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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/05/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. e s.s., iscritto al n. 109 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Serra, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Serra, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto in riassunzione depositato il 14.01.2025, Parte_1
e hanno chiesto la modifica della sentenza n.
[...] Controparte_1
35057/2000 emessa dal Tribunale di Roma che ha posto l'obbligo del padre al mantenimento della figlia (19.04.1988), nata dalla loro relazione more uxorio e Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che la figlia si è laureata nel marzo 2024, vive da sola ed ha un lavoro stabile che le assicura l'indipendenza economica e pertanto hanno chiesto la revoca dell'obbligo del di contribuire al Pt_1 mantenimento di stabilito in euro 330,00 mensili. Per_1
Il Giudice, letto il ricorso e la documentazione acquisita, ed in particolare l'ordinanza d'incompetenza territoriale emessa il 30.12.2024 dal Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Civitavecchia, ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note depositate il 16.04.2025 con cui il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso, il Giudice ha rimesso la causa in decisione al
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che nulla osta all'accoglimento del ricorso, attesa la maggiore età di e la piena indipendenza economica dalla stessa raggiunta. Per_1
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso depositato ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. e s.s., in modifica della sentenza del
Tribunale di Roma n. 35057/2000 pubblicata in data 10.11.2000, così dispone:
- Revoca l'obbligo di al mantenimento della figlia a Parte_1 Per_1 decorrere dal mese di deposito del ricorso, gennaio 2025.
Nulla sulle spese del giudizio.
Si comunichi.
2 Così deciso in Civitavecchia, li 09.05.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. e s.s., iscritto al n. 109 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Serra, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Serra, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto in riassunzione depositato il 14.01.2025, Parte_1
e hanno chiesto la modifica della sentenza n.
[...] Controparte_1
35057/2000 emessa dal Tribunale di Roma che ha posto l'obbligo del padre al mantenimento della figlia (19.04.1988), nata dalla loro relazione more uxorio e Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che la figlia si è laureata nel marzo 2024, vive da sola ed ha un lavoro stabile che le assicura l'indipendenza economica e pertanto hanno chiesto la revoca dell'obbligo del di contribuire al Pt_1 mantenimento di stabilito in euro 330,00 mensili. Per_1
Il Giudice, letto il ricorso e la documentazione acquisita, ed in particolare l'ordinanza d'incompetenza territoriale emessa il 30.12.2024 dal Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Civitavecchia, ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note depositate il 16.04.2025 con cui il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso, il Giudice ha rimesso la causa in decisione al
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che nulla osta all'accoglimento del ricorso, attesa la maggiore età di e la piena indipendenza economica dalla stessa raggiunta. Per_1
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso depositato ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. e s.s., in modifica della sentenza del
Tribunale di Roma n. 35057/2000 pubblicata in data 10.11.2000, così dispone:
- Revoca l'obbligo di al mantenimento della figlia a Parte_1 Per_1 decorrere dal mese di deposito del ricorso, gennaio 2025.
Nulla sulle spese del giudizio.
Si comunichi.
2 Così deciso in Civitavecchia, li 09.05.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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