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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NI SD, all'esito dell'udienza del
28/11/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2783/2018 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
Statale Saliceto n. 44 C.F. ( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CodiceFiscale_1 dall'Avv. Antonio Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliato in Patti (ME) via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 06/09/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che: CP_ A) Con nota datata 07/03/2018, ricevuta il 05/04/2018 la Sede comunicava al ricorrente che all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 000612013 del 29/12/2015 veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato con la CETEL Srl, in quanto a dire dell' il CP_1 rapporto di lavoro risultava insussistente per mancanza dei requisiti essenziali descritti dall'art. 2094 c.c..
B) Il ricorrente assunto con regolare contratto, svolgeva la sua attività lavorativa presso la suddetta società, dal 28/11/20011 al 29/11/2013 con carattere di subordinazione. Tale attività lavorativa, presso la società CETEL Srl, che consisteva nell'attività lavorativa di predisposizione di preventivi per la costruzione di ponti radio nei vari comuni che venivano dati alla società in sub appalto della
Wind, dalla Tre ed ecc.; il lavoro veniva svolto da lunedì al venerdì dalle ore 08.30 sino alle ore
13.00 - poi dalle ore 15.00 sino alle ore 19.00 con un'ora di pausa pranzo;
Detta attività lavorativa veniva svolta in vari Comuni della Sicilia come quello di Cesarò, Marina di Modica, Caltagirone,
Adrano, Siracusa, MI ed ecc., ove poi sorgevano i vari cantieri. Il ricorrente per l'attività prestata è stato regolarmente retribuito da parte della Società che impartiva, attraverso il Sig. (capo cantiere), gli ordini sul da farsi durante la Parte_2 giornata lavorativa e le indicazioni su come dovevano essere svolti.
Il ricorrente ha effettivamente prestato lavoro per la società CETEL Srl, con sede a Gioiosa Marea
(ME) in Via Raffaele Saggio n. 38, per il suddetto periodo e che la stessa società ha denunciato a chi di competenza tale prestazione lavorativa.
Il deducente, ha beneficiato delle relative prestazioni previdenziali;
nonché, ha ricevuto le buste Part paga e dal datore di lavoro.
L'odierno ricorrente ha regolarmente proposto ricorso amministrativo, il quale è rimasto privo di riscontro.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa, in regime di subordinazione, per il periodo che va dal 28/11/2011 al 29/11/2013, alle dipendenze della CETEL
Srl con sede a Gioiosa Marea (ME) in Via Raffaele Saggio n. 38; CP_ 2) Per l'effetto, condannare e/o ordinare, all' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla iscrizione della parte ricorrente negli elenchi di appartenenza per il periodo lavorativo di cui in narrativa con diritto alle relative prestazioni e ad ogni tutela di natura previdenziale;
Nonché, di compiere ogni attività necessaria e conseguenziale al superiore riconoscimento;
L' si costituiva, depositando copiosa documentazione, e nel merito contestava le pretese CP_1 avverse chiedendone il rigetto.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale all'udienza odierna la causa veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di CP_ procedibilità della domanda, eccezione peraltro nemmeno avanzata dall'
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento impugnato. Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è infondato e va rigettato, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende al riconoscimento del rapporto di lavoro, a suo dire, espletato alle dipendenze della ditta CETEL srl nel periodo compreso tra il 28/11/2011 ed il
29/11/2013, con carattere di subordinazione.
Che tale attività lavorativa, (vedesi pagina 1 del ricorso) veniva svolta in vari Comuni della Sicilia come quello di Cesarò, Marina di Modica, Caltagirone, Adrano, Siracusa, MI ed ecc., ove poi sorgevano i vari cantieri. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' ha ritenuto insussistente il rapporto di lavoro dedotto. CP_ L' ha disconosciuto il rapporto di lavoro del ricorrente, a seguito di accertamento ispettivo, eseguito dai propri ispettori di vigilanza, con il verbale redatto e sottoscritto dagli stessi ed allegato in atti.
In particolare, dal detto verbale ispettivo sono emersi, con palmare evidenza, elementi di fittizietà del rapporto.
Orbene, a fronte di tali riscontri, la parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa,
l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione alle dipendenze della ditta CETEL s.r.l..
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il rapporto di lavoro dedotto, viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando CP_1 una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”. (Cass. n.
14642/2012; n.14296/2011; n.493/2011).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i due testi escussi, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per il periodo in contestazione.
Invero, la dichiarazione dei testi vanno necessariamente poste a confronto con le obiettive, ed CP_ opposte, risultanze emerse a seguito del verbale ispettivo prodotto dall'
Vale la pena precisare, che in punto di valutazione delle prove, la Suprema Corte ha affermato che
“il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per Cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte: in quanto sono riservati esclusivamente a quest'ultimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo egli privilegiare, in via logica, alcuni mezzi di prova e disattenderne altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. (Cass. Civ. n. 6697/2009). Ha specificato altresì che “anche la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva”.(Cass.
1554/2004; 1291272004; 16034/2002). Ha tuttavia avvertito che il convincimento di detto giudice deve necessariamente realizzarsi attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso;
e che la relativa valutazione non può limitarsi all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, diviene incensurabile in sede di legittimità. Per cui, se è vero che al giudice di merito è attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria (Cass. 10650/2008; 4373/2003; 9504/1987; 6460/1982).
Ciò premesso, la teste escussa all'udienza del 15/11/2024, nulla ha riferito sull'attività Tes_1 lavorativa, espletata a dire del ricorrente, per gli anni dal 2011 al 2013.
Il teste , escusso all'udienza del 15/11/2024, ha solo riferito di avere visto lavorare il sig. Tes_2
, ma di non essere in grado di dire in quali anni. Pt_1
Con queste deposizioni i testi nulla hanno riferito su quanto parte ricorrente rileva in ricorso.
Pertanto, il ricorrente non ha fornito alcuna prova tale da contrastare il rapporto redatto dagli ispettori di vigilanza, che si sono basati, per il disconoscimento del rapporto di lavoro, su altri riscontri obiettivi e documentati.
Orbene, a giudizio di questo decidente, queste deposizioni, non appaiono idonee a fondare il convincimento giudiziale, e, pertanto, essa assume valore recessivo rispetto alle risultanze del verbale ispettivo. (Corte di Appello Messina, sezione lavoro, sentenza n.176/2017).
Va aggiunto altresì, che lo stesso ricorrente, nel ricorso introduttivo rileva di avere espletato la sua attività lavorativa in vari Comuni della Sicilia come quello di Cesarò, Marina di Modica,
Caltagirone, Adrano, Siracusa, MI ed ecc., ove poi sorgevano i vari cantieri, mentre con la deposizione resa davanti ai Carabinieri della stazione di Gioiosa Marea, lo stesso riferisce che la sua attività lavorativa si svolgeva in diverse località quali Milano, Napoli, Abruzzo, Calabria, Catania
(Alcatel), ravvisandosi una palese contraddizione, che rafforza il convincimento che nessuna attività lavorativa abbia espletato il ricorrente secondo quanto esposta in ricorso.
Pertanto, valutate le risultanze istruttorie, e, per le motivazioni di cui sopra, il ricorso va rigettato.
Visto la dichiarazione in atti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese;
Così deciso in Patti, 28/11/2025.
Il Giudice on.
NI SD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NI SD, all'esito dell'udienza del
28/11/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2783/2018 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
Statale Saliceto n. 44 C.F. ( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CodiceFiscale_1 dall'Avv. Antonio Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliato in Patti (ME) via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 06/09/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che: CP_ A) Con nota datata 07/03/2018, ricevuta il 05/04/2018 la Sede comunicava al ricorrente che all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 000612013 del 29/12/2015 veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato con la CETEL Srl, in quanto a dire dell' il CP_1 rapporto di lavoro risultava insussistente per mancanza dei requisiti essenziali descritti dall'art. 2094 c.c..
B) Il ricorrente assunto con regolare contratto, svolgeva la sua attività lavorativa presso la suddetta società, dal 28/11/20011 al 29/11/2013 con carattere di subordinazione. Tale attività lavorativa, presso la società CETEL Srl, che consisteva nell'attività lavorativa di predisposizione di preventivi per la costruzione di ponti radio nei vari comuni che venivano dati alla società in sub appalto della
Wind, dalla Tre ed ecc.; il lavoro veniva svolto da lunedì al venerdì dalle ore 08.30 sino alle ore
13.00 - poi dalle ore 15.00 sino alle ore 19.00 con un'ora di pausa pranzo;
Detta attività lavorativa veniva svolta in vari Comuni della Sicilia come quello di Cesarò, Marina di Modica, Caltagirone,
Adrano, Siracusa, MI ed ecc., ove poi sorgevano i vari cantieri. Il ricorrente per l'attività prestata è stato regolarmente retribuito da parte della Società che impartiva, attraverso il Sig. (capo cantiere), gli ordini sul da farsi durante la Parte_2 giornata lavorativa e le indicazioni su come dovevano essere svolti.
Il ricorrente ha effettivamente prestato lavoro per la società CETEL Srl, con sede a Gioiosa Marea
(ME) in Via Raffaele Saggio n. 38, per il suddetto periodo e che la stessa società ha denunciato a chi di competenza tale prestazione lavorativa.
Il deducente, ha beneficiato delle relative prestazioni previdenziali;
nonché, ha ricevuto le buste Part paga e dal datore di lavoro.
L'odierno ricorrente ha regolarmente proposto ricorso amministrativo, il quale è rimasto privo di riscontro.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa, in regime di subordinazione, per il periodo che va dal 28/11/2011 al 29/11/2013, alle dipendenze della CETEL
Srl con sede a Gioiosa Marea (ME) in Via Raffaele Saggio n. 38; CP_ 2) Per l'effetto, condannare e/o ordinare, all' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla iscrizione della parte ricorrente negli elenchi di appartenenza per il periodo lavorativo di cui in narrativa con diritto alle relative prestazioni e ad ogni tutela di natura previdenziale;
Nonché, di compiere ogni attività necessaria e conseguenziale al superiore riconoscimento;
L' si costituiva, depositando copiosa documentazione, e nel merito contestava le pretese CP_1 avverse chiedendone il rigetto.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale all'udienza odierna la causa veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di CP_ procedibilità della domanda, eccezione peraltro nemmeno avanzata dall'
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento impugnato. Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è infondato e va rigettato, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende al riconoscimento del rapporto di lavoro, a suo dire, espletato alle dipendenze della ditta CETEL srl nel periodo compreso tra il 28/11/2011 ed il
29/11/2013, con carattere di subordinazione.
Che tale attività lavorativa, (vedesi pagina 1 del ricorso) veniva svolta in vari Comuni della Sicilia come quello di Cesarò, Marina di Modica, Caltagirone, Adrano, Siracusa, MI ed ecc., ove poi sorgevano i vari cantieri. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' ha ritenuto insussistente il rapporto di lavoro dedotto. CP_ L' ha disconosciuto il rapporto di lavoro del ricorrente, a seguito di accertamento ispettivo, eseguito dai propri ispettori di vigilanza, con il verbale redatto e sottoscritto dagli stessi ed allegato in atti.
In particolare, dal detto verbale ispettivo sono emersi, con palmare evidenza, elementi di fittizietà del rapporto.
Orbene, a fronte di tali riscontri, la parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa,
l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione alle dipendenze della ditta CETEL s.r.l..
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il rapporto di lavoro dedotto, viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando CP_1 una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”. (Cass. n.
14642/2012; n.14296/2011; n.493/2011).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i due testi escussi, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per il periodo in contestazione.
Invero, la dichiarazione dei testi vanno necessariamente poste a confronto con le obiettive, ed CP_ opposte, risultanze emerse a seguito del verbale ispettivo prodotto dall'
Vale la pena precisare, che in punto di valutazione delle prove, la Suprema Corte ha affermato che
“il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per Cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte: in quanto sono riservati esclusivamente a quest'ultimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo egli privilegiare, in via logica, alcuni mezzi di prova e disattenderne altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. (Cass. Civ. n. 6697/2009). Ha specificato altresì che “anche la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva”.(Cass.
1554/2004; 1291272004; 16034/2002). Ha tuttavia avvertito che il convincimento di detto giudice deve necessariamente realizzarsi attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso;
e che la relativa valutazione non può limitarsi all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, diviene incensurabile in sede di legittimità. Per cui, se è vero che al giudice di merito è attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria (Cass. 10650/2008; 4373/2003; 9504/1987; 6460/1982).
Ciò premesso, la teste escussa all'udienza del 15/11/2024, nulla ha riferito sull'attività Tes_1 lavorativa, espletata a dire del ricorrente, per gli anni dal 2011 al 2013.
Il teste , escusso all'udienza del 15/11/2024, ha solo riferito di avere visto lavorare il sig. Tes_2
, ma di non essere in grado di dire in quali anni. Pt_1
Con queste deposizioni i testi nulla hanno riferito su quanto parte ricorrente rileva in ricorso.
Pertanto, il ricorrente non ha fornito alcuna prova tale da contrastare il rapporto redatto dagli ispettori di vigilanza, che si sono basati, per il disconoscimento del rapporto di lavoro, su altri riscontri obiettivi e documentati.
Orbene, a giudizio di questo decidente, queste deposizioni, non appaiono idonee a fondare il convincimento giudiziale, e, pertanto, essa assume valore recessivo rispetto alle risultanze del verbale ispettivo. (Corte di Appello Messina, sezione lavoro, sentenza n.176/2017).
Va aggiunto altresì, che lo stesso ricorrente, nel ricorso introduttivo rileva di avere espletato la sua attività lavorativa in vari Comuni della Sicilia come quello di Cesarò, Marina di Modica,
Caltagirone, Adrano, Siracusa, MI ed ecc., ove poi sorgevano i vari cantieri, mentre con la deposizione resa davanti ai Carabinieri della stazione di Gioiosa Marea, lo stesso riferisce che la sua attività lavorativa si svolgeva in diverse località quali Milano, Napoli, Abruzzo, Calabria, Catania
(Alcatel), ravvisandosi una palese contraddizione, che rafforza il convincimento che nessuna attività lavorativa abbia espletato il ricorrente secondo quanto esposta in ricorso.
Pertanto, valutate le risultanze istruttorie, e, per le motivazioni di cui sopra, il ricorso va rigettato.
Visto la dichiarazione in atti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese;
Così deciso in Patti, 28/11/2025.
Il Giudice on.
NI SD