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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9520/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel est dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15.11.2024, rimessa al Collegio per la decisone sullo status all'udienza dell'11.03.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12.03.2025 promossa
DA
C.F. nato a [...] il 19 Parte_1 C.F._1 febbraio 1993, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Valeria De Vellis e dall'Avv. Raffaele Rigitano ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Valeria De Vellis sito in Milano, in Via Borgonuovo n. 14, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.12.1986, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe DI CARLO con studio sito in Campomarino
(CB) alla Via Molise n. 17/A, presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.11.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso
CONCLUSIONI IN ORDINE ALLA DOMANDA DI STATUS
Per il ricorrente:
Dichiarare, anche con sentenza non definitiva, da pronunziarsi all'udienza di prima comparizione, la separazione personale tra le parti.
Per la resistente:
NEL MERITO:
Dichiarare, all'esito del giudizio, la separazione personale tra le parti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Argentina, a San RO (Buenos Aires) in data 27.05.2014, atto trascritto nei registri dell'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2015, atto n. 94, Reg. 03, Parte 2, Serie C/1.
Dal matrimonio sono nate due figlie: nata a [...], il [...] e , Per_1 Per_2
nata a [...], il [...].
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 il ricorrente chiedeva la separazione con addebito alla moglie, e successiva pronuncia di divorzio, senza la previsione di alcun contributo di mantenimento né divorzile per la moglie. Non svolgeva domande sulla genitorialità.
Allegava che la coppia aveva vissuto dapprima a Milano dal 2014 al 2019, dove erano nate le due figlie, cittadine esclusivamente italiane, per poi trasferirsi a Parigi fino al 2022 e da ultimo ad
Istanbul, dove le figlie erano vissute ed avevano iniziato il loro percorso scolastico il 31.8.2022 presso una scuola privata di Istanbul. Evidenziava che la madre, che durante l'ultimo periodo, a causa di impegni lavorativi in Italia e in Argentina, aveva lasciato le figlie alle cure del padre ad Istanbul, che la famiglia aveva trascorso le vacanze estive 2024 in Argentina, dalle quali egli era rientrato prima in Turchia per esigenze lavorative, che la moglie però non aveva fatto rientro in Turchia malgrado gli accordi con il marito ed aveva trattenuto indebitamente le figlie con sé in Argentina dove le aveva iscritte a scuola senza il suo consenso. Esponeva che vane erano state le richieste alla moglie anche formali per far rientrare le bambine in Turchia, che egli si era recato in Argentina al fine di poter recuperare le figlie ma che la moglie ne aveva ostacolato gli incontri e che tratteneva i passaporti italiani delle figlie, che
per questi motivi
in data 14 novembre 2024 egli aveva presentato all'Autorità Centrale presso il Dipartimento della Giustizia Minorile Italiana istanza di rimpatrio delle figlie illecitamente sottratte dalla madre ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 e si accingeva ad adire le Autorità giudiziarie turche per chiedere i provvedimenti relativi all'affido delle figlie minori. Quanto alla domanda di addebito sottolineava che la moglie aveva, tra l'altro, violato il dovere di fedeltà intrattenendo e pubblicizzando una relazione extraconiugale con modalità che lo avevano esposto ad umiliazione pubblica. Infine sottolineava che la moglie non aveva diritto all'assegno di mantenimento né all'assegno divorzile in quanto era titolare di un patrimonio mobiliare ed immobiliare multi milionario.
In data 04.02.2025 si costituiva in giudizio la aderendo alle domande di separazione e CP_1
di divorzio, chiedendo tuttavia il rigetto della domanda di addebito e in via riconvenzionale che le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento di euro 250.000 mensili, che fosse previsto l'affido condiviso delle due figlie minori e il loro prevalente collocamento presso la madre e un contributo di mantenimento paterno per le due figlie di euro 65.000 mensili ciascuna (totali 130.000) oltre al 50% delle spese straordinarie;
che infine le fosse riconosciuto un assegno divorzile di € 100.000 mensili.
Con la costituzione la resistente contestava la ricostruzione dell' allegando che ella aveva Pt_1 sempre lavorato nel mondo dello spettacolo in Argentina ben prima della relazione con l' che Pt_1
solo dopo il matrimonio con questi e la nascita delle due figlie aveva dovuto interrompere la propria carriera per occuparsi della famiglia e della carriera calcistica del marito, che ella non aveva mai lasciato le figlie alle cure del marito ma che si era allontanata solo per alcuni brevi periodi per esigenze necessitate dal proprio lavoro, che la relazione tra i due non cessava per le ragioni e con le modalità rappresentate dal marito ma a causa del tradimento da parte di quest'ultimo avvenuto nel 2021 con una donna che allo stato era la sua attuale compagna, che quindi l'affectio coniugalis era venuta meno in quel momento e che la convivenza era proseguita solo per tutelare le figlie ancora molto piccole e perché il marito non accettava la separazione, che ella aveva comunicato la decisione di separarsi al marito insieme a quella di rimanere a vivere in Argentina alla fine delle vacanze estive 2024 e che erano state le due figlie a decidere di rimanere con la mamma in Argentina.
In data 19.02.2025 il ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis .17 co. 1 c.p.c. con la quale respingeva la prospettazione della resistente, ribadiva le domande già precisate in sede di ricorso e formulava domanda reconventio reconventionis chiedendo, anche in via temporanea e urgente ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. e in pendenza della procedura di rimpatrio, che fosse disposto l'affido super- esclusivo delle figlie minori al padre, con stabile e prevalente collocamento e residenza anagrafica delle figlie presso il padre a Istanbul (Turchia), che fosse disposta la regolamentazione delle frequentazioni madre-figli, e che fosse previsto il mantenimento diretto delle stesse a carico di entrambi i genitori con suddivisione al 50% delle spese straordinarie. Avanzava, inoltre, istanze istruttorie.
In data 28.02.2025 la depositava memoria ex art. 473 bis .17 co. 2 c.p.c. con la quale CP_1
impugnava e contestava tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dal ricorrente nella memoria autorizzata ex art. 473-bis.17, n 2 c.p.c., in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto, si opponeva alle domande contenute, precisava le proprie conclusioni e articolava le istanze istruttorie, a prova diretta e contraria, finalizzate a sostenere i fatti posti a fondamento delle domande proposte in giudizio.
In data 6.3.2025 il ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis .17 co.3.
All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 19.02.2025, tenutasi in data 11.03.2025, compariva personalmente il ricorrente assistito dai propri difensori e il difensore della resistente, non presente personalmente, il quale dichiarava che la propria assistita non aveva potuto presenziare all'udienza per i motivi rappresentati nella nota datata 10.03.2025, depositata in consolle, sottoscritta dal difensore argentino della e che comunque la stessa intendeva presenziare CP_1 nel presente procedimento.
Il Presidente, sentiti i difensori ed il ricorrente, sulla istanza della difesa dell' di pronuncia Pt_1
di sentenza parziale sullo status separativo, cui il difensore della resistente si rimetteva, rimetteva la causa al collegio per la decisione e rinvia la causa per la prosecuzione della udienza di prima comparizione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.03.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019 essendo entrambi i coniugi cittadini italiani.
Quanto alla legge applicabile, si deve richiamare il Regolamento CE 1259/10 art. 8, in assenza di scelta da parte dei coniugi.
Sorgono però alcuni problemi interpretativi, la cui soluzione porta, comunque alla applicazione della legge italiana.
La lettera c) del suddetto art. 8 comporta l'applicazione della legge italiana in quanto entrambi sono cittadini italiani. Però, poiché le parti hanno doppia cittadinanza deve assume rilevanza il considerando n. 22 del suddetto Regolamento che è del seguente tenore: “Laddove, ai fini dell'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alla cittadinanza quale fattore di collegamento, la problematica dei casi di cittadinanza plurima dovrebbe essere disciplinata dalla legislazione nazionale, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione europea”. Secondo alcuni interpreti dovrebbe quindi applicarsi la legge 218/1995 art. 19 comma 2 che dispone che, se vi sono più cittadinanze, e se tra le cittadinanze vi è quella italiana si applica la legge italiana.
Altri commentatori, però, sostengono che il richiamo del considerando 22 al pieno rispetto dei principi generali dell'Unione europea comporta anche il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza più volte affermato dagli strumenti europei, pertanto non potrebbe prevalere nessuna delle due cittadinanze. Quindi il criterio di collegamento della lettera c) non sarebbe operativo e dovrebbe passarsi al criterio della lettera d). Sarebbe dunque applicabile la legge italiana visto che è la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale. La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande svolte e le reciproche allegazioni delle parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Argentina, a
[...] Controparte_1
San RO (Buenos Aires) in data 27.05.2014, atto trascritto nei registri dell'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Milano, Anno 2015, atto n. 94, Reg. 03, Parte 2, Serie C/1.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 12.03.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel est dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15.11.2024, rimessa al Collegio per la decisone sullo status all'udienza dell'11.03.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12.03.2025 promossa
DA
C.F. nato a [...] il 19 Parte_1 C.F._1 febbraio 1993, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Valeria De Vellis e dall'Avv. Raffaele Rigitano ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Valeria De Vellis sito in Milano, in Via Borgonuovo n. 14, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.12.1986, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe DI CARLO con studio sito in Campomarino
(CB) alla Via Molise n. 17/A, presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.11.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso
CONCLUSIONI IN ORDINE ALLA DOMANDA DI STATUS
Per il ricorrente:
Dichiarare, anche con sentenza non definitiva, da pronunziarsi all'udienza di prima comparizione, la separazione personale tra le parti.
Per la resistente:
NEL MERITO:
Dichiarare, all'esito del giudizio, la separazione personale tra le parti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Argentina, a San RO (Buenos Aires) in data 27.05.2014, atto trascritto nei registri dell'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2015, atto n. 94, Reg. 03, Parte 2, Serie C/1.
Dal matrimonio sono nate due figlie: nata a [...], il [...] e , Per_1 Per_2
nata a [...], il [...].
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 il ricorrente chiedeva la separazione con addebito alla moglie, e successiva pronuncia di divorzio, senza la previsione di alcun contributo di mantenimento né divorzile per la moglie. Non svolgeva domande sulla genitorialità.
Allegava che la coppia aveva vissuto dapprima a Milano dal 2014 al 2019, dove erano nate le due figlie, cittadine esclusivamente italiane, per poi trasferirsi a Parigi fino al 2022 e da ultimo ad
Istanbul, dove le figlie erano vissute ed avevano iniziato il loro percorso scolastico il 31.8.2022 presso una scuola privata di Istanbul. Evidenziava che la madre, che durante l'ultimo periodo, a causa di impegni lavorativi in Italia e in Argentina, aveva lasciato le figlie alle cure del padre ad Istanbul, che la famiglia aveva trascorso le vacanze estive 2024 in Argentina, dalle quali egli era rientrato prima in Turchia per esigenze lavorative, che la moglie però non aveva fatto rientro in Turchia malgrado gli accordi con il marito ed aveva trattenuto indebitamente le figlie con sé in Argentina dove le aveva iscritte a scuola senza il suo consenso. Esponeva che vane erano state le richieste alla moglie anche formali per far rientrare le bambine in Turchia, che egli si era recato in Argentina al fine di poter recuperare le figlie ma che la moglie ne aveva ostacolato gli incontri e che tratteneva i passaporti italiani delle figlie, che
per questi motivi
in data 14 novembre 2024 egli aveva presentato all'Autorità Centrale presso il Dipartimento della Giustizia Minorile Italiana istanza di rimpatrio delle figlie illecitamente sottratte dalla madre ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 e si accingeva ad adire le Autorità giudiziarie turche per chiedere i provvedimenti relativi all'affido delle figlie minori. Quanto alla domanda di addebito sottolineava che la moglie aveva, tra l'altro, violato il dovere di fedeltà intrattenendo e pubblicizzando una relazione extraconiugale con modalità che lo avevano esposto ad umiliazione pubblica. Infine sottolineava che la moglie non aveva diritto all'assegno di mantenimento né all'assegno divorzile in quanto era titolare di un patrimonio mobiliare ed immobiliare multi milionario.
In data 04.02.2025 si costituiva in giudizio la aderendo alle domande di separazione e CP_1
di divorzio, chiedendo tuttavia il rigetto della domanda di addebito e in via riconvenzionale che le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento di euro 250.000 mensili, che fosse previsto l'affido condiviso delle due figlie minori e il loro prevalente collocamento presso la madre e un contributo di mantenimento paterno per le due figlie di euro 65.000 mensili ciascuna (totali 130.000) oltre al 50% delle spese straordinarie;
che infine le fosse riconosciuto un assegno divorzile di € 100.000 mensili.
Con la costituzione la resistente contestava la ricostruzione dell' allegando che ella aveva Pt_1 sempre lavorato nel mondo dello spettacolo in Argentina ben prima della relazione con l' che Pt_1
solo dopo il matrimonio con questi e la nascita delle due figlie aveva dovuto interrompere la propria carriera per occuparsi della famiglia e della carriera calcistica del marito, che ella non aveva mai lasciato le figlie alle cure del marito ma che si era allontanata solo per alcuni brevi periodi per esigenze necessitate dal proprio lavoro, che la relazione tra i due non cessava per le ragioni e con le modalità rappresentate dal marito ma a causa del tradimento da parte di quest'ultimo avvenuto nel 2021 con una donna che allo stato era la sua attuale compagna, che quindi l'affectio coniugalis era venuta meno in quel momento e che la convivenza era proseguita solo per tutelare le figlie ancora molto piccole e perché il marito non accettava la separazione, che ella aveva comunicato la decisione di separarsi al marito insieme a quella di rimanere a vivere in Argentina alla fine delle vacanze estive 2024 e che erano state le due figlie a decidere di rimanere con la mamma in Argentina.
In data 19.02.2025 il ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis .17 co. 1 c.p.c. con la quale respingeva la prospettazione della resistente, ribadiva le domande già precisate in sede di ricorso e formulava domanda reconventio reconventionis chiedendo, anche in via temporanea e urgente ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. e in pendenza della procedura di rimpatrio, che fosse disposto l'affido super- esclusivo delle figlie minori al padre, con stabile e prevalente collocamento e residenza anagrafica delle figlie presso il padre a Istanbul (Turchia), che fosse disposta la regolamentazione delle frequentazioni madre-figli, e che fosse previsto il mantenimento diretto delle stesse a carico di entrambi i genitori con suddivisione al 50% delle spese straordinarie. Avanzava, inoltre, istanze istruttorie.
In data 28.02.2025 la depositava memoria ex art. 473 bis .17 co. 2 c.p.c. con la quale CP_1
impugnava e contestava tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dal ricorrente nella memoria autorizzata ex art. 473-bis.17, n 2 c.p.c., in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto, si opponeva alle domande contenute, precisava le proprie conclusioni e articolava le istanze istruttorie, a prova diretta e contraria, finalizzate a sostenere i fatti posti a fondamento delle domande proposte in giudizio.
In data 6.3.2025 il ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis .17 co.3.
All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 19.02.2025, tenutasi in data 11.03.2025, compariva personalmente il ricorrente assistito dai propri difensori e il difensore della resistente, non presente personalmente, il quale dichiarava che la propria assistita non aveva potuto presenziare all'udienza per i motivi rappresentati nella nota datata 10.03.2025, depositata in consolle, sottoscritta dal difensore argentino della e che comunque la stessa intendeva presenziare CP_1 nel presente procedimento.
Il Presidente, sentiti i difensori ed il ricorrente, sulla istanza della difesa dell' di pronuncia Pt_1
di sentenza parziale sullo status separativo, cui il difensore della resistente si rimetteva, rimetteva la causa al collegio per la decisione e rinvia la causa per la prosecuzione della udienza di prima comparizione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.03.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019 essendo entrambi i coniugi cittadini italiani.
Quanto alla legge applicabile, si deve richiamare il Regolamento CE 1259/10 art. 8, in assenza di scelta da parte dei coniugi.
Sorgono però alcuni problemi interpretativi, la cui soluzione porta, comunque alla applicazione della legge italiana.
La lettera c) del suddetto art. 8 comporta l'applicazione della legge italiana in quanto entrambi sono cittadini italiani. Però, poiché le parti hanno doppia cittadinanza deve assume rilevanza il considerando n. 22 del suddetto Regolamento che è del seguente tenore: “Laddove, ai fini dell'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alla cittadinanza quale fattore di collegamento, la problematica dei casi di cittadinanza plurima dovrebbe essere disciplinata dalla legislazione nazionale, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione europea”. Secondo alcuni interpreti dovrebbe quindi applicarsi la legge 218/1995 art. 19 comma 2 che dispone che, se vi sono più cittadinanze, e se tra le cittadinanze vi è quella italiana si applica la legge italiana.
Altri commentatori, però, sostengono che il richiamo del considerando 22 al pieno rispetto dei principi generali dell'Unione europea comporta anche il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza più volte affermato dagli strumenti europei, pertanto non potrebbe prevalere nessuna delle due cittadinanze. Quindi il criterio di collegamento della lettera c) non sarebbe operativo e dovrebbe passarsi al criterio della lettera d). Sarebbe dunque applicabile la legge italiana visto che è la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale. La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande svolte e le reciproche allegazioni delle parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Argentina, a
[...] Controparte_1
San RO (Buenos Aires) in data 27.05.2014, atto trascritto nei registri dell'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Milano, Anno 2015, atto n. 94, Reg. 03, Parte 2, Serie C/1.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 12.03.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo