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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/07/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato in data 3-7-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3733/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(4-3-1968), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Bove e Rosa Sposito, Parte_1 e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Petrillo, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13-7-2022, , premesso di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 della “Leonardo spa” con mansioni di operaio metalmeccanico, ha esposto che, il 19-12-2019, mentre era intento al lavoro cadeva rovinosamente in terra. Dichiarava che a seguito di tale infortunio ha contratto le patologie indicate in ricorso;
di conseguenza ha presentato domanda all' di CP_1 riconoscimento della malattia professionale. L' ha riconosciuto in data 8-8-2020 l'esistenza CP_2 dell'infortunio e la sua indennizzabilità, valutando i postumi dell'evento nella misura del 12%. Tanto premesso, ritenendo che le patologie di cui è portatore gli hanno causato un danno biologico di entità superiore, ha chiesto al Tribunale adito di dichiarare che, a causa dell'infortunio sul lavoro di cui è stato vittima, ha riportato postumi invalidanti in misura pari al 34%, o comunque superiore a quella determinata dall' , e per l'effetto condannare l' alla maggiore valutazione del CP_1 CP_2 danno biologico ai fini della rendita. Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato. CP_1 In corso di causa il Giudice disponeva CTU medico legale. A seguito di decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna del 3-7-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva pronunciando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza tecnica disposta in corso di causa ha consentito di accertare che a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro subito il 19-12-2019, ebbe a riportare: esiti di frattura a tre frammenti del capitello radiale con frattura dell'apice coronoideo gomito destro trattata chirurgicamente di protesi del capitello radiale. Tali infermità comportano un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica dell'assicurato (cosiddetto danno biologico permanente) pari al 16%, sulla base delle indicazioni della tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000. Alla luce delle riferite valutazioni peritali, della cui correttezza non è dato dubitare, in quanto ispirate a riconosciuti criteri scientifici, ed a chiari canoni logici, il ricorso va accolto. Deve quindi dichiararsi che il ricorrente, in conseguenza dell'infortunio indicato in ricorso, ha riportato un danno biologico pari al 16%, e condannare l' al pagamento in suo favore della CP_1 relativa rendita, ai sensi del Dlgs 38/2000, oltre interessi legali come per legge. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Le spese relative all'espletata CTU si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara che il ricorrente, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro patito in data 19-12-2019, ha riportato un danno biologico pari al 16%, e condanna l' al pagamento in suo favore della relativa rendita, ai sensi del Dlgs 38/2000, oltre CP_1 interessi legali come per legge;
b) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2000,00, oltre CP_1
IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori del ricorrente, antistatari;
c) Liquida le spese di CTU come da separato decreto. Così deciso in Nola il 3 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato in data 3-7-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3733/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(4-3-1968), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Bove e Rosa Sposito, Parte_1 e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Petrillo, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13-7-2022, , premesso di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 della “Leonardo spa” con mansioni di operaio metalmeccanico, ha esposto che, il 19-12-2019, mentre era intento al lavoro cadeva rovinosamente in terra. Dichiarava che a seguito di tale infortunio ha contratto le patologie indicate in ricorso;
di conseguenza ha presentato domanda all' di CP_1 riconoscimento della malattia professionale. L' ha riconosciuto in data 8-8-2020 l'esistenza CP_2 dell'infortunio e la sua indennizzabilità, valutando i postumi dell'evento nella misura del 12%. Tanto premesso, ritenendo che le patologie di cui è portatore gli hanno causato un danno biologico di entità superiore, ha chiesto al Tribunale adito di dichiarare che, a causa dell'infortunio sul lavoro di cui è stato vittima, ha riportato postumi invalidanti in misura pari al 34%, o comunque superiore a quella determinata dall' , e per l'effetto condannare l' alla maggiore valutazione del CP_1 CP_2 danno biologico ai fini della rendita. Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato. CP_1 In corso di causa il Giudice disponeva CTU medico legale. A seguito di decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna del 3-7-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva pronunciando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza tecnica disposta in corso di causa ha consentito di accertare che a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro subito il 19-12-2019, ebbe a riportare: esiti di frattura a tre frammenti del capitello radiale con frattura dell'apice coronoideo gomito destro trattata chirurgicamente di protesi del capitello radiale. Tali infermità comportano un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica dell'assicurato (cosiddetto danno biologico permanente) pari al 16%, sulla base delle indicazioni della tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000. Alla luce delle riferite valutazioni peritali, della cui correttezza non è dato dubitare, in quanto ispirate a riconosciuti criteri scientifici, ed a chiari canoni logici, il ricorso va accolto. Deve quindi dichiararsi che il ricorrente, in conseguenza dell'infortunio indicato in ricorso, ha riportato un danno biologico pari al 16%, e condannare l' al pagamento in suo favore della CP_1 relativa rendita, ai sensi del Dlgs 38/2000, oltre interessi legali come per legge. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Le spese relative all'espletata CTU si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara che il ricorrente, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro patito in data 19-12-2019, ha riportato un danno biologico pari al 16%, e condanna l' al pagamento in suo favore della relativa rendita, ai sensi del Dlgs 38/2000, oltre CP_1 interessi legali come per legge;
b) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2000,00, oltre CP_1
IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori del ricorrente, antistatari;
c) Liquida le spese di CTU come da separato decreto. Così deciso in Nola il 3 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza