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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 2497/2024
TRIBUNALE DI TRANI
Volontaria Giurisdizione
Il Giudice Tutelare
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.04.2025; considerate le dichiarazioni rese dalla IG.ra , la quale ha dichiarato: “preciso che Parte_1 io telefono a mia figlia unicamente per avere un suo sostegno affettivo, cosa che lei non mi riserva mai, benché abbia fatto in modo di darmi un O.s.s. che mi aiuta nell'accudimento e nella gestione della mia persona a casa perché come lei ben può vedere io ho problemi a deambulare. Ad ogni modo io guido senza problemi e mi avvalgo anche dell'aiuto di mio fratello che mi sostiene nella gestione amministrativa, come ad esempio il pagamento delle bollette e quanto di burocratico io debba fare. Devo fare pace con l'anaffettività di mia figlia, per il resto sto bene. Io non riesco a capire come mia figlia abbia fatto una querela e per cosa.” rilevato che la beneficianda è apparsa nel pieno possesso delle sue facoltà intellettive, nonché in un buono stato di salute fisica malgrado la difficoltà di deambulare, difficoltà questa che comunque non le impedisce di essere autosufficiente al punto da guidare la il proprio veicolo;
Parte_1 reputato che, dunque, la stessa sia pienamente capace di autodeterminarsi e che la richiesta di amministrazione di sostegno richiesta dalla figlia in suo favore sia ascrivibile unicamente al loro rapporto conflittuale;
considerato che anche di recente la Corte di Cassazione nell'ordinanza 7414 del marzo 2024 ha stabilito che il Giudice Tutelare è tenuto sempre a valutare e a tenere in considerazione le eIGenze espresse dal beneficiario, anche con disabilità psichiatrica, perché il diritto di quest'ultimo di essere informato e di esprimere la propria opinione sulle decisioni che lo riguardano – seppure da sottoporre a vaglio – costituisce uno spazio di libertà e di autodeterminazione incomprimibile;
visto il parere contrario all'accoglimento reso dal p.m.; letto l'art. 413 c.c.;
p.q.m.
rigetta la richiesta di amministrazione di sostegno in favore della IG.ra . Parte_1
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Trani, 08/06/2025
Il G.T. onorario (Ornella De Serio)
TRIBUNALE DI TRANI
Volontaria Giurisdizione
Il Giudice Tutelare
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.04.2025; considerate le dichiarazioni rese dalla IG.ra , la quale ha dichiarato: “preciso che Parte_1 io telefono a mia figlia unicamente per avere un suo sostegno affettivo, cosa che lei non mi riserva mai, benché abbia fatto in modo di darmi un O.s.s. che mi aiuta nell'accudimento e nella gestione della mia persona a casa perché come lei ben può vedere io ho problemi a deambulare. Ad ogni modo io guido senza problemi e mi avvalgo anche dell'aiuto di mio fratello che mi sostiene nella gestione amministrativa, come ad esempio il pagamento delle bollette e quanto di burocratico io debba fare. Devo fare pace con l'anaffettività di mia figlia, per il resto sto bene. Io non riesco a capire come mia figlia abbia fatto una querela e per cosa.” rilevato che la beneficianda è apparsa nel pieno possesso delle sue facoltà intellettive, nonché in un buono stato di salute fisica malgrado la difficoltà di deambulare, difficoltà questa che comunque non le impedisce di essere autosufficiente al punto da guidare la il proprio veicolo;
Parte_1 reputato che, dunque, la stessa sia pienamente capace di autodeterminarsi e che la richiesta di amministrazione di sostegno richiesta dalla figlia in suo favore sia ascrivibile unicamente al loro rapporto conflittuale;
considerato che anche di recente la Corte di Cassazione nell'ordinanza 7414 del marzo 2024 ha stabilito che il Giudice Tutelare è tenuto sempre a valutare e a tenere in considerazione le eIGenze espresse dal beneficiario, anche con disabilità psichiatrica, perché il diritto di quest'ultimo di essere informato e di esprimere la propria opinione sulle decisioni che lo riguardano – seppure da sottoporre a vaglio – costituisce uno spazio di libertà e di autodeterminazione incomprimibile;
visto il parere contrario all'accoglimento reso dal p.m.; letto l'art. 413 c.c.;
p.q.m.
rigetta la richiesta di amministrazione di sostegno in favore della IG.ra . Parte_1
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Trani, 08/06/2025
Il G.T. onorario (Ornella De Serio)