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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/07/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di Giudice
del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 24/07/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 351/2024
tra
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LOTA' GIOVANNI, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. PARLATO GIORGIO, giusta procura in atti
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 2.2.2024, , premettendo di essere stato assunto Parte_1
dalla società in data 16.8.2022, con inquadramento nel livello categoria J e di CP_1
I essere stato incaricato della conduzione di un mezzo denominato “gasolone”, adibito alla costipazione e compattazione dei rifiuti, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, la società al fine di accertare il proprio CP_1
diritto al superiore inquadramento nel livello 3 del CCNL “Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali e, per l'effetto, sentire condannare la società datoriale al pagamento delle relative differenze retributive.
Si costituiva la società che contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il CP_1
rigetto del ricorso, rilevando che il lavoratore aveva esclusivamente svolto mansioni di addetto alla raccolta manuale e/o raccolta porta a porta con vasca a cielo aperto o munita di dispositivo di costipazione, mai azionato, riconducibili alla declaratoria livello J, I e II del
CCNL Fise Assoambiente.
All'udienza odierna, il difensore di parte ricorrente dava atto che il proprio assistito aveva sottoscritto un accordo di conciliazione in sede sindacale e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio. Analoga richiesta veniva formulata dal difensore della società resistente, che, con nota di deposito del 23.7.2025, depositava il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto tra la società datoriale ed il lavoratore.
Preliminarmente, va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006;
Cass 16150/2010 così massimata: “La cessazione della materia del contendere presuppone
II che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione
sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a
determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere
valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il
soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara,
regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento
dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone
l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella vicenda in esame, le parti hanno dichiarato di avere sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale, con il quale è stata definita la presente controversia e chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio, manifestando il sopravvenuto disinteresse alla pronuncia del giudice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al n.
351/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo di conciliazione sindacale
Compensa, integralmente, tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
III
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di Giudice
del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 24/07/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 351/2024
tra
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LOTA' GIOVANNI, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. PARLATO GIORGIO, giusta procura in atti
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 2.2.2024, , premettendo di essere stato assunto Parte_1
dalla società in data 16.8.2022, con inquadramento nel livello categoria J e di CP_1
I essere stato incaricato della conduzione di un mezzo denominato “gasolone”, adibito alla costipazione e compattazione dei rifiuti, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, la società al fine di accertare il proprio CP_1
diritto al superiore inquadramento nel livello 3 del CCNL “Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali e, per l'effetto, sentire condannare la società datoriale al pagamento delle relative differenze retributive.
Si costituiva la società che contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il CP_1
rigetto del ricorso, rilevando che il lavoratore aveva esclusivamente svolto mansioni di addetto alla raccolta manuale e/o raccolta porta a porta con vasca a cielo aperto o munita di dispositivo di costipazione, mai azionato, riconducibili alla declaratoria livello J, I e II del
CCNL Fise Assoambiente.
All'udienza odierna, il difensore di parte ricorrente dava atto che il proprio assistito aveva sottoscritto un accordo di conciliazione in sede sindacale e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio. Analoga richiesta veniva formulata dal difensore della società resistente, che, con nota di deposito del 23.7.2025, depositava il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto tra la società datoriale ed il lavoratore.
Preliminarmente, va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006;
Cass 16150/2010 così massimata: “La cessazione della materia del contendere presuppone
II che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione
sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a
determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere
valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il
soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara,
regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento
dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone
l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella vicenda in esame, le parti hanno dichiarato di avere sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale, con il quale è stata definita la presente controversia e chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio, manifestando il sopravvenuto disinteresse alla pronuncia del giudice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al n.
351/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo di conciliazione sindacale
Compensa, integralmente, tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
III