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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 10/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BIELLA
La Giudice Onoraria dott.sa Rita Buccetti visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 551 /2024 R.G. avente ad oggetto: accertamento usucapione promossa da: (c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Serena Meliga ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in LL via Nazario Sauro 9 ricorrente contro (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
v. LE domiciliato presso lo studio di quest'ultima in LL Via Duomo 8 e (c.f. ) Controparte_2 C.F._3 onatell domiciliata presso lo studio di quest'ultima in LL Galleria Leonardo da Vinci 32 resistenti
*** Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 21/05/2024 chiedeva che il Giudice accertasse e dichiarasse Parte_1 che l'immobile sito in LL via della Vittoria 91 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di LL Fg 626 part.17 sub 19 (bene comune non censibile) è stato nel continuo, pubblico, indisturbato ed esclusivo possesso e godimento dapprima dei danti causa dell'esponente e successivamente della ricorrente e, pertanto, che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione ex art. 1158 cod. civ. della piena ed esclusiva proprietà del suddetto bene in proprio favore nel contempo ordinando al Conservatore RRII di LL e alla competente Agenzia del Territorio di operare le trascrizioni e le necessarie volture con esonero da ogni
1 responsabilità. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio all'udienza del 7 gennaio 2025 il Giudice – preso atto della costituzione di parte convenuta CP_2 Pt_2
e della adesione alla domanda
[...]
la contumacia di parte convenuta Controparte_1
e, su richiesta di parte ricorrente, concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. Con successiva comparsa di costituzione in data 9 gennaio 2025 si costituiva in giudizio il convenuto Controparte_1 concludendo per l'accoglimento integrale della domanda come formulata da parte ricorrente. Con istanza congiunta in data 28 gennaio 2025 le parti chiedevano l'anticipazione dell'udienza già fissata per l'esame delle istanze istruttorie precisando congiuntamente le conclusioni in totale aderenza alla domanda formulata da parte ricorrente. All'udienza del 9 giugno 2025 il Giudice tratteneva la causa a riserva per la pronuncia ex art. 281 terdecies c.p.c . Il ricorso appare fondato e, come tale, meritevole di accoglimento. Ed invero, la ricorrente ha premesso di essere proprietaria di una unità immobiliare adibita a ristorante sita in Comune di LL via della Vittoria 91 censita al Catasto Fabbricati fg 626 part.17 sub 6 per averla acquistata in data 26 settembre 2022 dalla LL Immobiliare di LO CA BA & c. sas in liquidazione che, a sua volta ne era divenuta proprietaria in data 30.3.2005 per acquisto fattone da ER IP AR che ne era proprietaria dal 1971 (dapprima per la sola quota di ½ in comproprietà con e poi per intero Persona_1 giusta succession suddetta unità immobiliare fa parte di un complesso immobiliare composto da tre corpi di fabbrica (in parte di civile abitazione, in parte ad uso commerciale) a tre piani fuori terra e si sviluppa al piano terreno senza collegamenti ai piani superiori (dotati di accessi indipendenti da scale esterne). L'intero piano terreno ha formato oggetto di locazione commerciale da oltre trent'anni e i relativi locali adibiti ad attività di ristorazione da tempo immemore. A seguito della volontà dell'odierna ricorrente di procedere a ristrutturazione del locale emergevano difformità catastali tali per cui veniva individuato un locale al piano terreno, identificato come “int. 15”
2 non riportato in alcuna altro documento catastale e privo di un identificativo. Effettuate le ricerche del caso emergeva che detto vano veniva descritto come “ingresso comune int. 1 e 2” (rispettivamente il ristorante identificato sub 6/int. 1 e l'appartamento ai piani primo e secondo del corpo di fabbrica centrale identificato come sub.7/int.2.) rappresentato come parte comune e graficamente come scala di accesso all'unità al piano superiore. A seguito di segnalazione ai competenti uffici il Catasto qualificato “bene comune non censibile” assegnava il sub.19 (vedi doc.prod. sub.6). Detto vano è sempre stato utilizzato e mantenuto dalla odierna ricorrente e, prima di lei, dai propri danti causa sin dal 1990 mentre i signori e CP_1 CP_2 proprietari dell'unità abitativa distinta co di sub.9) non avevano la possibilità di accedere al vano né in via esclusiva né quale bene comune non avendo le chiavi di accesso al ristorante né risulta esser mai stata esperita dagli stessi alcuna azione di manutenzione o richiesta di rilascio nei confronti della odierna ricorrente. L'unità immobiliare di proprietà dei signori e ha formato oggetto di pignoramento CP_1 CP_2
e a esecuzione RGE n. 177/2009 del Tribunale di LL (estintasi per infruttuosità in data 19.2.2015) nell'ambito della quale è stata redatta relazione di stima da parte del CTU geom. in data 23.2.2009. Neppure in detta Per_2 relazione estim citato né descritto alcun ingresso comune o collegamento interno con il piano terreno (vedi doc.prod. sub. 14). Ad ulteriore conferma della mancanza di qualunque riferimento documentale al vano oggetto dell'odierna richiesta di usucapione parte ricorrente allega la mancanza di indicazioni e/o riferimenti alla scala di collegamento anche nel contratto di locazione stipulato in data 12.12.1990 dalla allora proprietaria ER IP AR (vedi doc.prod. sub. 10) nonché nell'atto di acquisto dell'immobile della LL Immobiliare di LO CA BA & C. (vedi doc.prod. 3) da cui si evince, per contro, come l'unità immobiliare adibita a ristorante fosse indipendente e autonoma rispetto alla unità immobiliare ad uso abitativo. Prosegue parte ricorrente allegando che i) dal 2005 al 2015 l'intero piano terreno (incluso l'attuale vano contraddistinto dal sub.19) è stato concesso in locazione alla
3 Trattoria Italia di E. ER & c. sas con contratto stipulato in data 25.5.2005 (vedi doc.prod. sub. 11); ii) dal 2005 al 2009 l'intero piano terreno (incluso il vano de quo) è stato concesso in sublocazione a (vedi doc,. prod. Sub.11 e 12) Parte_3 che vi ha eserc istorazione e bar utilizzando il vano in questione quale deposito derrate senza possibilità di accesso ai piani superiori risultando la scala interna di collegamento non più esistente in quanto murata;
ii) dal 2009 al 2021 l'intero piano terreno (incluso il vano de quo) è stato concesso in sublocazione a (vedi doc.prod. sub 11 e 13) Parte_4 che, parimenti, v ttività di ristorazione e bar utilizzando il vano in questione quale deposito derrate senza possibilità di accesso ai piani superiori risultando la scala interna di collegamento non più esistente in quanto murata;
iv) dal 2021 – risoltosi il contratto di sublocazione citato - l'allora proprietaria LL Immobiliare non ha più concesso in locazione l'immobile provvedendo alla chiusura di tutti gli accessi e inibendo l'ingresso a tutti i locali (compreso il vano de quo) essendo l'unica detentrice delle chiavi che ha conservato unitamente al bene sino alla vendita alla odierna ricorrente. Sulla scorta di tali premesse, unendo il proprio possesso a quello esercitato dai precedenti danti causa come sovra illustrato, in maniera esclusiva, continuativa non clandestina e pacifica, la signora ha richiesto col presente Pt_1 giudizio l'accertamento e la decla intervenuto acquisto per usucapione del vano censito quale bene comune alle unità immobiliari sub. 6 e 7 essendo il vano inglobato nell'immobile di sua proprietà e l'accesso al medesimo inibito a terzi. Le circostanze allegate in ricorso possono dirsi pacifiche in causa non solo non essendo state contestate dalle controparti nei rispettivi atti di costituzione, ma avendo, altresì, le parti convenute prestato adesione alla domanda di parte ricorrente. Alla luce di quanto sopra debbono ritenersi integrati gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà in capo al ricorrente. Ed invero, secondo l'orientamento granitico della Suprema Corte “ per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un
4 potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.” (cfr. ex plurimus Cass. 22.3.2013 n. 7332, Cass. Sez. II 8.5.2013 n. 10894 e 16.5.2013 n. 11903, Cass. 17.9.2013 n. 21191, Cass. 15.10.2014, Cass 30.4.2015 n. 8833, Cass. Sez. III 29.2.2016 n. 3923). Ciò posto, pare potersi concludere che parte ricorrente ha offerto la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, non solo del corpus, ma anche dell'animus laddove, secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto sulla cosa in quanto titolare del relativo diritto essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che esso, invece, appartenga ad altri (Cass. 2006/2857). Ogni ulteriore questione deve ritenersi disattesa e/o assorbita. In considerazione della convergenza delle conclusioni delle parti nonché della specifica congiunta richiesta anche in punto spese si dispone la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio
PQM
il Tribunale di LL in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: accerta e dichiara che l'immobile sito in LL via della Vittoria n.91 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di LL al fg 626 part.17 sub 19 (bene comune non censibile) è stato nel possesso continuo, pubblico indisturbato ed esclusivo dei danti causa di e successivamente della stessa e, per Parte_1
l'effetto dell'art.1158 cod. civ. l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà piena ed esclusiva del bene sito in LL via della Vittoria n.91 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di LL al fg 626 part.17 sub 19 (bene
5 comune non censibile) in favore di (c.f. Parte_1
) C.F._1
Ufficio della Conservatoria dei RRII di provvedere alla trascrizione della presente sentenza e alla Agenzia del Territorio competente di effettuare le necessarie volture con esonero da ogni responsabilità Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in LL, li 9 giugno 2025 La Giudice Onoraria dott.ssa Rita Buccetti
6
La Giudice Onoraria dott.sa Rita Buccetti visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 551 /2024 R.G. avente ad oggetto: accertamento usucapione promossa da: (c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Serena Meliga ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in LL via Nazario Sauro 9 ricorrente contro (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
v. LE domiciliato presso lo studio di quest'ultima in LL Via Duomo 8 e (c.f. ) Controparte_2 C.F._3 onatell domiciliata presso lo studio di quest'ultima in LL Galleria Leonardo da Vinci 32 resistenti
*** Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 21/05/2024 chiedeva che il Giudice accertasse e dichiarasse Parte_1 che l'immobile sito in LL via della Vittoria 91 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di LL Fg 626 part.17 sub 19 (bene comune non censibile) è stato nel continuo, pubblico, indisturbato ed esclusivo possesso e godimento dapprima dei danti causa dell'esponente e successivamente della ricorrente e, pertanto, che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione ex art. 1158 cod. civ. della piena ed esclusiva proprietà del suddetto bene in proprio favore nel contempo ordinando al Conservatore RRII di LL e alla competente Agenzia del Territorio di operare le trascrizioni e le necessarie volture con esonero da ogni
1 responsabilità. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio all'udienza del 7 gennaio 2025 il Giudice – preso atto della costituzione di parte convenuta CP_2 Pt_2
e della adesione alla domanda
[...]
la contumacia di parte convenuta Controparte_1
e, su richiesta di parte ricorrente, concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. Con successiva comparsa di costituzione in data 9 gennaio 2025 si costituiva in giudizio il convenuto Controparte_1 concludendo per l'accoglimento integrale della domanda come formulata da parte ricorrente. Con istanza congiunta in data 28 gennaio 2025 le parti chiedevano l'anticipazione dell'udienza già fissata per l'esame delle istanze istruttorie precisando congiuntamente le conclusioni in totale aderenza alla domanda formulata da parte ricorrente. All'udienza del 9 giugno 2025 il Giudice tratteneva la causa a riserva per la pronuncia ex art. 281 terdecies c.p.c . Il ricorso appare fondato e, come tale, meritevole di accoglimento. Ed invero, la ricorrente ha premesso di essere proprietaria di una unità immobiliare adibita a ristorante sita in Comune di LL via della Vittoria 91 censita al Catasto Fabbricati fg 626 part.17 sub 6 per averla acquistata in data 26 settembre 2022 dalla LL Immobiliare di LO CA BA & c. sas in liquidazione che, a sua volta ne era divenuta proprietaria in data 30.3.2005 per acquisto fattone da ER IP AR che ne era proprietaria dal 1971 (dapprima per la sola quota di ½ in comproprietà con e poi per intero Persona_1 giusta succession suddetta unità immobiliare fa parte di un complesso immobiliare composto da tre corpi di fabbrica (in parte di civile abitazione, in parte ad uso commerciale) a tre piani fuori terra e si sviluppa al piano terreno senza collegamenti ai piani superiori (dotati di accessi indipendenti da scale esterne). L'intero piano terreno ha formato oggetto di locazione commerciale da oltre trent'anni e i relativi locali adibiti ad attività di ristorazione da tempo immemore. A seguito della volontà dell'odierna ricorrente di procedere a ristrutturazione del locale emergevano difformità catastali tali per cui veniva individuato un locale al piano terreno, identificato come “int. 15”
2 non riportato in alcuna altro documento catastale e privo di un identificativo. Effettuate le ricerche del caso emergeva che detto vano veniva descritto come “ingresso comune int. 1 e 2” (rispettivamente il ristorante identificato sub 6/int. 1 e l'appartamento ai piani primo e secondo del corpo di fabbrica centrale identificato come sub.7/int.2.) rappresentato come parte comune e graficamente come scala di accesso all'unità al piano superiore. A seguito di segnalazione ai competenti uffici il Catasto qualificato “bene comune non censibile” assegnava il sub.19 (vedi doc.prod. sub.6). Detto vano è sempre stato utilizzato e mantenuto dalla odierna ricorrente e, prima di lei, dai propri danti causa sin dal 1990 mentre i signori e CP_1 CP_2 proprietari dell'unità abitativa distinta co di sub.9) non avevano la possibilità di accedere al vano né in via esclusiva né quale bene comune non avendo le chiavi di accesso al ristorante né risulta esser mai stata esperita dagli stessi alcuna azione di manutenzione o richiesta di rilascio nei confronti della odierna ricorrente. L'unità immobiliare di proprietà dei signori e ha formato oggetto di pignoramento CP_1 CP_2
e a esecuzione RGE n. 177/2009 del Tribunale di LL (estintasi per infruttuosità in data 19.2.2015) nell'ambito della quale è stata redatta relazione di stima da parte del CTU geom. in data 23.2.2009. Neppure in detta Per_2 relazione estim citato né descritto alcun ingresso comune o collegamento interno con il piano terreno (vedi doc.prod. sub. 14). Ad ulteriore conferma della mancanza di qualunque riferimento documentale al vano oggetto dell'odierna richiesta di usucapione parte ricorrente allega la mancanza di indicazioni e/o riferimenti alla scala di collegamento anche nel contratto di locazione stipulato in data 12.12.1990 dalla allora proprietaria ER IP AR (vedi doc.prod. sub. 10) nonché nell'atto di acquisto dell'immobile della LL Immobiliare di LO CA BA & C. (vedi doc.prod. 3) da cui si evince, per contro, come l'unità immobiliare adibita a ristorante fosse indipendente e autonoma rispetto alla unità immobiliare ad uso abitativo. Prosegue parte ricorrente allegando che i) dal 2005 al 2015 l'intero piano terreno (incluso l'attuale vano contraddistinto dal sub.19) è stato concesso in locazione alla
3 Trattoria Italia di E. ER & c. sas con contratto stipulato in data 25.5.2005 (vedi doc.prod. sub. 11); ii) dal 2005 al 2009 l'intero piano terreno (incluso il vano de quo) è stato concesso in sublocazione a (vedi doc,. prod. Sub.11 e 12) Parte_3 che vi ha eserc istorazione e bar utilizzando il vano in questione quale deposito derrate senza possibilità di accesso ai piani superiori risultando la scala interna di collegamento non più esistente in quanto murata;
ii) dal 2009 al 2021 l'intero piano terreno (incluso il vano de quo) è stato concesso in sublocazione a (vedi doc.prod. sub 11 e 13) Parte_4 che, parimenti, v ttività di ristorazione e bar utilizzando il vano in questione quale deposito derrate senza possibilità di accesso ai piani superiori risultando la scala interna di collegamento non più esistente in quanto murata;
iv) dal 2021 – risoltosi il contratto di sublocazione citato - l'allora proprietaria LL Immobiliare non ha più concesso in locazione l'immobile provvedendo alla chiusura di tutti gli accessi e inibendo l'ingresso a tutti i locali (compreso il vano de quo) essendo l'unica detentrice delle chiavi che ha conservato unitamente al bene sino alla vendita alla odierna ricorrente. Sulla scorta di tali premesse, unendo il proprio possesso a quello esercitato dai precedenti danti causa come sovra illustrato, in maniera esclusiva, continuativa non clandestina e pacifica, la signora ha richiesto col presente Pt_1 giudizio l'accertamento e la decla intervenuto acquisto per usucapione del vano censito quale bene comune alle unità immobiliari sub. 6 e 7 essendo il vano inglobato nell'immobile di sua proprietà e l'accesso al medesimo inibito a terzi. Le circostanze allegate in ricorso possono dirsi pacifiche in causa non solo non essendo state contestate dalle controparti nei rispettivi atti di costituzione, ma avendo, altresì, le parti convenute prestato adesione alla domanda di parte ricorrente. Alla luce di quanto sopra debbono ritenersi integrati gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà in capo al ricorrente. Ed invero, secondo l'orientamento granitico della Suprema Corte “ per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un
4 potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.” (cfr. ex plurimus Cass. 22.3.2013 n. 7332, Cass. Sez. II 8.5.2013 n. 10894 e 16.5.2013 n. 11903, Cass. 17.9.2013 n. 21191, Cass. 15.10.2014, Cass 30.4.2015 n. 8833, Cass. Sez. III 29.2.2016 n. 3923). Ciò posto, pare potersi concludere che parte ricorrente ha offerto la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, non solo del corpus, ma anche dell'animus laddove, secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto sulla cosa in quanto titolare del relativo diritto essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che esso, invece, appartenga ad altri (Cass. 2006/2857). Ogni ulteriore questione deve ritenersi disattesa e/o assorbita. In considerazione della convergenza delle conclusioni delle parti nonché della specifica congiunta richiesta anche in punto spese si dispone la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio
PQM
il Tribunale di LL in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: accerta e dichiara che l'immobile sito in LL via della Vittoria n.91 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di LL al fg 626 part.17 sub 19 (bene comune non censibile) è stato nel possesso continuo, pubblico indisturbato ed esclusivo dei danti causa di e successivamente della stessa e, per Parte_1
l'effetto dell'art.1158 cod. civ. l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà piena ed esclusiva del bene sito in LL via della Vittoria n.91 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di LL al fg 626 part.17 sub 19 (bene
5 comune non censibile) in favore di (c.f. Parte_1
) C.F._1
Ufficio della Conservatoria dei RRII di provvedere alla trascrizione della presente sentenza e alla Agenzia del Territorio competente di effettuare le necessarie volture con esonero da ogni responsabilità Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in LL, li 9 giugno 2025 La Giudice Onoraria dott.ssa Rita Buccetti
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