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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ OGGETTO
Opposizione Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, a ordinanza ingiunzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale (con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3834/24 R.G. Affari N. 3834/24
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 CRONOLOGICO ter cpc nel termine del giorno 25.03.2025, avente ad oggetto: N. _______________
“Opposizione a ordinanza ingiunzione”;
e vertente REPERTORIO
N. ______________ tra n. 040/2025 R.B. Prev.
, in proprio e quale legale rappr. p.t. della Parte_1
società Le Carni srl, rappresentata e difesa dall'avv. G. Melella del
Foro di Salerno in virtù di procura allegata al ricorso, elettivamente Discusso nel termine del 25.03.2025 con scambio di note domiciliato presso lo studio del difensore in Eboli, Via Ceffato, n. scritte ex art. 127 ter cpc 127;
Ricorrente
e
Deposito minuta
, in persona Controparte_1 _________________
del Presidente p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 3834/24 R.G. + 1 c/o pag. 1 PT CP_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 25.03.2025 la parte ricorrente ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 12.07.2024, , in Parte_1
proprio e in qualità di legale rappr. p.t. della società Le Carni srl, adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e impugnava l'ordinanza ingiunzione n. OI-001469438, notificata dall in data 15.06.2024, CP_1
relative a sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna dell'opposto al rimborso delle spese di lite. CP_1
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'odierna udienza la parte ricorrente ha discusso la causa, con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del
Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da , in proprio e nella qualità Parte_1
di legale rappr. p.t. della società Le Carni srl, è improcedibile.
Invero, agli atti del giudizio non si rinviene, allo stato, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente non CP_1
costituito in giudizio (cfr. il fascicolo telematico di parte ricorrente e il fascicolo telematico di ufficio), pur avendo la parte ricorrente nemmeno depositato le note scritte per l'odierna udienza: peraltro, la parte ricorrente non ha provveduto a depositare tale atto all'odierna udienza né tantomeno ha richiesto un termine per la notifica del ricorso alla parte resistente.
Giudizio n. 3834/24 R.G. + 1 c/o pag. 2 PT CP_1 In proposito, va precisato che ogni valutazione e statuizione sul punto costituisce un prius logico rispetto a qualsiasi altra statuizione, anche relativa all'eventuale cancellazione del giudizio dal ruolo per inattività delle parti ex artt. 181 e 309 cpc: infatti, la cancellazione del giudizio presuppone, comunque, che un giudizio sia stato correttamente instaurato fra le parti ovvero che si sia instaurato fra le parti un rapporto giuridico processuale, a seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, situazione che nel caso di specie non sembra essersi verificata, mancando agli atti la relativa documentazione.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione in ragione di quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da PT
, in proprio e nella qualità di legale rappr. p.t. della società
[...]
Le Carni srl, nei confronti dell' con ricorso depositato in data CP_1
12.07.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 25.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 3834/24 R.G. + 1 c/o pag. 3 PT CP_1