esecutivo e del precetto azionato dalla Parte_1 intervenuta in forza di sentenza n. 3383/2021 del Tribunale Civile di Roma e la rinuncia del creditore intervenuto e e, per l'effetto, Controparte_5 dichiarare immediatamente l'estinzione della presente procedura autorizzando il terzo pignorato a liberare le somme dal vincolo pignoratizio; nel merito: accogliere l'opposizione all'esecuzione proposta dall' e per l'effetto, Controparte_1 previa conferma del provvedimento di sospensione dell'esecuzione per violazione dell'art. 19 bis del D.L. n. 132/2014, conv. con mod. in L. n.
162/2014, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della presente procedura esecutiva con conseguente autorizzazione del terzo pignorato a liberare le somme giacenti sul conto corrente pignorato. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la ha introdotto una Parte_1 procedura esecutiva illegittima in difetto della normale prudenza e, per l'effetto, ex art. 96 c.p.c. condannare la al risarcimento dei danni Parte_1 da quantificarsi in via equitativa secondo i parametri indicati in premessa nella somma di € 50.000,00, ovvero, di quella somma minore e/o maggiore che sarà accertata in corso di causa…” per l'opposta: “…accertare e dichiarare la correttezza e la legittimità della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. datata 30 settembre 2019 e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta nei confronti di . Controparte_6
FATTO e DIRITTO
a) Sullo svolgimento della procedura esecutiva n. 22487/2019 RGE
2 dr. Alessandro CENTO n. 56687/2021 R.G.A.C.C.
Considerato
che, con atto di precetto notificato in data 8.5.2019, la Parte_1
(creditrice procedente) intimava alla
[...]
(debitrice esecutata) il Controparte_1 pagamento della somma di € 1.397.090,77 in forza di pegno di credito costituito in suo favore dalla (già creditrice della detta CP_3 rappresentanza diplomatica);
che, rimasta senza esito l'intimazione di pagamento, la creditrice promuoveva, in data 5.8.2019, presso la terza Controparte_2 pignorata), espropriazione di crediti per l'esazione del complessivo importo di € 472.551,00
che in data 30.9.2019 la terza pignorata rilasciava la dichiarazione positiva di cui all'art. 547 c.p.c. ma evidenziava che il c/c intestato alla rappresentanza diplomatica non era soggetto ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 19-bis del
D.L. n. 132 del 2014;
che in data 29.9.2020 interveniva nell'esecuzione la Controparte_3
(creditrice intervenuta) per il recupero del credito di €
[...]
378.314.34
Considerato
che in data 30.9.2020 la debitrice esecutata proponeva opposizione all'esecuzione (art. 615, II co., c.p.c.) deducendo l'impignorabilità del credito ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. n. 132 del 2014 (secondo cui “non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli
Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma”); che, all'esito della fase sommaria, il G.E, con ordinanza del 5.7.2021, sospendeva l'esecuzione ritenendo sussistente il vincolo di destinazione
3 dr. Alessandro CENTO n. 56687/2021 R.G.A.C.C.
opposto dalla debitrice esecutata e quindi assegnava il termine sino al
10.9.2021 per l'introduzione del giudizio di merito;
Considerato
che la debitrice aveva anche proposto, dinanzi al giudice competente, opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615, I co., c.p.c. lamentando l'insussistenza di titolo esecutivo;
che, all'esito del giudizio, il Tribunale di Roma - con sent. n. 13383/2021 pubbl. il 04/08/2021 – rilevava che la creditrice procedente “non [era] munita di titolo esecutivo” e, quindi, dichiarava la nullità del precetto;
che con ordinanza del 28.11.2022, il G.E. – preso atto che con sentenza n.
13383/21 cit., passata in giudicato, era stata accertata l'insussistenza del titolo esecutivo - dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva (n. 22487/19
RGE);
che la creditrice procedente proponeva opposizione, ai sensi dell'art 617, II co., c.p.c., avverso l'ordinanza di estinzione, ma il GE, all'esito della fase sommaria, dichiarava inammissibile l'opposizione ed assegnava il termine
(sino al 30.10.2024) per l'introduzione del giudizio di merito
b) Sul merito dell'opposizione all'esecuzione (art. 615, II co., c.p.c.)
Considerato
che con atto di citazione notificato in data 10.9.2021 la Parte_1 introduceva il giudizio di merito sull'opposizione all'esecuzione (art. 615, II co., e 616 c.p.c.) e conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la
DELLA GUINEA Controparte_1
EQUATORIALE, la e la Controparte_3 [...] per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte (“… CP_2 rigettare l'opposizione all'esecuzione RGE n. 22487/2019 proposta dall' convenuta e, per l'effetto, confermare la pignorabilità delle CP_1 somme oggetto di vincolo presso la , di cui all'atto di Controparte_4 pignoramento presso terzi del 05/08/2019)
che si costituivano in giudizio la Controparte_1
(debitrice esecutata) e la
[...] [...]
(terza pignorata) rassegnando le conclusioni in epigrafe CP_2 trascritte
4 dr. Alessandro CENTO n. 56687/2021 R.G.A.C.C.
Che, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio la Controparte_3
(creditrice intervenuta) e con ordinanza del 28.11.2022 ne veniva
[...] dichiarata la contumacia
Che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 28.4.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica
Considerato:
che il presente giudizio di merito verte sull'opposizione all'esecuzione (art. 615, II co., c.p.c.) già proposta in data 30.9.2020 dalla debitrice esecutata;
che, in particolare, la debitrice esecutata (opponente in senso sostanziale) opponeva il vincolo di destinazione previsto dall'art. 19 bis del D.L. n. 132/14: in particolare, deduceva che le somme pignorate presso il terzo/Istituto Bancario non potevano essere assoggettate ad esecuzione forzata siccome destinate “… all'espletamento delle funzioni diplomatiche e consolari della ” Controparte_1
che, come si è detto, all'esito della fase sommaria il G.E - con ordinanza del
5.7.2021 - sospendeva l'esecuzione siccome dalla documentazione in atti emergeva il vincolo di destinazione opposto dalla debitrice esecutata;
che, in data 28.11.2022 il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva in quanto la creditrice procedente non era comunque munita ab origine di titolo esecutivo (così come definitivamente accertato con sent. Trib.
Roma n. 13383/2021 cit.);
che, dunque, il processo esecutivo inizialmente sospeso (ex artt. 615, II co., e 624 c.p.c.) veniva poi dichiarato estinto (per insussistenza di titolo esecutivo);
che l'opposizione avverso l'ordinanza di estinzione (art. 617, II co., c.p.c.) veniva dichiarata inammissibile (vd., ordinanza del 4.9.2024);
Considerato
che, secondo la più autorevole Giurisprudenza, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione, “… con la precisazione che, se oggetto dell'opposizione è la pignorabilità dei beni” – come appunto nel caso che ne occupa – “l'interesse torna a cessare quando il pignoramento è caduto su
5 dr. Alessandro CENTO n. 56687/2021 R.G.A.C.C.
somme di danaro o di altre cose fungibili, perché il vincolo imposto dal pignoramento su questo genere di cose (che consiste nell'inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente) si esaurisce con la sopravvenuta inefficacia del pignoramento” (Cass. n. 23084/2005; Cass. n. 4498/11);
che, in definitiva, l'estinzione del processo esecutivo rendendo inefficace il pignoramento di crediti, con il conseguente svincolo delle somme pignorate (art. 632 c.p.c.), comporta la cessazione della materia del contendere (in quanto il giudizio di opposizione riguardava la pignorabilità delle somme accreditate sul c/c.);
Considerato
che, ferma restando la cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (vd., Cass. n. 9899/22)
che, come già detto, la debitrice esecutata opponeva il vincolo di destinazione previsto dall'art. 19 bis del D.L. n. 132/14 perché le somme pignorate erano destinate “… all'espletamento delle funzioni diplomatiche e consolari della
” Controparte_1
che ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. n. 132 del 2014 “non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Controparte_7
e all'impresa autorizzata all'esercizio
[...] dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma”;
Considerato
che la debitrice esecutata, in ossequio al disposto normativo poc'anzi menzionato, dichiarava, con atto preventivamente comunicato sia alla CP_4
(quale terza pignorata) che al MAE, che il conto conteneva esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni diplomatiche e consolari
(vd., doc. 6 fasc. attrice);
6 dr. Alessandro CENTO n. 56687/2021 R.G.A.C.C.
che, diversamente da quanto asserito dalla attrice (opposta in senso sostanziale), l'atto in questione, pur parafato, è comunque riferibile al rappresentante diplomatico della debitrice esecutata (in quanto la paternità dell'atto non è stata contestata nelle forme di legge) e contiene la dichiarazione prescritta dall'art. 19 bis cit.; e d'altra parte l'apposizione di una sigla sintetica (cd. "paraffo") in luogo della firma per esteso non incide sull'efficacia giuridica della sottoscrizione, purché tale sigla sia dotata di un'individualità grafica che non ne consenta l'automatica riproducibilità e, al contrario, permetta la sua attribuzione ad una determinata persona, evidenziandone la volontà di rendersene autrice, sia che agisca in proprio, che nella qualità di rappresentante di altro soggetto, senza che, in simile ipotesi, sia necessaria tale specificazione (Cass. n. 6753/18);
Considerato
che dunque sussisteva sulle somme de quibus il vincolo di destinazione opposto dalla debitrice esecutata e pertanto “non [erano] soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio”;
Considerato
che, tuttavia, la domanda per responsabilità aggravata non può essere accolta in quanto non risulta che la parte istante abbia agito in executivis senza la normale prudenza (art. 96 c.p.c.): invero, il vincolo di cui all'art. 19 bis è stato reso noto soltanto in occasione della dichiarazione del terzo;
Considerato
che le spese seguono la soccombenza (virtuale) e si liquidano come dispositivo;
che invece le spese vanno compensate tra la creditrice procedente e la terza pignorata nei cui confronti non sono state spiegate domande;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere dell'opposizione all'esecuzione;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1
Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi
[...]
7 dr. Alessandro CENTO n. 56687/2021 R.G.A.C.C.
€ 14.170,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. compensa, nel resto, le spese di lite.
Così deciso in Roma il 31.5.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
8 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56687 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione alla data del
28.4.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Democrito n. 39, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Cardilli che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
- ATTRICE/OPPOSTA –
E
Controparte_1
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via
Monte Zebio n. 19, presso lo studio dell'avv.to Carlo De Porcellinis che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Tomaso Romanengo del Foro di
Genova, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
- CONVENUTA/OPPONENTE -
NONCHE'
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, in V.le di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- OPPOSTA -
E
Controparte_3 in persona del legale rapp.te pro tempore
- OPPOSTA CONTUMACE-
1 dr. Alessandro CENTO n. 56687/2021 R.G.A.C.C.
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (615, II co., c.p.c.)
CONCLUSIONI
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'attrice/opposta: “… rigettare l'opposizione all'esecuzione RGE n.
22487/2019 proposta dall' convenuta e, per l'effetto, confermare CP_1 la pignorabilità delle somme oggetto di vincolo presso la Controparte_4
, di cui all'atto di pignoramento presso terzi del 05/08/2019”.
[...]
per la convenuta/opponente: “…preliminarmente in rito: accertare e dichiarare l'insistenza e/o la nullità della notificazione dell'atto di citazione con cui la ha introdotto il giudizio di merito nonché la Parte_1 caducazione del titolo esecutivo e del precetto azionato dalla Parte_1 intervenuta in forza di sentenza n. 3383/2021 del Tribunale Civile di Roma e la rinuncia del creditore intervenuto e e, per l'effetto, Controparte_5 dichiarare immediatamente l'estinzione della presente procedura autorizzando il terzo pignorato a liberare le somme dal vincolo pignoratizio; nel merito: accogliere l'opposizione all'esecuzione proposta dall' e per l'effetto, Controparte_1 previa conferma del provvedimento di sospensione dell'esecuzione per violazione dell'art. 19 bis del D.L. n. 132/2014, conv. con mod. in L. n.
162/2014, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della presente procedura esecutiva con conseguente autorizzazione del terzo pignorato a liberare le somme giacenti sul conto corrente pignorato. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la ha introdotto una Parte_1 procedura esecutiva illegittima in difetto della normale prudenza e, per l'effetto, ex art. 96 c.p.c. condannare la al risarcimento dei danni Parte_1 da quantificarsi in via equitativa secondo i parametri indicati in premessa nella somma di € 50.000,00, ovvero, di quella somma minore e/o maggiore che sarà accertata in corso di causa…” per l'opposta: “…accertare e dichiarare la correttezza e la legittimità della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. datata 30 settembre 2019 e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta nei confronti di . Controparte_6
FATTO e DIRITTO
a) Sullo svolgimento della procedura esecutiva n. 22487/2019 RGE
2 dr. Alessandro CENTO n. 56687/2021 R.G.A.C.C.
Considerato
che, con atto di precetto notificato in data 8.5.2019, la Parte_1
(creditrice procedente) intimava alla
[...]
(debitrice esecutata) il Controparte_1 pagamento della somma di € 1.397.090,77 in forza di pegno di credito costituito in suo favore dalla (già creditrice della detta CP_3 rappresentanza diplomatica);
che, rimasta senza esito l'intimazione di pagamento, la creditrice promuoveva, in data 5.8.2019, presso la terza Controparte_2 pignorata), espropriazione di crediti per l'esazione del complessivo importo di € 472.551,00
che in data 30.9.2019 la terza pignorata rilasciava la dichiarazione positiva di cui all'art. 547 c.p.c. ma evidenziava che il c/c intestato alla rappresentanza diplomatica non era soggetto ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 19-bis del
D.L. n. 132 del 2014;
che in data 29.9.2020 interveniva nell'esecuzione la Controparte_3
(creditrice intervenuta) per il recupero del credito di €
[...]
378.314.34
Considerato
che in data 30.9.2020 la debitrice esecutata proponeva opposizione all'esecuzione (art. 615, II co., c.p.c.) deducendo l'impignorabilità del credito ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. n. 132 del 2014 (secondo cui “non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli
Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma”); che, all'esito della fase sommaria, il G.E, con ordinanza del 5.7.2021, sospendeva l'esecuzione ritenendo sussistente il vincolo di destinazione
3 dr. Alessandro CENTO n. 56687/2021 R.G.A.C.C.
opposto dalla debitrice esecutata e quindi assegnava il termine sino al
10.9.2021 per l'introduzione del giudizio di merito;
Considerato
che la debitrice aveva anche proposto, dinanzi al giudice competente, opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615, I co., c.p.c. lamentando l'insussistenza di titolo esecutivo;
che, all'esito del giudizio, il Tribunale di Roma - con sent. n. 13383/2021 pubbl. il 04/08/2021 – rilevava che la creditrice procedente “non [era] munita di titolo esecutivo” e, quindi, dichiarava la nullità del precetto;
che con ordinanza del 28.11.2022, il G.E. – preso atto che con sentenza n.
13383/21 cit., passata in giudicato, era stata accertata l'insussistenza del titolo esecutivo - dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva (n. 22487/19
RGE);
che la creditrice procedente proponeva opposizione, ai sensi dell'art 617, II co., c.p.c., avverso l'ordinanza di estinzione, ma il GE, all'esito della fase sommaria, dichiarava inammissibile l'opposizione ed assegnava il termine
(sino al 30.10.2024) per l'introduzione del giudizio di merito
b) Sul merito dell'opposizione all'esecuzione (art. 615, II co., c.p.c.)
Considerato
che con atto di citazione notificato in data 10.9.2021 la Parte_1 introduceva il giudizio di merito sull'opposizione all'esecuzione (art. 615, II co., e 616 c.p.c.) e conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la
DELLA GUINEA Controparte_1
EQUATORIALE, la e la Controparte_3 [...] per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte (“… CP_2 rigettare l'opposizione all'esecuzione RGE n. 22487/2019 proposta dall' convenuta e, per l'effetto, confermare la pignorabilità delle CP_1 somme oggetto di vincolo presso la , di cui all'atto di Controparte_4 pignoramento presso terzi del 05/08/2019)
che si costituivano in giudizio la Controparte_1
(debitrice esecutata) e la
[...] [...]
(terza pignorata) rassegnando le conclusioni in epigrafe CP_2 trascritte
4 dr. Alessandro CENTO n. 56687/2021 R.G.A.C.C.
Che, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio la Controparte_3
(creditrice intervenuta) e con ordinanza del 28.11.2022 ne veniva
[...] dichiarata la contumacia
Che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 28.4.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica
Considerato:
che il presente giudizio di merito verte sull'opposizione all'esecuzione (art. 615, II co., c.p.c.) già proposta in data 30.9.2020 dalla debitrice esecutata;
che, in particolare, la debitrice esecutata (opponente in senso sostanziale) opponeva il vincolo di destinazione previsto dall'art. 19 bis del D.L. n. 132/14: in particolare, deduceva che le somme pignorate presso il terzo/Istituto Bancario non potevano essere assoggettate ad esecuzione forzata siccome destinate “… all'espletamento delle funzioni diplomatiche e consolari della ” Controparte_1
che, come si è detto, all'esito della fase sommaria il G.E - con ordinanza del
5.7.2021 - sospendeva l'esecuzione siccome dalla documentazione in atti emergeva il vincolo di destinazione opposto dalla debitrice esecutata;
che, in data 28.11.2022 il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva in quanto la creditrice procedente non era comunque munita ab origine di titolo esecutivo (così come definitivamente accertato con sent. Trib.
Roma n. 13383/2021 cit.);
che, dunque, il processo esecutivo inizialmente sospeso (ex artt. 615, II co., e 624 c.p.c.) veniva poi dichiarato estinto (per insussistenza di titolo esecutivo);
che l'opposizione avverso l'ordinanza di estinzione (art. 617, II co., c.p.c.) veniva dichiarata inammissibile (vd., ordinanza del 4.9.2024);
Considerato
che, secondo la più autorevole Giurisprudenza, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione, “… con la precisazione che, se oggetto dell'opposizione è la pignorabilità dei beni” – come appunto nel caso che ne occupa – “l'interesse torna a cessare quando il pignoramento è caduto su
5 dr. Alessandro CENTO n. 56687/2021 R.G.A.C.C.
somme di danaro o di altre cose fungibili, perché il vincolo imposto dal pignoramento su questo genere di cose (che consiste nell'inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente) si esaurisce con la sopravvenuta inefficacia del pignoramento” (Cass. n. 23084/2005; Cass. n. 4498/11);
che, in definitiva, l'estinzione del processo esecutivo rendendo inefficace il pignoramento di crediti, con il conseguente svincolo delle somme pignorate (art. 632 c.p.c.), comporta la cessazione della materia del contendere (in quanto il giudizio di opposizione riguardava la pignorabilità delle somme accreditate sul c/c.);
Considerato
che, ferma restando la cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (vd., Cass. n. 9899/22)
che, come già detto, la debitrice esecutata opponeva il vincolo di destinazione previsto dall'art. 19 bis del D.L. n. 132/14 perché le somme pignorate erano destinate “… all'espletamento delle funzioni diplomatiche e consolari della
” Controparte_1
che ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. n. 132 del 2014 “non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Controparte_7
e all'impresa autorizzata all'esercizio
[...] dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma”;
Considerato
che la debitrice esecutata, in ossequio al disposto normativo poc'anzi menzionato, dichiarava, con atto preventivamente comunicato sia alla CP_4
(quale terza pignorata) che al MAE, che il conto conteneva esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni diplomatiche e consolari
(vd., doc. 6 fasc. attrice);
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che, diversamente da quanto asserito dalla attrice (opposta in senso sostanziale), l'atto in questione, pur parafato, è comunque riferibile al rappresentante diplomatico della debitrice esecutata (in quanto la paternità dell'atto non è stata contestata nelle forme di legge) e contiene la dichiarazione prescritta dall'art. 19 bis cit.; e d'altra parte l'apposizione di una sigla sintetica (cd. "paraffo") in luogo della firma per esteso non incide sull'efficacia giuridica della sottoscrizione, purché tale sigla sia dotata di un'individualità grafica che non ne consenta l'automatica riproducibilità e, al contrario, permetta la sua attribuzione ad una determinata persona, evidenziandone la volontà di rendersene autrice, sia che agisca in proprio, che nella qualità di rappresentante di altro soggetto, senza che, in simile ipotesi, sia necessaria tale specificazione (Cass. n. 6753/18);
Considerato
che dunque sussisteva sulle somme de quibus il vincolo di destinazione opposto dalla debitrice esecutata e pertanto “non [erano] soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio”;
Considerato
che, tuttavia, la domanda per responsabilità aggravata non può essere accolta in quanto non risulta che la parte istante abbia agito in executivis senza la normale prudenza (art. 96 c.p.c.): invero, il vincolo di cui all'art. 19 bis è stato reso noto soltanto in occasione della dichiarazione del terzo;
Considerato
che le spese seguono la soccombenza (virtuale) e si liquidano come dispositivo;
che invece le spese vanno compensate tra la creditrice procedente e la terza pignorata nei cui confronti non sono state spiegate domande;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere dell'opposizione all'esecuzione;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1
Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi
[...]
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€ 14.170,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. compensa, nel resto, le spese di lite.
Così deciso in Roma il 31.5.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
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