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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4324/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 17/04/2024
da e , entrambi con il proc. e dom. avv. Parte_1 Parte_2
CANDOTTO NICOLE VERONICA,
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 10/09/2016 in GONARS (UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di GONARS (UD) al n. 6, Parte
2, Serie A dell'anno 2016;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 17/04/2024, i signori e Parte_1
hanno presentato, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di Parte_2
separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 196 del 25/07/2024, depositata in data 01/08/2024, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
;
[...]
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 27/02/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto che l'udienza è stata successivamente rinviata al 6.3.2025;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 196/2024, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 25/07/2024 – Sentenza n. 196 del
25/07/2024);
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio minore (il 02/06/2019); Per_1
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi e rilevato che gli stessi corrispondono agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando tra le parti,
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in GONARS (UD) il
10/09/2016 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...]
1. prende atto che la casa coniugale rimane nella disponibilità del signor . Parte_2
2. Dispone che il figlio rimanga affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Dispone che il figlio sia collocato prevalentemente presso la dimora materna. Per_1
4. Dispone che il padre conservi il diritto di vedere e frequentare il figlio Parte_2
anche quotidianamente. Inoltre, il figlio resterà a dormire presso l'abitazione del padre due giorni a settimana e per n. 2 weekend alternati al mese;
quando inizierà a frequentare Per_1
la scuola, i genitori potranno rimodulare le giornate anche alternando una settimana a testa o come meglio riterranno compatibilmente con gli impegni scolastici/sportivi/educativi di
Per_1
5. Dispone che durante il periodo estivo il figlio trascorrerà un periodo non inferiore a giorni
15 (quindici) consecutivi con il padre e identico periodo con la madre.
6. Dispone che le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi.
7. Dispone che i genitori provvederanno al mantenimento ordinario di per i periodi di Per_1
permanenza presso di loro del figlio.
8. Dispone che i coniugi contribuiranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio accettando sin dal Per_1
momento della sottoscrizione del ricorso il Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del
Tribunale di Udine.
9. Prende atto che i coniugi riconoscono la reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è
richiesto e dovuto tra i coniugi. - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GONARS (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2016.
Udine, li 6/3/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4324/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 17/04/2024
da e , entrambi con il proc. e dom. avv. Parte_1 Parte_2
CANDOTTO NICOLE VERONICA,
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 10/09/2016 in GONARS (UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di GONARS (UD) al n. 6, Parte
2, Serie A dell'anno 2016;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 17/04/2024, i signori e Parte_1
hanno presentato, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di Parte_2
separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 196 del 25/07/2024, depositata in data 01/08/2024, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
;
[...]
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 27/02/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto che l'udienza è stata successivamente rinviata al 6.3.2025;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 196/2024, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 25/07/2024 – Sentenza n. 196 del
25/07/2024);
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio minore (il 02/06/2019); Per_1
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi e rilevato che gli stessi corrispondono agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando tra le parti,
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in GONARS (UD) il
10/09/2016 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...]
1. prende atto che la casa coniugale rimane nella disponibilità del signor . Parte_2
2. Dispone che il figlio rimanga affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Dispone che il figlio sia collocato prevalentemente presso la dimora materna. Per_1
4. Dispone che il padre conservi il diritto di vedere e frequentare il figlio Parte_2
anche quotidianamente. Inoltre, il figlio resterà a dormire presso l'abitazione del padre due giorni a settimana e per n. 2 weekend alternati al mese;
quando inizierà a frequentare Per_1
la scuola, i genitori potranno rimodulare le giornate anche alternando una settimana a testa o come meglio riterranno compatibilmente con gli impegni scolastici/sportivi/educativi di
Per_1
5. Dispone che durante il periodo estivo il figlio trascorrerà un periodo non inferiore a giorni
15 (quindici) consecutivi con il padre e identico periodo con la madre.
6. Dispone che le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi.
7. Dispone che i genitori provvederanno al mantenimento ordinario di per i periodi di Per_1
permanenza presso di loro del figlio.
8. Dispone che i coniugi contribuiranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio accettando sin dal Per_1
momento della sottoscrizione del ricorso il Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del
Tribunale di Udine.
9. Prende atto che i coniugi riconoscono la reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è
richiesto e dovuto tra i coniugi. - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GONARS (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2016.
Udine, li 6/3/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini