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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5757/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Parte_1
RD ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pomigliano d'Arco, via Felice
Terracciano, parco Primavera n. 233;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: a) accertare e dichiarare, previa nomina di CTU ove fosse necessario, il diritto dell'istante a beneficiare dell'assegno di invalidità ordinario, ex lege 222/84, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o di qualunque altra CP_ data, con conseguente condanna dell in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dei ratei maturati e maturandi e alle spese, diritti e onorari di lite ai sensi degli artt. 91 e 92, II comma,
c.p.c. e rimborso forfettario nella misura di legge, con attribuzione a favore dell'avv.to anticipatario.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza dall'azione; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' siccome infondata in fatto e in diritto;
e) condannare il CP_1 ricorrente al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 17.10.2023, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, proponeva giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo, in particolare, sottovalutato le ripercussioni funzionali delle singole infermità obbiettivate sulle specifiche mansioni svolte.
2.1. In considerazione delle censure mosse da parte ricorrente nonché della ulteriore documentazione sanitaria prodotta, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. , all'esito delle quali ha confermato Persona_1 le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. di prima fase, negando, in definitiva, la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984.
3. Il consulente medico, sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato e della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico mediante farmaci antipertensivi;
artrosi polidistrettuale con impegno funzionale lieve-moderato; disturbo depressivo;
bronchite cronica”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha osservato quanto segue:
“L'ipertensione arteriosa per quanto documentato e clinicamente obiettivato nel corso degli attuali accertamenti peritali, decorre asintomatica, è ben controllata dalla terapia farmacologica, non ha dato esito a complicanze, se non una retinopatia ipertensiva stadio I, che rappresenta la fase iniziale della malattia. In stadio I la prognosi è buona se l'ipertensione viene ben controllata e gli altri fattori di rischio gestiti.
Non è documentato un interessamento del muscolo cardiaco, come invece certificava lo specialista cardiologo dott. a seguito della visita medica e Persona_2 dell'ecocardiogramma eseguito in data 5.12.2023.
In altri termini, non sussistono e non sussistevano i presupposti clinici e strumentali (Cfr. ecocardiogramma dott. in data 5.12.2023: “…. Ventricolo sinistro di normali Persona_2 dimensioni cavitarie, ipertrofico e con cinesi globale conservata (FE=55%) …. Sezioni destre nella norma …. Disfunzione diastolica moderata …) per poter fare una diagnosi di “cardiopatia ipertensiva in seconda classe funzionale NYHA”.
Il disturbo depressivo documentato dall'unico certificato U.O.S.M ASL di Caserta in data
23.05.2017, per quanto obiettivato nel corso degli attuali accertamenti peritali (soggetto vigile, orientato nel tempo e nello spazio. Ideazione, logica, critica nella norma. Tono dell'umore tendente al versante depressivo con riferiti non meglio precisati disturbi d'ansia), può essere senza alcun dubbio considerato di tipo lieve (sindrome depressiva endoreattiva lieve).
L'interessamento artrosico (Cfr. rx colonna vertebrale clinica Villa del Sole in data 23.10.2017:
“ …. Riduzione della fisiologica lordosi. Iniziali modesti segni di cervicaoartrosi. Segni intersomatici di ampiezza conservata. Segni di spondiloartrosi con presenza di qualche osteofita marginale più evidente al tratto dorsale. Spazi intersomatici del tratto lombosacrale di ampiezza conservata…”, si estrinseca con un maggiore impegno funzionale di moderata entità della colonna vertebrale specie a livello lombare.
L'ipoacusia bilaterale si evince dall'esame audiometrico eseguito in data 1.10.2019 (ipoacusia prevalentemente neurosensoriale bilaterale più accentuata a dx) e 14.11.2019 (ipoacusia percettiva bilaterale) è di grado lieve.
L'esaminanda sente normalmente la voce parlata alla normale distanza di conversazione.
Per quanto riguarda la probabile bronchite cronica, è davvero arduo valutarne la gravità sulla base della scarsa documentazione versata in atti. Inoltre, va ricordato che sia il Consulente
Tecnico dott. nominato dal giudice dott. , che il consulente di Persona_3 Persona_4 parte dott. non hanno fatto diagnosi di patologia bronchiale. Comunque, per quanto Persona_5 osservato nel corso dell'espletamento dell'incarico peritale e per quanto documentato (esame spirometrico eseguito in data 24.11.2023), la presunta malattia si manifesta con un impegno funzionale veramente lieve.
Dopo aver fornito gli elementi di ordine quantitativo riguardo le infermità accertate, appare utile valutare la sfera attitudinale del ricorrente, ossia quegli ambiti di attività che, per somiglianze di richieste pratiche, attrattive ed ergonomiche, risultano adeguate alla realtà biologica e alla sua preparazione tecnico-pratica.
L'attività che svolge l'esaminanda è quella di bracciante agricola, lavoro questo che richiede una buona fisicità e manualità.
Le indagini peritali, come facilmente desumibile, ci hanno permesso di evidenziare una condizione psico-fisica complessiva della signora non è significativamente Parte_1 compromessa.
A tali conclusioni valutative siamo pervenuti tenendo conto dei riscontrati aspetti di sostanziale contenuta espressività clinico-funzionale del complesso morboso di cui è affetto l'esaminanda.
Passando a valutare la compatibilità o meno tra quadro biologico, conseguenze menomative e sfera attitudinale del soggetto, possiamo senz'altro affermare che il complesso morboso, all'epoca dell'interesse della presente CTU, non era significativamente incisivo sul piano dell'efficienza fisica del ricorrente e non è significativamente menomativo della sua capacità di far fronte ai contenuti del suo abituale lavoro, da consentire il travalicamento della soglia dei 2/3 di capacità lavorativa specifica.
Ciò significa che le mansioni svolte sono compatibili con le condizioni psico-fisiche riscontrate e che lo stato psico-fisico rilevato è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa in altre occupazioni affini per impegno fisico e/o mentale ed analoghe doti di esperienza.
Dunque, nel caso in esame, ci troviamo di fronte ad un soggetto, con media scolarità e con qualifica di bracciante agricola. Tenuto conto della storia clinica naturale delle patologie obiettivate, avuto riguardo alla loro entità clinica ed ai conseguenti risvolti funzionali, considerate l'età, le condizioni cliniche generali e le attitudini lavorative dell'esaminando (bracciante agricola), riteniamo che il complesso patologico riscontrato non integri i requisiti previsti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità (art. 1, comma 1), non determinando una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
4. La valutazione del c.t.u. – le cui argomentazioni devono ritenersi parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né parte ricorrente ha formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 10/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5757/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Parte_1
RD ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pomigliano d'Arco, via Felice
Terracciano, parco Primavera n. 233;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: a) accertare e dichiarare, previa nomina di CTU ove fosse necessario, il diritto dell'istante a beneficiare dell'assegno di invalidità ordinario, ex lege 222/84, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o di qualunque altra CP_ data, con conseguente condanna dell in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dei ratei maturati e maturandi e alle spese, diritti e onorari di lite ai sensi degli artt. 91 e 92, II comma,
c.p.c. e rimborso forfettario nella misura di legge, con attribuzione a favore dell'avv.to anticipatario.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza dall'azione; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' siccome infondata in fatto e in diritto;
e) condannare il CP_1 ricorrente al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 17.10.2023, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, proponeva giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo, in particolare, sottovalutato le ripercussioni funzionali delle singole infermità obbiettivate sulle specifiche mansioni svolte.
2.1. In considerazione delle censure mosse da parte ricorrente nonché della ulteriore documentazione sanitaria prodotta, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. , all'esito delle quali ha confermato Persona_1 le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. di prima fase, negando, in definitiva, la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984.
3. Il consulente medico, sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato e della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico mediante farmaci antipertensivi;
artrosi polidistrettuale con impegno funzionale lieve-moderato; disturbo depressivo;
bronchite cronica”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha osservato quanto segue:
“L'ipertensione arteriosa per quanto documentato e clinicamente obiettivato nel corso degli attuali accertamenti peritali, decorre asintomatica, è ben controllata dalla terapia farmacologica, non ha dato esito a complicanze, se non una retinopatia ipertensiva stadio I, che rappresenta la fase iniziale della malattia. In stadio I la prognosi è buona se l'ipertensione viene ben controllata e gli altri fattori di rischio gestiti.
Non è documentato un interessamento del muscolo cardiaco, come invece certificava lo specialista cardiologo dott. a seguito della visita medica e Persona_2 dell'ecocardiogramma eseguito in data 5.12.2023.
In altri termini, non sussistono e non sussistevano i presupposti clinici e strumentali (Cfr. ecocardiogramma dott. in data 5.12.2023: “…. Ventricolo sinistro di normali Persona_2 dimensioni cavitarie, ipertrofico e con cinesi globale conservata (FE=55%) …. Sezioni destre nella norma …. Disfunzione diastolica moderata …) per poter fare una diagnosi di “cardiopatia ipertensiva in seconda classe funzionale NYHA”.
Il disturbo depressivo documentato dall'unico certificato U.O.S.M ASL di Caserta in data
23.05.2017, per quanto obiettivato nel corso degli attuali accertamenti peritali (soggetto vigile, orientato nel tempo e nello spazio. Ideazione, logica, critica nella norma. Tono dell'umore tendente al versante depressivo con riferiti non meglio precisati disturbi d'ansia), può essere senza alcun dubbio considerato di tipo lieve (sindrome depressiva endoreattiva lieve).
L'interessamento artrosico (Cfr. rx colonna vertebrale clinica Villa del Sole in data 23.10.2017:
“ …. Riduzione della fisiologica lordosi. Iniziali modesti segni di cervicaoartrosi. Segni intersomatici di ampiezza conservata. Segni di spondiloartrosi con presenza di qualche osteofita marginale più evidente al tratto dorsale. Spazi intersomatici del tratto lombosacrale di ampiezza conservata…”, si estrinseca con un maggiore impegno funzionale di moderata entità della colonna vertebrale specie a livello lombare.
L'ipoacusia bilaterale si evince dall'esame audiometrico eseguito in data 1.10.2019 (ipoacusia prevalentemente neurosensoriale bilaterale più accentuata a dx) e 14.11.2019 (ipoacusia percettiva bilaterale) è di grado lieve.
L'esaminanda sente normalmente la voce parlata alla normale distanza di conversazione.
Per quanto riguarda la probabile bronchite cronica, è davvero arduo valutarne la gravità sulla base della scarsa documentazione versata in atti. Inoltre, va ricordato che sia il Consulente
Tecnico dott. nominato dal giudice dott. , che il consulente di Persona_3 Persona_4 parte dott. non hanno fatto diagnosi di patologia bronchiale. Comunque, per quanto Persona_5 osservato nel corso dell'espletamento dell'incarico peritale e per quanto documentato (esame spirometrico eseguito in data 24.11.2023), la presunta malattia si manifesta con un impegno funzionale veramente lieve.
Dopo aver fornito gli elementi di ordine quantitativo riguardo le infermità accertate, appare utile valutare la sfera attitudinale del ricorrente, ossia quegli ambiti di attività che, per somiglianze di richieste pratiche, attrattive ed ergonomiche, risultano adeguate alla realtà biologica e alla sua preparazione tecnico-pratica.
L'attività che svolge l'esaminanda è quella di bracciante agricola, lavoro questo che richiede una buona fisicità e manualità.
Le indagini peritali, come facilmente desumibile, ci hanno permesso di evidenziare una condizione psico-fisica complessiva della signora non è significativamente Parte_1 compromessa.
A tali conclusioni valutative siamo pervenuti tenendo conto dei riscontrati aspetti di sostanziale contenuta espressività clinico-funzionale del complesso morboso di cui è affetto l'esaminanda.
Passando a valutare la compatibilità o meno tra quadro biologico, conseguenze menomative e sfera attitudinale del soggetto, possiamo senz'altro affermare che il complesso morboso, all'epoca dell'interesse della presente CTU, non era significativamente incisivo sul piano dell'efficienza fisica del ricorrente e non è significativamente menomativo della sua capacità di far fronte ai contenuti del suo abituale lavoro, da consentire il travalicamento della soglia dei 2/3 di capacità lavorativa specifica.
Ciò significa che le mansioni svolte sono compatibili con le condizioni psico-fisiche riscontrate e che lo stato psico-fisico rilevato è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa in altre occupazioni affini per impegno fisico e/o mentale ed analoghe doti di esperienza.
Dunque, nel caso in esame, ci troviamo di fronte ad un soggetto, con media scolarità e con qualifica di bracciante agricola. Tenuto conto della storia clinica naturale delle patologie obiettivate, avuto riguardo alla loro entità clinica ed ai conseguenti risvolti funzionali, considerate l'età, le condizioni cliniche generali e le attitudini lavorative dell'esaminando (bracciante agricola), riteniamo che il complesso patologico riscontrato non integri i requisiti previsti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità (art. 1, comma 1), non determinando una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
4. La valutazione del c.t.u. – le cui argomentazioni devono ritenersi parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né parte ricorrente ha formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 10/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno