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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 434/2025 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/06/1984, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti, dagli Avv.ti Giuseppe Vinciguerra (PEC: e Email_1
Angelo Incardona (PEC: ; Email_2
appellante contro
(C.F. ), nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
25/08/1989, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Fabio
Cacciatore (PEC: ; Email_3 appellata
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO interveniente necessario pagina 1 di 9 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 107/2025, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, in data 28/01/2025, depositata e pubblicata in data 31/01/2025;
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del presente appello riformare la sentenza del
Tribunale di Agrigento del 31.01.2025 n. 107/2025 e per l'effetto:
- ritenere e dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione al Sig. per le ragioni sopra esposte;
Parte_1
- conseguentemente, condannare l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio o in subordine solo del presente grado del giudizio”; per l'appellata:
“Voglia, pertanto, l'Ecc.ma Corte di Appello, Rigettare l'Atto di Appello perché assolutamente infondato sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza impugnata;
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”; per il Procuratore Generale:
“chiede il rigetto dell'atto di appello e la conferma del provvedimento del Giudice di 1°, in considerazione della infondatezza delle doglianze e della esaustività e della correttezza del percorso motivazionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 107/2025 del 28/01/2025, depositata e pubblicata il 31/01/2025, il
Tribunale di Agrigento pronunciava la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e , i quali avevano contratto matrimonio in data 10/09/2021 (trascritto Parte_1 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Palma di Montechiaro, anno 2021, parte II, Serie A, numero 72), con addebito a carico del condannando Pt_1 quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 9 2. Con ricorso ex art. 473-bis.30 c.p.c., depositato il 28/02/2025, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma nella parte in cui ha pronunciato l'addebito della separazione a suo carico, per inesistenza dei presupposti, e l'ha condannato al pagamento delle spese di lite, chiedendo, conseguentemente, il rigetto della domanda di addebito e la condanna di al pagamento delle spese di Controparte_1
entrambi i gradi del giudizio o, in subordine, del solo secondo grado.
3. Con comparsa depositata il 10/06/2025 si è costituita in giudizio , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata, con condanna di al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Parte_1
4. In data 16/06/2025 il Sostituto Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
5. Sostituita l'udienza del giorno 11/07/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni.
6. La sentenza impugnata ha pronunciato l'addebito della separazione a carico del ritenendo provata la violenza dedotta dall'appellata , avvenuta Pt_1 Controparte_1 il 16 luglio 2023, richiamando, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte, secondo cui è sufficiente, ai fini della pronuncia di addebito, anche un solo episodio di violenza, “trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente
l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”.
7. Con il primo motivo di gravame ha dedotto la “erroneità della Parte_1
sentenza in fatto e in diritto per contraddittorietà della motivazione e disapplicazione di norme di legge”, in quanto il Tribunale di Agrigento, partendo da una errata applicazione e/o valutazione degli artt. 2697, 2730, 2733 e 2734 c.c. e 113, 115 e 116 c.p.c., nonché delle dichiarazioni rese dai coniugi alla prima udienza di comparizione, del 28/05/2024, sarebbe giunto a conclusioni errate “in fatto ed in diritto”.
7.1. In particolare, l'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure, senza alcun valido supporto probatorio, avrebbe ritenuto provato l'episodio di violenza fisica riferito dalla siccome avvenuto durante il litigio del 16 luglio 2023, basandosi CP_1 esclusivamente su quanto sostenuto e dichiarato dall'appellata e sulla documentazione fotografica dalla stessa allegata (raffigurante ematomi), ritenendo inoltre non contestato pagina 3 di 9 l'episodio da parte di esso appellante (che, in udienza, si era invece limitato a riferire di essersi difeso).
7.2. A parere dell'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le dichiarazioni da egli rese in udienza e mai contestate dalla , CP_1 nelle quali egli avrebbe sì “confessato” l'episodio del litigio del 16 luglio (confermando lo scontro fisico avuto con la moglie), ma fornendo una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta, che escluderebbe qualsivoglia atto di violenza nei confronti del coniuge.
7.3. L'appellante, nel precisare che le proprie dichiarazioni non sarebbero mai state smentite dalla moglie, ha rilevato che, quando alla confessione si accompagni la dichiarazione di altri fatti o circostanze tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto contestato, ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti, solo se la controparte contesti tali dichiarazioni il confidente avrebbe l'onere di provare i fatti e le circostanze aggiunte.
7.4. ha dedotto, inoltre, l'impossibilità di dimostrare le dichiarazioni Parte_1 rese (essendo i fatti sono avvenuti nella casa coniugale in assenza di testimoni) e l'assoluta compatibilità della documentazione fotografica prodotta dalla moglie con la ricostruzione dei fatti da egli operata, sostenendo che la presenza di ematomi sugli arti superiori della dimostrerebbe che egli è stato costretto ad afferrarle le braccia per sottrarsi CP_1 all'aggressione con le forbici.
7.5. In definitiva, il ha sostenuto che il Giudice di prime cure avrebbe violato, Pt_1 oltre all'art. 2734 c.c. in materia di dichiarazioni aggiunte alla confessione, l'art. 115 c.p.c., non avendo posto a fondamento della propria decisione i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite, nonché il successivo art. 116 c.p.c., non avendo valutato correttamente le prove acquisite e i documenti versati in atti.
7.6. In relazione a tale motivo di appello ha evidenziato, di contro, che il Controparte_1
non avrebbe fornito alcuna prova dell'opposta ricostruzione degli accadimenti. Pt_1
8. Con il secondo motivo di appello (consequenziale al primo) il ha dedotto Pt_1
l'erroneità e/o l'illegittimità della sentenza per erronea, contraddittoria ed illogica motivazione, asserendo, in particolare, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697
c.c. e 113, 115 e 116 c.p.c., dolendosi del fatto che il Tribunale, a supporto della propria pagina 4 di 9 statuizione, avrebbe richiamato un orientamento giurisprudenziale non applicabile al caso specie, posto che non vi sarebbe prova alcuna dell'unico episodio di violenza narrato da
. Controparte_1
8.1. Al riguardo, l'appellata ha replicato sostenendo che la prova della violenza da essa subita da parte del coniuge risulterebbe chiaramente dalle foto e dalla certificazione medica prodotte in primo grado, nonché dal cambio delle proprie abitudini di vita, dovuto ad un forte stato ansioso-depressivo, sopravvenuto proprio a seguito del “pestaggio” subito dal coniuge.
8.2. L'appellata ha ribadito, infatti, che dopo l'episodio del 16 luglio 2023 si sarebbe trasferita, in un primo momento, dai genitori;
successivamente, avrebbe costretto i genitori a trasferirsi da lei nelle ore notturne (avendo paura di rimanere da sola); inoltre, non si sarebbe recata al lavoro per dieci giorni, a causa della sopraggiunta crisi ansioso- depressiva.
9. Con il terzo motivo di appello, infine, ha dedotto l'erroneo governo Parte_1 delle spese di lite.
10. Il primo motivo di appello è infondato, per le motivazioni di seguito esposte.
10.1. Giova, innanzitutto, precisare che, per giurisprudenza consolidata, “nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed al fine della addebitabilità della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell'art. 2730 cod. civ., ma possono essere utilizzate - unitamente ad altri elementi probatori - quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali” (cfr. Cass.,
Sez. I, 4 aprile 2014, n. 7998).
10.2. Pertanto, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui, avendo egli
“confessato l'episodio del litigio del 16/07/2023 ma dando una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta” a quella rappresentata da controparte, e non avendo quest'ultima contestato, nei successivi scritti difensivi, tale diversa ricostruzione, egli sarebbe esonerato dall'onere di provare i fatti o/e le circostanze aggiunte (in definitiva, dall'onere di provare l'esclusione di qualsivoglia atto di violenza perpetrato nei confronti della coniuge).
pagina 5 di 9 10.3. Invero, costituendo la separazione personale dei coniugi materia di ordine pubblico, la ricostruzione dei fatti offerta dall'appellante con le dichiarazioni rese in sede di prima udienza (diametralmente opposta alla prospettazione dell'odierna appellata), lungi dal poter esser considerata alla stregua di una “confessione qualificata” – per tale intendendosi una dichiarazione resa da una parte in un processo che, oltre ad ammettere un fatto a sé sfavorevole, aggiunge circostanze o elementi che modificano o estinguono gli effetti del fatto confessato – è liberamente valutabile.
10.4. Contrariamente a quanto dedotto da , pertanto, non è ravvisabile, Parte_1 nella motivazione della sentenza impugnata, alcuna violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2730, 2733 e 2734 c.c., né dell'art. 116 c.p.c.
10.5. Va poi rilevato – come correttamente evidenziato dal Tribunale – che l'appellante non ha assolto all'onere di specifica contestazione dell'episodio del litigio del 16 luglio
2023, allegato da controparte.
In proposito, giova ricordare che, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del
1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione”
(così Cass., Sez. II, 19 aprile 2025, ord. n. 10374; cfr. anche Cass., Sez. II, 20 novembre
2008, n. 27596).
Ebbene, all'udienza del 28/05/2024 ha dichiarato: “(…) una domenica del Controparte_1
16 luglio 2023 è successo che l'ho svegliato per andare a comprare le sigarette, si è innervosito, si è scagliato contro di me, io stavo lavorando in cucina e per questo tenevo delle forbici in mano e ho fatto il gesto di difendermi, ma non avevo nessuna intenzione di utilizzarle, e lui mi ha aggredito provocandomi i lividi di cui alle foto;
da quel giorno gli ho chiesto di andare via di casa, ma non l'ho denunciato”.
ha invece dichiarato: “nego di aver adoperato violenza fisica nei confronti di Parte_1
mia moglie, rispetto all'episodio narrato in ricorso, preciso che ho dovuto difendermi afferrandole le braccia, in quanto lei, dapprima, ha iniziato a scagliarmi contro degli oggetti, poi, ha provato a graffiarmi e a colpirmi con le forbici che teneva in mano;
la discussione è nata per un pacchetto di
pagina 6 di 9 sigarette, che lei non era nelle condizioni di andare a comprare perché la sera prima aveva assunto alcol;
al di là di questo episodio non ci sono stati altri scontri fisici”.
In tutta evidenza, non ha affatto contestato l'episodio avvenuto il 16 Parte_1
luglio 2023 (da cui è scaturita la separazione di fatto dei coniugi), limitandosi a giustificare l'accaduto quale conseguenza del suo tentativo di difendersi dalla presunta aggressione della moglie.
Invero, le dichiarazioni dell'appellante (ribadite anche negli scritti difensivi successivi), non assurgono al rango di “specifica contestazione”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 115 e 167 c.p.c.
Peraltro, le dichiarazioni rese da trovano conferma nelle fotografie Controparte_1 versate in atti (contestate, ancora una volta, in via del tutto generica, dall'odierno appellante), in cui si evincono vistosissime ecchimosi sia negli arti superiori che nell'arto inferiore destro. Risulta, inoltre, che il giorno successivo all'episodio si è Controparte_1
sottoposta a radiografia all'arto superiore destro ed al piede destro (cfr. referto del
17/7/2023) e che dal 21/7/2023 si è assentata dal lavoro per sindrome ansioso-depressiva, come dalla stessa dedotto (cfr. certificato medico telematico del 21/7/2023).
10.6. Ciò posto sugli inequivocabili riscontri alla violenza dedotta dall'appellata, va osservato che la condotta di “legittima difesa” non è stata in alcun modo dimostrata, nel corso del giudizio, dall'appellante, come d'altronde già evidenziato dal Giudice di prime cure.
10.7. Ad ogni buon conto, anche ammettendo, in via di mera ipotesi, che il Pt_1 abbia reagito all'aggressione della , le eloquenti fotografie in atti (che CP_1
testimoniano le vaste ecchimosi e le evidenti contusioni riportate dalla donna) attestano la grave violenza perpetrata dal ai danni della coniuge, e l'assoluta sproporzione, Pt_1
quindi, della asserita “legittima difesa” rispetto al pericolo di aggressione da parte della
, in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 52 c.p. (richiamato dall'art. CP_1
2044 c.c.), ossia con il principio per cui la difesa deve esser proporzionata all'offesa subita.
10.8. Tanto premesso, l'iter argomentativo del Tribunale di Agrigento è immune da censure, non sussistendo alcuna violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e 115
c.p.c.
pagina 7 di 9 11. Il secondo motivo di appello, per le argomentazioni fin qui svolte, deve ritenersi parimenti infondato.
11.1. Come correttamente già evidenziato dal Tribunale, infatti, nel caso in cui la domanda di addebito sia stata formulata a causa delle violenze subite nel contesto endofamiliare, è ormai pacifico l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (così Cass., sez. VI-I, 22 marzo 2017, ord. n. 7388; nello stesso senso, cfr. Cass., sez. I, 14 gennaio 2011, ord. n.
817; Cass., sez. VI-I, 14 gennaio 2016, ord. n. 433; Cass., sez. I, 18 dicembre 2023, n.
35249; Cass., sez. I, 16 aprile 2025, ord. n. 10021).
11.2. Invero, le violenze fisiche violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da esser loro riconnessa incidenza causale preminente rispetto ad eventuali e preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. I, 7 agosto 2024, ord. n. 22294; Cass., Sez. I, 19 febbraio 2018, ord. n. 3925).
12. Il terzo motivo di appello, infine, è parimenti infondato, avuto riguardo all'accoglimento della domanda di addebito, in questa sede confermato, ed al corretto governo delle spese di lite da parte del Tribunale.
13. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in complessivi euro 3.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
14. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza n. 107/2025, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, in data 28/01/2025, depositata e pubblicata in data 31/01/2025;
- condanna al pagamento, in favore dell'appellata , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 3.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, l'11 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 434/2025 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/06/1984, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti, dagli Avv.ti Giuseppe Vinciguerra (PEC: e Email_1
Angelo Incardona (PEC: ; Email_2
appellante contro
(C.F. ), nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
25/08/1989, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Fabio
Cacciatore (PEC: ; Email_3 appellata
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO interveniente necessario pagina 1 di 9 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 107/2025, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, in data 28/01/2025, depositata e pubblicata in data 31/01/2025;
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del presente appello riformare la sentenza del
Tribunale di Agrigento del 31.01.2025 n. 107/2025 e per l'effetto:
- ritenere e dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione al Sig. per le ragioni sopra esposte;
Parte_1
- conseguentemente, condannare l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio o in subordine solo del presente grado del giudizio”; per l'appellata:
“Voglia, pertanto, l'Ecc.ma Corte di Appello, Rigettare l'Atto di Appello perché assolutamente infondato sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza impugnata;
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”; per il Procuratore Generale:
“chiede il rigetto dell'atto di appello e la conferma del provvedimento del Giudice di 1°, in considerazione della infondatezza delle doglianze e della esaustività e della correttezza del percorso motivazionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 107/2025 del 28/01/2025, depositata e pubblicata il 31/01/2025, il
Tribunale di Agrigento pronunciava la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e , i quali avevano contratto matrimonio in data 10/09/2021 (trascritto Parte_1 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Palma di Montechiaro, anno 2021, parte II, Serie A, numero 72), con addebito a carico del condannando Pt_1 quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 9 2. Con ricorso ex art. 473-bis.30 c.p.c., depositato il 28/02/2025, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma nella parte in cui ha pronunciato l'addebito della separazione a suo carico, per inesistenza dei presupposti, e l'ha condannato al pagamento delle spese di lite, chiedendo, conseguentemente, il rigetto della domanda di addebito e la condanna di al pagamento delle spese di Controparte_1
entrambi i gradi del giudizio o, in subordine, del solo secondo grado.
3. Con comparsa depositata il 10/06/2025 si è costituita in giudizio , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata, con condanna di al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Parte_1
4. In data 16/06/2025 il Sostituto Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
5. Sostituita l'udienza del giorno 11/07/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni.
6. La sentenza impugnata ha pronunciato l'addebito della separazione a carico del ritenendo provata la violenza dedotta dall'appellata , avvenuta Pt_1 Controparte_1 il 16 luglio 2023, richiamando, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte, secondo cui è sufficiente, ai fini della pronuncia di addebito, anche un solo episodio di violenza, “trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente
l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”.
7. Con il primo motivo di gravame ha dedotto la “erroneità della Parte_1
sentenza in fatto e in diritto per contraddittorietà della motivazione e disapplicazione di norme di legge”, in quanto il Tribunale di Agrigento, partendo da una errata applicazione e/o valutazione degli artt. 2697, 2730, 2733 e 2734 c.c. e 113, 115 e 116 c.p.c., nonché delle dichiarazioni rese dai coniugi alla prima udienza di comparizione, del 28/05/2024, sarebbe giunto a conclusioni errate “in fatto ed in diritto”.
7.1. In particolare, l'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure, senza alcun valido supporto probatorio, avrebbe ritenuto provato l'episodio di violenza fisica riferito dalla siccome avvenuto durante il litigio del 16 luglio 2023, basandosi CP_1 esclusivamente su quanto sostenuto e dichiarato dall'appellata e sulla documentazione fotografica dalla stessa allegata (raffigurante ematomi), ritenendo inoltre non contestato pagina 3 di 9 l'episodio da parte di esso appellante (che, in udienza, si era invece limitato a riferire di essersi difeso).
7.2. A parere dell'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le dichiarazioni da egli rese in udienza e mai contestate dalla , CP_1 nelle quali egli avrebbe sì “confessato” l'episodio del litigio del 16 luglio (confermando lo scontro fisico avuto con la moglie), ma fornendo una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta, che escluderebbe qualsivoglia atto di violenza nei confronti del coniuge.
7.3. L'appellante, nel precisare che le proprie dichiarazioni non sarebbero mai state smentite dalla moglie, ha rilevato che, quando alla confessione si accompagni la dichiarazione di altri fatti o circostanze tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto contestato, ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti, solo se la controparte contesti tali dichiarazioni il confidente avrebbe l'onere di provare i fatti e le circostanze aggiunte.
7.4. ha dedotto, inoltre, l'impossibilità di dimostrare le dichiarazioni Parte_1 rese (essendo i fatti sono avvenuti nella casa coniugale in assenza di testimoni) e l'assoluta compatibilità della documentazione fotografica prodotta dalla moglie con la ricostruzione dei fatti da egli operata, sostenendo che la presenza di ematomi sugli arti superiori della dimostrerebbe che egli è stato costretto ad afferrarle le braccia per sottrarsi CP_1 all'aggressione con le forbici.
7.5. In definitiva, il ha sostenuto che il Giudice di prime cure avrebbe violato, Pt_1 oltre all'art. 2734 c.c. in materia di dichiarazioni aggiunte alla confessione, l'art. 115 c.p.c., non avendo posto a fondamento della propria decisione i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite, nonché il successivo art. 116 c.p.c., non avendo valutato correttamente le prove acquisite e i documenti versati in atti.
7.6. In relazione a tale motivo di appello ha evidenziato, di contro, che il Controparte_1
non avrebbe fornito alcuna prova dell'opposta ricostruzione degli accadimenti. Pt_1
8. Con il secondo motivo di appello (consequenziale al primo) il ha dedotto Pt_1
l'erroneità e/o l'illegittimità della sentenza per erronea, contraddittoria ed illogica motivazione, asserendo, in particolare, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697
c.c. e 113, 115 e 116 c.p.c., dolendosi del fatto che il Tribunale, a supporto della propria pagina 4 di 9 statuizione, avrebbe richiamato un orientamento giurisprudenziale non applicabile al caso specie, posto che non vi sarebbe prova alcuna dell'unico episodio di violenza narrato da
. Controparte_1
8.1. Al riguardo, l'appellata ha replicato sostenendo che la prova della violenza da essa subita da parte del coniuge risulterebbe chiaramente dalle foto e dalla certificazione medica prodotte in primo grado, nonché dal cambio delle proprie abitudini di vita, dovuto ad un forte stato ansioso-depressivo, sopravvenuto proprio a seguito del “pestaggio” subito dal coniuge.
8.2. L'appellata ha ribadito, infatti, che dopo l'episodio del 16 luglio 2023 si sarebbe trasferita, in un primo momento, dai genitori;
successivamente, avrebbe costretto i genitori a trasferirsi da lei nelle ore notturne (avendo paura di rimanere da sola); inoltre, non si sarebbe recata al lavoro per dieci giorni, a causa della sopraggiunta crisi ansioso- depressiva.
9. Con il terzo motivo di appello, infine, ha dedotto l'erroneo governo Parte_1 delle spese di lite.
10. Il primo motivo di appello è infondato, per le motivazioni di seguito esposte.
10.1. Giova, innanzitutto, precisare che, per giurisprudenza consolidata, “nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed al fine della addebitabilità della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell'art. 2730 cod. civ., ma possono essere utilizzate - unitamente ad altri elementi probatori - quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali” (cfr. Cass.,
Sez. I, 4 aprile 2014, n. 7998).
10.2. Pertanto, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui, avendo egli
“confessato l'episodio del litigio del 16/07/2023 ma dando una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta” a quella rappresentata da controparte, e non avendo quest'ultima contestato, nei successivi scritti difensivi, tale diversa ricostruzione, egli sarebbe esonerato dall'onere di provare i fatti o/e le circostanze aggiunte (in definitiva, dall'onere di provare l'esclusione di qualsivoglia atto di violenza perpetrato nei confronti della coniuge).
pagina 5 di 9 10.3. Invero, costituendo la separazione personale dei coniugi materia di ordine pubblico, la ricostruzione dei fatti offerta dall'appellante con le dichiarazioni rese in sede di prima udienza (diametralmente opposta alla prospettazione dell'odierna appellata), lungi dal poter esser considerata alla stregua di una “confessione qualificata” – per tale intendendosi una dichiarazione resa da una parte in un processo che, oltre ad ammettere un fatto a sé sfavorevole, aggiunge circostanze o elementi che modificano o estinguono gli effetti del fatto confessato – è liberamente valutabile.
10.4. Contrariamente a quanto dedotto da , pertanto, non è ravvisabile, Parte_1 nella motivazione della sentenza impugnata, alcuna violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2730, 2733 e 2734 c.c., né dell'art. 116 c.p.c.
10.5. Va poi rilevato – come correttamente evidenziato dal Tribunale – che l'appellante non ha assolto all'onere di specifica contestazione dell'episodio del litigio del 16 luglio
2023, allegato da controparte.
In proposito, giova ricordare che, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del
1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione”
(così Cass., Sez. II, 19 aprile 2025, ord. n. 10374; cfr. anche Cass., Sez. II, 20 novembre
2008, n. 27596).
Ebbene, all'udienza del 28/05/2024 ha dichiarato: “(…) una domenica del Controparte_1
16 luglio 2023 è successo che l'ho svegliato per andare a comprare le sigarette, si è innervosito, si è scagliato contro di me, io stavo lavorando in cucina e per questo tenevo delle forbici in mano e ho fatto il gesto di difendermi, ma non avevo nessuna intenzione di utilizzarle, e lui mi ha aggredito provocandomi i lividi di cui alle foto;
da quel giorno gli ho chiesto di andare via di casa, ma non l'ho denunciato”.
ha invece dichiarato: “nego di aver adoperato violenza fisica nei confronti di Parte_1
mia moglie, rispetto all'episodio narrato in ricorso, preciso che ho dovuto difendermi afferrandole le braccia, in quanto lei, dapprima, ha iniziato a scagliarmi contro degli oggetti, poi, ha provato a graffiarmi e a colpirmi con le forbici che teneva in mano;
la discussione è nata per un pacchetto di
pagina 6 di 9 sigarette, che lei non era nelle condizioni di andare a comprare perché la sera prima aveva assunto alcol;
al di là di questo episodio non ci sono stati altri scontri fisici”.
In tutta evidenza, non ha affatto contestato l'episodio avvenuto il 16 Parte_1
luglio 2023 (da cui è scaturita la separazione di fatto dei coniugi), limitandosi a giustificare l'accaduto quale conseguenza del suo tentativo di difendersi dalla presunta aggressione della moglie.
Invero, le dichiarazioni dell'appellante (ribadite anche negli scritti difensivi successivi), non assurgono al rango di “specifica contestazione”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 115 e 167 c.p.c.
Peraltro, le dichiarazioni rese da trovano conferma nelle fotografie Controparte_1 versate in atti (contestate, ancora una volta, in via del tutto generica, dall'odierno appellante), in cui si evincono vistosissime ecchimosi sia negli arti superiori che nell'arto inferiore destro. Risulta, inoltre, che il giorno successivo all'episodio si è Controparte_1
sottoposta a radiografia all'arto superiore destro ed al piede destro (cfr. referto del
17/7/2023) e che dal 21/7/2023 si è assentata dal lavoro per sindrome ansioso-depressiva, come dalla stessa dedotto (cfr. certificato medico telematico del 21/7/2023).
10.6. Ciò posto sugli inequivocabili riscontri alla violenza dedotta dall'appellata, va osservato che la condotta di “legittima difesa” non è stata in alcun modo dimostrata, nel corso del giudizio, dall'appellante, come d'altronde già evidenziato dal Giudice di prime cure.
10.7. Ad ogni buon conto, anche ammettendo, in via di mera ipotesi, che il Pt_1 abbia reagito all'aggressione della , le eloquenti fotografie in atti (che CP_1
testimoniano le vaste ecchimosi e le evidenti contusioni riportate dalla donna) attestano la grave violenza perpetrata dal ai danni della coniuge, e l'assoluta sproporzione, Pt_1
quindi, della asserita “legittima difesa” rispetto al pericolo di aggressione da parte della
, in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 52 c.p. (richiamato dall'art. CP_1
2044 c.c.), ossia con il principio per cui la difesa deve esser proporzionata all'offesa subita.
10.8. Tanto premesso, l'iter argomentativo del Tribunale di Agrigento è immune da censure, non sussistendo alcuna violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e 115
c.p.c.
pagina 7 di 9 11. Il secondo motivo di appello, per le argomentazioni fin qui svolte, deve ritenersi parimenti infondato.
11.1. Come correttamente già evidenziato dal Tribunale, infatti, nel caso in cui la domanda di addebito sia stata formulata a causa delle violenze subite nel contesto endofamiliare, è ormai pacifico l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (così Cass., sez. VI-I, 22 marzo 2017, ord. n. 7388; nello stesso senso, cfr. Cass., sez. I, 14 gennaio 2011, ord. n.
817; Cass., sez. VI-I, 14 gennaio 2016, ord. n. 433; Cass., sez. I, 18 dicembre 2023, n.
35249; Cass., sez. I, 16 aprile 2025, ord. n. 10021).
11.2. Invero, le violenze fisiche violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da esser loro riconnessa incidenza causale preminente rispetto ad eventuali e preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. I, 7 agosto 2024, ord. n. 22294; Cass., Sez. I, 19 febbraio 2018, ord. n. 3925).
12. Il terzo motivo di appello, infine, è parimenti infondato, avuto riguardo all'accoglimento della domanda di addebito, in questa sede confermato, ed al corretto governo delle spese di lite da parte del Tribunale.
13. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in complessivi euro 3.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
14. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza n. 107/2025, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, in data 28/01/2025, depositata e pubblicata in data 31/01/2025;
- condanna al pagamento, in favore dell'appellata , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 3.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, l'11 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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