Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2594 dell'anno 2020, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FERDINANDO TOTA e dall'avv. MARIA PIA SABATINI;
- Appellante - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
ALESSANDRO BIZ;
- Appellato -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20162/2019 pubblicata il 21/10/2019, in punto di Servitù.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto al Tribunale di Roma l'accertamento della servitù a Parte_2 favore del box auto n. 16 di sua proprietà, facente parte dell'edificio in Roma, via
Gian Cristoforo Romano 46, sul posto moto n. 8 dello stesso edificio, appartenente ad servitù «consistente nell'apposizione di una barra di acciaio che CP_1 attraversa il muro e blocca lo scorrimento laterale della porta di accesso al box di proprietà dell'attore». Ha di conseguenza chiesto, inoltre, di ordinare la demolizione del muro di chiusura del posto moto realizzato dal convenuto e di tutte le opere che ostacolano il pieno godimento della servitù e comunque della proprietà del box n.
16 e di accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto, condannandolo al pagamento delle spese di ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno derivante dal periodo di tempo durante il quale gli è stato impedito il pieno godimento della sua proprietà e della servitù.
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1.1. ha chiesto il rigetto della domanda e in via riconvenzionale ha CP_1 chiesto, accertata l'inesistenza della servitù, la condanna dell'attore a cessare molestie e turbative e al risarcimento dei danni per l'illegittima compressione del suo diritto di proprietà mediante l'illecito posizionamento e utilizzo del sistema di chiusura.
1.2. Con sentenza n. 20162/2019 del 21/10/2019 il Tribunale di Roma ha respinto le domande proposte da , ha condannato questo a non Parte_1 molestare il convenuto pretendendo di accedere alla sua proprietà per utilizzare il sistema di chiusura, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta da e ha posto le spese di lite a carico dell'attore. CP_1
A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, per quanto qui ancora interessa:
- che nel 1999 il convenuto ha acquistato il posto moto chiuso su tre lati e aperto verso l'area di manovra confinante con il box auto dell'attore;
- che nel 2014 egli ha chiuso il posto moto erigendo il muro e una porta di accesso;
- che il muro ricade interamente all'interno della proprietà del convenuto;
- che il sistema di chiusura della porta scorrevole del box dell'attore – di sicurezza, in quanto la maniglia con chiavistello si trova dall'altro lato della porta – si trova appoggiato sul muro interno del posto moto e consiste in una piastra di ferro che, inserita dall'interno del box dentro un'asola del muro di confine con il posto moto, veniva bloccata da un'altra piastra, fissata dalla parte opposta del muro, per mezzo di un lucchetto, così impedendo al portone di scorrere;
- che, anche ipotizzando che il sistema sia stato installato nel 1985 (secondo allegazione dell'attore contestata dal convenuto), quanto meno dal 1999 la condotta dell'attore, consistente nell'entrare nella proprietà del convenuto per utilizzare il sistema di chiusura, è avvenuta con la tolleranza dello stesso Trani, venuta meno quando questo ha deciso di esercitare il proprio diritto di chiudere il posto moto.
2. ha impugnato la sentenza chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 domande da lui proposte in primo grado.
2.1. ha chiesto il rigetto dell'appello, del quale ha preliminarmente CP_1 eccepito l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
2.2. Con ordinanza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. depositata il 18/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Pag. 2 di 6 3. L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato è infondata.
L'appello proposto soddisfa i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante ha specificato le parti della sentenza che intende impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto e le circostanze da cui deriva la violazione di legge. Per giurisprudenza costante, infatti, «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez.
Un. 27199 del 16/11/2017); di conseguenza, «Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (Cass. n. 7675 del 19/03/2019).
4. Con il primo motivo parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto l'eccezione di tolleranza sollevata dal convenuto senza richiedere che questo fornisse la prova di quanto allegato. In particolare,
l'appellante deduce che il convenuto non ha mai dimostrato la sussistenza degli atti di tolleranza da lui eccepiti;
questi sono stati eccepiti tardivamente nel giudizio di merito e mai nel precedente giudizio possessorio svoltosi tra le parti, all'esito del quale è stata ordinato ad il ripristino dello stato dei luoghi;
lo stesso CP_1 comportamento processuale dell'appellato, che ha effettuato spontaneamente un taglio nel muro per consentire il passaggio della barra di chiusura, sarebbe incompatibile con un'asserita tolleranza;
gli atti di tolleranza, ai sensi dell'art. 1144
c.c., rilevano solo come ragione ostativa dell'acquisto del possesso, ma non incidono su un possesso già costituito, e nel caso in esame il sistema di chiusura è stato posto in essere sin dal 1985; l'onere di provare gli atti di tolleranza grava su
Pag. 3 di 6 chi li eccepisce, soprattutto quando si tratta di un utilizzo prolungato nel tempo e non occasionale di un bene.
5. Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 115 e 116 Parte_1
c.p.c. in relazione all'art. 1158 c.c., errata valutazione delle prove e contraddittorietà di giudicato, deducendo che il Tribunale non ha considerato l'accertamento incidentale sulla preesistenza sin dal 1985 del sistema di chiusura, già contenuto nel precedente giudizio possessorio passato in giudicato;
è del resto illogico ritenere che il convenuto possa aver tollerato dal 1998 l'esercizio della servitù, quando il suo acquisto è avvenuto solo nel 1999; l'assenza di azioni legali del convenuto per interrompere l'utilizzo della servitù dimostrerebbe invece il decorso del tempo utile all'usucapione; è stato inoltre reperito un documento che attesta la consegna dell'immobile nel 1997, prima del rogito, circostanza che dimostrerebbe l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù; la sentenza impugnata è inoltre in contraddizione con il precedente provvedimento interdittale che aveva ordinato la demolizione del muro.
6. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e non sono fondati.
6.1. È pacifico che il convenuto ha acquistato il posto moto n. 8 nel 1999 e lo CP_1 ha chiuso con un muro nel 2014. L'appellante ha poi allegato che il sistema di chiusura per cui è causa sarebbe stato installato nel 1985, ma a fronte della specifica contestazione al riguardo sollevata nel giudizio di primo grado dal convenuto, secondo cui ciò sarebbe avvenuto solo nel 1998, non ha Parte_1 fornito prova della circostanza da lui dedotta, né ha censurato la mancata ammissione di eventuali prove da lui dedotte sul punto.
D'altro lato, il fatto che, come dedotto in atto di appello, sia stato reperito un documento (non meglio specificato) da cui risulterebbe che il convenuto sia stato immesso nel possesso del posto moto sin dal 1997 dà conto di come il convenuto abbia potuto tollerare l'esercizio della servitù dal 1998, secondo quanto da questo dedotto.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, del resto, «gli esiti del giudizio possessorio ovviamente non interferiscono con la decisione del presente giudizio, in cui si discute dell'esistenza di diritti e non della tutela di situazioni di fatto». Il provvedimento emesso in sede possessoria, infatti, non ha efficacia di giudicato in ordine all'esistenza del diritto reale, limitandosi a tutelare lo stato di fatto preesistente allo spoglio o alla turbativa. L'art. 669-octies, ultimo comma, c.p.c., applicabile al procedimento possessorio ai sensi dell'art. 703, prevede infatti che
«l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo».
Peraltro, né l'ordinanza interdittale né quella resa all'esito del procedimento di
Pag. 4 di 6 reclamo hanno effettivamente accertato che il sistema di chiusura esistesse dal
1985, essendosi il Tribunale limitato a ordinare la rimozione del muro e il ripristino del precedente sistema di chiusura.
L'atto di citazione introduttivo della confessoria servitutis è stato notificato nel
1997.
Non vi è quindi prova che il potere di fatto esercitato da si sia Parte_1 protratto per almeno venti anni in modo pubblico, pacifico e ininterrotto. E ciò è di per sé sufficiente per il rigetto della domanda, indipendentemente da ogni valutazione circa la tolleranza del convenuto.
6.2. In ogni caso, è vero che, secondo costante orientamento giurisprudenziale,
l'onere di provare la tolleranza grava su chi la eccepisce e che tale prova risulta particolarmente necessaria in caso di utilizzo prolungato di un bene. Tuttavia, nel caso di specie il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sugli argomenti di prova che emergono dagli atti.
Alla luce di quanto osservato circa i rapporti tra giudizio possessorio e giudizio petitorio, poi, è irrilevante che nel giudizio possessorio non abbia CP_1 eccepito che l'accesso nel suo posto moto per l'uso del sistema di chiusura avveniva per sua tolleranza e abbia sollevato la questione per la prima volta nell'azione petitoria.
Appare del resto corretta la valutazione circa l'esistenza della tolleranza effettuata dal giudice di primo grado, in considerazione del fatto che fino a quando non ha ritenuto di chiudere il proprio posto moto non aveva motivo per CP_1 opporsi all'accesso nello spazio di sua proprietà e alla presenza dell'asola nel muro di confine (che permetteva il passaggio della piastra metallica) e del lucchetto, per i motivi indicati dal Tribunale: il rapporto tra le parti, entrambe condomine dello stabile;
l'apertura del posto moto, per la mancanza del muro di tamponatura nel lato prospiciente l'area di passaggio e manovra;
la modestissima portata della compressione del diritto di proprietà dello stesso dal momento che la CP_1 presenza dell'asola e del lucchetto non arrecava alcun pregiudizio alle concrete possibilità di utilizzo del posto moto e la condotta dell'attore si limitava all'accesso nel posto moto per poche decine di centimetri e per pochi istanti e avveniva in assenza del convenuto.
La (provvisoria) rimozione di alcuni mattoni effettuata dal convenuto per permettere il ripristino del sistema di chiusura non costituisce, poi, riconoscimento del diritto dell'appellante, essendo avvenuta in ottemperanza al comando giudiziale reso all'esito del giudizio possessorio.
Pag. 5 di 6 Non può quindi ritenersi che il potere di fatto esercitato da possa Parte_1 essere qualificato in termini di possesso della servitù rivendicata.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55 per lo scaglione da 5.200 a 26.000 € individuato dallo stesso appellante, con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, inoltre, la Corte deve dare atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al rimborso in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente procedimento, che liquida in 4.000 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3) dà atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 06/03/2025
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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