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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/07/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1160/2022, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Parte_1 C.F._1
Telamonio n. 31/A, presso lo studio degli avv.ti PAOLO TOZZI e GIACOMO CECCARIGLIA che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE
contro
(C.F. ), con la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIANLUCA CICCONETTI giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Bruno Buozzi n.
52, presso lo studio dell'avv. Alberto Solari;
e
(C.F. ) con la mandataria (C.F. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, cessionario di P.IVA_4 Controparte_5
già , rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_6
costituzione e risposta dagli avv.ti ROBERTO CALABRESI e ELISA GABOARDI ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
CONVENUTI
nonché (C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Sonnino n. CP_7 C.F._2
56, presso lo Studio dell'Avv. IRIS MILANO che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di intervento;
e
(C.F. in persona del Vicepresidente del Consiglio di Controparte_8 P.IVA_5
amministrazione, quale mandataria di rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_3
allegata all'atto di intervento dall'Avv. Renato Sardi ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC:
; Email_3
INTERVENUTI EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: merito di opposizione ex art. 617 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 88/2018
R.G.EI.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 14.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio costituisce il merito dell'opposizione agli atti esecutivi introdotto da Pt_1
all'esito dell'ordinanza emessa dal GE in data 26.2.2022 nell'ambito della procedura
[...]
esecutiva n. 88/2018 R.G.EI., che ha rigettato l'istanza cautelare dalla stessa proposta con ricorso in opposizione avverso l'ordinanza del GE del 17.9.2021.
Lamentava, invero, che con sentenza n. 979/2008, depositata in data 25.6.2008, la Corte d'Appello di
Firenze l'aveva condannata al pagamento delle spese di lite al creditore opposto;
a seguito del mancato pagamento di quanto dovuto il creditore opposto aveva quindi avviato la procedura esecutiva immobiliare n. 88/2018 RGE in suo danno per il recupero delle spese;
che la creditrice aveva tuttavia ecceduto nel disporre del mezzo esecutivo sottoponendo a pignoramento plurimi beni immobili, di valore complessivo tra euro 913.775,33 ed euro 1.134.279,47, come da perizia di parte allegata, e dunque del tutto sproporzionato rispetto al credito precettato di € 9.507,58. Inoltre,
alla luce della suddetta illegittima condotta, proponeva domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per abuso del mezzo esecutivo e i pregiudizi subiti a causa della condotta della creditrice.
In particolare, nel ricorso in opposizione parte attrice deduceva l'erroneità dell'ordinanza di riduzione parziale dei lotti 4 e 7, adottata dal GE in data 17.9.2021, in ragione della perdurante sproporzione tra i crediti intimati nell'esecuzione anche dai creditori intervenuti e il valore del compendio staggito, chiedendo, altresì, la liberazione dei beni di cui ai lotti nn. 1, 2 e 5. Ciò detto,
all'esito dell'ordinanza del 26.2.2022, con la quale, sebbene rigettando l'istanza cautelare veniva disposta l'ulteriore riduzione del pignoramento, liberando dal vincolo pignoratizio i lotti individuati ai nn. 2 e 5, parte attrice insisteva per l'estinzione dell'esecuzione anche in riferimento al lotto 1.
Si costituivano con la mandataria Controparte_1 Controparte_2
e con la mandataria
[...] Controparte_3 Controparte_4
chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 13.9.2022 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva rinviata,
sollecitando un esito transattivo.
All'udienza del 7.3.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 14.11.2023 veniva disposto un ulteriore rinvio per la verifica delle trattative.
In data 19.2.2024 si costituiva ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria di CP_7 CP_1 CP_1
con la mandataria riportandosi alle conclusioni da Controparte_2
quest'ultima formulate.
All'udienza del 20.2.2024, all'esito di un rinvio disposto ex officio, la causa è stata differita per valutare il possibile esito transattivo del giudizio.
All'udienza del 16.4.2024 la causa veniva rinvita per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 16.1.2025, premesso quanto all'eccezione formulata da parte attrice ex art. 186 bis
disp att. c.p.c., che l'ordinanza oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. fosse stata emessa da altro giudice, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In data 7.2.2025 si costituiva uale nuovo procuratore di , Controparte_8 Controparte_3
riportandosi ai precedenti scritti depositati dal precedente procuratore.
*****
L'opposizione è infondata.
Va premesso che all'esito dell'ordinanza emessa dal GE in data 26.2.2022, con la quale è stata disposta un'ulteriore riduzione parziale del pignoramento, l'oggetto delle doglianze deve ritenersi limitato all'eccepita sproporzione in riferimento al lotto 1, rispetto al quale con il presente giudizio parte attrice ha reiterato i motivi di opposizione.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 496 c.p.c., su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'arti. 495 c.p.c.
(disposizione che nel disciplinare il diverso istituto della conversione del pignoramento, fa riferimento al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti), il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.
In particolare, nella valutazione a cui è chiamato il giudice dell'esecuzione anche d'ufficio ex art. 496
c.p.c., il rapporto tra l'ammontare dei beni pignorati e le necessità del processo esecutivo non può
essere aprioristicamente determinato, posto che nel corso del processo sono consentiti gli interventi sia dei creditori privilegiati, che di quelli chirografari, i quali concorrono con il creditore procedente sul ricavato della vendita dei beni pignorati, alle condizioni e secondo le modalità stabiliti dal codice di rito.
Ebbene, il creditore pignorante, non potendo conoscere la somma complessiva che si dovrà pagare attraverso il processo esecutivo, è legittimato ad espropriare anche più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito ed il giudice, cui sia rappresentata – come nel caso che ci occupa – una ipotesi di espropriazione successiva, deve tener conto di questa eventualità, tanto che lo stesso procedimento di riduzione è discrezionale. (cfr. Cass. n. 3952/2006), non determinandosi in siffatte ipotesi un abuso dello strumento processuale.
Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha dato correttamente conto, in motivazione, delle contrapposte esigenze al cui bilanciamento è preordinata la disciplina del processo esecutivo (tutela del creditore procedente da un lato e tutela dei creditori intervenuti dall'altro), rilevando che ancorché dagli atti emergesse, in termini meramente matematici, una sproporzione tra l'importo complessivo pignorato e l'ammontare del credito per il quale il creditore procedente agiva,
occorreva anche tener conto del potenziale intervento di altri creditori e della connessa esigenza, in tale eventualità, di tutelare le aspettative dei creditori già parte dell'esecuzione in relazione all'inevitabile aumento dell'importo dei crediti da soddisfare.
Il necessario contemperamento delle suddette, contrapposte esigenze ha determinato il giudice a disporre una riduzione parziale del pignoramento, nonché una parziale sospensione delle operazioni di vendita. La decisione del GE, alla luce delle considerazioni che precedono risulta congruamente motivata tenuto conto, altresì, della necessità di attuare un bilanciamento tra la soddisfazione dei creditori anche potenziali con la tutale del debitore.
Tuttavia, deve rilevarsi, come tra l'altro, dedotto anche dalle parti convenute, che tale provvedimento è stato parzialmente modificato con ordinanza del 26.2.2022 con la quale il GE, oltre a rigettare l'istanza di sospensione formulata con il ricorso in opposizione, ha disposto un'ulteriore riduzione del pignoramento e la ripresa delle operazioni sul lotto 1, alla luce dell'iscrizione ipotecaria su tale bene a favore di nonché dei possibili ribassi propri della Controparte_3
vendita forzata e dei presumibili costi della procedura.
Ebbene se, da un lato, deve rilevarsi che sotto tale profilo l'ordinanza emessa sensi del combinato disposto degli artt. 487 e 496 c.p.c. non è stata oggetto di specifica opposizione ex art. 617 c.p.c.,
contenendo un provvedimento emesso ex officio, dall'altro, tale valutazione è intervenuta a modificare parzialmente la valutazione fatta propria dal GE con provvedimento del 17.9.2021.
Invero, richiamando proprio il necessario bilanciamento tra le esigenze dei creditori (soddisfazione del proprio credito anche in punto di spese vive per l'iter esecutivo) e la tutela del debitore dalla sproporzione del vincolo pignoratizio, è stata disposta un'ulteriore riduzione per i lotti 2 e 5, sebbene parziale alla luce del credito complessivo precisato dai creditori, come richiesto dall'opponente con il ricorso in esame.
Tale profilo, tuttavia, non consente l'accoglimento della spiegata opposizione in riferimento al lotto
1, giacché lungi dall'effettuare una mera operazione matematica tra valore dei cespiti e crediti, il giudice dell'esecuzione è chiamato a valutare, secondo un giudizio prognostico, ulteriori elementi quali le spese dell'esecuzione e delle operazioni di vendita, la necessità di tutelare le cause legittime di prelazione sui singoli beni, nonché la possibilità che intervengano altri creditori.
Tuttavia, l'ulteriore estinzione parziale dell'esecuzione disposta dal GE deve essere valutata in punto di spese di lite del presente giudizio, giacché il provvedimento emesso è intervenuto a modificare parzialmente la decisione del GE sull'iniziale istanza di riduzione formulata dall'esecutata.
Le spese di lite, dunque, vanno compensate integralmente tra le parti.
Alla luce di quanto motivato non sussistono i presupposti per la condanna dei creditori opposti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Grosseto, lì 14/7/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1160/2022, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Parte_1 C.F._1
Telamonio n. 31/A, presso lo studio degli avv.ti PAOLO TOZZI e GIACOMO CECCARIGLIA che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE
contro
(C.F. ), con la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIANLUCA CICCONETTI giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Bruno Buozzi n.
52, presso lo studio dell'avv. Alberto Solari;
e
(C.F. ) con la mandataria (C.F. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, cessionario di P.IVA_4 Controparte_5
già , rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_6
costituzione e risposta dagli avv.ti ROBERTO CALABRESI e ELISA GABOARDI ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
CONVENUTI
nonché (C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Sonnino n. CP_7 C.F._2
56, presso lo Studio dell'Avv. IRIS MILANO che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di intervento;
e
(C.F. in persona del Vicepresidente del Consiglio di Controparte_8 P.IVA_5
amministrazione, quale mandataria di rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_3
allegata all'atto di intervento dall'Avv. Renato Sardi ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC:
; Email_3
INTERVENUTI EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: merito di opposizione ex art. 617 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 88/2018
R.G.EI.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 14.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio costituisce il merito dell'opposizione agli atti esecutivi introdotto da Pt_1
all'esito dell'ordinanza emessa dal GE in data 26.2.2022 nell'ambito della procedura
[...]
esecutiva n. 88/2018 R.G.EI., che ha rigettato l'istanza cautelare dalla stessa proposta con ricorso in opposizione avverso l'ordinanza del GE del 17.9.2021.
Lamentava, invero, che con sentenza n. 979/2008, depositata in data 25.6.2008, la Corte d'Appello di
Firenze l'aveva condannata al pagamento delle spese di lite al creditore opposto;
a seguito del mancato pagamento di quanto dovuto il creditore opposto aveva quindi avviato la procedura esecutiva immobiliare n. 88/2018 RGE in suo danno per il recupero delle spese;
che la creditrice aveva tuttavia ecceduto nel disporre del mezzo esecutivo sottoponendo a pignoramento plurimi beni immobili, di valore complessivo tra euro 913.775,33 ed euro 1.134.279,47, come da perizia di parte allegata, e dunque del tutto sproporzionato rispetto al credito precettato di € 9.507,58. Inoltre,
alla luce della suddetta illegittima condotta, proponeva domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per abuso del mezzo esecutivo e i pregiudizi subiti a causa della condotta della creditrice.
In particolare, nel ricorso in opposizione parte attrice deduceva l'erroneità dell'ordinanza di riduzione parziale dei lotti 4 e 7, adottata dal GE in data 17.9.2021, in ragione della perdurante sproporzione tra i crediti intimati nell'esecuzione anche dai creditori intervenuti e il valore del compendio staggito, chiedendo, altresì, la liberazione dei beni di cui ai lotti nn. 1, 2 e 5. Ciò detto,
all'esito dell'ordinanza del 26.2.2022, con la quale, sebbene rigettando l'istanza cautelare veniva disposta l'ulteriore riduzione del pignoramento, liberando dal vincolo pignoratizio i lotti individuati ai nn. 2 e 5, parte attrice insisteva per l'estinzione dell'esecuzione anche in riferimento al lotto 1.
Si costituivano con la mandataria Controparte_1 Controparte_2
e con la mandataria
[...] Controparte_3 Controparte_4
chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 13.9.2022 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva rinviata,
sollecitando un esito transattivo.
All'udienza del 7.3.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 14.11.2023 veniva disposto un ulteriore rinvio per la verifica delle trattative.
In data 19.2.2024 si costituiva ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria di CP_7 CP_1 CP_1
con la mandataria riportandosi alle conclusioni da Controparte_2
quest'ultima formulate.
All'udienza del 20.2.2024, all'esito di un rinvio disposto ex officio, la causa è stata differita per valutare il possibile esito transattivo del giudizio.
All'udienza del 16.4.2024 la causa veniva rinvita per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 16.1.2025, premesso quanto all'eccezione formulata da parte attrice ex art. 186 bis
disp att. c.p.c., che l'ordinanza oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. fosse stata emessa da altro giudice, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In data 7.2.2025 si costituiva uale nuovo procuratore di , Controparte_8 Controparte_3
riportandosi ai precedenti scritti depositati dal precedente procuratore.
*****
L'opposizione è infondata.
Va premesso che all'esito dell'ordinanza emessa dal GE in data 26.2.2022, con la quale è stata disposta un'ulteriore riduzione parziale del pignoramento, l'oggetto delle doglianze deve ritenersi limitato all'eccepita sproporzione in riferimento al lotto 1, rispetto al quale con il presente giudizio parte attrice ha reiterato i motivi di opposizione.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 496 c.p.c., su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'arti. 495 c.p.c.
(disposizione che nel disciplinare il diverso istituto della conversione del pignoramento, fa riferimento al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti), il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.
In particolare, nella valutazione a cui è chiamato il giudice dell'esecuzione anche d'ufficio ex art. 496
c.p.c., il rapporto tra l'ammontare dei beni pignorati e le necessità del processo esecutivo non può
essere aprioristicamente determinato, posto che nel corso del processo sono consentiti gli interventi sia dei creditori privilegiati, che di quelli chirografari, i quali concorrono con il creditore procedente sul ricavato della vendita dei beni pignorati, alle condizioni e secondo le modalità stabiliti dal codice di rito.
Ebbene, il creditore pignorante, non potendo conoscere la somma complessiva che si dovrà pagare attraverso il processo esecutivo, è legittimato ad espropriare anche più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito ed il giudice, cui sia rappresentata – come nel caso che ci occupa – una ipotesi di espropriazione successiva, deve tener conto di questa eventualità, tanto che lo stesso procedimento di riduzione è discrezionale. (cfr. Cass. n. 3952/2006), non determinandosi in siffatte ipotesi un abuso dello strumento processuale.
Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha dato correttamente conto, in motivazione, delle contrapposte esigenze al cui bilanciamento è preordinata la disciplina del processo esecutivo (tutela del creditore procedente da un lato e tutela dei creditori intervenuti dall'altro), rilevando che ancorché dagli atti emergesse, in termini meramente matematici, una sproporzione tra l'importo complessivo pignorato e l'ammontare del credito per il quale il creditore procedente agiva,
occorreva anche tener conto del potenziale intervento di altri creditori e della connessa esigenza, in tale eventualità, di tutelare le aspettative dei creditori già parte dell'esecuzione in relazione all'inevitabile aumento dell'importo dei crediti da soddisfare.
Il necessario contemperamento delle suddette, contrapposte esigenze ha determinato il giudice a disporre una riduzione parziale del pignoramento, nonché una parziale sospensione delle operazioni di vendita. La decisione del GE, alla luce delle considerazioni che precedono risulta congruamente motivata tenuto conto, altresì, della necessità di attuare un bilanciamento tra la soddisfazione dei creditori anche potenziali con la tutale del debitore.
Tuttavia, deve rilevarsi, come tra l'altro, dedotto anche dalle parti convenute, che tale provvedimento è stato parzialmente modificato con ordinanza del 26.2.2022 con la quale il GE, oltre a rigettare l'istanza di sospensione formulata con il ricorso in opposizione, ha disposto un'ulteriore riduzione del pignoramento e la ripresa delle operazioni sul lotto 1, alla luce dell'iscrizione ipotecaria su tale bene a favore di nonché dei possibili ribassi propri della Controparte_3
vendita forzata e dei presumibili costi della procedura.
Ebbene se, da un lato, deve rilevarsi che sotto tale profilo l'ordinanza emessa sensi del combinato disposto degli artt. 487 e 496 c.p.c. non è stata oggetto di specifica opposizione ex art. 617 c.p.c.,
contenendo un provvedimento emesso ex officio, dall'altro, tale valutazione è intervenuta a modificare parzialmente la valutazione fatta propria dal GE con provvedimento del 17.9.2021.
Invero, richiamando proprio il necessario bilanciamento tra le esigenze dei creditori (soddisfazione del proprio credito anche in punto di spese vive per l'iter esecutivo) e la tutela del debitore dalla sproporzione del vincolo pignoratizio, è stata disposta un'ulteriore riduzione per i lotti 2 e 5, sebbene parziale alla luce del credito complessivo precisato dai creditori, come richiesto dall'opponente con il ricorso in esame.
Tale profilo, tuttavia, non consente l'accoglimento della spiegata opposizione in riferimento al lotto
1, giacché lungi dall'effettuare una mera operazione matematica tra valore dei cespiti e crediti, il giudice dell'esecuzione è chiamato a valutare, secondo un giudizio prognostico, ulteriori elementi quali le spese dell'esecuzione e delle operazioni di vendita, la necessità di tutelare le cause legittime di prelazione sui singoli beni, nonché la possibilità che intervengano altri creditori.
Tuttavia, l'ulteriore estinzione parziale dell'esecuzione disposta dal GE deve essere valutata in punto di spese di lite del presente giudizio, giacché il provvedimento emesso è intervenuto a modificare parzialmente la decisione del GE sull'iniziale istanza di riduzione formulata dall'esecutata.
Le spese di lite, dunque, vanno compensate integralmente tra le parti.
Alla luce di quanto motivato non sussistono i presupposti per la condanna dei creditori opposti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Grosseto, lì 14/7/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò