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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/05/2024, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 7 maggio 2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 429/2022 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Medici N. 252, C.F._1
SANT'AT MILITELLO (ME), presso lo studio dell'Avv. NOTARO
TERESA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. CAMMAROTO MARIA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di inabilità civile.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/02/2022 esponeva di Parte_1
aver presentato, in data 05.02.2019, domanda amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità civile;
di essere stato sottoposto a visita dalla competente che, in data 13.03.2019, lo aveva Organizzazione_1 riconosciuto “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sue età (L. 509/88 – L. 124/98) medio-grave 67% - 99%”; di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. 2835/19 R.G. di questo Tribunale, al fine dell'accertamento delle condizioni sanitarie utili per ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità civile sin dalla domanda amministrativa;
di aver ottenuto, in data 03.05.2021, Decreto di
Omologa con il quale gli era stato riconosciuto il requisito sanitario necessario al fine di ottenere la pensione di inabilità civile con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa;
di aver notificato il suddetto Decreto, in data
27.05.2021, presso la sede legale di Roma, ed in data 26.05.2021, presso il CP_1 procuratore costituito dell'Ente; di aver altresì inviato, in data 07.05.2021, modello AP70 al fine di ottenere la liquidazione della prestazione richiesta.
L'odierno ricorrente eccepiva che l'Ente, nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg., non aveva provveduto a corrispondere la pensione di inabilità civile. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità civile con decorrenza dal 05.02.2019, e che l' fosse CP_1
condannata al pagamento di tutte le somme dovute per i ratei maturati e non riscossi relativi al beneficio richiesto, oltre interessi legali come per legge, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 05.06.2023 eccependo la carenza del requisito anagrafico e reddituale. Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
L' , con la memoria di costituzione, ha eccepito la carenza del requisito CP_1
anagrafico e reddituale. Il ricorrente, con le note difensive autorizzate, depositate il 29.06.2023, ha eccepito, in via preliminare, la tardività dell'eccezione di
2 carenza del requisito anagrafico, in mancanza di specifica contestazione con il giudizio di merito susseguente al ricorso per a.t.p., nel merito l'infondatezza delle doglianze svolte dall'Ente.
Appare, dunque, necessario procedere ad una preliminare ricostruzione della disciplina del procedimento per a.t.p., alla luce dei più recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione.
Costituisce principio ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale "l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitari allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario" (Cass. n. 2587 del 2020; n. 9876 del 2019).
Ciò significa, agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p., che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe "difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (v., in tal senso,
Cass. n. 98742019, ed ivi ulteriori richiami).
Parimenti prima dell'omologa le parti hanno la possibilità di muovere le contestazioni che possono riguardare non solo le conclusioni cui è pervenuto il ctu ma pure investire i presupposti processuali e le condizioni dell'azione. La stessa
Corte di Cassazione, con le sentenze n. 22721 del 9/11/2016 e n. 22949 del
3 10/11/2016 (ma anche con le sentenze n. 20847 e 9876 del 2019 e con la sentenza n. 5719 del 2021), precisa proprio che “deve ritenersi che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa può avere ad oggetto gli aspetti preliminari che sono stati di verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso. In mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile”.
Senonchè, proprio di recente, con la sentenza n. 18377 del 2022 (ma anche con la sentenza n. 29272/2022 che ha ribadito lo stesso principio già affermato dalla
Sezioni Unite n. 12903 del 2021) la Corte di Cassazione ha puntualizzato, meglio chiarendo detta questione, che “la predicata definitività del decreto di omologa, come limite invalicabile per il giudice dell'omologa rispetto ad ogni contestazione attinente al requisito sanitario e alle altre condizioni dell'azione proposta (v., fra le altre, Cass. n. 11043 del 2020), attiene all'accertamento delle condizioni sanitarie, vincolante per l'ente previdenziale, e al contemperamento del procedimento sommario con la concreta utilità per il richiedente la prestazione, la quale potrebbe del tutto mancare se manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione al fine di evitare, come già ricordato, la proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario" (Cass. n. 28417/2020). Consegue all'essenza non dichiarativa del diritto alla pretesa, che proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non possano cristallizzarsi alla fase sommaria, con un'attitudine a divenire irretrattabili nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale”.
Si tratta di principi che questo giudicante condivide e fa propri, ritenendo pertanto che nessuna preclusione ad un ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato possa derivare dal vaglio preventivo effettuato dal giudice dell'ATP sulle condizioni e presupposti processuali dell'azione.
4 Nella specie pertanto va ritenuta ammissibile la doglianza relativa alla presunta carenza del requisito anagrafico del ricorrente, ancorchè mai fatta valere in sede di a.t.p. conclusosi con un definitivo decreto di omologa.
Detto ciò, nel merito, la domanda è meritevole di accoglimento.
Il requisito sanitario in capo al ricorrente è stato riconosciuto con decreto di omologa del 03.05.2021, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ossia dal 05.02.2019.
A tale data il ricorrente non aveva ancora compiuto i 67 anni e, dunque, ai sensi dell'art. 12 L. 118/2017, doveva essere considerato soggetto ultrasessantacinquenne con diritto della pensione di inabilità, e ciò sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Sulla scorta di tali considerazioni, e persistendo in capo al ricorrente i requisiti previsti dalla legge, anche quello retributivo, l' deve essere condanna al CP_1
pagamento in favore dello stesso della pensione di inabilità civile, con decorrenza dal 05.02.2019, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del procuratore antistatario come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ on ricorso depositato in data 09/02/2022 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto di ad ottenere la pensione di inabilità civile, Parte_1
con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore dell'avv. Teresa Notaro antistatario, liquidandole in euro
5 1.865,00, oltre c.p.a, i.v.a. e spese generali, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 7 maggio 2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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