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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n.810/2024 RGA avverso la sentenza n. 706/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n.21/2023, rea in data 17/09/2024 e pubblicata in data 18/09/2024, non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento danni;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 02/10/2025; promossa da: in persona Parte_1
del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
GI AS con studio in Modena, via Fonte d'Abisso n. 27 e dall'avv.
BE PI, con studio in Bologna, via Santo Stefano n. 80, presso i quali ha eletto domicilio, come da procura in atti;
- appellante contro e
pag. 1 di 15 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Controparte_1 dall'avv. Mattia Malmusi, del Foro di Parma e dall'avv. Elisabetta Preci, del
Foro di Modena, presso il cui studio sito in Modena, via Ganaceto n. 123, ha eletto domicilio come da procura in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 2/10/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, veniva adito dalla Parte_1
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore - già datrice di
[...] lavoro di dal 07.06.1976 al 30.04.2017 - premettendo di essere Controparte_1
stata condannata in tre giudizi civili al pagamento delle somme di cui ad assegni circolari “non trasferibili” pagati a soggetti diversi dai beneficiari, agiva nei confronti del predetto deducendone la responsabilità e chiedendo, CP_1
quindi, il pagamento delle somme oggetto delle dette condanne, comprensive delle spese legali, pari ad Euro 94.886,00, oltre ad interessi e rivalutazione dai singoli pagamenti al saldo.
Quanto ai fatti, l'istituto di credito ricorrente deduceva che:
- nel periodo in cui era stato direttore della filiale di Bologna (incarico CP_1
ricoperto dal 7.12.1999 al 30.04.2006), segnatamente negli anni 2004 e 2005, si sarebbero verificate diverse “anomalie nella negoziazione di assegni circolari
“non trasferibili”, in quanto pagati a soggetti diversi dai relativi beneficiari;
- in particolare, nel 2004, tale a cui era riferibile, insieme alla Persona_1
sorella, un'agenzia di pratiche infortunistiche, si sarebbe presentato CP_2
pag. 2 di 15 al quale avvocato e avrebbe manifestato l'interesse ad eseguire diverse CP_1 operazioni di cambio di assegni circolari “non trasferibili”, che lui e la sorella avrebbero avuto intenzione di riscuotere a nome dei clienti a seguito della definizione di pratiche risarcitorie;
- sarebbe stato aperto un conto corrente presso la filiale diretta dal a CP_1
nome dei fratelli ed assegnata loro la relativa carta di credito;
Per_1
- avrebbe indicato ai cassieri in servizio che gli assegni non trasferibili CP_1
intestati ai clienti della infortunistica “ ma in possesso di e Per_1 Per_1
sarebbero stati direttamente incassati da questi ultimi, mediante CP_2
versamento sul conto corrente a loro intestato, ovvero mediante cambio in denaro contante;
- al momento della negoziazione degli assegni e del prelievo delle somme sugli stessi riportate, sarebbe sempre stata presentata dai fratelli una lettera di Per_1 manleva della banca da ogni danno o responsabilità per l'operazione, sottoscritta dai beneficiari degli assegni;
- solo in un momento successivo, la apprendeva della pendenza di Pt_1
procedimento penale aperto a carico dei fratelli per appropriazione indebita Per_1
delle somme portate negli assegni negoziati in loro favore;
in tale contesto veniva accertato che le lettere di manleva consegnate alla banca erano invero state falsificate;
- i beneficiari degli assegni vittime di reato convenivano in giudizio la in Pt_1
tre diverse sedi per la corresponsione delle somme portate nei titoli, ottenendo piena ragione anche in punto di spese;
- l'Istituto bancario non aveva avuto la possibilità di rivalersi né sulla propria compagnia assicuratrice né sui fratelli Per_1
Tanto premesso, la agiva in sede giudiziale nei confronti del proprio ex Pt_1
dipendente al fine di ottenerne la condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma Euro 94.886,00, deducendone la responsabilità perché, avendo fornito indicazione ai propri collaboratori di pagare a soggetti diversi (i fratelli rispetto agli intestatari degli assegni non trasferibili (i beneficiari dei Per_1
pag. 3 di 15 risarcimenti danni), avrebbe violato il disposto dell'art. 43 R.D. 1736/1933 (c.d. legge assegni) o comunque, avendo omesso di vigilare sulla corretta osservanza di tale disposizione, sarebbe incorso in grave negligenza.
Si costituiva il che, pur nella mancata contestazione della CP_1
ricostruzione dei fatti come prospettati, respingeva fermamente la responsabilità
a lui addebitata deducendo di avere sempre mantenuto, nel lungo periodo di rapporto lavorativo con la Banca, una condotta “irreprensibile e totalmente dedita ai propri doveri” riconosciutagli dallo stesso Istituto bancario attraverso il conferimento di ruoli di “crescente responsabilità e prestigio” sino alla collocazione presso la “Direzione Generale” con patto di stabilità di cinque anni.
In via di sintesi, nel contestare l'affermazione di responsabilità posta a fondamento della domanda risarcitoria svolta nei suoi confronti, deduceva - ad integrazione dei dati fattuali prospettati dalla parte ricorrente:
- che i fratelli titolari di agenzia anti-infortunistica, si erano rivolti Per_1
alla filiale di cui al tempo (2004) era direttore, manifestando l'intenzione di curare direttamente il cambio degli assegni di rimborso destinati ai danneggiati dai sinistri loro clienti attraverso la cassa della perché - Pt_1
a loro dire - necessitavano di poter trattenere i propri onorari dagli assegni
“non trasferibili” destinati ai soggetti risarciti prima di liquidare la differenza ai clienti;
- attesa la natura “inusuale” dell'operazione richiesta, senza peraltro nulla sospettare quanto alla truffa che i fratelli avevano intenzione di Per_1 perpetrare ai danni dei loro clienti, aveva disposto tutti i controlli ritenuti necessari verificando le visure camerali e l'eventuale esistenza di protesti e/o altri atti pregiudizievoli, controlli che non avevano mostrato criticità;
- cionondimeno, posta – come già sottolineato – la natura inusuale del modus operandi richiesto dai fratelli prima aveva informato e poi Per_1 anche attivamente coinvolto nei controlli e nelle interlocuzioni la
Direzione Generale, l'Ufficio Organizzazione e l'Ufficio Ispettorato della banca, al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie, tant'è che l'apertura
pag. 4 di 15 di un conto corrente intestato a “ Parte_2 avveniva dopo circa un mese dal primo incontro, il 6.10.2004;
- peraltro, a conferma dell'autorizzazione ricevuta a procedere, la Direzione
Generale, tramite l'Ufficio Organizzazione, aveva predisposto una specifica modulistica costituita da una lettera di manleva che, per ogni operazione, doveva – e risulta essere stata sottoscritta - da uno dei due fratelli nonché, per accettazione, dall'intestatario dell'assegno Per_1
portato all'incasso;
- per consentire l'incasso da parte dei fratelli era stato pertanto Per_1
condiviso, con il personale della banca, la procedura che segue: presentatosi uno dei due fratelli contitolare del conto corrente, Per_1 doveva produrre il documento d'identità valido del beneficiario dell'assegno nonché il relativo codice fiscale, la lettera di manleva - secondo il modello predisposto dall'Ufficio Organizzazione della Banca - sottoscritta dal beneficiario dell'assegno stesso ed indirizzata sia alla banca, sia all'infortunistica; il giorno seguente, le lettere di manleva firmate, collazionate ai relativi assegni cambiati, venivano inviate dalla filiale alla sede centrale;
- in questo modo risultavano essere state gestite – con il pieno avallo della
Direzione Generale - una serie di operazioni di incasso da parte dei fratelli fino a quando, il 6.4.2005, veniva notificato dalla Procura della Per_1
Repubblica di Bologna alla per l'esecuzione, il decreto di Pt_1 sequestro del conto corrente predetto, provvedimento ablativo relativo alla gran parte degli assegni oggetto delle dette operazioni, attesa la pendenza di procedimento penale per appropriazione indebita e truffa a carico dei fratelli Per_1
- egli si era messo immediatamente a disposizione sia dell' - che Pt_3
aveva subito un'ispezione da parte della Banca D'Italia – sia degli inquirenti, al fine di poter raccogliere tutti gli elementi utili alle investigazioni;
pag. 5 di 15 - di non avere subito alcun procedimento disciplinare dalla datrice di lavoro, che comunque mai gli aveva contestato alcunché, ritenendolo evidentemente estraneo da qualsivoglia forma di responsabilità, come peraltro dimostrato dal fatto che nelle varie sedi la si era sempre Pt_1 difesa rivendicando la correttezza del proprio operato, comunque senza mai invocarlo – nemmeno in via subordinata – quale destinatario di una qualche forma di responsabilità, tanto da non aver mai formulato nei suoi confronti riserva alcuna di rivalersi in caso di condanna;
- ad ulteriore conferma di come la non avesse mai inteso Pt_1
coinvolgerlo della responsabilità della vicenda, chiariva come non solo durante il rapporto di lavoro non avesse mai ricevuto richieste risarcitorie ma addirittura come gli fosse stato conferito un importante incarico all'interno della Direzione Generale, vincolato con patto di stabilità della durata di 5 anni.
Tanto precisato e chiarito ulteriormente che la prima richiesta di pagamento a titolo risarcitorio gli perveniva in data 29.7.2022, la difesa di eccepiva, CP_1
in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla controparte e, comunque, nel merito respingeva ogni richiesta, ribadendo di avere adottato una condotta diligente, conforme alle istruzioni ricevute dai vertici della società.
Il Giudice di I grado, istruita anche tramite l'assunzione di prove orali la causa, preliminarmente rigettava l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla parte resistente in applicazione del condivisibile principio declinato alla giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di risarcimento danno contrattuale il relativo diritto può essere esercitato da quando si verifica “il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore (Cass. civ. Sez. II
Sent., 05/04/2012, n. 5504; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 20-01-2022, n. 1823) quindi, nel caso di specie, dal momento in cui sono stati effettuati dalla i Pt_1 pagamenti in favore dei soggetti danneggiati.
pag. 6 di 15 Quanto al merito, richiamati i principi in materia di valutazione dell'operato del dipendente ed gli ordinari principi di ripartizione dell'onere della prova, il
Giudice di prime cure rigettava le pretese economiche della affermando – Pt_1
in estrema sintesi – che il doveva andare esente da qualsivoglia forma di CP_1 responsabilità per aver osservato un grado di diligenza adeguato alla sua posizione e che, comunque, mancava la prova che “anche per il tramite di specifiche circolari o regolamenti – gli fosse richiesto un grado di diligenza superiore”, precisando altresì la carenza di rilevanza della violazione dell'art. 43 legge assegni, avendo egli “agito sulla base una interpretazione della norma condivisa per prassi ex ante ed ex post dall'istituto bancario, o comunque non espressamente avversata”, ossia che fosse sufficiente, per autorizzare la negoziazione di assegni non trasferibili a soggetti diversi dai beneficiari, la lettera di manleva predisposta dall'Ufficio Organizzazione della banca stessa.
Al rigetto delle pretese di parte ricorrente seguiva l'applicazione del principio di soccombenza quanto alla regolamentazione delle spese di lite.
Con atto di appello tempestivamente depositato, la soccombente Pt_1
interponeva appello avverso la sentenza di cui in epigrafe formulando i seguenti cinque motivi di appello:
I: Erroneità della sentenza nel ritenere esistente un difetto organizzativo della banca.
Si deduce che il giudice sarebbe incorso in contraddizione giacché da un lato riconosceva la violazione dell'art. 43 R.D. 1736/1933 e, dall'altro, cionondimeno di dover escludere la responsabilità del per un presunto "difetto CP_1
organizzativo", mai emerso in causa né invocato dallo stesso CP_1
II. Erroneità della sentenza per avere ritenuto che fosse prassi generalizzata la negoziazione degli assegni a soggetti non legittimati.
Deduce l'appellante che il giudice avrebbe equivocato le risultanze probatorie, interpretando un passo della sentenza del Tribunale di Bologna di condanna emessa in sede penale, laddove riteneva esistente una prassi generalizzata invece
pag. 7 di 15 inesistente;
chiariva la Banca che la prassi sarebbe invalsa solo nel caso “ Per_1 ma che non si sarebbe trattato di una consuetudine generale;
III. Erroneità della sentenza laddove riteneva che l'ufficio organizzazione avesse autorizzato l'operazione.
Evidenzia la parte appellante che la mail del 13/10/2004 dell'Ufficio
Organizzazione non avrebbe costituito una autorizzazione ma, piuttosto, avrebbe avuto il senso di contenere un “campanello d'allarme” laddove si legge ("mi auguro che non ci troviamo dei problemi"); si evidenzia (richiamando la testimonianza della – che ne era a capo) che l'ufficio organizzazione Tes_1
aveva solo compiti di supporto/consulenza, non poteri autorizzativi o di controllo. Al più la negligenza dell'ufficio organizzazione non avrebbe escluso ma limitato o comunque si sarebbe aggiunta alla responsabilità di Si CP_1
sostiene, inoltre, che non esisterebbe prova di autorizzazione da parte di
Direzione Generale, Ufficio Ispettorato o altri organi.
IV: Erroneità della decisione laddove si ritiene che la banca avesse "sposato"
l'operato del dipendente.
In particolare, si pone in rilievo che il mancato esercizio dell'azione disciplinare non assumerebbe alcun rilievo trattandosi di facoltà del datore di lavoro, comportamento non implicante la rinuncia alla richiesta di risarcimento del danno in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata dallo stesso giudicante.
Allo stesso modo non assumerebbe alcun rilievo, al fine di ritenere che la banca avesse avallato l'operato del suo dipendente, la difesa assunta sia dinanzi alla
Banca d'Italia sia nei giudizi in cui era stata chiamata a rispondere, difese volte meramente a sostenere la legittimità del proprio operato nei giudizi con terzi e non significativo della ratifica dell'operato illegittimo del dipendente.
V: Erroneità della sentenza nell'aver ritenuta adeguata la diligenza del lavoratore.
Argomenta parte appellante che, contrariamente a quanto assunto dal giudice di I grado, – quale dipendente da 30 anni e direttore di filiale da 5 anni - non CP_1
pag. 8 di 15 avrebbe usato, nel caso di specie, nemmeno la diligenza minima dell'uomo medio giacché, anziché astenersi da qualsivoglia iniziativa, al fine di accogliere la richiesta dei Saba, si sarebbe attivato dando istruzioni operative ai sottoposti così violando l'art. 43 legge assegni, che esplicitamente vieta la negoziazione degli assegni non trasferibili ai soggetti non beneficiari. Si completa l'argomentazione deducendo che, comunque, il lavoratore avrebbe dovuto provare che il danno sarebbe dipeso da causa a lui non imputabile, prova invero mai fornita.
Alla luce di quanto dedotto parte appellante instava, quindi, per la riforma della sentenza in parte qua e l'accoglimento delle domande risarcitorie svolte nei confronti dell'ex dipendente, con il favore delle spese anche del I grado di giudizio.
Si costituiva ritualmente l'appellato il quale ha puntualmente contestato le deduzioni di controparte, chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo, in ultima istanza, anche l'eccezione di prescrizione.
Tanto premesso, la Corte ritiene che, in base alle allegazioni nonché agli atti ed ai documenti di causa, ritenendo ultronei ulteriori approfondimenti istruttori,
l'appello sia infondato con riguardo a tutti i motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto tra lo strettamente connessi;
piuttosto la gravata sentenza risulta il frutto della compiuta, approfondita e prudente valutazione del compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, ed ossequiosa dei principi giuridici di riferimento nella materia trattata puntualmente richiamati, convincimento espresso motivatamente nella sentenza gravata, da ritenersi pertanto immune da qualsivoglia vizio di natura logico- giuridica.
In primo luogo, si osserva come, assunti i dati fattuali di riferimento non contestati dalle parti come sopra riportati, corretta sia la cornice giuridica di riferimento delineata dal giudice di prime cure:
- sia in punto di ripartizione dell'onere della prova in materia di azione risarcitoria laddove sia invocata la responsabilità di natura contrattuale, ribadendosi quanto ricordato sul tema specifico in sentenza gravata laddove si
pag. 9 di 15 legge che: “Secondo l'orientamento di legittimità (Cass., sez. unite, 13533/2001), in materia di azione di risarcimento danni per responsabilità contrattuale, ai sensi del c. disp. degli artt. 1218 e 2697 c.c., gravano sul creditore l'onere di allegazione dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) del debitore e quello di dimostrazione dell'esistenza del danno di cui è invocato il ristoro ed il nesso di causalità che collega il pregiudizio lamentato all'inadempimento denunciato, mentre è onere del secondo dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (cfr. conformi ex multis: cfr. Cass., Ord. n. 22244 del 14/07/2022;
Cass. Sent. nn. 3373 del 12/02/2010, 26953 del 11/11/2008, 6395 del
01/04/2004, 2647 del 21/02/2003);
- sia in materia di valutazione del grado di diligenza richiesto con riferimento alla prestazione lavorativa che, come eloquentemente rappresentato dal giudice e di prime cure: “deve essere valutato alla luce del contenuto oggettivo della prestazione e non della rappresentazione soggettiva che di essa possa avere il prestatore. Così può non essere indifferente il mancato raggiungimento del risultato atteso, laddove risulti che il lavoratore non ha fatto tutto il possibile per conformare l'esecuzione dei propri compiti al livello di diligenza richiesto dalla natura delle mansioni affidategli, da correlare all'interesse dell'impresa, ossia alle particolari esigenze dell'organizzazione in cui la prestazione si inserisce.
L'inosservanza dei doveri di diligenza comporta non solo l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ma anche l'obbligo del risarcimento del danno cagionato all'azienda per responsabilità contrattuale. Tuttavia, poiché non è possibile addossare al lavoratore subordinato una responsabilità che costituisca assunzione del rischio proprio dell'attività svolta dall'imprenditore, l'indagine relativa deve essere diretta ad accertare se l'evento dannoso subito dall'azienda sia correlato ad una condotta colposa del prestatore d'opera, se cioè si sia in presenza di un casus culpa determinatus ricollegabile, sulla base di un rapporto di causalità, ad una condotta colposa del dipendente sotto i profili della negligenza, dell'imprudenza o della violazione di specifici obblighi contrattuali o
pag. 10 di 15 istruzioni legittimamente impartitegli dal datore di lavoro. Come criterio direttivo di tale indagine non può assumersi il parametro generale e costante della diligenza dell'uomo medio, ma occorre, invece, valutare la diligenza del dipendente in riferimento sia alla sua qualifica professionale sia alla natura delle incombenze affidategli, ed alle particolari difficoltà presentate dall'espletamento di queste (in tal senso, Cass. 1037 del 1977; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-10-2013, n. 22965). Più specificamente, il grado di diligenza dovuta dal lavoratore, variabile secondo le peculiarità del singolo rapporto, deve essere apprezzato secondo due distinti parametri, costituiti dalla natura della prestazione, ovvero dalla complessità delle mansioni svolte anche con riferimento all'assunzione di responsabilità alle stesse collegata, e dall'interesse dell'impresa, ovvero dal raccordo della prestazione con la specifica organizzazione imprenditoriale in funzione della quale è resa (Cassazione civile, sez. lav., 12/01/2018, n. 663)” (cfr. conforme Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12038 del 13/04/2022); prosegue il giudice di prime cure del tutto coerentemente ricordando: “E' altrettanto pacifico che la violazione del dovere di diligenza, che, in relazione alla natura della prestazione nonché all'espletamento dei compiti ad essa accessori, è imposto al lavoratore subordinato dall'art. 2104
c.c., comporta l'obbligo del medesimo lavoratore di risarcire, a titolo di responsabilità contrattuale, il danno che dalla sua condotta negligente o imprudente sia derivato al datore di lavoro”.
In puntuale declinazione di tali principi, il Giudice di I grado ha - del tutto coerentemente con il compendio probatorio puntualmente e cautamente valutato - ritenuto che la responsabilità del danno sofferto dalla non sia da ascriversi Pt_1 al funzionario, avendo adeguatamente evidenziato:
• la natura non decisiva, quanto alla dedotta responsabilità del CP_1
dell'art. 43 legge assegni;
ed invero, la disposizione richiamata si limita a prevedere la responsabilità dell'Istituto Bancario in caso di violazione della regola che impone il pagamento degli assegni non trasferibili a soggetti diversi dagli intestatari;
pag. 11 di 15 • che, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'esistenza nella Banca appellante di una prassi finalizzata ad autorizzare il pagamento di assegni non trasferibili a soggetti non legittimati, comunque risulta provato come nel caso di specie il pagamento a soggetti diversi dai beneficiari – segnatamente i fratelli solo a distanza di mesi rivelatesi essere indagati per appropriazione Per_1
indebita e truffa ai danni dei beneficiari degli assegni negoziati in loro favore - era avvenuta previa esibizione, da parte dei predetti, di lettere di manleva che erano state redatte sulla base del modello predisposto dall' “Ufficio
Organizzazione” della Banca stessa - ufficio allocato nella sede della Direzione generale a significarne la natura di diretta articolazione della stessa - che mai aveva sollevato questioni con riguardo a tale modalità; è stato peraltro correttamente posto in rilievo – ma nemmeno è stato contestato dall'appellate già ricorrente - come sia stata la stessa che, nell'interloquire con la Parte_1
Banca d'Italia in sede ispettiva e, comunque, nel difendersi nelle sedi giudiziarie ove era stata chiamata, avesse inequivocabilmente manifestato la propria ferma convinzione che per autorizzare la negoziazione dell'assegno fosse sufficiente la detta lettera di manleva, così avallando l'operato del CP_1
V'è peraltro da porre in rilievo, al fine di corroborare la conclusione cui è giunto il Giudice di prime cure circa il comportamento diligente del funzionario, come questi avesse effettuato i dovuti controlli preliminari con riguardi ai fratelli mediante l'acquisizione di visure camerali e la verifica dell'assenza di Per_1
protesti o atti pregiudizievoli;
quindi, verificata l'affidabilità commerciale dei soggetti in questione, non si era certo attivato di sua iniziativa per CP_1
l'apertura del conto corrente su cui negoziare gli assegni ma aveva coinvolto, in particolare, “l'Ufficio Organizzazione” per ottenere le necessarie autorizzazioni, tant'è che era stato tale ufficio a predisporre il modello di lettera di manleva, ritenuto quindi dall'istituto bancario – non certo dal singolo funzionario, che si era limitato a seguire le istruzioni della – idoneo a consentire il pagamento Pt_1
degli assegni non trasferibili a soggetti diversi dai loro intestatari.
pag. 12 di 15 Significativa di tale diligente iter operativo seguito dal funzionario è anche la tempistica di apertura del conto corrente intestato a " Parte_2
" su cui sono stati versati gli assegni in questione, che avveniva il 6
[...]
ottobre 2004, a distanza di circa un mese di interlocuzioni con l'Ufficio
Organizzazione della Banca.
E', altresì, da porre in evidenzia come le lettere in questione non presentassero elementi sulla base dei quali poter anche solo dubitare che non provenissero dai beneficiari degli assegni, circostanza fattuale invero nemmeno allegata dalla banca.
In tale ottica valutativa, corretta è altresì la valutazione del giudice di prime cure laddove valorizza - evidentemente quale ulteriore argomento di prova (essendo pienamente a conoscenza del richiamato orientamento secondo cui il mancato esercizio dell'azione disciplinare non implica rinuncia all'esercizio dell'azione risarcitoria1) - come, da parte della Banca, non vi sia stata alcuna contestazione circa l'operato del proprio dipendente, prima ancora che l'esercizio dell'azione disciplinare;
peraltro nessuna richiesta risarcitoria risulta essergli stata rivolta né durante il rapporto (terminato nel 2017) né successivamente, se non nel luglio
2022. In tal senso significativi sono ancora una volta i dati temporali, dovendosi rilevare sul punto che: le negoziazioni contestate si riferiscono negli anni 2004-
2005; i primi pagamenti effettuati dalla ai beneficiari degli assegni Pt_1 risalgono al 2012, quando ancora il era alle dipendenze dell'appellante; CP_1
la prima richiesta risarcitoria in sede stragiudiziale è riferibile al 29.7.2022.
Alla luce di quanto esposto, deve pertanto confermarsi la valutazione cui è pervenuto il giudice di prime cure circa l'assenza di qualsivoglia profilo di carenza di diligenza nell'operato del confermandosi pertanto – in pieno CP_1 avallo con quanto espresso in sentenza gravata laddove si legge che “…si può
pag. 13 di 15 affermare come il ricorrente abbia osservato un grado di diligenza adeguato alla sua posizione ovvero, quanto meno, che non vi sia prova che – anche per il tramite di specifiche circolari o regolamenti – gli fosse richiesto un grado di diligenza superiore”.
In termini conclusivi, le esaustive e convincenti considerazioni espresse in sede di sentenza gravata, risultano il frutto di una puntuale applicazione al caso di specie dei principi regolanti la materia, così come declinati dalla pienamente condivisibile giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata nella gravata pronuncia, come sopra evidenziato, considerazioni che sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle censure articolate dalla parte appellante nei motivi di appello trattati congiuntamente.
Alla luce di quanto esposto, si perviene al rigetto dell'appello, dovendosi ritenere assorbita ogni altra deduzione od argomentazione in quanto ritenuta ultronea.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite del presente grado di giudizio – così come liquidate in parte dispositiva in favore dell'appellato, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022 – sono poste a carico di parte appellante ex art. 91 c.p.c., tenuta altresì al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 706/2024 del Tribunale di Modena resa in data
17/09/2024 e pubblicata il giorno 18/09/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
pag. 14 di 15
2. condanna parte appellante a rifondere, alla parte appellata, le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 02/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 15 di 15
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto specifico, il Giudice di prime cure ricorda infatti che:”… in accordo con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di fatti accertati, anche se non censurati sotto il profilo disciplinare, può determinare il diritto al risarcimento del danno provocato, poiché l'interesse perseguito dal datore di lavoro è costituito dal ripristino della situazione patrimoniale evidentemente lesa. In tale prospettiva la scelta di non far conseguire provvedimenti disciplinari è legittimamente assunta dal datore di lavoro che non valuti sanzionabile la condotta (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 04/10/2023, n. 27940)”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n.810/2024 RGA avverso la sentenza n. 706/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n.21/2023, rea in data 17/09/2024 e pubblicata in data 18/09/2024, non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento danni;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 02/10/2025; promossa da: in persona Parte_1
del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
GI AS con studio in Modena, via Fonte d'Abisso n. 27 e dall'avv.
BE PI, con studio in Bologna, via Santo Stefano n. 80, presso i quali ha eletto domicilio, come da procura in atti;
- appellante contro e
pag. 1 di 15 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Controparte_1 dall'avv. Mattia Malmusi, del Foro di Parma e dall'avv. Elisabetta Preci, del
Foro di Modena, presso il cui studio sito in Modena, via Ganaceto n. 123, ha eletto domicilio come da procura in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 2/10/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, veniva adito dalla Parte_1
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore - già datrice di
[...] lavoro di dal 07.06.1976 al 30.04.2017 - premettendo di essere Controparte_1
stata condannata in tre giudizi civili al pagamento delle somme di cui ad assegni circolari “non trasferibili” pagati a soggetti diversi dai beneficiari, agiva nei confronti del predetto deducendone la responsabilità e chiedendo, CP_1
quindi, il pagamento delle somme oggetto delle dette condanne, comprensive delle spese legali, pari ad Euro 94.886,00, oltre ad interessi e rivalutazione dai singoli pagamenti al saldo.
Quanto ai fatti, l'istituto di credito ricorrente deduceva che:
- nel periodo in cui era stato direttore della filiale di Bologna (incarico CP_1
ricoperto dal 7.12.1999 al 30.04.2006), segnatamente negli anni 2004 e 2005, si sarebbero verificate diverse “anomalie nella negoziazione di assegni circolari
“non trasferibili”, in quanto pagati a soggetti diversi dai relativi beneficiari;
- in particolare, nel 2004, tale a cui era riferibile, insieme alla Persona_1
sorella, un'agenzia di pratiche infortunistiche, si sarebbe presentato CP_2
pag. 2 di 15 al quale avvocato e avrebbe manifestato l'interesse ad eseguire diverse CP_1 operazioni di cambio di assegni circolari “non trasferibili”, che lui e la sorella avrebbero avuto intenzione di riscuotere a nome dei clienti a seguito della definizione di pratiche risarcitorie;
- sarebbe stato aperto un conto corrente presso la filiale diretta dal a CP_1
nome dei fratelli ed assegnata loro la relativa carta di credito;
Per_1
- avrebbe indicato ai cassieri in servizio che gli assegni non trasferibili CP_1
intestati ai clienti della infortunistica “ ma in possesso di e Per_1 Per_1
sarebbero stati direttamente incassati da questi ultimi, mediante CP_2
versamento sul conto corrente a loro intestato, ovvero mediante cambio in denaro contante;
- al momento della negoziazione degli assegni e del prelievo delle somme sugli stessi riportate, sarebbe sempre stata presentata dai fratelli una lettera di Per_1 manleva della banca da ogni danno o responsabilità per l'operazione, sottoscritta dai beneficiari degli assegni;
- solo in un momento successivo, la apprendeva della pendenza di Pt_1
procedimento penale aperto a carico dei fratelli per appropriazione indebita Per_1
delle somme portate negli assegni negoziati in loro favore;
in tale contesto veniva accertato che le lettere di manleva consegnate alla banca erano invero state falsificate;
- i beneficiari degli assegni vittime di reato convenivano in giudizio la in Pt_1
tre diverse sedi per la corresponsione delle somme portate nei titoli, ottenendo piena ragione anche in punto di spese;
- l'Istituto bancario non aveva avuto la possibilità di rivalersi né sulla propria compagnia assicuratrice né sui fratelli Per_1
Tanto premesso, la agiva in sede giudiziale nei confronti del proprio ex Pt_1
dipendente al fine di ottenerne la condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma Euro 94.886,00, deducendone la responsabilità perché, avendo fornito indicazione ai propri collaboratori di pagare a soggetti diversi (i fratelli rispetto agli intestatari degli assegni non trasferibili (i beneficiari dei Per_1
pag. 3 di 15 risarcimenti danni), avrebbe violato il disposto dell'art. 43 R.D. 1736/1933 (c.d. legge assegni) o comunque, avendo omesso di vigilare sulla corretta osservanza di tale disposizione, sarebbe incorso in grave negligenza.
Si costituiva il che, pur nella mancata contestazione della CP_1
ricostruzione dei fatti come prospettati, respingeva fermamente la responsabilità
a lui addebitata deducendo di avere sempre mantenuto, nel lungo periodo di rapporto lavorativo con la Banca, una condotta “irreprensibile e totalmente dedita ai propri doveri” riconosciutagli dallo stesso Istituto bancario attraverso il conferimento di ruoli di “crescente responsabilità e prestigio” sino alla collocazione presso la “Direzione Generale” con patto di stabilità di cinque anni.
In via di sintesi, nel contestare l'affermazione di responsabilità posta a fondamento della domanda risarcitoria svolta nei suoi confronti, deduceva - ad integrazione dei dati fattuali prospettati dalla parte ricorrente:
- che i fratelli titolari di agenzia anti-infortunistica, si erano rivolti Per_1
alla filiale di cui al tempo (2004) era direttore, manifestando l'intenzione di curare direttamente il cambio degli assegni di rimborso destinati ai danneggiati dai sinistri loro clienti attraverso la cassa della perché - Pt_1
a loro dire - necessitavano di poter trattenere i propri onorari dagli assegni
“non trasferibili” destinati ai soggetti risarciti prima di liquidare la differenza ai clienti;
- attesa la natura “inusuale” dell'operazione richiesta, senza peraltro nulla sospettare quanto alla truffa che i fratelli avevano intenzione di Per_1 perpetrare ai danni dei loro clienti, aveva disposto tutti i controlli ritenuti necessari verificando le visure camerali e l'eventuale esistenza di protesti e/o altri atti pregiudizievoli, controlli che non avevano mostrato criticità;
- cionondimeno, posta – come già sottolineato – la natura inusuale del modus operandi richiesto dai fratelli prima aveva informato e poi Per_1 anche attivamente coinvolto nei controlli e nelle interlocuzioni la
Direzione Generale, l'Ufficio Organizzazione e l'Ufficio Ispettorato della banca, al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie, tant'è che l'apertura
pag. 4 di 15 di un conto corrente intestato a “ Parte_2 avveniva dopo circa un mese dal primo incontro, il 6.10.2004;
- peraltro, a conferma dell'autorizzazione ricevuta a procedere, la Direzione
Generale, tramite l'Ufficio Organizzazione, aveva predisposto una specifica modulistica costituita da una lettera di manleva che, per ogni operazione, doveva – e risulta essere stata sottoscritta - da uno dei due fratelli nonché, per accettazione, dall'intestatario dell'assegno Per_1
portato all'incasso;
- per consentire l'incasso da parte dei fratelli era stato pertanto Per_1
condiviso, con il personale della banca, la procedura che segue: presentatosi uno dei due fratelli contitolare del conto corrente, Per_1 doveva produrre il documento d'identità valido del beneficiario dell'assegno nonché il relativo codice fiscale, la lettera di manleva - secondo il modello predisposto dall'Ufficio Organizzazione della Banca - sottoscritta dal beneficiario dell'assegno stesso ed indirizzata sia alla banca, sia all'infortunistica; il giorno seguente, le lettere di manleva firmate, collazionate ai relativi assegni cambiati, venivano inviate dalla filiale alla sede centrale;
- in questo modo risultavano essere state gestite – con il pieno avallo della
Direzione Generale - una serie di operazioni di incasso da parte dei fratelli fino a quando, il 6.4.2005, veniva notificato dalla Procura della Per_1
Repubblica di Bologna alla per l'esecuzione, il decreto di Pt_1 sequestro del conto corrente predetto, provvedimento ablativo relativo alla gran parte degli assegni oggetto delle dette operazioni, attesa la pendenza di procedimento penale per appropriazione indebita e truffa a carico dei fratelli Per_1
- egli si era messo immediatamente a disposizione sia dell' - che Pt_3
aveva subito un'ispezione da parte della Banca D'Italia – sia degli inquirenti, al fine di poter raccogliere tutti gli elementi utili alle investigazioni;
pag. 5 di 15 - di non avere subito alcun procedimento disciplinare dalla datrice di lavoro, che comunque mai gli aveva contestato alcunché, ritenendolo evidentemente estraneo da qualsivoglia forma di responsabilità, come peraltro dimostrato dal fatto che nelle varie sedi la si era sempre Pt_1 difesa rivendicando la correttezza del proprio operato, comunque senza mai invocarlo – nemmeno in via subordinata – quale destinatario di una qualche forma di responsabilità, tanto da non aver mai formulato nei suoi confronti riserva alcuna di rivalersi in caso di condanna;
- ad ulteriore conferma di come la non avesse mai inteso Pt_1
coinvolgerlo della responsabilità della vicenda, chiariva come non solo durante il rapporto di lavoro non avesse mai ricevuto richieste risarcitorie ma addirittura come gli fosse stato conferito un importante incarico all'interno della Direzione Generale, vincolato con patto di stabilità della durata di 5 anni.
Tanto precisato e chiarito ulteriormente che la prima richiesta di pagamento a titolo risarcitorio gli perveniva in data 29.7.2022, la difesa di eccepiva, CP_1
in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla controparte e, comunque, nel merito respingeva ogni richiesta, ribadendo di avere adottato una condotta diligente, conforme alle istruzioni ricevute dai vertici della società.
Il Giudice di I grado, istruita anche tramite l'assunzione di prove orali la causa, preliminarmente rigettava l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla parte resistente in applicazione del condivisibile principio declinato alla giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di risarcimento danno contrattuale il relativo diritto può essere esercitato da quando si verifica “il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore (Cass. civ. Sez. II
Sent., 05/04/2012, n. 5504; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 20-01-2022, n. 1823) quindi, nel caso di specie, dal momento in cui sono stati effettuati dalla i Pt_1 pagamenti in favore dei soggetti danneggiati.
pag. 6 di 15 Quanto al merito, richiamati i principi in materia di valutazione dell'operato del dipendente ed gli ordinari principi di ripartizione dell'onere della prova, il
Giudice di prime cure rigettava le pretese economiche della affermando – Pt_1
in estrema sintesi – che il doveva andare esente da qualsivoglia forma di CP_1 responsabilità per aver osservato un grado di diligenza adeguato alla sua posizione e che, comunque, mancava la prova che “anche per il tramite di specifiche circolari o regolamenti – gli fosse richiesto un grado di diligenza superiore”, precisando altresì la carenza di rilevanza della violazione dell'art. 43 legge assegni, avendo egli “agito sulla base una interpretazione della norma condivisa per prassi ex ante ed ex post dall'istituto bancario, o comunque non espressamente avversata”, ossia che fosse sufficiente, per autorizzare la negoziazione di assegni non trasferibili a soggetti diversi dai beneficiari, la lettera di manleva predisposta dall'Ufficio Organizzazione della banca stessa.
Al rigetto delle pretese di parte ricorrente seguiva l'applicazione del principio di soccombenza quanto alla regolamentazione delle spese di lite.
Con atto di appello tempestivamente depositato, la soccombente Pt_1
interponeva appello avverso la sentenza di cui in epigrafe formulando i seguenti cinque motivi di appello:
I: Erroneità della sentenza nel ritenere esistente un difetto organizzativo della banca.
Si deduce che il giudice sarebbe incorso in contraddizione giacché da un lato riconosceva la violazione dell'art. 43 R.D. 1736/1933 e, dall'altro, cionondimeno di dover escludere la responsabilità del per un presunto "difetto CP_1
organizzativo", mai emerso in causa né invocato dallo stesso CP_1
II. Erroneità della sentenza per avere ritenuto che fosse prassi generalizzata la negoziazione degli assegni a soggetti non legittimati.
Deduce l'appellante che il giudice avrebbe equivocato le risultanze probatorie, interpretando un passo della sentenza del Tribunale di Bologna di condanna emessa in sede penale, laddove riteneva esistente una prassi generalizzata invece
pag. 7 di 15 inesistente;
chiariva la Banca che la prassi sarebbe invalsa solo nel caso “ Per_1 ma che non si sarebbe trattato di una consuetudine generale;
III. Erroneità della sentenza laddove riteneva che l'ufficio organizzazione avesse autorizzato l'operazione.
Evidenzia la parte appellante che la mail del 13/10/2004 dell'Ufficio
Organizzazione non avrebbe costituito una autorizzazione ma, piuttosto, avrebbe avuto il senso di contenere un “campanello d'allarme” laddove si legge ("mi auguro che non ci troviamo dei problemi"); si evidenzia (richiamando la testimonianza della – che ne era a capo) che l'ufficio organizzazione Tes_1
aveva solo compiti di supporto/consulenza, non poteri autorizzativi o di controllo. Al più la negligenza dell'ufficio organizzazione non avrebbe escluso ma limitato o comunque si sarebbe aggiunta alla responsabilità di Si CP_1
sostiene, inoltre, che non esisterebbe prova di autorizzazione da parte di
Direzione Generale, Ufficio Ispettorato o altri organi.
IV: Erroneità della decisione laddove si ritiene che la banca avesse "sposato"
l'operato del dipendente.
In particolare, si pone in rilievo che il mancato esercizio dell'azione disciplinare non assumerebbe alcun rilievo trattandosi di facoltà del datore di lavoro, comportamento non implicante la rinuncia alla richiesta di risarcimento del danno in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata dallo stesso giudicante.
Allo stesso modo non assumerebbe alcun rilievo, al fine di ritenere che la banca avesse avallato l'operato del suo dipendente, la difesa assunta sia dinanzi alla
Banca d'Italia sia nei giudizi in cui era stata chiamata a rispondere, difese volte meramente a sostenere la legittimità del proprio operato nei giudizi con terzi e non significativo della ratifica dell'operato illegittimo del dipendente.
V: Erroneità della sentenza nell'aver ritenuta adeguata la diligenza del lavoratore.
Argomenta parte appellante che, contrariamente a quanto assunto dal giudice di I grado, – quale dipendente da 30 anni e direttore di filiale da 5 anni - non CP_1
pag. 8 di 15 avrebbe usato, nel caso di specie, nemmeno la diligenza minima dell'uomo medio giacché, anziché astenersi da qualsivoglia iniziativa, al fine di accogliere la richiesta dei Saba, si sarebbe attivato dando istruzioni operative ai sottoposti così violando l'art. 43 legge assegni, che esplicitamente vieta la negoziazione degli assegni non trasferibili ai soggetti non beneficiari. Si completa l'argomentazione deducendo che, comunque, il lavoratore avrebbe dovuto provare che il danno sarebbe dipeso da causa a lui non imputabile, prova invero mai fornita.
Alla luce di quanto dedotto parte appellante instava, quindi, per la riforma della sentenza in parte qua e l'accoglimento delle domande risarcitorie svolte nei confronti dell'ex dipendente, con il favore delle spese anche del I grado di giudizio.
Si costituiva ritualmente l'appellato il quale ha puntualmente contestato le deduzioni di controparte, chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo, in ultima istanza, anche l'eccezione di prescrizione.
Tanto premesso, la Corte ritiene che, in base alle allegazioni nonché agli atti ed ai documenti di causa, ritenendo ultronei ulteriori approfondimenti istruttori,
l'appello sia infondato con riguardo a tutti i motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto tra lo strettamente connessi;
piuttosto la gravata sentenza risulta il frutto della compiuta, approfondita e prudente valutazione del compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, ed ossequiosa dei principi giuridici di riferimento nella materia trattata puntualmente richiamati, convincimento espresso motivatamente nella sentenza gravata, da ritenersi pertanto immune da qualsivoglia vizio di natura logico- giuridica.
In primo luogo, si osserva come, assunti i dati fattuali di riferimento non contestati dalle parti come sopra riportati, corretta sia la cornice giuridica di riferimento delineata dal giudice di prime cure:
- sia in punto di ripartizione dell'onere della prova in materia di azione risarcitoria laddove sia invocata la responsabilità di natura contrattuale, ribadendosi quanto ricordato sul tema specifico in sentenza gravata laddove si
pag. 9 di 15 legge che: “Secondo l'orientamento di legittimità (Cass., sez. unite, 13533/2001), in materia di azione di risarcimento danni per responsabilità contrattuale, ai sensi del c. disp. degli artt. 1218 e 2697 c.c., gravano sul creditore l'onere di allegazione dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) del debitore e quello di dimostrazione dell'esistenza del danno di cui è invocato il ristoro ed il nesso di causalità che collega il pregiudizio lamentato all'inadempimento denunciato, mentre è onere del secondo dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (cfr. conformi ex multis: cfr. Cass., Ord. n. 22244 del 14/07/2022;
Cass. Sent. nn. 3373 del 12/02/2010, 26953 del 11/11/2008, 6395 del
01/04/2004, 2647 del 21/02/2003);
- sia in materia di valutazione del grado di diligenza richiesto con riferimento alla prestazione lavorativa che, come eloquentemente rappresentato dal giudice e di prime cure: “deve essere valutato alla luce del contenuto oggettivo della prestazione e non della rappresentazione soggettiva che di essa possa avere il prestatore. Così può non essere indifferente il mancato raggiungimento del risultato atteso, laddove risulti che il lavoratore non ha fatto tutto il possibile per conformare l'esecuzione dei propri compiti al livello di diligenza richiesto dalla natura delle mansioni affidategli, da correlare all'interesse dell'impresa, ossia alle particolari esigenze dell'organizzazione in cui la prestazione si inserisce.
L'inosservanza dei doveri di diligenza comporta non solo l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ma anche l'obbligo del risarcimento del danno cagionato all'azienda per responsabilità contrattuale. Tuttavia, poiché non è possibile addossare al lavoratore subordinato una responsabilità che costituisca assunzione del rischio proprio dell'attività svolta dall'imprenditore, l'indagine relativa deve essere diretta ad accertare se l'evento dannoso subito dall'azienda sia correlato ad una condotta colposa del prestatore d'opera, se cioè si sia in presenza di un casus culpa determinatus ricollegabile, sulla base di un rapporto di causalità, ad una condotta colposa del dipendente sotto i profili della negligenza, dell'imprudenza o della violazione di specifici obblighi contrattuali o
pag. 10 di 15 istruzioni legittimamente impartitegli dal datore di lavoro. Come criterio direttivo di tale indagine non può assumersi il parametro generale e costante della diligenza dell'uomo medio, ma occorre, invece, valutare la diligenza del dipendente in riferimento sia alla sua qualifica professionale sia alla natura delle incombenze affidategli, ed alle particolari difficoltà presentate dall'espletamento di queste (in tal senso, Cass. 1037 del 1977; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-10-2013, n. 22965). Più specificamente, il grado di diligenza dovuta dal lavoratore, variabile secondo le peculiarità del singolo rapporto, deve essere apprezzato secondo due distinti parametri, costituiti dalla natura della prestazione, ovvero dalla complessità delle mansioni svolte anche con riferimento all'assunzione di responsabilità alle stesse collegata, e dall'interesse dell'impresa, ovvero dal raccordo della prestazione con la specifica organizzazione imprenditoriale in funzione della quale è resa (Cassazione civile, sez. lav., 12/01/2018, n. 663)” (cfr. conforme Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12038 del 13/04/2022); prosegue il giudice di prime cure del tutto coerentemente ricordando: “E' altrettanto pacifico che la violazione del dovere di diligenza, che, in relazione alla natura della prestazione nonché all'espletamento dei compiti ad essa accessori, è imposto al lavoratore subordinato dall'art. 2104
c.c., comporta l'obbligo del medesimo lavoratore di risarcire, a titolo di responsabilità contrattuale, il danno che dalla sua condotta negligente o imprudente sia derivato al datore di lavoro”.
In puntuale declinazione di tali principi, il Giudice di I grado ha - del tutto coerentemente con il compendio probatorio puntualmente e cautamente valutato - ritenuto che la responsabilità del danno sofferto dalla non sia da ascriversi Pt_1 al funzionario, avendo adeguatamente evidenziato:
• la natura non decisiva, quanto alla dedotta responsabilità del CP_1
dell'art. 43 legge assegni;
ed invero, la disposizione richiamata si limita a prevedere la responsabilità dell'Istituto Bancario in caso di violazione della regola che impone il pagamento degli assegni non trasferibili a soggetti diversi dagli intestatari;
pag. 11 di 15 • che, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'esistenza nella Banca appellante di una prassi finalizzata ad autorizzare il pagamento di assegni non trasferibili a soggetti non legittimati, comunque risulta provato come nel caso di specie il pagamento a soggetti diversi dai beneficiari – segnatamente i fratelli solo a distanza di mesi rivelatesi essere indagati per appropriazione Per_1
indebita e truffa ai danni dei beneficiari degli assegni negoziati in loro favore - era avvenuta previa esibizione, da parte dei predetti, di lettere di manleva che erano state redatte sulla base del modello predisposto dall' “Ufficio
Organizzazione” della Banca stessa - ufficio allocato nella sede della Direzione generale a significarne la natura di diretta articolazione della stessa - che mai aveva sollevato questioni con riguardo a tale modalità; è stato peraltro correttamente posto in rilievo – ma nemmeno è stato contestato dall'appellate già ricorrente - come sia stata la stessa che, nell'interloquire con la Parte_1
Banca d'Italia in sede ispettiva e, comunque, nel difendersi nelle sedi giudiziarie ove era stata chiamata, avesse inequivocabilmente manifestato la propria ferma convinzione che per autorizzare la negoziazione dell'assegno fosse sufficiente la detta lettera di manleva, così avallando l'operato del CP_1
V'è peraltro da porre in rilievo, al fine di corroborare la conclusione cui è giunto il Giudice di prime cure circa il comportamento diligente del funzionario, come questi avesse effettuato i dovuti controlli preliminari con riguardi ai fratelli mediante l'acquisizione di visure camerali e la verifica dell'assenza di Per_1
protesti o atti pregiudizievoli;
quindi, verificata l'affidabilità commerciale dei soggetti in questione, non si era certo attivato di sua iniziativa per CP_1
l'apertura del conto corrente su cui negoziare gli assegni ma aveva coinvolto, in particolare, “l'Ufficio Organizzazione” per ottenere le necessarie autorizzazioni, tant'è che era stato tale ufficio a predisporre il modello di lettera di manleva, ritenuto quindi dall'istituto bancario – non certo dal singolo funzionario, che si era limitato a seguire le istruzioni della – idoneo a consentire il pagamento Pt_1
degli assegni non trasferibili a soggetti diversi dai loro intestatari.
pag. 12 di 15 Significativa di tale diligente iter operativo seguito dal funzionario è anche la tempistica di apertura del conto corrente intestato a " Parte_2
" su cui sono stati versati gli assegni in questione, che avveniva il 6
[...]
ottobre 2004, a distanza di circa un mese di interlocuzioni con l'Ufficio
Organizzazione della Banca.
E', altresì, da porre in evidenzia come le lettere in questione non presentassero elementi sulla base dei quali poter anche solo dubitare che non provenissero dai beneficiari degli assegni, circostanza fattuale invero nemmeno allegata dalla banca.
In tale ottica valutativa, corretta è altresì la valutazione del giudice di prime cure laddove valorizza - evidentemente quale ulteriore argomento di prova (essendo pienamente a conoscenza del richiamato orientamento secondo cui il mancato esercizio dell'azione disciplinare non implica rinuncia all'esercizio dell'azione risarcitoria1) - come, da parte della Banca, non vi sia stata alcuna contestazione circa l'operato del proprio dipendente, prima ancora che l'esercizio dell'azione disciplinare;
peraltro nessuna richiesta risarcitoria risulta essergli stata rivolta né durante il rapporto (terminato nel 2017) né successivamente, se non nel luglio
2022. In tal senso significativi sono ancora una volta i dati temporali, dovendosi rilevare sul punto che: le negoziazioni contestate si riferiscono negli anni 2004-
2005; i primi pagamenti effettuati dalla ai beneficiari degli assegni Pt_1 risalgono al 2012, quando ancora il era alle dipendenze dell'appellante; CP_1
la prima richiesta risarcitoria in sede stragiudiziale è riferibile al 29.7.2022.
Alla luce di quanto esposto, deve pertanto confermarsi la valutazione cui è pervenuto il giudice di prime cure circa l'assenza di qualsivoglia profilo di carenza di diligenza nell'operato del confermandosi pertanto – in pieno CP_1 avallo con quanto espresso in sentenza gravata laddove si legge che “…si può
pag. 13 di 15 affermare come il ricorrente abbia osservato un grado di diligenza adeguato alla sua posizione ovvero, quanto meno, che non vi sia prova che – anche per il tramite di specifiche circolari o regolamenti – gli fosse richiesto un grado di diligenza superiore”.
In termini conclusivi, le esaustive e convincenti considerazioni espresse in sede di sentenza gravata, risultano il frutto di una puntuale applicazione al caso di specie dei principi regolanti la materia, così come declinati dalla pienamente condivisibile giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata nella gravata pronuncia, come sopra evidenziato, considerazioni che sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle censure articolate dalla parte appellante nei motivi di appello trattati congiuntamente.
Alla luce di quanto esposto, si perviene al rigetto dell'appello, dovendosi ritenere assorbita ogni altra deduzione od argomentazione in quanto ritenuta ultronea.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite del presente grado di giudizio – così come liquidate in parte dispositiva in favore dell'appellato, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022 – sono poste a carico di parte appellante ex art. 91 c.p.c., tenuta altresì al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 706/2024 del Tribunale di Modena resa in data
17/09/2024 e pubblicata il giorno 18/09/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
pag. 14 di 15
2. condanna parte appellante a rifondere, alla parte appellata, le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 02/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 15 di 15
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto specifico, il Giudice di prime cure ricorda infatti che:”… in accordo con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di fatti accertati, anche se non censurati sotto il profilo disciplinare, può determinare il diritto al risarcimento del danno provocato, poiché l'interesse perseguito dal datore di lavoro è costituito dal ripristino della situazione patrimoniale evidentemente lesa. In tale prospettiva la scelta di non far conseguire provvedimenti disciplinari è legittimamente assunta dal datore di lavoro che non valuti sanzionabile la condotta (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 04/10/2023, n. 27940)”.