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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna
Lisa MARCONI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9150/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIORGIO Parte_1
BACCHELLI
ATTORI
contro
, contumaci Controparte_1 CP_2 ora con il patrocinio Controparte_3 Controparte_4 dell'avv. COLIVA MASSIMO
CONVENUTI
Sulle conclusioni rassegnate da:
- Parte attrice, come da note depositate l'11.6.25 (ove ha richiamato le “conclusioni di cui all'atto di citazione e ...insiste per l'accoglimento delle domande attoree. Con vittoria di spese di giudizio”)
- Parte convenuta come da note depositate il 12.6.25 (“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto. Col favore delle spese”)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Parte_1 CP_1
, e al fine di vedere accolte le seguenti
[...] CP_2 Controparte_3 conclusioni: “accertata e dichiarata la responsabilità civile concorsuale (anche presuntiva), in pagina 1 di 11 maniera paritetica (al 50%) o nella diversa percentuale che risulterà a seguito dell'istruttoria espletanda, del conducente alla guida dell'automezzo targato BG 623 CP_2
WB di proprietà di , nella causazione del sinistro di cui infra, avvenuto in data Controparte_1
21/11/2019, condannare il medesimo , il Sig. nonchè la CP_2 Controparte_1
in via alternativa o solidale e ciascuno secondo il proprio titolo, Controparte_5
al risarcimento integrale di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali, nulla escluso), subiti dagli attori, sia iure proprio, sia iure hereditatis, a seguito del sinistro stesso, a causa del quale
è deceduto, in data 13/12/2019, il loro congiunto sig. , danni da liquidarsi Persona_1 nella misura che risulterà provata e dovuta a seguito dell'istruttoria espletanda e nella percentuale del 50%, o nella diversa percentuale di responsabilità che verrà accertata a carico dei convenuti. Oltre rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, e oltre interessi legali sulla somma rivalutata, con la medesima decorrenza.
In ogni caso, con vittoria di spese giudiziali, inclusa IVA di rivalsa, il 4% per Previdenza
Forense e il 15% ex art. 14 Tariffa Professionale.
Ai soli fini del contributo unificato si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato.”
2. In particolare, parte attrice rappresenta che:
- il giorno 21/11/2019, intorno alle ore 10,10, percorreva via Mazzoni ad Persona_1
Anzola dell'Emilia alla guida dell'autovettura Fiat Punto (Tg. BM277 SL) con accanto la moglie, ; Parte_1
- l'autovettura, assicurata con era di proprietà del figlio di Controparte_6 Parte_1
, figlio del conducente;
[...]
- , giunto all'intersezione con via Terremare, in corrispondenza di un Persona_1 segnale di STOP avrebbe arrestato l'autovettura per un attimo e, non rilevando la presenza di altri mezzi, avrebbe proseguito la marcia girando a sinistra per immettersi nella predetta via;
- sopraggiungeva l'autovettura AUDI A4 (Tg. BG623 WB), assicurata
[...]
condotta da e di proprietà di . Precisamente, CP_3 CP_2 Controparte_1
l'AUDI A4 si trovava su Via Terremare e viaggiava in direzione di San Giovanni in Persiceto, provenendo da un tratto di strada con visibilità limitata per la presenza di un dosso. In tale frangente l'autovettura colpiva con la parte frontale il lato sinistro della Fiat Panda, impegnata nell'immissione su via Terremare;
- a causa del violento urto entrambi i mezzi finivano nel canale di scolo delle acque piovane adiacente a via Terremare, con frontale reclinato verso il basso;
pagina 2 di 11 - i soggetti coinvolti nel sinistro venivano portati al Pronto Soccorso ed il giorno 13/12/2019, poche settimane dopo il fatto, decedeva a causa delle lesioni riportate nel Persona_1 corso dell'incidente;
- sul luogo interveniva una pattuglia della Polizia Municipale Unione Terre D'acqua ed il rapporto redatto avrebbe dato conto di una corresponsabilità di e di nella Per_1 CP_2
causazione del sinistro;
- l'assicurazione della aveva risarcito integralmente i danni subiti dalla moglie CP_7 di ferita nel corso del sinistro nonché i danni dell'autovettura per un importo pari Per_1
al 30%.
Secondo la rappresentazione di parte attrice avrebbe guidato ad una velocità troppo CP_2
sostenuta in considerazione della scarsa visibilità di quel tratto di strada – limitata dalla presenza di un dosso – e comunque non prudenziale dal momento che si trovava in un centro abitato (con limite orario dei 50 km/h) ed in prossimità di un incrocio.
Peraltro, era presente sul luogo apposita segnaletica verticale che preavvisava della presenza dell'incrocio con una strada laterale collocata sulla destra, circostanza che avrebbe dovuto indurre a moderare la propria velocità, in considerazione anche del fondo bagnato della CP_2
strada.
Parte attrice, inoltre, evidenzia come nell'allegato Rapporto di incidente stradale redatto dalla
Polizia Locale intervenuta il giorno del sinistro si dava conto che non si era Persona_1 fermato al segnale di STOP, in violazione dell'art. 145 C.d.S., e che non aveva CP_2
opportunamente ridotto la velocità in un tratto di strada a visibilità limitata ed in prossimità di un incrocio, in violazione dell'art. 141 C.d.S.. Al rapporto era allegato, inoltre, il verbale di sommarie informazioni rese da , testimone oculare del sinistro. Testimone_1
Dall'allegata Consulenza Tecnica di parte (attrice) sarebbe emerso, in tesi, quanto segue:
- l'autovettura guidata da sarebbe giunta ad una velocità pari a circa 65 CP_2
km/h provenendo da un tratto di strada a visibilità limitata in quanto tratto ascedente;
- l'autovettura AUDI A4 avrebbe impattato con la Fiat Punto, impegnata nella manovra di immissione;
- il sito dell'impatto sarebbe da individuarsi all'interno della corsia centrale di immissione verso sinistra di via delle Terramare;
- l'urto avrebbe avuto luogo tra il frontale dell'AUDI A4 e la parte anteriore del fianco sinistro della;
CP_7
pagina 3 di 11 - dai calcoli effettuati, il pericolo sarebbe stato rilevabile circa 0,9 s prima della collisione, quando l'autovettura di si trovava a circa 16 metri di distanza;
CP_2
- se avesse proceduto alla velocità prudenziale esigibile pari a 40 km/h non si CP_2 sarebbe verificato l'impatto in quanto la Fiat Punto avrebbe avuto modo di percorrere ulteriori 5 metri e, quindi, disimpegnare la carreggiata;
- se avesse anche solo decelerato invece di deviare verso sinistra, sarebbe riuscito CP_2
ad evitare la sovrapposizione di traiettoria con la Fiat Punto.
L'attore ha, inoltre, prodotto la documentazione relativa al procedimento penale originato dal medesimo fatto (RGNR 3442/2020), rilevando che in tale ambito:
- il Pubblico Ministero – considerate le risultanze dell'attività del consulente tecnico medico-legale e di quello cinematico dal primo nominati in detto procedimento – aveva riconosciuto l'esistenza di un nesso causale tra il sinistro, il conseguente allettamento di per via delle lesioni riportate ed il decesso medesimo;
in base alla consulenza Pt_2
medico-legale effettuata in tale sede, infatti, il sig. era deceduto alcune Per_1
settimane dopo il sinistro proprio in ragione delle lesioni riportanti nel corso dello stesso.
Rinveniva, infatti, la causa della morte in una “sindrome da allettamento con insufficienza multi-organo terminale in esiti di politrauma stradale”.
Nello specifico, la consulenza medico-legale precisava: “è possibile affermare che, con elevato grado di probabilità, in relazione all'evento traumatico ed in particolare ai suoi esiti polifratturativi, si rendeva necessaria una prolungata immobilizzazione a letto ed in ambiente ospedaliero che implicava l'instaurarsi di una sindrome da allettamento refrattaria ed ingravescente. Tale quadro evolveva gradualmente in un'insufficienza multi- organo conclamata, esitante in un probabile evento aritmico cardiaco terminale verificatosi in data 13.12.2019” ed ancora “il sig. è deceduto in data Persona_1
13.12.2019 in regime di ricovero ospedaliero a causa delle dirette conseguenze del sinistro stradale del 21.11.2019 determinante un severo politraumatismo. Tale traumatismo determinava la necessità di un prolungato periodo di allettamento che esitava in una rottura del fragile equilibrio omeostatico del paziente sino all'insufficienza multiorgano e quini all'exitus. Sussiste, pertanto, nesso di causalità materiale tra le lesioni riportate a seguito del sinistro stradale in data 21.11.2019 ed il decesso”.
Infine, chiariva: “Postulando un urto con le medesime caratteristiche, ma avvenuto ad una velocità (deltaV) inferiore (40-50 km/h) è probabile che si sarebbero comunque instaurate lesioni traumatiche implicanti un ricovero in ambiente ospedaliero in condizioni di
pagina 4 di 11 ipomobilità-allettamento prolungatesi per alcuni giorni. In ragione dell'estrema fragilità del soggetto è altresì probabile che una condizione di ipomobilità perdurante per alcuni giorni in ambiente ospedaliero avrebbe a sua volta determinato una sindrome da allettamento che sarebbe evoluta verso l'exitus con tempi e modalità analoghi a quelli verificatisi nel caso specifico”
- il procedimento penale era esitato in un'assoluzione emessa in seguito a giudizio abbreviato dal Giudice per l'Udienza Preliminare con formula “perché il fatto non costituisce reato”;
- la statuizione assolutoria si basava sul fatto che il consulente tecnico del Pubblico
Ministero, nella propria relazione cinematica, aveva specificato che non poteva escludersi che – se anche avesse guidato ad una velocità inferiore, nel rispetto dei limiti CP_2
consentiti – l'evento letale si sarebbe comunque potuto verificare;
- trattasi di una conclusione non condivisa dall'attore che, di contro, fa richiamo alle diverse valutazioni del proprio consulente tecnico di parte.
Alla luce delle suesposte considerazioni, parte attrice chiede il risarcimento integrale dei danni subiti sia iure proprio che iure hereditatis. Rispetto alle spese materialmente sostenute dagli eredi produceva una serie di fatture legate all'attività funeraria ed al Servizio Pubbliche
Affissioni, nonché la fattura relativa al compenso del proprio ctp.
3. e sono rimasti contumaci. Controparte_1 CP_2
4. Si è costituita parte convenuta Controparte_8
depositando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: respingere le
[...]
domande di parte attrice poiché inammissibili, indeterminate e non provate, dichiarando unico responsabile del sinistro il signor Persona_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
-ammettere C.T.U. medico legale documentale sulla persona di per Parte_3 accertarne l'idoneità alla guida al momento del fatto;
-ci si oppone alla CTU medica sugli attori come richiesta in citazione poiché inammissibile, superflua, comunque esplorativa poiché non supportata da alcuna documentazione medica comprovante le conseguenze psico-fisiche reclamate dagli odierni attori.
Con vittoria di spese e dei compensi di causa.
Con riserva di ulteriormente dedurre.”
5. Nella comparsa di costituzione e risposta, disconoscendo la Controparte_4
ricostruzione attorea, evidenzia:
pagina 5 di 11 - preliminarmente come le condizioni di salute di fossero – già da prima del Persona_1
sinistro – fortemente compromesse. In particolare, secondo quanto riferito dalla moglie stessa, egli aveva avuto un infarto miocardico acuto negli anni '60 ed aveva una diagnosi di demenza dal 2014 (in ragione della quale era seguito presso il centro demenza;
produceva a tal fine parte della cartella clinica redatta all'Ospedale Maggiore di Bologna, nella quale a pagina 5 si darebbe conto di un deterioramento cognitivo di grado medio di nonché di “deficit Per_1
nel test di attenzione selettiva di apprendimento e memoria di lavoro, compromesso ragionamento astratto ed accesso al lessico fonologico. Deficitaria la programmazione visuo- spaziale e la pianificazione”)
Alla luce di tale quadro clinico, la convenuta assicurazione chiede, in via istruttoria, di accertare l'idoneità alla guida di mediante apposita CTU. Per_1
Il convenuto, inoltre, contesta la ricostruzione del sinistro operata dalla controparte, ritenendo che la responsabilità del sinistro debba attribuirsi esclusivamente alla vittima, la quale, alla guida della propria autovettura non si sarebbe arrestata al segnale di Stop. A tal fine produce la
Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero eseguita in sede penale sottolineando come da essa emergerebbe quanto segue:
- il sig. , alla guida dell'autovettura AUDI A4, percorreva via Terremare CP_2 con direzione Anzola dell'Emilia – San Giovanni in Persiceto;
- il sig. alla guida di una Fiat PUNTO, percorreva la laterale via Mazzoni e, Per_1 giunto all'intersezione, proseguiva la marcia;
- l'urto tra i due mezzi sarebbe stato di tipo fronto-laterale. Avrebbe coinvolto la parte anteriore sinistra dell'autovettura AUDI A4 e la fiancata anteriore sinistra della Fiat
PUNTO;
- l'urto sarebbe avvenuto all'interno della corsia di marcia della vettura AUDI A4, in prossimità della doppia linea di delimitazione tra la predetta corsia e quella di canalizzazione centrale, “secondo un assetto che vede la vettura AUDI A4 in deviazione verso sinistra, verosimilmente nell'intento di evitare in extremis la vettura Fiat in immissione” (pag. 16);
- in seguito all'urto entrambe le autovetture sono finite all'interno del fossato con l'anteriore rivolto verso i campi;
- prima dell'urto la Fiat PUNTO guidata da sarebbe transitata alla velocità di Per_1
34 km/h: “la velocità dell'urto porta ad escludere che essa si sia arrestata in corrispondenza della linea di stop su via Mazzoni” (pag. 17);
pagina 6 di 11 - nell'istante in cui la superava la linea di arresto iniziando l'immissione su via CP_7
Terramare, la distanza dal sito d'urto sarebbe stata di circa 6,50 m ed il tempo che separava dall'impatto sarebbe stato di 0.70 secondi. Nel medesimo istante l'AUDI A4 si sarebbe trovata a 12 metri dal sito d'urto;
- la fase precedente all'urto era compatibile con la tempistica corrispondente ad una sterzata del conducente ed anche con l'assenza di frenata “essendo il tempo a disposizione inferiore all'intervallo psicotecnico di reazione”. Da tale considerazione discendeva, secondo il CT del PM, che “per quanto dedotto, il sinistro, nelle modalità con cui è avvenuto è stato inevitabile” (pag. 17);
- in punto di conclusioni, si legge: “dallo studio della cinematica è emerso che nell'istante in cui l'autovettura FIAT si palesava come pericolo per il conducente della vettura AUDI
A4, immettendosi su via Terramare senza arrestarsi allo STOP, la vettura AUDI A4 distava circa 12 metri dall'urto e mancavano circa 0,70 secondi all'urto, circostanza che ha reso l'urto inevitabile. Infine è stata condotta l'analisi dell'evitabilità del sinistro, da cui è emerso che la vettura AUDI A4 avrebbe dovuto possedere una velocità di circa 23 km/h per evitare l'urto mediante frenata di emergenza.
Ciò introduce direttamente alle responsabilità del sinistro. Si ritiene che la causa del sinistro sia da ricondurre all'omessa precedenza da parte di , in Persona_1 violazione dell'art. 145 C.d.S..
ha violato l'art. 141 e 142 C.d.S, in quanto percorreva via Terremare in CP_2
direzione San Giovanni in Persiceto alla velocità di 60 km/h, anziché 50 km/h o prudenzialmente inferiore, stante la presenza dell'intersezione.
È tuttavia da evidenziare che il sinistro sarebbe stato evitato solo se la vettura AUDI A4 avesse posseduto una velocità di circa 23 km/h, tenore alquanto inferiore anche rispetto ad un'esigibile moderazione della velocità.
È pur vero che se la vettura AUDI A4 avesse proceduto a 40 km/h, velocità esigibile con le circostanze di luogo e di tempo, l'impatto sarebbe ugualmente avvenuto a tale velocità anziché 60 km/h, ma con verosimili danni ai mezzi e lesioni agli occupanti di entità inferiore.”
Secondo il convenuto, dunque, nessun addebito può muoversi a in quanto l'immissione CP_2
della vettura dell'attore era stata talmente repentina, imprevedibile e ravvicinata (12 metri) da non consentire alcuna manovra di emergenza e, dunque, tale da escludere la presunzione di cui all'art. 2054 c.c..
pagina 7 di 11 Nella propria comparsa il convenuto eccepisce, altresì, la genericità della domanda attorea con riferimento al quantum debeatur.
In punto di quantificazione del danno, il convenuto specifica che:
- le condizioni di salute in cui versava il de cuius prima del sinistro non potevano certo ritenersi irrilevanti con riferimento alla valutazione delle conseguenze in ordine al danno derivante dalla perdita del congiunto;
- Ad eccezione dell'indicazione delle spese materialmente sostenute dagli eredi, la domanda era priva di corretta quantificazione e di relativa prova. In particolare, con riferimento al danno biologico, infatti, l'attore non avrebbe prodotto né certificazioni mediche, né prescrizioni farmacologiche.
6. La causa è stata istruita documentalmente e mediante assunzione di prove orali.
Il teste escusso, ha affermato, in particolare, di aver assistito direttamente al Testimone_1
sinistro e che:
- Il giorno 21/11/2019 egli stava percorrendo la strada provinciale a bordo del proprio mezzo e si trovava dietro ad un'automobile di marca AUDI A4, ad una distanza approssimativa di circa
15/20 metri da detto mezzo;
- vedeva l'autovettura FIAT PUNTO sopraggiungere da una strada laterale senza fermarsi né rallentare in corrispondenza del segnale di STOP;
- l'AUDI A4 cercava di evitare lo scontro spostandosi nell'altra corsia, ma non riusciva ad evitare l'impatto ed entrambe le vetture finivano nel fossato;
- secondo la propria percezione, l'AUDI non era stata in grado di frenare in quanto si trovava già troppo vicina alla PUNTO. Egli, invece, era riuscito a sua volta ad evitare l'impatto in quanto si trovava a circa 15/20 metri dall'Audi.
Inutilmente tentata una conciliazione giudiziale, all'udienza del 17 giugno 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
7. La domanda è infondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono.
8. La S.C. ha avuto occasione di chiarire che <In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei
pagina 8 di 11 conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione>> (Cass. 29927/24).
Le consulenze in atti, la deposizione testimoniale di e le produzioni Testimone_1
documentali delle parti hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro occorso in data 21/11/2019 ad Anzola dell'Emilia intorno alle ore 10,10.
, alla guida di una FIAT PUNTO, si trovava su via Mazzoni e, nel girare a Persona_1
sinistra per immettersi su via Terremare, non si arrestava al segnale di STOP, così impattando l'autovettura AUDI A4 guidata da . CP_2
La suesposta ricostruzione trova preciso riscontro nel fatto che l'urto tra le automobili coinvolte sia avvenuto sulla corsia di pertinenza dell'AUDI A4 – in via Terramare – e nel fatto che l'urto stesso si sia concretizzato tra la parte frontale dell'AUDI A4 e la parte anteriore del fianco sinistro della . CP_7
Il sinistro sopra descritto ha determinato la morte di : la correlazione Persona_1 causale tra l'incidente ed il decesso costituisce un punto non contestato dalle parti. Egli, infatti, secondo la consulenza medico-legale del PM, moriva 22 giorno dopo, proprio in ragione delle lesioni riportate nel corso del sinistro e, in particolare, a causa dell'insorta “sindrome da allettamento con insufficienza multi-organo terminale in esiti di politrauma stradale”.
9. Posta l'evidente – e non contestata – responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e del danno evento che ne è disceso, il presente giudizio è teso ad accertare l'esistenza di una eventuale corresponsabilità in capo a , convenuto. CP_2
In altri termini, si è reso necessario comprendere se la conclamata violazione dell'art. 145
C.d.S. da parte del conducente della abbia avuto o meno una efficacia eziologica CP_7
esclusiva nella determinazione dell'incidente.
Nel caso in esame il CT del PM ha rappresentato nella perizia cinematica, concludendo, che < dallo studio della cinematica è emerso che nell'istante in cui l'autovettura si palesava CP_7
come pericolo per il conducente della vettura AUDI A4, immettendosi su via Terramare senza arrestarsi allo STOP, la vettura AUDI A4 distava circa 12 metri dall'urto e mancavano circa
0,70 secondi all'urto, circostanza che ha reso l'urto inevitabile. Infine è stata condotta l'analisi dell'evitabilità del sinistro, da cui è emerso che la vettura AUDI A4 avrebbe dovuto possedere una velocità di circa 23 km/h per evitare l'urto mediante frenata di emergenza.
pagina 9 di 11 Ciò introduce direttamente alle responsabilità del sinistro. Si ritiene che la causa del sinistro sia da ricondurre all'omessa precedenza da parte di , in violazione dell'art. Persona_1
145 C.d.S..
ha violato l'art. 141 e 142 C.d.S, in quanto percorreva via Terremare in CP_2
direzione San Giovanni in Persiceto alla velocità di 60 km/h, anziché 50 km/h o prudenzialmente inferiore, stante la presenza dell'intersezione.
È tuttavia da evidenziare che il sinistro sarebbe stato evitato solo se la vettura AUDI A4 avesse posseduto una velocità di circa 23 km/h, tenore alquanto inferiore anche rispetto ad un'esigibile moderazione della velocità.
È pur vero che se la vettura AUDI A4 avesse proceduto a 40 km/h, velocità esigibile con le circostanze di luogo e di tempo, l'impatto sarebbe ugualmente avvenuto a tale velocità anziché
60 km/h, ma con verosimili danni ai mezzi e lesioni agli occupanti di entità inferiore>>
Non risulta assolutamente provato che, laddove la velocità del fosse stata di 40 km/h non CP_2 sarebbe avvenuto l'impatto (tenuto conto che, diversamente da quanto allegato da parte attrice, la vittima, come dichiarato dal teste oculare escusso, non si era assolutamente fermata allo stop e che, come dimostrato nella perizia del ct del PM, al momento del superamento della linea d'arresto, la distanza dal sito d'urto della Fiat condotta dal de cuius era di soli 6,50 metri, mentre la distanza dell'Audi da tale sito era di soli 12 metri, v. perizia cinematica pag. 17; v. anche dichiarazioni del teste oculare in atti, cit.), rimanendo la circostanza una mera allegazione difensiva della parte attrice, salva inesigibile velocità di circa 23 km/h, come evidenziato dal CT del PM.
Nella perizia medico legale effettuata dal CT del PM, inoltre, si specifica, dopo un ragionato inquadramento della probabilità di lesioni traumatiche gravi in relazione a velocità di impatto pari a 60 km/h (inteso come delta V delle velocità dei veicoli antagonisti), che anche con un urto ad una <velocità (deltaV) inferiore (40-50 km/h) è probabile che si sarebbero instaurate lesioni traumatiche implicanti un ricovero in ambiente ospedaliero in condizioni di ipomobilità- allettamento prolungantesi per alcuni giorni. In ragione dell'estrema fragilità del soggetto è altresì probabile che una condizione di ipomobilità-allettamento perdurante per alcuni giorni in ambiente ospedaliero avrebbe a sua volta determinato una sindrome da ipomobilità- allettamento che sarebbe evoluta verso l'exitus con tempi e modalità analoghi a quelli verificatisi nel caso specifico. Vale la pena di specificare che, in riferimento al caso specifico e come desumibile dal diario clinico, la sindrome da allettamento esordiva molto rapidamente: già nelle prime ore successive al ricovero si manifestava un quadro sintomatologico tipico,
pagina 10 di 11 ovverosia un significativo decadimento delle funzioni cognitive, pur in assenza di significative lesioni neurologiche di natura traumatica, quantomeno evidenti radiologicamente>> (v. CTU pagg. 12 ss.).
Alla luce delle superiori considerazioni in punto di fatto e diritto, si concorda, pertanto, con la tesi di parte convenuta secondo cui l'immissione della vettura dell'attore era stata talmente repentina, imprevedibile e ravvicinata (12 metri) da non consentire alcuna manovra di emergenza e, dunque, tale da escludere la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.. Nel caso di specie, dunque, non può trovare applicazione la regola stabilita in materia di responsabilità concorsuale dall'art. 2054 comma 2 c.c. a tenore del quale: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Si tratta, infatti, come chiarito anche dalla giurisprudenza recente di legittimità succitata, di una presunzione con funzione meramente sussidiaria, operante solo laddove non sia possibile, in concreto, accertare le rispettive responsabilità (Cass. civ. Sez. III Sent., 19/02/2009, n. 4055). La ratio sottesa a questa regola, in effetti, è quella di introdurre un criterio di distribuzione paritaria di responsabilità in tutte le ipotesi in cui non sia possibile (contrariamente al caso in esame) ricostruire le modalità con cui
è avvenuto il sinistro o l'effettiva incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dello stesso.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm. nella misura media per le prime tre fasi di giudizio e nella misura minima per la fase decisoria (vista la compressione della stessa), tenuto conto del valore della lite (indeterminabile alto). Spese non rimborsabili alle parti contumaci.
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.
Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite che Parte_1 Parte_1 liquida a favore di , in persona del l.r.p.t., in euro 11.976,50 per compensi, Controparte_4 oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, ed oltre il 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali.
Bologna, lì 30.9.25
Il Giudice
Anna Lisa Marconi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna
Lisa MARCONI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9150/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIORGIO Parte_1
BACCHELLI
ATTORI
contro
, contumaci Controparte_1 CP_2 ora con il patrocinio Controparte_3 Controparte_4 dell'avv. COLIVA MASSIMO
CONVENUTI
Sulle conclusioni rassegnate da:
- Parte attrice, come da note depositate l'11.6.25 (ove ha richiamato le “conclusioni di cui all'atto di citazione e ...insiste per l'accoglimento delle domande attoree. Con vittoria di spese di giudizio”)
- Parte convenuta come da note depositate il 12.6.25 (“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto. Col favore delle spese”)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Parte_1 CP_1
, e al fine di vedere accolte le seguenti
[...] CP_2 Controparte_3 conclusioni: “accertata e dichiarata la responsabilità civile concorsuale (anche presuntiva), in pagina 1 di 11 maniera paritetica (al 50%) o nella diversa percentuale che risulterà a seguito dell'istruttoria espletanda, del conducente alla guida dell'automezzo targato BG 623 CP_2
WB di proprietà di , nella causazione del sinistro di cui infra, avvenuto in data Controparte_1
21/11/2019, condannare il medesimo , il Sig. nonchè la CP_2 Controparte_1
in via alternativa o solidale e ciascuno secondo il proprio titolo, Controparte_5
al risarcimento integrale di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali, nulla escluso), subiti dagli attori, sia iure proprio, sia iure hereditatis, a seguito del sinistro stesso, a causa del quale
è deceduto, in data 13/12/2019, il loro congiunto sig. , danni da liquidarsi Persona_1 nella misura che risulterà provata e dovuta a seguito dell'istruttoria espletanda e nella percentuale del 50%, o nella diversa percentuale di responsabilità che verrà accertata a carico dei convenuti. Oltre rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, e oltre interessi legali sulla somma rivalutata, con la medesima decorrenza.
In ogni caso, con vittoria di spese giudiziali, inclusa IVA di rivalsa, il 4% per Previdenza
Forense e il 15% ex art. 14 Tariffa Professionale.
Ai soli fini del contributo unificato si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato.”
2. In particolare, parte attrice rappresenta che:
- il giorno 21/11/2019, intorno alle ore 10,10, percorreva via Mazzoni ad Persona_1
Anzola dell'Emilia alla guida dell'autovettura Fiat Punto (Tg. BM277 SL) con accanto la moglie, ; Parte_1
- l'autovettura, assicurata con era di proprietà del figlio di Controparte_6 Parte_1
, figlio del conducente;
[...]
- , giunto all'intersezione con via Terremare, in corrispondenza di un Persona_1 segnale di STOP avrebbe arrestato l'autovettura per un attimo e, non rilevando la presenza di altri mezzi, avrebbe proseguito la marcia girando a sinistra per immettersi nella predetta via;
- sopraggiungeva l'autovettura AUDI A4 (Tg. BG623 WB), assicurata
[...]
condotta da e di proprietà di . Precisamente, CP_3 CP_2 Controparte_1
l'AUDI A4 si trovava su Via Terremare e viaggiava in direzione di San Giovanni in Persiceto, provenendo da un tratto di strada con visibilità limitata per la presenza di un dosso. In tale frangente l'autovettura colpiva con la parte frontale il lato sinistro della Fiat Panda, impegnata nell'immissione su via Terremare;
- a causa del violento urto entrambi i mezzi finivano nel canale di scolo delle acque piovane adiacente a via Terremare, con frontale reclinato verso il basso;
pagina 2 di 11 - i soggetti coinvolti nel sinistro venivano portati al Pronto Soccorso ed il giorno 13/12/2019, poche settimane dopo il fatto, decedeva a causa delle lesioni riportate nel Persona_1 corso dell'incidente;
- sul luogo interveniva una pattuglia della Polizia Municipale Unione Terre D'acqua ed il rapporto redatto avrebbe dato conto di una corresponsabilità di e di nella Per_1 CP_2
causazione del sinistro;
- l'assicurazione della aveva risarcito integralmente i danni subiti dalla moglie CP_7 di ferita nel corso del sinistro nonché i danni dell'autovettura per un importo pari Per_1
al 30%.
Secondo la rappresentazione di parte attrice avrebbe guidato ad una velocità troppo CP_2
sostenuta in considerazione della scarsa visibilità di quel tratto di strada – limitata dalla presenza di un dosso – e comunque non prudenziale dal momento che si trovava in un centro abitato (con limite orario dei 50 km/h) ed in prossimità di un incrocio.
Peraltro, era presente sul luogo apposita segnaletica verticale che preavvisava della presenza dell'incrocio con una strada laterale collocata sulla destra, circostanza che avrebbe dovuto indurre a moderare la propria velocità, in considerazione anche del fondo bagnato della CP_2
strada.
Parte attrice, inoltre, evidenzia come nell'allegato Rapporto di incidente stradale redatto dalla
Polizia Locale intervenuta il giorno del sinistro si dava conto che non si era Persona_1 fermato al segnale di STOP, in violazione dell'art. 145 C.d.S., e che non aveva CP_2
opportunamente ridotto la velocità in un tratto di strada a visibilità limitata ed in prossimità di un incrocio, in violazione dell'art. 141 C.d.S.. Al rapporto era allegato, inoltre, il verbale di sommarie informazioni rese da , testimone oculare del sinistro. Testimone_1
Dall'allegata Consulenza Tecnica di parte (attrice) sarebbe emerso, in tesi, quanto segue:
- l'autovettura guidata da sarebbe giunta ad una velocità pari a circa 65 CP_2
km/h provenendo da un tratto di strada a visibilità limitata in quanto tratto ascedente;
- l'autovettura AUDI A4 avrebbe impattato con la Fiat Punto, impegnata nella manovra di immissione;
- il sito dell'impatto sarebbe da individuarsi all'interno della corsia centrale di immissione verso sinistra di via delle Terramare;
- l'urto avrebbe avuto luogo tra il frontale dell'AUDI A4 e la parte anteriore del fianco sinistro della;
CP_7
pagina 3 di 11 - dai calcoli effettuati, il pericolo sarebbe stato rilevabile circa 0,9 s prima della collisione, quando l'autovettura di si trovava a circa 16 metri di distanza;
CP_2
- se avesse proceduto alla velocità prudenziale esigibile pari a 40 km/h non si CP_2 sarebbe verificato l'impatto in quanto la Fiat Punto avrebbe avuto modo di percorrere ulteriori 5 metri e, quindi, disimpegnare la carreggiata;
- se avesse anche solo decelerato invece di deviare verso sinistra, sarebbe riuscito CP_2
ad evitare la sovrapposizione di traiettoria con la Fiat Punto.
L'attore ha, inoltre, prodotto la documentazione relativa al procedimento penale originato dal medesimo fatto (RGNR 3442/2020), rilevando che in tale ambito:
- il Pubblico Ministero – considerate le risultanze dell'attività del consulente tecnico medico-legale e di quello cinematico dal primo nominati in detto procedimento – aveva riconosciuto l'esistenza di un nesso causale tra il sinistro, il conseguente allettamento di per via delle lesioni riportate ed il decesso medesimo;
in base alla consulenza Pt_2
medico-legale effettuata in tale sede, infatti, il sig. era deceduto alcune Per_1
settimane dopo il sinistro proprio in ragione delle lesioni riportanti nel corso dello stesso.
Rinveniva, infatti, la causa della morte in una “sindrome da allettamento con insufficienza multi-organo terminale in esiti di politrauma stradale”.
Nello specifico, la consulenza medico-legale precisava: “è possibile affermare che, con elevato grado di probabilità, in relazione all'evento traumatico ed in particolare ai suoi esiti polifratturativi, si rendeva necessaria una prolungata immobilizzazione a letto ed in ambiente ospedaliero che implicava l'instaurarsi di una sindrome da allettamento refrattaria ed ingravescente. Tale quadro evolveva gradualmente in un'insufficienza multi- organo conclamata, esitante in un probabile evento aritmico cardiaco terminale verificatosi in data 13.12.2019” ed ancora “il sig. è deceduto in data Persona_1
13.12.2019 in regime di ricovero ospedaliero a causa delle dirette conseguenze del sinistro stradale del 21.11.2019 determinante un severo politraumatismo. Tale traumatismo determinava la necessità di un prolungato periodo di allettamento che esitava in una rottura del fragile equilibrio omeostatico del paziente sino all'insufficienza multiorgano e quini all'exitus. Sussiste, pertanto, nesso di causalità materiale tra le lesioni riportate a seguito del sinistro stradale in data 21.11.2019 ed il decesso”.
Infine, chiariva: “Postulando un urto con le medesime caratteristiche, ma avvenuto ad una velocità (deltaV) inferiore (40-50 km/h) è probabile che si sarebbero comunque instaurate lesioni traumatiche implicanti un ricovero in ambiente ospedaliero in condizioni di
pagina 4 di 11 ipomobilità-allettamento prolungatesi per alcuni giorni. In ragione dell'estrema fragilità del soggetto è altresì probabile che una condizione di ipomobilità perdurante per alcuni giorni in ambiente ospedaliero avrebbe a sua volta determinato una sindrome da allettamento che sarebbe evoluta verso l'exitus con tempi e modalità analoghi a quelli verificatisi nel caso specifico”
- il procedimento penale era esitato in un'assoluzione emessa in seguito a giudizio abbreviato dal Giudice per l'Udienza Preliminare con formula “perché il fatto non costituisce reato”;
- la statuizione assolutoria si basava sul fatto che il consulente tecnico del Pubblico
Ministero, nella propria relazione cinematica, aveva specificato che non poteva escludersi che – se anche avesse guidato ad una velocità inferiore, nel rispetto dei limiti CP_2
consentiti – l'evento letale si sarebbe comunque potuto verificare;
- trattasi di una conclusione non condivisa dall'attore che, di contro, fa richiamo alle diverse valutazioni del proprio consulente tecnico di parte.
Alla luce delle suesposte considerazioni, parte attrice chiede il risarcimento integrale dei danni subiti sia iure proprio che iure hereditatis. Rispetto alle spese materialmente sostenute dagli eredi produceva una serie di fatture legate all'attività funeraria ed al Servizio Pubbliche
Affissioni, nonché la fattura relativa al compenso del proprio ctp.
3. e sono rimasti contumaci. Controparte_1 CP_2
4. Si è costituita parte convenuta Controparte_8
depositando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: respingere le
[...]
domande di parte attrice poiché inammissibili, indeterminate e non provate, dichiarando unico responsabile del sinistro il signor Persona_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
-ammettere C.T.U. medico legale documentale sulla persona di per Parte_3 accertarne l'idoneità alla guida al momento del fatto;
-ci si oppone alla CTU medica sugli attori come richiesta in citazione poiché inammissibile, superflua, comunque esplorativa poiché non supportata da alcuna documentazione medica comprovante le conseguenze psico-fisiche reclamate dagli odierni attori.
Con vittoria di spese e dei compensi di causa.
Con riserva di ulteriormente dedurre.”
5. Nella comparsa di costituzione e risposta, disconoscendo la Controparte_4
ricostruzione attorea, evidenzia:
pagina 5 di 11 - preliminarmente come le condizioni di salute di fossero – già da prima del Persona_1
sinistro – fortemente compromesse. In particolare, secondo quanto riferito dalla moglie stessa, egli aveva avuto un infarto miocardico acuto negli anni '60 ed aveva una diagnosi di demenza dal 2014 (in ragione della quale era seguito presso il centro demenza;
produceva a tal fine parte della cartella clinica redatta all'Ospedale Maggiore di Bologna, nella quale a pagina 5 si darebbe conto di un deterioramento cognitivo di grado medio di nonché di “deficit Per_1
nel test di attenzione selettiva di apprendimento e memoria di lavoro, compromesso ragionamento astratto ed accesso al lessico fonologico. Deficitaria la programmazione visuo- spaziale e la pianificazione”)
Alla luce di tale quadro clinico, la convenuta assicurazione chiede, in via istruttoria, di accertare l'idoneità alla guida di mediante apposita CTU. Per_1
Il convenuto, inoltre, contesta la ricostruzione del sinistro operata dalla controparte, ritenendo che la responsabilità del sinistro debba attribuirsi esclusivamente alla vittima, la quale, alla guida della propria autovettura non si sarebbe arrestata al segnale di Stop. A tal fine produce la
Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero eseguita in sede penale sottolineando come da essa emergerebbe quanto segue:
- il sig. , alla guida dell'autovettura AUDI A4, percorreva via Terremare CP_2 con direzione Anzola dell'Emilia – San Giovanni in Persiceto;
- il sig. alla guida di una Fiat PUNTO, percorreva la laterale via Mazzoni e, Per_1 giunto all'intersezione, proseguiva la marcia;
- l'urto tra i due mezzi sarebbe stato di tipo fronto-laterale. Avrebbe coinvolto la parte anteriore sinistra dell'autovettura AUDI A4 e la fiancata anteriore sinistra della Fiat
PUNTO;
- l'urto sarebbe avvenuto all'interno della corsia di marcia della vettura AUDI A4, in prossimità della doppia linea di delimitazione tra la predetta corsia e quella di canalizzazione centrale, “secondo un assetto che vede la vettura AUDI A4 in deviazione verso sinistra, verosimilmente nell'intento di evitare in extremis la vettura Fiat in immissione” (pag. 16);
- in seguito all'urto entrambe le autovetture sono finite all'interno del fossato con l'anteriore rivolto verso i campi;
- prima dell'urto la Fiat PUNTO guidata da sarebbe transitata alla velocità di Per_1
34 km/h: “la velocità dell'urto porta ad escludere che essa si sia arrestata in corrispondenza della linea di stop su via Mazzoni” (pag. 17);
pagina 6 di 11 - nell'istante in cui la superava la linea di arresto iniziando l'immissione su via CP_7
Terramare, la distanza dal sito d'urto sarebbe stata di circa 6,50 m ed il tempo che separava dall'impatto sarebbe stato di 0.70 secondi. Nel medesimo istante l'AUDI A4 si sarebbe trovata a 12 metri dal sito d'urto;
- la fase precedente all'urto era compatibile con la tempistica corrispondente ad una sterzata del conducente ed anche con l'assenza di frenata “essendo il tempo a disposizione inferiore all'intervallo psicotecnico di reazione”. Da tale considerazione discendeva, secondo il CT del PM, che “per quanto dedotto, il sinistro, nelle modalità con cui è avvenuto è stato inevitabile” (pag. 17);
- in punto di conclusioni, si legge: “dallo studio della cinematica è emerso che nell'istante in cui l'autovettura FIAT si palesava come pericolo per il conducente della vettura AUDI
A4, immettendosi su via Terramare senza arrestarsi allo STOP, la vettura AUDI A4 distava circa 12 metri dall'urto e mancavano circa 0,70 secondi all'urto, circostanza che ha reso l'urto inevitabile. Infine è stata condotta l'analisi dell'evitabilità del sinistro, da cui è emerso che la vettura AUDI A4 avrebbe dovuto possedere una velocità di circa 23 km/h per evitare l'urto mediante frenata di emergenza.
Ciò introduce direttamente alle responsabilità del sinistro. Si ritiene che la causa del sinistro sia da ricondurre all'omessa precedenza da parte di , in Persona_1 violazione dell'art. 145 C.d.S..
ha violato l'art. 141 e 142 C.d.S, in quanto percorreva via Terremare in CP_2
direzione San Giovanni in Persiceto alla velocità di 60 km/h, anziché 50 km/h o prudenzialmente inferiore, stante la presenza dell'intersezione.
È tuttavia da evidenziare che il sinistro sarebbe stato evitato solo se la vettura AUDI A4 avesse posseduto una velocità di circa 23 km/h, tenore alquanto inferiore anche rispetto ad un'esigibile moderazione della velocità.
È pur vero che se la vettura AUDI A4 avesse proceduto a 40 km/h, velocità esigibile con le circostanze di luogo e di tempo, l'impatto sarebbe ugualmente avvenuto a tale velocità anziché 60 km/h, ma con verosimili danni ai mezzi e lesioni agli occupanti di entità inferiore.”
Secondo il convenuto, dunque, nessun addebito può muoversi a in quanto l'immissione CP_2
della vettura dell'attore era stata talmente repentina, imprevedibile e ravvicinata (12 metri) da non consentire alcuna manovra di emergenza e, dunque, tale da escludere la presunzione di cui all'art. 2054 c.c..
pagina 7 di 11 Nella propria comparsa il convenuto eccepisce, altresì, la genericità della domanda attorea con riferimento al quantum debeatur.
In punto di quantificazione del danno, il convenuto specifica che:
- le condizioni di salute in cui versava il de cuius prima del sinistro non potevano certo ritenersi irrilevanti con riferimento alla valutazione delle conseguenze in ordine al danno derivante dalla perdita del congiunto;
- Ad eccezione dell'indicazione delle spese materialmente sostenute dagli eredi, la domanda era priva di corretta quantificazione e di relativa prova. In particolare, con riferimento al danno biologico, infatti, l'attore non avrebbe prodotto né certificazioni mediche, né prescrizioni farmacologiche.
6. La causa è stata istruita documentalmente e mediante assunzione di prove orali.
Il teste escusso, ha affermato, in particolare, di aver assistito direttamente al Testimone_1
sinistro e che:
- Il giorno 21/11/2019 egli stava percorrendo la strada provinciale a bordo del proprio mezzo e si trovava dietro ad un'automobile di marca AUDI A4, ad una distanza approssimativa di circa
15/20 metri da detto mezzo;
- vedeva l'autovettura FIAT PUNTO sopraggiungere da una strada laterale senza fermarsi né rallentare in corrispondenza del segnale di STOP;
- l'AUDI A4 cercava di evitare lo scontro spostandosi nell'altra corsia, ma non riusciva ad evitare l'impatto ed entrambe le vetture finivano nel fossato;
- secondo la propria percezione, l'AUDI non era stata in grado di frenare in quanto si trovava già troppo vicina alla PUNTO. Egli, invece, era riuscito a sua volta ad evitare l'impatto in quanto si trovava a circa 15/20 metri dall'Audi.
Inutilmente tentata una conciliazione giudiziale, all'udienza del 17 giugno 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
7. La domanda è infondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono.
8. La S.C. ha avuto occasione di chiarire che <In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei
pagina 8 di 11 conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione>> (Cass. 29927/24).
Le consulenze in atti, la deposizione testimoniale di e le produzioni Testimone_1
documentali delle parti hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro occorso in data 21/11/2019 ad Anzola dell'Emilia intorno alle ore 10,10.
, alla guida di una FIAT PUNTO, si trovava su via Mazzoni e, nel girare a Persona_1
sinistra per immettersi su via Terremare, non si arrestava al segnale di STOP, così impattando l'autovettura AUDI A4 guidata da . CP_2
La suesposta ricostruzione trova preciso riscontro nel fatto che l'urto tra le automobili coinvolte sia avvenuto sulla corsia di pertinenza dell'AUDI A4 – in via Terramare – e nel fatto che l'urto stesso si sia concretizzato tra la parte frontale dell'AUDI A4 e la parte anteriore del fianco sinistro della . CP_7
Il sinistro sopra descritto ha determinato la morte di : la correlazione Persona_1 causale tra l'incidente ed il decesso costituisce un punto non contestato dalle parti. Egli, infatti, secondo la consulenza medico-legale del PM, moriva 22 giorno dopo, proprio in ragione delle lesioni riportate nel corso del sinistro e, in particolare, a causa dell'insorta “sindrome da allettamento con insufficienza multi-organo terminale in esiti di politrauma stradale”.
9. Posta l'evidente – e non contestata – responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e del danno evento che ne è disceso, il presente giudizio è teso ad accertare l'esistenza di una eventuale corresponsabilità in capo a , convenuto. CP_2
In altri termini, si è reso necessario comprendere se la conclamata violazione dell'art. 145
C.d.S. da parte del conducente della abbia avuto o meno una efficacia eziologica CP_7
esclusiva nella determinazione dell'incidente.
Nel caso in esame il CT del PM ha rappresentato nella perizia cinematica, concludendo, che < dallo studio della cinematica è emerso che nell'istante in cui l'autovettura si palesava CP_7
come pericolo per il conducente della vettura AUDI A4, immettendosi su via Terramare senza arrestarsi allo STOP, la vettura AUDI A4 distava circa 12 metri dall'urto e mancavano circa
0,70 secondi all'urto, circostanza che ha reso l'urto inevitabile. Infine è stata condotta l'analisi dell'evitabilità del sinistro, da cui è emerso che la vettura AUDI A4 avrebbe dovuto possedere una velocità di circa 23 km/h per evitare l'urto mediante frenata di emergenza.
pagina 9 di 11 Ciò introduce direttamente alle responsabilità del sinistro. Si ritiene che la causa del sinistro sia da ricondurre all'omessa precedenza da parte di , in violazione dell'art. Persona_1
145 C.d.S..
ha violato l'art. 141 e 142 C.d.S, in quanto percorreva via Terremare in CP_2
direzione San Giovanni in Persiceto alla velocità di 60 km/h, anziché 50 km/h o prudenzialmente inferiore, stante la presenza dell'intersezione.
È tuttavia da evidenziare che il sinistro sarebbe stato evitato solo se la vettura AUDI A4 avesse posseduto una velocità di circa 23 km/h, tenore alquanto inferiore anche rispetto ad un'esigibile moderazione della velocità.
È pur vero che se la vettura AUDI A4 avesse proceduto a 40 km/h, velocità esigibile con le circostanze di luogo e di tempo, l'impatto sarebbe ugualmente avvenuto a tale velocità anziché
60 km/h, ma con verosimili danni ai mezzi e lesioni agli occupanti di entità inferiore>>
Non risulta assolutamente provato che, laddove la velocità del fosse stata di 40 km/h non CP_2 sarebbe avvenuto l'impatto (tenuto conto che, diversamente da quanto allegato da parte attrice, la vittima, come dichiarato dal teste oculare escusso, non si era assolutamente fermata allo stop e che, come dimostrato nella perizia del ct del PM, al momento del superamento della linea d'arresto, la distanza dal sito d'urto della Fiat condotta dal de cuius era di soli 6,50 metri, mentre la distanza dell'Audi da tale sito era di soli 12 metri, v. perizia cinematica pag. 17; v. anche dichiarazioni del teste oculare in atti, cit.), rimanendo la circostanza una mera allegazione difensiva della parte attrice, salva inesigibile velocità di circa 23 km/h, come evidenziato dal CT del PM.
Nella perizia medico legale effettuata dal CT del PM, inoltre, si specifica, dopo un ragionato inquadramento della probabilità di lesioni traumatiche gravi in relazione a velocità di impatto pari a 60 km/h (inteso come delta V delle velocità dei veicoli antagonisti), che anche con un urto ad una <velocità (deltaV) inferiore (40-50 km/h) è probabile che si sarebbero instaurate lesioni traumatiche implicanti un ricovero in ambiente ospedaliero in condizioni di ipomobilità- allettamento prolungantesi per alcuni giorni. In ragione dell'estrema fragilità del soggetto è altresì probabile che una condizione di ipomobilità-allettamento perdurante per alcuni giorni in ambiente ospedaliero avrebbe a sua volta determinato una sindrome da ipomobilità- allettamento che sarebbe evoluta verso l'exitus con tempi e modalità analoghi a quelli verificatisi nel caso specifico. Vale la pena di specificare che, in riferimento al caso specifico e come desumibile dal diario clinico, la sindrome da allettamento esordiva molto rapidamente: già nelle prime ore successive al ricovero si manifestava un quadro sintomatologico tipico,
pagina 10 di 11 ovverosia un significativo decadimento delle funzioni cognitive, pur in assenza di significative lesioni neurologiche di natura traumatica, quantomeno evidenti radiologicamente>> (v. CTU pagg. 12 ss.).
Alla luce delle superiori considerazioni in punto di fatto e diritto, si concorda, pertanto, con la tesi di parte convenuta secondo cui l'immissione della vettura dell'attore era stata talmente repentina, imprevedibile e ravvicinata (12 metri) da non consentire alcuna manovra di emergenza e, dunque, tale da escludere la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.. Nel caso di specie, dunque, non può trovare applicazione la regola stabilita in materia di responsabilità concorsuale dall'art. 2054 comma 2 c.c. a tenore del quale: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Si tratta, infatti, come chiarito anche dalla giurisprudenza recente di legittimità succitata, di una presunzione con funzione meramente sussidiaria, operante solo laddove non sia possibile, in concreto, accertare le rispettive responsabilità (Cass. civ. Sez. III Sent., 19/02/2009, n. 4055). La ratio sottesa a questa regola, in effetti, è quella di introdurre un criterio di distribuzione paritaria di responsabilità in tutte le ipotesi in cui non sia possibile (contrariamente al caso in esame) ricostruire le modalità con cui
è avvenuto il sinistro o l'effettiva incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dello stesso.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm. nella misura media per le prime tre fasi di giudizio e nella misura minima per la fase decisoria (vista la compressione della stessa), tenuto conto del valore della lite (indeterminabile alto). Spese non rimborsabili alle parti contumaci.
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.
Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite che Parte_1 Parte_1 liquida a favore di , in persona del l.r.p.t., in euro 11.976,50 per compensi, Controparte_4 oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, ed oltre il 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali.
Bologna, lì 30.9.25
Il Giudice
Anna Lisa Marconi
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