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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/08/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2855/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2855/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. Emanuela Foligno C.F._2 parte attrice opponente contro
(C.F. ) con l'avv. Simonetta Barbi Controparte_1 P.IVA_1 parte convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice opponente: Voglia il Giudice adito avallare la accettazione delle opponenti della proposta formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. , conseguentemente Disporre che esse parti opponenti estinguano il quantum di cui alla suddetta proposta attraverso rimesse mensili dell'importo di euro 200,00 cadauna, fino al saldo Condannare parte opposta ai sensi dell'art. 96
c.p.c. e /o ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per le ragioni analiticamente esposte in atti, già a partire da quello introduttivo del presente giudizio In ogni caso, disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio sempre per le ragioni analiticamente già rappresentate.
Per parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
(D.I. 778/2021 – 1547/2021 RG), in quanto l'opposizione non è formata su prova scritta e di pronta soluzione, il tutto, quanto meno nei confronti del soggetto che ha sottoscritto il riconoscimento di debito datato 17.06.20 (ovvero, l'attrice ) nel merito: - rigettare, per le ragioni di cui Parte_1 in narrativa, l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo opposto (D.I.
778/2021 – 1547/2021 RG emesso dal Tribunale di Mantova il 25.06.21) e, per l'effetto, confermarlo;
in ogni caso: anche ai sensi dell'art. 96 cpc, con vittoria di spese e competenze di causa, per la cui quantificazione ci si rimanda alla prudente valutazione dell'Ill.mo Giudice adito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 9.10.2021, Parte_1
e convenivano in giudizio per sentire accolte le seguenti Parte_2 Controparte_1 conclusioni: “Preliminarmente: dato atto del disconoscimento da parte delle attrici ai sensi dell'art.
214 c.p.c. del documento n. 3 prodotto dalla soc. con il monitorio dichiarare lo Controparte_1 stesso espunto. respingere la richiesta di provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n.
778/2021, emesso dal Tribunale di Mantova, R.G. 1547/2021 essendo l'importo non dovuto, esorbitante e in toto contestato per le ragioni di cui in narrativa. Nel merito: revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il Decreto Ingiuntivo n. 778/2021, emesso dal Tribunale di Mantova, R.G. 1547/2021 per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Parte opponente esponeva: che l'attrice, SI.ra , Presidente della ODV denominata Parte_1
“4Zampe Nel Cuore Italia Onlus”, nel periodo novembre-dicembre 2019, era alla ricerca di abitazione con ampio spazio esterno per la custodia di vari animali (cani, capre, asini, ecc.) e aveva individuato,
a tal fine, tramite agenzia immobiliare, la residenza di proprietà della SInora che, Parte_3 durante il sopralluogo svoltosi in data 5.12.2019 presso la suddetta proprietà, alla presenza della
SInora dell'agente immobiliare e della SInora la proprietaria Parte_3 Controparte_2 dell'immobile, SI.ra aveva acconsentito ad apporre delle recinzioni in rete per la Pt_3 delimitazione degli spazi perimetrali esterni, recinzione necessaria per il rimessaggio degli animali
(cani, capre, asini), che la doveva gestire e custodire in attesa delle adozioni;
che gli CP_3 esatti perimetri erano stati indicati dalla proprietaria dell'immobile SI.ra la quale si era Pt_3 addossata l'esecuzione e il pagamento di opere interne e aveva consegnato le chiavi alle attrici onde consentire l'immediata esecuzione delle opere esterne;
che le attrici si erano dunque attivate per reperire operai/imprese per l'esecuzione delle opere di recinzione perimetrale, reperendo due imprese che avevano fornito dei preventivi;
che le attrici avevano deciso di affidare i lavori all'impresa
Luciano Macchiella per euro 6.000,00, dandone comunicazione all'Avv. Gianluca Pinotti (all'epoca loro fiduciario), ai fini della verifica del redigendo contratto di locazione;
che le attrici, consigliate dal loro fiduciario Avv. Gianluca Pinotti, avevano poi commissionato le opere alla Impresa DLG
Costruzioni s.r.l. (al medesimo costo offerto dall'Impresa Macchiella, ovvero euro 6.000,00) e la parte tecnica (misurazioni, ecc.) era stata eseguita dal geom. zio dell'Avv. Gianluca Controparte_4
Contr Pinotti;
che, all'epoca dei fatti (04/12/2019), la società era stata cancellata dal Registro delle
Imprese di Mantova;
che, nel dicembre 2019, quindi, erano state apposte le recinzioni in rete, i lavori erano proseguiti per circa due settimane e, il mese successivo, (ovvero gennaio 2020), aveva iniziato a produrre effetto la locazione perfezionata con contratto sottoscritto e registrato;
che, oltre che con l'operaio che materialmente aveva eseguito i lavori, la signora aveva avuto diretti contatti Pt_1
Contr con il SI. quale referente della società ; che, al termine dei lavori, il SI. Persona_1 aveva chiesto il pagamento dell'importo pattuito di euro 6.000,00 in contanti e si era Per_1 rifiutato di predisporre e consegnare la relativa fattura;
che, nel corso dei mesi successivi (febbraio, marzo, aprile e maggio 2020), il recandosi nella residenza delle attrici, a più riprese, con Per_1 fare e parole minacciose, aveva preteso il pagamento del pattuito in nero, rifiutandosi di emettere fattura;
che, nei primi giorni del mese di giugno 2020, la SI,ra uscendo dal cancello Parte_2 per recarsi al lavoro, si era trovata dinnanzi il SI. che le aveva intimato nuovamente il Per_1 pagamento dei lavori, sempre con fare minaccioso;
che la SI.a stanca e spaventata delle Pt_2 continue incursioni e minacce del in maniera risoluta, gli aveva riferito che il pagamento Per_1 sarebbe stato effettuato a ricevimento della fattura;
che, finalmente, a distanza di 6 mesi dal termine Contr dei lavori, in data 09/06/2021, la aveva inviato a mezzo e-mail la fattura alla Controparte_1
SI.a e le attrici avevano appreso, con estrema sorpresa, che l'importo della fattura era Pt_2 lievitato dai 6.000,00 pattuiti ad euro 25.300,00 e che la scadenza era contestuale a quella dell'inoltro; che la fattura in questione, datata 29 maggio 2020, consegnata alle attrici e allo SDI in data
09/06/2020, riportava, nella intestazione, gli indirizzi della provincia di Mantova, laddove, in realtà, alla CCIA di Mantova, la risultava essere stata cancellata dal dicembre 2019; Controparte_1 che, inoltre, la fattura in parola non risultava intestata alla ONLUS di cui l'attrice era Pt_1
Presidente, come concordato, in ragione del fatto che le opere erano state commissionate dalla sig.ra
(e non dalla figlia per il rimessaggio degli animali che, di volta, in volta, la Pt_1 Parte_2
ODV 4Zampe nel Cuore Italia Onlus doveva gestire (adozioni, sequestri, ecc. ecc.); che, ricevuta la fattura, le attrici avevano chiesto all'Avv. Gianluca Pinotti spiegazioni di tale importante differenza di costi tra preventivo e fattura e chiarimenti circa il motivo della pretesa di tale esorbitante importo Contr da parte della società ; che l'avv. Pinotti aveva rassicurato le attrici prospettando un errore nella Contr fattura, consigliando di eseguire un pagamento a mezzo bonifico in favore della per l'importo pattuito di euro 6.000,00; che, in data 15/06/2020, era stato eseguito il bonifico a favore della società Contr
di euro 6.000,00 con la causale “saldo come stabilito lavori Portiolo”; che, secondo la prospettazioni dei fatti fornita dalla convenuta opposta, in data 17.6.2020, l'attrice avrebbe sottoscritto il doc. 3 (prodotto nel monitorio) contenente un riconoscimento di debito;
che, diversamente da quanto affermato dalla la SI.ra mai aveva visto, né Controparte_1 Pt_1
Contr tantomeno sottoscritto, il doc. 3 datato 17/06/2020 prodotto con il ricorso dalla società , documento che veniva dunque formalmente disconosciuto ad ogni effetto di legge nella sottoscrizione e nei contenuti ai sensi dell'art. 214 c.p.c.; che tale documento conteneva riferimenti in forma plurale, quali “nostra abitazione”….”ci impegnano”….ecc., e non riportava l'importo contestato di cui l'attrice, con la sottoscrizione, si sarebbe fatta carico, onerandosi del pagamento di un debito altrui essendo la fattura intestata ad altro soggetto;
che, al di là del disconoscimento formale, non poteva ritenersi tale documento valido ai fini della ricognizione del debito, né ai fini dell'assunzione di debito altrui;
che, nella data indicata (17/06/2020), l'attrice non aveva incontrato né il né altri Per_1
Contr referenti della società , né il SI. né l'avv. Gianluca Pinotti, e quindi non era Controparte_4 dato comprendere in che modo era stato confezionato tale documento;
che, inoltre, le attrici mai avevano visto, né tantomeno sottoscritto o concordato, il preventivo di cui al doc. 1 prodotto con il Contr monitorio dalla società , documento che era privo di data, privo dei riferimenti dei mercuriali applicati e privo delle dovute sottoscrizioni;
che, peraltro, la fattura contestata - ed azionata con il procedimento monitorio - faceva riferimento a “lavori a corpo” e non “a misura” come oggetto invece del preventivo;
che, concordato un incontro con il al 6.7.2020, presenti l'attrice Per_1 Pt_1
l'Avv. Gianluca Pinotti, e il le parti non avevano trovato accordo alcuno;
Controparte_4 Per_1 che inutili erano stati i tentativi di comporre il contrasto dal SI. (all'epoca dei fatti Per_2 coniuge dell'attrice), ragione per cui le attrici avevano revocato tutti i mandati;
che, a mezzo del nuovo difensore, in data 22/7/2020, era stata inviata formale contestazione con riferimento agli importi di cui alla fattura n. 26/2020 oggetto del monitorio, era stata rilevata la cancellazione dal Contr Registro delle Imprese di Mantova della , la chiusura della relativa PEC e l'irreperibilità della società medesima nel territorio della Regione Lombardia;
che, a distanza di oltre 1 anno dall'emissione della fattura azionata, senza nessun sollecito e, soprattutto, senza nessuna contestazione con riguardo all'imputazione del pagamento di cui alla causale del bonifico effettuato dalle attrici, era stato notificato, in data 03/08/2021, il decreto ingiuntivo opposto;
che, in merito all'esecuzione dei lavori, le attrici avevano commissionato la recinzione in rete metallica plastificata del perimetro del giardino attiguo all'abitazione presa in locazione;
che, in qualità di conduttrici, le attrici non potevano (e comunque non lo hanno fatto), commissionare lavori di “muratura, Contr fondazione, tetto” come riportati nella fattura della;
che nessun tetto dell'abitazione era stato modificato, né riattato, né tantomeno costruito e non era dato comprendere quali fossero stati i lavori di muratura-fondazione; che, dal materiale fotografico dello spazio esterno recintato dalla DLG, versato in atti, si evinceva che nessun lavoro di “fondazione” era stato eseguito;
che la rete metallica era stata fissata a blocchetti prefabbricati che all'interno erano stati riempiti di cemento per tenere saldi i paletti e la relativa rete verde plastificata;
che i blocchetti prefabbricati, erano posizionati sul terreno e non erano “interrati”; che, anche nel tratto di strada sterrata, i blocchetti prefabbricati erano posizionati sul terreno e non “interrati”: pertanto, nessuna fondazione è stata eseguita;
che l'abitazione non era stata oggetto di opere edili, la recinzione non era in calcestruzzo, ma in rete metallica, le platee (ovverosia piastre di fondazione) non erano state realizzate, i blocchi prefabbricati erano stati appoggiati al suolo e incollati allo stesso da una semplice gettata di cemento/malta, nessuno scavo di fondazione, o platea, era stato effettuato, e, ad ogni modo, nessuna prova era stata fornita, né allegata, da parte della convenuta opposta circa i lavori presumibilmente effettuati in favore delle attrici;
che la DLG non esplicitava quali fossero le opere “ulteriori commissionate durante l'esecuzione dei lavori di recinzione”, oggetto della fattura azionata con il procedimento monitorio;
che, anche dall'esame del preventivo prodotto con il monitorio - mai consegnato alle attrici -, si evinceva che i prezzi esposti non corrispondevano affatto né ai mercuriali, né ai prezzi comunemente correnti;
che il preventivo prodotto nel monitorio riportava calcoli a
“misura”, laddove la fattura azionata e contestata faceva riferimento a costi “a corpo”; che non era dato comprendere quali ulteriori opere la avesse eseguito per giustificare un Controparte_1 tale incremento dei costi rispetto a quanto indicato in preventivo;
che, dunque, gli accordi verbali intercorsi con il e con il geom. avevano previsto la corresponsione Per_1 Controparte_4 dell'importo di euro 6.000,00 per l'apposizione della recinzione plastificata perimetrale e tale era l'importo corrisposto già dal giugno 2020 dalle attrici alla società opposta. Parte opponente concludeva nei termini indicati.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando: che, nel mese Controparte_1 di gennaio 2020, la società convenuta era stata contattata dal geom. di Ferrara Controparte_4
(titolare della Edil-Estense Srl) per verificare la disponibilità ad eseguire alcune lavorazioni urgenti presso “una abitazione in provincia di Mantova”; che, precisamente, il geom. Pinotti aveva messo in contatto la sia con l'Avv. Pinotti Gianluca, all'epoca legale delle attrici, sia Controparte_5 con le stesse personalmente;
che le attrici (unitamente al loro legale) avevano riferito della estrema urgenza di approntare alcune lavorazioni esterne ad una abitazione a loro appena presa in locazione nel Comune di San Benedetto Po (ovvero, l'esecuzione di opere di confine, come recinzioni, scavi, sbancamenti, platee, ecc, il tutto, finalizzato alla realizzazione di una sorta pensione-canile per animali); che l'urgenza era data dal fatto di dover liberare, il prima possibile, la loro precedente abitazione (ove erano collocati tutti gli animali da trasferire presso la nuova residenza, previa esecuzione delle opere edili), pena l'applicazione di “penali” giornaliere da parte del proprietario;
che quanto riferito dalla attrici era corretto solo in parte, dal momento che era emerso che, nei confronti delle attrici, era pendente una causa di sfratto per morosità avanti al Tribunale di Mantova;
che, a seguito dell'incarico ricevuto, gli addetti della società convenuta opposta si erano recati presso l'abitazione delle attrici (sita nella frazione di Portiolo di San Benedetto Po) e, dopo un attento sopralluogo e confronto (in particolare con la sig.ra ed il marito ), Parte_1 Parte_4 avevano predisposto il preventivo analitico che indicava un importo lavori di € 14.812,00; che, come emerge dalla consultazione di tale documento, il preventivo era stato inoltrato dal geom. Pinotti alla parte attrice per mezzo del loro difensore dell'epoca; che, nello specifico, con e-mail del 28.01.2020, il geom Pinotti aveva inviato via email il preventivo all'Avv. Pinotti e quest'ultimo, con e-mail del
31.01.20, lo aveva inoltrato alla sig.ra che, in tale fase antecedente all'inizio dei Parte_1 lavori, alcun riferimento era stato fatto dalle attrici circa la presenza di preventivi di altri operatori, ma solo era stata sollecitata l'esecuzione delle opere nell'immediatezza; che, ricevuto il preventivo, le attrici avevano dato ordine di eseguire le opere e, in merito al pagamento, avevano fornito ampie rassicurazioni in quanto, a loro detta, erano in attesa di incassare una cospicua somma dal proprietario delle vecchia abitazione per lavorazioni e migliorie apportate all'immobile; che data l'urgenza, i lavori edili erano stati eseguiti con il massimo impegno e sforzo dal parte di che, Controparte_1 per l'esecuzione delle opere, aveva utilizzato due macchine operatrici (escavatore e bobcat), 3 / 4 operai ed un tecnico di cantiere per la battitura dei confini e la perfetta realizzazione delle mura di cinta lungo il perimetro;
che le opere non avevano riguardato la sola realizzazione di una semplice
“recinzione metallica con paletti con blocchi che poggiano sul terreno”; che, come emergeva inconfutabilmente dalla numerose fotografie prodotte, aveva effettivamente Controparte_1 eseguito: - opere di scavo perimetrale per oltre 200 metri (eseguito con precisione ed a mezzo l'uso di teodolite); - la posa in opera di getto in calcestruzzo per la realizzazione della fondazione portante di oltre 200 metri di fondazione;
- la posa di blocchetti di cemento, a loro volta riempiti di calcestruzzo per poter reggere i pali di recinzione;
- la posa di blocchetti di cemento, a loro volta riempiti di calcestruzzo per poter reggere i pali di recinzione;
- la posa in opere di oltre 250 m di rete metallica;
- opere di sbancamento per oltre 30 metri di viale di accesso e successiva realizzazione dello stesso;
- opere di sbancamento per la realizzazione di solette in calcestruzzo armato ove collocare le cucce degli animali;
che, dunque, non corrispondeva al vero che la recinzione fosse stata fatta “con blocchi che poggiano direttamente sul terreno”, la consultazione del materiale fotografico, smentendo radicalmente quanto asserito da parte opponente;
che l'esigenza di realizzare opere di fondazione perimetrale, era condizione sine qua non imposta dall'attrice, in quanto senza la stessa, gli oltre 30 animali ricoverati nella proprietà sarebbero scappati “scavando da sotto la rete”; che, alle opere indicate nel preventivo del 28.01.21, se ne erano aggiunte altre per espressa richiesta di parte attrice
(tettoie, solette in CLS, recinzioni di separazione interne, ecc), come risultava dalla contabilità aggiornata e definiva inviata in data 21.02.20, dal geom. Pinotti per un totale di € 23.014,50 oltre iva al 10%; che, in merito al pagamento, le parti avevano atteso l'incasso da parte delle attrici della somma dal proprietario delle vecchia abitazione per lavorazioni e migliorie apportate all'immobile e, avuta conferma del chiusura della vertenza, era stata emessa la fattura elettronica n. 26 del 29.05.2020, di importo paria d € 25.300,00 ed avente scadenza al 09.06.2020, fattura che, a ben vedere, rispettava il consuntivo finale del febbraio 2020; che, tra l'invio della contabilità definiva alle attrici (21.02.20)
e la successiva fattura del 29.05.20, parte attrice non aveva eccepito alcunché (né contestazioni lavori né sul quantum degli stessi); che mai era precedentemente giunta alcuna contestazione da parte e/o nell'interesse delle parti attrici e la PEC del 22.07.20, allegata da parte opponente, recava l'avviso di mancata consegna, comprovando la non avvenuta ricezione da parte della società convenuta;
che era onere di parte attrice e del suo difensore adoperarsi per avere contezza che la loro contestazione fosse realmente posta a conoscenza della società convenuta;
che parte opponente nulla aveva eccepito in merito alla qualità della opere eseguite, ma aveva contestato il corrispettivo preteso come abnorme ed ingiustificato, adducendo di averlo fatto tempestivamente, ma allegando una PEC ed una email mai ricevute dalla convenuta opposta e ciò senza premunirsi di avere certezza delle ricezione ed omettendo di provvedere con altri mezzi di comunicazioni aventi data certa (fax, telegramma, raccomandata a.r.); che l'inesistenza di opere di scavo, sbancamento, fondazione, getto, ecc, era smentito dal materiale fotografico allegato;
che, in merito al costo delle opere, parte opponente non aveva prodotto alcuna perizia estimativa di un proprio tecnico, in cui contestare analiticamente la quantità ed il costo delle opere eseguite dalla convenuta;
che l'opponente aveva solo sollevato generiche contestazioni, senza fornire alcun elemento probatorio a supporto delle proprie asserzioni;
che corretta era l'intestazione della fattura emessa verso il soggetto che aveva effettuato il pagamento parziale di € 6.000,00; che la cancellazione della società dalla Camera di Commercio di Mantova era dovuta al trasferimento della sede legale in altra città (per la precisione dalla Provincia di Mantova
a quella di Ferrara), come emergeva nelle visura CCIAA prodotte;
che, in merito al disconoscimento del documento sottoscritto dall'attrice non vi erano elementi probatori a supporto delle Pt_1 asserzioni poste a fondamento del detto disconoscimento. Parte convenuta opposta concludeva nei termini in epigrafe indicati.
All'esito dell'udienza del 19.4.2022, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata da parte convenuta opposta e si assegnavano alle parti termini per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c.. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.11.2022 fissata per decidere sulle istanze istruttorie, erano parzialmente ammesse le prove testimoniali. I testimoni venivano quindi escussi nelle udienze del 18.7.2023 e 19.10.2023. Con ordinanza in data 21.12.2023, il G.I. disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del
16.4.2024 ai fini del tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. e per la formulazione di proposta conciliativa ex art. 185- bis c.p.c.. Su richiesta delle parti, con ordinanza in data 24.5.2024, il g.i formulava la seguente proposta conciliativa: “Il Giudice, letti gli atti della causa, PROPONE il versamento da parte delle opponenti e , a tacitazione di ogni pretesa Parte_1 Parte_2 di parte convenuta opposta in relazione ai lavori per cui è causa, della somma omnicomprensiva di
€ 8.000,00 in favore della convenuta opposta in aggiunta alle somme a Controparte_1 questa già corrisposte a titolo di acconto nella misura di € 6.000,00; spese di lite integralmente compensate.”. Con le note scritte depositate dalle parti per la successiva udienza del 25.7.2024, le opponenti dichiaravano di accettare la proposta a condizione che il pagamento fosse dilazionato in tranches mensili di 200 € cadauna, mentre la convenuta opposta dichiarava di accettare anch'essa la proposta, ma non il pagamento dilazionato in anni, nei termini indicati dall'opponente. Fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 6.2.2025, la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione può trovare parziale accoglimento nei termini di cui al prosieguo.
Occorre rilevare che parte opponente è decaduta dal diritto di far valere vizi e difformità delle opere eseguite, dal momento che non constano denunce alla società convenuta opposta nei termini di 60 giorni dalla ultimazione delle opere: ultimazione che, alla luce delle testimonianze raccolte, può collocarsi temporalmente al febbraio 2020. Unica comunicazione in cui parte opponente lamenta la mancata esecuzione di opere è quella contenuta nella PEC del luglio 2020 (doc. n. 9 di parte opponente) che non risulta essere stata ricevuta dalla convenuta opposta, come da questa eccepito ed evidenziato. Ne consegue che i vizi e le difformità che sono state rilevate, anche tramite la produzione in giudizio di consulenza tecnica di parte, non possono assumere rilievo nel presente giudizio.
Ciò premesso, sono agli atti due documenti, il primo dei quali (preventivo che prevede un importo lavori di € 14.812,00 - doc. n. 4 di parte convenuta opposta); contiene un'elencazione di lavori che, sempre dalle prove testimoniali assunte e dalla documentazione fotografica prodotta, risultano essere stati eseguiti dall'appaltatrice. Parte opponente rileva che l'appaltatrice non avrebbe eseguito lo scavo e predisposto le fondamenta in calcestruzzo per la recinzione, ma la circostanza trova decisa smentita dalla documentazione fotografica, oltre che dalle dichiarazioni testimoniali.
Vi è quindi in atti l'ulteriore documento, di unilaterale formazione, costituito dalla “contabilità aggiornata e definiva” per un totale di € 23.014,50, oltre iva al 10% (doc. n.7 di parte convenuta opposta), con consistente incremento dei costi rispetto a quelli indicati in preventivo.
Ebbene, in relazione a tale documento, si osserva come la convenuta opposta non abbia fornito prova, come era suo onere, dell'integrale esecuzione dei lavori in esso indicati, Dalla documentazione fotografica e dalle prove testimoniali assunte, non emerge, infatti, che siano stati eseguiti interventi di suddivisione in comparti (voce n. 8), di formazione di recinzione per i vari comparti (voce n. 9), di sistemazione dei rottami nella stalla (voce n. 10), del “getto piazzola esterna” (voce n. 11), nonché le ulteriori voci del consuntivo dalla n. 13 alla n. 15 (muratura in poroton, realizzazione tettoia, stabilizzato).
Sentito all'udienza del 18.7.2023, il teste sig. , con riferimento alla circostanza di Parte_4 cui al n. 20) della memoria della convenuta opposta ( “vero che a fronte della circostanza di cui al capitolo che precede, rispetto al preventivo di cui alla email del 28.01.20, venivano richieste alla da parte delle sig.re e , la realizzazione di Controparte_1 Parte_1 Parte_2 comparti di recinzioni interni all'area cortiliva, di piazzole in cls, di cancelli di chiusura, di un muro in porton e di una tettoia. Dica il teste le lavorazioni aggiuntive richieste dalle attrici”), ha dichiarato:
“no, non è vero;
i comparti di recinzione li ho fatti tutti io;
si trattava di due recinzioni interne;
le piazzole in cls non ci sono;
il cancello di chiusura con il filo di ferro che lo sorreggeva non serviva
a niente, io ho chiesto che lo togliessero;
non è stato fatto il muro in porton, la tettoia, quella l'ho fatta io, i materiali me li dati la ditta”. Allo stesso modo, il teste , che all'epoca ha Testimone_1 eseguito materialmente i lavori per conto della sul capitolo n. 16) della Controparte_1 memoria di parte convenuta opposta ( “vero che a fronte della circostanza di cui al capitolo che precede, ad inizio febbraio 2020, la soc. (a mezzo dei propri tecnici ed operai) Controparte_1 apportava all'immobile sito in San Benedetto Po – località Portiolo, Strada Crociare n. 1, le lavorazioni raffigurate nelle fotografie allegate come DOC. n. 6 di parte convenuta che si chieda venga mostrata al teste. In caso di risposta affermativa descriva il teste le lavorazioni edili ed opere realizzate; “), ha dichiarato: Sul 16) per quanto riguarda l'immobile, non so dire;
io mi sono occupato solo della recinzione, lavoravo su quella”, mentre con riferimento al menzionato capitolo n. 20), ha riferito: “confermo la circostanza per quanto riguarda le recinzioni interne;
avremmo diviso in cinque sei sezioni interne al lotto;
della piazzola in cls non so dire;
è stato fatto il cancello, mi pare che non fosse a due ante, ma non ricordo bene;
ricordo che a fine lavori è stata portata della ghiaia all'ingresso del cancello;
… per quanto riguarda la tettoia che mi si rammostra in foto (doc, 10 di parte attrice), posso dire che una tettoia mi pare che sia stata fatta, tutto il materiale è stato preso da noi e abbiamo fatto il lavoro;
ma non so se sia quella che mi si rammostra;
non ricordo;
come ho detto, io seguivo i lavori della recinzione, guidavo i mezzi”.
Quanto al cancello in metallo, invece, la sua fornitura e installazione (per € 700,00) trovano conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese e nella perizia del consulente di parte opponente che ne fa espressa menzione: ragione per cui deve essere riconosciuto il corrispettivo per la consegna e l'installazione del manufatto, in quanto eseguite dalla .. Controparte_1
Come noto, è onere di parte convenuta opposta, attore sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fornire prova non solo della esistenza del credito ma anche della sua esatta entità, non essendo sufficiente la fattura regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente che non costituisce di per sé prova del credito nel giudizio di opposizione (ex multis, Cass. Civ. n. 1892/2023).
Nella specie, parte convenuta opposta non ha fornito piena prova della integrale esecuzione dei lavori contemplati nel consuntivo e, segnatamente, dei lavori di cui alle voci dalla n. 8) alla n. 11) e dalla n.
13) alla n. 15, per complessivi € 6.314,80: somma che, pertanto, deve essere detratta dall'importo di cui al medesimo consuntivo finale. Anche con riferimento alle recinzioni interne, dalle contrastanti deposizioni e dalla documentazione prodotta, non emerge con un sufficiente grado di certezza la loro avvenuta realizzazione, né in termini di fornitura del materiale, né di suddivisione in lotti, né di posa in opera con relative modalità di esecuzione.
In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, parte opponente deve essere condannata al pagamento, in relazione alle opere eseguite dalla dell'ammontare Controparte_1 complessivo di € 18.369,67 (pari ad € 16.699,70 oltre IVA), da cui deve detrarsi la somma di €
6.000,00 già versata dalle opponenti alla Controparte_1
Le spese di lite, in ragione del solo parziale accoglimento dell'opposizione e della particolarità della fattispecie, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 778/2021 del 25/06/2021 del Tribunale di Mantova, R.G. n.
1547/2021; condanna parte opponente a pagare alla convenuta opposta la somma di € 12.369,67, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
compensa tra le parti le spese di lite.
Mantova, 17.8.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2855/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. Emanuela Foligno C.F._2 parte attrice opponente contro
(C.F. ) con l'avv. Simonetta Barbi Controparte_1 P.IVA_1 parte convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice opponente: Voglia il Giudice adito avallare la accettazione delle opponenti della proposta formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. , conseguentemente Disporre che esse parti opponenti estinguano il quantum di cui alla suddetta proposta attraverso rimesse mensili dell'importo di euro 200,00 cadauna, fino al saldo Condannare parte opposta ai sensi dell'art. 96
c.p.c. e /o ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per le ragioni analiticamente esposte in atti, già a partire da quello introduttivo del presente giudizio In ogni caso, disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio sempre per le ragioni analiticamente già rappresentate.
Per parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
(D.I. 778/2021 – 1547/2021 RG), in quanto l'opposizione non è formata su prova scritta e di pronta soluzione, il tutto, quanto meno nei confronti del soggetto che ha sottoscritto il riconoscimento di debito datato 17.06.20 (ovvero, l'attrice ) nel merito: - rigettare, per le ragioni di cui Parte_1 in narrativa, l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo opposto (D.I.
778/2021 – 1547/2021 RG emesso dal Tribunale di Mantova il 25.06.21) e, per l'effetto, confermarlo;
in ogni caso: anche ai sensi dell'art. 96 cpc, con vittoria di spese e competenze di causa, per la cui quantificazione ci si rimanda alla prudente valutazione dell'Ill.mo Giudice adito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 9.10.2021, Parte_1
e convenivano in giudizio per sentire accolte le seguenti Parte_2 Controparte_1 conclusioni: “Preliminarmente: dato atto del disconoscimento da parte delle attrici ai sensi dell'art.
214 c.p.c. del documento n. 3 prodotto dalla soc. con il monitorio dichiarare lo Controparte_1 stesso espunto. respingere la richiesta di provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n.
778/2021, emesso dal Tribunale di Mantova, R.G. 1547/2021 essendo l'importo non dovuto, esorbitante e in toto contestato per le ragioni di cui in narrativa. Nel merito: revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il Decreto Ingiuntivo n. 778/2021, emesso dal Tribunale di Mantova, R.G. 1547/2021 per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Parte opponente esponeva: che l'attrice, SI.ra , Presidente della ODV denominata Parte_1
“4Zampe Nel Cuore Italia Onlus”, nel periodo novembre-dicembre 2019, era alla ricerca di abitazione con ampio spazio esterno per la custodia di vari animali (cani, capre, asini, ecc.) e aveva individuato,
a tal fine, tramite agenzia immobiliare, la residenza di proprietà della SInora che, Parte_3 durante il sopralluogo svoltosi in data 5.12.2019 presso la suddetta proprietà, alla presenza della
SInora dell'agente immobiliare e della SInora la proprietaria Parte_3 Controparte_2 dell'immobile, SI.ra aveva acconsentito ad apporre delle recinzioni in rete per la Pt_3 delimitazione degli spazi perimetrali esterni, recinzione necessaria per il rimessaggio degli animali
(cani, capre, asini), che la doveva gestire e custodire in attesa delle adozioni;
che gli CP_3 esatti perimetri erano stati indicati dalla proprietaria dell'immobile SI.ra la quale si era Pt_3 addossata l'esecuzione e il pagamento di opere interne e aveva consegnato le chiavi alle attrici onde consentire l'immediata esecuzione delle opere esterne;
che le attrici si erano dunque attivate per reperire operai/imprese per l'esecuzione delle opere di recinzione perimetrale, reperendo due imprese che avevano fornito dei preventivi;
che le attrici avevano deciso di affidare i lavori all'impresa
Luciano Macchiella per euro 6.000,00, dandone comunicazione all'Avv. Gianluca Pinotti (all'epoca loro fiduciario), ai fini della verifica del redigendo contratto di locazione;
che le attrici, consigliate dal loro fiduciario Avv. Gianluca Pinotti, avevano poi commissionato le opere alla Impresa DLG
Costruzioni s.r.l. (al medesimo costo offerto dall'Impresa Macchiella, ovvero euro 6.000,00) e la parte tecnica (misurazioni, ecc.) era stata eseguita dal geom. zio dell'Avv. Gianluca Controparte_4
Contr Pinotti;
che, all'epoca dei fatti (04/12/2019), la società era stata cancellata dal Registro delle
Imprese di Mantova;
che, nel dicembre 2019, quindi, erano state apposte le recinzioni in rete, i lavori erano proseguiti per circa due settimane e, il mese successivo, (ovvero gennaio 2020), aveva iniziato a produrre effetto la locazione perfezionata con contratto sottoscritto e registrato;
che, oltre che con l'operaio che materialmente aveva eseguito i lavori, la signora aveva avuto diretti contatti Pt_1
Contr con il SI. quale referente della società ; che, al termine dei lavori, il SI. Persona_1 aveva chiesto il pagamento dell'importo pattuito di euro 6.000,00 in contanti e si era Per_1 rifiutato di predisporre e consegnare la relativa fattura;
che, nel corso dei mesi successivi (febbraio, marzo, aprile e maggio 2020), il recandosi nella residenza delle attrici, a più riprese, con Per_1 fare e parole minacciose, aveva preteso il pagamento del pattuito in nero, rifiutandosi di emettere fattura;
che, nei primi giorni del mese di giugno 2020, la SI,ra uscendo dal cancello Parte_2 per recarsi al lavoro, si era trovata dinnanzi il SI. che le aveva intimato nuovamente il Per_1 pagamento dei lavori, sempre con fare minaccioso;
che la SI.a stanca e spaventata delle Pt_2 continue incursioni e minacce del in maniera risoluta, gli aveva riferito che il pagamento Per_1 sarebbe stato effettuato a ricevimento della fattura;
che, finalmente, a distanza di 6 mesi dal termine Contr dei lavori, in data 09/06/2021, la aveva inviato a mezzo e-mail la fattura alla Controparte_1
SI.a e le attrici avevano appreso, con estrema sorpresa, che l'importo della fattura era Pt_2 lievitato dai 6.000,00 pattuiti ad euro 25.300,00 e che la scadenza era contestuale a quella dell'inoltro; che la fattura in questione, datata 29 maggio 2020, consegnata alle attrici e allo SDI in data
09/06/2020, riportava, nella intestazione, gli indirizzi della provincia di Mantova, laddove, in realtà, alla CCIA di Mantova, la risultava essere stata cancellata dal dicembre 2019; Controparte_1 che, inoltre, la fattura in parola non risultava intestata alla ONLUS di cui l'attrice era Pt_1
Presidente, come concordato, in ragione del fatto che le opere erano state commissionate dalla sig.ra
(e non dalla figlia per il rimessaggio degli animali che, di volta, in volta, la Pt_1 Parte_2
ODV 4Zampe nel Cuore Italia Onlus doveva gestire (adozioni, sequestri, ecc. ecc.); che, ricevuta la fattura, le attrici avevano chiesto all'Avv. Gianluca Pinotti spiegazioni di tale importante differenza di costi tra preventivo e fattura e chiarimenti circa il motivo della pretesa di tale esorbitante importo Contr da parte della società ; che l'avv. Pinotti aveva rassicurato le attrici prospettando un errore nella Contr fattura, consigliando di eseguire un pagamento a mezzo bonifico in favore della per l'importo pattuito di euro 6.000,00; che, in data 15/06/2020, era stato eseguito il bonifico a favore della società Contr
di euro 6.000,00 con la causale “saldo come stabilito lavori Portiolo”; che, secondo la prospettazioni dei fatti fornita dalla convenuta opposta, in data 17.6.2020, l'attrice avrebbe sottoscritto il doc. 3 (prodotto nel monitorio) contenente un riconoscimento di debito;
che, diversamente da quanto affermato dalla la SI.ra mai aveva visto, né Controparte_1 Pt_1
Contr tantomeno sottoscritto, il doc. 3 datato 17/06/2020 prodotto con il ricorso dalla società , documento che veniva dunque formalmente disconosciuto ad ogni effetto di legge nella sottoscrizione e nei contenuti ai sensi dell'art. 214 c.p.c.; che tale documento conteneva riferimenti in forma plurale, quali “nostra abitazione”….”ci impegnano”….ecc., e non riportava l'importo contestato di cui l'attrice, con la sottoscrizione, si sarebbe fatta carico, onerandosi del pagamento di un debito altrui essendo la fattura intestata ad altro soggetto;
che, al di là del disconoscimento formale, non poteva ritenersi tale documento valido ai fini della ricognizione del debito, né ai fini dell'assunzione di debito altrui;
che, nella data indicata (17/06/2020), l'attrice non aveva incontrato né il né altri Per_1
Contr referenti della società , né il SI. né l'avv. Gianluca Pinotti, e quindi non era Controparte_4 dato comprendere in che modo era stato confezionato tale documento;
che, inoltre, le attrici mai avevano visto, né tantomeno sottoscritto o concordato, il preventivo di cui al doc. 1 prodotto con il Contr monitorio dalla società , documento che era privo di data, privo dei riferimenti dei mercuriali applicati e privo delle dovute sottoscrizioni;
che, peraltro, la fattura contestata - ed azionata con il procedimento monitorio - faceva riferimento a “lavori a corpo” e non “a misura” come oggetto invece del preventivo;
che, concordato un incontro con il al 6.7.2020, presenti l'attrice Per_1 Pt_1
l'Avv. Gianluca Pinotti, e il le parti non avevano trovato accordo alcuno;
Controparte_4 Per_1 che inutili erano stati i tentativi di comporre il contrasto dal SI. (all'epoca dei fatti Per_2 coniuge dell'attrice), ragione per cui le attrici avevano revocato tutti i mandati;
che, a mezzo del nuovo difensore, in data 22/7/2020, era stata inviata formale contestazione con riferimento agli importi di cui alla fattura n. 26/2020 oggetto del monitorio, era stata rilevata la cancellazione dal Contr Registro delle Imprese di Mantova della , la chiusura della relativa PEC e l'irreperibilità della società medesima nel territorio della Regione Lombardia;
che, a distanza di oltre 1 anno dall'emissione della fattura azionata, senza nessun sollecito e, soprattutto, senza nessuna contestazione con riguardo all'imputazione del pagamento di cui alla causale del bonifico effettuato dalle attrici, era stato notificato, in data 03/08/2021, il decreto ingiuntivo opposto;
che, in merito all'esecuzione dei lavori, le attrici avevano commissionato la recinzione in rete metallica plastificata del perimetro del giardino attiguo all'abitazione presa in locazione;
che, in qualità di conduttrici, le attrici non potevano (e comunque non lo hanno fatto), commissionare lavori di “muratura, Contr fondazione, tetto” come riportati nella fattura della;
che nessun tetto dell'abitazione era stato modificato, né riattato, né tantomeno costruito e non era dato comprendere quali fossero stati i lavori di muratura-fondazione; che, dal materiale fotografico dello spazio esterno recintato dalla DLG, versato in atti, si evinceva che nessun lavoro di “fondazione” era stato eseguito;
che la rete metallica era stata fissata a blocchetti prefabbricati che all'interno erano stati riempiti di cemento per tenere saldi i paletti e la relativa rete verde plastificata;
che i blocchetti prefabbricati, erano posizionati sul terreno e non erano “interrati”; che, anche nel tratto di strada sterrata, i blocchetti prefabbricati erano posizionati sul terreno e non “interrati”: pertanto, nessuna fondazione è stata eseguita;
che l'abitazione non era stata oggetto di opere edili, la recinzione non era in calcestruzzo, ma in rete metallica, le platee (ovverosia piastre di fondazione) non erano state realizzate, i blocchi prefabbricati erano stati appoggiati al suolo e incollati allo stesso da una semplice gettata di cemento/malta, nessuno scavo di fondazione, o platea, era stato effettuato, e, ad ogni modo, nessuna prova era stata fornita, né allegata, da parte della convenuta opposta circa i lavori presumibilmente effettuati in favore delle attrici;
che la DLG non esplicitava quali fossero le opere “ulteriori commissionate durante l'esecuzione dei lavori di recinzione”, oggetto della fattura azionata con il procedimento monitorio;
che, anche dall'esame del preventivo prodotto con il monitorio - mai consegnato alle attrici -, si evinceva che i prezzi esposti non corrispondevano affatto né ai mercuriali, né ai prezzi comunemente correnti;
che il preventivo prodotto nel monitorio riportava calcoli a
“misura”, laddove la fattura azionata e contestata faceva riferimento a costi “a corpo”; che non era dato comprendere quali ulteriori opere la avesse eseguito per giustificare un Controparte_1 tale incremento dei costi rispetto a quanto indicato in preventivo;
che, dunque, gli accordi verbali intercorsi con il e con il geom. avevano previsto la corresponsione Per_1 Controparte_4 dell'importo di euro 6.000,00 per l'apposizione della recinzione plastificata perimetrale e tale era l'importo corrisposto già dal giugno 2020 dalle attrici alla società opposta. Parte opponente concludeva nei termini indicati.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando: che, nel mese Controparte_1 di gennaio 2020, la società convenuta era stata contattata dal geom. di Ferrara Controparte_4
(titolare della Edil-Estense Srl) per verificare la disponibilità ad eseguire alcune lavorazioni urgenti presso “una abitazione in provincia di Mantova”; che, precisamente, il geom. Pinotti aveva messo in contatto la sia con l'Avv. Pinotti Gianluca, all'epoca legale delle attrici, sia Controparte_5 con le stesse personalmente;
che le attrici (unitamente al loro legale) avevano riferito della estrema urgenza di approntare alcune lavorazioni esterne ad una abitazione a loro appena presa in locazione nel Comune di San Benedetto Po (ovvero, l'esecuzione di opere di confine, come recinzioni, scavi, sbancamenti, platee, ecc, il tutto, finalizzato alla realizzazione di una sorta pensione-canile per animali); che l'urgenza era data dal fatto di dover liberare, il prima possibile, la loro precedente abitazione (ove erano collocati tutti gli animali da trasferire presso la nuova residenza, previa esecuzione delle opere edili), pena l'applicazione di “penali” giornaliere da parte del proprietario;
che quanto riferito dalla attrici era corretto solo in parte, dal momento che era emerso che, nei confronti delle attrici, era pendente una causa di sfratto per morosità avanti al Tribunale di Mantova;
che, a seguito dell'incarico ricevuto, gli addetti della società convenuta opposta si erano recati presso l'abitazione delle attrici (sita nella frazione di Portiolo di San Benedetto Po) e, dopo un attento sopralluogo e confronto (in particolare con la sig.ra ed il marito ), Parte_1 Parte_4 avevano predisposto il preventivo analitico che indicava un importo lavori di € 14.812,00; che, come emerge dalla consultazione di tale documento, il preventivo era stato inoltrato dal geom. Pinotti alla parte attrice per mezzo del loro difensore dell'epoca; che, nello specifico, con e-mail del 28.01.2020, il geom Pinotti aveva inviato via email il preventivo all'Avv. Pinotti e quest'ultimo, con e-mail del
31.01.20, lo aveva inoltrato alla sig.ra che, in tale fase antecedente all'inizio dei Parte_1 lavori, alcun riferimento era stato fatto dalle attrici circa la presenza di preventivi di altri operatori, ma solo era stata sollecitata l'esecuzione delle opere nell'immediatezza; che, ricevuto il preventivo, le attrici avevano dato ordine di eseguire le opere e, in merito al pagamento, avevano fornito ampie rassicurazioni in quanto, a loro detta, erano in attesa di incassare una cospicua somma dal proprietario delle vecchia abitazione per lavorazioni e migliorie apportate all'immobile; che data l'urgenza, i lavori edili erano stati eseguiti con il massimo impegno e sforzo dal parte di che, Controparte_1 per l'esecuzione delle opere, aveva utilizzato due macchine operatrici (escavatore e bobcat), 3 / 4 operai ed un tecnico di cantiere per la battitura dei confini e la perfetta realizzazione delle mura di cinta lungo il perimetro;
che le opere non avevano riguardato la sola realizzazione di una semplice
“recinzione metallica con paletti con blocchi che poggiano sul terreno”; che, come emergeva inconfutabilmente dalla numerose fotografie prodotte, aveva effettivamente Controparte_1 eseguito: - opere di scavo perimetrale per oltre 200 metri (eseguito con precisione ed a mezzo l'uso di teodolite); - la posa in opera di getto in calcestruzzo per la realizzazione della fondazione portante di oltre 200 metri di fondazione;
- la posa di blocchetti di cemento, a loro volta riempiti di calcestruzzo per poter reggere i pali di recinzione;
- la posa di blocchetti di cemento, a loro volta riempiti di calcestruzzo per poter reggere i pali di recinzione;
- la posa in opere di oltre 250 m di rete metallica;
- opere di sbancamento per oltre 30 metri di viale di accesso e successiva realizzazione dello stesso;
- opere di sbancamento per la realizzazione di solette in calcestruzzo armato ove collocare le cucce degli animali;
che, dunque, non corrispondeva al vero che la recinzione fosse stata fatta “con blocchi che poggiano direttamente sul terreno”, la consultazione del materiale fotografico, smentendo radicalmente quanto asserito da parte opponente;
che l'esigenza di realizzare opere di fondazione perimetrale, era condizione sine qua non imposta dall'attrice, in quanto senza la stessa, gli oltre 30 animali ricoverati nella proprietà sarebbero scappati “scavando da sotto la rete”; che, alle opere indicate nel preventivo del 28.01.21, se ne erano aggiunte altre per espressa richiesta di parte attrice
(tettoie, solette in CLS, recinzioni di separazione interne, ecc), come risultava dalla contabilità aggiornata e definiva inviata in data 21.02.20, dal geom. Pinotti per un totale di € 23.014,50 oltre iva al 10%; che, in merito al pagamento, le parti avevano atteso l'incasso da parte delle attrici della somma dal proprietario delle vecchia abitazione per lavorazioni e migliorie apportate all'immobile e, avuta conferma del chiusura della vertenza, era stata emessa la fattura elettronica n. 26 del 29.05.2020, di importo paria d € 25.300,00 ed avente scadenza al 09.06.2020, fattura che, a ben vedere, rispettava il consuntivo finale del febbraio 2020; che, tra l'invio della contabilità definiva alle attrici (21.02.20)
e la successiva fattura del 29.05.20, parte attrice non aveva eccepito alcunché (né contestazioni lavori né sul quantum degli stessi); che mai era precedentemente giunta alcuna contestazione da parte e/o nell'interesse delle parti attrici e la PEC del 22.07.20, allegata da parte opponente, recava l'avviso di mancata consegna, comprovando la non avvenuta ricezione da parte della società convenuta;
che era onere di parte attrice e del suo difensore adoperarsi per avere contezza che la loro contestazione fosse realmente posta a conoscenza della società convenuta;
che parte opponente nulla aveva eccepito in merito alla qualità della opere eseguite, ma aveva contestato il corrispettivo preteso come abnorme ed ingiustificato, adducendo di averlo fatto tempestivamente, ma allegando una PEC ed una email mai ricevute dalla convenuta opposta e ciò senza premunirsi di avere certezza delle ricezione ed omettendo di provvedere con altri mezzi di comunicazioni aventi data certa (fax, telegramma, raccomandata a.r.); che l'inesistenza di opere di scavo, sbancamento, fondazione, getto, ecc, era smentito dal materiale fotografico allegato;
che, in merito al costo delle opere, parte opponente non aveva prodotto alcuna perizia estimativa di un proprio tecnico, in cui contestare analiticamente la quantità ed il costo delle opere eseguite dalla convenuta;
che l'opponente aveva solo sollevato generiche contestazioni, senza fornire alcun elemento probatorio a supporto delle proprie asserzioni;
che corretta era l'intestazione della fattura emessa verso il soggetto che aveva effettuato il pagamento parziale di € 6.000,00; che la cancellazione della società dalla Camera di Commercio di Mantova era dovuta al trasferimento della sede legale in altra città (per la precisione dalla Provincia di Mantova
a quella di Ferrara), come emergeva nelle visura CCIAA prodotte;
che, in merito al disconoscimento del documento sottoscritto dall'attrice non vi erano elementi probatori a supporto delle Pt_1 asserzioni poste a fondamento del detto disconoscimento. Parte convenuta opposta concludeva nei termini in epigrafe indicati.
All'esito dell'udienza del 19.4.2022, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata da parte convenuta opposta e si assegnavano alle parti termini per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c.. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.11.2022 fissata per decidere sulle istanze istruttorie, erano parzialmente ammesse le prove testimoniali. I testimoni venivano quindi escussi nelle udienze del 18.7.2023 e 19.10.2023. Con ordinanza in data 21.12.2023, il G.I. disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del
16.4.2024 ai fini del tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. e per la formulazione di proposta conciliativa ex art. 185- bis c.p.c.. Su richiesta delle parti, con ordinanza in data 24.5.2024, il g.i formulava la seguente proposta conciliativa: “Il Giudice, letti gli atti della causa, PROPONE il versamento da parte delle opponenti e , a tacitazione di ogni pretesa Parte_1 Parte_2 di parte convenuta opposta in relazione ai lavori per cui è causa, della somma omnicomprensiva di
€ 8.000,00 in favore della convenuta opposta in aggiunta alle somme a Controparte_1 questa già corrisposte a titolo di acconto nella misura di € 6.000,00; spese di lite integralmente compensate.”. Con le note scritte depositate dalle parti per la successiva udienza del 25.7.2024, le opponenti dichiaravano di accettare la proposta a condizione che il pagamento fosse dilazionato in tranches mensili di 200 € cadauna, mentre la convenuta opposta dichiarava di accettare anch'essa la proposta, ma non il pagamento dilazionato in anni, nei termini indicati dall'opponente. Fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 6.2.2025, la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione può trovare parziale accoglimento nei termini di cui al prosieguo.
Occorre rilevare che parte opponente è decaduta dal diritto di far valere vizi e difformità delle opere eseguite, dal momento che non constano denunce alla società convenuta opposta nei termini di 60 giorni dalla ultimazione delle opere: ultimazione che, alla luce delle testimonianze raccolte, può collocarsi temporalmente al febbraio 2020. Unica comunicazione in cui parte opponente lamenta la mancata esecuzione di opere è quella contenuta nella PEC del luglio 2020 (doc. n. 9 di parte opponente) che non risulta essere stata ricevuta dalla convenuta opposta, come da questa eccepito ed evidenziato. Ne consegue che i vizi e le difformità che sono state rilevate, anche tramite la produzione in giudizio di consulenza tecnica di parte, non possono assumere rilievo nel presente giudizio.
Ciò premesso, sono agli atti due documenti, il primo dei quali (preventivo che prevede un importo lavori di € 14.812,00 - doc. n. 4 di parte convenuta opposta); contiene un'elencazione di lavori che, sempre dalle prove testimoniali assunte e dalla documentazione fotografica prodotta, risultano essere stati eseguiti dall'appaltatrice. Parte opponente rileva che l'appaltatrice non avrebbe eseguito lo scavo e predisposto le fondamenta in calcestruzzo per la recinzione, ma la circostanza trova decisa smentita dalla documentazione fotografica, oltre che dalle dichiarazioni testimoniali.
Vi è quindi in atti l'ulteriore documento, di unilaterale formazione, costituito dalla “contabilità aggiornata e definiva” per un totale di € 23.014,50, oltre iva al 10% (doc. n.7 di parte convenuta opposta), con consistente incremento dei costi rispetto a quelli indicati in preventivo.
Ebbene, in relazione a tale documento, si osserva come la convenuta opposta non abbia fornito prova, come era suo onere, dell'integrale esecuzione dei lavori in esso indicati, Dalla documentazione fotografica e dalle prove testimoniali assunte, non emerge, infatti, che siano stati eseguiti interventi di suddivisione in comparti (voce n. 8), di formazione di recinzione per i vari comparti (voce n. 9), di sistemazione dei rottami nella stalla (voce n. 10), del “getto piazzola esterna” (voce n. 11), nonché le ulteriori voci del consuntivo dalla n. 13 alla n. 15 (muratura in poroton, realizzazione tettoia, stabilizzato).
Sentito all'udienza del 18.7.2023, il teste sig. , con riferimento alla circostanza di Parte_4 cui al n. 20) della memoria della convenuta opposta ( “vero che a fronte della circostanza di cui al capitolo che precede, rispetto al preventivo di cui alla email del 28.01.20, venivano richieste alla da parte delle sig.re e , la realizzazione di Controparte_1 Parte_1 Parte_2 comparti di recinzioni interni all'area cortiliva, di piazzole in cls, di cancelli di chiusura, di un muro in porton e di una tettoia. Dica il teste le lavorazioni aggiuntive richieste dalle attrici”), ha dichiarato:
“no, non è vero;
i comparti di recinzione li ho fatti tutti io;
si trattava di due recinzioni interne;
le piazzole in cls non ci sono;
il cancello di chiusura con il filo di ferro che lo sorreggeva non serviva
a niente, io ho chiesto che lo togliessero;
non è stato fatto il muro in porton, la tettoia, quella l'ho fatta io, i materiali me li dati la ditta”. Allo stesso modo, il teste , che all'epoca ha Testimone_1 eseguito materialmente i lavori per conto della sul capitolo n. 16) della Controparte_1 memoria di parte convenuta opposta ( “vero che a fronte della circostanza di cui al capitolo che precede, ad inizio febbraio 2020, la soc. (a mezzo dei propri tecnici ed operai) Controparte_1 apportava all'immobile sito in San Benedetto Po – località Portiolo, Strada Crociare n. 1, le lavorazioni raffigurate nelle fotografie allegate come DOC. n. 6 di parte convenuta che si chieda venga mostrata al teste. In caso di risposta affermativa descriva il teste le lavorazioni edili ed opere realizzate; “), ha dichiarato: Sul 16) per quanto riguarda l'immobile, non so dire;
io mi sono occupato solo della recinzione, lavoravo su quella”, mentre con riferimento al menzionato capitolo n. 20), ha riferito: “confermo la circostanza per quanto riguarda le recinzioni interne;
avremmo diviso in cinque sei sezioni interne al lotto;
della piazzola in cls non so dire;
è stato fatto il cancello, mi pare che non fosse a due ante, ma non ricordo bene;
ricordo che a fine lavori è stata portata della ghiaia all'ingresso del cancello;
… per quanto riguarda la tettoia che mi si rammostra in foto (doc, 10 di parte attrice), posso dire che una tettoia mi pare che sia stata fatta, tutto il materiale è stato preso da noi e abbiamo fatto il lavoro;
ma non so se sia quella che mi si rammostra;
non ricordo;
come ho detto, io seguivo i lavori della recinzione, guidavo i mezzi”.
Quanto al cancello in metallo, invece, la sua fornitura e installazione (per € 700,00) trovano conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese e nella perizia del consulente di parte opponente che ne fa espressa menzione: ragione per cui deve essere riconosciuto il corrispettivo per la consegna e l'installazione del manufatto, in quanto eseguite dalla .. Controparte_1
Come noto, è onere di parte convenuta opposta, attore sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fornire prova non solo della esistenza del credito ma anche della sua esatta entità, non essendo sufficiente la fattura regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente che non costituisce di per sé prova del credito nel giudizio di opposizione (ex multis, Cass. Civ. n. 1892/2023).
Nella specie, parte convenuta opposta non ha fornito piena prova della integrale esecuzione dei lavori contemplati nel consuntivo e, segnatamente, dei lavori di cui alle voci dalla n. 8) alla n. 11) e dalla n.
13) alla n. 15, per complessivi € 6.314,80: somma che, pertanto, deve essere detratta dall'importo di cui al medesimo consuntivo finale. Anche con riferimento alle recinzioni interne, dalle contrastanti deposizioni e dalla documentazione prodotta, non emerge con un sufficiente grado di certezza la loro avvenuta realizzazione, né in termini di fornitura del materiale, né di suddivisione in lotti, né di posa in opera con relative modalità di esecuzione.
In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, parte opponente deve essere condannata al pagamento, in relazione alle opere eseguite dalla dell'ammontare Controparte_1 complessivo di € 18.369,67 (pari ad € 16.699,70 oltre IVA), da cui deve detrarsi la somma di €
6.000,00 già versata dalle opponenti alla Controparte_1
Le spese di lite, in ragione del solo parziale accoglimento dell'opposizione e della particolarità della fattispecie, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 778/2021 del 25/06/2021 del Tribunale di Mantova, R.G. n.
1547/2021; condanna parte opponente a pagare alla convenuta opposta la somma di € 12.369,67, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
compensa tra le parti le spese di lite.
Mantova, 17.8.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni