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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1251/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1251/2021 promossa da:
), in persona dell'amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno Avv. , che pure lo rappresenta e difende, elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Novara, via Giulietti n. 9
PARTE ATTRICE contro
), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ROBERTO PICCHIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Novara, via Canobio n. 5
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti e obbligaIOni varie - mandato
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da foglio di precisaIOne delle conclusioni depositato il 17.9.2024):
Dato atto che il Sig. – su incarico dello IO Sig. e dei familiari e Controparte_1 Parte_1 comunque di fatto - ha gestito gli affari dello IO Sig. per il periodo 25 maggio Parte_1
2016 – 30 novembre 2017 ai sensi degli art. 1703 ( mandato ) e seg cc e/o 2028 ( gestione affari altrui ) e seg. c.c., nel rendere il conto della gestione ha solo in parte giustificato gli esborsi sostenuti in nome e per conto dello IO, esborsi per la gran parte sostenuti “in nero” e parzialmente confermati in sede di prove testimoniali, condannarsi, lo stesso alla restituIOne delle somme di cui lo stesso è risultato in causa aver disposto al di fuori del mandato conferito e/o nell'interesse personale e/o contro gli interessi dello IO o comunque senza giustificaIOne.
pagina 1 di 14 Con il favore delle spese ed onorari di giudiIO. Con sentenza esecutiva.”
Conclusioni di parte convenuta (come da comparsa conclusionale depositata il 11.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Novara;
- Respinta ogni contraria istanza, ecceIOne e deduIOne
IN VIA PRINCIPALE
- Dato atto ed accertato che il convenuto ha reso il completo rendiconto analitico della gestione di tutti gli importi pervenuti ad dall'aprile 2016 al novembre 2017, e che dallo stesso Parte_1 convenuto furono gestiti, a titolo gratuito, senza mai alcuna sua contestaIOne;
- Assolvere il convenuto da ogni domanda attrice.
IN VIA SUBORDINATA
- Dato atto delle circostanze che hanno indotto, ex art. 2030- II comma c.c., il convenuto ad accettare, nel marzo 2016, l'incarico di effettuare la gestione delle pensioni di in assenza di Parte_1 precise istruIOni richieste dai quattro mandanti, fratelli dello stesso Pt_1
- Accertata l'assenza di una qualsiasi colpa del convenuto, che agiva gratuitamente, in assenza di onerosità pattuita, ex art. 1709 c.c.;
- Moderare, di conseguenza, ex art. 2030, II comma c.c., l'eventuale risarcimento degli eventuali danni dovessero essere rilevati ed accertati come conseguenza di una eventuale sua colpa, mai contestata.
IN OGNI CASO:
- Con il favore delle spese.”
***
Concisa esposiIOne delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citaIOne ritualmente notificato e depositato in data 14.5.2021, Parte_1 in persona dell'amministratore di sostegno Avv. giusta autorizzaIOne Parte_2 rilasciata dal giudice tutelare in data 28.2.2021, ha convenuto in giudiIO al Controparte_1 fine di vederlo condannare alla restituIOne delle somme di cui, secondo la difesa attorea, questi avrebbe disposto, durante l'attività di gestione prestata in favore dello IO Pt_1
al di fuori degli interessi di quest'ultimo o, comunque, senza giustificaIOne.
[...]
Nell'atto di citaIOne è esposto che: - con due provvedimenti, datati 12.2.2019 e 14.2.2019, vista la situaIOne medica di parte attrice (“sindrome psicorganica grave con marcato decadimento delle funIOni cognitive, ideaIOne delirante persecutoria, grave trascuratezza nella cura di sé e dl proprio ambiente di vita, interpretatività”), il Tribunale di Novara nominava l'Avv.
come amministratore di sostegno del sig. - prima di tale nomina, su Parte_2 Pt_1
pagina 2 di 14 accordo dei familiari, a gestire gli affari di parte attrice erano stati il nipote CP_1
qui convenuto, dal 25.5.2016 al 30.11.2017 e, successivamente, dal dicembre 2017
[...] sino alla nomina dell'attuale ADS, il cognato del - quest'ultimo, Pt_1 Persona_1 secondo quanto riferito nell'atto introduttivo, subentrava al convenuto a seguito delle continue lamentele del e del figlio convivente in merito alla situaIOne di Pt_1 Per_2 indigenza e trascuratezza in cui gli stessi sarebbero stati lasciati dal convenuto;
- in seguito a una verifica effettuata sui conti correnti in data 4.12.2017, emergeva che il convenuto aveva effettuato una serie di prelievi a scopo personale dai conti correnti dello IO senza darne comunicaIOne ai familiari, lasciando i suddetti conti praticamente privi di finanze;
- i prelievi avevano interessato, in particolare, il conto corrente n. 227570181076, intestato al solo ma con delega al e il conto corrente n. 2227570740494, aperto il Pt_1 CP_1
25.5.2016 e intestato a entrambi;
- in fase stragiudiziale, tramite il proprio legale, il CP_1 forniva le proprie giustificaIOni in merito ai prelievi e alle spese effettuate senza, tuttavia, produrre alcuna documentaIOne scritta, essendo i relativi pagamenti avvenuti in nero, e ammetteva di aver utilizzato fondi per spese proprie di € 1.170,77 (desumendosi, peraltro, dagli estratti conto spese personali per € 4.063,19).
Parte attrice contesta, altresì, ulteriori spese, quali: € 921,00 per spese sanitarie (in quanto il sig. è esente totale da ogni spesa sanitaria e farmaceutica); € 1.170,77 per pagare il Pt_1 Per_ campeggio alla figlia del nell'estate 2017; € 1.550,00 per le spese di viaggio Pt_1 per far visita al quando era ricoverato a Nebbiuno. Pt_1
Si è costituito il convenuto con comparsa depositata in data 3.9.2021, Controparte_1 esponendo: - che nel marzo 2016, presso l'abitaIOne di alla presenza di Persona_4 tutti i fratelli di - Parte_1 Persona_5 Persona_4 Parte_3
- fu proposto al convenuto di
[...] Parte_4 Persona_6 Persona_7 occuparsi della gestione della pensione dello IO, dando corso al ripristino dell'abitaIOne sita in Novara (Veveri, via Vignale n. 77) di proprietà di tutti i fratelli ma assegnata in Pt_1 uso a titolo gratuito a parte attrice;
- che il convenuto, che aveva appena concluso gli studi ed era in attesa di svolgere attività lavorativa, accettò l'incarico; - che, una volta ripristinata l'abitaIOne, il convenuto fu incaricato di curare la persona di sostenendo le Parte_1 spese necessarie allo scopo;
- di essersi preoccupato di ottenere gli arretrati della pensione dello IO (€ 24.762,13) e l'adeguamento del rateo, portato da € 554,79 a € 1.785,60; - che, successivamente, in accordo con il convenuto veniva aggiunto quale Parte_1 delegato a operare sul c/c n. 0181076 in essere presso la NE CA di Novara-Veveri e veniva aperto un altro c/c n. 0740494, cointestato al convenuto e allo IO Parte_1
Per quanto attiene alle spese sostenute, il convenuto ha riferito di aver trasferito periodicamente dal c/c 0181076 al c/c 0740494 gli importi necessari per sostenere le spese necessarie per il ripristino e la pulizia dell'abitaIOne, per i pagamenti di debiti arretrati dello IO, per gli acquisti di generi alimentari, di presidi medico-farmaceutici e per altre spese, nonché per il pagamento delle collaboratrici domestiche occupatesi delle pulizie quotidiane pagina 3 di 14 dell'appartamento; di aver versato su richiesta di le quote per la Parte_1 Per_ prenotaIOne del campeggio a Jesolo per la figlia e i suoi familiari;
di avere, inoltre, sostenuto spese per le trasferte a Nebbiuno e a Viverone, dove lo IO era stato ricoverato per circa tre mesi, sempre portando con sé due o tre di lui sorelle;
che lo stesso Parte_1 prelevò somme direttamente allo sportello;
che anche la moglie di venne Persona_1 rimborsata per un importo di € 3.104,15, risultato prelevato con giroconto in data 1.12.2017.
Parte convenuta ha prodotto dichiaraIOni di benestare circa il proprio operato rilasciate da e che Persona_5 Parte_4 Parte_3 Parte_5 hanno attestato che il nipote ebbe sempre ad agire nell'interesse esclusivo di Pt_1
a titolo gratuito, evitandogli prima l'esproprio immobiliare minacciato da
[...] CP_2
e provvedendo poi alla gestione finanziaria e personale di parte attrice, in modo corretto e pienamente condiviso da tutti coloro i quali lo avevano incaricato.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c., ha Controparte_1 specificato di avere fatto presente, al momento di accettaIOne dell'incarico, di essere in attesa di un'occupaIOne e di avere comunicato alla fine di ottobre 2017 che avrebbe cessato l'incarico dalla fine di novembre 2017, in seguito all'intervenuta assunIOne;
che la ricostruIOne dei conti, richiesta dall'attuale ads, non era stata agevole, considerando che non era mai avvenuta precedentemente;
che nessuno dei fratelli era stato disponibile Pt_1 ad assumere analogo mandato gratuito;
che il mandato rilasciato al convenuto dall'attore su pressione dei sei fratelli non era esclusivo;
che era a conoscenza Parte_1 dell'operato del convenuto ed era rimasto nella legittima facoltà di curare i propri interessi e di prelevare dai propri conti, accedendo personalmente agli sportelli della NE CA (dal 25.6.17 divenuta Intesa SanPaolo), vari importi, dando altresì al convenuto disposiIOni circa le spese che intendeva sostenere.
La causa è stata istruita mediante l'assunIOne di prove orali, nei limiti ammessi dal Tribunale con ordinanza dell'8.7.2022.
All'udienza del 17.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnaIOne dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda attorea è solo parzialmente fondata, nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
1.
E' necessario, in primo luogo, individuare il titolo sul quale è fondata la domanda di rendiconto proposta da parte attrice tramite il proprio attuale amministratore di sostegno, procedendo al corretto inquadramento del rapporto intercorso tra e il Parte_1 convenuto.
pagina 4 di 14 Parte attrice ha fatto riferimento, alternativamente, quale fonte dell'obbligo di rendiconto, alla stipula di un contratto di mandato ovvero alla gestione di affari altrui ai sensi dell'art. 2028 c.c.
Alla luce dell'esposiIOne delle parti, si ritiene che il rapporto intercorso fra l'odierno amministrato e il convenuto debba essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 2028 c.c.
Il mandato, infatti, a norma dell'art. 1703 c.c., è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Nella specie, posto che si tratterebbe di mandato conferito al convenuto dal consesso dei fratelli di nell'interesse Parte_1 di quest'ultimo e, dunque, di contratto stipulato in favore del terzo, trattandosi, allora, di stabilire se il diritto al rendiconto spetti al terzo interessato ovvero ai fratelli stipulanti, risulta assorbente la circostanza che, per quanto emerso senza contestaIOni, l'incarico ebbe un oggetto più ampio, rispetto alla stipula di atti giuridici, riguardante in senso lato la cura da parte del nipote delle esigenze di vita dello IO, così sollevando i fratelli, impegnati dalle rispettive attività lavorative, dallo svolgimento di quelle diverse attività di cui spesso si occupano i familiari più prossimi in favore del congiunto impedito.
Risulta, dunque, che il convenuto si sia occupato di seguire la pratica per l'incremento del rateo di pensione, con riconoscimento degli arretrati, per quanto consta fornendo mera attività di supporto per la predisposiIOne degli atti necessari a nome di la Parte_1 cui capacità di agire non aveva ancora, in allora, subito limitaIOni;
di ristrutturare l'abitaIOne posta a disposiIOne dai fratelli, facendo gli acquisti necessari e stipulando gli indispensabili contratti d'opera, ma anche, più ampiamente, seguendo materialmente i lavori, dopo aver individuato le necessità; di garantire che lo IO fosse seguito nelle esigenze personali di vitto e di cura;
in generale, di individuare egli stesso le attività, materiali e giuridiche, via via opportune per la buona esistenza di (tanto che le Parte_1 doglianze successivamente mosse attengono alle pretese mancanze del rispetto al CP_1 vitto e al riscaldamento procurati a e al figlio convivente). Parte_1
Sussistono, per contro, gli elementi costitutivi della fattispecie della negotiorum gestio, vale a dire l'impedimento dell'interessato, la consapevolezza del gestore di curare un interesse altrui in assenza di un obbligo giuridico a provvedervi, e quindi la volontarietà, la mancanza della prohibitio domini e l'utilità della gestione.
Innanzitutto, è pacifico che l'impossibilità della gestione degli affari altrui non vi sia solo in caso di vera e propria absentia domini “[…](ormai irrealistica nei suoi termini primigeni, dato lo sviluppo delle comunicaIOni), né richiede necessariamente un'impossibilità oggettiva o soggettiva di curare i propri interessi, ma deve essere inteso in coerenza con la lettera della legge, ossia quale situaIOne di chi non è in grado di provvedere all'affare (art. 2028, 1° comma c.c.)” (Cass. 22302/2016). Nel caso di specie, non vi sono dubbi che la situaIOne in cui versava Pt_1 fosse tale da integrare il requisito in esame. Infatti, l'incontro avvenuto nel mese di
[...] marzo 2016 aveva proprio come scopo l'individuaIOne di un parente che potesse occuparsi pagina 5 di 14 di in quanto già allora quest'ultimo, come riferito dal teste Parte_1 Persona_1 in data 19.1.2023, non era più “in grado di gestire il proprio patrimonio a causa dei suoi problemi psichiatrici”.
Il teste ha altresì riferito che, in quell'occasione, l'unico che si offrì per gestire non solo il patrimonio, ma anche “le necessità” del fu il nipote che aveva Pt_1 Controparte_1 appena terminato gli studi ed era in attesa di una prima occupaIOne. Pertanto, il nipote appena ventenne si assunse in modo del tutto volontario, senza esservi obbligato, l'incarico di occuparsi degli affari dello IO, dalla ristrutturaIOne dell'abitaIOne alla gestione del patrimonio, gestione durata dal momento dell'assunIOne del compito sino a novembre 2017. non risulta avere mai posto un divieto all'attività del nipote. Né rileva che il Parte_1 versasse già in condiIOni di salute incidenti, secondo quanto riferito, sulla sua Pt_1 capacità di autodeterminarsi (condiIOni che, in ogni caso, solo successivamente sono state valutate di tale gravità e interferenza da necessitare la nomina di un amministratore di sostegno). Ciò sia perché non consta che le facoltà del fossero, in allora, già così Pt_1 pregiudicate da non percepire che il nipote si stesse occupando delle sue esigenze, quantomeno nella vita quotidiana, e da esprimere, in qualunque forma, una contrarietà al riguardo;
sia, soprattutto, perché nella specie l'incapacità di gestire i propri affari e la necessità di supplenza da parte dei familiari – e, per tutti, da parte del convenuto - sono proprio le circostanze che determinarono una situaIOne paragonabile a quella dell'assenza dell'interessato. Poiché l'assente, evidentemente, per definiIOne non può opporsi, rileva che non consti alcuna proibiIOne espressa in un tempo in cui era Parte_1 completamente in grado di autodeterminarsi.
Infine, sussiste anche il requisito dell'utiliter coeptum. viveva in Parte_1 un'abitaIOne di proprietà di tutti i fratelli, ma assegnata in uso a titolo gratuito a parte attrice. Nel momento in cui il prese in carico la gestione dello IO, l'abitaIOne si CP_1 trovava in condiIOni che rendevano i locali praticamente inabitabili;
tuttavia, grazie all'attività posta in essere dal convenuto, l'abitaIOne venne ripulita. A sostegno di quanto esposto, parte convenuta ha prodotto la certificaIOne proveniente dal Dr. Per_8 psichiatra DSMI ASL NO (doc.23). In tale documento si legge che a partire dal 31.10.2016, a seguito di una visita domiciliare al paziente, si constatava che, quantomeno i tre locali al piano terreno dell'abitaIOne (serviIO igienico, camera da letto e sala-cucina) erano stati puliti e ritinteggiati ed in camera da letto era stata installata una stufa a pellet. In precedenza, invece, i suddetti locali versavano in uno stato di marcata trascuratezza e sporcizia e non erano sufficientemente riscaldati.
E', poi, incontestato, che il convenuto si sia attivato presso l' sede in Novara, perché lo CP_3 IO percepisse gli arretrati dovutigli sulla pensione per un totale € 24.762,13, pervenuti tramite due accrediti del 2.5.2016 dal valore di € 12.061,55 e di € 12.700,58, come risulta dall'estratto conto del c/c 074, e perché il rateo mensile della pensione fosse portato, a pagina 6 di 14 partire da giugno 2016, da € 554,79 a € 1.785,60, adeguamento anch'esso risultante dal medesimo estratto conto.
Risulta, ancora, che parte convenuta si sia preoccupata di sanare alcune posiIOni debitore rimaste aperte a carico di , estinguendo i debiti contratti con Novara Acqua Parte_1
VCO, con il Comune di Novara e con , la quale era in procinto di agire in via CP_2 esecutiva sull'immobile di proprietà comune dei fratelli, come riferito da Persona_5
e nelle dichiaraIOni
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_5 scritte prodotte quale doc. 4 allegato alla comparsa di costituIOne, anche queste non contestate dalla parte attrice e, pertanto, utilizzabili almeno ai sensi dell'art. 116 c.p.c., quali indizi plurimi, univoci e concordanti circa la sussistenza del requisito in esame.
Dalla qualifica del rapporto come gestione di affari altrui discende l'applicaIOne dell'art. 2030 c.c., il quale prevede che il gestore è soggetto alle stesse obbligaIOni che deriverebbero dal mandato.
Parte attrice invoca, in particolare, l'applicaIOne dell'art. 1713 c.c., che prevede l'obbligo di rendiconto in capo al mandatario.
In merito all'obbligo di rendiconto, parte attrice contesta al una serie di spese, che CP_1 non risultano giustificate e che, pertanto, ritiene siano state compiute per fini personali e non allo scopo di gestione degli affari dello IO.
In particolare, parte attrice ritiene che parte convenuta debba giustificare, quanto al c/c n. 076: prelievi in contanti eseguiti da per € 7.501,00; accredito su c/c intestato CP_1 [...] per € 921,00; spese personali in favore di per € 30,00; mentre, quanto al c/c. Pt_5 CP_1
494: accredito su c/c intestato a per € 478,50; prelievi per € Parte_5 Controparte_1
31.200,00; spese personali per € 4.063,19, per complessivi € 44.193,69. Controparte_1
2.
Prima di entrare nel merito delle domande attoree, va rilevato che parte attrice ha agito in giudiIO chiedendo il rendimento del conto ai sensi degli artt. 263, 264 e 265 c.p.c., che disciplinano lo speciale procedimento civile a ciò dedicato.
La giurisprudenza ha chiarito che il conto della gestione non può mai essere un semplice elenco di partite in dare ed avere, ma deve essere corredato da pezze giustificative e, in ogni caso, deve contenere tutti gli elementi funIOnali alla individuaIOne ed al vaglio delle modalità di eserciIO dell'incarico, onde stabilire se l'operato dell'obbligato sia adeguato ai criteri di buona amministraIOne (così Cass., 1186/2019).
Se il conto viene approvato, il giudice ne dà atto e con ordinanza non impugnabile ordina il pagamento delle somme dovute. In mancanza di accordo delle parti sul rendimento del conto, il creditore ha l'obbligo di indicaIOne delle singole partite che intende contestare ed il giudiIO si chiude con una sentenza di accertamento.
pagina 7 di 14 Ciò premesso, occorre rilevare come parte attrice abbia proceduto a contestaIOne in modalità sintetica, che rende difficoltoso individuare a quali esborsi la parte intenda riferirsi.
Sono state inserite nell'atto di citaIOne due tabelle riassuntive generali delle uscite relative ai conti correnti nn. 076 e 494 e una nel dettaglio in merito al c/c 494. Tuttavia, in relaIOne a quest'ultima, parte attrice ha proceduto a una categorizzaIOne delle spese secondo una propria elaboraIOne, senza specificare quali delle singole uscite di cui agli estratti conto vadano ricondotte all'una piuttosto che all'altra categoria.
Il convenuto, senza contestare l'obbligo di resa del conto, ha ricostruito lo storico delle spese effettuate, in allegato alla comparsa di costituIOne e risposta, tramite annotaIOni manoscritte sugli estratti del conto corrente e producendo prospetti riassuntivi sintetici.
Parte attrice ha contestato il conto sotto il profilo probatorio, stante l'assenza di documentaIOne scritta, quali scontrini e ricevute, comprovanti le spese effettuate, ma non ha contestato, specificamente, le singole voci di spesa (l'attore, d'altra parte, ha depositato la sola memoria di cui all'art. 183, co. 2 n. 2 c.p.c., provvedendo direttamente all'articolaIOne di capitoli di prova orale).
Ciò nondimeno, va rilevato che, in tema di rendimento dei conti, la disposiIOne dell'art. 264 c.p.c., secondo la quale la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare, è applicabile solo nel caso in cui il conto sia reso nella forma e per gli effetti di cui all'art. 263 c.p.c. e la relativa procedura sia stata prescelta dal giudice mediante l'adoIOne dei provvedimenti all'uopo occorrenti, poiché solo un rendimento del conto ordinato e completo può consentire una sua impugnativa specifica, laddove in ogni altra ipotesi il conto è soggetto agli apprezzamenti del giudice di merito come qualsiasi elemento indiziario di prova (Cass., n. 4091/2007; n.19991/2012).
Nella specie, non è stata pronunciato il provvedimento con cui il giudice ordina la presentaIOne del conto, con fissaIOne dell'udienza per la sua discussione e assegnaIOne del termine per il deposito dei documenti giustificativi.
Il convenuto, pertanto, mai ha depositato rendiconto dallo stesso sottoscritto, passaggio richiesto a pena di invalidità (Cass., n. 25349/2009), né mai è insorto l'onere dell'attore di procedere a contestaIOne specifica pena la produIOne degli effetti di cui all'art. 264 c.p.c.
La causa, invece, è stata istruita con le modalità ordinarie, sugli unici profili in questione, ossia la giustificaIOne o meno delle singole uscite, ciò senza che alcuna delle parti sollevasse obieIOni o richieste al riguardo.
Si procederà, pertanto, a esaminare allegaIOni e prove raccolte, secondo le regole proprie del giudiIO ordinario.
3.
3.1.
pagina 8 di 14 Ciò posto, effettivamente parte convenuta ha solo parzialmente fornito giustificaIOne mediante la produIOne di documentaIOne a sostegno.
Va sin d'ora rilevato, tuttavia, che si ritiene possibile valorizzare, nei limiti di cui si dirà appena oltre, la prova testimoniale raccolta, per quanto dalla stessa ricavabile con ragionevole sicurezza in ordine alle spese effettuate dal gestore.
Inoltre, dovrà tenersi conto del disposto di cui all'art. 2030, co. 2 c.c., a mente del quale il giudice, in consideraIOne delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.
Trattasi di norma aperta, che consente di valutare con maggiore larghezza, rispetto al parametro ordinariamente richiesto della diligenza del buon padre di famiglia, la colpa del gestore nella conduIOne degli affari altrui, con una ricaduta tangibile sulla quantificaIOne del risarcimento del danno.
La previsione è attivabile in consideraIOne delle “circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione”, che devono essere tali da giustificare siffatta valutaIOne. Parte della dottrina ha ritenuto che il fondamento della previsione sia da ravvisarsi in un lato concorso di colpa del danneggiato, quando l'inerzia del gestito sia attribuibile a una sua negligenza. Si ritiene, tuttavia, che l'ampiezza della locuIOne non consenta di ridurre la sua applicaIOne a tale sola ipotesi, che, come tale, il legislatore avrebbe potuto espressamente prevedere, circoscrivendo in tal modo l'ambito di operatività della disposiIOne.
Pare, piuttosto, che la norma tenga conto del fatto che la gestione di affari deriva da una iniziativa spontanea, assunta nell'interesse altrui, per definiIOne senza previsione di corrispettivo. Essa, dunque, intende rispondere al principio per cui la gratuità dell'incarico determina minore responsabilità, principio codificato, ad esempio, proprio in tema di mandato, nel disposto dell'art. 1710, co 1 c.c., per cui se il mandato è gratuito la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Nella specie, la ragione solidaristica dell'assunIOne spontanea dell'incarico da parte del convenuto è stata particolarmente spiccata, anche tenuto conto del fatto che nessuno dei parenti più prossimi ritenne di addossarsi o di dividere l'incombenza, che venne affidata a persona giovane e inesperta, la quale, ciò nonostante, per un lungo lasso di tempo si occupò dello IO provvedendo concretamente a risolvere diversi problemi rimasti aperti.
Pertanto, la circostanza che – verosimilmente con l'avallo dei familiari, che, si ritiene, avranno ben inteso essere messi a parte almeno delle scelte fondamentali compiute dal nipote – questi abbia deciso di assumere in nero le badanti che si occuparono del Pt_1 così come di pagare in nero i lavori di ristrutturaIOne, non preclude in sé il riconoscimento della spesa, potendosi valutare in modo meno rigoroso la negligente sottovalutaIOne dell'esigenza di rendere conto a posteriori al soggetto gestito delle risorse utilizzate.
pagina 9 di 14 Naturalmente, però, in tanto la spesa potrà ritenersi giustificata in quanto comunque provata e in quanto sussistano elementi sufficientemente certi per darne una quantificaIOne almeno minima.
La larghezza nelle maglie di valutaIOne della colpa del gestore, infatti, non può giungere sino a far ritenere giustificate spese per causali del tutto indimostrate o allegate in modo così generico da non potersi individuare, esattamente, la natura e la consistenza dell'esborso.
Tantomeno potranno ritenersi giustificate eventuali spese effettuate nell'interesse del gestore del medesimo, al di fuori dei compiti di cura e assistenza volontariamente da questi assunti.
3.2.
Partendo dal c/c 076, parte attrice ha chiesto di giustificare € 7.501,00 a titolo di “prelievi in contanti . Parte convenuta sostiene che ha proceduto a Controparte_1 Parte_1 effettuare personalmente prelievi per un totale di € 3.820,00 direttamente presso lo sportello della NE CA dal c/c n. 076 dal 10.5.2016 al 2.11.2017, come risulta da prospetto sub doc. 15. Infatti, prima dell'intervento della nomina dell'amministratore di sostegno, richiesta solo in data 31.10.2018, non era sottoposto ad alcuna misura che gli Parte_1 impedisse di effettuare operaIOni contabili in autonomia, né, d'altra parte, il nipote o altri familiari avrebbero potuto impedirglielo.
Il convenuto non ha prodotto le distinte di riferimento. Trattandosi di prelievi in contanti, come tali registrati nell'estratto del c/c, ed essendo pacifico che non avesse Parte_1 misure giuridiche limitative, né impedimenti fisici a provvedere autonomamente, sarebbe spettato a parte attrice dimostrare che i prelievi in questione – allo sportello o a mezzo bancomat – siano avvenuti per mano del gestore. Gli stessi familiari, d'altra parte, hanno ritenuto che vi fosse ancora uno spaIO di libero e consapevole consenso da parte del Pt_1 sufficiente a rilasciare l'autorizzaIOne a operare sul proprio conto o ad aprirne uno cointestato, dal momento che, diversamente, avrebbero assunto iniziative differenti, come, appunto, proporre ricorso per la nomina di ads, cosa successivamente accaduta.
La disamina dell'estratto conto, inoltre, dimostra che in effetti era solito Parte_1 effettuare frequenti prelievi mensili in contanti anche prima dell'iniIO della gestione da parte del convenuto.
Sulla somma di € 3820,00, dunque, non vi è prova che il conto vada reso.
Il convenuto, poi, sostiene di avere prelevato, sempre dal c/c 076, la somma di € 2.881,00 corrisposta a coniuge deceduto della sig.ra per lo Persona_9 Persona_10 svuotamento dell'appartamento di parte attrice e per le relative opere di ripristino.
In relaIOne a tale spesa, tuttavia, non sussistono riscontri. Nulla è emerso in sede di escussione dei testi: infatti, la sig.ra non è stata sentita, mentre Per_10 Testimone_1 ha dichiarato di nulla sapere in merito agli importi percepiti dal sig. per i lavori di Per_9
pagina 10 di 14 rimoIOne del materiale racconto presso l'abitaIOne del sig. Tale voce di spesa, Pt_1 pertanto, non sufficiente è sufficientemente provata, quantomeno nel quantum, salvo le osservaIOni che dovranno aggiungersi poco oltre.
In merito agli accrediti per € 921,00 sul conto corrente intestato alla sig.ra il Parte_5 ha fornito sub doc. 19 l'elenco di versamenti effettuati in favore di sua madre al fine CP_1 di rimborsare le spese farmaceutiche da lei sostenute presso la Farmacia Nigri e le spese di vestiario per lo stesso importo.
Parte attrice non ha contestato l'esigenza di spese farmaceutiche, ma ha opposto che gode di esenIOne totale esente dal pagamento delle spese mediche. Parte_1
Nessuna prova, tuttavia, è stata fornita, in merito al periodo rispetto al quale il nipote aveva la gestione del patrimonio dello IO. – madre di ma anche sorella di Parte_5 CP_1
– ha, d'altra parte, confermato che, allora, il fratello non godeva ancora Parte_1 dell'esenIOne e che, pertanto, il convenuto, suo tramite, abbia effettuato gli esborsi in questione a tale titolo.
Certamente non giustificate, in assenza di miglior specificaIOne, sono, invece, le “spese personali per € 30,00, riferibili, secondo quanto riferito dallo stesso convenuto (cfr. CP_1 doc. 17 di parte convenuta), a due ricariche telefoniche rispettivamente di € 20,00 in data 28.9.16 e di € 10,00 in data 14.12.16.
3.3.
In merito al c/c 494, parte attrice richiede giustificaIOne per € 478,50, catalogate come
“accredito su cc , madre di ”, da ritenersi giustificate per spese Parte_5 Controparte_1 farmaceutiche e di vestiario, alla luce di quanto già sopra osservato.
Parte attrice contesta, poi, “prelievi ” per il complessivo importo di € Controparte_1
31.200,60, nonché “spese personali ” per € 4.063,19. Controparte_1
Al riguardo si osserva che, come sopra accennato, non si tratta dell'intero ammontare delle movimentaIOni in uscita del conto, ma parte attrice non ha specificato quali esattamente siano gli esborsi contestati.
Il confronto con la tabella posta a pag. 3 (“dettaglio delle uscite”) conduce a rilevare che parte attrice non ha contestato i pagamenti che risultano effettuati in favore di , in CP_2 favore di legali, né le spese che nel prospetto sono indicate come per alimentari, casalinghi e abbigliamento, come spese per la casa, spese bancarie, nonché come “spese non determinabili-non conosciute”, ma solo quelle riportate nella tabella a pag. 4 dell'atto introduttivo, sopra riepilogate.
Sebbene rimanga la difficoltà di stabilire a quali movimenti precisamente la voce conglobata
“prelievi ” si riferisca, il convenuto, per contro, non ha contestato e ha anzi Controparte_1 riconosciuto, nelle didascalie apposte all'estratto del c/c 494 (a mano o tramite l'uso dei pagina 11 di 14 colori), di avere lui solo provveduto a operare sul conto (risultano spese pos, prelievi, bonifici). L'intera somma, pertanto, dovrebbe essere giustificata dal gestore.
In tale importo possono essere ricompresi € 6.187,50, che il convenuto sostiene di avere prelevato per pagare la retribuIOne della Sig.ra per lo svolgimento delle Persona_10 mansioni da colf dal 1.6.2016 al 6.1.2017, come risulta da prospetto sub doc. 13 di parte convenuta, ed € 9.360,90 per la retribuIOne della Sig.ra dal 20.1.2017 al Parte_6
30.11.2017, come da prospetto sub doc. 15 di parte convenuta.
Sebbene si tratti di elenchi scritti a mano da la data e le somme prelevate trovano CP_1 riscontro negli estratti conto prodotti. Inoltre, la presenza delle colf trova conferma dalle dichiaraIOni rese dai testi. In particolare, affermando di essere ignaro del Persona_1 motivo del licenziamento della Sig. Entela, ha indirettamente confermato la presenza di quest'ultima presso l'abitaIOne del Lo stesso può dirsi di che ha Pt_1 Parte_5 riferito della decisione di licenziare la in quanto inadempiente rispetto alle Per_10 mansioni per le quali era stata assunta, per assumere successivamente la Pt_6 [...] ha confermato l'assunIOne non in regola della Tes_2 Pt_6
Quest'ultima, poi, sentita come teste, ha dichiarato di essere stata assunta in assenza di contratto, in quanto la sua attività sarebbe dovuta essere provvisoria, in attesa di individuare un'altra persona;
che la sua attività era prestata per tre ore al giorno dal lunedì al venerdì, talvolta anche al sabato;
che la remuneraIOne era di € 10,00 all'ora. Tali indicaIOni sono sostanzialmente congruenti con l'importo che il convenuto sostiene di averle pagato e coerenti con le esigenze di cura di una casa e della persona del e, pertanto, può Pt_1 ritenersi che per un'attività analoga e secondo le stesse pattuiIOni sia stata retribuita anche la Per_10
Si ritiene conclusivamente comprovato che tali somme siano state effettivamente spese al fine di remunerare l'attività delle due badanti del sig. sebbene prive di regolare Pt_1 contratto.
Ulteriori€ 7.995,00, a detta di parte convenuta, sono stati prelevati per il pagamento di
. Tuttavia, per tale cifra vale quanto suesposto precedentemente per i Persona_9 prelievi dal c/c 076 sempre finalizzati al pagamento del sig. ; pertanto, detta spesa Per_9 non è comprovata.
E' stata, invece, confermata dalla diretta interessata, sentita quale teste, la spesa, ordinata Per_ dallo stesso in favore della figlia per la villeggiatura a Iesolo con il Parte_1 compagno e i figli per € 1.103.
Del totale importo di € 31.200,60, dunque, parte convenuta ha giustificato la spesa di complessivi € 16.651,40.
pagina 12 di 14 Residuano € 14.549,20, privi di giustificaIOne, sostanzialmente spesi, secondo quanto riferito dal convenuto, per la ristrutturaIOne dell'appartamento ove Parte_1 viveva.
Sotto tale profilo il conto non è stato validamente reso. Parte convenuta, infatti, non è stata in grado di specificare esattamente quali interventi siano stati effettuati, ciò al fine di giustificare l'entità delle somme che afferma di avere corrisposto ai soggetti che sarebbero intervenuti per occuparsene , ). Non può essere effettuato al riguardo, Per_9 Parte_7 pertanto, il necessario controllo in ordine alla corretta gestione dell'affare e alla giustificaIOne della spesa.
Va, al contempo considerato che è incontestato che una forma di ristrutturaIOne, risanamento e pulizia dell'immobile sia stata posta in essere, né è pensabile che il convenuto possa avervi provveduto da solo o avvalendosi di aiuto gratuito da parte di terzi.
Si ritiene, pertanto, di diminuire il risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 2030, co. 2 c.c., di € 5.000, quale somma minima che, per l'intonacatura dei muri (teste dichiaraIOni dr. Tes_1
e per la pulizia e per gli interventi sull'impianto elettrico, può ritenersi essere stata Tes_1 sicuramente spesa dal convenuto.
Circa la spese personali per € 4.063,19 (importo non contestato dal convenuto), le ha CP_1 riepilogate, nel doc. 16, in € 1.263,91, sostenendo che si tratti di acquisti o spese effettuate su autorizzaIOne di al fine di recarsi a Nebbiuno e a Viverone, ove lo IO si Parte_1 trovava ricoverato durante il periodo di manutenIOne dell'immobile.
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato gli Parte_5 spostamenti, ricordando che anche lei fu presente.
Nello stesso doc. 16, tuttavia, sono indicate spese comprese in un periodo ben più ampio di tre mesi (dal 2.6.2016 al 21.11.2017), dunque non riconducibili alla causale indicata. Il convenuto, d'altra parte, non ha fornito per altro verso prova che le abbia Parte_1 in modo specifico autorizzate.
Anche sotto tale profilo, tuttavia, va considerato, al fine di ridurre il risarcimento dovuto rispetto alla somma di € 4.063,19 richiesta, che il convenuto – oltre a essersi pur sempre recato, nel periodo di ricovero dello IO, a fargli visita in più occasioni – si sarà verosimilmente trovato a spendere talvolta somme per il vitto (molti esborsi risultano effettuati presso bar o ristoranti) al fine di poter svolgere, e utilmente portare a termine, la gestione intrapresa in favore dello IO. L'art. 2031 c.c. prevede che l'interessato debba tenere indenne il gestore delle spese non solo necessarie, ma anche solo utili, sostenute per la gestione. Si ritiene, pertanto, che possa ritenersi comunque ben speso il complessivo importo di € 1000 (circa € 58 mensili per i 17 mesi di gestione), mentre risultano privi di giustificaIOne i residui € 3.063,19.
pagina 13 di 14 Risultano, all'esito di tutto quanto sopra, da rimborsare uscite per € 16.322,79, per cui non vi è prova che si tratti di esborsi resi necessari o utili per la gestione.
Parte convenuta, pertanto, va condannata a rifondere all'attore la suddetta somma.
La regolamentaIOne delle spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa (individuato in base al dato e non al domandato) per tutte le fasi del giudiIO, segue la soccombenza.
PQM
il Tribunale di Novara, in composiIOne monocratica, ogni ulteriore domanda, ecceIOne o deduIOne disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 1251/2021:
1) in parziale accoglimento delle domande proposte, condanna a Controparte_1 restituire a la somma di € 16.322,79; Parte_1
2) rigetta le domande nel resto;
3) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU.
Novara, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1251/2021 promossa da:
), in persona dell'amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno Avv. , che pure lo rappresenta e difende, elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Novara, via Giulietti n. 9
PARTE ATTRICE contro
), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ROBERTO PICCHIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Novara, via Canobio n. 5
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti e obbligaIOni varie - mandato
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da foglio di precisaIOne delle conclusioni depositato il 17.9.2024):
Dato atto che il Sig. – su incarico dello IO Sig. e dei familiari e Controparte_1 Parte_1 comunque di fatto - ha gestito gli affari dello IO Sig. per il periodo 25 maggio Parte_1
2016 – 30 novembre 2017 ai sensi degli art. 1703 ( mandato ) e seg cc e/o 2028 ( gestione affari altrui ) e seg. c.c., nel rendere il conto della gestione ha solo in parte giustificato gli esborsi sostenuti in nome e per conto dello IO, esborsi per la gran parte sostenuti “in nero” e parzialmente confermati in sede di prove testimoniali, condannarsi, lo stesso alla restituIOne delle somme di cui lo stesso è risultato in causa aver disposto al di fuori del mandato conferito e/o nell'interesse personale e/o contro gli interessi dello IO o comunque senza giustificaIOne.
pagina 1 di 14 Con il favore delle spese ed onorari di giudiIO. Con sentenza esecutiva.”
Conclusioni di parte convenuta (come da comparsa conclusionale depositata il 11.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Novara;
- Respinta ogni contraria istanza, ecceIOne e deduIOne
IN VIA PRINCIPALE
- Dato atto ed accertato che il convenuto ha reso il completo rendiconto analitico della gestione di tutti gli importi pervenuti ad dall'aprile 2016 al novembre 2017, e che dallo stesso Parte_1 convenuto furono gestiti, a titolo gratuito, senza mai alcuna sua contestaIOne;
- Assolvere il convenuto da ogni domanda attrice.
IN VIA SUBORDINATA
- Dato atto delle circostanze che hanno indotto, ex art. 2030- II comma c.c., il convenuto ad accettare, nel marzo 2016, l'incarico di effettuare la gestione delle pensioni di in assenza di Parte_1 precise istruIOni richieste dai quattro mandanti, fratelli dello stesso Pt_1
- Accertata l'assenza di una qualsiasi colpa del convenuto, che agiva gratuitamente, in assenza di onerosità pattuita, ex art. 1709 c.c.;
- Moderare, di conseguenza, ex art. 2030, II comma c.c., l'eventuale risarcimento degli eventuali danni dovessero essere rilevati ed accertati come conseguenza di una eventuale sua colpa, mai contestata.
IN OGNI CASO:
- Con il favore delle spese.”
***
Concisa esposiIOne delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citaIOne ritualmente notificato e depositato in data 14.5.2021, Parte_1 in persona dell'amministratore di sostegno Avv. giusta autorizzaIOne Parte_2 rilasciata dal giudice tutelare in data 28.2.2021, ha convenuto in giudiIO al Controparte_1 fine di vederlo condannare alla restituIOne delle somme di cui, secondo la difesa attorea, questi avrebbe disposto, durante l'attività di gestione prestata in favore dello IO Pt_1
al di fuori degli interessi di quest'ultimo o, comunque, senza giustificaIOne.
[...]
Nell'atto di citaIOne è esposto che: - con due provvedimenti, datati 12.2.2019 e 14.2.2019, vista la situaIOne medica di parte attrice (“sindrome psicorganica grave con marcato decadimento delle funIOni cognitive, ideaIOne delirante persecutoria, grave trascuratezza nella cura di sé e dl proprio ambiente di vita, interpretatività”), il Tribunale di Novara nominava l'Avv.
come amministratore di sostegno del sig. - prima di tale nomina, su Parte_2 Pt_1
pagina 2 di 14 accordo dei familiari, a gestire gli affari di parte attrice erano stati il nipote CP_1
qui convenuto, dal 25.5.2016 al 30.11.2017 e, successivamente, dal dicembre 2017
[...] sino alla nomina dell'attuale ADS, il cognato del - quest'ultimo, Pt_1 Persona_1 secondo quanto riferito nell'atto introduttivo, subentrava al convenuto a seguito delle continue lamentele del e del figlio convivente in merito alla situaIOne di Pt_1 Per_2 indigenza e trascuratezza in cui gli stessi sarebbero stati lasciati dal convenuto;
- in seguito a una verifica effettuata sui conti correnti in data 4.12.2017, emergeva che il convenuto aveva effettuato una serie di prelievi a scopo personale dai conti correnti dello IO senza darne comunicaIOne ai familiari, lasciando i suddetti conti praticamente privi di finanze;
- i prelievi avevano interessato, in particolare, il conto corrente n. 227570181076, intestato al solo ma con delega al e il conto corrente n. 2227570740494, aperto il Pt_1 CP_1
25.5.2016 e intestato a entrambi;
- in fase stragiudiziale, tramite il proprio legale, il CP_1 forniva le proprie giustificaIOni in merito ai prelievi e alle spese effettuate senza, tuttavia, produrre alcuna documentaIOne scritta, essendo i relativi pagamenti avvenuti in nero, e ammetteva di aver utilizzato fondi per spese proprie di € 1.170,77 (desumendosi, peraltro, dagli estratti conto spese personali per € 4.063,19).
Parte attrice contesta, altresì, ulteriori spese, quali: € 921,00 per spese sanitarie (in quanto il sig. è esente totale da ogni spesa sanitaria e farmaceutica); € 1.170,77 per pagare il Pt_1 Per_ campeggio alla figlia del nell'estate 2017; € 1.550,00 per le spese di viaggio Pt_1 per far visita al quando era ricoverato a Nebbiuno. Pt_1
Si è costituito il convenuto con comparsa depositata in data 3.9.2021, Controparte_1 esponendo: - che nel marzo 2016, presso l'abitaIOne di alla presenza di Persona_4 tutti i fratelli di - Parte_1 Persona_5 Persona_4 Parte_3
- fu proposto al convenuto di
[...] Parte_4 Persona_6 Persona_7 occuparsi della gestione della pensione dello IO, dando corso al ripristino dell'abitaIOne sita in Novara (Veveri, via Vignale n. 77) di proprietà di tutti i fratelli ma assegnata in Pt_1 uso a titolo gratuito a parte attrice;
- che il convenuto, che aveva appena concluso gli studi ed era in attesa di svolgere attività lavorativa, accettò l'incarico; - che, una volta ripristinata l'abitaIOne, il convenuto fu incaricato di curare la persona di sostenendo le Parte_1 spese necessarie allo scopo;
- di essersi preoccupato di ottenere gli arretrati della pensione dello IO (€ 24.762,13) e l'adeguamento del rateo, portato da € 554,79 a € 1.785,60; - che, successivamente, in accordo con il convenuto veniva aggiunto quale Parte_1 delegato a operare sul c/c n. 0181076 in essere presso la NE CA di Novara-Veveri e veniva aperto un altro c/c n. 0740494, cointestato al convenuto e allo IO Parte_1
Per quanto attiene alle spese sostenute, il convenuto ha riferito di aver trasferito periodicamente dal c/c 0181076 al c/c 0740494 gli importi necessari per sostenere le spese necessarie per il ripristino e la pulizia dell'abitaIOne, per i pagamenti di debiti arretrati dello IO, per gli acquisti di generi alimentari, di presidi medico-farmaceutici e per altre spese, nonché per il pagamento delle collaboratrici domestiche occupatesi delle pulizie quotidiane pagina 3 di 14 dell'appartamento; di aver versato su richiesta di le quote per la Parte_1 Per_ prenotaIOne del campeggio a Jesolo per la figlia e i suoi familiari;
di avere, inoltre, sostenuto spese per le trasferte a Nebbiuno e a Viverone, dove lo IO era stato ricoverato per circa tre mesi, sempre portando con sé due o tre di lui sorelle;
che lo stesso Parte_1 prelevò somme direttamente allo sportello;
che anche la moglie di venne Persona_1 rimborsata per un importo di € 3.104,15, risultato prelevato con giroconto in data 1.12.2017.
Parte convenuta ha prodotto dichiaraIOni di benestare circa il proprio operato rilasciate da e che Persona_5 Parte_4 Parte_3 Parte_5 hanno attestato che il nipote ebbe sempre ad agire nell'interesse esclusivo di Pt_1
a titolo gratuito, evitandogli prima l'esproprio immobiliare minacciato da
[...] CP_2
e provvedendo poi alla gestione finanziaria e personale di parte attrice, in modo corretto e pienamente condiviso da tutti coloro i quali lo avevano incaricato.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c., ha Controparte_1 specificato di avere fatto presente, al momento di accettaIOne dell'incarico, di essere in attesa di un'occupaIOne e di avere comunicato alla fine di ottobre 2017 che avrebbe cessato l'incarico dalla fine di novembre 2017, in seguito all'intervenuta assunIOne;
che la ricostruIOne dei conti, richiesta dall'attuale ads, non era stata agevole, considerando che non era mai avvenuta precedentemente;
che nessuno dei fratelli era stato disponibile Pt_1 ad assumere analogo mandato gratuito;
che il mandato rilasciato al convenuto dall'attore su pressione dei sei fratelli non era esclusivo;
che era a conoscenza Parte_1 dell'operato del convenuto ed era rimasto nella legittima facoltà di curare i propri interessi e di prelevare dai propri conti, accedendo personalmente agli sportelli della NE CA (dal 25.6.17 divenuta Intesa SanPaolo), vari importi, dando altresì al convenuto disposiIOni circa le spese che intendeva sostenere.
La causa è stata istruita mediante l'assunIOne di prove orali, nei limiti ammessi dal Tribunale con ordinanza dell'8.7.2022.
All'udienza del 17.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnaIOne dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda attorea è solo parzialmente fondata, nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
1.
E' necessario, in primo luogo, individuare il titolo sul quale è fondata la domanda di rendiconto proposta da parte attrice tramite il proprio attuale amministratore di sostegno, procedendo al corretto inquadramento del rapporto intercorso tra e il Parte_1 convenuto.
pagina 4 di 14 Parte attrice ha fatto riferimento, alternativamente, quale fonte dell'obbligo di rendiconto, alla stipula di un contratto di mandato ovvero alla gestione di affari altrui ai sensi dell'art. 2028 c.c.
Alla luce dell'esposiIOne delle parti, si ritiene che il rapporto intercorso fra l'odierno amministrato e il convenuto debba essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 2028 c.c.
Il mandato, infatti, a norma dell'art. 1703 c.c., è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Nella specie, posto che si tratterebbe di mandato conferito al convenuto dal consesso dei fratelli di nell'interesse Parte_1 di quest'ultimo e, dunque, di contratto stipulato in favore del terzo, trattandosi, allora, di stabilire se il diritto al rendiconto spetti al terzo interessato ovvero ai fratelli stipulanti, risulta assorbente la circostanza che, per quanto emerso senza contestaIOni, l'incarico ebbe un oggetto più ampio, rispetto alla stipula di atti giuridici, riguardante in senso lato la cura da parte del nipote delle esigenze di vita dello IO, così sollevando i fratelli, impegnati dalle rispettive attività lavorative, dallo svolgimento di quelle diverse attività di cui spesso si occupano i familiari più prossimi in favore del congiunto impedito.
Risulta, dunque, che il convenuto si sia occupato di seguire la pratica per l'incremento del rateo di pensione, con riconoscimento degli arretrati, per quanto consta fornendo mera attività di supporto per la predisposiIOne degli atti necessari a nome di la Parte_1 cui capacità di agire non aveva ancora, in allora, subito limitaIOni;
di ristrutturare l'abitaIOne posta a disposiIOne dai fratelli, facendo gli acquisti necessari e stipulando gli indispensabili contratti d'opera, ma anche, più ampiamente, seguendo materialmente i lavori, dopo aver individuato le necessità; di garantire che lo IO fosse seguito nelle esigenze personali di vitto e di cura;
in generale, di individuare egli stesso le attività, materiali e giuridiche, via via opportune per la buona esistenza di (tanto che le Parte_1 doglianze successivamente mosse attengono alle pretese mancanze del rispetto al CP_1 vitto e al riscaldamento procurati a e al figlio convivente). Parte_1
Sussistono, per contro, gli elementi costitutivi della fattispecie della negotiorum gestio, vale a dire l'impedimento dell'interessato, la consapevolezza del gestore di curare un interesse altrui in assenza di un obbligo giuridico a provvedervi, e quindi la volontarietà, la mancanza della prohibitio domini e l'utilità della gestione.
Innanzitutto, è pacifico che l'impossibilità della gestione degli affari altrui non vi sia solo in caso di vera e propria absentia domini “[…](ormai irrealistica nei suoi termini primigeni, dato lo sviluppo delle comunicaIOni), né richiede necessariamente un'impossibilità oggettiva o soggettiva di curare i propri interessi, ma deve essere inteso in coerenza con la lettera della legge, ossia quale situaIOne di chi non è in grado di provvedere all'affare (art. 2028, 1° comma c.c.)” (Cass. 22302/2016). Nel caso di specie, non vi sono dubbi che la situaIOne in cui versava Pt_1 fosse tale da integrare il requisito in esame. Infatti, l'incontro avvenuto nel mese di
[...] marzo 2016 aveva proprio come scopo l'individuaIOne di un parente che potesse occuparsi pagina 5 di 14 di in quanto già allora quest'ultimo, come riferito dal teste Parte_1 Persona_1 in data 19.1.2023, non era più “in grado di gestire il proprio patrimonio a causa dei suoi problemi psichiatrici”.
Il teste ha altresì riferito che, in quell'occasione, l'unico che si offrì per gestire non solo il patrimonio, ma anche “le necessità” del fu il nipote che aveva Pt_1 Controparte_1 appena terminato gli studi ed era in attesa di una prima occupaIOne. Pertanto, il nipote appena ventenne si assunse in modo del tutto volontario, senza esservi obbligato, l'incarico di occuparsi degli affari dello IO, dalla ristrutturaIOne dell'abitaIOne alla gestione del patrimonio, gestione durata dal momento dell'assunIOne del compito sino a novembre 2017. non risulta avere mai posto un divieto all'attività del nipote. Né rileva che il Parte_1 versasse già in condiIOni di salute incidenti, secondo quanto riferito, sulla sua Pt_1 capacità di autodeterminarsi (condiIOni che, in ogni caso, solo successivamente sono state valutate di tale gravità e interferenza da necessitare la nomina di un amministratore di sostegno). Ciò sia perché non consta che le facoltà del fossero, in allora, già così Pt_1 pregiudicate da non percepire che il nipote si stesse occupando delle sue esigenze, quantomeno nella vita quotidiana, e da esprimere, in qualunque forma, una contrarietà al riguardo;
sia, soprattutto, perché nella specie l'incapacità di gestire i propri affari e la necessità di supplenza da parte dei familiari – e, per tutti, da parte del convenuto - sono proprio le circostanze che determinarono una situaIOne paragonabile a quella dell'assenza dell'interessato. Poiché l'assente, evidentemente, per definiIOne non può opporsi, rileva che non consti alcuna proibiIOne espressa in un tempo in cui era Parte_1 completamente in grado di autodeterminarsi.
Infine, sussiste anche il requisito dell'utiliter coeptum. viveva in Parte_1 un'abitaIOne di proprietà di tutti i fratelli, ma assegnata in uso a titolo gratuito a parte attrice. Nel momento in cui il prese in carico la gestione dello IO, l'abitaIOne si CP_1 trovava in condiIOni che rendevano i locali praticamente inabitabili;
tuttavia, grazie all'attività posta in essere dal convenuto, l'abitaIOne venne ripulita. A sostegno di quanto esposto, parte convenuta ha prodotto la certificaIOne proveniente dal Dr. Per_8 psichiatra DSMI ASL NO (doc.23). In tale documento si legge che a partire dal 31.10.2016, a seguito di una visita domiciliare al paziente, si constatava che, quantomeno i tre locali al piano terreno dell'abitaIOne (serviIO igienico, camera da letto e sala-cucina) erano stati puliti e ritinteggiati ed in camera da letto era stata installata una stufa a pellet. In precedenza, invece, i suddetti locali versavano in uno stato di marcata trascuratezza e sporcizia e non erano sufficientemente riscaldati.
E', poi, incontestato, che il convenuto si sia attivato presso l' sede in Novara, perché lo CP_3 IO percepisse gli arretrati dovutigli sulla pensione per un totale € 24.762,13, pervenuti tramite due accrediti del 2.5.2016 dal valore di € 12.061,55 e di € 12.700,58, come risulta dall'estratto conto del c/c 074, e perché il rateo mensile della pensione fosse portato, a pagina 6 di 14 partire da giugno 2016, da € 554,79 a € 1.785,60, adeguamento anch'esso risultante dal medesimo estratto conto.
Risulta, ancora, che parte convenuta si sia preoccupata di sanare alcune posiIOni debitore rimaste aperte a carico di , estinguendo i debiti contratti con Novara Acqua Parte_1
VCO, con il Comune di Novara e con , la quale era in procinto di agire in via CP_2 esecutiva sull'immobile di proprietà comune dei fratelli, come riferito da Persona_5
e nelle dichiaraIOni
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_5 scritte prodotte quale doc. 4 allegato alla comparsa di costituIOne, anche queste non contestate dalla parte attrice e, pertanto, utilizzabili almeno ai sensi dell'art. 116 c.p.c., quali indizi plurimi, univoci e concordanti circa la sussistenza del requisito in esame.
Dalla qualifica del rapporto come gestione di affari altrui discende l'applicaIOne dell'art. 2030 c.c., il quale prevede che il gestore è soggetto alle stesse obbligaIOni che deriverebbero dal mandato.
Parte attrice invoca, in particolare, l'applicaIOne dell'art. 1713 c.c., che prevede l'obbligo di rendiconto in capo al mandatario.
In merito all'obbligo di rendiconto, parte attrice contesta al una serie di spese, che CP_1 non risultano giustificate e che, pertanto, ritiene siano state compiute per fini personali e non allo scopo di gestione degli affari dello IO.
In particolare, parte attrice ritiene che parte convenuta debba giustificare, quanto al c/c n. 076: prelievi in contanti eseguiti da per € 7.501,00; accredito su c/c intestato CP_1 [...] per € 921,00; spese personali in favore di per € 30,00; mentre, quanto al c/c. Pt_5 CP_1
494: accredito su c/c intestato a per € 478,50; prelievi per € Parte_5 Controparte_1
31.200,00; spese personali per € 4.063,19, per complessivi € 44.193,69. Controparte_1
2.
Prima di entrare nel merito delle domande attoree, va rilevato che parte attrice ha agito in giudiIO chiedendo il rendimento del conto ai sensi degli artt. 263, 264 e 265 c.p.c., che disciplinano lo speciale procedimento civile a ciò dedicato.
La giurisprudenza ha chiarito che il conto della gestione non può mai essere un semplice elenco di partite in dare ed avere, ma deve essere corredato da pezze giustificative e, in ogni caso, deve contenere tutti gli elementi funIOnali alla individuaIOne ed al vaglio delle modalità di eserciIO dell'incarico, onde stabilire se l'operato dell'obbligato sia adeguato ai criteri di buona amministraIOne (così Cass., 1186/2019).
Se il conto viene approvato, il giudice ne dà atto e con ordinanza non impugnabile ordina il pagamento delle somme dovute. In mancanza di accordo delle parti sul rendimento del conto, il creditore ha l'obbligo di indicaIOne delle singole partite che intende contestare ed il giudiIO si chiude con una sentenza di accertamento.
pagina 7 di 14 Ciò premesso, occorre rilevare come parte attrice abbia proceduto a contestaIOne in modalità sintetica, che rende difficoltoso individuare a quali esborsi la parte intenda riferirsi.
Sono state inserite nell'atto di citaIOne due tabelle riassuntive generali delle uscite relative ai conti correnti nn. 076 e 494 e una nel dettaglio in merito al c/c 494. Tuttavia, in relaIOne a quest'ultima, parte attrice ha proceduto a una categorizzaIOne delle spese secondo una propria elaboraIOne, senza specificare quali delle singole uscite di cui agli estratti conto vadano ricondotte all'una piuttosto che all'altra categoria.
Il convenuto, senza contestare l'obbligo di resa del conto, ha ricostruito lo storico delle spese effettuate, in allegato alla comparsa di costituIOne e risposta, tramite annotaIOni manoscritte sugli estratti del conto corrente e producendo prospetti riassuntivi sintetici.
Parte attrice ha contestato il conto sotto il profilo probatorio, stante l'assenza di documentaIOne scritta, quali scontrini e ricevute, comprovanti le spese effettuate, ma non ha contestato, specificamente, le singole voci di spesa (l'attore, d'altra parte, ha depositato la sola memoria di cui all'art. 183, co. 2 n. 2 c.p.c., provvedendo direttamente all'articolaIOne di capitoli di prova orale).
Ciò nondimeno, va rilevato che, in tema di rendimento dei conti, la disposiIOne dell'art. 264 c.p.c., secondo la quale la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare, è applicabile solo nel caso in cui il conto sia reso nella forma e per gli effetti di cui all'art. 263 c.p.c. e la relativa procedura sia stata prescelta dal giudice mediante l'adoIOne dei provvedimenti all'uopo occorrenti, poiché solo un rendimento del conto ordinato e completo può consentire una sua impugnativa specifica, laddove in ogni altra ipotesi il conto è soggetto agli apprezzamenti del giudice di merito come qualsiasi elemento indiziario di prova (Cass., n. 4091/2007; n.19991/2012).
Nella specie, non è stata pronunciato il provvedimento con cui il giudice ordina la presentaIOne del conto, con fissaIOne dell'udienza per la sua discussione e assegnaIOne del termine per il deposito dei documenti giustificativi.
Il convenuto, pertanto, mai ha depositato rendiconto dallo stesso sottoscritto, passaggio richiesto a pena di invalidità (Cass., n. 25349/2009), né mai è insorto l'onere dell'attore di procedere a contestaIOne specifica pena la produIOne degli effetti di cui all'art. 264 c.p.c.
La causa, invece, è stata istruita con le modalità ordinarie, sugli unici profili in questione, ossia la giustificaIOne o meno delle singole uscite, ciò senza che alcuna delle parti sollevasse obieIOni o richieste al riguardo.
Si procederà, pertanto, a esaminare allegaIOni e prove raccolte, secondo le regole proprie del giudiIO ordinario.
3.
3.1.
pagina 8 di 14 Ciò posto, effettivamente parte convenuta ha solo parzialmente fornito giustificaIOne mediante la produIOne di documentaIOne a sostegno.
Va sin d'ora rilevato, tuttavia, che si ritiene possibile valorizzare, nei limiti di cui si dirà appena oltre, la prova testimoniale raccolta, per quanto dalla stessa ricavabile con ragionevole sicurezza in ordine alle spese effettuate dal gestore.
Inoltre, dovrà tenersi conto del disposto di cui all'art. 2030, co. 2 c.c., a mente del quale il giudice, in consideraIOne delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.
Trattasi di norma aperta, che consente di valutare con maggiore larghezza, rispetto al parametro ordinariamente richiesto della diligenza del buon padre di famiglia, la colpa del gestore nella conduIOne degli affari altrui, con una ricaduta tangibile sulla quantificaIOne del risarcimento del danno.
La previsione è attivabile in consideraIOne delle “circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione”, che devono essere tali da giustificare siffatta valutaIOne. Parte della dottrina ha ritenuto che il fondamento della previsione sia da ravvisarsi in un lato concorso di colpa del danneggiato, quando l'inerzia del gestito sia attribuibile a una sua negligenza. Si ritiene, tuttavia, che l'ampiezza della locuIOne non consenta di ridurre la sua applicaIOne a tale sola ipotesi, che, come tale, il legislatore avrebbe potuto espressamente prevedere, circoscrivendo in tal modo l'ambito di operatività della disposiIOne.
Pare, piuttosto, che la norma tenga conto del fatto che la gestione di affari deriva da una iniziativa spontanea, assunta nell'interesse altrui, per definiIOne senza previsione di corrispettivo. Essa, dunque, intende rispondere al principio per cui la gratuità dell'incarico determina minore responsabilità, principio codificato, ad esempio, proprio in tema di mandato, nel disposto dell'art. 1710, co 1 c.c., per cui se il mandato è gratuito la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Nella specie, la ragione solidaristica dell'assunIOne spontanea dell'incarico da parte del convenuto è stata particolarmente spiccata, anche tenuto conto del fatto che nessuno dei parenti più prossimi ritenne di addossarsi o di dividere l'incombenza, che venne affidata a persona giovane e inesperta, la quale, ciò nonostante, per un lungo lasso di tempo si occupò dello IO provvedendo concretamente a risolvere diversi problemi rimasti aperti.
Pertanto, la circostanza che – verosimilmente con l'avallo dei familiari, che, si ritiene, avranno ben inteso essere messi a parte almeno delle scelte fondamentali compiute dal nipote – questi abbia deciso di assumere in nero le badanti che si occuparono del Pt_1 così come di pagare in nero i lavori di ristrutturaIOne, non preclude in sé il riconoscimento della spesa, potendosi valutare in modo meno rigoroso la negligente sottovalutaIOne dell'esigenza di rendere conto a posteriori al soggetto gestito delle risorse utilizzate.
pagina 9 di 14 Naturalmente, però, in tanto la spesa potrà ritenersi giustificata in quanto comunque provata e in quanto sussistano elementi sufficientemente certi per darne una quantificaIOne almeno minima.
La larghezza nelle maglie di valutaIOne della colpa del gestore, infatti, non può giungere sino a far ritenere giustificate spese per causali del tutto indimostrate o allegate in modo così generico da non potersi individuare, esattamente, la natura e la consistenza dell'esborso.
Tantomeno potranno ritenersi giustificate eventuali spese effettuate nell'interesse del gestore del medesimo, al di fuori dei compiti di cura e assistenza volontariamente da questi assunti.
3.2.
Partendo dal c/c 076, parte attrice ha chiesto di giustificare € 7.501,00 a titolo di “prelievi in contanti . Parte convenuta sostiene che ha proceduto a Controparte_1 Parte_1 effettuare personalmente prelievi per un totale di € 3.820,00 direttamente presso lo sportello della NE CA dal c/c n. 076 dal 10.5.2016 al 2.11.2017, come risulta da prospetto sub doc. 15. Infatti, prima dell'intervento della nomina dell'amministratore di sostegno, richiesta solo in data 31.10.2018, non era sottoposto ad alcuna misura che gli Parte_1 impedisse di effettuare operaIOni contabili in autonomia, né, d'altra parte, il nipote o altri familiari avrebbero potuto impedirglielo.
Il convenuto non ha prodotto le distinte di riferimento. Trattandosi di prelievi in contanti, come tali registrati nell'estratto del c/c, ed essendo pacifico che non avesse Parte_1 misure giuridiche limitative, né impedimenti fisici a provvedere autonomamente, sarebbe spettato a parte attrice dimostrare che i prelievi in questione – allo sportello o a mezzo bancomat – siano avvenuti per mano del gestore. Gli stessi familiari, d'altra parte, hanno ritenuto che vi fosse ancora uno spaIO di libero e consapevole consenso da parte del Pt_1 sufficiente a rilasciare l'autorizzaIOne a operare sul proprio conto o ad aprirne uno cointestato, dal momento che, diversamente, avrebbero assunto iniziative differenti, come, appunto, proporre ricorso per la nomina di ads, cosa successivamente accaduta.
La disamina dell'estratto conto, inoltre, dimostra che in effetti era solito Parte_1 effettuare frequenti prelievi mensili in contanti anche prima dell'iniIO della gestione da parte del convenuto.
Sulla somma di € 3820,00, dunque, non vi è prova che il conto vada reso.
Il convenuto, poi, sostiene di avere prelevato, sempre dal c/c 076, la somma di € 2.881,00 corrisposta a coniuge deceduto della sig.ra per lo Persona_9 Persona_10 svuotamento dell'appartamento di parte attrice e per le relative opere di ripristino.
In relaIOne a tale spesa, tuttavia, non sussistono riscontri. Nulla è emerso in sede di escussione dei testi: infatti, la sig.ra non è stata sentita, mentre Per_10 Testimone_1 ha dichiarato di nulla sapere in merito agli importi percepiti dal sig. per i lavori di Per_9
pagina 10 di 14 rimoIOne del materiale racconto presso l'abitaIOne del sig. Tale voce di spesa, Pt_1 pertanto, non sufficiente è sufficientemente provata, quantomeno nel quantum, salvo le osservaIOni che dovranno aggiungersi poco oltre.
In merito agli accrediti per € 921,00 sul conto corrente intestato alla sig.ra il Parte_5 ha fornito sub doc. 19 l'elenco di versamenti effettuati in favore di sua madre al fine CP_1 di rimborsare le spese farmaceutiche da lei sostenute presso la Farmacia Nigri e le spese di vestiario per lo stesso importo.
Parte attrice non ha contestato l'esigenza di spese farmaceutiche, ma ha opposto che gode di esenIOne totale esente dal pagamento delle spese mediche. Parte_1
Nessuna prova, tuttavia, è stata fornita, in merito al periodo rispetto al quale il nipote aveva la gestione del patrimonio dello IO. – madre di ma anche sorella di Parte_5 CP_1
– ha, d'altra parte, confermato che, allora, il fratello non godeva ancora Parte_1 dell'esenIOne e che, pertanto, il convenuto, suo tramite, abbia effettuato gli esborsi in questione a tale titolo.
Certamente non giustificate, in assenza di miglior specificaIOne, sono, invece, le “spese personali per € 30,00, riferibili, secondo quanto riferito dallo stesso convenuto (cfr. CP_1 doc. 17 di parte convenuta), a due ricariche telefoniche rispettivamente di € 20,00 in data 28.9.16 e di € 10,00 in data 14.12.16.
3.3.
In merito al c/c 494, parte attrice richiede giustificaIOne per € 478,50, catalogate come
“accredito su cc , madre di ”, da ritenersi giustificate per spese Parte_5 Controparte_1 farmaceutiche e di vestiario, alla luce di quanto già sopra osservato.
Parte attrice contesta, poi, “prelievi ” per il complessivo importo di € Controparte_1
31.200,60, nonché “spese personali ” per € 4.063,19. Controparte_1
Al riguardo si osserva che, come sopra accennato, non si tratta dell'intero ammontare delle movimentaIOni in uscita del conto, ma parte attrice non ha specificato quali esattamente siano gli esborsi contestati.
Il confronto con la tabella posta a pag. 3 (“dettaglio delle uscite”) conduce a rilevare che parte attrice non ha contestato i pagamenti che risultano effettuati in favore di , in CP_2 favore di legali, né le spese che nel prospetto sono indicate come per alimentari, casalinghi e abbigliamento, come spese per la casa, spese bancarie, nonché come “spese non determinabili-non conosciute”, ma solo quelle riportate nella tabella a pag. 4 dell'atto introduttivo, sopra riepilogate.
Sebbene rimanga la difficoltà di stabilire a quali movimenti precisamente la voce conglobata
“prelievi ” si riferisca, il convenuto, per contro, non ha contestato e ha anzi Controparte_1 riconosciuto, nelle didascalie apposte all'estratto del c/c 494 (a mano o tramite l'uso dei pagina 11 di 14 colori), di avere lui solo provveduto a operare sul conto (risultano spese pos, prelievi, bonifici). L'intera somma, pertanto, dovrebbe essere giustificata dal gestore.
In tale importo possono essere ricompresi € 6.187,50, che il convenuto sostiene di avere prelevato per pagare la retribuIOne della Sig.ra per lo svolgimento delle Persona_10 mansioni da colf dal 1.6.2016 al 6.1.2017, come risulta da prospetto sub doc. 13 di parte convenuta, ed € 9.360,90 per la retribuIOne della Sig.ra dal 20.1.2017 al Parte_6
30.11.2017, come da prospetto sub doc. 15 di parte convenuta.
Sebbene si tratti di elenchi scritti a mano da la data e le somme prelevate trovano CP_1 riscontro negli estratti conto prodotti. Inoltre, la presenza delle colf trova conferma dalle dichiaraIOni rese dai testi. In particolare, affermando di essere ignaro del Persona_1 motivo del licenziamento della Sig. Entela, ha indirettamente confermato la presenza di quest'ultima presso l'abitaIOne del Lo stesso può dirsi di che ha Pt_1 Parte_5 riferito della decisione di licenziare la in quanto inadempiente rispetto alle Per_10 mansioni per le quali era stata assunta, per assumere successivamente la Pt_6 [...] ha confermato l'assunIOne non in regola della Tes_2 Pt_6
Quest'ultima, poi, sentita come teste, ha dichiarato di essere stata assunta in assenza di contratto, in quanto la sua attività sarebbe dovuta essere provvisoria, in attesa di individuare un'altra persona;
che la sua attività era prestata per tre ore al giorno dal lunedì al venerdì, talvolta anche al sabato;
che la remuneraIOne era di € 10,00 all'ora. Tali indicaIOni sono sostanzialmente congruenti con l'importo che il convenuto sostiene di averle pagato e coerenti con le esigenze di cura di una casa e della persona del e, pertanto, può Pt_1 ritenersi che per un'attività analoga e secondo le stesse pattuiIOni sia stata retribuita anche la Per_10
Si ritiene conclusivamente comprovato che tali somme siano state effettivamente spese al fine di remunerare l'attività delle due badanti del sig. sebbene prive di regolare Pt_1 contratto.
Ulteriori€ 7.995,00, a detta di parte convenuta, sono stati prelevati per il pagamento di
. Tuttavia, per tale cifra vale quanto suesposto precedentemente per i Persona_9 prelievi dal c/c 076 sempre finalizzati al pagamento del sig. ; pertanto, detta spesa Per_9 non è comprovata.
E' stata, invece, confermata dalla diretta interessata, sentita quale teste, la spesa, ordinata Per_ dallo stesso in favore della figlia per la villeggiatura a Iesolo con il Parte_1 compagno e i figli per € 1.103.
Del totale importo di € 31.200,60, dunque, parte convenuta ha giustificato la spesa di complessivi € 16.651,40.
pagina 12 di 14 Residuano € 14.549,20, privi di giustificaIOne, sostanzialmente spesi, secondo quanto riferito dal convenuto, per la ristrutturaIOne dell'appartamento ove Parte_1 viveva.
Sotto tale profilo il conto non è stato validamente reso. Parte convenuta, infatti, non è stata in grado di specificare esattamente quali interventi siano stati effettuati, ciò al fine di giustificare l'entità delle somme che afferma di avere corrisposto ai soggetti che sarebbero intervenuti per occuparsene , ). Non può essere effettuato al riguardo, Per_9 Parte_7 pertanto, il necessario controllo in ordine alla corretta gestione dell'affare e alla giustificaIOne della spesa.
Va, al contempo considerato che è incontestato che una forma di ristrutturaIOne, risanamento e pulizia dell'immobile sia stata posta in essere, né è pensabile che il convenuto possa avervi provveduto da solo o avvalendosi di aiuto gratuito da parte di terzi.
Si ritiene, pertanto, di diminuire il risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 2030, co. 2 c.c., di € 5.000, quale somma minima che, per l'intonacatura dei muri (teste dichiaraIOni dr. Tes_1
e per la pulizia e per gli interventi sull'impianto elettrico, può ritenersi essere stata Tes_1 sicuramente spesa dal convenuto.
Circa la spese personali per € 4.063,19 (importo non contestato dal convenuto), le ha CP_1 riepilogate, nel doc. 16, in € 1.263,91, sostenendo che si tratti di acquisti o spese effettuate su autorizzaIOne di al fine di recarsi a Nebbiuno e a Viverone, ove lo IO si Parte_1 trovava ricoverato durante il periodo di manutenIOne dell'immobile.
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato gli Parte_5 spostamenti, ricordando che anche lei fu presente.
Nello stesso doc. 16, tuttavia, sono indicate spese comprese in un periodo ben più ampio di tre mesi (dal 2.6.2016 al 21.11.2017), dunque non riconducibili alla causale indicata. Il convenuto, d'altra parte, non ha fornito per altro verso prova che le abbia Parte_1 in modo specifico autorizzate.
Anche sotto tale profilo, tuttavia, va considerato, al fine di ridurre il risarcimento dovuto rispetto alla somma di € 4.063,19 richiesta, che il convenuto – oltre a essersi pur sempre recato, nel periodo di ricovero dello IO, a fargli visita in più occasioni – si sarà verosimilmente trovato a spendere talvolta somme per il vitto (molti esborsi risultano effettuati presso bar o ristoranti) al fine di poter svolgere, e utilmente portare a termine, la gestione intrapresa in favore dello IO. L'art. 2031 c.c. prevede che l'interessato debba tenere indenne il gestore delle spese non solo necessarie, ma anche solo utili, sostenute per la gestione. Si ritiene, pertanto, che possa ritenersi comunque ben speso il complessivo importo di € 1000 (circa € 58 mensili per i 17 mesi di gestione), mentre risultano privi di giustificaIOne i residui € 3.063,19.
pagina 13 di 14 Risultano, all'esito di tutto quanto sopra, da rimborsare uscite per € 16.322,79, per cui non vi è prova che si tratti di esborsi resi necessari o utili per la gestione.
Parte convenuta, pertanto, va condannata a rifondere all'attore la suddetta somma.
La regolamentaIOne delle spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa (individuato in base al dato e non al domandato) per tutte le fasi del giudiIO, segue la soccombenza.
PQM
il Tribunale di Novara, in composiIOne monocratica, ogni ulteriore domanda, ecceIOne o deduIOne disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 1251/2021:
1) in parziale accoglimento delle domande proposte, condanna a Controparte_1 restituire a la somma di € 16.322,79; Parte_1
2) rigetta le domande nel resto;
3) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU.
Novara, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
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