Articolo 2 della Legge 24 ottobre 1966, n. 933
Articolo 1
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29 novembre 1966
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1965 e 1966, con riduzione del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 novembre 1966