Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/05/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4417 /2021
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 15 maggio 2025 trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa iscritta al n. 4417/ 2021 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, in persona del legale rappr.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappr.to e difeso dall' Avv. NAPOLITANO FRANCESCO elett.te C.F._1
dom.to in Napoli, al Viale Augusto 162
Appellante
E
, rappr.ta e difesa dall' Avv. DI Controparte_1 C.F._2
TUORO PASQUALE, , elett.te dom.ta in VIALE REGINA ELENA C.F._3
44 80040 POLLENA TROCCHIA appellato
Nonchè nei confronti di
, residente in [...] Controparte_2
c.a.p. 80040;
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
In via del tutto preliminare, deve darsi atto che il deposito del presente provvedimento non è avvenuto nel giorno stesso fissato per l'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ciò che deve reputarsi possibile in ragione del principio, ormai generalizzato dall'art. 127 ter cpc (“Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”), atteso che tale norma non pone alcun limite quanto alla tipologia di provvedimento adottabile dal Giudice con tali modalità (cfr., Cass. Lav. n. 35109/2022).
L'atto di appello proposto da censura la sentenza n. Parte_1
965/2021, con la quale il Giudice di Pace di Sant'Anastasia, all'esito del giudizio R.G. 4965
/20 17, ha accolto la domanda risarcitoria spiegata dalla per le lesioni subite in CP_1
seguito al sinistro descritto in atti.
Di tanto si duole sostanzialmente l'appellante, che, con un primo articolato motivo, lamenta l'erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice a quo, per non aver tenuto conto delle contestazioni mosse avverso il Verbale di Pronto Soccorso e della (pretesa) documentazione inerente alla plurisinistrosità delle parti, (che avrebbero altresì reso dichiarazioni stragiudiziali contraddittorie), nonché per aver ritenuto provato il fatto storico alle luce dell'espletata (e contestata) prova per testi;
ancora, l'appellante lamenta: 2) l'omessa pronuncia in ordine alla fondatezza delle censure mosse dalla compagnia assicurativa alle risultanze della C.T.U. medico-legale; 3) l'erroneità del quantum liquidato e la non risarcibilità del danno morale;
4) l'erroneità degli onorari liquidati in sentenza ai sensi del
D.M. 140/12 e distratti in favore del procuratore dell'attrice.
Si è costituita in giudizio l'appellata , la quale, eccependo Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, ne ha chiesto il rigetto.
Nonostante la regolare notifica non si è costituito neppure in grado di appello, il responsabile civile : ne va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa viene decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza cartolare del 15 maggio 2025.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.; devono pertanto rigettarsi, perché infondate, l'eccezione di intempestività del gravame e quella di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c sollevata dall'appellato.
Nel dettaglio, la ha sostenuto che l'appello sarebbe stato proposto dopo CP_1
l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza appellata, notificata a Controparte_2
il 13 maggio 2021, e sarebbe pertanto tardivo alla stregua del principio sancito da Cassazione civile, sez. III, con sentenza del 29/09/2011 n. 19869, secondo cui …nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ovvero (come nella specie) processuale (c.d. “litisconsorzio unitario o quasi necessario”), è applicabile la regola
(propria delle cause inscindibili) dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti”. ,
Il Tribunale rileva all'uopo che il principio in esame è relativo alla decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione oltre i trenta giorni (sia per il notificante, sia per il notificatario) nei confronti di una sola delle parti;
dunque, la richiamata giurisprudenza ha ricordato che, nelle cause a litisconsorzio necessario, dalla notifica della sentenza decorrono i trenta giorni per proporre impugnazione nei confronti di tutte le parti. Ancora più incisivamente, poi, la
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32232 depositata il 21 novembre 2023, ha ulteriormente chiarito che dalla notifica della sentenza decorre il termine breve per impugnare nei confronti non solo del notificante ma anche delle altre parti del giudizio, ma solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che ciascuna delle parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza.
Nel caso in esame, dunque, la notifica della sentenza al responsabile civile era idonea ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione sia da parte del predetto che del notificante;
per l'effetto, sia la (notificante) che la (notificato), qualora CP_1 CP_2
avessero voluto impugnare, avrebbero dovuto a pena di inammissibilità proporre appello nei trenta giorni dalla notifica nei confronti di tutte le altre parti, ovvero anche nei confronti di
. Certamente, però, il termine breve non è decorso nei confronti della Parte_1
compagnia assicurativa che, pacificamente, non ha ricevuto la notifica della sentenza.
Deve ancora rilevarsi, quanto all'ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, che la
“specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata” (cfr. Cass. 23.4.2004, n.
7773). Nella specie in esame, l'appello è volto a contestare la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto sussistenti e provati i presupposti della domanda attorea
(fatto storico del sinistro, riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, ricorrenza ed entità dei danni risarcibili); dunque, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto provato il sinistro secondo le modalità descritte in citazione e riconosciuto la responsabilità esclusiva del veicolo dalla stessa garantito nel causare il sinistro, oltre che i danni individuati dal CTU ed il danno morale. §.Venendo al merito, con il primo motivo, la compagnia appellante ha innanzitutto lamentato che il certificato di Pronto soccorso n. 79069 emesso da uno dei presidi ospedalieri dell'ASL
NA 1 Centro non recherebbe il timbro e la firma del medico estensore, oltre ad essere illeggibile, analogamente al certificato di compiuta guarigione dell'istante (anch'esso privo di firma).
Ha inoltre ribadito che il marito della responsabile civile, in sede di Controparte_3 indagini private svolte dalla compagnia, avrebbe dapprima dichiarato “di non essere a conoscenza del sinistro avvenuto il 28/01/2016, nonché di essere unico conducente del veicolo Yamaha X Max intestato alla moglie, per poi mutare versione e dichiarare e che il motociclo per cui è causa fosse in uso dei suoi figli , , e di sapere Per_1 Per_2 Per_3
dell'incidente; ancora, ha lamentato il mancato esame delle risultanze della Banca Dati Ivas nonché dagli estratti Sic-Ania in relazione alla plurisinistrosità delle parti.
Tuttavia, l'appellante non ha versato agli atti la propria produzione di primo grado, né allegato al processo telematico la richiamata documentazione, pertanto, malgrado le contestazioni in esame siano astrattamente rilevanti ai fini della decisione, la fondatezza delle stesse non può essere verificata da questo giudice.
Infatti, essendo il processo civile un processo ad iniziativa di parte, qualora la parte non abbia depositato la propria produzione ( o abbia ritirato il fascicolo ex art. 169 c.p.c. e art. 77 norme att. c.p.c., e non abbia successivamente provveduto al relativo ri-deposito), il giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo al fine di rimettere in termini la stessa per il deposito o ad onerare la Cancelleria di alcuna attività di ricerca e/o ricostruzione degli atti, la cui mancanza risulta imputabile alla parte stessa, tenuta pertanto a sopportarne le conseguenze.
È invece possibile il giudizio circa l'idoneità dell'istruttoria orale espletata in primo grado, essendo stato acquisito il relativo fascicolo d'ufficio, contenente i verbali di causa.
Ebbene, la censura è infondata.
Ed infatti, il teste , escusso all'udienza del 15.10.2018, contrariamente a quanto Testimone_1
sostenuto dall'appellante, ha adeguatamente precisato luogo, ora, data e anno del sinistro, (cfr. Ricordo che il sinistro per il quale sono chiamata a testimoniare si verificò verso la fine del mese di gennaio del 2016…erano quasi le undici del mattino” ), ha chiarito il proprio punto di osservazione ed il tipo di veicoli coinvolti (cfr. mi trovavo a piedi in via Luca
Giordano di Cercola, …mi trovavo sul marciapiede proprio sul lato dello scooter…quando ho visto un motoveicolo tipo Xmax di colore scuro effettuare una manovra di sorpasso ad un'auto del tipo Toyota YG … di colore rosso… ” e /o le modalità dell'evento per cui la terza trasportata ebbe a riportare lesioni (cfr. il conducente della moto non riuscì a completare la manovra perché finiva per sbattere con il suo lato destro contro la fiancata sinistra della
Toyota e poi cadeva sul suo lato sinistro. A bordo dello scooter vi erano due persone, un ragazzo alla guida ed una ragazza che invece era seduta dietro…indossava il casco… si tolse il casco e vidi che era dolorante alla parte sinistra del capo, al gomito, alla caviglia ed al polso sinistro…).
Pertanto, la teste, che ha personalmente assistito all'incidente, e le cui dichiarazioni appaiono genuine e coerenti- ha confermato l'esistenza delle lesioni, e la compagnia assicurativa ha infondatamente eccepito la genericità delladeposizioni in esame, giacché la teste ha puntualmente descritto e chiarito l'esatta dinamica del sinistro, ricordando i tempi ed i luoghi di verificazione dello stesso, e provvedendo anche ad una adeguata descrizione delle conseguenze dannose riportate.
§§. Ancora, è infondato l'ulteriore motivo di gravame, con cui la compagnia assicurativa ha dedotto che il Giudice di Pace avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla fondatezza delle censure mosse alle risultanze della ctu laddove riconosce il nesso di causalità tra le lesioni ed il sinistro oggetto di causa.
Il Tribunale ritiene infatti che dette censure si palesino del tutto generiche ed, in definitiva, infondate. La CTU svoltasi in primo grado, dalle cui conclusioni non vi è motivo per discostarsi (in quanto puntualmente motivate), ha accertato il danno riportato dalla perizianda all'esito di un compiuto esame della documentazione medica agli atti, nonché, di esame diretto, pervenendo, poi, a dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro descritto e le lesioni riscontrate. Inoltre, dalla documentazione medica agli atti emerge una evidente concomitanza cronologica delle stesse con il sinistro. Per altro verso, il dott. CP_4
ha fornito esaurienti risposte alle note del CTP della compagnia (assente alle operazioni peritali), concludendo con una valutazione che si palesa, pertanto, priva di vizi.
Solo per completezza, quindi, nel confermare la decisione del giudice a quo anche sul capo in esame, va ribadito che, quando il giudice ritiene di conformarsi alle conclusioni della consulenza, non è tenuto a fornire una analitica motivazione tecnica, dovendo dar conto solo delle ragioni per cui ritiene di aderire alla stessa (Cass. Civ. N.ri 10222/09, 18688/07,
8355/07, 26694/06, 3191/06. 1143/94).
Per quanto concerne la lamentata carenza di indagini strumentali (già sul punto sent.
n.18773/2016, sent. n. 1272/2018; ord. n.22066/2018, 5820/2019 e 11218/2019), la Suprema
Corte ha avuto modo di chiarire che il legislatore, in considerazione dell'elevato numero di pretese risarcitorie esistente, ha richiesto un particolare rigore nella prova dei danni cd. micropermanenti. Tuttavia, il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere non può essere inteso nel senso che la prova della lesione debba essere fornita, nel caso di microlesioni, sempre e comunque con l'accertamento clinico strumentale (radiografie, TAC, risonanze magnetica, ecc.), con la conseguenza che è sempre e soltanto l'accertamento medico legale, che sia svolto in conformità alle leges artis, a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile (ord. n. 7753/2020).
Le predette censure appaiono, pertanto, prive di fondamento.
§§§. Il motivo di gravame concernente la non risarcibilità del danno morale a favore del danneggiato appare, invece, fondato.
Ed, infatti, per quanto concerne il danno morale deve rilevarsi come, in controtendenza rispetto alle conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite con le citate pronunce dell'anno
2008, la giurisprudenza più recente abbia riconosciuto la autonoma configurabilità, almeno sotto il profilo fenomenologico, del danno in esame: “In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale
e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164).
Tanto premesso, ai fini della prova, sebbene la giurisprudenza ritenga sufficiente il ricorso a massime di esperienza ed alle presunzioni, deve escludersi che il danno morale possa essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere oggetto di specifica prova ed autonomo accertamento, potendo in particolare condividersi l'opinione di quella giurisprudenza di merito secondo la quale “Il danneggiato può ottenere il risarcimento del danno morale subito, ulteriore rispetto
a quanto liquidato con criterio tabellare, solo se prova che circostanze specifiche ed eccezionali hanno causato una sofferenza soggettiva più grave di quanto normalmente riscontrato in casi simili” (cfr., Tribunale Napoli sez. VI, 19/05/2020, n.3538), prova mancata nella vicenda odierna.
Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame va parzialmente accolto con conseguente modifica della sentenza gravata, nella parte in cui nel liquidare il danno, riconosce a favore dell'appellata il risarcimento del danno morale. CP_1
§§§§. Quanto al motivo di appello concernente le spese di lite liquidate in primo grado, che, secondo la compagnia appellante, e stante il valore della controversia, sarebbero difformi rispetto al disposto del DM. 140/14, e calcolando i valori medi, (ritenuti comunque inadeguati, invocando la compagnia l'applicazione di quelli minimi), lo stesso deve ritenersi assorbito, provvedendo il Tribunale alla rideterminazione delle spese come da dispositivo.
Solo per completezza, si osserva che la censura concerne il potere discrezionale del giudice di liquidare le spese di lite entro la misura ritenuta opportuna purchè contenute entro la forbice dei cd. minimi e massimi inderogabili ( cfr., per il principio espresso, Cass. 28267/2018) ...
“nel vigore del D.M. 55/2014 (e a differenza del regime del D.M. 140/2012, il cui art. 1 comma settimo dispone che in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa), il giudice è tenuto liquidare a titolo di compenso somme non superiori al massimo e non inferiori al minimo”.
Le spese di lite del presente grado possono essere integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca conseguente al rigetto dell'eccezione di tardività dell'appello, al mancato esame delle deduzioni dell'appellante per omesso deposito della produzione e all'accoglimento di un unico motivo di gravame.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
-Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, esclude il riconoscimento in favore di dell'importo liquidato a titolo di danno Controparte_1
morale;
-ridetermina le spese di lite liquidate in primo grado in complessivi € 2090,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge con attribuzione;
-conferma nelle restanti parti la sentenza gravata.
-compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Nola, 15 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro