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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/04/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 549/2013 R.Gen.Aff.Cont. - ex Tribunale di OS - pendente
TRA
AVV. c.f.: rappresentato e difeso in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti dall'Avv. Mazzia Rosanna
ATTORE
E in persona dell'Amm. P.t. sito in Corigliano Controparte_1
Calabro Scalo, Via Metaponto n.75
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1 Controparte_1
deducendo:
[...]
- che il Condominio gli aveva conferito incarico professionale per la costituzione in giudizio nella causa di impugnativa di delibera assembleare promossa dai condomini e e nella causa di revisione e modifica delle tabelle Parte_2 Parte_3
millesimali;
- di aver accettato gli incarichi professionali e di aver redatto comparsa di costituzione e risposta e memoria istruttoria e aver partecipato a 3 udienze in relazione al primo incarico e di aver redatto comparsa di costituzione e risposta e memoria istruttoria con riguardo al secondo incarico, fino alla riunione dei procedimenti;
- che in data 8/8/2012 il aveva revocato i predetti incarichi;
CP_1 - di non aver ricevuto il pagamento dei compensi dovuti per l'attività svolta.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“dichiarare l'inadempimento del in persona CP_1 Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, nei confronti dell'Avv. e, per l'effetto, Parte_1
condannare il convenuto in persona Controparte_3
dell'Amministratore p.t, al pagamento di euro 5.892,14 corrispondenti al totale degli oneri professionali da corrispondere in favore dell'avv. per l'attività Parte_1
professionale prestata, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà comunque dovuta o, in subordine, equa, con gli interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal dì della maturazione e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”
Il regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Nel caso di specie la documentazione prodotta dall'attore dimostra l'esistenza del rapporto professionale e la prestazione dell'attività difensiva: tanto è, infatti, provato dalla delibera del 3/6/2010 con la quale l'Assemblea condominiale ha dato mandato allo studio legale Accoti-Mazzia per la costituzione del nei giudizi CP_1 instaurati dal condomino per l'impugnazione della delibera del 12/02/2010 e Pt_2
per la revisione delle tabelle millesimali approvate in data 9/01/2009 e trova, altresì, riscontro nelle copie degli atti relativi ai due giudizi in cui il Condominio è stato rappresentato e difeso dall'attore.
Quanto ai criteri utilizzabili per la determinazione del compenso, va fatto riferimento all'epoca in cui è stata completata l'attività professionale (v. Cass. S.U. nn.
17405/17406 del 12.10.2012), sicchè devono trovare applicazione i criteri indicati dal
D.m. 8 aprile 2004, n. 127.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi provato, in quanto risultante dai documenti in atti, che per l'attività effettivamente svolta dall'attore sia dovuto il compenso complessivo (come dallo stesso attore determinato in applicazione die predetti criteri) di € 727,00 per diritti, € 3.435,00 per onorari oltre rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari, iva e cpa, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora (09/10/2012).
Nulla può essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria, in assenza di prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (cfr. sul punto Cass. Sez. 2,
30/07/2019, n. 20547).
Nella liquidazione delle spese di lite deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989).
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 le spese del giudizio sono determinate, in €
2.700,00 (fase di studio: € 500,00; fase introduttiva: € 500,00; fase istruttoria: € 850,00; fase decisionale: € 850,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari ex Tribunale Ordinario di OS, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.549/2013 r.g.a.c. ex Tribunale di OS , ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia del in persona Controparte_1 dell'Amm. P.t. sito in Corigliano Calabro Scalo, Via Metaponto n.75;
2. CONDANNA il sito in Corigliano Calabro Controparte_1
Scalo, Via Metaponto n.75 al pagamento in favore dell'attore della somma di € 727,00 per diritti, € 3.435,00 per onorari oltre rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari, iva e cpa, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora;
3. CONDANNA il sito in Corigliano Calabro Controparte_1
Scalo, Via Metaponto n.75 a rimborsare all'Avv. le spese di Parte_1 lite che si liquidano in € 225,35 per esborsi, € 2.700,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Mazzia Rosanna.
Così deciso in data 12/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 549/2013 R.Gen.Aff.Cont. - ex Tribunale di OS - pendente
TRA
AVV. c.f.: rappresentato e difeso in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti dall'Avv. Mazzia Rosanna
ATTORE
E in persona dell'Amm. P.t. sito in Corigliano Controparte_1
Calabro Scalo, Via Metaponto n.75
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1 Controparte_1
deducendo:
[...]
- che il Condominio gli aveva conferito incarico professionale per la costituzione in giudizio nella causa di impugnativa di delibera assembleare promossa dai condomini e e nella causa di revisione e modifica delle tabelle Parte_2 Parte_3
millesimali;
- di aver accettato gli incarichi professionali e di aver redatto comparsa di costituzione e risposta e memoria istruttoria e aver partecipato a 3 udienze in relazione al primo incarico e di aver redatto comparsa di costituzione e risposta e memoria istruttoria con riguardo al secondo incarico, fino alla riunione dei procedimenti;
- che in data 8/8/2012 il aveva revocato i predetti incarichi;
CP_1 - di non aver ricevuto il pagamento dei compensi dovuti per l'attività svolta.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“dichiarare l'inadempimento del in persona CP_1 Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, nei confronti dell'Avv. e, per l'effetto, Parte_1
condannare il convenuto in persona Controparte_3
dell'Amministratore p.t, al pagamento di euro 5.892,14 corrispondenti al totale degli oneri professionali da corrispondere in favore dell'avv. per l'attività Parte_1
professionale prestata, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà comunque dovuta o, in subordine, equa, con gli interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal dì della maturazione e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”
Il regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Nel caso di specie la documentazione prodotta dall'attore dimostra l'esistenza del rapporto professionale e la prestazione dell'attività difensiva: tanto è, infatti, provato dalla delibera del 3/6/2010 con la quale l'Assemblea condominiale ha dato mandato allo studio legale Accoti-Mazzia per la costituzione del nei giudizi CP_1 instaurati dal condomino per l'impugnazione della delibera del 12/02/2010 e Pt_2
per la revisione delle tabelle millesimali approvate in data 9/01/2009 e trova, altresì, riscontro nelle copie degli atti relativi ai due giudizi in cui il Condominio è stato rappresentato e difeso dall'attore.
Quanto ai criteri utilizzabili per la determinazione del compenso, va fatto riferimento all'epoca in cui è stata completata l'attività professionale (v. Cass. S.U. nn.
17405/17406 del 12.10.2012), sicchè devono trovare applicazione i criteri indicati dal
D.m. 8 aprile 2004, n. 127.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi provato, in quanto risultante dai documenti in atti, che per l'attività effettivamente svolta dall'attore sia dovuto il compenso complessivo (come dallo stesso attore determinato in applicazione die predetti criteri) di € 727,00 per diritti, € 3.435,00 per onorari oltre rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari, iva e cpa, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora (09/10/2012).
Nulla può essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria, in assenza di prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (cfr. sul punto Cass. Sez. 2,
30/07/2019, n. 20547).
Nella liquidazione delle spese di lite deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989).
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 le spese del giudizio sono determinate, in €
2.700,00 (fase di studio: € 500,00; fase introduttiva: € 500,00; fase istruttoria: € 850,00; fase decisionale: € 850,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari ex Tribunale Ordinario di OS, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.549/2013 r.g.a.c. ex Tribunale di OS , ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia del in persona Controparte_1 dell'Amm. P.t. sito in Corigliano Calabro Scalo, Via Metaponto n.75;
2. CONDANNA il sito in Corigliano Calabro Controparte_1
Scalo, Via Metaponto n.75 al pagamento in favore dell'attore della somma di € 727,00 per diritti, € 3.435,00 per onorari oltre rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari, iva e cpa, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora;
3. CONDANNA il sito in Corigliano Calabro Controparte_1
Scalo, Via Metaponto n.75 a rimborsare all'Avv. le spese di Parte_1 lite che si liquidano in € 225,35 per esborsi, € 2.700,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Mazzia Rosanna.
Così deciso in data 12/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso