Articolo 4 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 3Articolo 5
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7 maggio 1958
Art. 4.

Sono considerati orfani di guerra coloro, dei quali il padre, o la madre, esercitante la patria potesta', sia morto in dipendenza degli eventi di cui all'art.
Entrata in vigore il 7 maggio 1958
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