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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5699 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3615/2021 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 21.5.2025 e vertente
TRA
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti GUIDO VERDEROSA
(c.f. , ON RO (c.f. ) e AR C.F._1 C.F._2
OI (c.f. (c.f. ) ed elettivamente domiciliata con gli stessi presso l'ufficio C.F._3 legale dell'ente, sito in alla Via Unità Italiana n. 28; Pt_1
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, COroparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. FRANCESCO PICAZIO (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in alla Piazza C.F._4 Pt_1
Matteotti n. 67;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 7.4.2021, la (di COroparte_1 seguito solo ”) conveniva in giudizio l' (di seguito Pt_2 Parte_1
CO
) dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 7.638,80, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie di emodialisi ospedaliera rese nell'anno 2010, ancora dovuta in quanto, a suo dire, illegittimamente decurtata in applicazione dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, l.
296/2006, non più consentito. CO Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 21.5.2021, l' chiedeva il rigetto della domanda, eccependo, in via principale, la prescrizione quinquennale del credito azionato ai sensi dell'art. 2948, comma 4, c.p.c. e, nel merito, la non debenza dell'importo rivendicato. A tale ultimo proposito, affermava di aver già corrisposto al , con regolari mandati di pagamento, tutte le Pt_2 somme di cui alle fatture emesse “con gli importi decurtati del prezzo unitario scontato” (pag. 5 atto di costituzione e risposta di primo grado) e, in ogni caso, che l'applicazione della normativa sullo sconto per gli anni successivi al 2009 e, in particolare, per l'anno 2010, era avvenuta in piena ottemperanza ai decreti del Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro del disavanzo sanitario. Osservava, altresì, che, comunque, le parti, attraverso la sottoscrizione dei contratti, si erano assoggettate ai criteri remunerativi in esso previsti, inclusi quelli relativi all'applicazione dello sconto tariffario. Eccepiva, infine, l'infondatezza della pretesa in relazione alla richiesta degli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002.
Con ordinanza pubblicata il 14.6.2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenuta preliminarmente sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, sempre in via preliminare, CO disattendeva l'eccezione di prescrizione quinquennale avanzata dall' in ragione della natura contrattuale del rapporto dedotto in giudizio e, quindi, del termine decennale operante nel caso in esame. Nel merito, affermava che l'operatività dello sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o),
l. 296/2006 era limitata al triennio 2007 - 2009 e che, quindi, non era riferibile anche alle prestazioni oggetto del giudizio, relative all'anno 2010, aggiungendo che esso non poteva ritenersi applicabile neppure in virtù delle pattuizioni contrattuali, atteso che il generico richiamo della norma sullo sconto contenuto negli artt. 4 e 5 del contratto escludeva la volontà delle parti di recepire pattiziamente lo sconto di cui alla citata normativa. Parimenti, escludeva valenza alle CO statuizioni del giudice amministrativo invocate dall'opponente, ritenendo, da un lato, che l' non aveva dimostrato il passaggio in giudicato delle suddette sentenze e, dall'altro lato, che, comunque,
i giudizi amministrativi invocati avevano un diverso petitum (l'annullamento di un provvedimento amministrativo) rispetto al giudizio civile in corso, avente ad oggetto l'adempimento di
2 un'obbligazione contrattuale. Riteneva, infine, applicabili alla fattispecie anche gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, sul presupposto che le PP.AA. non sono escluse dall'ambito applicativo della norma e che allorquando una Pubblica Amministrazione agisce nell'ambito di un rapporto contrattuale, assume una posizione di carattere privato. Accoglieva, quindi, la domanda del Centro e CO condannava l' al pagamento delle prestazioni e delle spese di lite. CO Avverso detta ordinanza, comunicata in data 2.7.2021, ha proposto tempestivo appello l' con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c., notificato in data 31.8.2021, lamentando, con un primo motivo di doglianza, l'error in iudicando da parte del primo giudice, per aver ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario;
con un secondo motivo, l'errore circa il termine decennale della prescrizione, la quale, invece, poiché il credito azionato è riconducibile ad un contratto ad esecuzione continuata, decorre con il trascorrere di cinque anni ex art. 2948, comma 4,
c.p.c. Con un terzo complesso motivo, ha censurato l'impugnata ordinanza nella parte in cui ha ritenuto dovute le somme richieste, deducendo, da un lato, che il giudice aveva erroneamente interpretato l'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 e l'art. 5 del contratto e, dall'altro lato, che egli aveva comunque “omesso di pronunciarsi sull'eccezione di superamento del tetto di spesa”, che comunque costituisce al netto dello sconto il limite invalicabile della remunerazione delle prestazioni (cfr. appello pag. 15). Con il quarto motivo, infine, ha censurato la ritenuta applicabilità della disciplina sugli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002. Chiedeva, quindi, in riforma della gravata ordinanza e in accoglimento dell'impugnazione proposta, di dichiarare che nulla è dovuto CO da parte della al Centro appellato e, per l'effetto, di respingere la richiesta da questo originariamente avanzata, con condanna del alla rifusione delle spese di lite del doppio Pt_2 grado di giudizio.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 7.1.2022, il Centro appellato ha contestato la fondatezza dell'avversa impugnazione, chiedendone il rigetto.
All'udienza collegiale del 21.5.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, è destituito di fondamento il primo motivo di gravame, dovendosi condividere la valutazione già compiuta nella sentenza di primo grado, per la quale, poiché la controversia in esame ha ad oggetto diritti soggettivi, che non attengono ad aspetti involgenti poteri autoritativi della P.A., ma esclusivamente all'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del Centro accreditato al pagamento delle somme richieste e non corrisposte per illegittima decurtazione a titolo di sconto tariffario (ex multis cfr., da ultimo, Cass.30963/2022; Cass.
372/2021), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
3 CO Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con il quale l' ha censurato l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui in cui ha ritenuto la sussistenza della prescrizione ordinaria decennale del credito, in luogo di quella quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.p.c.
Ad avviso dell'appellante, contrariamente a quanto statuito in sentenza, la fattispecie in esame rientrerebbe nell'ipotesi di cui alla norma testé citata atteso che “il credito azionato è riconducibile ad un contratto ad esecuzione periodica, in cui le unità temporali di riferimento sono le singole mensilità in cui vengono erogate le prestazioni sanitarie, le quali sono remunerate non già su base annuale, ma mensilmente sulla base delle distinte riepilogative” (cfr. pagina 7 dell'atto di appello).
In punto di diritto, va premesso che “la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n.
4), c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento di debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale” (Cass., 26161/2006; Cass., 30546/2017).
Orbene, con riferimento ai contratti per cui è causa la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che essi hanno “le caratteristiche del contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive” (cfr. ex multis Cass., SS. UU. n. 35092/2023) e gli accordi stipulati tra le parti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 sono certamente da inquadrare tra i contratti di durata, nella cui categoria rientrano in via generale anche i contratti ad esecuzione periodica;
tuttavia, si differenziano da questi ultimi, in quanto in tema di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento non si è in presenza di obbligazioni periodiche o di durata, ma di un contratto annuale unitario, in cui le prestazioni vengono erogate dalle strutture accreditate, in via provvisoria o definitiva, rispettando il tetto di spesa e il budget di ciascuna macro area, che viene peraltro determinato attraverso monitoraggi periodici, onde consentire a ciascuna struttura di non effettuare prestazioni che poi non saranno rimborsate, attraverso un sistema di pagamento che prevede un acconto e un saldo, sulla scorta delle fatture emesse dalle singole società. La prestazione
è, pertanto, “unitariamente” considerata e si manifesta nel suo prolungamento temporale;
in tale CO contesto si colloca l'obbligo, in capo all' di rimborso del saldo che deve sì avvenire periodicamente, ma con una periodicità che è imposta unicamente dal dettato contrattuale, fondato su esigenze di rendiconto e non già per la natura della prestazione.
Per tali ragioni, i corrispettivi maturati dal sono sottratti al regime di prescrizione Pt_2 quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., e ricadono, invece, come correttamente
4 statuito dal primo giudice, nell'ipotesi di cui all'art. 2946 c.c., con la conseguenza che i crediti azionati non possono ritenersi prescritti. CO Con il terzo articolato motivo, l' ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992, nonché degli artt. 1362 e 1372 c.c. sull'interpretazione dell'efficacia del contratto e della volontà dei contraenti, omettendo, altresì, di valutare e di pronunciarsi sulla CO documentazione depositata. In particolare, l' ha contestato la ritenuta inapplicabilità dello sconto tariffario di cui alla legge 296/2006, negozialmente recepito per gli anni successivi al 2009.
Richiamando l'art. 4 del contratto, infatti, l'appellante ha dedotto che, per l'annualità 2010, il limite di spesa previsto per la branca della “emodialisi ospedaliera” era già stato contrattualizzato “al netto dello sconto” e che, a riprova del recepimento contrattuale dell'istituto, da un lato, le parti - entrambi soggetti qualificati ed operanti nel settore sanitario - avevano pattuito lo sconto tariffario anche per l'anno 2012, “con la specifica consapevolezza di estendere in via convenzionale la previsione che originariamente era solo normativa” (pag. 10 atto di impugnazione) e, dall'altro lato, lo stesso aveva emesso fatture recanti importi già al netto della decurtazione praticata a Pt_2 titolo sconto. Avrebbe, quindi, errato il Tribunale lì dove, prima, ha affermato il carattere contrattuale del rapporto intercorrente tra le parti per rigettare l'eccezione di carenza di giurisdizione e, poi, in modo contraddittorio, ha omesso di considerare la validità cogente delle disposizioni contrattuali di cui agli artt. 4 e 5 sulla remunerazione delle prestazioni, accettate dal
Centro mediante la sottoscrizione del contratto (cfr. pag. 13 atto di appello). All'interno dello stesso CO motivo, infine, l' ha contestato l'omessa pronuncia sull'eccezione di superamento del tetto di spesa, costituente per l'azienda sanitaria un limite invalicabile per la remunerazione delle prestazioni, deducendo che la “somma richiesta non sarebbe dovuta a causa del superamento del CO limite di spesa fissato”, per il quale l' aveva applicato al Centro anche la regressione tariffaria e la cui corresponsione, rappresentando le somme richieste il superamento del detto limite,
“comporterebbe un illegittimo sforamento del tetto di spesa (cfr. atto di appello pag. 15 e 16).
Il motivo è infondato e va rigettato.
Non è oggetto di appello, la questione inerente all'efficacia temporale limitata al triennio 2007-
2009 dell'art. 1, comma 796 lett. o), l. 297/2006, trattandosi di statuizione non impugnata e, quindi, passata in giudicato.
Oggetto del motivo in esame è, quindi, solo l'interpretazione delle clausole pattizie e, in particolare, degli artt. 4 e 5 del contratto sottoscritto dalle parti in data 28.6.2010, ossia la verifica circa la sussistenza di una volontà delle parti di contrattualizzare lo sconto tariffario di cui alla legge
297/2006 ai fini della remunerazione delle singole prestazioni rese dal Centro accreditato.
5 Sul punto, questo Collegio ritiene di uniformarsi ad altri numerosissimi precedenti di questa stessa Corte, secondo i quali l'interpretazione delle clausole contrattuali sottoscritte tra le parti non consente di estendere lo sconto tariffario di cui alla legge del 2006 anche alla remunerazione delle singole prestazioni rese dopo il periodo di efficacia della norma (in tal senso, tra le tante Corte
d'Appello di Napoli sentenze n. 1802/2025; n. 1400/2023; n. 272/2018).
Ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti per l'anno 2010, infatti: «
1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificato con decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro o delibera dalla Giunta Regionale;
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2010 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4 (rubricato “Rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”), poi, sono stati individuati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'2010, per le prestazioni della branca/tipologia di prestazioni di Patologia Clinica, richiamando espressamente l'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
È evidente, allora, alla stregua del chiaro tenore letterale delle suddette previsioni, che, allorché nel contratto si richiama lo sconto previsto dalla Legge n. 296/2006, le parti hanno inteso riferirsi unicamente all'importo fissato come limite globale di spesa per la macroarea e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni sulle quali praticare la suddetta riduzione. In altri termini, dalla lettura complessiva del contratto stipulato per l'annualità in esame, deve ritenersi che le parti si erano limitate a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa generale, determinato con l'applicazione dello sconto ex lege n.
296/2006. In sostanza, il richiamo allo sconto anzidetto contenuto negli artt. 4 e 5 è operato, in maniera espressa e ripetuta, esclusivamente con riferimento alla fissazione generale dei limiti di spesa, ma non anche con riferimento alla remunerazione delle singole prestazioni, per le quali, al contrario, gli articoli citati richiamano le tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta “al netto degli sconti di legge”.
Tale inciso richiama, come mera clausola di salvaguardia, la possibilità di tener conto di interventi normativi regionali di diminuzione o aumento delle tariffe, sempre entro i limiti di spesa fissati, ma non certo lo sconto di cui alla legge 296/2006 (che sarebbe stato, altrimenti,
6 espressamente richiamato, come le parti hanno fatto quando si è trattato nello stesso contratto di determinare i limiti di spesa).
In conclusione, il mancato esplicito richiamo nel contratto, nella parte riguardante la determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto previsto dalla legge n. 296/2006 impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare tout court detto limite alla retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale (cfr., ex multis, nel medesimo senso, le sentenze di questa Corte n. 272/2018; n. 357/2018; n. 673/2018; n. 1360/2018; n. 4203/2018; n. 252/2019; n.
257/2019; n. 753/2019, n. 3444/2022, n. 1125/2023).
Inammissibile, invece, si attesta la doglianza, contenuta nell'ambito dello stesso motivo, afferente all'omessa pronuncia in ordine all'eccezione del superamento del limite di spesa, atteso che, sebbene l'art. 702 quater c.p.c. attenui le preclusioni probatorie previste per il generale processo di appello, consentendo la produzione di “nuovi mezzi di prova e nuovi documenti” alle condizioni ivi indicate, non consente, comunque, la deduzione di circostanze o eccezioni mai dedotte e formulate in primo grado. CO Orbene, l' nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, si era limitata a dedurre di aver provveduto al pagamento delle fatture emesse dal con regolari Pt_2 mandati di pagamento, aggiungendo, anzi, che il aveva emesso le fatture già decurtate degli Pt_2
CO importi non dovuti in virtù dell'applicazione dello sconto;
giammai, invece, l' aveva eccepito che il mancato pagamento dell'importo rivendicato in citazione era imputabile al superamento del tetto di spesa, che lo sconto era stato applicato quale criterio generale per stabilire il tetto di spesa di branca, sul quale erano stati poi determinati i contributi dei singoli centri e la relativa regressione tariffaria e che le somme rivendicate corrispondevano esattamente alla quota di RTU applicabile all'odierno appellato.
Trattandosi di circostanze nuove, proposte per la prima volta nel presente grado di appello, va applicato anche alla fattispecie in esame il consolidato principio di diritto, secondo il quale:
“Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio
d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (cfr. Cass., n. 9211/2022; Cass., n. 4854/2014; Cass., n.
4854/2014).
Infondato è, infine, anche il quarto e ultimo motivo di appello, inerente all'inapplicabilità degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002.
7 Le critiche espresse dal motivo in esame, relative alla tipologia del rapporto in convenzione, all'avvenuto pagamento delle fatture, all'inesigibilità della pretesa in quanto nessun ritardo sarebbe CO addebitabile all' sono infondate in quanto l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale
a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità e da questa stessa Corte (cfr., Cass. 14349/2016, 20391/2016,
5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018, 17665/2019, e da ultimo SS.UU.
35092/2023). In particolare, la Suprema Corte, con principio ormai consolidato, ha riconosciuto che
“Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, successivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto
2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs. n.231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n.231 del 2002”.
Ne consegue che, il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato, non è un accordo-quadro, bensì è un contratto a prestazioni corrispettive tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo, sussumibile, quindi, nel concetto di “transazione commerciale” di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, potendosi configurare nel corso della sua esecuzione l'inadempimento di ciascuna delle due parti. CO Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello dell' va rigettato e l'ordinanza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 12205/2021 pubblicata il 14.6.2021 va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del appellato, sulla base dei criteri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore Pt_2 della controversia, ai minimi di tariffa, stante la serialità e semplicità delle questioni trattate, detratta la fase istruttoria non svolta, con distrazione in favore dell'avvocato Francesco Picazio, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
8 Deve, infine, darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le CO condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' , avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere n. 12205/2021, pubblicata in data 14.6.2021, nei confronti della
[...]
così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello, confermando l'ordinanza impugnata;
2) condanna l' , in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento, in favore Parte_3 della delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in COroparte_1
€ 1.984,00 per compensi professionali, oltre Iva, C.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui soli compensi, da distrarre, in favore dell'avv. Francesco Picazio, stante la dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3615/2021 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 21.5.2025 e vertente
TRA
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti GUIDO VERDEROSA
(c.f. , ON RO (c.f. ) e AR C.F._1 C.F._2
OI (c.f. (c.f. ) ed elettivamente domiciliata con gli stessi presso l'ufficio C.F._3 legale dell'ente, sito in alla Via Unità Italiana n. 28; Pt_1
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, COroparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. FRANCESCO PICAZIO (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in alla Piazza C.F._4 Pt_1
Matteotti n. 67;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 7.4.2021, la (di COroparte_1 seguito solo ”) conveniva in giudizio l' (di seguito Pt_2 Parte_1
CO
) dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 7.638,80, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie di emodialisi ospedaliera rese nell'anno 2010, ancora dovuta in quanto, a suo dire, illegittimamente decurtata in applicazione dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, l.
296/2006, non più consentito. CO Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 21.5.2021, l' chiedeva il rigetto della domanda, eccependo, in via principale, la prescrizione quinquennale del credito azionato ai sensi dell'art. 2948, comma 4, c.p.c. e, nel merito, la non debenza dell'importo rivendicato. A tale ultimo proposito, affermava di aver già corrisposto al , con regolari mandati di pagamento, tutte le Pt_2 somme di cui alle fatture emesse “con gli importi decurtati del prezzo unitario scontato” (pag. 5 atto di costituzione e risposta di primo grado) e, in ogni caso, che l'applicazione della normativa sullo sconto per gli anni successivi al 2009 e, in particolare, per l'anno 2010, era avvenuta in piena ottemperanza ai decreti del Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro del disavanzo sanitario. Osservava, altresì, che, comunque, le parti, attraverso la sottoscrizione dei contratti, si erano assoggettate ai criteri remunerativi in esso previsti, inclusi quelli relativi all'applicazione dello sconto tariffario. Eccepiva, infine, l'infondatezza della pretesa in relazione alla richiesta degli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002.
Con ordinanza pubblicata il 14.6.2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenuta preliminarmente sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, sempre in via preliminare, CO disattendeva l'eccezione di prescrizione quinquennale avanzata dall' in ragione della natura contrattuale del rapporto dedotto in giudizio e, quindi, del termine decennale operante nel caso in esame. Nel merito, affermava che l'operatività dello sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o),
l. 296/2006 era limitata al triennio 2007 - 2009 e che, quindi, non era riferibile anche alle prestazioni oggetto del giudizio, relative all'anno 2010, aggiungendo che esso non poteva ritenersi applicabile neppure in virtù delle pattuizioni contrattuali, atteso che il generico richiamo della norma sullo sconto contenuto negli artt. 4 e 5 del contratto escludeva la volontà delle parti di recepire pattiziamente lo sconto di cui alla citata normativa. Parimenti, escludeva valenza alle CO statuizioni del giudice amministrativo invocate dall'opponente, ritenendo, da un lato, che l' non aveva dimostrato il passaggio in giudicato delle suddette sentenze e, dall'altro lato, che, comunque,
i giudizi amministrativi invocati avevano un diverso petitum (l'annullamento di un provvedimento amministrativo) rispetto al giudizio civile in corso, avente ad oggetto l'adempimento di
2 un'obbligazione contrattuale. Riteneva, infine, applicabili alla fattispecie anche gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, sul presupposto che le PP.AA. non sono escluse dall'ambito applicativo della norma e che allorquando una Pubblica Amministrazione agisce nell'ambito di un rapporto contrattuale, assume una posizione di carattere privato. Accoglieva, quindi, la domanda del Centro e CO condannava l' al pagamento delle prestazioni e delle spese di lite. CO Avverso detta ordinanza, comunicata in data 2.7.2021, ha proposto tempestivo appello l' con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c., notificato in data 31.8.2021, lamentando, con un primo motivo di doglianza, l'error in iudicando da parte del primo giudice, per aver ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario;
con un secondo motivo, l'errore circa il termine decennale della prescrizione, la quale, invece, poiché il credito azionato è riconducibile ad un contratto ad esecuzione continuata, decorre con il trascorrere di cinque anni ex art. 2948, comma 4,
c.p.c. Con un terzo complesso motivo, ha censurato l'impugnata ordinanza nella parte in cui ha ritenuto dovute le somme richieste, deducendo, da un lato, che il giudice aveva erroneamente interpretato l'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 e l'art. 5 del contratto e, dall'altro lato, che egli aveva comunque “omesso di pronunciarsi sull'eccezione di superamento del tetto di spesa”, che comunque costituisce al netto dello sconto il limite invalicabile della remunerazione delle prestazioni (cfr. appello pag. 15). Con il quarto motivo, infine, ha censurato la ritenuta applicabilità della disciplina sugli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002. Chiedeva, quindi, in riforma della gravata ordinanza e in accoglimento dell'impugnazione proposta, di dichiarare che nulla è dovuto CO da parte della al Centro appellato e, per l'effetto, di respingere la richiesta da questo originariamente avanzata, con condanna del alla rifusione delle spese di lite del doppio Pt_2 grado di giudizio.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 7.1.2022, il Centro appellato ha contestato la fondatezza dell'avversa impugnazione, chiedendone il rigetto.
All'udienza collegiale del 21.5.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, è destituito di fondamento il primo motivo di gravame, dovendosi condividere la valutazione già compiuta nella sentenza di primo grado, per la quale, poiché la controversia in esame ha ad oggetto diritti soggettivi, che non attengono ad aspetti involgenti poteri autoritativi della P.A., ma esclusivamente all'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del Centro accreditato al pagamento delle somme richieste e non corrisposte per illegittima decurtazione a titolo di sconto tariffario (ex multis cfr., da ultimo, Cass.30963/2022; Cass.
372/2021), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
3 CO Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con il quale l' ha censurato l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui in cui ha ritenuto la sussistenza della prescrizione ordinaria decennale del credito, in luogo di quella quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.p.c.
Ad avviso dell'appellante, contrariamente a quanto statuito in sentenza, la fattispecie in esame rientrerebbe nell'ipotesi di cui alla norma testé citata atteso che “il credito azionato è riconducibile ad un contratto ad esecuzione periodica, in cui le unità temporali di riferimento sono le singole mensilità in cui vengono erogate le prestazioni sanitarie, le quali sono remunerate non già su base annuale, ma mensilmente sulla base delle distinte riepilogative” (cfr. pagina 7 dell'atto di appello).
In punto di diritto, va premesso che “la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n.
4), c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento di debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale” (Cass., 26161/2006; Cass., 30546/2017).
Orbene, con riferimento ai contratti per cui è causa la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che essi hanno “le caratteristiche del contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive” (cfr. ex multis Cass., SS. UU. n. 35092/2023) e gli accordi stipulati tra le parti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 sono certamente da inquadrare tra i contratti di durata, nella cui categoria rientrano in via generale anche i contratti ad esecuzione periodica;
tuttavia, si differenziano da questi ultimi, in quanto in tema di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento non si è in presenza di obbligazioni periodiche o di durata, ma di un contratto annuale unitario, in cui le prestazioni vengono erogate dalle strutture accreditate, in via provvisoria o definitiva, rispettando il tetto di spesa e il budget di ciascuna macro area, che viene peraltro determinato attraverso monitoraggi periodici, onde consentire a ciascuna struttura di non effettuare prestazioni che poi non saranno rimborsate, attraverso un sistema di pagamento che prevede un acconto e un saldo, sulla scorta delle fatture emesse dalle singole società. La prestazione
è, pertanto, “unitariamente” considerata e si manifesta nel suo prolungamento temporale;
in tale CO contesto si colloca l'obbligo, in capo all' di rimborso del saldo che deve sì avvenire periodicamente, ma con una periodicità che è imposta unicamente dal dettato contrattuale, fondato su esigenze di rendiconto e non già per la natura della prestazione.
Per tali ragioni, i corrispettivi maturati dal sono sottratti al regime di prescrizione Pt_2 quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., e ricadono, invece, come correttamente
4 statuito dal primo giudice, nell'ipotesi di cui all'art. 2946 c.c., con la conseguenza che i crediti azionati non possono ritenersi prescritti. CO Con il terzo articolato motivo, l' ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992, nonché degli artt. 1362 e 1372 c.c. sull'interpretazione dell'efficacia del contratto e della volontà dei contraenti, omettendo, altresì, di valutare e di pronunciarsi sulla CO documentazione depositata. In particolare, l' ha contestato la ritenuta inapplicabilità dello sconto tariffario di cui alla legge 296/2006, negozialmente recepito per gli anni successivi al 2009.
Richiamando l'art. 4 del contratto, infatti, l'appellante ha dedotto che, per l'annualità 2010, il limite di spesa previsto per la branca della “emodialisi ospedaliera” era già stato contrattualizzato “al netto dello sconto” e che, a riprova del recepimento contrattuale dell'istituto, da un lato, le parti - entrambi soggetti qualificati ed operanti nel settore sanitario - avevano pattuito lo sconto tariffario anche per l'anno 2012, “con la specifica consapevolezza di estendere in via convenzionale la previsione che originariamente era solo normativa” (pag. 10 atto di impugnazione) e, dall'altro lato, lo stesso aveva emesso fatture recanti importi già al netto della decurtazione praticata a Pt_2 titolo sconto. Avrebbe, quindi, errato il Tribunale lì dove, prima, ha affermato il carattere contrattuale del rapporto intercorrente tra le parti per rigettare l'eccezione di carenza di giurisdizione e, poi, in modo contraddittorio, ha omesso di considerare la validità cogente delle disposizioni contrattuali di cui agli artt. 4 e 5 sulla remunerazione delle prestazioni, accettate dal
Centro mediante la sottoscrizione del contratto (cfr. pag. 13 atto di appello). All'interno dello stesso CO motivo, infine, l' ha contestato l'omessa pronuncia sull'eccezione di superamento del tetto di spesa, costituente per l'azienda sanitaria un limite invalicabile per la remunerazione delle prestazioni, deducendo che la “somma richiesta non sarebbe dovuta a causa del superamento del CO limite di spesa fissato”, per il quale l' aveva applicato al Centro anche la regressione tariffaria e la cui corresponsione, rappresentando le somme richieste il superamento del detto limite,
“comporterebbe un illegittimo sforamento del tetto di spesa (cfr. atto di appello pag. 15 e 16).
Il motivo è infondato e va rigettato.
Non è oggetto di appello, la questione inerente all'efficacia temporale limitata al triennio 2007-
2009 dell'art. 1, comma 796 lett. o), l. 297/2006, trattandosi di statuizione non impugnata e, quindi, passata in giudicato.
Oggetto del motivo in esame è, quindi, solo l'interpretazione delle clausole pattizie e, in particolare, degli artt. 4 e 5 del contratto sottoscritto dalle parti in data 28.6.2010, ossia la verifica circa la sussistenza di una volontà delle parti di contrattualizzare lo sconto tariffario di cui alla legge
297/2006 ai fini della remunerazione delle singole prestazioni rese dal Centro accreditato.
5 Sul punto, questo Collegio ritiene di uniformarsi ad altri numerosissimi precedenti di questa stessa Corte, secondo i quali l'interpretazione delle clausole contrattuali sottoscritte tra le parti non consente di estendere lo sconto tariffario di cui alla legge del 2006 anche alla remunerazione delle singole prestazioni rese dopo il periodo di efficacia della norma (in tal senso, tra le tante Corte
d'Appello di Napoli sentenze n. 1802/2025; n. 1400/2023; n. 272/2018).
Ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti per l'anno 2010, infatti: «
1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificato con decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro o delibera dalla Giunta Regionale;
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2010 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4 (rubricato “Rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”), poi, sono stati individuati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'2010, per le prestazioni della branca/tipologia di prestazioni di Patologia Clinica, richiamando espressamente l'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
È evidente, allora, alla stregua del chiaro tenore letterale delle suddette previsioni, che, allorché nel contratto si richiama lo sconto previsto dalla Legge n. 296/2006, le parti hanno inteso riferirsi unicamente all'importo fissato come limite globale di spesa per la macroarea e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni sulle quali praticare la suddetta riduzione. In altri termini, dalla lettura complessiva del contratto stipulato per l'annualità in esame, deve ritenersi che le parti si erano limitate a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa generale, determinato con l'applicazione dello sconto ex lege n.
296/2006. In sostanza, il richiamo allo sconto anzidetto contenuto negli artt. 4 e 5 è operato, in maniera espressa e ripetuta, esclusivamente con riferimento alla fissazione generale dei limiti di spesa, ma non anche con riferimento alla remunerazione delle singole prestazioni, per le quali, al contrario, gli articoli citati richiamano le tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta “al netto degli sconti di legge”.
Tale inciso richiama, come mera clausola di salvaguardia, la possibilità di tener conto di interventi normativi regionali di diminuzione o aumento delle tariffe, sempre entro i limiti di spesa fissati, ma non certo lo sconto di cui alla legge 296/2006 (che sarebbe stato, altrimenti,
6 espressamente richiamato, come le parti hanno fatto quando si è trattato nello stesso contratto di determinare i limiti di spesa).
In conclusione, il mancato esplicito richiamo nel contratto, nella parte riguardante la determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto previsto dalla legge n. 296/2006 impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare tout court detto limite alla retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale (cfr., ex multis, nel medesimo senso, le sentenze di questa Corte n. 272/2018; n. 357/2018; n. 673/2018; n. 1360/2018; n. 4203/2018; n. 252/2019; n.
257/2019; n. 753/2019, n. 3444/2022, n. 1125/2023).
Inammissibile, invece, si attesta la doglianza, contenuta nell'ambito dello stesso motivo, afferente all'omessa pronuncia in ordine all'eccezione del superamento del limite di spesa, atteso che, sebbene l'art. 702 quater c.p.c. attenui le preclusioni probatorie previste per il generale processo di appello, consentendo la produzione di “nuovi mezzi di prova e nuovi documenti” alle condizioni ivi indicate, non consente, comunque, la deduzione di circostanze o eccezioni mai dedotte e formulate in primo grado. CO Orbene, l' nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, si era limitata a dedurre di aver provveduto al pagamento delle fatture emesse dal con regolari Pt_2 mandati di pagamento, aggiungendo, anzi, che il aveva emesso le fatture già decurtate degli Pt_2
CO importi non dovuti in virtù dell'applicazione dello sconto;
giammai, invece, l' aveva eccepito che il mancato pagamento dell'importo rivendicato in citazione era imputabile al superamento del tetto di spesa, che lo sconto era stato applicato quale criterio generale per stabilire il tetto di spesa di branca, sul quale erano stati poi determinati i contributi dei singoli centri e la relativa regressione tariffaria e che le somme rivendicate corrispondevano esattamente alla quota di RTU applicabile all'odierno appellato.
Trattandosi di circostanze nuove, proposte per la prima volta nel presente grado di appello, va applicato anche alla fattispecie in esame il consolidato principio di diritto, secondo il quale:
“Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio
d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (cfr. Cass., n. 9211/2022; Cass., n. 4854/2014; Cass., n.
4854/2014).
Infondato è, infine, anche il quarto e ultimo motivo di appello, inerente all'inapplicabilità degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002.
7 Le critiche espresse dal motivo in esame, relative alla tipologia del rapporto in convenzione, all'avvenuto pagamento delle fatture, all'inesigibilità della pretesa in quanto nessun ritardo sarebbe CO addebitabile all' sono infondate in quanto l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale
a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità e da questa stessa Corte (cfr., Cass. 14349/2016, 20391/2016,
5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018, 17665/2019, e da ultimo SS.UU.
35092/2023). In particolare, la Suprema Corte, con principio ormai consolidato, ha riconosciuto che
“Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, successivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto
2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs. n.231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n.231 del 2002”.
Ne consegue che, il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato, non è un accordo-quadro, bensì è un contratto a prestazioni corrispettive tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo, sussumibile, quindi, nel concetto di “transazione commerciale” di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, potendosi configurare nel corso della sua esecuzione l'inadempimento di ciascuna delle due parti. CO Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello dell' va rigettato e l'ordinanza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 12205/2021 pubblicata il 14.6.2021 va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del appellato, sulla base dei criteri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore Pt_2 della controversia, ai minimi di tariffa, stante la serialità e semplicità delle questioni trattate, detratta la fase istruttoria non svolta, con distrazione in favore dell'avvocato Francesco Picazio, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
8 Deve, infine, darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le CO condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' , avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere n. 12205/2021, pubblicata in data 14.6.2021, nei confronti della
[...]
così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello, confermando l'ordinanza impugnata;
2) condanna l' , in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento, in favore Parte_3 della delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in COroparte_1
€ 1.984,00 per compensi professionali, oltre Iva, C.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui soli compensi, da distrarre, in favore dell'avv. Francesco Picazio, stante la dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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