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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliera;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 821/2022 R.G., tra:
nata a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Romano, C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Licata (AG), C/le Salto n. 3 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
sito in Licata (AG), Controparte_1 Controparte_1
(c.f./p.i. ), in persona dell'amministratore e legale
[...] P.IVA_1 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valeriano Truisi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Licata (AG), Via Cacici n. 3. (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 27 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come di seguito:
- Avv. Dario Romano per Parte_1
“Preliminarmente, in via ISTRUTTORIA, Chiede:
- Acquisirsi il fascicolo di primo grado recante il n. 2320/2020 R.g.a.c., instaurato innanzi al Tribunale di Agrigento definito con la sentenza n. 350/2022;
- Ammettersi i mezzi istruttori ex art. 183 VI° c. c.p.c. n. 2, reiterati in comparsa conclusionale, e nell'atto introduttivo del presente giudizio non ammessi dal giudice di prime cure. Nel merito, nella non negata e temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, pervia concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., si conclude, senza recesso dalla preliminare richiesta di cui sopra, in riforma della Sentenza n. 350/22 – Rep. 450/2022, emessa a conclusione del giudizio recante il n. 2320/2020 R.g.a.c. dal Tribunale di Agrigento – Giudice Istruttore Dr. Lo Presti Seminerio in data 10.03.2022, depositata in cancelleria il 14/03/2022 notificata in data 24/03/2022:
- ritenere e dichiarare ex art. 1129 Cod. Civ. 9° comma, l'intervenuta decadenza del dalla proposizione dell'azione monitoria;
CP_1
- revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 430/2020, emesso in data 25/06/2020 dal Tribunale di Agrigento Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott. Gerlando Lo Presti Seminerio e notificato a mezzo racco mandata a/r in data 01/07/2020 , per le ragioni spiegate in narrativa, in quanto infondato in fatto e in diritto e non provato nonché carente e/o mancante dei presupposti ex art. 633 c.p.c..
- in subordine dichiarare dovute solo le minori somme effettivamente accertate e documentate. Si insiste altresì, per i motivi ampiamente illustrati ed argomenti in cale all'atto introduttivo del presente giudizio, sulla già formulata e richiesta istanza di sospensione. In subordine, nella non negata e temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, ritenere e dichiarare dovute unicamente le somme accertate e dimostrate;
Con riserva di motivi aggiunti all'esito delle deduzioni e difese avversarie”.
2 - Avv. Valeriano Truisi per : Controparte_1
“… insiste nelle proprie eccezioni, domande, deduzioni, difese e richieste come da comparsa di costituzione e risposta depositata in sede di gravame che qui si intende integralmente trascritta e conclude riportandosi alla conclusioni ivi contenute chiedendo, quindi, il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata e si oppone a tutte le domande, eccezioni, difese e richieste istruttorie dell'appellante e chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini e art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23 aprile 2022, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 350/2022, del 10 marzo 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2320/2022 R.G..
Si costituiva in giudizio il chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 settembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
430/2020, emesso dal Tribunale di Agrigento il 12 giugno 2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1249/2020 R.G., con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del , dell'importo di Controparte_1
€5.453,58, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a fronte del mancato pagamento di quote condominiali ordinarie e straordinarie, nonché quote utenza idrica e opere urgenti, giusta delibera assembleare del 25 novembre 2019.
3 Istruita la causa in via documentale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Agrigento rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice rileva che l'amministratore condominiale ha il potere, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.p.c., di ricorrere alla procedura monitoria per la riscossione degli oneri condominiali e che il condomino ha l'onere di far valere eventuali profili di nullità o annullabilità delle delibere condominiali impugnando le stesse ai sensi dell'art. 1137 c.c. e non mediante l'opposizione al decreto ingiuntivo.
*****
Proponendo impugnazione, , eccepisce, in primo luogo, la Parte_1 carenza, in capo all'amministratore, di autorizzazione da parte dell'assemblea a conferire mandato ad un difensore per il recupero dei crediti condominiali.
Lamenta, quindi, l'omessa pronuncia sull'eccezione riguardante il mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1129 c. 9 c.c., nonché su quella inerente al denunciato rifiuto dell'amministratore di rilascio di copia dei documenti richiesti dal suo difensore.
Si duole del mancato accoglimento delle prove richieste, nonché del negato esperimento della sollecitata consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, svolge una serie di censure riguardanti il merito della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione e di quelle precedenti, lamentando la mancata sottoscrizione dei riepiloghi, la presenza su di essi di correzioni e abrasioni, la carenza di prova dei pagamenti alla ditta incaricata dei lavori, la mancata esecuzione di questi ultimi, la omessa notifica delle delibere di approvazione dei prospetti riepilogativi, ecc..
Evidenzia come il giudice di primo grado non abbia tenuto conto dell'intervenuto pagamento, in data 01 luglio 2020, della quota riguardante le spese per il cancello.
4 Censura la condanna alle spese di lite perché eccessiva e chiede la compensazione delle stesse in ragione dell'intervenuto saldo di parte delle quote richieste.
L'appello è infondato, salvo che limitatamente al motivo inerente all'intervenuto pagamento della quota, di €115,00, relativa alla sostituzione del cancello.
Quest'ultima, infatti risulta pacificamente essere stata versata in data 01 luglio 2020, dopo, però, l'emissione, il precedente 12 giugno, del decreto ingiuntivo.
Limitatamente a tale somma, pertanto, è intervenuta la cessazione della materia del contendere, cui consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della opponente al pagamento, in favore del Parte_2
dell'importo residuo, stante, come si dirà, l'infondatezza degli altri
[...] motivi di impugnazione.
*****
Non coglie, in primo luogo, nel segno la questione inerente al potere dell'amministratore di agire per la riscossione dei crediti condominiali.
Come già evidenziato dal primo giudice, l'art. 63 disp. att. c.c. prevede che “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità si è espressa affermando che “La riscossione dei contributi condominiali in base ad una deliberazione dell'assemblea di approvazione del relativo stato di ripartizione rientra tra le attribuzioni dell'amministratore (art. 1130 e 1131 c.c.) il quale per ottenerne il pagamento può avvalersi del decreto ingiuntivo nell'interesse comune senza necessità di una preventiva autorizzazione dell'assemblea, ed "a fortiori" può impugnare la sentenza che sia stata emessa nel giudizio nel quale abbia rivestito la qualità di parte” (Cass. Civ., sez. II, n. 29/2000), che “l'amministratore del condominio è legittimato a riscuotere i contributi dai singoli condomini in base alla ripartizione approvata dall'assemblea o anche in difetto del piano di riparto approvato senza necessità di autorizzazione alcuna. Di conseguenza l'amministratore è legittimato a promuovere il procedimento monitorio e a
5 resistere all'opposizione al decreto ingiuntivo” (Cass. Civ., sez. II, n. 14665/1999) e che “l'amministratore di un condominio è legittimato ad agire - ed a chiedere, perciò, l'emissione del decreto ingiuntivo previsto dall'art. 63 disp. att. c.c. - contro il condomino moroso per il recupero degli oneri condominiali, una volta che l'assemblea condominiale abbia deliberato sulla loro ripartizione, nonostante la mancanza dell'autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dall'assemblea medesima;
e, poiché la fonte di tale potere discende dall'approvazione assembleare del piano di ripartizione, non v'è ragione di distinguere tra gli oneri condominiali relativi a spese ordinarie e quelli riguardanti le spese straordinarie” (Cass. Civ., sez. II, n. 27292/2005).
Dunque, nel caso in esame, in cui il ricorso alla procedura monitoria è avvenuto, come anticipato, sulla scorta di una delibera assembleare che aveva approvato con la maggioranza necessaria la ripartizione di quote ordinarie e straordinarie, spese idriche e per lavori di manutenzione straordinaria, l'amministratore non aveva alcun bisogno di munirsi di apposita autorizzazione assembleare (cosa che, peraltro, ad ogni modo si è nelle more verificata, giusta delibera del 24 novembre 2020, con cui è stato ratificato l'operato dell'avv. Truisi nella fase monitoria e conferito mandato allo stesso per il giudizio di opposizione e, contemporaneamente, si è autorizzato l'amministratore a compiere tutte le azioni necessarie ai predetti fini).
Parimenti infondato risulta il rilievo circa il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1129, comma 9, c.c. che, secondo l'appellante, comporterebbe la decadenza dall'azione del condominio.
Il termine semestrale, previsto dalla disposizione - entro cui “l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati…” - non risulta, infatti, in alcun modo presidiato dalla sanzione della decadenza dal diritto ad agire, che resta ancorato ai soli termini prescrizionali.
La norma, in effetti, è rivolta ad imporre all'amministratore il dovere di attivarsi tempestivamente nell'interesse del , sicchè al mancato, CP_1 ingiustificato, rispetto del termine possono ragionevolmente ricondursi soltanto conseguenze in termini di responsabilità del predetto per il non diligente adempimento dei propri obblighi.
6 Ancora, non meritevole di accoglimento è la doglianza in ordine alla mancata ottemperanza, da parte dell'amministratore, all'obbligo di fornire copia alla opponente della documentazione relativa alle spese di cui alla ingiunzione.
Al riguardo, è noto che il ha il diritto di accedere alla CP_1 documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all'assemblea condominiale e, a tale diritto, corrisponde l'onere dell'amministratore di predisporre un'organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto e della esistenza della quale i condomini siano informati.
L'amministratore del , però, non è tenuto a depositare CP_1 integralmente la documentazione giustificativa del bilancio, ma soltanto a consentire ai condomini che lo richiedano di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile e grava sui condomini l'onere di provare eventuali violazioni dell'amministratore che non consenta loro l'accesso a tali documenti (Cass. Civ., sez. VI, n. 16677/2018).
Nel caso in esame, la difesa di non ha compiutamente allegato, Parte_1 né tanto meno provato, di avere richiesto invano che l'amministratore le consentisse di prendere visione ed estrarre copia della documentazione contabile, sicchè nessun rifiuto ingiustificato può essere a questi addebitato (il richiamo ad una non meglio precisata richiesta del difensore non trova riscontro nei documenti prodotti dall'opponente).
Con riferimento alle ulteriori censure, non sempre espresse in maniera perspicua, riguardanti il merito della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione e di altre precedenti, occorre evidenziare che, secondo il più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione. Ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a
7 fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 16635/2024; sez. II, n. 8315/2024; sez. II, n. 29175/2023; SS.UU., n. 9839/2021).
Nella fattispecie, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale tesa all'annullamento della delibera del 25 novembre 2011, essendosi limitata a chiedere l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, di essere condannata al pagamento delle sole somme accertate.
Dal suo canto, il condominio opposto ha adempiuto l'onere probatorio su di esso gravante con la produzione dei verbali dell'assemblea condominiale di approvazione delle spese e della relativa ripartizione (in particolare: 1) copia verbale di assemblea del 25.11.2019; 2) riepilogo quote ordinarie da versare al 14.11.2019; 3) ripartizione fatture Girgenti acque;
4) consuntivo 2018; 5) preventivo nuovo cancello;
6) riepilogo quote straordinarie da versare;
7) preventivo spese ordinarie;
8) verbale del 14.02.2018; 9) copia lettera del 14.12.2020 con plico ritornato al mittente per compiuta giacenza;
10) nota spese;
Cass. Civ., sez. II, n. 15696/2020).
Per le ragioni espresse, del tutto irrilevanti risultano le prove richieste, ossia l'emissione di ordini di esibizione di una serie di documenti, contabili e non, riguardanti l'attività del , e l'espletamento di c.t.u. tecnico contabile CP_1
“al fine di ricostruire l'esatto ammontare della domanda”.
L'accoglimento, sia pure in minima parte, dell'appello determina l'assorbimento del motivo sulle regolamentazione delle spese di lite, come di seguito specificato.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
8 Ciò posto, come detto, l'accoglimento dell'appello attiene unicamente alla constatazione della cessazione della materia del contendente riguardo alla limitata somma di €115,00, dovuta da parte opponente e che questa ha corrisposto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ne deriva che resta la parte totalmente soccombente, tenuta Parte_1 al pagamento, in favore del delle Parte_3 spese della fase monitoria e di quelle di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per la fase monitoria, in complessivi €685,50, di cui €540,00 per compensi ed €145,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, per il primo grado, in €2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il presente grado, in €3.400,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €800,00 per la fase di studio della controversia, €600,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge CPA e IVA.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 350/2022, del 10 marzo Parte_1
2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2320/2022 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, della somma di €5.338,58, oltre interessi Parte_4 dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino al soddisfo;
- rigetta per il resto l'appello;
9 - condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese della fase monitoria e di quelle di Parte_4 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per la fase monitoria, in complessivi €685,50, di cui €540,00 per compensi ed €145,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, per il primo grado, in €2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il presente grado, in €3.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge CPA e IVA.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
10
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliera;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 821/2022 R.G., tra:
nata a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Romano, C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Licata (AG), C/le Salto n. 3 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
sito in Licata (AG), Controparte_1 Controparte_1
(c.f./p.i. ), in persona dell'amministratore e legale
[...] P.IVA_1 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valeriano Truisi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Licata (AG), Via Cacici n. 3. (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 27 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come di seguito:
- Avv. Dario Romano per Parte_1
“Preliminarmente, in via ISTRUTTORIA, Chiede:
- Acquisirsi il fascicolo di primo grado recante il n. 2320/2020 R.g.a.c., instaurato innanzi al Tribunale di Agrigento definito con la sentenza n. 350/2022;
- Ammettersi i mezzi istruttori ex art. 183 VI° c. c.p.c. n. 2, reiterati in comparsa conclusionale, e nell'atto introduttivo del presente giudizio non ammessi dal giudice di prime cure. Nel merito, nella non negata e temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, pervia concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., si conclude, senza recesso dalla preliminare richiesta di cui sopra, in riforma della Sentenza n. 350/22 – Rep. 450/2022, emessa a conclusione del giudizio recante il n. 2320/2020 R.g.a.c. dal Tribunale di Agrigento – Giudice Istruttore Dr. Lo Presti Seminerio in data 10.03.2022, depositata in cancelleria il 14/03/2022 notificata in data 24/03/2022:
- ritenere e dichiarare ex art. 1129 Cod. Civ. 9° comma, l'intervenuta decadenza del dalla proposizione dell'azione monitoria;
CP_1
- revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 430/2020, emesso in data 25/06/2020 dal Tribunale di Agrigento Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott. Gerlando Lo Presti Seminerio e notificato a mezzo racco mandata a/r in data 01/07/2020 , per le ragioni spiegate in narrativa, in quanto infondato in fatto e in diritto e non provato nonché carente e/o mancante dei presupposti ex art. 633 c.p.c..
- in subordine dichiarare dovute solo le minori somme effettivamente accertate e documentate. Si insiste altresì, per i motivi ampiamente illustrati ed argomenti in cale all'atto introduttivo del presente giudizio, sulla già formulata e richiesta istanza di sospensione. In subordine, nella non negata e temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, ritenere e dichiarare dovute unicamente le somme accertate e dimostrate;
Con riserva di motivi aggiunti all'esito delle deduzioni e difese avversarie”.
2 - Avv. Valeriano Truisi per : Controparte_1
“… insiste nelle proprie eccezioni, domande, deduzioni, difese e richieste come da comparsa di costituzione e risposta depositata in sede di gravame che qui si intende integralmente trascritta e conclude riportandosi alla conclusioni ivi contenute chiedendo, quindi, il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata e si oppone a tutte le domande, eccezioni, difese e richieste istruttorie dell'appellante e chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini e art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23 aprile 2022, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 350/2022, del 10 marzo 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2320/2022 R.G..
Si costituiva in giudizio il chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 settembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
430/2020, emesso dal Tribunale di Agrigento il 12 giugno 2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1249/2020 R.G., con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del , dell'importo di Controparte_1
€5.453,58, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a fronte del mancato pagamento di quote condominiali ordinarie e straordinarie, nonché quote utenza idrica e opere urgenti, giusta delibera assembleare del 25 novembre 2019.
3 Istruita la causa in via documentale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Agrigento rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice rileva che l'amministratore condominiale ha il potere, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.p.c., di ricorrere alla procedura monitoria per la riscossione degli oneri condominiali e che il condomino ha l'onere di far valere eventuali profili di nullità o annullabilità delle delibere condominiali impugnando le stesse ai sensi dell'art. 1137 c.c. e non mediante l'opposizione al decreto ingiuntivo.
*****
Proponendo impugnazione, , eccepisce, in primo luogo, la Parte_1 carenza, in capo all'amministratore, di autorizzazione da parte dell'assemblea a conferire mandato ad un difensore per il recupero dei crediti condominiali.
Lamenta, quindi, l'omessa pronuncia sull'eccezione riguardante il mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1129 c. 9 c.c., nonché su quella inerente al denunciato rifiuto dell'amministratore di rilascio di copia dei documenti richiesti dal suo difensore.
Si duole del mancato accoglimento delle prove richieste, nonché del negato esperimento della sollecitata consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, svolge una serie di censure riguardanti il merito della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione e di quelle precedenti, lamentando la mancata sottoscrizione dei riepiloghi, la presenza su di essi di correzioni e abrasioni, la carenza di prova dei pagamenti alla ditta incaricata dei lavori, la mancata esecuzione di questi ultimi, la omessa notifica delle delibere di approvazione dei prospetti riepilogativi, ecc..
Evidenzia come il giudice di primo grado non abbia tenuto conto dell'intervenuto pagamento, in data 01 luglio 2020, della quota riguardante le spese per il cancello.
4 Censura la condanna alle spese di lite perché eccessiva e chiede la compensazione delle stesse in ragione dell'intervenuto saldo di parte delle quote richieste.
L'appello è infondato, salvo che limitatamente al motivo inerente all'intervenuto pagamento della quota, di €115,00, relativa alla sostituzione del cancello.
Quest'ultima, infatti risulta pacificamente essere stata versata in data 01 luglio 2020, dopo, però, l'emissione, il precedente 12 giugno, del decreto ingiuntivo.
Limitatamente a tale somma, pertanto, è intervenuta la cessazione della materia del contendere, cui consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della opponente al pagamento, in favore del Parte_2
dell'importo residuo, stante, come si dirà, l'infondatezza degli altri
[...] motivi di impugnazione.
*****
Non coglie, in primo luogo, nel segno la questione inerente al potere dell'amministratore di agire per la riscossione dei crediti condominiali.
Come già evidenziato dal primo giudice, l'art. 63 disp. att. c.c. prevede che “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità si è espressa affermando che “La riscossione dei contributi condominiali in base ad una deliberazione dell'assemblea di approvazione del relativo stato di ripartizione rientra tra le attribuzioni dell'amministratore (art. 1130 e 1131 c.c.) il quale per ottenerne il pagamento può avvalersi del decreto ingiuntivo nell'interesse comune senza necessità di una preventiva autorizzazione dell'assemblea, ed "a fortiori" può impugnare la sentenza che sia stata emessa nel giudizio nel quale abbia rivestito la qualità di parte” (Cass. Civ., sez. II, n. 29/2000), che “l'amministratore del condominio è legittimato a riscuotere i contributi dai singoli condomini in base alla ripartizione approvata dall'assemblea o anche in difetto del piano di riparto approvato senza necessità di autorizzazione alcuna. Di conseguenza l'amministratore è legittimato a promuovere il procedimento monitorio e a
5 resistere all'opposizione al decreto ingiuntivo” (Cass. Civ., sez. II, n. 14665/1999) e che “l'amministratore di un condominio è legittimato ad agire - ed a chiedere, perciò, l'emissione del decreto ingiuntivo previsto dall'art. 63 disp. att. c.c. - contro il condomino moroso per il recupero degli oneri condominiali, una volta che l'assemblea condominiale abbia deliberato sulla loro ripartizione, nonostante la mancanza dell'autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dall'assemblea medesima;
e, poiché la fonte di tale potere discende dall'approvazione assembleare del piano di ripartizione, non v'è ragione di distinguere tra gli oneri condominiali relativi a spese ordinarie e quelli riguardanti le spese straordinarie” (Cass. Civ., sez. II, n. 27292/2005).
Dunque, nel caso in esame, in cui il ricorso alla procedura monitoria è avvenuto, come anticipato, sulla scorta di una delibera assembleare che aveva approvato con la maggioranza necessaria la ripartizione di quote ordinarie e straordinarie, spese idriche e per lavori di manutenzione straordinaria, l'amministratore non aveva alcun bisogno di munirsi di apposita autorizzazione assembleare (cosa che, peraltro, ad ogni modo si è nelle more verificata, giusta delibera del 24 novembre 2020, con cui è stato ratificato l'operato dell'avv. Truisi nella fase monitoria e conferito mandato allo stesso per il giudizio di opposizione e, contemporaneamente, si è autorizzato l'amministratore a compiere tutte le azioni necessarie ai predetti fini).
Parimenti infondato risulta il rilievo circa il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1129, comma 9, c.c. che, secondo l'appellante, comporterebbe la decadenza dall'azione del condominio.
Il termine semestrale, previsto dalla disposizione - entro cui “l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati…” - non risulta, infatti, in alcun modo presidiato dalla sanzione della decadenza dal diritto ad agire, che resta ancorato ai soli termini prescrizionali.
La norma, in effetti, è rivolta ad imporre all'amministratore il dovere di attivarsi tempestivamente nell'interesse del , sicchè al mancato, CP_1 ingiustificato, rispetto del termine possono ragionevolmente ricondursi soltanto conseguenze in termini di responsabilità del predetto per il non diligente adempimento dei propri obblighi.
6 Ancora, non meritevole di accoglimento è la doglianza in ordine alla mancata ottemperanza, da parte dell'amministratore, all'obbligo di fornire copia alla opponente della documentazione relativa alle spese di cui alla ingiunzione.
Al riguardo, è noto che il ha il diritto di accedere alla CP_1 documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all'assemblea condominiale e, a tale diritto, corrisponde l'onere dell'amministratore di predisporre un'organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto e della esistenza della quale i condomini siano informati.
L'amministratore del , però, non è tenuto a depositare CP_1 integralmente la documentazione giustificativa del bilancio, ma soltanto a consentire ai condomini che lo richiedano di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile e grava sui condomini l'onere di provare eventuali violazioni dell'amministratore che non consenta loro l'accesso a tali documenti (Cass. Civ., sez. VI, n. 16677/2018).
Nel caso in esame, la difesa di non ha compiutamente allegato, Parte_1 né tanto meno provato, di avere richiesto invano che l'amministratore le consentisse di prendere visione ed estrarre copia della documentazione contabile, sicchè nessun rifiuto ingiustificato può essere a questi addebitato (il richiamo ad una non meglio precisata richiesta del difensore non trova riscontro nei documenti prodotti dall'opponente).
Con riferimento alle ulteriori censure, non sempre espresse in maniera perspicua, riguardanti il merito della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione e di altre precedenti, occorre evidenziare che, secondo il più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione. Ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a
7 fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 16635/2024; sez. II, n. 8315/2024; sez. II, n. 29175/2023; SS.UU., n. 9839/2021).
Nella fattispecie, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale tesa all'annullamento della delibera del 25 novembre 2011, essendosi limitata a chiedere l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, di essere condannata al pagamento delle sole somme accertate.
Dal suo canto, il condominio opposto ha adempiuto l'onere probatorio su di esso gravante con la produzione dei verbali dell'assemblea condominiale di approvazione delle spese e della relativa ripartizione (in particolare: 1) copia verbale di assemblea del 25.11.2019; 2) riepilogo quote ordinarie da versare al 14.11.2019; 3) ripartizione fatture Girgenti acque;
4) consuntivo 2018; 5) preventivo nuovo cancello;
6) riepilogo quote straordinarie da versare;
7) preventivo spese ordinarie;
8) verbale del 14.02.2018; 9) copia lettera del 14.12.2020 con plico ritornato al mittente per compiuta giacenza;
10) nota spese;
Cass. Civ., sez. II, n. 15696/2020).
Per le ragioni espresse, del tutto irrilevanti risultano le prove richieste, ossia l'emissione di ordini di esibizione di una serie di documenti, contabili e non, riguardanti l'attività del , e l'espletamento di c.t.u. tecnico contabile CP_1
“al fine di ricostruire l'esatto ammontare della domanda”.
L'accoglimento, sia pure in minima parte, dell'appello determina l'assorbimento del motivo sulle regolamentazione delle spese di lite, come di seguito specificato.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
8 Ciò posto, come detto, l'accoglimento dell'appello attiene unicamente alla constatazione della cessazione della materia del contendente riguardo alla limitata somma di €115,00, dovuta da parte opponente e che questa ha corrisposto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ne deriva che resta la parte totalmente soccombente, tenuta Parte_1 al pagamento, in favore del delle Parte_3 spese della fase monitoria e di quelle di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per la fase monitoria, in complessivi €685,50, di cui €540,00 per compensi ed €145,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, per il primo grado, in €2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il presente grado, in €3.400,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €800,00 per la fase di studio della controversia, €600,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge CPA e IVA.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 350/2022, del 10 marzo Parte_1
2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2320/2022 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, della somma di €5.338,58, oltre interessi Parte_4 dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino al soddisfo;
- rigetta per il resto l'appello;
9 - condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese della fase monitoria e di quelle di Parte_4 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per la fase monitoria, in complessivi €685,50, di cui €540,00 per compensi ed €145,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, per il primo grado, in €2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il presente grado, in €3.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge CPA e IVA.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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