Art. 3. 1. Dopo il comma sesto dell'articolo 47 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e' inserito il seguente:
"Quindi il presidente, constatata l'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda".
2. L'ultimo comma del citato articolo 47 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e' sostituito dai seguenti:
"Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi.
E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa".
3. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 48 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 sono sostituiti dal seguente:
"Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, il presidente, constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendente mente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facolta' del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala".
"Quindi il presidente, constatata l'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda".
2. L'ultimo comma del citato articolo 47 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e' sostituito dai seguenti:
"Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi.
E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa".
3. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 48 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 sono sostituiti dal seguente:
"Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, il presidente, constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendente mente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facolta' del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala".