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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei magistrati: dott. OM TI Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa EM IZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 248/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA FONTANA Parte_1 C.F._1
N. 22, MILANO presso lo studio dell'avv. JOELLE ROSANNA PICCININO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via G.P. da Controparte_1 C.F._2
Palestrina n. 6, Milano, presso lo studio dell'avv. MICOL AMENDOLAGINE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
pagina 1 di 17 IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, accertata e dichiarata la fondatezza delle argomentazioni e dei motivi di gravame esposti dall'appellante
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 8160/2023, repert. n. 8711/2023, pubblicata in data 19.10.2023 dal Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Dott.ssa
Margherita Monte, notificata il 21.12.2023, per manifesta fondatezza dei motivi di gravame, al fine di evitare che dall'esecuzione di tale sentenza possa derivare un pregiudizio grave ed irrepara-bile per la
Signora Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: riformare parzialmente la sentenza impugnata n. 8160/2023, repert. n.
8711/2023, pubblicata in data 19.10.2023 dal Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Dott.ssa Mar- gherita Monte, notificata il 21.12.2023 per tutti i motivi sopra indicati;
accertare e dichiarare il di-ritto della Signora al pagamento a proprio favore di una somma corrispondente al 30% del Parte_1 ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Milano Via TE n. 41, avvenuta in data 26.05.2016 e per l'effetto condannare il Sig. a versare all'appellante la somma di € 40.676,80, pari al-la CP_1 differenza tra l'importo di € 50.000.00 già corrisposto e quanto effettivamente dovuto in ragione della quota del 30% spettante alla Signora o nella maggiore o minore somma risultante all'esito Parte_1 dell'istruttoria o secondo giustizia, oltre rivalutazione ed interessi maturati dal dì del dovuto al saldo effettivo, per motivi in atti;
IN OGNI CASO: con il favore delle spese tutte di lite, tassa di registro, compensi professionali di difesa relativi e successivi occorrendi, di entrambi i gradi del giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Milano, dato atto che la parte concludente dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, previo ogni accertamento del caso e di legge, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, per i fatti e le ragioni dedotti in atti e provati in giudizio, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per assenza dei requisiti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
NEL MERITO:
pagina 2 di 17 - rigettare l'appello proposto dalla sig.ra perché infondato in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 8160/2023 pubblicata in data 19.10.2023 dal Tribunale di Milano, sez. V civ., dott.ssa Margherita Monte, R.G. 31692/2019, fatto salvo l'appello incidentale;
- dare atto che l'appello proposto dalla sig.ra ha per oggetto esclusivamente le parti Parte_1 della sentenza riportate a pag. 8 dell'appello (riga da 15 a 19 della pag. 6, parzialmente il capo I della sentenza ed il capo III della sentenza) e che, pertanto, per il resto la sentenza n. 8160/2023 pubblicata in data 19.10.2023 dal Tribunale di Milano, sez. V civ., dott.ssa Margherita Monte, R.G. 31692/2019 è passata in giudicato, fatto salvo l'appello incidentale;
- riformare i capi II e III della sentenza n. 8160/2023 pubblicata in data 19.10.2023 dal Tribunale di
Milano, sez. V civ., dott.ssa Margherita Monte, R.G. 31692/2019, e così statuire:
- accertare e dichiarare il diritto del sig. al rimborso da parte della sig.ra Controparte_1 Parte_1 delle seguenti somme, per i fatti ed i titoli meglio esposti in atti e provati in causa:
[...]
€ 27.442,53 (restituzione delle somme versate - a titolo di prezzo dell'immobile di TE 41 a
Milano e di contributo al rimborso del mutuo contratto per il suo acquisto - in eccesso rispetto alla quota del 70% di formale co-intestazione dell'immobile);
€ 10.879,97 (rimborso del controvalore del diritto di co-usufrutto al 50% dell'immobile di AS attribuito alla sig.ra ; Parte_1
€ 1.741,81 (rimborso della metà delle spese notarili sostenute per l'acquisto della nuda proprietà e l'attribuzione alla sig.ra del diritto di co-usufrutto al 50% dell'immobile di AS); Parte_1
€ 2.733,09 (rimborso della metà delle spese di manutenzione ordinaria e utenze dell'immobile di
AS di competenza della co-usufruttuaria);
€ 163.402,21 (rimborso degli importi versati dal sig. sul conto comune); CP_1
€ 410,00 (rimborso delle spese della mensa per le figlie anticipate da parte del sig. ); CP_1
- per l'effetto, condannare la sig.ra a restituire al sig. la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 206.609,61 o la diversa somma che sarà accertata come dovuta o risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, I e IV co., c.c. dalla data della domanda al saldo, operando la compensazione con eventuali somme che, in denegata ipotesi, dovessero risultare dovute alla sig.ra in accoglimento dell'appello principale;
Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 3 di 17 - autorizzare il deposito cartaceo in cancelleria della parte cartacea del fascicolo di primo grado
(comparsa di costituzione e risposta con procura alle liti in calce, documenti da n. 1 a n. 38), per facilitarne la consultazione alla Corte;
- ammettere e porre alla base della decisione le prove ed i mezzi di prova, diretti e contrari, richiesti con le memorie ex art. 183, VI co., n. 2 e 3 c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente richiamate e riprodotte;
- rigettare tutti i mezzi di prova e controprova eventualmente richiesti ex adverso;
- porre a base della decisione i documenti prodotti nel corso dei due gradi del giudizio ed i fatti non specificamente contestati ex adverso, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese di lite e compensi professionali dei due gradi del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori di legge;
- con maggiorazione del 30% della liquidazione dei compensi professionali a ragione dell'utilizzo nella redazione degli atti di parte di tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio per chiederne la condanna ex art. 2033 c.c. Parte_1 Controparte_1 alla restituzione di complessivi € 64.676,80 a titolo di somme dovutele a seguito di alcune operazioni immobiliari riguardanti la “ex casa coniugale”, sita in Milano, via TE n.41. L'attrice ha allegato quanto segue:
− in data 28 giugno 2007 la sig.ra ed il sig. avevano contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni e nel 2012 erano diventati genitori di due bambine gemelle;
− circa un mese prima del matrimonio, in data 24 maggio 2007, avevano acquistato l'immobile sito in
Milano, via TE n. 41, rispettivamente intestato per la quota del 30% alla sig.ra e Parte_1 per il 70% al sig. ; CP_1
− il prezzo d'acquisto di € 330.000,00 era stato corrisposto in parte con “un anticipo mediante assegni circolari” e per l'importo di “€ 130.000,00= tramite mutuo ipotecario concesso da ”, Controparte_2 con rata mensile di “circa € 890.00”;
− in tale occasione i sig.ri e avevano acceso un conto corrente cointestato presso Parte_1 CP_1 la banca (n. 40905193), sul quale mensilmente ciascuno versava € 700.00 - a dire CP_2 pagina 4 di 17 dell'attrice - “per far fronte esclusivamente (almeno da parte della , al pagamento del Parte_1 mutuo fondiario insistente sulla casa di Via TE”; il resto delle spese necessarie al ménage familiare veniva affrontato invece dall'attrice “in maniera esclusiva” con provviste giacenti sul proprio conto personale, sul quale confluivano redditi da lavoro;
− nel maggio 2016, a seguito di una crisi coniugale, i sig.ri e avevano venduto Parte_1 CP_1
l'immobile, ricavandone complessivamente € 400.000,00; tale importo veniva versato sul conto corrente cointestato e parte di questo veniva utilizzato, quanto ad “€ 91.194,04” per l'estinzione del mutuo, “€. 6.100,00=” per spese di agenzia ed ulteriori “€.450,00= per pratiche energetiche e catastali”. L'attrice ne ha dedotto che, al netto di tali importi, il ricavato dalla vendita ammontava ad
€ 302.255,96 e che la quota spettante alla sig.ra - in ragione del 30% della sua Parte_1 comproprietà dell'immobile - era pari ad € 90.676,78 e, tuttavia, aveva ricevuto dall'ex coniuge -
“che ha sempre gestito in modo esclusivo il conto corrente cointestato” - la minor somma di €
50.000.00. L'attrice ha affermato, pertanto, il diritto alla restituzione della differenza di ulteriori €
40.676,78;
− parte attrice ha, altresì, allegato di avere contribuito all'acquisto dell'ex casa coniugale di via
TE per una somma superiore a quella effettivamente dovuta in ragione del 30% della sua quota di comproprietà e ha pertanto chiesto la condanna della controparte alla restituzione della somma di € 24.000,00, pari alla somma versata per l'acquisto della casa in eccedenza rispetto alla quota del 30%.
Si è costituito in giudizio il sig. , contestando le domande avversarie e chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto. Il convenuto ha:
− dedotto che il contributo dato dall'attrice all'acquisto dell'immobile di Via TE, destinato a casa coniugale, non corrispondeva al 30%, bensì al 22,90% del prezzo;
− confermato i versamenti mensili dell'attrice di € 700.00 sul conto in comune n. 40905193 presso nel periodo compreso dal maggio 2007 all'agosto 2015 (per un totale di € 69.300), CP_2 replicando -tuttavia- che tale somma non era stata destinata all'intero rimborso del mutuo, bensì, in generale ai bisogni della famiglia, come comprovato sia dalla causale apposta a detti versamenti
“bonifico a vostro favore da per (docc. 4 e 5 ” sia Parte_1 Per_1 Parte_1
“dalla natura delle uscite (pagamenti di utenze;
spese condominiali, spese mediche e di farmacia, spesa alimentare, etc)”; ha poi aggiunto che tale circostanza risulterebbe confermata anche dal fatto che entrambi i coniugi (nel medesimo periodo: maggio 2007-agosto 2015) avevano effettuato versamenti di egual misura pari ad € 700.00 (per complessivi € 1.400,00 mensili) ed erano pagina 5 di 17 “commisurati ai loro stipendi (docc.
7-9 e doc.36)”, in quanto la loro intenzione era “di Parte_1 contribuire paritariamente alle spese della famiglia stessa, comprese le rate mensili di rimborso del mutuo per l'acquisto dell'immobile destinato a diventare l'abitazione coniugale”; pertanto, “gli importi che sopravanzavano la copertura della rata mensile di rimborso del mutuo, pari ad €
890,59, erano destinati a coprire le spese comuni”;
− dedotto, quindi, che si tratta di importi non ripetibili, in quanto costituenti obbligazioni naturali rientranti nel generale obbligo di contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia;
− ha concluso che il contributo effettivo versato dalla sig.ra al rimborso del mutuo Parte_1
(periodo maggio 2007 -agosto 2015) è pari ad € 46.161,85;
− proposto domanda riconvenzionale, deducendo di essere titolare di controcrediti “di diversa origine e natura”, nei confronti della sig.ra riepilogandoli, in particolare, a pag. 18 e 19 della Parte_1 comparsa conclusionale (“Schema 4” e “Schema 5”). Al riguardo il convenuto ha dedotto di avere diritto alla ripetizione di tali somme in quanto di “notevole entità, anche rispetto allo stipendio da impiegato percepito dal sig. ed al suo stato di indebitamento”, che “è indubbio che CP_1 quest'ultimo si sia impoverito a favore della moglie e che l'ingiustizia dell'arricchimento derivi dalla sproporzione dei contributi in relazione alle sue condizioni reddituali”;
− sempre in via riconvenzionale, ha chiesto altresì la chiusura del conto corrente cointestato con l'attrice e la conseguente liquidazione del saldo giacente in suo favore.
Sentenza appellata
Con sentenza n. 8160/23 il Tribunale di Milano ha rigettato le domande svolte da entrambe le parti, compensato metà delle spese processuali e condannato alla refusione della restante metà, Parte_1 liquidata in € 7.051,50, oltre rimborso del 15% ex art. 2 DM 55/2014, oltre CPA ed IVA se dovuta.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure è il seguente:
− la domanda di ripetizione di indebito formulata ex art. 2033 c.c. dall'attrice va respinta. Era onere della sig.ra dimostrare sia l'avvenuto pagamento della somma allegata come “non Parte_1 dovuta”, sia che tale pagamento fosse privo di una propria causa giustificativa. Tale onere probatorio non è stato assolto dall'attrice.
La sig.ra ha chiesto che il sig. venga condannato alla ripetizione della Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di € 64.676,80. Tale importo è così calcolato dall'attrice: € 40.676,80 quale residuo dovutole dal ricavo netto della vendita della sua quota del 30% di comproprietà della “ex casa coniugale” di Via TE + € 24.000,00 quale somma versata in eccedenza a titolo di rate di mutuo per l'acquisto dell'immobile rispetto a quella da versare in ragione della quota del 30%,
pagina 6 di 17 considerato che per l'acquisto dell'ex casa coniugale di via TE aveva versato un contributo personale di € 123.200,00 e, dunque, una somma superiore a quella da lei dovuta come titolare del
30% di comproprietà (30% sul prezzo di acquisto di € 330.000,00= € 99.000,00). Tale allegazione, specificamente contestata dal convenuto, è rimasta priva di riscontro probatorio. Dalle risultanze documentali si desume che la somma complessiva che l'attrice ha dimostrato di avere versato sul conto corrente cointestato - imputata dalla stessa al solo acquisto dell'ex casa coniugale - è pari ad €
84.300,00 (e non ad € 123.200,00) ed è inferiore alla quota del 30% del prezzo di acquisto dell'immobile (30% di € 330.000,00= € 99.000,00);
− dalle concordi allegazioni delle parti (per l'attrice cfr. pag. 2 ricorso 702 bis cpc) e dalla documentazione prodotta (sub 5 ricorso e 15, 16 memoria difensiva), risulta che i coniugi hanno versato mensilmente, da maggio del 2007 ad agosto del 2015, lo stesso importo di € 700,00. Da ciò si può inferire, oggettivamente, la comune volontà dei coniugi di contribuire in pari misura ai bisogni della famiglia (compresi quelli delle figlie), incluso il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale, a prescindere dalla rispettiva quota di comproprietà dell'immobile.
Alla stregua dei principi sanciti dalla Suprema Corte (con i provvedimenti n. 17765 del 21/06/2023,
n. 17765 del 21/06/2023, n. 5385/2023) sulla solidarietà familiare, dev'essere respinta la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. delle rate di mutuo che l'attrice deduce di aver versato in eccedenza sul conto corrente cointestato in ragione della diversa quota di proprietà della “ex casa coniugale”; si tratta, infatti, di versamenti giustificati dalla specifica causa giuridica in funzione soddisfattiva dell'obbligo di assistenza familiare ex art. 143 c.c., non avendo l'attrice provato e neppure allegato di avere concordato col coniuge un diverso accollo del mutuo per l'acquisto della casa familiare;
− va respinta altresì la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto nei confronti dell'attrice.
Il sig. ha allegato di vantare nei confronti dell'ex moglie una serie di controcrediti per CP_1 complessivi € 218.942,75, da quest'ultimo riepilogati nello “schema 4”, riprodotto a pag. 18 della comparsa conclusionale;
a suo dire si tratterebbe di crediti “di diversa origine e genere”, riguardanti sia versamenti effettuati sul conto corrente n. 40905193 cointestato presso (€ 162. CP_2
042,21), sia spese che il convenuto asserisce di aver affrontato nell'interesse personale della moglie, di cui quest'ultima si sarebbe esclusivamente arricchita.
La sig.ra ha contestato la domanda del sig. , eccependo preliminarmente la Parte_1 CP_1 mancanza di prova documentale di tale asseriti controcrediti ed ha replicato che - semmai- si tratterebbe di somme irripetibili in quanto rientranti nel generale obbligo di contribuzione tra coniugi previsto dall'art. 143 c.c.
pagina 7 di 17 Nel predetto “Schema 4” il sig. ha analiticamente indicato (dalla lettera a alla g) singole CP_1 voci di credito nei confronti dell'attrice; in particolare alla lettera b) ha indicato l'importo di €
163.402,21 quali “apporti di straordinaria entità del sig. ”, specificando che si tratta di CP_1 somme da lui versate direttamente sul conto corrente cointestato con la moglie, come risulta anche dall'intestazione del successivo “schema 5” a pag. 19 della conclusionale (“apporti di straordinaria entità del sig. sul conto comune”), a loro volta suddivise in singole voci di credito. CP_1
Già rispetto a tale importo di € 163.402,21 (lettera b schema 4 e schema 5) la domanda riconvenzionale va respinta, considerato che lo stesso convenuto ha affermato che il conto corrente cointestato con la moglie non era destinato al solo rimborso del mutuo acceso per la casa coniugale, bensì, in generale ai bisogni della famiglia.
Si tratta, dunque, di somme messe a disposizione dal convenuto sul conto comune in adempimento del dovere di contribuzione e collaborazione di cui all'art. 143 c.c., somme che - per i principi espressi da Cass. Ord. n. 5385/2023 e Cass. Ord. n. 17765 del 21/06/2023- non possono essere oggetto di ripetizione, né di eventuale compensazione, non avendo il convenuto provato che le somme siano state destinate a scopi estranei all'interesse del nucleo familiare (figlie comprese), tanto meno all'arricchimento esclusivo dell'attrice.
E' irrilevante, pertanto, l'affermazione del convenuto secondo cui il proprio contributo ai bisogni della famiglia era stato “di gran lunga superiore” rispetto a quello della moglie, considerato che - in ragione del vincolo di solidarietà familiare - una valutazione sulla entità dei rispettivi contributi
(maggiore o minore) contrasterebbe coi precetti dell'art. 143 c.c..
Deve aggiungersi poi che è lo stesso sig. ad aver riferito di aver “pianificato” con la CP_1 moglie “l'attuale assetto patrimoniale per la sistemazione dei reciproci rapporti economici in vista della separazione”, oltre al fatto di aver rinunciato ad investimenti personali per alcune operazioni immobiliari per esigenze della famiglia.
Si deve escludere, inoltre, la ripetibilità degli importi oggetto della domanda riconvenzionale, sotto il profilo dell'asserita notevole entità anche rispetto al reddito da lavoro del convenuto
(annualmente “tra € 22.000 ed € 26.000,00 lordi” doc. 36 memoria difensiva).
All'esito del giudizio è emerso, infatti, che - a prescindere dallo stipendio mensile del sig. CP_1
- quest'ultimo ha sempre goduto di una maggiore disponibilità economica rispetto alla moglie a seguito della vendita di più immobili di sua esclusiva proprietà (ad esempio, immobile di Milano via
Noe 22 e quello di Carona, (cfr. docc. 9, 14 e 15 memoria difensiva). Si tratta di operazioni immobiliari dalle quali il convenuto ha ricavato importanti somme di danaro che, come riferito dallo stesso, ha messo a disposizione della moglie e delle figlie, acquistando ad esempio a sua volta, pagina 8 di 17 dapprima la maggior quota di proprietà della casa coniugale e, successivamente alla vendita di questa, l'appartamento di via Garofalo in Milano, attuale abitazione dell'attrice e delle figlie, nonché l'immobile di Borzanasca, in Liguria, per le vacanze estive, rispetto al quale l'attrice è usufruttaria per il 50%.
Va esclusa la ripetibilità delle voci di spesa indicate dal convenuto alle lettere a,c,d,e,f, e, g dello
“schema 4” (pag. 18 conclusionale convenuto).
Invero, già dalla descrizione delle singole voci di spese corrispondenti alle predette lettere dello schema risulta che sono importi utilizzati per i bisogni della famiglia e non nell'interesse esclusivo della sig.ra In particolare, si tratta di spese affrontate per l'acquisto dell'ex casa Parte_1 coniugale di via TE, nonché per l'appartamento di Borzanasca, di esclusività proprietà del convenuto, utilizzato e messo a disposizione per le vacanze estive dalla moglie e dalle figlie, e ancora, di spese strettamente legate alle esigenze scolastiche di quest'ultime.
Per tutto quanto rilevato si deve respingere la domanda riconvenzionale del convenuto volta ad ottenere la ripetizione delle somme indicate, trattandosi di somme che lo stesso convenuto ha volontariamente messo a disposizione della famiglia in adempimento del dovere di contribuzione e collaborazione di cui all'art. 143 c.c., non eccedenti le sue sostanze e capacità di lavoro professionale;
− si deve respingere l'ulteriore domanda riconvenzionale con la quale il convenuto ha chiesto al
Tribunale di ordinare la chiusura del conto corrente n. 40905193 presso cointestato con CP_2
l'attrice e di liquidare in suo favore le somme giacenti presso lo stesso, essendo rimasta priva di allegazione e prova.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello censurando il capo della sentenza con il quale Parte_1 il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta dalla in ordine alla restituzione della Parte_1 somma di € 40.767,80, quale residuo alla stessa dovuto in virtù della vendita della sua quota del 30% di comproprietà della “ex casa coniugale” di Via TE n. 41 e il capo della sentenza con il quale il giudice di prime cure ha disposto la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, nella quota del
50%, nonostante il rigetto di entrambe le domande riconvenzionali proposte dal . CP_1
In particolare, ha dedotto che: Parte_1
− il Tribunale nel rigettare la domanda di corresponsione - avanzata dalla Sig.ra - del Parte_1 ricavato dalla vendita della sua quota di comproprietà, pari al 30% , in relazione del valore di vendita della propria quota immobiliare, non ha tenuto conto del pieno valore probatorio dell'atto di compravendita – ritualmente prodotto nel corso del giudizio di primo grado unitamente al pagina 9 di 17 pedissequo atto di trascrizione – nel quale si attesta – con piena efficacia di atto pubblico - che l'odierna appellante era titolare di una porzione pari al 30% della proprietà del summenzionato immobile con esenzione - quindi - dall'onere di provare il pagamento del prezzo relativo da parte della stessa appellante. Il fatto che il Tribunale abbia ritenuto non soddisfatto l'onere – questo sì a carico dell'odierna appellante – di provare di aver versato per l'acquisto della casa di Via TE un prezzo superiore al valore della quota del 30%, non può comportare il rigetto della domanda di ottenere il riconoscimento in suo favore del 30% del ricavato netto dalla vendita della sua quota. È altresì provato da atto pubblico - e quindi sul punto non vi era alcun onere probatorio a carico dell'odierna appellante - il ricavato dalla vendita della casa di Via TE, pari ad € 400.000,00;
− è stato altresì documentalmente provato da atti pubblici l'utilizzo delle somme ricavate dalla vendita da parte di per l'acquisto di immobili allo stesso intestati e l'omessa Controparte_1 corresponsione all'odierna appellante del ricavato dalla vendita della sua quota pari al 30% della casa di Via TE;
− sull'omessa corresponsione del saldo di € 40.676,80 “quale residuo dovutole dal ricavo netto della vendita della sua quota del 30% di comproprietà della “ex casa coniugale” di Via TE” il giudice di prime cure nulla ha motivato;
− le contestazioni sollevate da circa l'omessa contribuzione di Controparte_1 Parte_1 all'acquisto del 30% della sua quota di comproprietà sulla casa di Via TE, omissione che giustificherebbe – secondo l'assunto dell'odierno appellato – il suo diritto a trattenere una parte del prezzo ricavato dalla vendita della quota del 30% della moglie, sono del tutto irrilevanti.
Nel decidere in ordine alla domanda di restituzione della somma di 40.676,80, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto basarsi soltanto sul contenuto dell'atto pubblico senza tenere conto della somma effettivamente versata dalle parti al momento del rogito, poiché - come riconosciuto dal Giudice di prime cure a pag. 8 della sentenza - anche la Suprema Corte di Cassazione, in un analogo caso di acquisto di un immobile da parte di entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni, ha enunciato seguente principio: “in forza di quanto previsto dall'art. 143 c.c., ciascun coniuge contribuisce al sostegno ed al benessere della famiglia in forza delle proprie capacità di lavoro anche casalingo, sicché deve ritenersi che il coniuge che in costanza di matrimonio non svolge attività lavorativa e che acquista congiuntamente con l'altro coniuge, sebbene in regime di separazione dei beni, un immobile pagato interamente da quest'ultimo, abbia contribuito in misura paritaria a tale acquisto con il lavoro svolto per soddisfare i bisogni familiari” (cfr. Cass. Civ.,
Ordinanza n. 17765 del 21.06.2023).
pagina 10 di 17 E' dunque irrilevante il fatto che il Sig. abbia o meno corrisposto per l'acquisto della casa CP_1 coniugale sita in Milano, alla Via TE, una somma maggiore rispetto a quella che avrebbe versato la ex moglie.
Ciò che rileva, invece, è che l'odierno appellato abbia, in spregio all'art. 143 c.c., utilizzato il ricavato dalla vendita della ex casa coniugale, in comproprietà, per la quota del 30% della moglie, per suoi scopi personali.
A prescindere dal quantum versato da ciascuno dei coniugi per l'acquisto della casa coniugale, la
Sig.ra in assenza di una diversa pattuizione con il Sig. , risultava pacificamente Parte_1 CP_1
e documentalmente titolare del predetto immobile al 30%, con la conseguenza che, a seguito della vendita avvenuta in data 26.05.2016, il ricavo avrebbe dovuto essere suddiviso tra l'odierna appellante e l'appellato, sulla base delle rispettive percentuali di proprietà dell'immobile indicate nell'atto pubblico di acquisto.
Pertanto, il Tribunale ha errato nel non riconoscere che alla Sig.ra spettasse l'ulteriore Parte_1 somma di € 40.676,80;
− infine, non vi è alcun dubbio che nel caso di specie ci sia stata soccombenza reciproca e che, certamente, il fatto di aver introdotto la causa non potesse essere assunto a motivazione di una condanna dell'odierna appellante al pagamento del 50% delle spese dell'odierno appellato che, fra l'altro, si è visto respingere ben più domande rispetto all'unica proposta da . Parte_1
Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dalla controparte. Ha, Controparte_1 inoltre, proposto appello incidentale, deducendo:
− che il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale del sig. diretta a conseguire la CP_1 restituzione delle somme versate in eccesso (€ 27.442,53) rispetto alla sua quota di proprietà del
70% dell'appartamento di via TE 41, il controvalore (€ 10.879,97) del diritto di usufrutto al
50% di AS attribuito alla sig.ra il rimborso della metà delle spese notarili per il Parte_1 rogito di AS (€ 1.741,81), trascurando che: - il 24.05.2007 i signori e CP_1 Parte_1 avevano acquistato l'appartamento di via TE 41 in regime di comunione ordinaria, prima del matrimonio, stabilendo quote precise di riparto della titolarità della proprietà indivisa (docc. 10 e 3, fasc. I gr.); - il 28.06.2007 si erano sposati, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (doc. 3 fasc. I gr.); - il 03.05.2017, in costanza di matrimonio, benché fosse già cessata la coabitazione nel 2015, fatto pacifico tra le parti, il sig. aveva acquistato con propri fondi CP_1 personali AS (docc. 13, 25 e 26 fasc. I gr.), concedendo il diritto di usufrutto alla moglie, che aveva partecipato all'atto, ma non aveva sborsato alcuna somma (doc. 13 fasc. I gr.); che le parti avevano sempre distinto le rispettive posizioni personali, come si ricava anche dalla scelta del pagina 11 di 17 regime di separazione dei beni, dal mantenimento di conti separati nel corso del matrimonio e dall'intestazione dei diritti reali (di proprietà o usufrutto) secondo specifiche proporzioni, evidentemente frutto di accordi precedenti i due rogiti;
che la stessa appellante non ha mai dedotto che l'esponente avesse in qualche modo voluto donarle i suddetti immobili. Pertanto, non è corretta la conclusione del Tribunale che gli esborsi sostenuti dal sig. per l'acquisto dei due CP_1 immobili in misura superiore alle quote a lui intestate sarebbero irripetibili perché effettuati in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 143 c.c.;
− il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale del sig. finalizzata al rimborso di € CP_1
2.733,09, pari alla metà delle spese di manutenzione ordinaria e utenze dell'immobile di competenza della co-usufruttuaria richiamando erroneamente l'art. 143 c.c., non avendo considerato che le spese dedotte si riferiscono agli anni 2018-2019 e dunque sono concomitanti o successive all'instaurazione del giudizio di separazione;
− il Giudice di primo grado ha, inoltre, erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale del sig.
di rimborso della somma di € 163.402,21 accreditata dal sul conto corrente CP_1 CP_1 comune, avendo il sig. provato di avere immesso nel conto corrente comune la predetta CP_1 somma che quindi dovrà essergli restituita;
− il ha, infine, disposto nell'aprile 2019, costretto dall'inerzia della moglie, il pagamento di CP_1
€ 410,00 per la mensa delle figlie, benché il relativo onere gravasse sulla sig.ra in base al Parte_1 decreto presidenziale di separazione e alle linee guida del Tribunale sulle spese extra-assegno (docc.
7 e 8 fasc. I gr.), decreto poi confermato dalla sentenza definitiva (doc. 58 fasc. I gr. e doc. 7 app.).
Il debito ha dunque fonte giudiziale e, per di più, è stato riconosciuto dalla sig.ra Parte_1
“Grazie , provvederò al pagamento non ho mai manifestato contrarietà anzi dalle nostre CP_1 conversazioni si evince il contrario” (doc. 35 fasc. I gr.). Il pagamento fu sostenuto dal sig.
con il solo espresso scopo di ovviare al ritardo della moglie ed evitare conseguenze CP_1 pregiudizievoli alle figlie (si legge nella corrispondenza tra le parti: “(…) in quanto la mancata riscossione (…) pregiudica, ad esempio, la prenotazione dei centri estivi” – doc. 35 fasc. I gr.).
Dunque, non vi era volontà di farsi carico del pagamento spettante alla moglie, ma solamente di anticiparlo per evitare danno alla prole.
A seguito di un rinvio disposto al fine di consentire alle parti di verificare la possibilità di definire transattivamente la vertenza, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ex art. 352 cpc e all'udienza del 15.10.2025 è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 12 di 17 Ritiene la Corte che l'appello sia fondato per i motivi che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Deve, innanzitutto, evidenziarsi che risulta incontestato che il prezzo ricavato dalla vendita della casa coniugale, sita in Milano, via TE n. 41, sia stato accreditato sul conto corrente intestato ad entrambi i coniugi. La sostiene che tale importo sia stato, poi, utilizzato dalla controparte per acquistare un Parte_1 appartamento sito in Milano, via Garofalo, e un appartamento sito in AS.
È inoltre incontestata, tra le parti, la circostanza che il conto corrente fosse stato aperto dai coniugi congiuntamente e che fosse dagli stessi alimentato in parti uguali. Tale conto era destinato - secondo la
[...]
- esclusivamente al pagamento delle rate del mutuo e - secondo il - al soddisfacimento di Pt_1 CP_1 tutti i bisogni della famiglia.
Ciò posto, non può che ritenersi, altresì, incontestato che il conto fosse destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, rientrando tra gli stessi anche il pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale.
È nondimeno evidente come il rapporto di coniugio che legava i titolari del conto corrente imponesse agli stessi, in virtù degli artt. 143 e 316bis c.c., precisi doveri di reciproca assistenza materiale (oltre che morale) di contribuzione, ciascuno in relazione alle rispettive sostanze e capacità.
Ne deriva, nel caso di specie, che la cointestazione del conto corrente costituiva specifica esecuzione degli obblighi di assistenza materiale previsti dall'art. 143 c.c.
Ciò posto, occorre affrontare il tema dell'accertamento della quota di spettanza di ciascun coniuge.
A tal proposito appare opportuno evidenziare come la cointestazione del conto corrente implichi la solidarietà dei rapporti di credito e di debito aventi ad oggetto le somme ivi presenti, la cui ripartizione, come previsto dall'art. 1298, comma 2 c.c., si presume in parti eguali “se non risulta diversamente”.
Così si è espressa altresì la giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di precisare che “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (cfr. Cass. 77/2018). pagina 13 di 17 Ne deriva che, nel caso di specie, nessuno dei due coniugi potesse prelevare dal conto corrente cointestato – sul quale entrambi erano liberi di effettuare operazioni – somme eccedenti la metà dell'importo depositato, se non con il consenso dell'altro coniuge.
Tuttavia, costituiscono un'eccezione a tale regola le spese effettuate per i bisogni della famiglia, proprio in quanto riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.: tali spese, secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, non determinano invero alcun diritto al rimborso (cfr. Cass. 28772/23; Cass. 18749/2004 10942/2015 e
10927/2018).
Nel caso di specie, pertanto, affinché possa riconoscersi il diritto della alla restituzione delle Parte_1 somme versate sul conto corrente è necessario che risulti dimostrato che le somme asseritamente prelevate dalla controparte in eccedenza rispetto alla relativa quota di spettanza non fossero destinate al soddisfacimento delle esigenze famigliari.
Sul punto deve infatti richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “a fronte di prelevamenti, da parte di un coniuge, di somme di pertinenza della comunione – quali sono state ritenute essere quelle giacenti sul conto corrente intestato alla coppia – competa al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che alleghi di aver impiegato gli importi prelevati nell'interesse della comunione o della famiglia dimostrare quest'ultima circostanza: ciò, sia in quanto quest'ultima si atteggia a fatto impeditivo dell'obbligazione restitutoria;
sia in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione fra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio del diritto in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova”
(cfr. Cass. 20457/2016).
Nel caso di specie, l'appellante non ha però specificamente contestato che l'appartamento sito in Milano, via Garofalo fosse stato utilizzato come residenza familiare (avendo messo in vendita l'appartamento di via
TE) né ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che l'appartamento sito in AS - sul quale peraltro aveva il diritto di usufrutto - veniva “utilizzato e messo a disposizione per le vacanze estive dalla moglie e dalle figlie”.
Ciò posto, anche qualora si volesse ritenere provato il prelievo delle predette somme dal conto comune in misura eccedente la quota di spettanza del e l'utilizzo delle stesse da parte di quest'ultimo per CP_1
l'acquisto degli immobili di via Garofalo e di AS, non potrebbe accogliersi la domanda di restituzione della non potendo ritenersi che le stesse siano state destinate a scopi diversi dal Parte_1 soddisfacimento delle esigenze familiari, tenuto conto che - come si è detto - ha il Parte_1 godimento di entrambi gli immobili, essendo gli stessi destinati uno a residenza e l'altro - rispetto al quale pagina 14 di 17 l'appellante è, peraltro, usufruttaria per il 50% - alle vacanze estive della medesima e della figlia. Parte_1
Tali circostanze (diritto di usufrutto e destinazione degli immobili) inducono inoltre a ritenere che vi stata unione di intenti tra le parti nel compimento delle predette operazioni immobiliari.
Conclusivamente, per i motivi sopra esposti, l'appello principale proposto da non può Parte_1 trovare accoglimento.
Ritiene, invece, la Corte che l'appello incidentale proposto da sia fondato nei limiti e per Controparte_1 le ragioni che di seguito si illustrano.
Innanzitutto, deve farsi un discorso analogo al precedente in relazione alla domanda di restituzione svolta dal convenuto e avente ad oggetto (i) le somme asseritamente versate in eccesso rispetto alla sua quota di proprietà del 70% dell'appartamento di Milano, via TE 41, (ii) il controvalore del diritto di usufrutto al 50% riconosciuto alla sull'appartamento di AS, (iii) la metà delle spese notarili per il Parte_1 rogito relativo al predetto appartamento sito in AS e (iv) la somma di € 2.733,09, pari alla metà delle spese relative alla manutenzione ordinaria e alle utenze del medesimo immobile. Invero, trattandosi - come si è detto - di beni destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, le relative spese sono da ritenersi irripetibili. Pertanto, risulta corretta la conclusione del Tribunale secondo cui gli esborsi sostenuti dal in relazione ai predetti immobili in misura asseritamente superiore alle quote a lui intestate CP_1 sono irripetibili perché effettuati in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 143 c.c.
Inoltre, quanto alle spese relative alla manutenzione ordinaria e alle utenze dell'immobile sito in
AS, nessuna rilevanza può riconoscersi all'assunto dell'appellato per cui la statuizione del tribunale sarebbe errata, trattandosi di spese relative agli anni 2018-2019 quindi concomitanti o successive all'instaurazione del giudizio di separazione. Invero, come si è detto, le circostanze dedotte dalle parti e desumibili dai documenti prodotti in atti inducono a ritenere che vi stata unione di intenti tra le parti nel compimento delle predette operazioni immobiliari e nella suddivisione delle relative spese. In mancanza di ulteriori evidenze, non può pertanto ritenersi che il abbia assolto l'onere di provare il carattere CP_1 indebito dei predetti pagamenti ovverosia la mancanza di una causa giustificatrice degli stessi. Peraltro, anche qualora si seguisse la prospettazione del , potrebbe tutt'al più ritenersi indebito il pagamento CP_1 delle spese relative al periodo successivo all'instaurazione del giudizio di separazione. Tuttavia, anche in questo caso, la domanda non potrebbe trovare accoglimento in quanto l'appellante incidentale non ha neppure specificamente allegato l'esatto ammontare della somma pagata indebitamente, atteso che il giudizio di separazione è stato introdotto nel 2018 e il non ha indicato nella propria comparsa di CP_1 costituzione in appello l'importo delle spese maturate successivamente.
Anche la domanda di restituzione della somma di € 163.402,21 asseritamente versata dall'appellato sul conto corrente comune non può trovare accoglimento in quanto, come si è detto, si trattava di un conto pagina 15 di 17 corrente destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, intestato ad entrambi i coniugi ed alimentato da entrambi. Pertanto, non avendo l'appellato formulato specifiche censure volte a dedurre circostanze concrete idonee a dimostrare che tale somma sia stata destinata a scopi diversi dal soddisfacimento delle esigenze familiari, la relativa domanda non può essere accolta.
Risulta, invece, fondata la domanda di restituzione della somma di € 410,00 versata dal nell'aprile CP_1
2019 per la mensa delle figlie, trattandosi di spese comprese nell'assegno di mantenimento posto a carico del medesimo e risultando tale circostanza confermata anche dalla mail inviata dalla al Parte_1 CP_1 il 29.4.2019 (cfr. doc. 35 appello).
Alla riforma della sentenza appellata, segue una nuova regolamentazione delle spese processuali, che, tenuto conto della sostanziale reciproca soccombenza (attesa la sostanziale trascurabilità della somma riconosciuta al rispetto al valore complessivo delle pretese azionate), risulta opportuno CP_1 compensare integralmente tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 da parte di Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 8160/23, condanna Parte_1 al pagamento, in favore di della somma di € 410,00, oltre interessi
[...] Controparte_1 legali dalla domanda al saldo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
3) dà atto che sussistono, in capo alla parte appellante i presupposti di cui Parte_1 all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
EM IZ OM TI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei magistrati: dott. OM TI Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa EM IZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 248/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA FONTANA Parte_1 C.F._1
N. 22, MILANO presso lo studio dell'avv. JOELLE ROSANNA PICCININO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via G.P. da Controparte_1 C.F._2
Palestrina n. 6, Milano, presso lo studio dell'avv. MICOL AMENDOLAGINE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
pagina 1 di 17 IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, accertata e dichiarata la fondatezza delle argomentazioni e dei motivi di gravame esposti dall'appellante
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 8160/2023, repert. n. 8711/2023, pubblicata in data 19.10.2023 dal Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Dott.ssa
Margherita Monte, notificata il 21.12.2023, per manifesta fondatezza dei motivi di gravame, al fine di evitare che dall'esecuzione di tale sentenza possa derivare un pregiudizio grave ed irrepara-bile per la
Signora Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: riformare parzialmente la sentenza impugnata n. 8160/2023, repert. n.
8711/2023, pubblicata in data 19.10.2023 dal Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Dott.ssa Mar- gherita Monte, notificata il 21.12.2023 per tutti i motivi sopra indicati;
accertare e dichiarare il di-ritto della Signora al pagamento a proprio favore di una somma corrispondente al 30% del Parte_1 ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Milano Via TE n. 41, avvenuta in data 26.05.2016 e per l'effetto condannare il Sig. a versare all'appellante la somma di € 40.676,80, pari al-la CP_1 differenza tra l'importo di € 50.000.00 già corrisposto e quanto effettivamente dovuto in ragione della quota del 30% spettante alla Signora o nella maggiore o minore somma risultante all'esito Parte_1 dell'istruttoria o secondo giustizia, oltre rivalutazione ed interessi maturati dal dì del dovuto al saldo effettivo, per motivi in atti;
IN OGNI CASO: con il favore delle spese tutte di lite, tassa di registro, compensi professionali di difesa relativi e successivi occorrendi, di entrambi i gradi del giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Milano, dato atto che la parte concludente dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, previo ogni accertamento del caso e di legge, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, per i fatti e le ragioni dedotti in atti e provati in giudizio, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per assenza dei requisiti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
NEL MERITO:
pagina 2 di 17 - rigettare l'appello proposto dalla sig.ra perché infondato in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 8160/2023 pubblicata in data 19.10.2023 dal Tribunale di Milano, sez. V civ., dott.ssa Margherita Monte, R.G. 31692/2019, fatto salvo l'appello incidentale;
- dare atto che l'appello proposto dalla sig.ra ha per oggetto esclusivamente le parti Parte_1 della sentenza riportate a pag. 8 dell'appello (riga da 15 a 19 della pag. 6, parzialmente il capo I della sentenza ed il capo III della sentenza) e che, pertanto, per il resto la sentenza n. 8160/2023 pubblicata in data 19.10.2023 dal Tribunale di Milano, sez. V civ., dott.ssa Margherita Monte, R.G. 31692/2019 è passata in giudicato, fatto salvo l'appello incidentale;
- riformare i capi II e III della sentenza n. 8160/2023 pubblicata in data 19.10.2023 dal Tribunale di
Milano, sez. V civ., dott.ssa Margherita Monte, R.G. 31692/2019, e così statuire:
- accertare e dichiarare il diritto del sig. al rimborso da parte della sig.ra Controparte_1 Parte_1 delle seguenti somme, per i fatti ed i titoli meglio esposti in atti e provati in causa:
[...]
€ 27.442,53 (restituzione delle somme versate - a titolo di prezzo dell'immobile di TE 41 a
Milano e di contributo al rimborso del mutuo contratto per il suo acquisto - in eccesso rispetto alla quota del 70% di formale co-intestazione dell'immobile);
€ 10.879,97 (rimborso del controvalore del diritto di co-usufrutto al 50% dell'immobile di AS attribuito alla sig.ra ; Parte_1
€ 1.741,81 (rimborso della metà delle spese notarili sostenute per l'acquisto della nuda proprietà e l'attribuzione alla sig.ra del diritto di co-usufrutto al 50% dell'immobile di AS); Parte_1
€ 2.733,09 (rimborso della metà delle spese di manutenzione ordinaria e utenze dell'immobile di
AS di competenza della co-usufruttuaria);
€ 163.402,21 (rimborso degli importi versati dal sig. sul conto comune); CP_1
€ 410,00 (rimborso delle spese della mensa per le figlie anticipate da parte del sig. ); CP_1
- per l'effetto, condannare la sig.ra a restituire al sig. la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 206.609,61 o la diversa somma che sarà accertata come dovuta o risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, I e IV co., c.c. dalla data della domanda al saldo, operando la compensazione con eventuali somme che, in denegata ipotesi, dovessero risultare dovute alla sig.ra in accoglimento dell'appello principale;
Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 3 di 17 - autorizzare il deposito cartaceo in cancelleria della parte cartacea del fascicolo di primo grado
(comparsa di costituzione e risposta con procura alle liti in calce, documenti da n. 1 a n. 38), per facilitarne la consultazione alla Corte;
- ammettere e porre alla base della decisione le prove ed i mezzi di prova, diretti e contrari, richiesti con le memorie ex art. 183, VI co., n. 2 e 3 c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente richiamate e riprodotte;
- rigettare tutti i mezzi di prova e controprova eventualmente richiesti ex adverso;
- porre a base della decisione i documenti prodotti nel corso dei due gradi del giudizio ed i fatti non specificamente contestati ex adverso, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese di lite e compensi professionali dei due gradi del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori di legge;
- con maggiorazione del 30% della liquidazione dei compensi professionali a ragione dell'utilizzo nella redazione degli atti di parte di tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio per chiederne la condanna ex art. 2033 c.c. Parte_1 Controparte_1 alla restituzione di complessivi € 64.676,80 a titolo di somme dovutele a seguito di alcune operazioni immobiliari riguardanti la “ex casa coniugale”, sita in Milano, via TE n.41. L'attrice ha allegato quanto segue:
− in data 28 giugno 2007 la sig.ra ed il sig. avevano contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni e nel 2012 erano diventati genitori di due bambine gemelle;
− circa un mese prima del matrimonio, in data 24 maggio 2007, avevano acquistato l'immobile sito in
Milano, via TE n. 41, rispettivamente intestato per la quota del 30% alla sig.ra e Parte_1 per il 70% al sig. ; CP_1
− il prezzo d'acquisto di € 330.000,00 era stato corrisposto in parte con “un anticipo mediante assegni circolari” e per l'importo di “€ 130.000,00= tramite mutuo ipotecario concesso da ”, Controparte_2 con rata mensile di “circa € 890.00”;
− in tale occasione i sig.ri e avevano acceso un conto corrente cointestato presso Parte_1 CP_1 la banca (n. 40905193), sul quale mensilmente ciascuno versava € 700.00 - a dire CP_2 pagina 4 di 17 dell'attrice - “per far fronte esclusivamente (almeno da parte della , al pagamento del Parte_1 mutuo fondiario insistente sulla casa di Via TE”; il resto delle spese necessarie al ménage familiare veniva affrontato invece dall'attrice “in maniera esclusiva” con provviste giacenti sul proprio conto personale, sul quale confluivano redditi da lavoro;
− nel maggio 2016, a seguito di una crisi coniugale, i sig.ri e avevano venduto Parte_1 CP_1
l'immobile, ricavandone complessivamente € 400.000,00; tale importo veniva versato sul conto corrente cointestato e parte di questo veniva utilizzato, quanto ad “€ 91.194,04” per l'estinzione del mutuo, “€. 6.100,00=” per spese di agenzia ed ulteriori “€.450,00= per pratiche energetiche e catastali”. L'attrice ne ha dedotto che, al netto di tali importi, il ricavato dalla vendita ammontava ad
€ 302.255,96 e che la quota spettante alla sig.ra - in ragione del 30% della sua Parte_1 comproprietà dell'immobile - era pari ad € 90.676,78 e, tuttavia, aveva ricevuto dall'ex coniuge -
“che ha sempre gestito in modo esclusivo il conto corrente cointestato” - la minor somma di €
50.000.00. L'attrice ha affermato, pertanto, il diritto alla restituzione della differenza di ulteriori €
40.676,78;
− parte attrice ha, altresì, allegato di avere contribuito all'acquisto dell'ex casa coniugale di via
TE per una somma superiore a quella effettivamente dovuta in ragione del 30% della sua quota di comproprietà e ha pertanto chiesto la condanna della controparte alla restituzione della somma di € 24.000,00, pari alla somma versata per l'acquisto della casa in eccedenza rispetto alla quota del 30%.
Si è costituito in giudizio il sig. , contestando le domande avversarie e chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto. Il convenuto ha:
− dedotto che il contributo dato dall'attrice all'acquisto dell'immobile di Via TE, destinato a casa coniugale, non corrispondeva al 30%, bensì al 22,90% del prezzo;
− confermato i versamenti mensili dell'attrice di € 700.00 sul conto in comune n. 40905193 presso nel periodo compreso dal maggio 2007 all'agosto 2015 (per un totale di € 69.300), CP_2 replicando -tuttavia- che tale somma non era stata destinata all'intero rimborso del mutuo, bensì, in generale ai bisogni della famiglia, come comprovato sia dalla causale apposta a detti versamenti
“bonifico a vostro favore da per (docc. 4 e 5 ” sia Parte_1 Per_1 Parte_1
“dalla natura delle uscite (pagamenti di utenze;
spese condominiali, spese mediche e di farmacia, spesa alimentare, etc)”; ha poi aggiunto che tale circostanza risulterebbe confermata anche dal fatto che entrambi i coniugi (nel medesimo periodo: maggio 2007-agosto 2015) avevano effettuato versamenti di egual misura pari ad € 700.00 (per complessivi € 1.400,00 mensili) ed erano pagina 5 di 17 “commisurati ai loro stipendi (docc.
7-9 e doc.36)”, in quanto la loro intenzione era “di Parte_1 contribuire paritariamente alle spese della famiglia stessa, comprese le rate mensili di rimborso del mutuo per l'acquisto dell'immobile destinato a diventare l'abitazione coniugale”; pertanto, “gli importi che sopravanzavano la copertura della rata mensile di rimborso del mutuo, pari ad €
890,59, erano destinati a coprire le spese comuni”;
− dedotto, quindi, che si tratta di importi non ripetibili, in quanto costituenti obbligazioni naturali rientranti nel generale obbligo di contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia;
− ha concluso che il contributo effettivo versato dalla sig.ra al rimborso del mutuo Parte_1
(periodo maggio 2007 -agosto 2015) è pari ad € 46.161,85;
− proposto domanda riconvenzionale, deducendo di essere titolare di controcrediti “di diversa origine e natura”, nei confronti della sig.ra riepilogandoli, in particolare, a pag. 18 e 19 della Parte_1 comparsa conclusionale (“Schema 4” e “Schema 5”). Al riguardo il convenuto ha dedotto di avere diritto alla ripetizione di tali somme in quanto di “notevole entità, anche rispetto allo stipendio da impiegato percepito dal sig. ed al suo stato di indebitamento”, che “è indubbio che CP_1 quest'ultimo si sia impoverito a favore della moglie e che l'ingiustizia dell'arricchimento derivi dalla sproporzione dei contributi in relazione alle sue condizioni reddituali”;
− sempre in via riconvenzionale, ha chiesto altresì la chiusura del conto corrente cointestato con l'attrice e la conseguente liquidazione del saldo giacente in suo favore.
Sentenza appellata
Con sentenza n. 8160/23 il Tribunale di Milano ha rigettato le domande svolte da entrambe le parti, compensato metà delle spese processuali e condannato alla refusione della restante metà, Parte_1 liquidata in € 7.051,50, oltre rimborso del 15% ex art. 2 DM 55/2014, oltre CPA ed IVA se dovuta.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure è il seguente:
− la domanda di ripetizione di indebito formulata ex art. 2033 c.c. dall'attrice va respinta. Era onere della sig.ra dimostrare sia l'avvenuto pagamento della somma allegata come “non Parte_1 dovuta”, sia che tale pagamento fosse privo di una propria causa giustificativa. Tale onere probatorio non è stato assolto dall'attrice.
La sig.ra ha chiesto che il sig. venga condannato alla ripetizione della Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di € 64.676,80. Tale importo è così calcolato dall'attrice: € 40.676,80 quale residuo dovutole dal ricavo netto della vendita della sua quota del 30% di comproprietà della “ex casa coniugale” di Via TE + € 24.000,00 quale somma versata in eccedenza a titolo di rate di mutuo per l'acquisto dell'immobile rispetto a quella da versare in ragione della quota del 30%,
pagina 6 di 17 considerato che per l'acquisto dell'ex casa coniugale di via TE aveva versato un contributo personale di € 123.200,00 e, dunque, una somma superiore a quella da lei dovuta come titolare del
30% di comproprietà (30% sul prezzo di acquisto di € 330.000,00= € 99.000,00). Tale allegazione, specificamente contestata dal convenuto, è rimasta priva di riscontro probatorio. Dalle risultanze documentali si desume che la somma complessiva che l'attrice ha dimostrato di avere versato sul conto corrente cointestato - imputata dalla stessa al solo acquisto dell'ex casa coniugale - è pari ad €
84.300,00 (e non ad € 123.200,00) ed è inferiore alla quota del 30% del prezzo di acquisto dell'immobile (30% di € 330.000,00= € 99.000,00);
− dalle concordi allegazioni delle parti (per l'attrice cfr. pag. 2 ricorso 702 bis cpc) e dalla documentazione prodotta (sub 5 ricorso e 15, 16 memoria difensiva), risulta che i coniugi hanno versato mensilmente, da maggio del 2007 ad agosto del 2015, lo stesso importo di € 700,00. Da ciò si può inferire, oggettivamente, la comune volontà dei coniugi di contribuire in pari misura ai bisogni della famiglia (compresi quelli delle figlie), incluso il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale, a prescindere dalla rispettiva quota di comproprietà dell'immobile.
Alla stregua dei principi sanciti dalla Suprema Corte (con i provvedimenti n. 17765 del 21/06/2023,
n. 17765 del 21/06/2023, n. 5385/2023) sulla solidarietà familiare, dev'essere respinta la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. delle rate di mutuo che l'attrice deduce di aver versato in eccedenza sul conto corrente cointestato in ragione della diversa quota di proprietà della “ex casa coniugale”; si tratta, infatti, di versamenti giustificati dalla specifica causa giuridica in funzione soddisfattiva dell'obbligo di assistenza familiare ex art. 143 c.c., non avendo l'attrice provato e neppure allegato di avere concordato col coniuge un diverso accollo del mutuo per l'acquisto della casa familiare;
− va respinta altresì la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto nei confronti dell'attrice.
Il sig. ha allegato di vantare nei confronti dell'ex moglie una serie di controcrediti per CP_1 complessivi € 218.942,75, da quest'ultimo riepilogati nello “schema 4”, riprodotto a pag. 18 della comparsa conclusionale;
a suo dire si tratterebbe di crediti “di diversa origine e genere”, riguardanti sia versamenti effettuati sul conto corrente n. 40905193 cointestato presso (€ 162. CP_2
042,21), sia spese che il convenuto asserisce di aver affrontato nell'interesse personale della moglie, di cui quest'ultima si sarebbe esclusivamente arricchita.
La sig.ra ha contestato la domanda del sig. , eccependo preliminarmente la Parte_1 CP_1 mancanza di prova documentale di tale asseriti controcrediti ed ha replicato che - semmai- si tratterebbe di somme irripetibili in quanto rientranti nel generale obbligo di contribuzione tra coniugi previsto dall'art. 143 c.c.
pagina 7 di 17 Nel predetto “Schema 4” il sig. ha analiticamente indicato (dalla lettera a alla g) singole CP_1 voci di credito nei confronti dell'attrice; in particolare alla lettera b) ha indicato l'importo di €
163.402,21 quali “apporti di straordinaria entità del sig. ”, specificando che si tratta di CP_1 somme da lui versate direttamente sul conto corrente cointestato con la moglie, come risulta anche dall'intestazione del successivo “schema 5” a pag. 19 della conclusionale (“apporti di straordinaria entità del sig. sul conto comune”), a loro volta suddivise in singole voci di credito. CP_1
Già rispetto a tale importo di € 163.402,21 (lettera b schema 4 e schema 5) la domanda riconvenzionale va respinta, considerato che lo stesso convenuto ha affermato che il conto corrente cointestato con la moglie non era destinato al solo rimborso del mutuo acceso per la casa coniugale, bensì, in generale ai bisogni della famiglia.
Si tratta, dunque, di somme messe a disposizione dal convenuto sul conto comune in adempimento del dovere di contribuzione e collaborazione di cui all'art. 143 c.c., somme che - per i principi espressi da Cass. Ord. n. 5385/2023 e Cass. Ord. n. 17765 del 21/06/2023- non possono essere oggetto di ripetizione, né di eventuale compensazione, non avendo il convenuto provato che le somme siano state destinate a scopi estranei all'interesse del nucleo familiare (figlie comprese), tanto meno all'arricchimento esclusivo dell'attrice.
E' irrilevante, pertanto, l'affermazione del convenuto secondo cui il proprio contributo ai bisogni della famiglia era stato “di gran lunga superiore” rispetto a quello della moglie, considerato che - in ragione del vincolo di solidarietà familiare - una valutazione sulla entità dei rispettivi contributi
(maggiore o minore) contrasterebbe coi precetti dell'art. 143 c.c..
Deve aggiungersi poi che è lo stesso sig. ad aver riferito di aver “pianificato” con la CP_1 moglie “l'attuale assetto patrimoniale per la sistemazione dei reciproci rapporti economici in vista della separazione”, oltre al fatto di aver rinunciato ad investimenti personali per alcune operazioni immobiliari per esigenze della famiglia.
Si deve escludere, inoltre, la ripetibilità degli importi oggetto della domanda riconvenzionale, sotto il profilo dell'asserita notevole entità anche rispetto al reddito da lavoro del convenuto
(annualmente “tra € 22.000 ed € 26.000,00 lordi” doc. 36 memoria difensiva).
All'esito del giudizio è emerso, infatti, che - a prescindere dallo stipendio mensile del sig. CP_1
- quest'ultimo ha sempre goduto di una maggiore disponibilità economica rispetto alla moglie a seguito della vendita di più immobili di sua esclusiva proprietà (ad esempio, immobile di Milano via
Noe 22 e quello di Carona, (cfr. docc. 9, 14 e 15 memoria difensiva). Si tratta di operazioni immobiliari dalle quali il convenuto ha ricavato importanti somme di danaro che, come riferito dallo stesso, ha messo a disposizione della moglie e delle figlie, acquistando ad esempio a sua volta, pagina 8 di 17 dapprima la maggior quota di proprietà della casa coniugale e, successivamente alla vendita di questa, l'appartamento di via Garofalo in Milano, attuale abitazione dell'attrice e delle figlie, nonché l'immobile di Borzanasca, in Liguria, per le vacanze estive, rispetto al quale l'attrice è usufruttaria per il 50%.
Va esclusa la ripetibilità delle voci di spesa indicate dal convenuto alle lettere a,c,d,e,f, e, g dello
“schema 4” (pag. 18 conclusionale convenuto).
Invero, già dalla descrizione delle singole voci di spese corrispondenti alle predette lettere dello schema risulta che sono importi utilizzati per i bisogni della famiglia e non nell'interesse esclusivo della sig.ra In particolare, si tratta di spese affrontate per l'acquisto dell'ex casa Parte_1 coniugale di via TE, nonché per l'appartamento di Borzanasca, di esclusività proprietà del convenuto, utilizzato e messo a disposizione per le vacanze estive dalla moglie e dalle figlie, e ancora, di spese strettamente legate alle esigenze scolastiche di quest'ultime.
Per tutto quanto rilevato si deve respingere la domanda riconvenzionale del convenuto volta ad ottenere la ripetizione delle somme indicate, trattandosi di somme che lo stesso convenuto ha volontariamente messo a disposizione della famiglia in adempimento del dovere di contribuzione e collaborazione di cui all'art. 143 c.c., non eccedenti le sue sostanze e capacità di lavoro professionale;
− si deve respingere l'ulteriore domanda riconvenzionale con la quale il convenuto ha chiesto al
Tribunale di ordinare la chiusura del conto corrente n. 40905193 presso cointestato con CP_2
l'attrice e di liquidare in suo favore le somme giacenti presso lo stesso, essendo rimasta priva di allegazione e prova.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello censurando il capo della sentenza con il quale Parte_1 il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta dalla in ordine alla restituzione della Parte_1 somma di € 40.767,80, quale residuo alla stessa dovuto in virtù della vendita della sua quota del 30% di comproprietà della “ex casa coniugale” di Via TE n. 41 e il capo della sentenza con il quale il giudice di prime cure ha disposto la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, nella quota del
50%, nonostante il rigetto di entrambe le domande riconvenzionali proposte dal . CP_1
In particolare, ha dedotto che: Parte_1
− il Tribunale nel rigettare la domanda di corresponsione - avanzata dalla Sig.ra - del Parte_1 ricavato dalla vendita della sua quota di comproprietà, pari al 30% , in relazione del valore di vendita della propria quota immobiliare, non ha tenuto conto del pieno valore probatorio dell'atto di compravendita – ritualmente prodotto nel corso del giudizio di primo grado unitamente al pagina 9 di 17 pedissequo atto di trascrizione – nel quale si attesta – con piena efficacia di atto pubblico - che l'odierna appellante era titolare di una porzione pari al 30% della proprietà del summenzionato immobile con esenzione - quindi - dall'onere di provare il pagamento del prezzo relativo da parte della stessa appellante. Il fatto che il Tribunale abbia ritenuto non soddisfatto l'onere – questo sì a carico dell'odierna appellante – di provare di aver versato per l'acquisto della casa di Via TE un prezzo superiore al valore della quota del 30%, non può comportare il rigetto della domanda di ottenere il riconoscimento in suo favore del 30% del ricavato netto dalla vendita della sua quota. È altresì provato da atto pubblico - e quindi sul punto non vi era alcun onere probatorio a carico dell'odierna appellante - il ricavato dalla vendita della casa di Via TE, pari ad € 400.000,00;
− è stato altresì documentalmente provato da atti pubblici l'utilizzo delle somme ricavate dalla vendita da parte di per l'acquisto di immobili allo stesso intestati e l'omessa Controparte_1 corresponsione all'odierna appellante del ricavato dalla vendita della sua quota pari al 30% della casa di Via TE;
− sull'omessa corresponsione del saldo di € 40.676,80 “quale residuo dovutole dal ricavo netto della vendita della sua quota del 30% di comproprietà della “ex casa coniugale” di Via TE” il giudice di prime cure nulla ha motivato;
− le contestazioni sollevate da circa l'omessa contribuzione di Controparte_1 Parte_1 all'acquisto del 30% della sua quota di comproprietà sulla casa di Via TE, omissione che giustificherebbe – secondo l'assunto dell'odierno appellato – il suo diritto a trattenere una parte del prezzo ricavato dalla vendita della quota del 30% della moglie, sono del tutto irrilevanti.
Nel decidere in ordine alla domanda di restituzione della somma di 40.676,80, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto basarsi soltanto sul contenuto dell'atto pubblico senza tenere conto della somma effettivamente versata dalle parti al momento del rogito, poiché - come riconosciuto dal Giudice di prime cure a pag. 8 della sentenza - anche la Suprema Corte di Cassazione, in un analogo caso di acquisto di un immobile da parte di entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni, ha enunciato seguente principio: “in forza di quanto previsto dall'art. 143 c.c., ciascun coniuge contribuisce al sostegno ed al benessere della famiglia in forza delle proprie capacità di lavoro anche casalingo, sicché deve ritenersi che il coniuge che in costanza di matrimonio non svolge attività lavorativa e che acquista congiuntamente con l'altro coniuge, sebbene in regime di separazione dei beni, un immobile pagato interamente da quest'ultimo, abbia contribuito in misura paritaria a tale acquisto con il lavoro svolto per soddisfare i bisogni familiari” (cfr. Cass. Civ.,
Ordinanza n. 17765 del 21.06.2023).
pagina 10 di 17 E' dunque irrilevante il fatto che il Sig. abbia o meno corrisposto per l'acquisto della casa CP_1 coniugale sita in Milano, alla Via TE, una somma maggiore rispetto a quella che avrebbe versato la ex moglie.
Ciò che rileva, invece, è che l'odierno appellato abbia, in spregio all'art. 143 c.c., utilizzato il ricavato dalla vendita della ex casa coniugale, in comproprietà, per la quota del 30% della moglie, per suoi scopi personali.
A prescindere dal quantum versato da ciascuno dei coniugi per l'acquisto della casa coniugale, la
Sig.ra in assenza di una diversa pattuizione con il Sig. , risultava pacificamente Parte_1 CP_1
e documentalmente titolare del predetto immobile al 30%, con la conseguenza che, a seguito della vendita avvenuta in data 26.05.2016, il ricavo avrebbe dovuto essere suddiviso tra l'odierna appellante e l'appellato, sulla base delle rispettive percentuali di proprietà dell'immobile indicate nell'atto pubblico di acquisto.
Pertanto, il Tribunale ha errato nel non riconoscere che alla Sig.ra spettasse l'ulteriore Parte_1 somma di € 40.676,80;
− infine, non vi è alcun dubbio che nel caso di specie ci sia stata soccombenza reciproca e che, certamente, il fatto di aver introdotto la causa non potesse essere assunto a motivazione di una condanna dell'odierna appellante al pagamento del 50% delle spese dell'odierno appellato che, fra l'altro, si è visto respingere ben più domande rispetto all'unica proposta da . Parte_1
Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dalla controparte. Ha, Controparte_1 inoltre, proposto appello incidentale, deducendo:
− che il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale del sig. diretta a conseguire la CP_1 restituzione delle somme versate in eccesso (€ 27.442,53) rispetto alla sua quota di proprietà del
70% dell'appartamento di via TE 41, il controvalore (€ 10.879,97) del diritto di usufrutto al
50% di AS attribuito alla sig.ra il rimborso della metà delle spese notarili per il Parte_1 rogito di AS (€ 1.741,81), trascurando che: - il 24.05.2007 i signori e CP_1 Parte_1 avevano acquistato l'appartamento di via TE 41 in regime di comunione ordinaria, prima del matrimonio, stabilendo quote precise di riparto della titolarità della proprietà indivisa (docc. 10 e 3, fasc. I gr.); - il 28.06.2007 si erano sposati, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (doc. 3 fasc. I gr.); - il 03.05.2017, in costanza di matrimonio, benché fosse già cessata la coabitazione nel 2015, fatto pacifico tra le parti, il sig. aveva acquistato con propri fondi CP_1 personali AS (docc. 13, 25 e 26 fasc. I gr.), concedendo il diritto di usufrutto alla moglie, che aveva partecipato all'atto, ma non aveva sborsato alcuna somma (doc. 13 fasc. I gr.); che le parti avevano sempre distinto le rispettive posizioni personali, come si ricava anche dalla scelta del pagina 11 di 17 regime di separazione dei beni, dal mantenimento di conti separati nel corso del matrimonio e dall'intestazione dei diritti reali (di proprietà o usufrutto) secondo specifiche proporzioni, evidentemente frutto di accordi precedenti i due rogiti;
che la stessa appellante non ha mai dedotto che l'esponente avesse in qualche modo voluto donarle i suddetti immobili. Pertanto, non è corretta la conclusione del Tribunale che gli esborsi sostenuti dal sig. per l'acquisto dei due CP_1 immobili in misura superiore alle quote a lui intestate sarebbero irripetibili perché effettuati in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 143 c.c.;
− il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale del sig. finalizzata al rimborso di € CP_1
2.733,09, pari alla metà delle spese di manutenzione ordinaria e utenze dell'immobile di competenza della co-usufruttuaria richiamando erroneamente l'art. 143 c.c., non avendo considerato che le spese dedotte si riferiscono agli anni 2018-2019 e dunque sono concomitanti o successive all'instaurazione del giudizio di separazione;
− il Giudice di primo grado ha, inoltre, erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale del sig.
di rimborso della somma di € 163.402,21 accreditata dal sul conto corrente CP_1 CP_1 comune, avendo il sig. provato di avere immesso nel conto corrente comune la predetta CP_1 somma che quindi dovrà essergli restituita;
− il ha, infine, disposto nell'aprile 2019, costretto dall'inerzia della moglie, il pagamento di CP_1
€ 410,00 per la mensa delle figlie, benché il relativo onere gravasse sulla sig.ra in base al Parte_1 decreto presidenziale di separazione e alle linee guida del Tribunale sulle spese extra-assegno (docc.
7 e 8 fasc. I gr.), decreto poi confermato dalla sentenza definitiva (doc. 58 fasc. I gr. e doc. 7 app.).
Il debito ha dunque fonte giudiziale e, per di più, è stato riconosciuto dalla sig.ra Parte_1
“Grazie , provvederò al pagamento non ho mai manifestato contrarietà anzi dalle nostre CP_1 conversazioni si evince il contrario” (doc. 35 fasc. I gr.). Il pagamento fu sostenuto dal sig.
con il solo espresso scopo di ovviare al ritardo della moglie ed evitare conseguenze CP_1 pregiudizievoli alle figlie (si legge nella corrispondenza tra le parti: “(…) in quanto la mancata riscossione (…) pregiudica, ad esempio, la prenotazione dei centri estivi” – doc. 35 fasc. I gr.).
Dunque, non vi era volontà di farsi carico del pagamento spettante alla moglie, ma solamente di anticiparlo per evitare danno alla prole.
A seguito di un rinvio disposto al fine di consentire alle parti di verificare la possibilità di definire transattivamente la vertenza, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ex art. 352 cpc e all'udienza del 15.10.2025 è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 12 di 17 Ritiene la Corte che l'appello sia fondato per i motivi che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Deve, innanzitutto, evidenziarsi che risulta incontestato che il prezzo ricavato dalla vendita della casa coniugale, sita in Milano, via TE n. 41, sia stato accreditato sul conto corrente intestato ad entrambi i coniugi. La sostiene che tale importo sia stato, poi, utilizzato dalla controparte per acquistare un Parte_1 appartamento sito in Milano, via Garofalo, e un appartamento sito in AS.
È inoltre incontestata, tra le parti, la circostanza che il conto corrente fosse stato aperto dai coniugi congiuntamente e che fosse dagli stessi alimentato in parti uguali. Tale conto era destinato - secondo la
[...]
- esclusivamente al pagamento delle rate del mutuo e - secondo il - al soddisfacimento di Pt_1 CP_1 tutti i bisogni della famiglia.
Ciò posto, non può che ritenersi, altresì, incontestato che il conto fosse destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, rientrando tra gli stessi anche il pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale.
È nondimeno evidente come il rapporto di coniugio che legava i titolari del conto corrente imponesse agli stessi, in virtù degli artt. 143 e 316bis c.c., precisi doveri di reciproca assistenza materiale (oltre che morale) di contribuzione, ciascuno in relazione alle rispettive sostanze e capacità.
Ne deriva, nel caso di specie, che la cointestazione del conto corrente costituiva specifica esecuzione degli obblighi di assistenza materiale previsti dall'art. 143 c.c.
Ciò posto, occorre affrontare il tema dell'accertamento della quota di spettanza di ciascun coniuge.
A tal proposito appare opportuno evidenziare come la cointestazione del conto corrente implichi la solidarietà dei rapporti di credito e di debito aventi ad oggetto le somme ivi presenti, la cui ripartizione, come previsto dall'art. 1298, comma 2 c.c., si presume in parti eguali “se non risulta diversamente”.
Così si è espressa altresì la giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di precisare che “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (cfr. Cass. 77/2018). pagina 13 di 17 Ne deriva che, nel caso di specie, nessuno dei due coniugi potesse prelevare dal conto corrente cointestato – sul quale entrambi erano liberi di effettuare operazioni – somme eccedenti la metà dell'importo depositato, se non con il consenso dell'altro coniuge.
Tuttavia, costituiscono un'eccezione a tale regola le spese effettuate per i bisogni della famiglia, proprio in quanto riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.: tali spese, secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, non determinano invero alcun diritto al rimborso (cfr. Cass. 28772/23; Cass. 18749/2004 10942/2015 e
10927/2018).
Nel caso di specie, pertanto, affinché possa riconoscersi il diritto della alla restituzione delle Parte_1 somme versate sul conto corrente è necessario che risulti dimostrato che le somme asseritamente prelevate dalla controparte in eccedenza rispetto alla relativa quota di spettanza non fossero destinate al soddisfacimento delle esigenze famigliari.
Sul punto deve infatti richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “a fronte di prelevamenti, da parte di un coniuge, di somme di pertinenza della comunione – quali sono state ritenute essere quelle giacenti sul conto corrente intestato alla coppia – competa al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che alleghi di aver impiegato gli importi prelevati nell'interesse della comunione o della famiglia dimostrare quest'ultima circostanza: ciò, sia in quanto quest'ultima si atteggia a fatto impeditivo dell'obbligazione restitutoria;
sia in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione fra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio del diritto in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova”
(cfr. Cass. 20457/2016).
Nel caso di specie, l'appellante non ha però specificamente contestato che l'appartamento sito in Milano, via Garofalo fosse stato utilizzato come residenza familiare (avendo messo in vendita l'appartamento di via
TE) né ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che l'appartamento sito in AS - sul quale peraltro aveva il diritto di usufrutto - veniva “utilizzato e messo a disposizione per le vacanze estive dalla moglie e dalle figlie”.
Ciò posto, anche qualora si volesse ritenere provato il prelievo delle predette somme dal conto comune in misura eccedente la quota di spettanza del e l'utilizzo delle stesse da parte di quest'ultimo per CP_1
l'acquisto degli immobili di via Garofalo e di AS, non potrebbe accogliersi la domanda di restituzione della non potendo ritenersi che le stesse siano state destinate a scopi diversi dal Parte_1 soddisfacimento delle esigenze familiari, tenuto conto che - come si è detto - ha il Parte_1 godimento di entrambi gli immobili, essendo gli stessi destinati uno a residenza e l'altro - rispetto al quale pagina 14 di 17 l'appellante è, peraltro, usufruttaria per il 50% - alle vacanze estive della medesima e della figlia. Parte_1
Tali circostanze (diritto di usufrutto e destinazione degli immobili) inducono inoltre a ritenere che vi stata unione di intenti tra le parti nel compimento delle predette operazioni immobiliari.
Conclusivamente, per i motivi sopra esposti, l'appello principale proposto da non può Parte_1 trovare accoglimento.
Ritiene, invece, la Corte che l'appello incidentale proposto da sia fondato nei limiti e per Controparte_1 le ragioni che di seguito si illustrano.
Innanzitutto, deve farsi un discorso analogo al precedente in relazione alla domanda di restituzione svolta dal convenuto e avente ad oggetto (i) le somme asseritamente versate in eccesso rispetto alla sua quota di proprietà del 70% dell'appartamento di Milano, via TE 41, (ii) il controvalore del diritto di usufrutto al 50% riconosciuto alla sull'appartamento di AS, (iii) la metà delle spese notarili per il Parte_1 rogito relativo al predetto appartamento sito in AS e (iv) la somma di € 2.733,09, pari alla metà delle spese relative alla manutenzione ordinaria e alle utenze del medesimo immobile. Invero, trattandosi - come si è detto - di beni destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, le relative spese sono da ritenersi irripetibili. Pertanto, risulta corretta la conclusione del Tribunale secondo cui gli esborsi sostenuti dal in relazione ai predetti immobili in misura asseritamente superiore alle quote a lui intestate CP_1 sono irripetibili perché effettuati in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 143 c.c.
Inoltre, quanto alle spese relative alla manutenzione ordinaria e alle utenze dell'immobile sito in
AS, nessuna rilevanza può riconoscersi all'assunto dell'appellato per cui la statuizione del tribunale sarebbe errata, trattandosi di spese relative agli anni 2018-2019 quindi concomitanti o successive all'instaurazione del giudizio di separazione. Invero, come si è detto, le circostanze dedotte dalle parti e desumibili dai documenti prodotti in atti inducono a ritenere che vi stata unione di intenti tra le parti nel compimento delle predette operazioni immobiliari e nella suddivisione delle relative spese. In mancanza di ulteriori evidenze, non può pertanto ritenersi che il abbia assolto l'onere di provare il carattere CP_1 indebito dei predetti pagamenti ovverosia la mancanza di una causa giustificatrice degli stessi. Peraltro, anche qualora si seguisse la prospettazione del , potrebbe tutt'al più ritenersi indebito il pagamento CP_1 delle spese relative al periodo successivo all'instaurazione del giudizio di separazione. Tuttavia, anche in questo caso, la domanda non potrebbe trovare accoglimento in quanto l'appellante incidentale non ha neppure specificamente allegato l'esatto ammontare della somma pagata indebitamente, atteso che il giudizio di separazione è stato introdotto nel 2018 e il non ha indicato nella propria comparsa di CP_1 costituzione in appello l'importo delle spese maturate successivamente.
Anche la domanda di restituzione della somma di € 163.402,21 asseritamente versata dall'appellato sul conto corrente comune non può trovare accoglimento in quanto, come si è detto, si trattava di un conto pagina 15 di 17 corrente destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, intestato ad entrambi i coniugi ed alimentato da entrambi. Pertanto, non avendo l'appellato formulato specifiche censure volte a dedurre circostanze concrete idonee a dimostrare che tale somma sia stata destinata a scopi diversi dal soddisfacimento delle esigenze familiari, la relativa domanda non può essere accolta.
Risulta, invece, fondata la domanda di restituzione della somma di € 410,00 versata dal nell'aprile CP_1
2019 per la mensa delle figlie, trattandosi di spese comprese nell'assegno di mantenimento posto a carico del medesimo e risultando tale circostanza confermata anche dalla mail inviata dalla al Parte_1 CP_1 il 29.4.2019 (cfr. doc. 35 appello).
Alla riforma della sentenza appellata, segue una nuova regolamentazione delle spese processuali, che, tenuto conto della sostanziale reciproca soccombenza (attesa la sostanziale trascurabilità della somma riconosciuta al rispetto al valore complessivo delle pretese azionate), risulta opportuno CP_1 compensare integralmente tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 da parte di Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 8160/23, condanna Parte_1 al pagamento, in favore di della somma di € 410,00, oltre interessi
[...] Controparte_1 legali dalla domanda al saldo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
3) dà atto che sussistono, in capo alla parte appellante i presupposti di cui Parte_1 all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
EM IZ OM TI
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