Art. 1. 1. Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , recante misure urgenti in materia di dighe, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994, n. 107, 14 aprile 1994, n. 237, e 20 giugno 1994, n. 398 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994, n. 107, 14 aprile 1994, n. 237, e 20 giugno 1994, n. 398 .