Versione
22 ottobre 1994
22 ottobre 1994
Art. 1. 1. Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , recante misure urgenti in materia di dighe, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994, n. 107, 14 aprile 1994, n. 237, e 20 giugno 1994, n. 398 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994, n. 107, 14 aprile 1994, n. 237, e 20 giugno 1994, n. 398 .
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 09/08/2012, n. 7332Provvedimento: […] La diversa incidenza di tale attività, in maniera logica e ragionevole, è stata commisurata anche alla grandezza dell'invaso, caratteristica, indicata all'articolo 1, comma 1, della legge n. 584 del 1994.Leggi di più...
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