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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/04/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. Massimo Morandini presidente dott. Giuliana Segna giudice dott. Benedetto Sieff giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 60 / 2024, e precisamente nel procedimento per
l'apertura della liquidazione giudiziale n. 60-1/ / 2024 instaurato su ricorso di:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
personalmente ex art. 40, comma 5, c.c.i.i.;
DEBITORE
per l'apertura della propria liquidazione giudiziale;
in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente insistendo nella domanda per l'apertura della propria liquidazione giudiziale.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
pag. 1 di 4 La società ricorrente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.
Risulta lo stato di insolvenza della società ricorrente.
La ricorrente società risulta posta in liquidazione. Essa pertanto si propone di uscire dal mercato, assumendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori tramite la realizzazione monetaria delle attività, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci. Ne consegue che, ai fini dell'indagine dello stato di insolvenza della società resistente, occorre verificare la capacità
dell'attivo patrimoniale di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali
(in tal senso si rimanda a Cass. n. 13644 del 2013).
La verifica ha esito negativo, essendo sufficiente rilevare come nel bilancio 2023 sia appostato un patrimonio netto di segno negativo per oltre 150 mila euro,
incrementando il deficit patrimoniale già registrato nei precedenti anni (per 6 mila euro nel 2021 e per 100 mila euro nel 2022).
Risulta dai bilanci in atti il superamento delle soglie di configurabilità dell'impresa minore di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i..
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma,
c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
e conseguentemente:
[...]
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
pag. 2 di 4 b) nomina curatore;
Persona_1
c) ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
d) stabilisce che il giorno 10 luglio 2025, alle ore 9.30, presso la sede di questo
Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 201, comma 10, c.c.i.i.;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127;
pag. 3 di 4 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice,
anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore;
tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;
ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;
dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza,
onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;
dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..
Trento, 24 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente
Benedetto Sieff Massimo Morandini
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. Massimo Morandini presidente dott. Giuliana Segna giudice dott. Benedetto Sieff giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 60 / 2024, e precisamente nel procedimento per
l'apertura della liquidazione giudiziale n. 60-1/ / 2024 instaurato su ricorso di:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
personalmente ex art. 40, comma 5, c.c.i.i.;
DEBITORE
per l'apertura della propria liquidazione giudiziale;
in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente insistendo nella domanda per l'apertura della propria liquidazione giudiziale.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
pag. 1 di 4 La società ricorrente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.
Risulta lo stato di insolvenza della società ricorrente.
La ricorrente società risulta posta in liquidazione. Essa pertanto si propone di uscire dal mercato, assumendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori tramite la realizzazione monetaria delle attività, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci. Ne consegue che, ai fini dell'indagine dello stato di insolvenza della società resistente, occorre verificare la capacità
dell'attivo patrimoniale di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali
(in tal senso si rimanda a Cass. n. 13644 del 2013).
La verifica ha esito negativo, essendo sufficiente rilevare come nel bilancio 2023 sia appostato un patrimonio netto di segno negativo per oltre 150 mila euro,
incrementando il deficit patrimoniale già registrato nei precedenti anni (per 6 mila euro nel 2021 e per 100 mila euro nel 2022).
Risulta dai bilanci in atti il superamento delle soglie di configurabilità dell'impresa minore di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i..
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma,
c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
e conseguentemente:
[...]
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
pag. 2 di 4 b) nomina curatore;
Persona_1
c) ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
d) stabilisce che il giorno 10 luglio 2025, alle ore 9.30, presso la sede di questo
Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 201, comma 10, c.c.i.i.;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127;
pag. 3 di 4 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice,
anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore;
tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;
ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;
dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza,
onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;
dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..
Trento, 24 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente
Benedetto Sieff Massimo Morandini
pag. 4 di 4