CA
Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato Dott. Maria Sechi
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 72 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025.
Visto il ricorso pervenuto telematicamente in data 3.4.2025 con il quale ha chiesto la Parte_1
condanna del Ministero di Giustizia al pagamento di una somma equa e giusta, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, per l'eccessiva durata della procedura fallimentare, aperta nei confronti della società Pandì S.r.l., con sentenza n. 13/2008 del Tribunale di Cagliari dichiarativa di fallimento;
procedura ancora pendente.
La ricorrente ha lamentato che il procedimento presupposto ha avuto una complessiva durata di 16
anni, calcolata dalla data di esame dello stato passivo – 9.3.2009 – al 30.3.2025; la indicazione della durata del giudizio presupposto è corretta, considerato, come espressamente richiesto, il periodo intercorso tra la data di ammissione al passivo e sostanzialmente quella di deposito del presente ricorso.
Pertanto, il procedimento presupposto ha, allo stato, una durata irragionevole di dieci anni.
Dalla documentazione prodotta risulta che alla ammessa allo stato passivo per € 7.005,58 in Pt_1
privilegio e € 1.336,74 in chirografo, in data 31.3.2010 il Fondo di Garanzia ha provveduto al CP_1
riconoscimento e pagamento della somma di € 3.390,00 lordi a titolo di TFR.
Ciò posto, per la determinazione dell'indennizzo richiesto, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge
28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato a norma
dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la
violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della
natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione
alle condizioni personali della parte”.
pagina 1 di 3 Nella specie, dunque, si deve considerare l'esito raggiunto al momento della presentazione della domanda di ammissione al passivo della ricorrente, in particolare l'avvenuto soddisfacimento ad opera del Fondo di Garanzia , in parte, del credito ammesso, nonché il fatto che tale soddisfacimento è CP_1
intervenuto in breve lasso temporale rispetto alla data di insinuazione al passivo dei crediti della ricorrente, certamente entro il termine di sei anni;
con conseguente oggettiva e riduzione dell'importo rimasto insoddisfatto, sul quale soltanto il ritardo irragionevole del processo presupposto ha potuto esplicare effettiva incidenza, in termini di attenuazione della sofferenza o del patema morale sofferto dai ricorrenti per il ritardo nella definizione delle procedura.
Pertanto, in applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, si ritiene di dover determinare l'importo base annuale in € 300,00, tenuto conto della forbice prevista dall'art. 2 bis, riconoscendo la stessa giurisprudenza della Corte EDU congrua in astratto la somma di euro 500,00 per cause di natura economica (Cass. n. 14974/15, n. 5277/15), e giudicato come congrua nell'ormai prevalente e più
recente giurisprudenza della Corte Suprema in relazione alle procedure fallimentari (Cass.
16311/2014).
Pertanto, il danno nella specie liquidabile a favore della ricorrente, adeguato al pregiudizio dalla stessa concretamente subito, per i motivi sopra espressi, è pari a € 3.000,00, come peraltro richiesto, oltre gli interessi dalla data della domanda al saldo
Le spese della presente procedura sono liquidate ex D.M. 147/22, in relazione alla somma liquidata,
secondo la tabella n. 8 della tariffa forense rubricata procedimenti monitori (Cass. 16512/2020).
Deve infine disporsi la distrazione delle spese in favore dei difensori come da istanza.
P.Q.M.
Ingiunge al di pagare senza dilazione la somma di € 3.000,00, liquidata a Controparte_2
titolo di equa riparazione, in favore di con gli interessi legali dalla data della domanda Parte_1
al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura,
liquidate in € 473,00 per compensi professionali, € 28,50 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Maria Crocetta Meloni e Anna Maria Minafra.
Cagliari 15 aprile 2025
pagina 2 di 3 Il Consigliere delegato dott. Maria Sechi
pagina 3 di 3
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato Dott. Maria Sechi
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 72 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025.
Visto il ricorso pervenuto telematicamente in data 3.4.2025 con il quale ha chiesto la Parte_1
condanna del Ministero di Giustizia al pagamento di una somma equa e giusta, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, per l'eccessiva durata della procedura fallimentare, aperta nei confronti della società Pandì S.r.l., con sentenza n. 13/2008 del Tribunale di Cagliari dichiarativa di fallimento;
procedura ancora pendente.
La ricorrente ha lamentato che il procedimento presupposto ha avuto una complessiva durata di 16
anni, calcolata dalla data di esame dello stato passivo – 9.3.2009 – al 30.3.2025; la indicazione della durata del giudizio presupposto è corretta, considerato, come espressamente richiesto, il periodo intercorso tra la data di ammissione al passivo e sostanzialmente quella di deposito del presente ricorso.
Pertanto, il procedimento presupposto ha, allo stato, una durata irragionevole di dieci anni.
Dalla documentazione prodotta risulta che alla ammessa allo stato passivo per € 7.005,58 in Pt_1
privilegio e € 1.336,74 in chirografo, in data 31.3.2010 il Fondo di Garanzia ha provveduto al CP_1
riconoscimento e pagamento della somma di € 3.390,00 lordi a titolo di TFR.
Ciò posto, per la determinazione dell'indennizzo richiesto, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge
28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato a norma
dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la
violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della
natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione
alle condizioni personali della parte”.
pagina 1 di 3 Nella specie, dunque, si deve considerare l'esito raggiunto al momento della presentazione della domanda di ammissione al passivo della ricorrente, in particolare l'avvenuto soddisfacimento ad opera del Fondo di Garanzia , in parte, del credito ammesso, nonché il fatto che tale soddisfacimento è CP_1
intervenuto in breve lasso temporale rispetto alla data di insinuazione al passivo dei crediti della ricorrente, certamente entro il termine di sei anni;
con conseguente oggettiva e riduzione dell'importo rimasto insoddisfatto, sul quale soltanto il ritardo irragionevole del processo presupposto ha potuto esplicare effettiva incidenza, in termini di attenuazione della sofferenza o del patema morale sofferto dai ricorrenti per il ritardo nella definizione delle procedura.
Pertanto, in applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, si ritiene di dover determinare l'importo base annuale in € 300,00, tenuto conto della forbice prevista dall'art. 2 bis, riconoscendo la stessa giurisprudenza della Corte EDU congrua in astratto la somma di euro 500,00 per cause di natura economica (Cass. n. 14974/15, n. 5277/15), e giudicato come congrua nell'ormai prevalente e più
recente giurisprudenza della Corte Suprema in relazione alle procedure fallimentari (Cass.
16311/2014).
Pertanto, il danno nella specie liquidabile a favore della ricorrente, adeguato al pregiudizio dalla stessa concretamente subito, per i motivi sopra espressi, è pari a € 3.000,00, come peraltro richiesto, oltre gli interessi dalla data della domanda al saldo
Le spese della presente procedura sono liquidate ex D.M. 147/22, in relazione alla somma liquidata,
secondo la tabella n. 8 della tariffa forense rubricata procedimenti monitori (Cass. 16512/2020).
Deve infine disporsi la distrazione delle spese in favore dei difensori come da istanza.
P.Q.M.
Ingiunge al di pagare senza dilazione la somma di € 3.000,00, liquidata a Controparte_2
titolo di equa riparazione, in favore di con gli interessi legali dalla data della domanda Parte_1
al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura,
liquidate in € 473,00 per compensi professionali, € 28,50 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Maria Crocetta Meloni e Anna Maria Minafra.
Cagliari 15 aprile 2025
pagina 2 di 3 Il Consigliere delegato dott. Maria Sechi
pagina 3 di 3