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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/11/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1841/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo, n. Parte_1
212, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Porretta, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliato in Subiaco, Viale della Repubblica, Controparte_1
n. 11, presso lo studio dell'Avv. Chiara Castellani, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 05.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, il ha proposto opposizione al precetto allo Parte_1 stesso notificato in data 04.04.2023 da recante intimazione di Controparte_1 pagamento dell'importo di Euro 16.845,00, a titolo di penalità di mora per l'inadempimento dell'opponente alle statuizioni di cui alla Sentenza n. 8909/2022 del Tribunale Amministrativo del Lazio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'opposizione spiegata e 2
proponendo domanda di riconvenzionale di condanna dell'opponente a titolo di penalità di mora per l'ulteriore periodo di inadempimento intercorso.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.10.2025, entrambe le parti hanno rappresentato cessazione della materia del contendere, in considerazione del pagamento degli importi dovuti da parte dell'opponente, e hanno chiesto dichiararsi la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 05.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni in conformità con quanto indicato, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Va evidenziato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass. n. 2063 del 2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 14775 del 2004). Inoltre, deve essere dichiarata, anche d'ufficio, la cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. n. 19845 del 2019). Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno evidenziato l'adempimento dell'opposta all'obbligazione sulla stessa gravante e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Dunque, le circostanze indicate risultano idonee a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite, con conseguente pronuncia della cessazione della materia del contendere.
In conformità con quanto indicato da entrambe le parti, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di lite tra le parti. Tivoli, 06.11.2025
3
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 1841/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo, n. Parte_1
212, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Porretta, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliato in Subiaco, Viale della Repubblica, Controparte_1
n. 11, presso lo studio dell'Avv. Chiara Castellani, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 05.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, il ha proposto opposizione al precetto allo Parte_1 stesso notificato in data 04.04.2023 da recante intimazione di Controparte_1 pagamento dell'importo di Euro 16.845,00, a titolo di penalità di mora per l'inadempimento dell'opponente alle statuizioni di cui alla Sentenza n. 8909/2022 del Tribunale Amministrativo del Lazio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'opposizione spiegata e 2
proponendo domanda di riconvenzionale di condanna dell'opponente a titolo di penalità di mora per l'ulteriore periodo di inadempimento intercorso.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.10.2025, entrambe le parti hanno rappresentato cessazione della materia del contendere, in considerazione del pagamento degli importi dovuti da parte dell'opponente, e hanno chiesto dichiararsi la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 05.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni in conformità con quanto indicato, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Va evidenziato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass. n. 2063 del 2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 14775 del 2004). Inoltre, deve essere dichiarata, anche d'ufficio, la cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. n. 19845 del 2019). Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno evidenziato l'adempimento dell'opposta all'obbligazione sulla stessa gravante e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Dunque, le circostanze indicate risultano idonee a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite, con conseguente pronuncia della cessazione della materia del contendere.
In conformità con quanto indicato da entrambe le parti, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di lite tra le parti. Tivoli, 06.11.2025
3
Il Giudice Valerio Ceccarelli