Sentenza 27 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/10/2022, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2022
N. 01704/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00517/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 517 del 2018, proposto da:
- -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’Avv. Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e l’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, rappresentati e difesi, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
per l’annullamento
- del decreto commissariale straordinario in data 13 febbraio 2018, n. -OMISSIS-, di non accoglimento dell’istanza del sig. -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, diretta intesa a ottenere la concessione di un’elargizione pecuniaria ai sensi della legge n. 44/99;
- di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi comprese, ove occorra: la precedente nota negativa della stessa Prefettura di Lecce del 12 settembre 2014; la delibera del Comitato di Solidarietà assunta nella seduta dell’1 marzo 2016, di preavviso di diniego; nonché la relativa nota prefettizia di comunicazione prot. n. 88750 del 30 settembre 2016; le controdeduzioni della stessa Prefettura contenute nella nota del 13 gennaio 2017; la delibera di non accoglimento dell’istanza in questione assunta dal Comitato di Solidarietà nella seduta del 7 febbraio 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce.
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 20 ottobre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- il sig. -OMISSIS- impugna il Decreto n. -OMISSIS- del 13 febbraio 2018 con il quale il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura respingeva l’istanza dallo stesso ricorrente presentata, in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, per la concessione di un’elargizione ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (‘ Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura ’).
- il decreto era motivato nei sensi che seguono: « … Vista l’istanza presentata alla Prefettura di Lecce in data 03/09/09 con la quale il sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- e residente in [...], ha chiesto la concessione di un’elargizione, con provvisionale; Preso atto che con nota dell’11/01/2010 la Prefettura di Lecce, nell’esprimere parere contrario alla concessione della provvisionale, ha, tra l’altro comunicato che la locale Procura della Repubblica con nota del 30/12/09 ha riferito che ‘allo stato non sembra vi siano le condizioni per concedere alcuna provvisionale e pertanto, ai sensi degli artt. 3 e 17 della legge 44/99, esprime parere contrario alla concessione di essa’; Considerato che con decreto commissariale n. -OMISSIS- è stato disposto il non accoglimento dell’istanza di concessione della provvisionale per mancanza del parere favorevole espresso dal competente P.M. ai sensi dell’art. 17 della legge 44/99; Rilevato che la Prefettura, con nota del 12/9/2014, ha ritenuto che non sussistano di fatto i presupposti per la concessione del beneficio richiesto dall’istante, atteso che gli eventi lesivi dei quali il richiedente sarebbe stato vittima costituiscono i capi d’imputazione nel procedimento penale n. 13896/09/21 RGNR, a carico del sig. -OMISSIS- per il reato di simulazione di reato ed a carico di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- per l’imputazione di fraudolento danneggiamento di beni assicurati, accusati di aver, in concorso tra loro, falsamente denunciato il danneggiamento e la distruzione ad opera di ignoti delle serre facenti parte del compendio aziendale delle imprese a cui gli stessi fanno parte, al fine di conseguire l’indennizzo delle polizze assicurative; Considerato che il Comitato di solidarietà, nella seduta del 1/3/2016, ha deliberato, in conformità al parere espresso dalla Prefettura, il preavviso di diniego dell’istanza di elargizione in esame, perché non sussiste alcun danno ristorabile ai sensi della legge n. 44/99, rilevato che è stato comunicato che gli eventi lesivi dei quali l’istante sarebbe stato vittima, costituiscono i capi d’imputazione del procedimento penale n.13896/09/21 RGNR a carico dell’istante, come sopra specificato; Rilevato che la Prefettura, relativamente alle osservazioni presentate con nota del 13/1/2017, ha rappresentato che le stesse non rilevano ai fini di una possibile diversa conclusione del procedimento, in quanto confermano la pendenza di un procedimento penale a carico dell’istante. In ragione di ciò, considerata l’imputazione di danneggiamento fraudolento a carico dell’istante e la pendenza del p.p. diretto all’accertamento delle sue responsabilità, si conferma il parere sfavorevole già espresso, ritenendo che non sussistano di fatto i presupposti per la concessione del beneficio richiesto, atteso che gli elementi lesivi dei quali l’istante sarebbe rimasta vittima costituiscono, invero, oggetto dei capi d’imputazione a carico del medesimo; Considerato che il Comitato, nella seduta del 7/2/2018, nel ritenere inconferenti le osservazioni presentate dall’istante, ha deliberato il non accoglimento dell’istanza in esame, in conformità alle motivazioni del preavviso di diniego ed al rinnovato parere espresso dalla Prefettura con nota del 13/1/2017; Visti gli artt. 14 e 19 della legge n. 44/99 ed il D.P.R. n. 60/2014; Decreta il non accoglimento, per i suesposti motivi, dell’istanza presentata dal sig. -OMISSIS-, sopra generalizzato, intesa ad ottenere la concessione di un’elargizione, per i suesposti motivi ».
- venivano col presente gravame formulate le seguenti censure: violazione, falsa ed errata applicazione delle norme e dei principi di cui alla legge n. 44 del 1999, e in particolare degli artt. 3 e 4, nonché dell’art. 3 l. n. 241/90; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 DPR n. 60/2014; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, perplessità ed arbitrarietà dell’azione amministrativa; ingiustizia manifesta.
2.- Osservato che, in questa materia, « il Giudice regolatore della giurisdizione ha chiarito che per la concessione dei benefici di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 è prevista una procedura che si sviluppa in due fasi:
- la prima è di competenza del Prefetto che, una volta ricevuta la domanda per la concessione dell’elargizione, acquisisce gli elementi istruttori e fa una analisi e valutazione dei requisiti per la concessione del beneficio redigendo un rapporto sulla base delle risultanze istruttorie;
- la seconda, in cui Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura esamina il rapporto del Prefetto e la documentazione allegata e delibera l’accoglimento o meno della proposta.
Il procedimento si conclude con un decreto a firma del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative attive antiracket e antiusura.
L’istruttoria che il Prefetto deve compiere è disciplinata dall’art. 11 cit. legge ed è incentrata sull’accertamento che il richiedente è stato vittima di un delitto estorsivo, accertamento che avviene mediante informazioni degli organi di polizia e dell’Autorità giudiziaria e, qualora siano in corso indagini preliminari, con il parere del Pubblico Ministero competente.
In ordine all’ammontare del danno, il Prefetto può avvalersi della collaborazione di funzionari tecnici di amministrazione anche pubbliche, oppure di consulenti tecnici d’ufficio iscritti all’albo.
Per il Giudice regolatore della giurisdizione, dall’esame di tale procedura, simile a quella prevista per la liquidazione del beneficio delle vittime del terrorismo, emerge che l’attività della Pubblica Amministrazione non è improntata ad alcun potere discrezionale; nella specie l’attività della Pubblica Amministrazione non si estende alla valutazione di comparativi interessi pubblici e privati con la possibilità di valutare discrezionalmente se alle vittime di attività estorsiva spetti o meno il contributo, ma l’accertamento è limitato alla circostanza di fatto se il richiedente sia stato o meno vittima di un delitto da attività estorsiva ed all’entità dei danni causalmente derivati da tale attività.
Si tratta di un’attività valutativa di natura tecnica e, all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, segue necessariamente la concessione del beneficio, essendo stata già eseguita a monte dal legislatore la valutazione dell’interesse pubblico che giustifica la concessione del beneficio a tutti i soggetti colpiti da attività estorsiva (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 31 luglio 2017, n. 18983).
Più di recente il detto indirizzo è stato ribadito, precisandosi che le vittime di attività estorsive sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione del contributo previsto della legge 23 febbraio 1999, n. 44, artt. 1,3 e 10, essendo l’attività della Pubblica Amministrazione al riguardo, limitata all’accertamento dei presupposti per la concessione e dell’entità dei danni derivati, priva di ogni discrezionalità; ne consegue che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8508).
L’appartenenza alla giurisdizione al giudice ordinario delle controversie concernenti l’elargizione di benefici di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 è stata ribadita, anche di recente, dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 10 giugno 2022, n. 7642; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 9 giugno 2022, n. 1619; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 9 giugno 2022, n. 1032; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 7 giugno 2022, n. 1852; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 2 maggio 2022, n. 601) » (T.A.R. Sicilia Catania, IV, 27 luglio 2022, n. 2080).
3.- Ritenuto che:
- il ricorso in esame dev’essere dunque, per quanto fin qui esposto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo appunto quella dell’A.G.O. ( ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a. : « Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato »).
- la particolarità delle questioni trattate e la natura della decisione adottata giustificano, eccezionalmente, la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 517 del 2018 indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.