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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18535 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 12712/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.12712/24 sul ricorso svolto da nei confronti di;
Parte_1 Parte_2
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti giuste note di trattazione ritenutane l'equità e congruità;
ritenuta la sussistenza di giustificati motivi onde compensare le spese di lite;
DISPONE
A modifica delle condizioni vigenti, in conformità a quanto indicato nelle note del 13.11.24, e, segnatamente: ” a)
Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e continueranno a vivere separati serbandosi reciproco rispetto anche e soprattutto nel supremo e superiore interesse dei figli. Entrambi le parti sono titolari di due distinte abitazioni principali, dotate entrambe di stanze per il pernotto dei figli. b) Il figlio maggiorenne e la figlia minorenne , prossima al raggiungimento Persona_1 Persona_2 della maggiore età, trasferiranno la propria collocazione, nonché la residenza anagrafica, presso l'abitazione del padre, fermo restando l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
la madre frequenterà mensilmente i figli per due pomeriggi settimanali, da individuarsi, salvo diverso accordo tra le parti ed i ragazzi, nei giorni del martedì e del giovedì dalle ore 16,00 e sino alle ore 20,00, nonché a fine settimana alterni dal sabato mattina sino al successivo lunedì mattina, quando dopo scuola faranno rientro presso l'abitazione paterna.
c) La programmazione estiva, relativa al periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre, sarà effettuata secondo il calendario infrasettimanale/ weekend di cui sopra, con possibilità della madre di avere con sé i ragazzi per 15 giorni anche non consecutivi.
Ovviamente la programmazione potrà - in itinere - essere modificata, previo accordo tra le parti, per sopraggiunte esigenze dei figli. d)
Inoltre, la programmazione per le vacanze natalizie – dal 23 dicembre al 6 gennaio – sarà effettuata a settimane alternate (un genitore dal 23 dicembre al 31 dicembre mattina e l'altro dal 31 dicembre al 7 gennaio mattina, settimane invertite l'anno successivo) con l'opzione di scegliere il 24 dicembre sera/notte o il 25 dicembre giorno – per il genitore non affidatario in quella settimana – da trascorrere con i ragazzi. e) Il collocamento dei ragazzi durante la settimana delle vacanze pasquali (dal mercoledì mattina precedente la domenica di Pasqua al mercoledì mattina successivo) sarà ad anni alternati: un anno tutta la settimana con la madre e l'anno successivo tutta la settimana con il padre;
f) La sig.ra dall'effettivo trasferimento di residenza dei ragazzi presso l'abitazione Pt_1 paterna entro il 1° dicembre 2024, corrisponderà al sig. un assegno di mantenimento mensile complessivo per entrambi i figli Parte_2 di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nel rispetto di quanto attualmente stabilito dal Protocollo in essere presso il
Tribunale di Roma, che viene allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante. Fermo restando quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Roma, le parti espressamente si obbligano a contribuire a tutte le spese universitarie nella misura del 50% ciascuna, sia con riferimento al figlio maggiorenne e sia con riferimento alla figlia minorenne , qualora Persona_1 Persona_2 quest'ultima intenda iscriversi ad un corso universitario dopo aver terminato la scuola superiore. Le spese extra verranno rimborsate entro il mese successivo, previa esibizione del relativo giustificato di spesa, con possibilità di compensazione con altre spese sostenute tra le medesime parti nell'interesse dei figli. Le parti concordano che l'aggiornamento Istat dell'assegno di mantenimento a partire dall'anno
2025 non verrà richiesto dal sig. a titolo di compensazione per quanto da lui dovuto dal 2013 ad oggi, atteso che il contributo Parte_2 al mantenimento versato dal sig. non è stato mai oggetto d alcuna rivalutazione. g) Ordinare ai sigg.ri e per Parte_2 Pt_1 Parte_2 quanto occorrer possa, di rilasciarsi reciprocamente il consenso a potere rinnovare o richiedere ex novo il passaporto e ogni altro documento valido per l'espatrio.”;
-nulla sulle spese.
Roma, 20.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.12712/24 sul ricorso svolto da nei confronti di;
Parte_1 Parte_2
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti giuste note di trattazione ritenutane l'equità e congruità;
ritenuta la sussistenza di giustificati motivi onde compensare le spese di lite;
DISPONE
A modifica delle condizioni vigenti, in conformità a quanto indicato nelle note del 13.11.24, e, segnatamente: ” a)
Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e continueranno a vivere separati serbandosi reciproco rispetto anche e soprattutto nel supremo e superiore interesse dei figli. Entrambi le parti sono titolari di due distinte abitazioni principali, dotate entrambe di stanze per il pernotto dei figli. b) Il figlio maggiorenne e la figlia minorenne , prossima al raggiungimento Persona_1 Persona_2 della maggiore età, trasferiranno la propria collocazione, nonché la residenza anagrafica, presso l'abitazione del padre, fermo restando l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
la madre frequenterà mensilmente i figli per due pomeriggi settimanali, da individuarsi, salvo diverso accordo tra le parti ed i ragazzi, nei giorni del martedì e del giovedì dalle ore 16,00 e sino alle ore 20,00, nonché a fine settimana alterni dal sabato mattina sino al successivo lunedì mattina, quando dopo scuola faranno rientro presso l'abitazione paterna.
c) La programmazione estiva, relativa al periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre, sarà effettuata secondo il calendario infrasettimanale/ weekend di cui sopra, con possibilità della madre di avere con sé i ragazzi per 15 giorni anche non consecutivi.
Ovviamente la programmazione potrà - in itinere - essere modificata, previo accordo tra le parti, per sopraggiunte esigenze dei figli. d)
Inoltre, la programmazione per le vacanze natalizie – dal 23 dicembre al 6 gennaio – sarà effettuata a settimane alternate (un genitore dal 23 dicembre al 31 dicembre mattina e l'altro dal 31 dicembre al 7 gennaio mattina, settimane invertite l'anno successivo) con l'opzione di scegliere il 24 dicembre sera/notte o il 25 dicembre giorno – per il genitore non affidatario in quella settimana – da trascorrere con i ragazzi. e) Il collocamento dei ragazzi durante la settimana delle vacanze pasquali (dal mercoledì mattina precedente la domenica di Pasqua al mercoledì mattina successivo) sarà ad anni alternati: un anno tutta la settimana con la madre e l'anno successivo tutta la settimana con il padre;
f) La sig.ra dall'effettivo trasferimento di residenza dei ragazzi presso l'abitazione Pt_1 paterna entro il 1° dicembre 2024, corrisponderà al sig. un assegno di mantenimento mensile complessivo per entrambi i figli Parte_2 di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nel rispetto di quanto attualmente stabilito dal Protocollo in essere presso il
Tribunale di Roma, che viene allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante. Fermo restando quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Roma, le parti espressamente si obbligano a contribuire a tutte le spese universitarie nella misura del 50% ciascuna, sia con riferimento al figlio maggiorenne e sia con riferimento alla figlia minorenne , qualora Persona_1 Persona_2 quest'ultima intenda iscriversi ad un corso universitario dopo aver terminato la scuola superiore. Le spese extra verranno rimborsate entro il mese successivo, previa esibizione del relativo giustificato di spesa, con possibilità di compensazione con altre spese sostenute tra le medesime parti nell'interesse dei figli. Le parti concordano che l'aggiornamento Istat dell'assegno di mantenimento a partire dall'anno
2025 non verrà richiesto dal sig. a titolo di compensazione per quanto da lui dovuto dal 2013 ad oggi, atteso che il contributo Parte_2 al mantenimento versato dal sig. non è stato mai oggetto d alcuna rivalutazione. g) Ordinare ai sigg.ri e per Parte_2 Pt_1 Parte_2 quanto occorrer possa, di rilasciarsi reciprocamente il consenso a potere rinnovare o richiedere ex novo il passaporto e ogni altro documento valido per l'espatrio.”;
-nulla sulle spese.
Roma, 20.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
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